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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/03/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI Seconda Sezione Civile La Corte d'appello, 2^ sezione civile, riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati: dott. Filippo Labellarte Presidente dott. Luciano Guaglione Consigliere avv. Francesco Mele G.A. Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 809 R.G. 2021 relativa all'appello proposto avverso la sentenza n. 1825/2020, resa dal Tribunale di Trani il 23 novembre 2020, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Rosato per Parte_1 mandato in calce all'atto di appello, con domicilio elettivo digitale presso la casella pec del suddetto difensore
=Appellante= E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_1
=Appellata contumace=
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
(già succeduta alla a seguito Controparte_2 Controparte_2 Controparte_1 di conferimento del ramo di azienda in data 29 giugno 2018) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per il tramite della sua mandataria, Controparte_3
(già in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...] CP_4 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti, per mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sergio Carabellese, in Bari
-interventrice volontaria in appello ex art. 111 c.p.c.=
All'udienza collegiale del 10 marzo 2023, tenutasi mediante lo scambio di note scritte in attuazione delle disposizioni normative dirette a contrastare l'emergenza sanitaria da COVID 19 e del disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni pagina 1 di 7 rassegnate dai procuratori delle parti, depositate telematicamente ed accluse al fascicolo telematico del procedimento, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
con atto di citazione notificato l'8.11.2017 propose Parte_1 opposizione, innanzi al Tribunale di Trani, al decreto ingiuntivo n. 1777/2017 (R.G. n. 4776/2017) del 12.07.2017, con il quale, su istanza della quale Controparte_1 cessionaria del credito vantato dalla Compass Banca s.p.a., era stato a lei intimato, unitamente a , coobbligata in solido, il pagamento di € 7.419,86, Controparte_5 oltre interessi e spese, in virtù di contratto di finanziamento n. 9371490 stipulato con la Banca cedente. Dedusse, a fondamento dell'opposizione, l'illegittimità della pretesa creditoria per violazione della l. n. 108/1996 in quanto la Compass aveva imposto all'attrice, nella qualità di consumatrice ed al momento della conclusione del contratto, interessi passivi, commissioni, remunerazioni e spese oltremodo onerose, cosicché il T.E.G.M. aveva superato il tasso limite, previsto dalla l. n. 108/1996. Chiese pertanto che, accertata a mezzo disponenda CTU, la natura usuraria del contratto per le causali che concorrevano a formare il T.E.G.M. (commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo convenute, compensi per mediazione percepiti da intermediari, spese) il decreto opposte fosse revocato stante la non debenza delle somme ingiunte, con le conseguenziali statuizioni anche sul piano restitutorio.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'11.6.2018 si costituì l'opposta eccependo, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione per Controparte_1 assoluta incertezza dell'editio actionis con conseguente inammissibilità della proposta opposizione;
nel merito, rilevò l'infondatezza dell'avversa domanda, del tutto sfornita di prova non avendo l'opponente per nulla dimostrato la modalità di determinazione dei tassi dei quali si deduceva l'usurarietà. Chiese, quindi, il rigetto dell'opposizione ovvero, gradatamente, la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 7.419,86 oltre interessi convenzionali di mora da calcolarsi sulla sola sorte capitale di euro 2.143,09 e comunque entro i limiti della l. n. 108/1996.
Assegnato alle parti termine per l'espletamento del procedimento obbligatorio di mediazione, all'esito del suo esperimento negativo, il Tribunale adito, in mancanza di richieste istruttorie entro i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c, sulla base della documentazione in atti, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la sentenza in epigrafe indicata, non notificata, oggetto del presente gravame, con la quale ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dall'opponente, ponendo a suo carico le spese del giudizio.
A fondamento della decisione assunta, il Tribunale, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della creditrice opposta, sollevata dall'opponente nelle note conclusionali, per essere stato prodotto agli atti la copia del contratto di cessione pagina 2 di 7 unitamente alla raccomandata a/r contenente la comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, ha rilevato che l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo era carente dei requisiti di cui ai nn. 3) e 4) dell'art. 163 c.p.c.. L'opponente si era limitata ad indicare, quale motivo di opposizione, l'usurarietà degli interessi applicati, in quanto superiori al tasso soglia, senza l'indicazione del tasso che si assumeva essere stato applicato nella fattispecie e nemmeno del tasso di riferimento del periodo al fine della verifica di usurarietà; inoltre, essendo ricondotta l'usurarietà all'applicazione di spese non pattuite, queste erano state genericamente indicate, senza alcuna concreta specificazione delle voci effettivamente applicate e senza nemmeno indicare la somma per la quale si chiedeva il ristoro, essendosi l'opponente limitata a chiederne la quantificazione a mezzo disponenda consulenza tecnica d'ufficio. Nel conseguiva l'inammissibilità della domanda.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 29 gennaio 2021, Parte_1
ha proposto appello avverso l'anzidetta sentenza, chiedendone la riforma
[...] con l'accoglimento dell'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva dell'opposta ovvero, gradatamente, con l'accoglimento, nel merito, dell'opposizione originariamente proposta.
Con comparsa depositata il 22.09.2021 si è costituita, per il tramite della sua mandataria, la società (già Controparte_3 Controparte_2 CP_2
nella dichiarata qualità di conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di
[...] acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di tra i quali Controparte_1 quelli oggetto di causa, in forza di verbale di assemblea e conferimento del ramo di azienda del 29 giugno 2018, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e 342 c.p.c..
Non si è invece costituita la Controparte_1
Quindi, acquisita la documentazione in atti e disattese le eccezioni di inammissibilità dell'appello, all'udienza collegiale del 10 marzo 2023, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe, la causa è stata introitata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
=Motivi della decisione=
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della che, sebbene le Controparte_1 sia stato ritualmente notificato l'atto di appello, non si è costituita in giudizio mentre va dichiarata ammissibile la costituzione della per il tramite Controparte_2 della sua mandataria, dovendosi qualificare, detta Controparte_3 costituzione, come intervento volontario ex art. 111 c.p.c. -avendo la stessa documentato, con la produzione del verbale di assemblea e conferimento del ramo di azienda del 29 giugno 2018 e del documento denominato “index” l'inclusione tra i crediti trasferiti anche di quello oggetto di causa- la sua qualità di cessionaria del ramo di azienda della cedente nel cui ambito erano ricompresi tutti i crediti Controparte_1 deteriorati di cui la società cedente si era resa acquirente (cfr., sul punto, Cass. 16/05/2016, n. 9964).
Ciò posto, si rileva che l'appello è affidato a due motivi: pagina 3 di 7 Con il primo, l'appellante, lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per aver disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire della creditrice opposta, la quale, a dimostrazione dell'avvenuta acquisizione della titolarità del credito azionato in via monitoria, si era limitata a produrre la copia del contratto di cessione dei crediti in blocco, ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 130/1999 e 58 T.U.B., intervenuto con la cedente Compass in data 09.02.2017, senza che da quel contratto fosse possibile individuare se, tra i crediti ceduti, vi fosse anche quello oggetto di causa.
Il motivo è giuridicamente infondato, per cui deve essere disatteso.
Contrariamente a quanto assume l'appellante, il Giudice di prime cure ha disatteso l'eccezione in parola sul presupposto, non solo dell'avvenuta produzione del contratto di cessione tra la Compass Banca s.p.a. e la ma anche dell'alligazione della CP_1 nota a/r del 09/02/2017, regolarmente recapitata all'originaria opponente, con la quale la cedente, congiuntamente alla cessionaria, ebbero a comunicarle l'intervenuta cessione del credito.
La censura posta dall'appellante investe solo la prima ratio decidendi (in quanto fondata sull'assunto che nel contratto di cessione prodotto in giudizio non sarebbe stato specificamente indicato che, tra in crediti ceduti fi fosse anche quello oggetto di causa) non anche la seconda, per cui avendo la parte soccombente l'onere di censurare in appello con idonea impugnativa ciascuna delle ragioni della decisione, ai fini della sua sua ammissibilità egli avrebbe dovuto contestare anche l'idoneità di quella non a/r a dimostrare l'intervenuta cessione.
Ma, anche a voler diversamente argomentare, si osserva che, nella specie, l'eccezione posta con il motivo in esame è comunque infondata.
È pacifico che, con la conclusione del contratto di cessione di credito, mediante lo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario, che diviene creditore esclusivo del debitore ceduto, l'unico legittimato a pretendere (anche in via esecutiva) la prestazione nei confronti del medesimo (cfr., tra le tante, Cass. 13/07/2011, n.15364). Sicché, ai fini della opponibilità della cessione al debitore ceduto (e, quindi, affinché il cessionario sia legittimato ad esigere da questi il pagamento di quel credito) non è necessaria la notifica dell'atto di cessione, ma è sufficiente, così come dispone espressamente l'art. 1264 c.c., la notifica, ad istanza del cedente, dell'avvenuta cessione, la quale è, anch'essa, un atto a forma libera e può consistere in qualsiasi manifestazione di volontà del creditore idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio.
Nel caso di specie, è stata prodotta in giudizio la nota a/r del 09/02/2017 con la quale tanto la quanto la Compass Banca hanno rispettivamente comunicato CP_1 all'originaria opponente che il credito vantato dalla Compass Banca s.p.a. nei suoi confronti, relativamente al finanziamento indicato nell'oggetto della nota (n. 9371490) composto di euro 7.335,76 per capitale, interessi corrispettivi, accessori e interessi di mora maturati oltre eventuali spese legali, era stato ceduto con effetto dal 09/02/2017 alla Controparte_1
pagina 4 di 7 Tale comunicazione è certamente idonea a provare l'avvenuta cessione (in quanto proveniente sia dalla cedente che dal cessionario) e, quindi, l'intervenuta traslazione del credito ivi indicato in favore della creditrice opposta.
Con il secondo motivo, si censura la declaratoria di nullità dell'atto introduttivo del giudizio per carenza dei requisiti di cui ai nn. 3) e 4) dell'art. 163 c.p.c..
Si assume, da parte dell'appellante, che dall'esame complessivo dell'atto di opposizione era possibile evincere tanto il petitum che la causa petendi, seppur non specificamente formulati, tenuto conto non solo delle deduzioni e delle conclusioni inizialmente tratte nell'atto introduttivo, ma anche della condotta processuale delle parti, nonché delle precisazioni e specificazioni intervenute in corso di causa, oltre che della posizione difensiva assunta dalla controparte, che comunque aveva contestato nel merito le domande formulate da essa appellante.
Anche il motivo in esame è destituito di fondamento.
Come rilevato dal giudice di prime cure, l'odierna appellante, nell'atto di opposizione introduttivo del giudizio, si è limitata ad indicare quale motivo di opposizione al decreto ingiuntivo l'usurarietà degli interessi applicati, in quanto superiori al tasso soglia, senza l'indicazione del tasso che si assumeva essere stato applicato nella fattispecie e nemmeno del tasso di riferimento del periodo al fine della verifica di usurarietà, avendo ricondotta l'usurarietà all'applicazione di spese non pattuite, genericamente indicate, senza alcuna concreta indicazione delle voci effettivamente applicate, e senza nemmeno indicare la somma per la quale si chiedeva la ripetizione di quanto asseritamente versata in eccesso al dovuto.
Al riguardo, è opportuno premettere che, sebbene l'omessa indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda postuli la totale omissione o l'assoluta incertezza della causa petendi, che non ricorre, peraltro, quando la sua individuazione sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (cfr., tra le altre, Cass. 3 marzo 2008 n. 5743; Cass. 6 agosto 2007 n. 17180) al contempo al giudice del merito non può richiedersi di individuare il petitum e l'esatta causa petendi, poiché ciò costituisce un presupposto della domanda dell'attore ai sensi degli art. 163 e 164 c.p.c., spettando infatti al giudice l'attribuzione dell'esatto nomen iuris alla domanda spiegata, ma non la definizione d'ufficio della più conveniente ragione sostanziale idonea a sostenere il petitum condannatorio (cfr. App. Milano 27/04/2004, in Giur. Merito, 2005, n. 3, 582).
Ebbene, premesso quanto sopra in linea generale, nella fattispecie concreta in esame l'opponente nell'atto introduttivo del giudizio, come già innanzi rilevato, si è limitato a contestare l'entità del credito oggetto di ingiunzione lamentando del tutto genericamente l'usurarietà degli interessi applicati al finanziamento in ragione della misura degli interessi nonché delle commissioni e spese applicati al rapporto senza peraltro indicare i riferimenti normativi o contrattuali rispetto ai quali aveva spiegato le proprie doglianze. Analogamente, sono rimaste assolutamente apodittiche e per questo inidonee ai fini dell'individuazione delle ragioni del chiedere le doglianze pagina 5 di 7 fondate sull'assunta entità delle spese e commissioni, nemmeno indicate nel loro importo assoluto e/o percentuale.
A fronte del tenore assolutamente generico dell'atto di opposizione ora richiamato nei propri contenuti, deve ritenersi fondata, come correttamente e condivisibilmente rilevato dal Giudice di prime cure, l'eccezione pregiudiziale di nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c. sollevata dalla creditrice opposta la quale, diversamente, avrebbe visto del tutto compromesso il proprio diritto di difesa non essendo invero individuati i fatti posti a fondamento dell'opposizione e non avendo di qui la creditrice la possibilità di contestarli e di assolvere, in tal guisa, all'onere probatorio dei fatti costitutivi della propria pretesa creditoria pure posto a proprio carico.
D'altra parte, nel contesto delineato, l'opponente non poteva pretendere che fosse demandata ad un CTU contabile la determinazione dell'esatta consistenza del credito in considerazione della legislazione vigente e delle previsioni contrattuali poiché la consulenza tecnica non può essere ammessa quando assume una valenza esclusivamente esplorativa volta a verificare, senza che la parte richiedente abbia assolto, come è avvenuto nel caso di specie, neppure ad un onere di allegazione posto a proprio carico, l'esatta portata dei rapporti di dare/avere tra le parti.
In definitiva, per le ragioni esposte, l'appello va rigettato con conferma integrale dell'impugnata pronuncia.
L'appellante, in ossequio al principio della soccombenza, dovrà rifondere all'interventrice volontaria le spese del gravame, nella misura liquidata in dispositivo a mente del DM n. 55/2014 e s.m., in misura prossima ai minimi tabellari, tenuto conto della non complessità delle questioni poste e del valore della controversia desumibile dalla somma liquidata nel decreto opposto, che si colloca nella fascia iniziale dello scaglione da € 5.200,00 ad € 26.00,00, mentre vanno integralmente compensate tra l'appellante e stante la contumacia della stessa. Controparte_1
Va altresì dato atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, sempre a carico dell'appellante, dell'ulteriore versamento del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
la Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, nei confronti di in persona del suo Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante, nel contraddittorio di (interventrice Controparte_2 volontaria) per il tramite della sua mandataria, in persona Controparte_3 dei rispettivi legali rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 1825/2020, resa dal Tribunale di Trani il 23 novembre 2020, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1)- dichiara la contumacia della di Controparte_1
1)- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
pagina 6 di 7 2)- condanna l'appellante a rifondere a Parte_1 Controparte_2
per il tramite della sua mandataria, le spese del presente
[...] Controparte_3 grado di giudizio che liquida, per compensi, in €. 3.000,00, oltre al 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come e se per legge dovuta;
4)- nulla per le spese nei confronti di Controparte_1
5)- da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 20 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (introdotto con la L. 24 dicembre 2012, n. 228).
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in videoconferenza, in data 10 settembre 2024
Il Presidente
Dott. Filippo Labellarte Il G.A. estensore avv. Francesco Mele
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