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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 12/02/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 170/ 2023
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 12/02/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del ice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Dugo, e, per l' l'avv. Bonetti.
I procuratori delle parti chiedono concordemente che sia dichiarata sazione della materia del contendere, alla luce dell'iniziativa in autotutela dell' all'esito della decisione assunta presso la giurisdizione tributaria. L'avv. Dugo insiste per la condanna al pagamento delle spese processuali in virtù del criterio della soccombenza virtuale. L'avv. Bonetti chiede la compensazione delle spese.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 170/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
170/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 agli avv.ti Dugo e Donolato, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_2 pro tempore vv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per pro liti del 23.01.2023, rep. n. 37590, racc. n. 7131, a rogito dott. notaio a Fiumicino, ed elettivamente domiciliata a Persona_1
Gorizia, Piaz
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 12 febbraio 2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9 giugno 2023, , ha convenuto in Parte_1 giudizio l' opponendo all'avviso di addebito n. 350 2023 00000122 53 con 0012 cui l'Istituto, a fronte del maggior reddito accertato dall'Agenzia delle entrate di Gorizia, gli ha chiesto il versamento degli ulteriori contributi e sanzioni civili. Nel corso del giudizio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto la pretesa formulata da avverso l'avviso d'accertamento. Pt_1
Spontaneamente, dopo aver preso contezza della sopravvenienza, l' ha provveduto allo sgravio del provvedimento opposto in questo giudizio, essendone venuto meno il fondamento. I procuratori delle parti hanno così chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. È rimasto controverso il governo delle spese, che vanno poste a carico dell' in funzione del criterio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione tra le parti della materia del contendere;
condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 1.865,00, oltre 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Gorizia, 12 febbraio 2025.
Il Giudice
Gabriele Allieri
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 12/02/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del ice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Dugo, e, per l' l'avv. Bonetti.
I procuratori delle parti chiedono concordemente che sia dichiarata sazione della materia del contendere, alla luce dell'iniziativa in autotutela dell' all'esito della decisione assunta presso la giurisdizione tributaria. L'avv. Dugo insiste per la condanna al pagamento delle spese processuali in virtù del criterio della soccombenza virtuale. L'avv. Bonetti chiede la compensazione delle spese.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 170/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
170/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 agli avv.ti Dugo e Donolato, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_2 pro tempore vv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per pro liti del 23.01.2023, rep. n. 37590, racc. n. 7131, a rogito dott. notaio a Fiumicino, ed elettivamente domiciliata a Persona_1
Gorizia, Piaz
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 12 febbraio 2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9 giugno 2023, , ha convenuto in Parte_1 giudizio l' opponendo all'avviso di addebito n. 350 2023 00000122 53 con 0012 cui l'Istituto, a fronte del maggior reddito accertato dall'Agenzia delle entrate di Gorizia, gli ha chiesto il versamento degli ulteriori contributi e sanzioni civili. Nel corso del giudizio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto la pretesa formulata da avverso l'avviso d'accertamento. Pt_1
Spontaneamente, dopo aver preso contezza della sopravvenienza, l' ha provveduto allo sgravio del provvedimento opposto in questo giudizio, essendone venuto meno il fondamento. I procuratori delle parti hanno così chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. È rimasto controverso il governo delle spese, che vanno poste a carico dell' in funzione del criterio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione tra le parti della materia del contendere;
condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 1.865,00, oltre 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Gorizia, 12 febbraio 2025.
Il Giudice
Gabriele Allieri