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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/06/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1176/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Mariangela Carbonelli Giudice dott. Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1176/2025 promossa:
TRA
, (c.f.: ), elettivamente domiciliato, ai fini del Parte_1 C.F._1 presente atto, in Cerignola (FG) alla Via Basilicata, n.4, presso e nello studio dell'Avv. Rosantonia Mennuni (c.f.: ), che lo rappresenta ed assiste C.F._2 ricorrente CONTRO
, (c.f.: CP_1 C.F._3 resistente - contumace NONCHÉ Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia.
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI All'udienza dell'11.6.2025 il ricorrente personalmente comparso ha concluso riportandosi al ricorso con le precisazioni espresse a verbale. Il Pubblico Ministero ha concluso con “parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11.3.2025 il ricorrente esponeva che, in data 05.12.2012, aveva contratto in CA (Marocco) matrimonio con la sig.ra nata il [...] a [...], CP_1 ed il relativo atto era stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Cerignola al n. 3 Parte II Serie C Ufficio 1 - anno 2013; che dall'unione coniugale non erano nati figli;
che tra i coniugi non si era mai costituita comunione materiale e spirituale, non avendo di fatto mai convissuto;
che le parti non avevano mai instaurato una residenza in comune, essendosi la sig.ra resa irreperibile dopo il matrimonio, interrompendo ogni rapporto con il coniuge;
CP_1 che l'ultima residenza conosciuta della resistente era nel Comune di Cerignola, al Vico I Demartinis, n.14; che, a causa della situazione creatasi tra le parti, il ricorrente depositava ricorso per la separazione giudiziale, il cui giudizio era iscritto al n. 2403/2016 R.G.; che con sentenza n. 1922/2019 pubblicata in data 29.07.2019, il Tribunale di Foggia pronunciava la separazione personale dei coniugi, addebitando pagina 1 di 2 la separazione alla moglie;
che sono ormai decorsi i termini di legge per ottenere la pronuncia del divorzio. Chiedeva, pertanto, che fosse pronunciata la declaratoria di scioglimento del matrimonio civile dagli stessi contratto, precisando che entrambe le parti fossero economicamente autosufficienti e in grado di provvedere al proprio mantenimento. All'udienza dell'11.6.2025 dinanzi al Presidente compariva personalmente il ricorrente il quale, previa rinuncia ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., rassegnava le proprie conclusioni riportandosi al ricorso. Il Presidente, verificata la regolarità della notifica del ricorso nei confronti della resistente non costituita, ne dichiarava la contumacia. Inoltre, riservava la causa in decisione al Collegio, senza termini, mandando al Pubblico Ministero per il parere di competenza. La domanda di scioglimento del matrimonio formulata da va accolta, ricorrendone Parte_1 i presupposti di legge. In data 29.7.2019 è stata pubblicata la sentenza emessa dal Tribunale di Foggia che pronunciava la separazione personale tra essi coniugi, ed in conformità, al disposto di cui all'art. 3, della legge 1 dic. 1970, n. 898 - come sostituito dall'art. 5 della legge 6 marzo 1987, n. 74 e dall'art. 1 della legge n. 55/2015 - e all'art. 8, co. 13°, della legge n. 74/87, la domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti è stata proposta dopo essere decorso il termine di un anno di ininterrotta separazione a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, per il tentativo di conciliazione rimasto infruttuoso, nella menzionata procedura di separazione contenziosa, anche a causa della mancata comparizione della sig.ra CP_1 Ricorre pure l'altra condizione di legge ai fini dell'invocata pronunzia di divorzio, essendo concreta l'impossibilità di ricostituire la comunione - spirituale e materiale - tra i coniugi (art. 2 della legge n. 898/1970), come si desume dallo stesso comportamento delle parti e dalla mancata costituzione in giudizio della resistente. Sussistendo, pertanto, tutti i presupposti di legge, va senz'altro pronunciata la sentenza di scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti, divenuto ormai soltanto un mero vincolo formale, privo di qualsiasi contenuto. Nessuna statuizione di carattere economico ed accessorio deve essere adottata non essendo nati figli dall'unione coniugale e in difetto di apposita domanda delle parti. Trattandosi di domanda in tema di status ed in considerazione della contumacia della resistente, non ricorrono gli estremi di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c., onde nulla va disposto riguardo alle spese di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI FOGGIA - PRIMA SEZIONE CIVILE pronunziando sulla domanda proposta dal signor nei confronti della sig.ra Parte_1 [...]
di scioglimento del matrimonio tra gli stessi celebrato, sentito il P.M., così provvede: CP_1
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 05.12.2012 in CA (Marocco) tra il sig. e la sig.ra atto regolarmente Parte_1 CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Cerignola al n. 3 Parte II Serie C Ufficio 1 - anno 2013;
2) ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3) nulla sulle spese. Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del giorno 26.6.2025.
IL PRESIDENTE estensore
(Dott. Antonio Buccaro) pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Mariangela Carbonelli Giudice dott. Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1176/2025 promossa:
TRA
, (c.f.: ), elettivamente domiciliato, ai fini del Parte_1 C.F._1 presente atto, in Cerignola (FG) alla Via Basilicata, n.4, presso e nello studio dell'Avv. Rosantonia Mennuni (c.f.: ), che lo rappresenta ed assiste C.F._2 ricorrente CONTRO
, (c.f.: CP_1 C.F._3 resistente - contumace NONCHÉ Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia.
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI All'udienza dell'11.6.2025 il ricorrente personalmente comparso ha concluso riportandosi al ricorso con le precisazioni espresse a verbale. Il Pubblico Ministero ha concluso con “parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11.3.2025 il ricorrente esponeva che, in data 05.12.2012, aveva contratto in CA (Marocco) matrimonio con la sig.ra nata il [...] a [...], CP_1 ed il relativo atto era stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Cerignola al n. 3 Parte II Serie C Ufficio 1 - anno 2013; che dall'unione coniugale non erano nati figli;
che tra i coniugi non si era mai costituita comunione materiale e spirituale, non avendo di fatto mai convissuto;
che le parti non avevano mai instaurato una residenza in comune, essendosi la sig.ra resa irreperibile dopo il matrimonio, interrompendo ogni rapporto con il coniuge;
CP_1 che l'ultima residenza conosciuta della resistente era nel Comune di Cerignola, al Vico I Demartinis, n.14; che, a causa della situazione creatasi tra le parti, il ricorrente depositava ricorso per la separazione giudiziale, il cui giudizio era iscritto al n. 2403/2016 R.G.; che con sentenza n. 1922/2019 pubblicata in data 29.07.2019, il Tribunale di Foggia pronunciava la separazione personale dei coniugi, addebitando pagina 1 di 2 la separazione alla moglie;
che sono ormai decorsi i termini di legge per ottenere la pronuncia del divorzio. Chiedeva, pertanto, che fosse pronunciata la declaratoria di scioglimento del matrimonio civile dagli stessi contratto, precisando che entrambe le parti fossero economicamente autosufficienti e in grado di provvedere al proprio mantenimento. All'udienza dell'11.6.2025 dinanzi al Presidente compariva personalmente il ricorrente il quale, previa rinuncia ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., rassegnava le proprie conclusioni riportandosi al ricorso. Il Presidente, verificata la regolarità della notifica del ricorso nei confronti della resistente non costituita, ne dichiarava la contumacia. Inoltre, riservava la causa in decisione al Collegio, senza termini, mandando al Pubblico Ministero per il parere di competenza. La domanda di scioglimento del matrimonio formulata da va accolta, ricorrendone Parte_1 i presupposti di legge. In data 29.7.2019 è stata pubblicata la sentenza emessa dal Tribunale di Foggia che pronunciava la separazione personale tra essi coniugi, ed in conformità, al disposto di cui all'art. 3, della legge 1 dic. 1970, n. 898 - come sostituito dall'art. 5 della legge 6 marzo 1987, n. 74 e dall'art. 1 della legge n. 55/2015 - e all'art. 8, co. 13°, della legge n. 74/87, la domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti è stata proposta dopo essere decorso il termine di un anno di ininterrotta separazione a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, per il tentativo di conciliazione rimasto infruttuoso, nella menzionata procedura di separazione contenziosa, anche a causa della mancata comparizione della sig.ra CP_1 Ricorre pure l'altra condizione di legge ai fini dell'invocata pronunzia di divorzio, essendo concreta l'impossibilità di ricostituire la comunione - spirituale e materiale - tra i coniugi (art. 2 della legge n. 898/1970), come si desume dallo stesso comportamento delle parti e dalla mancata costituzione in giudizio della resistente. Sussistendo, pertanto, tutti i presupposti di legge, va senz'altro pronunciata la sentenza di scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti, divenuto ormai soltanto un mero vincolo formale, privo di qualsiasi contenuto. Nessuna statuizione di carattere economico ed accessorio deve essere adottata non essendo nati figli dall'unione coniugale e in difetto di apposita domanda delle parti. Trattandosi di domanda in tema di status ed in considerazione della contumacia della resistente, non ricorrono gli estremi di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c., onde nulla va disposto riguardo alle spese di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI FOGGIA - PRIMA SEZIONE CIVILE pronunziando sulla domanda proposta dal signor nei confronti della sig.ra Parte_1 [...]
di scioglimento del matrimonio tra gli stessi celebrato, sentito il P.M., così provvede: CP_1
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 05.12.2012 in CA (Marocco) tra il sig. e la sig.ra atto regolarmente Parte_1 CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Cerignola al n. 3 Parte II Serie C Ufficio 1 - anno 2013;
2) ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3) nulla sulle spese. Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del giorno 26.6.2025.
IL PRESIDENTE estensore
(Dott. Antonio Buccaro) pagina 2 di 2