Articolo 160 bis del Codice in materia di protezione dei dati personali
Articolo 160Articolo 183
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19 settembre 2018
Art. 160-bis. (( (Validita', efficacia e utilizzabilita' nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento). )) (( 1. La validita', l'efficacia e l'utilizzabilita' nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali. ))
Entrata in vigore il 19 settembre 2018
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