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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 24/03/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai IG.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 438 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. RAVIOLO MICHELA, giusta delega in Parte_1
atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. RAVIOLO MICHELA, giusta delega in Controparte_1
atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n. 2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
n data 20.07.2007 in Savona, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune
[...]
di Savona al numero 61, parte I, anno 2007, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune
di Savona di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“1) Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto nel Comune di Savona in
data 20/07/2007 trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Savona al n. 61 anno 2007
parte 1; 2) Il IG. e la IG.ra , che già vivono in immobili autonomi e distinti, Parte_1 Controparte_1
continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) Il IG. verserà alla IG.ra mediante bonifico bancario sul conto Parte_1 Controparte_1
intestato alla IG.ra entro il giorno 20 di ogni mese a decorrere dal mese di febbraio Controparte_1
2025 euro 200,00 (duecento/00) a titolo di contributo al mantenimento della stessa, da rivalutarsi
annualmente secondo gli indici ISTAT nonché la somma di euro 1.500,00 una tantum al momento del
deposito del presente ricorso,
4) Essendo il figlio divenuto maggiorenne ma non avendo lo stesso raggiunto Per_1
l'autosufficienza economica, il padre IG. provvederà a contribuire al Parte_1
mantenimento dello stesso mediante versamento mensile dell'importo di euro 200,00 (duecento#) che
bonificherà sul conto corrente intestato alla IG.ra entro il giorno 20 di ogni mese, Controparte_1
rivalutabili ogni inizio anno in base all'indice ufficiale ISTAT, sino al raggiungimento
dell'indipendenza economica dello stesso;
5) Sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio , il IG. Per_1 Parte_1
provvederà in favore dello stesso a contribuire nella misura del 50% alle spese mediche non coperte
da S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative (che dovranno essere, salvo urgenza, previamente
concordate): le parti si rimettono in riferimento all'individuazione delle spese aventi natura
straordinaria da suddividere al 50% a quanto indicato dalla Sezione Civile del Tribunale di Savona
mediante verbale della riunione del 15/01/2024;
6) I IG.ri e , con l'adempimento delle condizioni ivi concordate, Parte_1 Controparte_1
dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica nonché a
dividere tutto quanto in precedenza cointestato, ivi compresi i conti correnti e pertanto qualunque
posizione patrimoniale delle rispettive parti rimarrà intestata e di proprietà esclusiva
dell'intestatario stesso, ivi compresi i mezzi di locomozione nonché gli immobili;
7) Le parti si concedono reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 19.03.2025 Il Giudice estensore
Dott.ssa Daniela Mele
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo