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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/05/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 195/2023 R.G.,
Promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Grazia Di Bella;
APPELLANTE
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alfio Lo Vecchio;
P.IVA_1
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. Controparte_2
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alfio Lo Vecchio;
P.IVA_2
APPELLATA
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 18 febbraio 2025.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo Con sentenza n. 3160, pubblicata il 4 luglio 2022, il giudice unico del Tribunale di
Catania rigettava la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e compensava integralmente le spese del giudizio.
[...]
A sostegno di tale pronuncia il tribunale, rilevava che “..... se può considerarsi legittima l'asportazione del contatore altrettanto non può dirsi per il comportamento tenuto da successivamente all'asportazione del contatore atteso che avrebbe ben potuto CP_3 riattivare la somministrazione in tempi più ragionevoli collocando un altro misuratore, ferma restando la possibilità di effettuare tutti gli accertamenti del caso al fine di individuare
l'effettivo responsabile della manomissione cui imputare il pagamento dei relativi costi. Nel caso in esame, risulta, infatti, incontestato che la riattivazione della fornitura di energia elettrica sia stata effettuata dopo otto mesi dalla verifica e anche dopo la richiesta di archiviazione degli atti. Il comportamento tenuto da er un tale lungo lasso di tempo CP_3 non può considerarsi legittimo e certamente, tenuto conto della notoria necessità di far uso costante dell'energia elettrica, tale condotta ha causato disagi nella vita familiare di parte attrice. Senonchè, non può dirsi raggiunta la prova di un danno patrimoniale risarcibile ...... occorre .... che la lesione sia grave, che il danno non sia futile ovvero non deve consistere in meri disagi o fastidi .... Nel caso in esame, i superiori elementi non sono stati neppure allegati e, piuttosto, la stessa attrice ha allegato che per risolvere i problemi derivanti dall'assenza di energia elettrica ha usufruito dell'immobile sottostante abitato dalla zia la quale (secondo quanto dichiarato dai testi) ha dovuto far fronte al pagamento dei maggiori costi ..... Tenuto conto di quanto sopra va escluso che parte attrice abbia assolto agli oneri probatori e, prima ancora, di specifica allegazione posti a suo carico e, pertanto, la generica richiesta di condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali formulata non può che essere rigettata ..... non si può far luogo neppure ad una liquidazione equitativa presupponendo la stessa che sia stata data prova rigorosa del danno patito nel caso in esame insussistente”.
Avverso tale decisione ha interposto appello con atto Parte_1 di citazione notificato in data 6 febbraio 2023, sulla base di due ragioni di censura.
Si è costituita in giudizio sia che , Controparte_1 Controparte_2 resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 18 febbraio 2025, con l'assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. Motivi della decisione
Col primo motivo dell'impugnazione, l'appellante deduce il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 112 cpc.
Ad avviso dell'appellante, ha provato la manomissione del Parte_2 contatore e non anche la sottrazione fraudolenta di energia elettrica ad opera della stessa
, sicchè non è legittima l'applicazione da parte dell' e Pt_1 Controparte_4 dell' delle norme contrattuali che avrebbero consentito la Parte_2 sospensione, immediata e senza preavviso, della fornitura intestata alla mediante la Pt_1 rimozione del contatore manomesso;
che emerge, quindi, la responsabilità da inadempimento contrattuale di con conseguente diritto della al risarcimento del CP_3 Pt_1 danno non patrimoniale patito ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c..
Col secondo motivo l'appellante si duole del mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale.
Sostiene che è incontestato che ha interrotto la fornitura elettrica Parte_2 per ben otto mesi;
che i contratti di fornitura di energia elettrica sono da considerarsi contratti di somministrazione di servizi essenziali, che soddisfano bisogni diversi e primari e che hanno un fondamento costituzionale nella tutela dei diritti inviolabili di cui all'art. 2 della
Costituzione; che il comportamento inadempiente di non ha prodotto un Parte_2 semplice disagio, ma ha leso irrimediabilmente il diritto della all'estrinsecazione della Pt_1 sua persona nel pieno godimento della tranquillità e serenità familiare e nella vita di relazione.
I mezzi, che possono trattarsi congiuntamente, siccome connessi, sono fondati.
Osserva anzitutto la Corte che condivisibilmente il primo giudice, senza per ciò attirarsi censura alcuna, ha ritenuto illegittima la condotta di che ha atteso Parte_2 otto mesi prima di provvedere alla riattivazione dell'utenza, rilevando che “Il comportamento tenuto da er un tale lungo lasso di tempo non può considerarsi legittimo e certamente, CP_3 tenuto conto della notoria necessità di far uso costante dell'energia elettrica, tale condotta ha causato disagi nella vita familiare di parte attrice”.
Non è, di contra, condivisibile l'apprezzamento del primo giudice in relazione alle conseguenze pregiudizievoli che l'inadempimento attribuito ad ha Parte_2 cagionato alla e segnatamente l'assunto secondo cui “.... non può dirsi raggiunta la Pt_1 prova di un danno patrimoniale risarcibile” a cagione della mancata specifica allegazione del pregiudizio patito. Giova anzitutto evidenziare che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha ritenuto, nel contesto di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., che il danno non patrimoniale possa essere risarcito anche in conseguenza di un inadempimento contrattuale, sempre che sia stato leso un diritto della persona tutelato dalla Costituzione e ha chiarito che anche il danno non patrimoniale da contratto (tra gli altri, il danno esistenziale ed il danno alla vita di relazione) è risarcibile se lede diritti inviolabili della persona e se la condotta tenuta dal danneggiante superi quella soglia di gravità che consente la tutela risarcitoria: il diritto deve essere inciso oltre una soglia minima, cagionando un pregiudizio serio, e la lesione deve eccedere una certa soglia di offensività rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un certo grado di tolleranza anche delle illegittime condotte altrui (Cass. S.U. 26972-26975/2008).
Ora, nel caso di specie, la mancata erogazione, per un notevole lasso di tempo, dell'energia elettrica nella casa di abitazione ha provocato indubbiamente disagi e turbamenti all'attrice, che ha potuto svolgere con grande difficoltà le normali attività quotidiane, rappresentando la somministrazione dell'energia elettrica un “bisogno della vita”, disagi che si sono protratti per ben otto mesi, e dunque, oltre ogni ragionevole termine legato alla necessità di eseguire le verifiche tecniche del caso.
Non è revocabile in dubbio che la riattivazione della somministrazione dell'energia elettrica, avvenuta, peraltro, solo a seguito di accoglimento del ricorso ex art. 700 cpc proposto dalla , costituisce una condotta che ha superato sicuramente quella soglia di Pt_1 gravità che consente la tutela risarcitoria nei termini sopra specificati, tenuto conto del lasso di tempo per cui si è protratta, oggettivamente eccessivo (otto mesi), a nulla rilevando l'assunto contenuto in sentenza che “la stessa attrice ha allegato che per risolvere i problemi derivanti dall'assenza di energia elettrica ha usufruito dell'immobile sottostante abitato dalla zia”.
Non può, quindi, condividersi l'apprezzamento del giudice di prime cure che ha escluso l'esistenza di un danno risarcibile per omessa specifica allegazione del pregiudizio, posto che la mancata riattivazione della fornitura dell'energia elettrica al servizio di un'abitazione familiare, per un periodo lungo, dia luogo ad un semplice disagio non grave e bagatellare. Deve al contrario ritenersi che tale condotta abbia presumibilmente comportato consistenti ripercussioni negative sulle dinamiche abituali e relazionali della vita dell'attrice
(dovendosi spostare presso la casa della zia per usufruire di tutti gli apparecchi per i quali è necessaria l'alimentazione elettrica). Ciò ha sicuramente leso il diritto della titolare della utenza all'estrinsecazione della propria persona nel pieno godimento della tranquillità e serenità familiare e nella vita di relazione (in tal senso, in materia di somministrazione, cfr.
Cass. sez. III, 22/12/2015 n. 25731).
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, e Controparte_1 [...]
, quest'ultima siccome contrattualmente competente alla Controparte_2 riattivazione della fornitura, vanno condannate in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti al pregiudizio psicologico e ai disagi subiti dalla , Pt_1 configurandosi, nella specie, la responsabilità da inadempimento contrattuale nei confronti dell'utente.
In ordine al quantum debeatur, posto che, nella fattispecie, il danno non patrimoniale non può che essere liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c., utilizzando quale parametro di riferimento l'indennizzo previsto dall' nel caso di ritardo nell'attivazione delle utenze CP_5 domestiche, si ritiene congruo e giusto liquidare il danno per i pregiudizi psicologici e per i disagi conseguenti al prolungato ritardo nella riattivazione del servizio nella misura di €
4.000,00, pari a circa € 20,00 al giorno, al netto dei tempi ragionevolmente necessari per le verifiche tecniche relative alla ricostruzione dei consumi.
Il danno così liquidato è attualizzato e comprensivo della rivalutazione monetaria e degli interessi sino alla data di pubblicazione della sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, per entrambi i gradi del giudizio, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia
13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (fascia euro 1.100,01-
5.200,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Tali spese vanno liquidate in favore dell'Erario, essendo stata ammessa la al Pt_1 patrocinio gratuito a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 3160, pubblicata il 4 luglio 2022, del giudice unico del
[...]
Tribunale di Catania, così provvede: in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, condanna in solido e- distribuzione S.p.A. e , al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali da quest'ultima Parte_1 subiti, della somma di euro 4.000,00.
Condanna in solido e a rifondere, in Controparte_1 Controparte_2 favore dell'Erario, le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida: a) quanto al primo grado, in complessivi € 2552,00 (ivi compresi €. 425,00 per la fase di studio, €. 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per fase di trattazione e istruttoria e € 851,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%; b) quanto al presente grado, in complessivi € 2915,00 (ivi compresi €. 536,00 per la fase di studio, €.
536,00 per la fase introduttiva, € 992,00 per fase di trattazione e istruttoria e € 851,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte, il 13 maggio 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena