Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/02/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 389/2025
avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promossa con ricorso congiunto da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. BOTTACINI SILVIA e dall' Avv. LORENZO ZAMPINI,
come da mandato difensivo in atti;
e
C.F. ), Parte_2 C.F._2
Rappresentata e difesa dall' Avv. TURRI ALESSANDRA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 7
CONCLUSIONI:
“I) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Affi (VR), il
14/06/2008 e trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio del predetto Comune : Anno 2008, Parte
II, Serie A, n. 2 , tra i coniugi (C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19/06/1978 e (C.F. nata a [...] il Parte_2 C.F._2
13/01/1984, alle seguenti:
CONDIZIONI
1. I figli minori e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, i quali, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e continueranno ad avere la residenza presso la madre , presso l'attuale residenza anagrafica. Le decisioni di maggior interesse Parte_2
riguardanti i figli e relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale dei minori, dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni dei figli.
Il padre avrà il diritto-dovere di tenere con sé i figli minori con le seguenti modalità:
- due pomeriggi a settimana, indicativamente il lunedì e il giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore
20, riportandoli presso la residenza materna,
- un fine settimana alternato dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera alle ore 21, riportandoli presso la residenza materna;
- sette giorni durante le vacanze di Natale, comprendendo, alternativamente ogni anno, il giorno di
Natale oppure il Capodanno,
pagina 2 di 7 - quattro giorni durante le vacanze pasquali comprendendo, alternativamente ogni anno, il giorno di
Pasqua o quello di Pasquetta,
- due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, nel periodo da concordare entro il precedente mese di aprile,
- in ogni caso ciascuno dei genitori, previo accordo con l'altro, potrà tenere con sé i minori in momenti diversi da quelli sopra indicati, compatibilmente con gli impegni scolastici e di relazione degli stessi,
- in ogni caso si rimanda al piano genitoriale sottoscritto da entrambi i coniugi e qui allegato come documento n. 19.
2. Il sig. , a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, si obbliga a Parte_1
versare alla sig.ra , la somma di € 450,00 (quattrocentocinquanta,00.=), mensili, che Parte_2
verrà corrisposta a mezzo bonifico bancario continuativo sul conto corrente della signora Pt_2
entro il giorno 10 di ogni mese. Tale somma verrà annualmente rivalutata con riferimento al
[...]
mese della pubblicazione dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Sono a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, le seguenti spese, come da Protocollo del
Tribunale di Verona e precisamente:
I) spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: - visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
II) spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione ed interventi chirurgici;
pagina 3 di 7 III) spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste dagli istituti scolastici, libri di testo e materiale di corredo scolastico;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
viaggi e vacanze senza i genitori.
VI) spese scolastiche che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connesso al programma di studio differenziato (bes).
4. L'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla sig.ra in via esclusiva, mentre Parte_2
le detrazioni fiscali saranno usufruite al 50% salvo diverso accordo delle parti in sede di presentazione delle rispettive dichiarazioni dei redditi.
5. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti dichiarando di nulla avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per nessun titolo, ragione o causa.
6. Spese legali compensate tra le parti.
II) Disporsi l'annotazione dell'emananda sentenza a margine del Registro degli Atti di matrimonio.”
pagina 4 di 7 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 20/01/2025 ed in data 23/01/2025
dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12,
come da ricorso introduttivo.
Alla data di deposito del ricorso , risulta in atti la presenza di prole minorenne - Per_1
nato a [...] il [...] e nata a [...]
[...] Persona_2
Garda (VR), il 07/10/2013 - e per essi i ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali, morali ed educative che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse morale e materiale della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto dei minori in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di AFFI (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la separazione consensuale è stata omologata il 30/06/2020 (v. allegato in atti) e dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel corso di tale giudizio (avvenuta il pagina 5 di 7 24/06/2020 , come risulta in atti) all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge,
le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 04/02/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime tenuto anche conto che garantiscono ai figli il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in AFFI il 14/06/2008 tra e regolarmente trascritto nei registri di Parte_1 Parte_2
stato civile del Comune di AFFI (Anno 2008, Parte II, Serie A, n. 2), prendendo atto delle condizioni di cui al ricorso da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di AFFI perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese di lite compensate. pagina 6 di 7 Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 18/02/2025
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
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