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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/12/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
SC UT
- Presidente est.Dott.ssa
- Giudice Alessandro Carra Dott.
Dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4729/2025 VG R.G.
TRA
,rappresentati e difesi dall'avv. Roberta Cofano, come da Parte_1 e Parte_2
mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio).
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 15.12.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.11.2025 le parti esponevano: di aver contratto matrimonio in data 1.6.2005; di aver generato una figlia, nata in data [...];
di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi e, nel rispetto dei termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
fissata l'udienza di comparizione, il fascicolo veniva trasmesso al PM. Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 15.12.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda di separazione, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime:
a) il signor RC AM si impegna a corrispondere un assegno complessivo di
€250,00// (duecentocinquanta) quale contributo di mantenimento a favore della figlia
Guenda, maggiorenne non ancora autosufficiente, da versarsi entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, mediante bonifico bancario sulle seguenti coordinate intestate alla Sig.ra CL FA: [...]; tale somma sarà
annualmente rivalutata, secondo gli indici ISTAT.
b) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia tra cui quelle scolastiche, mediche e ludiche saranno previamente concordate dai genitori ed, a carico di entrambi i coniugi, in ragione del 50% ciascuno, secondo il vigente Protocollo del
Tribunale Civile di Lecce. c) Le parti rinunciano a qualsivoglia forma di contribuzione reciproca per il proprio mantenimento, dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti (Doc.3).
d) Alcuna statuizione dovrà pronunciarsi sulla casa coniugale, atteso che i coniugi hanno abitato in AT (Le) alla Via Perugia n.72, in un immobile concesso in locazione, mentre, sino al febbraio 2024 allorché il marito se ne è allontanato per andare ad abitare, a partire dal marzo 2024, con i suoi genitori in 73014 Parabita (Le)
alla Via Casa Savoia n.138 e, previa risoluzione del predetto contratto, la signora
CL FA si è trasferita a vivere con la figlia in AT (Le) alla Via Cristoforo
Colombo n.60.
e) Non vi sono beni da dividere tra di loro, mobiliari o immobiliari.
f) Le parti danno atto di aver già regolamentato ogni aspetto patrimoniale, dichiarando, espressamente, di non avere più nulla a pretendere reciprocamente, oltre quanto convenuto nel presente ricorso.
Deve, pertanto, dichiararsi la separazione personale tra i coniugi.
Il processo viene rimesso sul ruolo, come da separata ordinanza, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio e reiterata dalle parti nel corso del procedimento.
Il regolamento relativo alle spese di lite verrà adottato con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 1.6.2005 in
AT (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 9 parte II Serie A Ufficio 1 anno 2005, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
c) dispone come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
d) spese al definitivo.
Lecce, 19.12.2025 La Presidente est.
(dott.ssa SC UT)
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
SC UT
- Presidente est.Dott.ssa
- Giudice Alessandro Carra Dott.
Dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4729/2025 VG R.G.
TRA
,rappresentati e difesi dall'avv. Roberta Cofano, come da Parte_1 e Parte_2
mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio).
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 15.12.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.11.2025 le parti esponevano: di aver contratto matrimonio in data 1.6.2005; di aver generato una figlia, nata in data [...];
di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi e, nel rispetto dei termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
fissata l'udienza di comparizione, il fascicolo veniva trasmesso al PM. Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 15.12.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda di separazione, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime:
a) il signor RC AM si impegna a corrispondere un assegno complessivo di
€250,00// (duecentocinquanta) quale contributo di mantenimento a favore della figlia
Guenda, maggiorenne non ancora autosufficiente, da versarsi entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, mediante bonifico bancario sulle seguenti coordinate intestate alla Sig.ra CL FA: [...]; tale somma sarà
annualmente rivalutata, secondo gli indici ISTAT.
b) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia tra cui quelle scolastiche, mediche e ludiche saranno previamente concordate dai genitori ed, a carico di entrambi i coniugi, in ragione del 50% ciascuno, secondo il vigente Protocollo del
Tribunale Civile di Lecce. c) Le parti rinunciano a qualsivoglia forma di contribuzione reciproca per il proprio mantenimento, dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti (Doc.3).
d) Alcuna statuizione dovrà pronunciarsi sulla casa coniugale, atteso che i coniugi hanno abitato in AT (Le) alla Via Perugia n.72, in un immobile concesso in locazione, mentre, sino al febbraio 2024 allorché il marito se ne è allontanato per andare ad abitare, a partire dal marzo 2024, con i suoi genitori in 73014 Parabita (Le)
alla Via Casa Savoia n.138 e, previa risoluzione del predetto contratto, la signora
CL FA si è trasferita a vivere con la figlia in AT (Le) alla Via Cristoforo
Colombo n.60.
e) Non vi sono beni da dividere tra di loro, mobiliari o immobiliari.
f) Le parti danno atto di aver già regolamentato ogni aspetto patrimoniale, dichiarando, espressamente, di non avere più nulla a pretendere reciprocamente, oltre quanto convenuto nel presente ricorso.
Deve, pertanto, dichiararsi la separazione personale tra i coniugi.
Il processo viene rimesso sul ruolo, come da separata ordinanza, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio e reiterata dalle parti nel corso del procedimento.
Il regolamento relativo alle spese di lite verrà adottato con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 1.6.2005 in
AT (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 9 parte II Serie A Ufficio 1 anno 2005, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
c) dispone come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
d) spese al definitivo.
Lecce, 19.12.2025 La Presidente est.
(dott.ssa SC UT)