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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/10/2025, n. 3093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3093 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1319/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1319/2017 promossa da: in persona dell'amministratore unico sig.ra , c.f. rappresentata e Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 difesa dall'avv. Antonio Nardone, giusta procura ed elezione di domicilio in atti, OPPONENTE contro dott. c.f. residente in [...] CodiceFiscale_1 R. Falcone,1, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Fabrizio Frezza, giusta procura ed elezione di domicilio in atti, OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società proponeva opposizione avverso il d.i. nr. 1783 concesso dal Tribunale di Nocera Parte_1 Inferiore in data 29.11.2016 e notificato in data 16.1.2017, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 25651,20 oltre interessi ex d.lgs 231/02 in virtù della fattura nr.02/2016 del 19.9.2016. La società opponente deduceva l'insussistenza dei presupposti di legge per la concessione dell'ingiunzione richiesta, l'inesistenza del credito, nonché la carenza probatoria della documentazione depositata nel giudizio monitorio ed infine la sussistenza di una serie di inadempimenti a carico del dott. dai quali discendeva un credito risarcitorio in favore dell'opponente di cui si richiedeva la CP_1 compensazione. Chiedeva quindi in accoglimento dell'opposizione la revoca del monitorio opposto ed in subordine la compensazione della somma richiesta con il credito risarcitorio vantato in virtù degli eccepiti inadempimenti, con vittoria delle spese di lite. Si costituiva regolarmente in giudizio l'opposto, dott. il quale instava per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in CP_1 diritto, chiedeva, inoltre, in virtù della richiesta di compensazione del credito vantato presentato dalla società opponente, la liquidazione del maggior compenso spettante per l'attività svolta, vinte le spese di lite. Instaurato il contraddittorio, in data 23 novembre 2017, il G.I. concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, nonchè i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.. All' esito il Giudice, ritenuti non ammissibili i mezzi istruttori articolati, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 19.11.2024, la causa veniva assegnata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc. Con il deposito della comparsa conclusionale l'opposto dichiarava di abbandonare la richiesta di liquidazione in merito al maggior compenso dovuto per l'attività svolta.
La domanda è infondata e va reietta.
Non è revocabile in dubbio che spetti al creditore, che agisce per l'adempimento, provare i fatti costitutivi della propria pretesa, sia sotto il profilo dell'an che del quantum e semplicemente allegare l'inadempimento di controparte. Spetterà poi a quest'ultima dedurre e provare fatti estintivi, modificativi della pretesa. È altrettanto pacifico che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è a tutti gli effetti un giudizio a cognizione piena, nell'ambito del quale – a differenza del procedimento monitorio - le parti sono onerate di fornire congrua prova delle rispettive pretese ed a fronte della contestazione di controparte, atti meramente unilaterali, quali una fattura ovvero una parcella non possono da soli costituire idoneo fondamento probatorio. Nel caso di specie l'opposto ha agito per il pagamento del compenso per prestazioni di consulenza finanziaria rese in favore della società opponente. In merito va subito rilevato che dalla documentazione depositata da parte opposta emerge chiaramente il conferimento dell'incarico professionale da parte della società opponente, nonché l'effettiva esecuzione dell'incarico di consulenza finanziaria per il quale è stato richiesto il pagamento con il monitorio opposto, sebbene in forma documentale e senza ulteriori approfondimenti istruttori, non richiesti né ritenuti necessari dal Giudice. L'opponente ha eccepito la mancata esecuzione dell'attività dedotta con la fattura depositata per la richiesta del monitorio limitandosi, tuttavia, ad una contestazione generica e non suffragata da elementi documentali o riscontri oggettivi idonei a dimostrare l'inadempimento lamentato. La semplice affermazione secondo cui la prestazione di cui si richiede il pagamento non sia stata mai eseguita non è supportata da alcun elemento concreto, né sono stati depositati atti, comunicazioni formali, richieste formali o contestazioni antecedenti alla fattura di cui al monitorio, che possano condurre ad eventuali inesecuzioni come eccepite. Al contrario l'opposto ha depositato idonea documentazione che consente di ritenere sufficientemente provata l'avvenuta esecuzione dell'incarico professionale. Tali documenti valgono come riscontro oggettivo dell'attività svolta. La giurisprudenza consolidata ha espressamente affermato che in tema di prestazione di opera intellettuale il professionista ha l'onere di provare l'effettiva esecuzione della prestazione richiesta, ma può assolvere tale onere anche mediante la produzione di documentazione idonea a comprovare pagina 2 di 3 l'attività svolta, salvo che il cliente non provi che la prestazione è stata eseguita in modo difforme o non conforme all'incarico conferito (Cass. Civ. sez II Ord. nr. 2137/2025; Cass. Civ. sez.II 24 gennaio 2017 nr.1792).Non va, inoltre sottaciuto come la richiesta di compensazione del credito vantato con dei presunti inadempimenti contestati al dott. nell'espletamento del suo incarico, dà indirettamente CP_1 contezza del fatto che questi abbia effettivamente espletato attività di consulenza per conto della società opponente.
Quanto alla domanda di compensazione come proposta dalla società opponente la stessa risulta del tutto generica, non supportata da prova scritta idonea a dimostrare la sussistenza di un effettivo controcredito derivante da inadempimenti specifici da addebitare direttamente al professionista e quindi la stessa non può trovare accoglimento. Secondo i principi generali in materia (artt. 1241 ss cc) la parte che eccepisce la compensazione, infatti, ha l'onere di dimostrare l'esistenza, la certezza, la liquidità e la esigibilità del proprio controcredito inoltre dovrà provare la difettosa o inadeguata prestazione professionale (per negligenza, imperizia o dolo), l'esistenza del danno ed il rapporto di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione.
Deve ritenersi, quindi, che l'opposto ha assolto pienamente all'onere probatorio sullo stesso gravante in ordine alla sussistenza del credito professionale come azionato mentre l'opponente non ha fornito elementi idonei a contrastarlo.
Ogni altra doglianza va dichiarata assorbita.
In conclusione va confermata la legittimità del decreto ingiuntivo opposto con conseguente rigetto della proposta opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la presente opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo nr.1783 del 29.11.2016 che acquista definitivamente efficacia esecutiva;
2. rigetta l'eccezione di compensazione sollevata da parte opponente;
3. condanna la società opponente in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3397,00, oltre iva, cap e spese generali come per legge. Nocera Inferiore 16 ottobre 2025 Il GOP
dott.ssa Genny De Cesare
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1319/2017 promossa da: in persona dell'amministratore unico sig.ra , c.f. rappresentata e Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 difesa dall'avv. Antonio Nardone, giusta procura ed elezione di domicilio in atti, OPPONENTE contro dott. c.f. residente in [...] CodiceFiscale_1 R. Falcone,1, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Fabrizio Frezza, giusta procura ed elezione di domicilio in atti, OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società proponeva opposizione avverso il d.i. nr. 1783 concesso dal Tribunale di Nocera Parte_1 Inferiore in data 29.11.2016 e notificato in data 16.1.2017, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 25651,20 oltre interessi ex d.lgs 231/02 in virtù della fattura nr.02/2016 del 19.9.2016. La società opponente deduceva l'insussistenza dei presupposti di legge per la concessione dell'ingiunzione richiesta, l'inesistenza del credito, nonché la carenza probatoria della documentazione depositata nel giudizio monitorio ed infine la sussistenza di una serie di inadempimenti a carico del dott. dai quali discendeva un credito risarcitorio in favore dell'opponente di cui si richiedeva la CP_1 compensazione. Chiedeva quindi in accoglimento dell'opposizione la revoca del monitorio opposto ed in subordine la compensazione della somma richiesta con il credito risarcitorio vantato in virtù degli eccepiti inadempimenti, con vittoria delle spese di lite. Si costituiva regolarmente in giudizio l'opposto, dott. il quale instava per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in CP_1 diritto, chiedeva, inoltre, in virtù della richiesta di compensazione del credito vantato presentato dalla società opponente, la liquidazione del maggior compenso spettante per l'attività svolta, vinte le spese di lite. Instaurato il contraddittorio, in data 23 novembre 2017, il G.I. concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, nonchè i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.. All' esito il Giudice, ritenuti non ammissibili i mezzi istruttori articolati, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 19.11.2024, la causa veniva assegnata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc. Con il deposito della comparsa conclusionale l'opposto dichiarava di abbandonare la richiesta di liquidazione in merito al maggior compenso dovuto per l'attività svolta.
La domanda è infondata e va reietta.
Non è revocabile in dubbio che spetti al creditore, che agisce per l'adempimento, provare i fatti costitutivi della propria pretesa, sia sotto il profilo dell'an che del quantum e semplicemente allegare l'inadempimento di controparte. Spetterà poi a quest'ultima dedurre e provare fatti estintivi, modificativi della pretesa. È altrettanto pacifico che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è a tutti gli effetti un giudizio a cognizione piena, nell'ambito del quale – a differenza del procedimento monitorio - le parti sono onerate di fornire congrua prova delle rispettive pretese ed a fronte della contestazione di controparte, atti meramente unilaterali, quali una fattura ovvero una parcella non possono da soli costituire idoneo fondamento probatorio. Nel caso di specie l'opposto ha agito per il pagamento del compenso per prestazioni di consulenza finanziaria rese in favore della società opponente. In merito va subito rilevato che dalla documentazione depositata da parte opposta emerge chiaramente il conferimento dell'incarico professionale da parte della società opponente, nonché l'effettiva esecuzione dell'incarico di consulenza finanziaria per il quale è stato richiesto il pagamento con il monitorio opposto, sebbene in forma documentale e senza ulteriori approfondimenti istruttori, non richiesti né ritenuti necessari dal Giudice. L'opponente ha eccepito la mancata esecuzione dell'attività dedotta con la fattura depositata per la richiesta del monitorio limitandosi, tuttavia, ad una contestazione generica e non suffragata da elementi documentali o riscontri oggettivi idonei a dimostrare l'inadempimento lamentato. La semplice affermazione secondo cui la prestazione di cui si richiede il pagamento non sia stata mai eseguita non è supportata da alcun elemento concreto, né sono stati depositati atti, comunicazioni formali, richieste formali o contestazioni antecedenti alla fattura di cui al monitorio, che possano condurre ad eventuali inesecuzioni come eccepite. Al contrario l'opposto ha depositato idonea documentazione che consente di ritenere sufficientemente provata l'avvenuta esecuzione dell'incarico professionale. Tali documenti valgono come riscontro oggettivo dell'attività svolta. La giurisprudenza consolidata ha espressamente affermato che in tema di prestazione di opera intellettuale il professionista ha l'onere di provare l'effettiva esecuzione della prestazione richiesta, ma può assolvere tale onere anche mediante la produzione di documentazione idonea a comprovare pagina 2 di 3 l'attività svolta, salvo che il cliente non provi che la prestazione è stata eseguita in modo difforme o non conforme all'incarico conferito (Cass. Civ. sez II Ord. nr. 2137/2025; Cass. Civ. sez.II 24 gennaio 2017 nr.1792).Non va, inoltre sottaciuto come la richiesta di compensazione del credito vantato con dei presunti inadempimenti contestati al dott. nell'espletamento del suo incarico, dà indirettamente CP_1 contezza del fatto che questi abbia effettivamente espletato attività di consulenza per conto della società opponente.
Quanto alla domanda di compensazione come proposta dalla società opponente la stessa risulta del tutto generica, non supportata da prova scritta idonea a dimostrare la sussistenza di un effettivo controcredito derivante da inadempimenti specifici da addebitare direttamente al professionista e quindi la stessa non può trovare accoglimento. Secondo i principi generali in materia (artt. 1241 ss cc) la parte che eccepisce la compensazione, infatti, ha l'onere di dimostrare l'esistenza, la certezza, la liquidità e la esigibilità del proprio controcredito inoltre dovrà provare la difettosa o inadeguata prestazione professionale (per negligenza, imperizia o dolo), l'esistenza del danno ed il rapporto di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione.
Deve ritenersi, quindi, che l'opposto ha assolto pienamente all'onere probatorio sullo stesso gravante in ordine alla sussistenza del credito professionale come azionato mentre l'opponente non ha fornito elementi idonei a contrastarlo.
Ogni altra doglianza va dichiarata assorbita.
In conclusione va confermata la legittimità del decreto ingiuntivo opposto con conseguente rigetto della proposta opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la presente opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo nr.1783 del 29.11.2016 che acquista definitivamente efficacia esecutiva;
2. rigetta l'eccezione di compensazione sollevata da parte opponente;
3. condanna la società opponente in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3397,00, oltre iva, cap e spese generali come per legge. Nocera Inferiore 16 ottobre 2025 Il GOP
dott.ssa Genny De Cesare
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