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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 01/09/2025, n. 1824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1824 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione
R.G. 1657/2013
Il Tribunale Ordinario di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Fortunata Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado r.g 1657/2013 avente ad oggetto: accertamento del credito e vertente tra
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, assistiti e difesi dall'Avv. DURANTE OLGA
[...]
Attori in riassunzione
CONTRO
assistito e difeso dall'AVVOCATURA DELLO Controparte_1
STATO DI CATANZARO
Convenuto
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, , premesso di aver Parte_4 ricevuto da n. 5 avvisi di pagamento relativi al mancato Controparte_1 pagamento della somma di euro 28.070,530 a titolo di imposta di fabbricazione di olio di oliva, citava in giudizio l' di Crotone al fine di accertare la non Controparte_1 dovutezza delle somme pretese dall'amministrazione e per l'effetto dichiarare estinto per prescrizione il diritto dell'amministrazione al tributo preteso, nonchè dichiarare in subordine, non dovuti le indennità di mora nonché gli interessi legali e moratori sull'imposta di fabbricazione, con vittoria di spese ed onorari. A fondamento della propria domanda, l'attore deduceva che:
- l'imposta di fabbricazione era prevista e disciplinata dal D.L n.912 del 1966, convertito nella L. 23.12.1966 n.1143, quest'ultima poi abrogata dalla L. n.
417/1975, entrata in vigore il 1.10.1975;
- che per effetto della abrogazione la legge aveva perduto efficacia e quindi la stessa non poteva trovare applicazione per i rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della legge abrogativa con la conseguenza che l'amministrazione non avrebbe più potuto pretendere il pagamento dell'imposta;
- che laddove, invece, si ritenesse di aderire alla ricostruzione secondo cui la norma abrogata continua a trovare applicazione alle fattispecie sorte anteriormente alla abrogazione, il credito doveva essere considerato prescritto
(prescrizione quinquiennale);
- che l'imposta si riferiva agli anni 1966- 1971 mentre gli avvisi di pagamento, quali atti interruttivi, erano pervenuti quando il credito era già prescritto;
- che in ogni caso non erano dovuti l'indennità di mora, gli interessi legali e moratori sull'imposta, in quanto sebbene inerenti ad un rapporto già insorto, rappresentavano effetti autonomi del medesimo in quanto trovavano fondamento in una fattispecie successiva e distinta dall'originaria obbligazione tributaria ed erano pertanto suscettibili di essere incisi dalla legge sopravvenuta nel tempo;
Integrato correttamente il contraddittorio, con comparsa del 12.11.2001, si costituiva in giudizio l'Avvocatura dello Stato nell'interesse dell'
[...]
, la quale chiedeva l'interale rigetto della domanda Controparte_2 attorea.
In particolare, in ordine alla abrogazione della norma disciplinante il tributo applicabile nella fattispecie per cui è causa, la difesa dell'Amministrazione precisava che in virtù dell'art.11 preleggi, l'abrogazione di una legge produce effetto solo per il futuro, con la conseguenza che la normativa abrogata non può essere applicata per i nuovi rapporti, non incidendo, invece, su quelli già insorti, che rimangono in vigore proprio in virtù dell'efficacia non retroattiva della legge di abrogazione. pag. 2/9 Precisava, altresì, che il credito non era prescritto, essendo stati notificati all'attore una serie di atti interruttivi.
Tutto ciò premesso, chiedeva il rigetto della domanda attrice con condanna alle spese.
La causa veniva istruita con la concessione dei termini di cui all'art.183 co.6 cpc.
All'udienza del 22.10.2004 le parti precisavano le conclusioni ed il giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con la comparsa conclusionale l'attore rinunciava alla tesi della non dovutezza delle somme pretese collegata alla sopravvenuta abrogazione della legge relativa all'imposta di fabbricazione.
Con sentenza depositata il 2.4.2010, il Tribunale dichiarava “la carenza di giurisdizione dell'A.G.O. in favore di quella tributaria sulla domanda avanzata da ”. Parte_4
Nelle more del giudizio decedeva lasciando eredi gli odierni attori in Parte_4 riassunzione: , e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
Con sentenza 29.1.2013, n. 121 la Corte di appello di Catanzaro, sull'appello proposto dalle parti così statuiva: “1) Dichiara la contumacia dell' ; 2) Controparte_1 dichiara il difetto di legittimazione passiva del;
Controparte_3
3) in totale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette le parti davanti al primo giudice”.
A fronte di tale decisum, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno riassunto il giudizio nella forma dell'art. 125 c.p.c. riportandosi a quanto
[...] detto nell'originario atto introduttivo.
Dopo una serie di rinvii dovuti ad esigenze di ruolo con decreto del 23.04.2024 la causa veniva assegnata allo scrivente magistrato e con ordinanza del 24.02.2025 la stessa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 cpc.
**********
Preliminarmente, occorre precisare che nella comparsa conclusionale parte attrice ha rinunciato alla tesi della non dovutezza delle somme pretese collegata alla sopravvenuta pag. 3/9 abrogazione della legge relativa all'imposta di fabbricazione, restringendo quindi il tema della controversia all'accertamento dell'esistenza in capo all'amministrazione del diritto ad ottenere il pagamento richiesto a titolo di imposta.
Fatta tale doverosa premessa occorre analizzare il diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento di euro 28.070,530 oltre interessi , a titolo di imposta di fabbricazione sull'olio di oliva.
Ebbene, non appare superfluo premettere che ai sensi dell'art. 2935 c.c. la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere.
La prescrizione può essere, tuttavia, interrotta ai sensi dell'art. 2943 c.c. dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione, conservativo o esecutivo, nonché da qualsiasi atto che valga a costituire in mora il debitore ex art.1219 c.c., non avendo alcun valore altri mezzi quali telefonate, e-mail ordinarie o le lettere semplici.
L'orientamento prevalente nella giurisprudenza della Suprema Corte è chiaro nel ribadire che “in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato
(elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto.
Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore e che è priva di efficacia interruttiva la riserva, anche se contenuta in un atto scritto, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati,
pag. 4/9 trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento”. (Cassazione civile,
Sez. III, sentenza n. 3371 del 12 febbraio 2010).
Più di recente la giurisprudenza ha precisato che : “Al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula
l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità” (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 15140 del 31 maggio 2021).
Quanto detto non può non riflettersi sul piano probatorio: allorquando, infatti, il debitore eccepisca l'intervenuta prescrizione del termine stabilito dalla legge, è onere del creditore dimostrare in giudizio di aver posto in essere eventuali atti interruttivi della prescrizione medesima o per riconoscimento del diritto da parte del debitore (ex art. 2944 c.c.) o per fatti provenienti dal titolare del diritto (azioni giurisdizionali o atti di costituzione in mora ex art. 2943, c.c.). Deve trattarsi, ovviamente, di una prova idonea, solitamente documentale, non essendo sufficiente generiche affermazioni sull'asserito verificarsi di eventi interruttivi.
Venendo al caso di specie, è pacifico, in quanto non contestato dalle parti, che in materia di imposta di fabbricazione di olio di oliva trovi applicazione il d.l 912 del
1966, convertito in legge nel 1966, il quale contiene le Norme per l'erogazione della integrazione del prezzo ai produttori di olio di oliva nonché modificazioni al regime fiscale degli oli.
Per espressa previsione legislativa ai crediti in parola si applica un termine di prescrizione quinquiennale ed in particolare l'art.32 della legge sopra richiamata così statuisce: “L'azione per il recupero dei tributi previsti dal presente decreto si prescrive
pag. 5/9 nel termine di cinque anni dal giorno in cui si sarebbe dovuto eseguire il pagamento.”
Il relativo termine decorre dal momento in cui “si sarebbe dovuto eseguire il pagamento”. Tale momento va individuato in base al disposto dell'art. 19, comma 3,
D.L. 9.11.1966, n. 912, in cui si afferma: “ Gli esercenti oleifici nei quali si ottiene olio di oliva di pressione commestibile, olio di oliva lampante ed olio di oliva lavato debbono presentare apposita dichiarazione bimestrale al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro i primi 10 giorni del mese successivo al bimestre cui si riferisce la dichiarazione stessa. L'imposta corrispondente alla produzione dichiarata sarà versata dagli esercenti oleifici alla tesoreria provinciale competente in due rate eguali scadenti il giorno 10 di ciascuno dei due mesi successivi a quello in cui è stata presentata la dichiarazione bimestrale.”
Applicando i principi su esposti al caso in esame , risulta evidente che il credito per il quale si procede si prescrive nel termine quinquiennale. Occorre ora capire se gli atti interruttivi sono stati tali da interrompere il termine utile ai fini della prescrizione o se viceversa gli stessi, sono stati notificati oltre il termine previsto dalla legge.
Invero, come correttamente affermato da parte attrice e come si evince dalla documentazione versata in atti da parte convenuta, nel corso del tempo l'amministrazione statale ha notificato a parte attrice una serie di atti interruttivi, a partire dai quali è iniziato a decorrere ex novo altro termine di prescrizione.
Ciononostante il credito deve dichiararsi estinto in quanto in data 4.1.1991 è stato notificato avviso di pagamento, da tale momento è iniziato a decorrere ex novo altro termine. Tuttavia, a questo avviso ha fatto seguito un altro notificato solo in data
19.1.1998 e quindi ben oltre il termine quinquiennale richiesto dalla norma.
A fronte di tale eccezione, nulla è stato dichiarato da parte convenuta.
Ne deriva, pertanto, che in mancanza di atto interruttivo, il credito deve intendersi prescritto.
Medesima sorte seguono anche gli interessi legali e moratori richiesti all'attore. Sul punto occorre precisare che sulla questione relativa al termine di prescrizione di sanzioni e interessi in ambito tributario la Suprema Corte è intervenuta di recente pag. 6/9 e, con la pronuncia n.2095/2023, in continuità con pronunce pregresse, ha precisato che la previsione codicistica secondo cui la prescrizione per gli interessi è quinquennale (art. 2948 c. 1 n. 4 c.c.) rappresenta una norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi. Infatti, la legge non opera una differenziazione di regolamentazione in base alla natura o alla fonte degli interessi.
In buona sostanza, il legislatore ha previsto una disciplina unitaria applicabile alle diverse categorie di interessi a prescindere dalla fonte e dalla natura degli stessi.
La generalizzata applicazione del termine quinquennale di prescrizione per gli interessi risponde anche alla volontà di “sganciare” la riscossione dell'obbligazione accessoria (degli interessi) da quella principale (del capitale). Infatti, quantunque le due obbligazioni (interessi e capitale) appaiano omogenee, in quanto ambedue obbligazioni pecuniarie, l'obbligazione di interessi aggrava la posizione del debitore, giacché si aggiunge alla prestazione originaria in sorte capitale.
Ciò premesso, il legislatore ha inteso liberare il debitore dalle prestazioni scadute e non richieste tempestivamente, in termini più rapidi rispetto all'obbligazione principale. Per questa ragione è previsto un regime differenziato della prescrizione, introducendo un termine più breve per gli interessi (5 anni) rispetto a quello ordinario previsto per la sorte capitale (10 anni).
In tal senso, sembra deporre anche la regola dettata in materia di imputazione di pagamento (art. 1194 c.c.) ove è previsto che si imputino al pagamento prima gli interessi e poi il capitale, nell'ottica della più rapida estinzione dell'obbligazione degli interessi rispetto a quella principale.
Il fatto che gli interessi costituiscano un'obbligazione accessoria riguarda unicamente il momento genetico dell'obbligazione che nasce insieme all'obbligazione principale e cessa con l'estinzione dell'obbligazione principale stessa. Pertanto, «una volta sorta l'obbligazione di interessi (per effetto del sorgere dell'obbligazione principale), il flusso produttivo di interessi vive di vita propria in virtù della sua progressiva maturazione». Gli interessi, man mano che maturano,
pag. 7/9 costituiscono un'obbligazione autonoma e rimangono indipendenti rispetto all'obbligazione principale dalla quale sono sorti. Per questa ragione, essi sono suscettibili "di autonome vicende rispetto all'obbligazione tributaria configurata a carico del contribuente" (Cass. SS.UU. 22281/2022 punto 9.4.1;
La prescrizione riguarda la fase in cui gli interessi sono già sorti e separati dal capitale e, quindi, si applica il principio di autonomia. Quindi, per gli interessi opera il termine prescrizionale quinquennale a prescindere dalla tipologia degli stessi (corrispettivi, moratori, compensativi) e dalla natura dell'obbligazione principale.
Del resto, non merita condivisione l'argomento secondo cui il termine di 5 anni ex art. 2948 c. 1 n. 4 c.c. sarebbe applicabile solo nel caso in cui l'obbligazione principale abbia natura periodica o di durata;
mentre non sarebbe applicabile nell'ipotesi di prestazione elargita in un'unica soluzione (o uno actu). Infatti, la disposizione codicistica menziona “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. L'uso della congiunzione
“e” lascia intendere come il termine di 5 anni riguardi gli interessi in quanto tali e si affianca al termine previsto per le prestazioni periodiche con la conseguenza che anche in ambito tributario gli interessi si prescrivono in 5 anni. La Corte infatti precisa che «per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, risulta evidente che In mancanza di atti interruttivi anche gli interessi richiesti devono intendersi prescritti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta, nel rispetto dei principi indicati nel D.M 55/2014 e succ. mod. con applicazione dello scaglione di riferimento e nei valori minimi, stante la non complessità delle questioni trattate.
pag. 8/9
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, proposta da , e Parte_1 Parte_2 [...]
nei confronti di così provvede: Parte_3 Controparte_1
1) dichiara prescritto il credito vantato dall' e per l'effetto Controparte_1 dichiara che nulla è dovuto dagli odierni attori in riassunzione.
2) Condanna parte convenuta al pagamento, in favore degli attori alle spese di lite che si liquida in € 264,00 per esborsi ed euro 3809,00 per compensi , oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Catanzaro il 1.09.2025
Il giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione
R.G. 1657/2013
Il Tribunale Ordinario di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Fortunata Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado r.g 1657/2013 avente ad oggetto: accertamento del credito e vertente tra
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, assistiti e difesi dall'Avv. DURANTE OLGA
[...]
Attori in riassunzione
CONTRO
assistito e difeso dall'AVVOCATURA DELLO Controparte_1
STATO DI CATANZARO
Convenuto
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, , premesso di aver Parte_4 ricevuto da n. 5 avvisi di pagamento relativi al mancato Controparte_1 pagamento della somma di euro 28.070,530 a titolo di imposta di fabbricazione di olio di oliva, citava in giudizio l' di Crotone al fine di accertare la non Controparte_1 dovutezza delle somme pretese dall'amministrazione e per l'effetto dichiarare estinto per prescrizione il diritto dell'amministrazione al tributo preteso, nonchè dichiarare in subordine, non dovuti le indennità di mora nonché gli interessi legali e moratori sull'imposta di fabbricazione, con vittoria di spese ed onorari. A fondamento della propria domanda, l'attore deduceva che:
- l'imposta di fabbricazione era prevista e disciplinata dal D.L n.912 del 1966, convertito nella L. 23.12.1966 n.1143, quest'ultima poi abrogata dalla L. n.
417/1975, entrata in vigore il 1.10.1975;
- che per effetto della abrogazione la legge aveva perduto efficacia e quindi la stessa non poteva trovare applicazione per i rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della legge abrogativa con la conseguenza che l'amministrazione non avrebbe più potuto pretendere il pagamento dell'imposta;
- che laddove, invece, si ritenesse di aderire alla ricostruzione secondo cui la norma abrogata continua a trovare applicazione alle fattispecie sorte anteriormente alla abrogazione, il credito doveva essere considerato prescritto
(prescrizione quinquiennale);
- che l'imposta si riferiva agli anni 1966- 1971 mentre gli avvisi di pagamento, quali atti interruttivi, erano pervenuti quando il credito era già prescritto;
- che in ogni caso non erano dovuti l'indennità di mora, gli interessi legali e moratori sull'imposta, in quanto sebbene inerenti ad un rapporto già insorto, rappresentavano effetti autonomi del medesimo in quanto trovavano fondamento in una fattispecie successiva e distinta dall'originaria obbligazione tributaria ed erano pertanto suscettibili di essere incisi dalla legge sopravvenuta nel tempo;
Integrato correttamente il contraddittorio, con comparsa del 12.11.2001, si costituiva in giudizio l'Avvocatura dello Stato nell'interesse dell'
[...]
, la quale chiedeva l'interale rigetto della domanda Controparte_2 attorea.
In particolare, in ordine alla abrogazione della norma disciplinante il tributo applicabile nella fattispecie per cui è causa, la difesa dell'Amministrazione precisava che in virtù dell'art.11 preleggi, l'abrogazione di una legge produce effetto solo per il futuro, con la conseguenza che la normativa abrogata non può essere applicata per i nuovi rapporti, non incidendo, invece, su quelli già insorti, che rimangono in vigore proprio in virtù dell'efficacia non retroattiva della legge di abrogazione. pag. 2/9 Precisava, altresì, che il credito non era prescritto, essendo stati notificati all'attore una serie di atti interruttivi.
Tutto ciò premesso, chiedeva il rigetto della domanda attrice con condanna alle spese.
La causa veniva istruita con la concessione dei termini di cui all'art.183 co.6 cpc.
All'udienza del 22.10.2004 le parti precisavano le conclusioni ed il giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con la comparsa conclusionale l'attore rinunciava alla tesi della non dovutezza delle somme pretese collegata alla sopravvenuta abrogazione della legge relativa all'imposta di fabbricazione.
Con sentenza depositata il 2.4.2010, il Tribunale dichiarava “la carenza di giurisdizione dell'A.G.O. in favore di quella tributaria sulla domanda avanzata da ”. Parte_4
Nelle more del giudizio decedeva lasciando eredi gli odierni attori in Parte_4 riassunzione: , e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
Con sentenza 29.1.2013, n. 121 la Corte di appello di Catanzaro, sull'appello proposto dalle parti così statuiva: “1) Dichiara la contumacia dell' ; 2) Controparte_1 dichiara il difetto di legittimazione passiva del;
Controparte_3
3) in totale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette le parti davanti al primo giudice”.
A fronte di tale decisum, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno riassunto il giudizio nella forma dell'art. 125 c.p.c. riportandosi a quanto
[...] detto nell'originario atto introduttivo.
Dopo una serie di rinvii dovuti ad esigenze di ruolo con decreto del 23.04.2024 la causa veniva assegnata allo scrivente magistrato e con ordinanza del 24.02.2025 la stessa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 cpc.
**********
Preliminarmente, occorre precisare che nella comparsa conclusionale parte attrice ha rinunciato alla tesi della non dovutezza delle somme pretese collegata alla sopravvenuta pag. 3/9 abrogazione della legge relativa all'imposta di fabbricazione, restringendo quindi il tema della controversia all'accertamento dell'esistenza in capo all'amministrazione del diritto ad ottenere il pagamento richiesto a titolo di imposta.
Fatta tale doverosa premessa occorre analizzare il diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento di euro 28.070,530 oltre interessi , a titolo di imposta di fabbricazione sull'olio di oliva.
Ebbene, non appare superfluo premettere che ai sensi dell'art. 2935 c.c. la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere.
La prescrizione può essere, tuttavia, interrotta ai sensi dell'art. 2943 c.c. dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione, conservativo o esecutivo, nonché da qualsiasi atto che valga a costituire in mora il debitore ex art.1219 c.c., non avendo alcun valore altri mezzi quali telefonate, e-mail ordinarie o le lettere semplici.
L'orientamento prevalente nella giurisprudenza della Suprema Corte è chiaro nel ribadire che “in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato
(elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto.
Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore e che è priva di efficacia interruttiva la riserva, anche se contenuta in un atto scritto, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati,
pag. 4/9 trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento”. (Cassazione civile,
Sez. III, sentenza n. 3371 del 12 febbraio 2010).
Più di recente la giurisprudenza ha precisato che : “Al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula
l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità” (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 15140 del 31 maggio 2021).
Quanto detto non può non riflettersi sul piano probatorio: allorquando, infatti, il debitore eccepisca l'intervenuta prescrizione del termine stabilito dalla legge, è onere del creditore dimostrare in giudizio di aver posto in essere eventuali atti interruttivi della prescrizione medesima o per riconoscimento del diritto da parte del debitore (ex art. 2944 c.c.) o per fatti provenienti dal titolare del diritto (azioni giurisdizionali o atti di costituzione in mora ex art. 2943, c.c.). Deve trattarsi, ovviamente, di una prova idonea, solitamente documentale, non essendo sufficiente generiche affermazioni sull'asserito verificarsi di eventi interruttivi.
Venendo al caso di specie, è pacifico, in quanto non contestato dalle parti, che in materia di imposta di fabbricazione di olio di oliva trovi applicazione il d.l 912 del
1966, convertito in legge nel 1966, il quale contiene le Norme per l'erogazione della integrazione del prezzo ai produttori di olio di oliva nonché modificazioni al regime fiscale degli oli.
Per espressa previsione legislativa ai crediti in parola si applica un termine di prescrizione quinquiennale ed in particolare l'art.32 della legge sopra richiamata così statuisce: “L'azione per il recupero dei tributi previsti dal presente decreto si prescrive
pag. 5/9 nel termine di cinque anni dal giorno in cui si sarebbe dovuto eseguire il pagamento.”
Il relativo termine decorre dal momento in cui “si sarebbe dovuto eseguire il pagamento”. Tale momento va individuato in base al disposto dell'art. 19, comma 3,
D.L. 9.11.1966, n. 912, in cui si afferma: “ Gli esercenti oleifici nei quali si ottiene olio di oliva di pressione commestibile, olio di oliva lampante ed olio di oliva lavato debbono presentare apposita dichiarazione bimestrale al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro i primi 10 giorni del mese successivo al bimestre cui si riferisce la dichiarazione stessa. L'imposta corrispondente alla produzione dichiarata sarà versata dagli esercenti oleifici alla tesoreria provinciale competente in due rate eguali scadenti il giorno 10 di ciascuno dei due mesi successivi a quello in cui è stata presentata la dichiarazione bimestrale.”
Applicando i principi su esposti al caso in esame , risulta evidente che il credito per il quale si procede si prescrive nel termine quinquiennale. Occorre ora capire se gli atti interruttivi sono stati tali da interrompere il termine utile ai fini della prescrizione o se viceversa gli stessi, sono stati notificati oltre il termine previsto dalla legge.
Invero, come correttamente affermato da parte attrice e come si evince dalla documentazione versata in atti da parte convenuta, nel corso del tempo l'amministrazione statale ha notificato a parte attrice una serie di atti interruttivi, a partire dai quali è iniziato a decorrere ex novo altro termine di prescrizione.
Ciononostante il credito deve dichiararsi estinto in quanto in data 4.1.1991 è stato notificato avviso di pagamento, da tale momento è iniziato a decorrere ex novo altro termine. Tuttavia, a questo avviso ha fatto seguito un altro notificato solo in data
19.1.1998 e quindi ben oltre il termine quinquiennale richiesto dalla norma.
A fronte di tale eccezione, nulla è stato dichiarato da parte convenuta.
Ne deriva, pertanto, che in mancanza di atto interruttivo, il credito deve intendersi prescritto.
Medesima sorte seguono anche gli interessi legali e moratori richiesti all'attore. Sul punto occorre precisare che sulla questione relativa al termine di prescrizione di sanzioni e interessi in ambito tributario la Suprema Corte è intervenuta di recente pag. 6/9 e, con la pronuncia n.2095/2023, in continuità con pronunce pregresse, ha precisato che la previsione codicistica secondo cui la prescrizione per gli interessi è quinquennale (art. 2948 c. 1 n. 4 c.c.) rappresenta una norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi. Infatti, la legge non opera una differenziazione di regolamentazione in base alla natura o alla fonte degli interessi.
In buona sostanza, il legislatore ha previsto una disciplina unitaria applicabile alle diverse categorie di interessi a prescindere dalla fonte e dalla natura degli stessi.
La generalizzata applicazione del termine quinquennale di prescrizione per gli interessi risponde anche alla volontà di “sganciare” la riscossione dell'obbligazione accessoria (degli interessi) da quella principale (del capitale). Infatti, quantunque le due obbligazioni (interessi e capitale) appaiano omogenee, in quanto ambedue obbligazioni pecuniarie, l'obbligazione di interessi aggrava la posizione del debitore, giacché si aggiunge alla prestazione originaria in sorte capitale.
Ciò premesso, il legislatore ha inteso liberare il debitore dalle prestazioni scadute e non richieste tempestivamente, in termini più rapidi rispetto all'obbligazione principale. Per questa ragione è previsto un regime differenziato della prescrizione, introducendo un termine più breve per gli interessi (5 anni) rispetto a quello ordinario previsto per la sorte capitale (10 anni).
In tal senso, sembra deporre anche la regola dettata in materia di imputazione di pagamento (art. 1194 c.c.) ove è previsto che si imputino al pagamento prima gli interessi e poi il capitale, nell'ottica della più rapida estinzione dell'obbligazione degli interessi rispetto a quella principale.
Il fatto che gli interessi costituiscano un'obbligazione accessoria riguarda unicamente il momento genetico dell'obbligazione che nasce insieme all'obbligazione principale e cessa con l'estinzione dell'obbligazione principale stessa. Pertanto, «una volta sorta l'obbligazione di interessi (per effetto del sorgere dell'obbligazione principale), il flusso produttivo di interessi vive di vita propria in virtù della sua progressiva maturazione». Gli interessi, man mano che maturano,
pag. 7/9 costituiscono un'obbligazione autonoma e rimangono indipendenti rispetto all'obbligazione principale dalla quale sono sorti. Per questa ragione, essi sono suscettibili "di autonome vicende rispetto all'obbligazione tributaria configurata a carico del contribuente" (Cass. SS.UU. 22281/2022 punto 9.4.1;
La prescrizione riguarda la fase in cui gli interessi sono già sorti e separati dal capitale e, quindi, si applica il principio di autonomia. Quindi, per gli interessi opera il termine prescrizionale quinquennale a prescindere dalla tipologia degli stessi (corrispettivi, moratori, compensativi) e dalla natura dell'obbligazione principale.
Del resto, non merita condivisione l'argomento secondo cui il termine di 5 anni ex art. 2948 c. 1 n. 4 c.c. sarebbe applicabile solo nel caso in cui l'obbligazione principale abbia natura periodica o di durata;
mentre non sarebbe applicabile nell'ipotesi di prestazione elargita in un'unica soluzione (o uno actu). Infatti, la disposizione codicistica menziona “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. L'uso della congiunzione
“e” lascia intendere come il termine di 5 anni riguardi gli interessi in quanto tali e si affianca al termine previsto per le prestazioni periodiche con la conseguenza che anche in ambito tributario gli interessi si prescrivono in 5 anni. La Corte infatti precisa che «per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, risulta evidente che In mancanza di atti interruttivi anche gli interessi richiesti devono intendersi prescritti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta, nel rispetto dei principi indicati nel D.M 55/2014 e succ. mod. con applicazione dello scaglione di riferimento e nei valori minimi, stante la non complessità delle questioni trattate.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, proposta da , e Parte_1 Parte_2 [...]
nei confronti di così provvede: Parte_3 Controparte_1
1) dichiara prescritto il credito vantato dall' e per l'effetto Controparte_1 dichiara che nulla è dovuto dagli odierni attori in riassunzione.
2) Condanna parte convenuta al pagamento, in favore degli attori alle spese di lite che si liquida in € 264,00 per esborsi ed euro 3809,00 per compensi , oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Catanzaro il 1.09.2025
Il giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito
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