Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/03/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 13/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2999/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. SPANO SALVATORE e l'avv. VALENTINI MAURIZIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. ORSINGHER LUCIA e l'avv. GRAZIUSO SALVATORE CP_1
Resistente
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente – premesso che in data 30.01.2023 si è veduto notificare l'avviso di addebito avente n. CP_ 359 2022 00050359 30 000 con il quale gli è stato intimato di versare in favore dell' la somma di € 12.652,26 per la causale “contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti”, presuntivamente riferita al periodo dal 11/2017 al 12/2021, comprensiva delle spese di notifica e dei compensi del servizio di riscossione - ha chiesto: in rito: dichiarare la nullità dell'avviso di addebito opposto per le ragioni esposte in narrativa;
- ancora in rito: dichiarare prescritto la pretesa creditoria dell'istituto per il periodo antecedente al gennaio 2018; - nel merito: dichiararsi l'atto opposto, ed ogni altro atto allo stesso sotteso, gradatamente, inammissibile, nullo, illegittimo ed inefficace, o comunque destituito di fondamento in fatto ed in diritto, con conseguente annullamento o rigetto della pretesa e declaratoria di inesistenza dell'obbligo; - in subordine, riquantificare, ove esistente, il contestato credito dell'Istituto rapportandolo alle previsioni di legge e le sanzioni secondo il regime dell'omissione contributiva.
L' ha chiesto: In via pregiudiziale e/o preliminare a. accertarsi e dichiararsi l'eventuale CP_1 inoppugnabilità dell'AVA b. accertarsi e dichiararsi l'intervenuta decadenza ed inammissibilità del ricorso in partis quibus, ai sensi degli art. 29 D. Lvo 46/99 ed artt.617- 618 bis c.p.c., essendo stato il ricorso depositato oltre il 20.mo giorno dalla notifica dei titoli esecutivi.
1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si deve rilevare che i motivi di ricorso relativi a presunti vizi formali dell'atto impugnato sono inammissibili perché proposti senza il rispetto del termine perentorio di 20 giorni dalla notifica, previsto dall'art. 617 c.p.c. in tema di opposizione agli atti esecutivi.
Nel merito, Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In diritto, si deve premettere che ai fini dell'iscrizione nella gestione commercianti, è necessaria la prova dell'effettivo svolgimento di un'attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza ai sensi dell'art. 1 co. 203 L. 662/96. Si veda al riguardo Cass. 2456/2016, secondo cui:
“L'iscrizione alla gestione commercianti è, quindi, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione
(unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali”.
Sulla base dei principi di diritto innanzi esposti, si deve quindi concludere che ai fini dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti è necessario l'accertamento dell'effettivo svolgimento di attività commerciale, inteso come apporto personale del socio (sia con attività materiale che con attività direttiva o comunque intellettuale), mentre l'obbligo viene meno nel caso in cui l'apporto sia solo quello di fornire i capitali o di svolgere attività di amministratore.
Sulla valorizzazione dell'elemento dell'apporto di lavoro personale come criterio discretivo ai fini per cui è causa, si veda altresì Cass. 19/07/2018 n. 19273, nonché Cass. 27/01/2021, n. 1759.
Tanto premesso in diritto, nel caso di specie l ha fornito la prova (come era suo onere ex CP_1 art. 2697 c.c., data la sua qualità di convenuto formale ma attore sostanziale) dello svolgimento effettivo di attività commerciale da parte del ricorrente nel senso innanzi esposto.
Come dedotto dall nella memoria di costituzione, dagli atti risultano infatti le seguenti CP_2 circostanze di fatto:
1. In data 24.6.21 si concludevano gli accertamenti ispettivi, iniziati in data
20.1.21, nei confronti della il cui amministratore unico era , Controparte_3 Persona_1 padre del ricorrente (doc.1-2).
2. La in data 2.10.2017 ha assunto con qualifica di impiegato amministrativo, CP_3 Parte_1 ma costui è risultato essere, dal 1.7.2014 in poi, socio al 50% nonché amministratore della G.T.L.
Gestione tempo libero srl (l'altro 50% è detenuto dalla sorella, ). (doc.3). Persona_2
2 3. Dalle dichiarazioni dei dipendenti della e del sig. è emerso chiaramente CP_3 Persona_1 come il sig. non abbia mai prestato alcuna attività all'interno della Parte_1 Controparte_3
[...
(doc.4 e vedasi verbale ispettivo, doc.2, pag. 10-13).
4. In data 10.3.21 venivano acquisite le dichiarazioni del sig. , nonché di quelle della Parte_1 sorella (doc.4) e venivano sentiti anche alcuni dipendenti della GTL srl (doc.5) dalle Persona_2 quali emergeva che: a) I due fratelli si occupavano da molti anni della gestione dell'albergo Pt_1 della società G.T.L. srl, b) il sig. si occupava della gestione amministrativa, della Parte_1 selezione del personale e della consegna delle buste paga ai dipendenti, nonché dei rapporti con i fornitori assieme alla sorella c) la figura di riferimento per i dipendenti era Persona_2 Parte_1
(con ), il quale dava le direttive e le indicazioni al personale dipendente, consegnava le Persona_2 buste paga, faceva i colloqui di lavoro d) il sig. (e la sorella ) hanno un loro Parte_1 Persona_2 ufficio al piano terra dell'albergo. Tale attività era abituale e prevalente.
5. Il sig. era già iscritto nella gestione commercianti per la gestione alberghiera nel Parte_1 periodo 16.6.2006- 2.10.2017 (data dell'assunzione quale subordinato presso la (doc.6). CP_3
6. Di conseguenza sono stati disconosciuti i rapporti di lavoro subordinato del ricorrente e della CP_ sorella e gli stessi sono stati iscritti alla gestione commercianti presso l' nello specifico il sig.
a partire da novembre 2017. (doc.7 e 8) Parte_1
7. Non risultano altre attività lavorative in capo al ricorrente (doc.9) ed il verbale nei confronti di non è stato impugnato giudizialmente, così come il disconoscimento del rapporto di CP_3 lavoro subordinato presso tale società del sig. . Parte_1
…
20. Nel periodo contestato (novembre 2017- dicembre 2021) l'attività alberghiera è stata regolarmente svolta e la società GTL srl ha avuto un numero di dipendenti che andava da 68 a 47.
21. Dalle dichiarazioni assunte è risultata la presenza regolare ed assidua del sig. Parte_1 presso la struttura alberghiera a la sua partecipazione abituale alla gestione di tale struttura. Di contro, la figura di non è stata riconosciuta quale figura direttoriale e non risulta Persona_1 neppure una sua assidua presenza presso l'hotel.
22. Il ricorrente, in quanto socio e amministratore, era necessariamente tenuto ad occuparsi della gestione, organizzazione e direzione della società e del personale impiegato. La sua mansione non poteva, quindi, essere “puramente simbolica”.
…
32. Considerando, quindi, che il sig. con la sorella erano gli unici soci ed amministratori della Pt_1
GTL srl, erano anche gli unici soggetti a poter gestire direttamente i rapporti di lavoro subordinato
(assunzione, retribuzione, gestione delle ferie, controllo dell'operato, etc.) nonché a firmare i contratti, fatture etc.. Ne deriva, pertanto, la partecipazione al lavoro aziendale non in via occasionale, con proprio personale apporto all'attività imprenditoriale…
3 Le risultanze contenute nel verbale ispettivo hanno trovato piena conferma all'esito della prova orale. Si vedano, al riguardo, le dichiarazioni di , funzionario di vigilanza presso la Testimone_1 sede di Lecce, la quale ha riferito: A.D.R. confermo integralmente il contenuto del verbale CP_1 ispettivo a mia firma;
abbiamo accertato che il rapporto di lavoro subordinato tra la
[...]
e non era genuino, sulla base delle dichiarazioni dei lavoratori Parte_2 Parte_1 ascoltati durante l'accesso e del padre , il quale era l'amministratore della suddetta Persona_1 società. ci dichiarò di gestire a livello amministrativo la GTL s.r.l., di cui era Parte_1 Per_ amministratore insieme alla sorella , e di lavorare in modo abituale e prevalente all'interno di tale società e di non avere un orario fisso da rispettare nella , in modo da Parte_2 gestire l'attività da lui svolta per la GTL s.r.l.; furono quindi sentiti i lavoratori della GTL, i quali hanno dichiarato di avere come punto di riferimento e di avere sempre visto lavorare a tempo pieno e , qualcuno ci indicò anche la presenza di un ufficio al piano inferiore Parte_1 Persona_2 di un albergo, utilizzato come postazione lavorativa. A.D.R. sulla base delle dichiarazioni acquisite CP_ confermo i capitoli di prova IV e V dell' ; ciò era emerso non solo dalle dichiarazioni dei dipendenti, ma anche da quelle di e . Parte_1 Persona_2
A.D.R. con riferimento al rapporto di lavoro con la , il padre Parte_2 Persona_1 ci riferì che il figlio non aveva svolto nessuno attività lavorativa per la società; preciso che Pt_1 durante l'accesso ispettivo non erano presenti né né ; non ricordo quali Parte_1 Persona_2 fossero le mansioni previste dal contratto, ma noi ritenemmo superfluo effettuare accertamenti ulteriori sulla base delle dichiarazioni acquisite, anche perché, come ho già detto, sia i dipendenti della GTL sia gli stessi socie e ci dissero che il ricorrente lavorava tutti i Parte_1 Persona_2 giorni per tale società, per cui disconoscemmo il rapporto di lavoro con la . Parte_2
A.D.R. la GTL svolge attività di ristorazione ed alberghiera;
non so dire se l'attività dell'albergo
Koinè fosse solo stagionale, ricordo che alcuni lavoratori ci dissero di lavorare tutto l'anno e
[...]
, oltre ad essere amministratore della , risultò assunto a tempo Per_1 Parte_2 pieno e indeterminato della GTL;
la sua qualifica se non sbaglio era di impiegato.
A.D.R. le dichiarazioni dei lavoratori della GTL sono state acquisite da me e dalla collega CP_4 CP_ presso la sede;
ci siamo occupate noi di verbalizzarle e di rileggerle prima di farle firmare.
Così ricostruito l'esito degli accertamenti ispettivi, si deve rilevare che i verbali di accertamento fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti direttamente riscontrati dagli ispettori e delle attività da loro materialmente svolte;
con riferimento alle dichiarazioni dei terzi escussi nel corso dell'attività ispettiva, il verbale costituisce piena prova fino a querela di falso del fatto che esse siano state rese agli ispettori, mentre con riferimento alla valutazione della veridicità del loro contenuto, esse sono indizi liberamente valutabili dal giudice.
4 Nel caso di specie, le conclusioni cui sono pervenute gli ispettori (come innanzi riassunte) non sono smentite da sufficienti prove contrarie. Al riguardo, si deve infatti rilevare che, in primo luogo, tali conclusioni sono fondate sulle dichiarazioni rese agli ispettori dallo stesso ricorrente Per_ (e dalla sorella ), le quali hanno chiaramente valore confessorio;
tali dichiarazioni non sono state oggetto di ritrattazione o rettifica da parte dello stesso ricorrente, il quale non ha fornito interpretazioni alternative sul loro significato, diverse da quelle cui sono pervenuti gli ispettori.
Inoltre, esse si fondano sulle dichiarazioni rese agli ispettori da alcuni dipendenti, sia della GTL che della;
in particolare, come innanzi evidenziato, i dipendenti della Parte_2
hanno riferito che il ricorrente non aveva prestato attività lavorativa Parte_2 per la società (di cui risultava invece dipendente), mentre i dipendenti della GTL hanno riferito che era il ricorrente (e non il padre , che era un semplice dipendente della società) ad Per_1 occuparsi per intero della gestione amministrativa, delle assunzioni, della consegna delle buste paga;
si trattava di un'attività svolta in modo continuativo ed abituale (nonché prevalente, data la sostanziale inesistenza del rapporto di lavoro con la ), per la quale il Parte_2 sig. (e la sorella ) hanno un loro ufficio al piano terra dell'albergo. Parte_1 Persona_2
Le dichiarazioni dei dipendenti della non sono state smentite, né in Parte_2 corso di causa è stata fornita alcuna prova dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente per tale società; con riferimento alle dichiarazioni dei dipendenti della GTL, vi è stato un parziale tentativo di ritrattazione o smentita da parte di alcuni dei lavoratori sentiti come testi nel corso del giudizio;
si tratta però palesemente di tentativi poco convincenti.
In particolare, ha dichiarato: … Riconosco come mia la firma apposta in calce al Tes_2 verbale delle dichiarazioni rese agli ispettori che mi viene esibito, ribadisco che io mi rapporto con
, nel senso che se c'è un problema con il contratto di lavoro è con lui che mi Persona_1 rapporto;
prendo atto che agli ispettori ho dichiarato che e sono i titolari, Parte_1 Persona_2 penso che sia vero, ma non è vero che è con loro che mi rapporto quando ci sono problemi, confermo quanto ho detto ovvero che mi rapporto con , anche per la firma dei Persona_1 contratti e la consegna delle buste paga;
prendo atto di avere reso dichiarazioni diverse agli ispettori, forse ho capito male le domande;
non confermo quanto da me dichiarato agli ispettori circa il fatto che e fossero i titolari dell'azienda e fossero loro a dare Persona_2 Parte_1 direttive ai dipendenti, era a dare direttive ai dipendenti …. Persona_1
Le dichiarazioni del testimone sono poco attendibili ed assolutamente non convincente appare il tentativo di giustificare la difformità tra le dichiarazioni da lui rese agli ispettori e quelle rese in udienza;
dal verbale delle dichiarazioni rese agli ispettori (all.ti 3-12, pag. 53), risulta infatti che il Per_ teste aveva indicato e la sorella come titolari, precisando che era a Tes_2 Parte_1 loro che si rivolgeva per qualsiasi problema lavorativo, mentre di aveva detto Persona_1 solo che lavorava in azienda ed era padre dei titolari.
5 Per il resto, aveva riferito agli ispettori di avere avuto rapporti con e Tes_2 Parte_1
in occasione della firma dei contratti e della consegna delle buste paga, precisando Persona_2 che sono loro i gestori dell'attività dell'albergo, hanno “un loro ufficio, una postazione in una stanza”, sono loro i punti di riferimento per i dipendenti e sono loro ad impartire direttive.
Nelle dichiarazioni rese da agli ispettori, non vi era alcun riferimento a (a Tes_2 Persona_1 parte il fatto di essere il padre dei titolari), per cui la ritrattazione resa in udienza appare del tutto inattendibile, né si comprende quali sarebbero le domande che dice di non aver capito.
Discorso analogo vale per il teste , il quale ha riferito: Testimone_3
A.D.R. lavoro come giardiniere solo in periodo estivo;
conosco ma non mi risulta che Parte_1 abbia un ruolo nella GTL;
riconosco come mia la firma apposta in calce al verbale delle dichiarazioni CP_ rese agli ispettori dell' che mi viene esibito;
non ne confermo il contenuto che mi viene letto, nel senso che tutto ciò che viene riferito a riguardava in realtà , era lui Parte_1 Persona_1
a darmi le direttive e a consegnarmi le buste paga, forse con la mascherina ho fatto confusione a sentire le domande o a dare le risposte;
non confermo le dichiarazioni nemmeno con riferimento a
, io ricevevo direttive solo da . Non è vero nemmeno che e Persona_2 Persona_1 Parte_1
lavorassero al piano terra dell'hotel Koinè, io li vedevo solo prendere il caffè. A.D.R. Persona_2 credo che le dichiarazioni mi fossero state rilette prima di firmarle. Erano due ispettori a farmi le domande, una in particolare, ma ripeto che con le mascherine non si capiva bene.
Nel verbale delle dichiarazioni rese agli ispettori (all.ti 3-12, pag. 49), aveva invece riferito Tes_3 che erano e a gestire l'albergo, erano loro i suoi punti di riferimento ed Parte_1 Persona_2 erano loro ad impartire le direttive, nonché a gestire l'attività amministrativa;
aveva poi Tes_3 riferito che e “lavorano al piano terra dell'hotel”; nel verbale non vi era Parte_1 Persona_2 alcun riferimento a e il tentativo di attribuire alle mascherine tale insanabile Persona_1 discrasia rispetto alle dichiarazioni rese in udienza appare piuttosto maldestro.
Per quanto innanzi esposto, appaiono inattendibili anche le dichiarazioni degli altri testi di parte ricorrente, in quanto descrivono un ruolo del ricorrente all'interno dell'albergo incompatibile con le dichiarazioni (confessorie) rese agli ispettori dallo stesso ricorrente e dagli altri lavoratori sentiti nel corso dell'accesso ispettivo;
quanto a , si deve rilevare che egli era Persona_1 amministratore della , mentre nella GTL era un semplice dipendente. Parte_2
Con riferimento all'eccezione di prescrizione, appaiono fondate le deduzioni dell , secondo CP_1 cui “35. Posto che i contributi chiesti nell'AVA opposto si riferiscono ai contributi c.d. fissi o entro il minimale, il versamento degli stessi è suddiviso in 4 periodi trimestrali, ed i versamenti devono intervenire entro il 16 del 2° mese successivo al trimestre di scadenza. Vale a dire che i contributi del primo trimestre (gennaio, febbraio e marzo) scadono il 16 maggio, quelli del secondo trimestre il 16 agosto, quelli del terzo trimestre il 16 novembre e quelli del quarto trimestre il 16 febbraio (l.
155/81 art. 12, l. 233/1990 art. 1, l. 415/1991 art. 6 e succ. modifiche).
6 36. Nel presente caso, quindi, in relazione alla contribuzione fissa dei mesi di novembre e dicembre
2017, la prescrizione iniziava a decorrere dal 17.2.2018 e così di seguito per i trimestri successivi.
37. Al di là dell'interruzione dei termini avvenuta in seguito al verbale ispettivo dell'8.7.2021, anche a voler considerare solo la notifica dell'AVA contestato nella presente sede, la prescrizione si sarebbe maturata il 17.2.2023 e, quindi in data successiva alla notifica dell'AVA stesso (avvenuta il
30.1.23). Infine, controparte non considera la sospensione dei termini prescrizionali, introdotta dalla legislazione di emergenza dovuta al Covid. Nello specifico prima il Decreto Cura Italia n.
18/2020 ha previsto che la prescrizione non decorresse per 129 giorni dal 23 febbraio al 30 giugno
2020 e successivamente il decreto n. 183/2020 ha aggiunto un ulteriore periodo di CP_5 sospensione pari a 182 giorni, a partire dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021.
38. Ne deriva l'assoluta infondatezza di tale eccezione avversa”.
Infine, devono essere superate le contestazioni relative al regime sanzionatorio, in quanto sul punto l ha correttamente dedotto sub 39) che “le sanzioni civili e/o somme aggiuntive sono CP_1 determinate per legge quale conseguenza automatica dell'omissione contributiva, per costante giurisprudenza (Cass. 10417/18, 7119/15) l'omessa o infedele denuncia fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di occultare i dati allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti.
Conseguentemente grava sulla parte inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede. Di contro la fattispecie più lieve dell'omissione contributiva comporta la circostanza che l'ammontare dei contributi (di cui sia stato omesso o ritardato il pagamento) sia rilevabile "dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie". La fattispecie dell'omissione contributiva è, pertanto, limitata all'ipotesi del (solo) mancato pagamento da parte dell'obbligato, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, mentre la mancanza di uno solo degli altri, necessari adempimenti - in quanto strettamente funzionali al regolare svolgimento dei compiti d'istituto dell'ente previdenziale - è sufficiente ad integrare gli estremi dell'evasione (Cass. 445/21, 11261/10, 1476/15, 22266/21 etc)”.
Il ricorso deve essere quindi rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 10/03/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1300,00.
Lecce, lì 17/03/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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