Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/03/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 20.03.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6335/2022 R.G.
TRA Parte 1 nella qualità di coniuge superstite di Persona 1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Amodio Giulio ed Amodio Antonio, come in atti
- ricorrente -
E CP 1 in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Concetta Petrillo, per procura generale alle liti per atto notarile, come in atti
- resistente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.11.22 la ricorrente in epigrafe ha dedotto quanto segue: il de cuius operava in qualità di manutentore meccanico alle Persona 1 dipendenze dei presso il cantiere di Napoli, in Controparte_2 maniera continuata dal 16.9.1963 al 31.10.1985; l' attività di manutentore meccanico veniva svolta dal ricorrente per oltre vent'anni, nel corso dei quali lo stesso veniva costantemente esposto a significative dosi di fibre di amianto, sostanza nociva per le vie respiratorie e largamente utilizzata in Italia e comunque presente nei cantieri metallurgici almeno fino alla fine degli anni '90; il sig. Per 1 subiva un duplice contatto con la predetta sostanza nociva in quanto il ricorrente, da un lato, si trovava quotidianamente a diretto contatto con amianto, presente nei materiali che trasportava, e dall'altro era comunque soggetto all'inquinamento ambientale prodotto dalle altre maestranze, che svolgevano le proprie mansioni in contemporanea ed in luoghi limitrofi e ristretti, oltre che privi di aerazione;
lo stesso aveva svolto le mansioni dettagliatamente descritte in ricorso;
l'esposizione ad amianto alle dipendenze della Pt 2 peraltro, era stata già riconosciuta dall' CP_1 , per un periodo lavorativo di ben n. 638 settimane, comprese nel periodo dal 1963 al 1985 (v. all. 5); le conseguenze dannose della esposizione ultradecennale ad amianto si
Leonardo di C/mare di Stabia con successivo ricovero ospedaliero presso la Divisione di Medicina D'Urgenza; veniva poi dimesso con terapia medica e con la seguente diagnosi “sindrome da ipertensione endocranica, metastasi cerebrale isolata da pregresso K laringeo (operato), malattia ipertensiva" (all. 10); nuovamente nel maggio 2016, per compromissione della deambulazione, effettuava nuovo accesso in PS al San Leonardo di C/mare con successivo ricovero presso la Divisione di Neurologia;
veniva ancora una volta dimesso con terapia medica (all. 11); dopo pochi mesi, le condizioni di salute precipitavano ulteriormente ed il paziente, in data 19/07/2016 spirava per arresto cardiocircolatorio da neoplasia cerebrale secondaria al progresso K laringeo (v. all. 3); era evidente che l'esposizione ad amianto continuata ed ultraventennale, per i motivi di cui sopra, avesse comportato l'insorgere della malattia che portava il de cuius al decesso;
il tumore della laringe era considerato dall'IARC tra le neoplasie causate dall'asbesto; a seguito del decesso, la Sig.ra odierna ricorrente, in qualità di coniuge superstite, in data Parte 1
,
19.07.2016 inoltrava presso la sede competente dell' CP_1 domanda di rendita ai superstiti (n. pratica 515737786 del 19.07.2016) ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 1124/65 e ss. modd. (all. 12); in data 19.10.2019, 1' CP_1 respingeva erroneamente la predetta domanda senza alcuna giustificazione, sostenendo che la morte non era riconducibile all'evento; di avere esaurito senza successo l'iter amministrativo;
la neoplasia in questione era asbesto-correlata e faceva parte delle malattie tabellate CP_1 , D.M. del 10 giugno 2014 “Lista I (1.6.03) – malattia la cui origine lavorativa è altamente probabile"; sussisteva, pertanto, il nesso eziologico tra la malattia contratta dal Sig. Per 1 causa del decesso e le mansioni svolte, stante l'esposizione prolungata all'amianto - oggetto già di precedente accertamento - con conseguente fondatezza della domanda di rendita ai superstiti presentata dall'odierna ricorrente.
Sulla base di tali premesse ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che il de cuius Sig. Persona 1 era affetto da una malattia professionale ("tumore maligno della laringe con mestastasi
Cerebrale" in soggetto con accertata esposizione ad amianto), contratta a causa dell'attività lavorativa svolta alle dipendenze della Parte 3 che lo ha condotto alla morte in data 19.07.2016, o quantomeno ne ha fortemente accelerato il decesso;
2) accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra Parte 1 _, iure proprio, a percepire dall' CP_1 la rendita prevista in favore dei coniugi superstiti di vittime di amianto, sussistendone tutti i requisiti di legge, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla morte del de cuius Per 1 del 19.07.2016, o dalla diversa decorrenza che verrà ritenuta di giustizia, nonché l'assegno una tantum per spese funerarie;
3) per l'effetto, condannare l' CP_1 al pagamento di tutte le somme che sarà tenuta ad erogare, oltre interessi legali, nonché oltre il maggior danno da svalutazione monetaria;
4) condannare l' CP_1 al pagamento delle spese del presente giudizio, con clausola di attribuzione "
Si è costituito in giudizio l'istituto convenuto, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto.
Ammessa ed espletata consulenza medico legale, sulla base della documentazione in atti, all'odierna udienza questo giudicante, designato per la trattazione del procedimento, ha deciso la causa.
La domanda va accolta per le argomentazioni in sintesi di seguito esposte. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di prescrizione della domanda di rendita ai superstiti per decorrenza del termine di tre anni e 150 giorni con riferimento al decesso intervenuto nel 2016, avendo la ricorrente presentato la domanda amministrativa nei termini di legge, rispetto al decesso del lavoratore, Per_1
[...] ed avendo agito in giudizio all'esito dell'espletato iter amministrativo (v. circ inail n. 43 2023).
Ciò posto, come è noto la rendita ai superstiti è una prestazione economica erogata in caso di decesso del lavoratore a seguito di un infortunio o di una malattia professionale.
Il presupposto è il decesso del lavoratore la cui causa sia riconducibile, per giudizio medico legale, ad infortunio o malattia professionale. Ai sensi dell'art. 85, commi 1°, 2° e 3°, del DPR n. 1224/1965, nella formulazione applicabile ratione temporis, nel caso in cui un infortunio sul lavoro, o una malattia professionale, abbia come conseguenza la morte del lavoratore, al coniuge supersite viene riconosciuta una rendita, nonché un assegno “funerario".
Come si desume dalla suindicata norma, presupposto del sorgere del diritto ai benefici della rendita ed dell'assegno in esame in capo al coniuge dell'assicurato è che l'evento morte sia avvenuto a causa di lavoro. Infatti, in materia di rendita ai superstiti, la fattispecie costitutiva del relativo diritto è data non solo dall'eziologia della malattia, ma anche dal nesso di causalità tra la tecnopatia e la morte (Cass. n. 13060/2016).
Nel caso in esame, l'espeltata CTU ha accertato che “....è molto verosimile o comunque può essere considerato con "ragionevole certezza" che l'arresto cardiaco che provocò il decesso nel 2016, in seguito alla concomitanza di metastasi cerebrale in precedente carcinoma laringeo, patologia riconducibile all'esposizione all'amianto (così come previsto dal D.M. 9 aprile 2008, dal D.M. 11 dicembre 2009/GU 1.4.2010) fosse in stretto rapporto causale con tali patologie, con prognosi sicuramente infausta quoad vitam." La copiosa documentazione in atti ha provato le mansioni svolte e la nocività dell'ambiente di lavoro, circostnze confermate altresì dall'esperita prova documentale. Invero le condizioni e le modalità lavorative, confermate dal teste escusso, hanno accertato che il ricorrente espletava la propria attività lavorativa esposto all'azione nociva di agenti patogeni e senza adeguati dipositivi di protezione individuale.
Il CTU ha pertanto concluso l'elaborato peritale, formulando le seguenti conclusioni: "Il Sig. Persona_1 fu affetto da: "METASTASI CEREBRALE SECONDARIA
A CARCINOMA LARINGEO" diagnosticati nel settembre 2005/febbraio 2006. 2. Tale patologia è presumibilmente riconducibile esclusivamente al tipo di lavoro svolto dall'istante e alle mansioni concretamente disimpegnate, sia in relazione all'ambiente di lavoro, ai tempi e le modalità di contatto fisico con l'amianto, ai tempi e alle modalità di "esposizione", al loro protrarsi nel tempo e, più in generale, alla "nocività" dell'ambiente lavorativo;
3. Non risulta siano state adottate le misure di prevenzione e i presidi protettivi conformi alla normativa di legge vigente e alle regole di normale prudenza, anche relativamente al contesto;
4. Tale patologia, causalmente ricollegabile all'attività lavorativa svolta dal ricorrente nei periodi indicati in ricorso, determina un danno biologico valutabile ai sensi del D. Leg.vo 38/2000 (cod 136) nella misura del 90% dal 21 settembre 2005. e che, considerando il codice 137 della stessa tabella, alla data del decesso, egli presentasse per la patologia ascritta una riduzione della integrità psico-fisica nella misura del cento per cento (100%)".
Le conclusioni del consulente, fondate su argomentazioni scientifiche e ampiamente motivate son condivise dal Tribunale.
Pertanto, sussistono tutti i presupposti di legge per riconoscere alla ricorrente la rendita e l'assegno di cui all'art. 85 del DPR 1124/65, oltre alla corresponsione dei ratei della rendita maturati e non riscossi dal giorno successivo al decesso del de cuius (art. 105, 2° comma, DPR 1124/65), oltre gli interessi legali sulle singole poste del credito via via maturate.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, così provvede: ad erogare alla ricorrente n.q. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' CP_1 di coniuge superstite l'assegno “funerario” di cui all'art. 85, comma 3°, del DPR 1124/1965, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo, nonché a costituire in favore della ricorrente la rendita di cui all'art. 85, 1° e 2° comma, del DPR 1124/65; per l'effetto condanna l'CP_1 all'erogazione della rendita nella percentuale di legge con decorrenza dal giomo successivo a quello della morte (19.07.2016), oltre interessi legali;
condanna 1 CP_1 a pagare al ricorrente le spese di lite liquidate in complessivi € 2000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
In Torre Annunziata, il 20.03.25
IL GIUDICE
Dr. Rosa Molè