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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/10/2025, n. 2064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2064 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” dell'11.09.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3312 del ruolo gen. dell'anno 2022
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso da se stesso opponente
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., con l'avv. Gaetano Cinque opposta
NONCHÈ
in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. Giovanni Filippo Alfani opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente indicato in epigrafe, a seguito dell'intimazione di pagamento ricevuta il
19.04.2022, ha proposto opposizione contro la cartella esattoriale ad essa sottesa (n.
028201400377733741) relativa a contributi previdenziali dovuti alla per gli CP_1 anni 2010-2013. A sostegno del ricorso ha dedotto, in particolare, l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati dalla Cassa di appartenenza. Nel costituirsi in giudizio, il ha fatto rilevare di aver proceduto CP_3 correttamente alla notifica della carella impugnata. La Controparte_4
, a sua volta, ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendone l'infondatezza
[...] anche sotto il profilo dell'eccezione di prescrizione.
Ciò posto, va innanzitutto rilevato che i vizi lamentati in ricorso e direttamente afferenti alla procedura esecutiva dovevano essere dedotti entro il termine perentorio di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 2 comma 3 lett. e n. 41 d.l. n. 35/2005, conv. con mod. con l. n. 80/2005, che – con decorrenza dal 1°.3.2006 – ha elevato il termine originariamente fissato in cinque giorni). Infatti, avverso la cartella esattoriale o l'avviso di mora emessi per riscuotere contributi e premi dovuti agli enti previdenziali, sono esperibili l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (sottratta al termine decadenziale di impugnazione), nel caso in cui si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
ovvero l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora
(cfr. Cass. n. 26745 del 2006).
Ammissibili, pertanto, risultano essere i motivi di opposizione concernenti la pretesa nullità dell'intimazione di pagamento, notificata il 19.04.2022 ed impugnata con ricorso depositato il 9.05.2022.
Cionondimeno, è infondata la doglianza afferente alla notifica a mezzo PEC dell'opposto atto di intimazione, che secondo la difesa attorea dovrebbe ritenersi inesistente, e non suscettibile di sanatoria, in quanto eseguita in violazione del quadro normativo che impone all di utilizzare solo la posta elettronica Controparte_2 certificata ufficiale ( ) e non degli indirizzi che Email_1 non sono censiti in alcun registro pubblico (nella specie,
t): sul punto, infatti, la Corte di Email_3
Cassazione, con ordinanza n. 6015/2023 del 28.02.2023, nel richiamare le conclusioni espresse dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15979 del 18.05.2022, ha ritenuto infondato il motivo di ricorso addotto dalla società ricorrente, affermando che “la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario – come nel caso di specie – di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto”.
Venendo al merito, giova innanzitutto rilevare che l'affermazione del medesimo opponente di non aver mai ricevuto la cartella sottesa all'impugnato atto di intimazione risulta smentita dall'avviso di ricevimento che il Concessionario ha versato nel proprio fascicolo (cfr. produz. doc. 3), dal quale si evince che la cartella n. CP_5
028201400377733741 è stata regolarmente notificata con raccomandata ricevuta personalmente dal ricorrente (v. sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento versato in atti) il 14.03.2015.
A ciò consegue che la mancata instaurazione del giudizio di opposizione nel termine di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, che è decorso dalla data della notifica del titolo opposto, ha reso incontestabile la pretesa contributiva che in esso è contenuta, con la conseguente inammissibilità delle eventuali questioni (invero neppure proposte) afferenti al merito della pretesa creditoria e irrilevanza dell'eventuale prescrizione già maturata in precedenza.
Né può dirsi maturata – come pure vorrebbe parte istante – la prescrizione del credito previdenziale riportato nell'anzidetta cartella di pagamento, per inutile decorso del
(preteso) termine quinquennale calcolato dalla notifica del titolo, avvenuta il 14.03.2015, fino alla data di notifica dell'impugnata intimazione, avvenuta il 19.04.2022, operando allo stato l'art. 66 della L. n. 247/2012, che dispone che la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 non si applica alle contribuzioni dovute alla . Parte_2
Vige, cioè, in materia, il primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/1980, che stabilisce in dieci anni il termine prescrizionale per i contributi e i relativi accessori dovuti dagli iscritti alla . CP_1
Quanto, poi, alla tematica relativa alla disciplina transitoria, la Corte di Cassazione si è pronunciata immediatamente dopo l'entra in vigore dell'art. 66 della legge n. 247/12, con la sentenza n. 6729/2013, nella quale ha statuito che “la nuova disciplina di cui all'art. 66 legge n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente” (conforme in termini: Cass., n. 18953/2014), confermando, così, la cogenza del termine di prescrizione decennale. Ne consegue – tornando al caso in esame – che, non essendosi compiuta la prescrizione quinquennale dei crediti 2010-2013 al momento dell'entrata in vigore della normativa sopra richiamata, e trattandosi di cartella notificata successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina, quest'ultima è certamente applicabile alla fattispecie in parola, con la conseguenza che crediti della non possono Parte_3 ritenersi prescritti alla data di notifica dell'intimazione opposta.
L'opposizione va, quindi, rigettata.
La complessità degli snodi ricostruttivi induce comunque a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
a) Rigetta l'opposizione.
b) Compensale spese.
S.M.C.V., 14.10.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa A. Cozzolino