Ordinanza cautelare 26 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 9 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 26/01/2022, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/01/2022
N. 00003/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3 del 2022, proposto da
LI DO, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- della intimazione di pagamento emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione, Agente della Riscossione - Prov. di Taranto n° 106 2021 9000770686/000 del 30 Ottobre 2021;
nonché per l'annullamento quali atti presupposti :
- dell'eventuale provvedimento, non conosciuto, emesso dell'AG.E.A. ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. a), del Decreto Dirigenziale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22.01.2020, di “individuazione delle partire creditorie”, in quanto reso omettendo di escludere “i crediti non più esigibili”;
-della cartella di pagamento Agenzia delle Entrate Riscossione n° 300 2018 0000011321000, presuntivamente notificata il 06.01.2019, atto non conosciuto;
- del ruolo oggetto della predetta cartella di pagamento, atto non conosciuto, in ragione della mancata notifica della cartella medesima, avente ad oggetto, come da accesso al portale internet dell'Agenzia Entrate Riscossione in data 30.11.2021, a Prelievo Latte, Ente Impositore AG.E.A. per anni, 1996, 1997, 2000, 2001 e 2003;
- degli atti dell'AG.E.A. di determinazione degli importi per tali varie annualità, provvedimenti non conosciuti ed, invero, neppure indicati nell'Intimazione e nella stampa internet della cartella;
- di ogni ulteriore atto prodromico o successivo e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 25 gennaio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to M. Musio, in sostituzione dell'avv.to M. Santoro;
Considerato che appare necessario, ai fini della decisione sull’istanza cautelare proposta dal ricorrente, disporre incombenti istruttori a carico delle Amministrazioni resistenti, ordinando ad AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e all’Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore , l’esibizione di tutti gli atti adottati dalle medesime Amministrazioni nei confronti dell’odierno ricorrente (con relativa relata di notifica) prima dell’intimazione di pagamento, inerente al “prelievo latte sulle consegne” per gli anni 1996, 1997, 2000, 2001 e 2003, impugnata col ricorso introduttivo del presente giudizio e elencati puntualmente in epigrafe quali atti presupposti altresì impugnati (trattasi, in particolare, della cartella di pagamento Agenzia Entrate Riscossione n° 300 2018 0000011321000, indicata nella predetta intimazione di pagamento, presuntivamente notificata il 06.01.2019, del ruolo oggetto della predetta cartella di pagamento, dell’eventuale provvedimento emesso dell’AG.E.A. ai sensi dell’art.1, comma 1, lett. a), del Decreto Dirigenziale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22.01.2020, di “individuazione delle partire creditorie”, degli atti dell’AG.E.A. di determinazione degli importi per tali varie annualità), che chiariscano compiutamente l’iter procedimentale e provvedimentale seguito dall’Amministrazione prima dell’intimazione di pagamento impugnata, con espresso avvertimento che, in caso di inottemperanza all’ordine istruttorio impartito dal Tribunale, potranno essere desunti argomenti di prova ai sensi degli artt. 116, secondo comma, c.p.c. e 64, quarto comma, c.p.a., con particolare riferimento alle circostanze fattuali dedotte dal ricorrente.
Al predetto adempimento le Amministrazioni predette dovranno provvedere entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, della notificazione a cura di parte della presente ordinanza istruttoria.
La trattazione dell’incidente cautelare deve essere conseguentemente rinviata alla successiva Camera di Consiglio indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, sospesa ogni pronuncia in relazione all’istanza cautelare proposta dal ricorrente, ordina all’AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e all’Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , di provvedere agli adempimenti istruttori indicati motivazione, nel termine di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza istruttoria.
Rinvia la causa per il prosieguo alla Camera di Consiglio dell’08/03/2022.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO