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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 21/05/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
Tribunal e O rdinari o di Piacen za
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
*.*.*
Il Tribunal e Civil e di Piacenza, Sezione Uni ca, riuni to in C amera di
Consiglio nelle pers one dei Si gg. Magist rat i:
Dott.ssa Maris ella Gatti Presid en te Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ven tri glia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapin a GOP
ha pronunciat o l a seguent e
S E N T E N Z A
nell a caus a ci vil e di 1° grado prom ossa con ri corso ex art t. 473 bis.
47 e 473 bis.51 c.p.c. deposit ato in dat a 18.1.2024
da
(C .F. ), nat a il Parte_1 C.F._1
8.4.1973 a Matera (MT), rappresent at a e di fesa dall'Avv. Giorgi a
Casazza, el ettivam ente dom ici liat a presso il suo studio in Pi acenza, C.so Vi ttorio Em anuel e II n.79, in virt ù di procura in cal ce al ricorso su fogli o s eparato.
- RICO RRENTE -
e
(C.F. , nat o il 6.10.1976 CP_1 C.F._2
a Castel San Giovanni (PC), rappresentato e difeso dall'Avv. Devid
Tosca, el ett ivament e domi cili ato presso il suo studio i n Piacenza, Via
IV Novembre n.146, in virt ù di procura i n calce al ri corso su fogl io separato.
- RICO RRENTE –
con l'intervento del
PUBBLICO MI NI STERO in persona del P rocuratore dell a
Repubbli ca Dott . Grazia Pradell a.
- INTERVE NUTO -
ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
Visto i l ri cors o con dom anda congiunta di separazi one e divorzio ex artt . 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. deposit ato i n dat a
18.1.2024 con il qual e le P arti hanno congiuntam ente chi esto di dichiarare l a s eparazione consensual e dei coni ug i, omol ogando l e condi zioni concordate dagli st essi e, successivam ent e, decorsi i termini di legge e previo pas saggi o in giudi cat o dell a sent enza di separazi one, l a ces s azione degli effett i civil i del matrim oni o dall e stesse cont ratto in Pi acenza i n dat a 2.6 .2001, all e seguenti
CONDIZIONI
“ 1) la ex casa coniugale, attualmente in comproprietà dei coniugi, rimane assegnata ed in proprietà esclusiva alla sig,ra e alla stessa competerà, in via Parte_1
esclusiva, il versamento delle quote di mutuo con scadenza successiva al
31/12/2023, fino all'estinzione. La predetta casa coniugale, acquistata con atto del notaio dott. in data 22.06.2011 rep. 108104, è attualmente intestata in Persona_1
ragione di 1/2 ai signori e ed è così identificata al CP_1 Parte_1
NCEU del Comune di Gossolengo:
- catasto fabbricati (PC) foglio 4 part. 18 subalterno 63 (Particelle corrispondenti al catasto terreni Comune di Gossolengo Foglio 4 particella 18)
Rendita euro 81,96 cat. c/6 cl.4 Consistenza 23 mq
Immobile catasto Fabbricati Comune di Gossolengo (PC), Foglio 4 Particella 18 subalterno 74 (Particelle corrispondenti al catasto terreni Comune di Gossolengo
Foglio 4 particella 18) via G. Marconi snc piani T-1 Rendita euro 542,28 Cat. A/2, cl.4, consistenza 7 vani totale sup. 164 mq Totale escluse aree scoperte 153 mq. Il sig. si impegna e contestualmente si obbliga a cedere, nell'ambito CP_1
degli accordi di separazione qui confermati, la propria quota di proprietà pari al 50% in favore della sig.ra che accetta, con rogito da stipularsi presso il Parte_1
Notaio scelto dal cedente, entro e non oltre il termine del giorno 28 febbraio 2025.
Il sig. nulla rivendica sull'immobile e rinuncia a qualsiasi preteso diritto e/o CP_1
azione sulla stessa, cedendo alla sig.ra la propria quota, sciogliendo Parte_1
il vincolo della comunione legale gravante sul predetto e unico bene immobile. Le spese, tasse ed imposte, compensi notarili relative al trasferimento della quota sono integralmente a carico del sig. ; CP_1
2) i coniugi convengono di lasciare integri tutti gli arredi esistenti nella ex casa coniugale ad eccezione di quelli che il sig. provvederà ad asportare. CP_1 3) la figlia ancora minorenne, viene affidata in via condivisa Persona_2
ad entrambi i genitori. Il figlio attualmente maggiore di età, non Persona_3
risulta essere ancora economicamente autosufficiente in quanto studente;
4) i coniugi individuano quale residenza abituale per i propri figli,
l'abitazione della madre sita in Gossolengo (PC), via Marconi n. 100;
5) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per i figli;
6) il padre, sig. , conserva il diritto di vedere e CP_1
frequentare anche quotidianamente i figli, compatibilmente con i loro interessi scolastici, ludici, sportivi e ricreativi. Inoltre, e , se quest'ultimo Per_2 Per_3 così vorrà, resteranno a dormire presso l'abitazione del padre per n. 2 weekend alternati al mese. Durante il periodo estivo i figli trascorreranno un periodo di almeno giorni 15 (quindici) anche non consecutivi con il padre. Le vacanze natalizie e quelle pasquali saranno concordate di volta in volta tra i genitori e saranno alternate, salvo diverso accordo tra i genitori;
7) il sig. e la sig.ra di comune accordo, hanno provveduto CP_1 Pt_1
alla divisione dei beni mobili;
9) i ricorrenti danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e dovuto tra di loro;
10) il padre e la madre, anche in considerazione dell'età dei figli, provvederanno al mantenimento diretto di essi quando i figli abiteranno presso ciascun genitore. In ogni caso, il sig. verserà mensilmente alla sig.ra CP_1 Pt_1
a titolo di integrazione la somma di € 300,00 (euro 150,00 per ognuno dei
[...]
figli) quale contributo al loro mantenimento, fino al raggiungimento della loro autosufficienza economica. Tale somma verrà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT, e sarà corrisposta entro il 25° giorno di ogni mese. L'Assegno Unico
Universale o equipollente, attualmente dell'importo di euro 280,00 verrà goduto integralmente al 100% dalla sig.ra Cantore. Si precisa che la quantificazione del contributo al mantenimento dei figli è stata effettuata in considerazione della somma che la sig.ra percepisce a titolo di Assegno Unico universale, pertanto il sig. Pt_1
i impegna ad integrarlo qualora il predetto AUU dovesse essere revocato e/o CP_1
diminuito, sempre che ciò non dipenda da circostanze riconducibili alla moglie, quali incrementi di reddito della stessa;
11) i genitori contribuiranno inoltre nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i figli, secondo le modalità stabilite dal protocollo CNF 29.11.2017 a cui le parti intendono aderire;
12) i ricorrenti prestano reciproco consenso fin da ora, all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento della figlia minore negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni,
l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
13) spese compensate. “
Rilevato che con sentenza non definitiva n. 583/2024 emessa in data
20.6.2024 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, omologando le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai CP_1 rapporti economici, provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi e prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le
Parti.
Considerato che, in questi casi, il Tribunale, all'esito positivo dell'esame della domanda di separazione personale, è tenuto a “rimettere la causa, con separata ordinanza, dinanzi al giudice relatore perché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023,
n. 28727).
Rilevato che con ordinanza in data 18.6.2024 la causa veniva rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia della sentenza di divorzio, assegnando termine sino al 28.1.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, da intendersi fissata nella stessa data.
Posto che con note congiunte di trattazione scritta le Parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, confermando la volontà di sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate ivi trascritte.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Rilevato che con ordinanza ex art. 473 bis.51 c.p.c., emessa in data
27.3.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.1.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tri bunale Ill.mo di chi arare la separazi one e di vorzi o dei coni ugi di cui è causa, con tutt e l e conseguenze e gl i adempimenti di l egge”.
DIRITTO
Ciò premesso, è noto che il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi, secondo i casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa, ai sensi dell'art. 3 della legge sul divorzio).
Sul punto, rileva considerare che l'ammissibilità della domanda cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata espressamente prevista solo con riferimento al giudizio contenzioso, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., mentre analoga previsione non è contenuta nell'art. 473 bis.51 c.p.c. – norma dedicata al “procedimento su domanda congiunta” – che detta una specifica disciplina relativa a tutti i procedimenti di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. laddove presentati in forma congiunta. A fronte di ciò, la Suprema Corte ha chiarito che “da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli alla ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio: la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione (sei mesi) previsto dalla legge, ed avverrà con il rito "comune" di cui all'art. 473 -bis.51 c.p.c. Ne' può dirsi che la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio non realizzi quel "risparmio di energie processuali" nel quale consisterebbe una delle rationes della previsione dell'art. 473 -bis.49 c.p.c.: trovare per le parti, a fronte della irreversibilità della crisi matrimoniale, in un'unica sede, un accordo complessivo sia sulle condizioni di separazione che sulle condizioni di divorzio, concentrando in un unico ricorso
l'esito della negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi, disciplinando una volta per tutte i rapporti economici e patrimoniali tra loro e i rapporti tra ciascuno di essi e i figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti, realizza indubbiamente un "risparmio di energie processuali" che può indurre le stesse a far ricorso al predetto cumulo di domande congiunte.” (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n. 28727)
Nella specie, essendo intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza che ha omologato la separazione consensuale ed essendo decorsi sei mesi dall'udienza di comparizione in sede di separazione personale, tenuto altresì conto che tramite lo scambio di note scritte, le Parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, per l'effetto confermando le condizioni già concordate, la domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, dovendo ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale tra le Parti.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto dei figli minori non è necessario, ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., alla luce dell'intervenuto accordo e del contenuto dello stesso.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, esse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , matrimonio celebrato in data 2.6.2001 a Parte_1 CP_1
Piacenza e trascritto nei Registri dello Stato Civile dell'anzidetto Comune al n. 47
, parte II, anno 2001 , serie A alle condizioni così convenute dalle Parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sia trasmessa, in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Piacenza per le annotazioni e le incombenze previste dalla legge. - Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 20.5.2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti
Tribunal e O rdinari o di Piacen za
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
*.*.*
Il Tribunal e Civil e di Piacenza, Sezione Uni ca, riuni to in C amera di
Consiglio nelle pers one dei Si gg. Magist rat i:
Dott.ssa Maris ella Gatti Presid en te Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ven tri glia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapin a GOP
ha pronunciat o l a seguent e
S E N T E N Z A
nell a caus a ci vil e di 1° grado prom ossa con ri corso ex art t. 473 bis.
47 e 473 bis.51 c.p.c. deposit ato in dat a 18.1.2024
da
(C .F. ), nat a il Parte_1 C.F._1
8.4.1973 a Matera (MT), rappresent at a e di fesa dall'Avv. Giorgi a
Casazza, el ettivam ente dom ici liat a presso il suo studio in Pi acenza, C.so Vi ttorio Em anuel e II n.79, in virt ù di procura in cal ce al ricorso su fogli o s eparato.
- RICO RRENTE -
e
(C.F. , nat o il 6.10.1976 CP_1 C.F._2
a Castel San Giovanni (PC), rappresentato e difeso dall'Avv. Devid
Tosca, el ett ivament e domi cili ato presso il suo studio i n Piacenza, Via
IV Novembre n.146, in virt ù di procura i n calce al ri corso su fogl io separato.
- RICO RRENTE –
con l'intervento del
PUBBLICO MI NI STERO in persona del P rocuratore dell a
Repubbli ca Dott . Grazia Pradell a.
- INTERVE NUTO -
ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
Visto i l ri cors o con dom anda congiunta di separazi one e divorzio ex artt . 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. deposit ato i n dat a
18.1.2024 con il qual e le P arti hanno congiuntam ente chi esto di dichiarare l a s eparazione consensual e dei coni ug i, omol ogando l e condi zioni concordate dagli st essi e, successivam ent e, decorsi i termini di legge e previo pas saggi o in giudi cat o dell a sent enza di separazi one, l a ces s azione degli effett i civil i del matrim oni o dall e stesse cont ratto in Pi acenza i n dat a 2.6 .2001, all e seguenti
CONDIZIONI
“ 1) la ex casa coniugale, attualmente in comproprietà dei coniugi, rimane assegnata ed in proprietà esclusiva alla sig,ra e alla stessa competerà, in via Parte_1
esclusiva, il versamento delle quote di mutuo con scadenza successiva al
31/12/2023, fino all'estinzione. La predetta casa coniugale, acquistata con atto del notaio dott. in data 22.06.2011 rep. 108104, è attualmente intestata in Persona_1
ragione di 1/2 ai signori e ed è così identificata al CP_1 Parte_1
NCEU del Comune di Gossolengo:
- catasto fabbricati (PC) foglio 4 part. 18 subalterno 63 (Particelle corrispondenti al catasto terreni Comune di Gossolengo Foglio 4 particella 18)
Rendita euro 81,96 cat. c/6 cl.4 Consistenza 23 mq
Immobile catasto Fabbricati Comune di Gossolengo (PC), Foglio 4 Particella 18 subalterno 74 (Particelle corrispondenti al catasto terreni Comune di Gossolengo
Foglio 4 particella 18) via G. Marconi snc piani T-1 Rendita euro 542,28 Cat. A/2, cl.4, consistenza 7 vani totale sup. 164 mq Totale escluse aree scoperte 153 mq. Il sig. si impegna e contestualmente si obbliga a cedere, nell'ambito CP_1
degli accordi di separazione qui confermati, la propria quota di proprietà pari al 50% in favore della sig.ra che accetta, con rogito da stipularsi presso il Parte_1
Notaio scelto dal cedente, entro e non oltre il termine del giorno 28 febbraio 2025.
Il sig. nulla rivendica sull'immobile e rinuncia a qualsiasi preteso diritto e/o CP_1
azione sulla stessa, cedendo alla sig.ra la propria quota, sciogliendo Parte_1
il vincolo della comunione legale gravante sul predetto e unico bene immobile. Le spese, tasse ed imposte, compensi notarili relative al trasferimento della quota sono integralmente a carico del sig. ; CP_1
2) i coniugi convengono di lasciare integri tutti gli arredi esistenti nella ex casa coniugale ad eccezione di quelli che il sig. provvederà ad asportare. CP_1 3) la figlia ancora minorenne, viene affidata in via condivisa Persona_2
ad entrambi i genitori. Il figlio attualmente maggiore di età, non Persona_3
risulta essere ancora economicamente autosufficiente in quanto studente;
4) i coniugi individuano quale residenza abituale per i propri figli,
l'abitazione della madre sita in Gossolengo (PC), via Marconi n. 100;
5) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per i figli;
6) il padre, sig. , conserva il diritto di vedere e CP_1
frequentare anche quotidianamente i figli, compatibilmente con i loro interessi scolastici, ludici, sportivi e ricreativi. Inoltre, e , se quest'ultimo Per_2 Per_3 così vorrà, resteranno a dormire presso l'abitazione del padre per n. 2 weekend alternati al mese. Durante il periodo estivo i figli trascorreranno un periodo di almeno giorni 15 (quindici) anche non consecutivi con il padre. Le vacanze natalizie e quelle pasquali saranno concordate di volta in volta tra i genitori e saranno alternate, salvo diverso accordo tra i genitori;
7) il sig. e la sig.ra di comune accordo, hanno provveduto CP_1 Pt_1
alla divisione dei beni mobili;
9) i ricorrenti danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e dovuto tra di loro;
10) il padre e la madre, anche in considerazione dell'età dei figli, provvederanno al mantenimento diretto di essi quando i figli abiteranno presso ciascun genitore. In ogni caso, il sig. verserà mensilmente alla sig.ra CP_1 Pt_1
a titolo di integrazione la somma di € 300,00 (euro 150,00 per ognuno dei
[...]
figli) quale contributo al loro mantenimento, fino al raggiungimento della loro autosufficienza economica. Tale somma verrà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT, e sarà corrisposta entro il 25° giorno di ogni mese. L'Assegno Unico
Universale o equipollente, attualmente dell'importo di euro 280,00 verrà goduto integralmente al 100% dalla sig.ra Cantore. Si precisa che la quantificazione del contributo al mantenimento dei figli è stata effettuata in considerazione della somma che la sig.ra percepisce a titolo di Assegno Unico universale, pertanto il sig. Pt_1
i impegna ad integrarlo qualora il predetto AUU dovesse essere revocato e/o CP_1
diminuito, sempre che ciò non dipenda da circostanze riconducibili alla moglie, quali incrementi di reddito della stessa;
11) i genitori contribuiranno inoltre nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i figli, secondo le modalità stabilite dal protocollo CNF 29.11.2017 a cui le parti intendono aderire;
12) i ricorrenti prestano reciproco consenso fin da ora, all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento della figlia minore negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni,
l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
13) spese compensate. “
Rilevato che con sentenza non definitiva n. 583/2024 emessa in data
20.6.2024 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, omologando le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai CP_1 rapporti economici, provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi e prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le
Parti.
Considerato che, in questi casi, il Tribunale, all'esito positivo dell'esame della domanda di separazione personale, è tenuto a “rimettere la causa, con separata ordinanza, dinanzi al giudice relatore perché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023,
n. 28727).
Rilevato che con ordinanza in data 18.6.2024 la causa veniva rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia della sentenza di divorzio, assegnando termine sino al 28.1.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, da intendersi fissata nella stessa data.
Posto che con note congiunte di trattazione scritta le Parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, confermando la volontà di sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate ivi trascritte.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Rilevato che con ordinanza ex art. 473 bis.51 c.p.c., emessa in data
27.3.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.1.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tri bunale Ill.mo di chi arare la separazi one e di vorzi o dei coni ugi di cui è causa, con tutt e l e conseguenze e gl i adempimenti di l egge”.
DIRITTO
Ciò premesso, è noto che il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi, secondo i casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa, ai sensi dell'art. 3 della legge sul divorzio).
Sul punto, rileva considerare che l'ammissibilità della domanda cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata espressamente prevista solo con riferimento al giudizio contenzioso, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., mentre analoga previsione non è contenuta nell'art. 473 bis.51 c.p.c. – norma dedicata al “procedimento su domanda congiunta” – che detta una specifica disciplina relativa a tutti i procedimenti di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. laddove presentati in forma congiunta. A fronte di ciò, la Suprema Corte ha chiarito che “da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli alla ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio: la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione (sei mesi) previsto dalla legge, ed avverrà con il rito "comune" di cui all'art. 473 -bis.51 c.p.c. Ne' può dirsi che la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio non realizzi quel "risparmio di energie processuali" nel quale consisterebbe una delle rationes della previsione dell'art. 473 -bis.49 c.p.c.: trovare per le parti, a fronte della irreversibilità della crisi matrimoniale, in un'unica sede, un accordo complessivo sia sulle condizioni di separazione che sulle condizioni di divorzio, concentrando in un unico ricorso
l'esito della negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi, disciplinando una volta per tutte i rapporti economici e patrimoniali tra loro e i rapporti tra ciascuno di essi e i figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti, realizza indubbiamente un "risparmio di energie processuali" che può indurre le stesse a far ricorso al predetto cumulo di domande congiunte.” (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n. 28727)
Nella specie, essendo intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza che ha omologato la separazione consensuale ed essendo decorsi sei mesi dall'udienza di comparizione in sede di separazione personale, tenuto altresì conto che tramite lo scambio di note scritte, le Parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, per l'effetto confermando le condizioni già concordate, la domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, dovendo ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale tra le Parti.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto dei figli minori non è necessario, ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., alla luce dell'intervenuto accordo e del contenuto dello stesso.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, esse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , matrimonio celebrato in data 2.6.2001 a Parte_1 CP_1
Piacenza e trascritto nei Registri dello Stato Civile dell'anzidetto Comune al n. 47
, parte II, anno 2001 , serie A alle condizioni così convenute dalle Parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sia trasmessa, in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Piacenza per le annotazioni e le incombenze previste dalla legge. - Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 20.5.2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti