CA
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 08/05/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: contratto di assicurazione nella causa iscritta al n. 281 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
CF , in persona del Sindaco dott. Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale, in Parte_2
via Dante n. 11, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Casu in Pt_1 forza di procura speciale allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
p.iva , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2
procuratore Dott. con sede in Milano, elettivamente domiciliata CP_2 in via Sonnino n. 84 presso l'avv. Gianfranco Porrà che la Pt_1
rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione
APPELLATA
All'udienza del 25 ottobre 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto di appello):
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - annullare e/o riformare parzialmente la Sentenza del Tribunale ordinario di
Cagliari Sezione Civile n. 39/2022 pubblicata il 11/01/2022, RG n. 6827/2010
(rettificata con decreti di correzione di errore materiale del 6/04/2022 e del
9/06/2022, da ultimo ulteriormente rettificata con decreto del 22/06/2022), nella parte in cui ha rigettato la domanda di manleva formulata dal
[...] per la condanna di Compagnia AXA “al risarcimento Parte_1
dell'eventuale danno che dovesse essere riconosciuto agli attori e agli intervenuti nel presente giudizio, nella misura accertanda in corso di causa,
e in ogni caso tenuta a manlevare il dalle conseguenze Parte_1
pregiudizievoli che potrebbero allo stesso derivare dall'accoglimento seppure parziale delle domande attrici;
con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”.
- accertare e dichiarare l'operatività della polizza RCTO del 31/03/2006 tra e ai sensi dell'art. 18 e, per l'effetto, Controparte_1 Parte_1
condannare la società tenuta a manlevare il Controparte_1 [...]
da tutte le conseguenze pregiudizievoli derivate dall'accoglimento Parte_1
seppure parziale delle domande attrici nel primo grado del giudizio, incluse le spese legali alle quali il è stato condannato nei confronti degli Pt_1
attori nella misura del 30%;
- per l'effetto, riformare altresì la medesima sentenza n. 39/2022 nella parte in cui ha dichiarato la compensazione delle spese del primo grado di giudizio tra il e e condannare la stessa Parte_1 Controparte_1
compagnia alla rifusione delle spese di giudizio di entrambi i gradi, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed accessori di legge che, nel caso del non soggetto a IVA sono rappresentati dagli oneri riflessi Pt_1
nella misura del 23,80% sui compensi (TAR Emilia-Romagna n.151/2016) e aliquota INAIL pari a 0,525% sui compensi.”
Nell'interesse dell'appellata (come da comparsa di costituzione):
“L'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, Voglia:
A) Accertata l'inammissibilità delle deduzioni introdotte per la prima volta nel presente grado di giudizio, rigettare comunque l'appello in quanto infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado.
B) Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.” IN FATTO E IN DIRITTO
Nei giudizi davanti al Tribunale di Cagliari iscritti ai nn. 6827/2010,
7194/2010, 7195/2010, 7196/2010, 6874/2010, 7222/2010 e poi riuniti, gli attori e gli intervenuti hanno convenuto in giudizio ed il CP_3
al fine di veder accertare le cause del cedimento del Parte_1
terreno verificatosi nel mese di agosto 2008, durante la notte tra il giorno 7 e il giorno 8, nella via Peschiera e zone limitrofe, con conseguenti danni alle abitazioni di cui essi erano proprietari site nelle via Marengo, Goito,
Pastrengo, Montenotte e Castelfidardo, nonché per vedersi risarcire i danni sofferti. Essi hanno soggiunto che il 22 ottobre 2008 le abbondanti piogge cadute avevano evidenziato le gravissime carenze di pianificazione e realizzazione di adeguate opere a difesa del quadro idrogeologico della città di determinando diversi danni agli immobili di loro proprietà nonché Pt_1
alle persone tanto che era stato ordinato dal il 15 agosto Parte_1
2009 lo sgombero della palazzina sita in via Castelfidardo 1/8.
Costituitisi in giudizio il la CP_3 Parte_1 [...]
chiamata in garanzia dall'ente per essere manlevata delle Controparte_1
conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento delle domande attoree, all'esito di una complessa istruttoria, con sentenza n. 39/2022 pubblicata l'11 gennaio 2022 il Tribunale di Cagliari, alla luce degli accertamenti peritali svolti in sede di accertamento tecnico preventivo e di consulenza tecnica d'ufficio disposta in sede di giudizio ordinario, ha concluso che “sebbene il abbia tenuto una condotta negligente nel Pt_1
monitoraggio del sottosuolo, la causa del dissesto è direttamente riconducibile alle perdite della rete idrica che ha agito in pressione innescando un'azione meccanica rapida: infatti, applicando un meccanismo contro fattuale, qualora non fossero avvenute tali perdite, il dissesto non si sarebbe verificato, essendo le fondazioni compatibili, secondo il giudizio del
CTU, con il terreno sottostante.”
Ha quindi ritenuto che la causa del dissesto del suolo che aveva cagionato i danni lamentati dagli attori, sia quelli proprietari dei fabbricati prospicienti la via Peschiera, sia quelli proprietari dei fabbricati sulla via
Castelfidardo nei quali il manifestarsi del dissesto era contemporaneo all'evento del 22 ottobre 2008, fosse imputabile esclusivamente alla società che ha quindi condannato al risarcimento del danno CP_3
patrimoniale in favore degli attori e degli intervenuti, individuato nelle somme necessarie per il ripristino degli immobili come quantificate dal CTU
e del danno patrimoniale subito da per i danni causati alla Controparte_4
propria autovettura, che era precipitata nella voragine apertasi a seguito del dissesto della strada, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto al godimento della propria abitazione e della vita familiare che ha liquidato in via equitativa in favore degli attori, diversificando la posizione della famiglia il cui godimento della casa CP_5
familiare era stato pregiudicato completamente dal dissesto del fabbricato.
Ha invece rigettato la domanda proposta dagli attori nei confronti del in quanto, se era vero che l'area circostante la Piazza Parte_1
d'Armi, prima del 2008, era nota per la presenza di vuoti, sia naturali sia per intervento antropico, ed essa non era mai stata sottoposta a monitoraggio da parte dell'ente per valutare la subsidenza delle sedi stradali, tuttavia il CTU non era stato in grado con esattezza di affermare che il dissesto che aveva interessato i fabbricati degli attori si sarebbe ugualmente verificato se detta attività fosse stata posta in essere. Infatti, l'ausiliario, sebbene avesse rilevato una negligenza dell'ente locale nel controllo del territorio, non era stato tecnicamente in grado di accertare se e in quale misura tale negligenza avesse inciso sulla causazione dell'evento lesivo, affermando, in conclusione, che la causa dei danni presenti nei fabbricati degli attori era “interamente” ascrivibile alle perdite delle reti idriche e fognaria. Per effetto del rigetto della domanda di risarcimento dei danni spiegata nei suoi confronti, ha poi rigettato la domanda di manleva spiegata dal nei confronti dell'assicurazione Pt_1
da esso chiamata in causa.
Avuto riguardo alla domanda di eliminazione delle cause del danno, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento alla rottura delle tubazioni che avevano causato il dissesto, avendo il CTU accertato che la società aveva riparato le tubazioni ed il CP_3
aveva realizzato un cunicolo attrezzato ospitante tutti i sottoservizi. Pt_1
In conformità alle conclusioni dell'ausiliario, ha poi condannato il
[...]
a procedere ad un intervento unitario di consolidamento dei suoli Parte_1 di fondazione per l'intera area oggetto del giudizio al fine di eliminare la situazione di pericolo fondata sulla presenza di vuoti nel sottosuolo che potevano determinare un danno grave e prossimo al diritto degli attori, pericolo riconducibile al sul quale è pacifico che gravi l'obbligo di Pt_1
consolidamento delle aree a rischio idrogeologico.
Il Tribunale, “in ragione dell'accoglimento delle domande nel giudizio di merito (per il limitatamente alla condanna la messa in Pt_1 sicurezza dell'area)”, ha poi posto a carico della società e del CP_3
le spese di lite degli attori rispettivamente nella misura Parte_1
del 70% e del 30%, dichiarando compensate le spese di lite tra il Parte_1
Cont e la compagnia assicurativa
[...]
Con atto di citazione notificato l'8 luglio 2022 propone appello il nei soli confronti della società Parte_1 Controparte_1
impugnando con un solo e articolato motivo il rigetto della domanda di manleva da esso spiegata nei confronti della compagnia e la declaratoria di compensazione delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio la società all'udienza Controparte_1
del 25 ottobre 2024 la causa è trattenuta a decisione con la concessione dei termini per il deposito di atti difensivi finali.
Con l'atto di impugnazione il lamenta: Parte_1
“Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto. Violazione del principio di corrispondenza tra il richiesto e il pronunciato ex art.112 c.p.c.
Violazione e/o errata interpretazione dell'art. 18 e dell'art. 30 lett. E) della polizza RCTO Errata valutazione dei mezzi di prova. Controparte_6
Omessa pronuncia su una domanda. Difetto di motivazione. Motivazione illogica e contraddittoria.”
L'ente lamenta che la domanda di manleva era stata proposta al fine di essere tenuto indenne delle conseguenze pregiudizievoli che avrebbero potuto derivargli dall'accoglimento, seppure parziale, delle domande attrici.
Tra le conseguenze pregiudizievoli dovevano essere ricomprese le spese di lite in favore degli attori, a cui esso appellante era stato condannato in conseguenza dell'accoglimento della domanda di condanna agli interventi di messa in sicurezza, senza che fossero, quantomeno, indicate le ragioni del rigetto della domanda di manleva, considerato che l'art. 18 della polizza prevedeva il correlato obbligo a carico dell'assicurazione anche per le spese di lite.
La pronuncia doveva ritenersi totalmente illogica in quanto, pur avendo accolto la domanda relativa all'eliminazione della situazione di pericolo, ritenendola fondata su presupposti diversi rispetto alla domanda risarcitoria, aveva poi, in modo contraddittorio, rigettato totalmente la domanda di manleva poiché assorbita dal rigetto della domanda risarcitoria.
La sentenza doveva pertanto essere riformata e, per l'effetto, la compagnia avrebbe dovuto essere condannata a tenere indenne l'ente dal pagamento delle spese legali cui era stato condannato nonché alla rifusione delle spese di lite da esso sostenute. Infatti, come chiarito nella comparsa conclusionale, l'accoglimento della domanda di manleva avrebbe comportato la condanna della compagnia anche alla rifusione delle spese di lite dell'ente.
L'appellante a sostegno della propria tesi deduce che la polizza
RCT/O del 31.3.2006 garantiva e garantisce il per i sinistri Pt_1 verificatisi a partire dal 31/03/2006 al 31/03/2009 e il “sinistro” è definito dalla polizza all'art. 1 come “il verificarsi del fatto dannoso per il quale perviene all'assicurato la richiesta di risarcimento”. Poiché l'evento era rappresentato dalle lesioni subite dagli edifici a seguito del cedimento stradale verificatosi nella notte tra il 7 e l'8 agosto e il 22 ottobre 2008, l'efficacia della polizza non poteva essere posta in discussione. Inoltre, doveva rilevarsi che essa estendeva la tutela assicurativa anche al rischio della ordinaria e straordinaria manutenzione (art.30 lett. E) e la condanna del era stata Pt_1 pronunciata a fronte dell'obbligo di intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza.
Il motivo è infondato.
L'oggetto dell'assicurazione è definito dall'art. 12 che, ai fini del presente giudizio, recita:
“a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto
a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di ogni e qualsiasi fatto accidentale, imputabile all'assicurato a qualsiasi titolo, verificatosi in relazione all'attività svolta.”.
Nel caso di specie la sentenza impugnata ha negato la responsabilità dell'ente per i danni subiti dagli attori per il dissesto verificatosi nelle anzidette giornate, rigettando la domanda di risarcimento da essi proposta e, pertanto, conseguentemente, ha giustamente rigettato la domanda di manleva spiegata nei confronti dell'assicurazione, non essendo stato accertato il verificarsi del rischio assicurato. Peraltro, come ben evidenziato dalla parte appellata nella memoria di replica, è lo stesso che nelle conclusioni Pt_1
formulate davanti al Tribunale ha formulato la domanda di manleva in correlazione alla domanda di risarcimento dei danni avanzata dagli attori.
Non conduce ad una diversa decisione il richiamo all'art. 30 lett. E) della polizza. In disparte la sua novità eccepita dalla parte appellata in quanto assunto sviluppato solo nell'atto di impugnazione, mentre il ha Pt_1 precisato nella comparsa conclusionale che l'allegazione era contenuta nelle memorie conclusive di replica del primo grado del giudizio, si evidenzia che il rischio assicurato copre il risarcimento dei danni causati involontariamente a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti alle cose nell'ambito dell'ordinaria e straordinaria manutenzione degli immobili per cui è garanzia.
Nel caso di specie, si ripete, all'esito di accertamenti peritali molto complessi, il non è stato ritenuto responsabile di alcun danno e la Pt_1
condanna, alla quale è conseguita la sua condanna alle spese degli attori nella misura del 30%, del tutto autonoma rispetto alla domanda di risarcimento del danno spiegata dagli attori che è stata rigettata, ha ad oggetto un facere, ovvero l'eliminazione della situazione di pericolo determinata dall'omessa manutenzione straordinaria dell'area, senza, pertanto, che sia stata accertata quella responsabilità civile dell'ente nei confronti dei terzi con conseguente obbligo di risarcire i danni, per la cui copertura era stata stipulata la polizza.
In altre parole, non può condividersi l'assunto del che Pt_1 sostiene l'operatività della polizza a fronte della sua condanna sebbene essa non rientri nel rischio assicurato, avendo ad oggetto l'eliminazione dello stato di pericolo al quale è esclusivamente correlata la condanna alla parziale rifusione delle spese di lite degli attori Rimangono assorbite le questioni sollevate dalla compagnia relative al fatto che, seppure le lesioni si erano verificate nel 2008, l'accertato difetto di manutenzione risaliva, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio, ad un periodo di molto precedente la stipula della polizza, all'interpretazione della clausola contrattuale che prevedeva la copertura del rischio per fatti accidentali da intendersi, secondo quanto sostenuto dall'ente negli atti difensivi finali, quali fatti colposi, all'esclusione della garanzia di cui all'art. 15 lett. h) delle CGA.
Al rigetto dell'appello consegue la conferma dell'impugnata sentenza e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio.
Esse sono liquidate applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva ed i valori minimi per la fase decisionale, stante la ripetitività delle argomentazioni difensive, correlati allo scaglione valore indeterminabile complessità bassa. Nessun compenso viene liquidato per la fase di trattazione/istruttoria stante l'assenza di attività difensionale.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 dell' che liquida in euro 5.211,00 oltre spese Controparte_1
generali, Iva e cpa;
3. Da atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 30 aprile 2025
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru