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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/04/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 2235/2023
Udienza del 10/04/2025
Il Giudice del Lavoro
viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti resistenti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.;
ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2235/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Caliò
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
- RESISTENTE / NON COSTITUITA -
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
Pagina 1 di 8 R.G. LAV. N. 2235/2023
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Longhitano
(C.F. Controparte_3 pore P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTI -
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
- cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative - eccezione di prescrizione quinquennale.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 04/10/2023, Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
030 2022 90031945 10/000, notificata dall' Controparte_4
- a suo dire - in data 04/07/2023, limitatamente alla
[...] cartella di pagamento n. 03020140015282741000, notificata in data 02/10/2014, relativa a sanzioni amministrative ex lege
689/1981 irrogate dalla Direzione provinciale del lavoro di
, portante un importo residuo dovuto di € 23.641,01. CP_1
Il ricorrente ha eccepito, in particolare, l'intervenuta prescrizione quinquennale (ai sensi della legge n. 335/1995) delle somme afferenti a detta cartella, essendo decorsi - a suo dire - undici anni senza che nelle more sia intervenuto atto idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale.
1.1. Ha quindi concluso chiedendo, nel merito, che il Tribunale voglia “accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa dell' per le motivazioni addotte in narrativa e CP_3 conseguentemente annullare l'avvenuta iscrizione a ruolo relativamente alle cartelle indicate ed alla intimazione di pagamento sopra menzionata”.
2. All'udienza del 27/06/2024, tenutasi nelle forme della
Pagina 2 di 8 R.G. LAV. N. 2235/2023
trattazione scritta, questo Giudice, accogliendo l'istanza del ricorrente che, non avendovi provveduto, chiedeva termine per la notifica del ricorso, assegnava al ricorrente il termine perentorio di un mese (decorrente dalla comunicazione, a cura della
Cancelleria, del verbale-ordinanza di udienza) per la notifica del ricorso introduttivo e del verbale di udienza alle controparti.
3. Si è quindi costituita l' che Controparte_2 ha concluso per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
4. Si è altresì costituito l' che ha eccepito il proprio difetto CP_3 di legittimazione passiva chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità o l'infondatezza dell'opposizione e di ogni domanda spiegata nei propri confronti.
5. In primo luogo, si deve rilevare che è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' atteso che le CP_3 somme sottese alla cartella di pagamento sopra indicata non attengono a crediti di pertinenza dell'Istituto previdenziale (non vertendosi, ad esempio, in tema di contributi previdenziali), ma a sanzioni amministrative per violazioni contestate dalla
[...]
di (come si evince dall'estratto Controparte_1 CP_1 della cartella riportato nell'intimazione, ma pure dedotto dallo stesso ricorrente a pag. 2 del ricorso, nel cui frontespizio,
d'altronde, si indica quale parte resistente la citata
[...]
di , oltre all' Controparte_1 CP_1 Controparte_5
).
[...]
6. Da tale difetto di legittimazione passiva consegue che parte ricorrente, che aveva inizialmente omesso di notificare il ricorso, non ha provveduto alla sua (corretta) notifica nel termine perentorio assegnatogli, atteso che il ricorso non è stato notificato alla (ovvero il Controparte_1 Controparte_6 legittimo contraddittore, titolare della pretesa creditoria) bensì all' (soggetto privo di legittimazione passiva atteso che la CP_3
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cartella di pagamento non sottende alcun credito di pertinenza dell' ). Controparte_7
6.1. Tale omissione non rende, però, inammissibile la domanda per le ragioni di seguito esposte, sicché non deve essere dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 291, comma 3, cod. proc. civ., essendo sufficiente l'instaurazione del contraddittorio nei soli confronti dell' . Controparte_2
6.2. È vero che la giurisprudenza di legittimità, laddove si verta, come nella specie, in un giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, ha ravvisato un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra esattore ed ente impositore titolare del diritto di credito, ma ciò è avvenuto solo nelle ipotesi in cui il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione (Cass.
n. 24154/2007; Cass. n. 12385/2013; da ultimo Cass. ord. n.
11661/2024, in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada).
6.3. Tale litisconsorzio non sussiste, invece, laddove non venga in considerazione un'attività che deve essere compiuta dall'ente creditore, ma solo fatti estintivi/modificativi sopravvenuti, qual è la prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento relativa alla sanzione amministrativa.
In tali casi, la giurisprudenza ha fatto applicazione dell'art. 39 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112, il quale, sotto la rubrica «chiamata in causa dell'ente creditore», dispone che «il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite».
In applicazione di tale norma, le Sezioni Unite (sentenza n.
16412/2007) hanno affermato che, nel caso in cui il contribuente impugni la cartella esattoriale deducendone la nullità per omessa
Pagina 4 di 8 R.G. LAV. N. 2235/2023
notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la pretesa tributaria azionata nei suoi confronti, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non al concessionario, al quale, se destinatario dell'impugnazione, incombe - ai sensi del citato art. 39 - l'onere di chiamare in giudizio l'ente.
La richiamata decisione precisa che, se l'azione del contribuente
è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa, mentre se la medesima azione
è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito: «l'aver il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina
l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare
l'integrazione del contraddittorio … in quanto non sussiste tra ente creditore e concessionario una fattispecie di litisconsorzio necessario, anche in ragione dell'estraneità del contribuente al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore».
6.4. Sulla base delle argomentazioni che precedono si è consolidato l'orientamento secondo il quale nelle controversie tributarie il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio
Pagina 5 di 8 R.G. LAV. N. 2235/2023
necessario, sicché il fatto che il contribuente individui nel concessionario piuttosto che nel titolare del credito tributario il legittimato passivo non impone al giudice adito di ordinare l'integrazione del contraddittorio, ammettendosi la chiamata in causa dell'ente impositore (Cass. n. 14991/2020).
6.5. Alla luce di quanto appena osservato, l'omessa notifica del ricorso introduttivo all'ente titolare della pretesa creditoria
(attinente a sanzioni amministrative e non a crediti di natura previdenziale, per i quali, invece - come chiarito dalle Sezioni Unite
n. 7514/2022 - sussiste la legittimazione passiva esclusiva dell'ente previdenziale se la controversia attiene al merito della pretesa creditoria) nel termine perentorio pure assegnato, non rende inammissibile - come si è anticipato - la domanda del ricorrente che deve essere esaminata nel merito, essendo sufficiente l'instaurazione del contraddittorio nei soli confronti dell'Agente per la riscossione, il quale, d'altro canto, non ha chiesto di chiamare in causa l'ente creditore interessato (come pure consentito dall'art. 39 del decreto legislativo n. 112/1999).
7. Nel merito, il ricorso è però infondato.
8. Il ricorrente ha eccepito specificamente la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento
(non oggetto di specifica contestazione, sebbene l' abbia CP_2 documentato la regolarità della notifica in data 02/10/2014), sostenendo la mancanza, nelle more, di atti interruttivi ed evidenziando che «le opposizioni all'esecuzione attinenti fatti estintivi modificativi ed impeditivi che si sono verificate successivamente alla formazione del titolo esecutivo si debbono proporre nelle forme ordinarie stabilite da cui agli artt. 615 e 618 bis c.p.c. dinanzi al Giudice del lavoro…» (pag. 3 del ricorso).
8.1. Ciò premesso, la prescrizione quinquennale (stabilita per le sanzioni amministrative dall'art. 28 della legge n. 689/1981), non è però mai maturata.
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Attesa la notifica della cartella in data 02/10/2014 (risultante dall'intimazione e, comunque, documentata), la prescrizione sarebbe maturata il 02/10/2019.
Tuttavia, l' ha documentato Controparte_2 che in data 30/05/2019 veniva notificata l'intimazione di pagamento n. 030 2019 90018465 66/000 che richiama, al suo interno, tra l'altro, anche la cartella n. 03020140015282741000.
Più precisamente, detta intimazione veniva dapprima consegnata a mani di (madre convivente del ricorrente) in Persona_1 data 18/05/2019. A tale consegna faceva seguito la comunicazione di avvenuta notifica (C.A.N.) che veniva spedita, a mezzo raccomandata postale, dal messo notificatore, in data
30/05/2019.
Già da tale atto interruttivo consegue che la prescrizione sarebbe maturata solo in data 18/05/2024 (dovendosi avere riguardo, agli effetti dell'interruzione del decorso della prescrizione, alla data in cui l'intimazione è pervenuta al domicilio del destinatario).
A prescindere, pertanto, dalla esistenza di ulteriori atti interruttivi pure indicati dall' (intimazione di pagamento n. CP_2
03020199005925327000 notificata il 29/02/2020, data di consegna dell'atto a , nonna del ricorrente, cui CP_8 faceva seguito la spedizione della C.A.N. in data 06/03/2020), è di tutta evidenza che la notificazione dell'intimazione oggetto di questa opposizione (n. 030 2022 90031945 10/000), avvenuta in data 13/02/2023 - e non in data 04/07/2023 come asserito dal ricorrente - a mezzo raccomandata a.r. (il cui avviso di ricevimento è stato prodotto dall' ), ha tempestivamente CP_2 ex novo interrotto i termini di prescrizione, essendo giunta all'indirizzo del ricorrente ben prima del 18/05/2024. È appena il caso di evidenziare che i termini della questione resterebbero immutati e la soluzione sarebbe sempre la stessa anche se la
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notifica fosse avvenuta nella data del 04/07/2023 indicata dal ricorrente, in quanto anch'essa antecedente al 18/05/2024 (senza
- si ripete - tenere contro di ulteriori atti interruttivi).
9. Le spese di lite devono essere compensate nei rapporti con l' essendo evidente che la notificazione del ricorso al predetto CP_3
Ente sia frutto di mero errore materiale, atteso che l' viene CP_3 menzionato solo nelle conclusioni del ricorso mentre nel frontespizio si indica correttamente la Direzione provinciale del lavoro di . CP_1
9.1. Esse seguono, invece, la soccombenza nei rapporti con l' e vengono liquidate come in Controparte_2 dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; CP_3
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente e l' ; CP_3
- condanna il ricorrente al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore dell' Controparte_5
, che si liquidano nella somma di € 3.000,00 per
[...] soli compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie
(15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge.
Così deciso in Catanzaro, in data 10 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 10/04/2025
Il Giudice del Lavoro
viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti resistenti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.;
ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2235/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Caliò
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
- RESISTENTE / NON COSTITUITA -
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
Pagina 1 di 8 R.G. LAV. N. 2235/2023
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Longhitano
(C.F. Controparte_3 pore P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTI -
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
- cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative - eccezione di prescrizione quinquennale.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 04/10/2023, Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
030 2022 90031945 10/000, notificata dall' Controparte_4
- a suo dire - in data 04/07/2023, limitatamente alla
[...] cartella di pagamento n. 03020140015282741000, notificata in data 02/10/2014, relativa a sanzioni amministrative ex lege
689/1981 irrogate dalla Direzione provinciale del lavoro di
, portante un importo residuo dovuto di € 23.641,01. CP_1
Il ricorrente ha eccepito, in particolare, l'intervenuta prescrizione quinquennale (ai sensi della legge n. 335/1995) delle somme afferenti a detta cartella, essendo decorsi - a suo dire - undici anni senza che nelle more sia intervenuto atto idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale.
1.1. Ha quindi concluso chiedendo, nel merito, che il Tribunale voglia “accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa dell' per le motivazioni addotte in narrativa e CP_3 conseguentemente annullare l'avvenuta iscrizione a ruolo relativamente alle cartelle indicate ed alla intimazione di pagamento sopra menzionata”.
2. All'udienza del 27/06/2024, tenutasi nelle forme della
Pagina 2 di 8 R.G. LAV. N. 2235/2023
trattazione scritta, questo Giudice, accogliendo l'istanza del ricorrente che, non avendovi provveduto, chiedeva termine per la notifica del ricorso, assegnava al ricorrente il termine perentorio di un mese (decorrente dalla comunicazione, a cura della
Cancelleria, del verbale-ordinanza di udienza) per la notifica del ricorso introduttivo e del verbale di udienza alle controparti.
3. Si è quindi costituita l' che Controparte_2 ha concluso per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
4. Si è altresì costituito l' che ha eccepito il proprio difetto CP_3 di legittimazione passiva chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità o l'infondatezza dell'opposizione e di ogni domanda spiegata nei propri confronti.
5. In primo luogo, si deve rilevare che è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' atteso che le CP_3 somme sottese alla cartella di pagamento sopra indicata non attengono a crediti di pertinenza dell'Istituto previdenziale (non vertendosi, ad esempio, in tema di contributi previdenziali), ma a sanzioni amministrative per violazioni contestate dalla
[...]
di (come si evince dall'estratto Controparte_1 CP_1 della cartella riportato nell'intimazione, ma pure dedotto dallo stesso ricorrente a pag. 2 del ricorso, nel cui frontespizio,
d'altronde, si indica quale parte resistente la citata
[...]
di , oltre all' Controparte_1 CP_1 Controparte_5
).
[...]
6. Da tale difetto di legittimazione passiva consegue che parte ricorrente, che aveva inizialmente omesso di notificare il ricorso, non ha provveduto alla sua (corretta) notifica nel termine perentorio assegnatogli, atteso che il ricorso non è stato notificato alla (ovvero il Controparte_1 Controparte_6 legittimo contraddittore, titolare della pretesa creditoria) bensì all' (soggetto privo di legittimazione passiva atteso che la CP_3
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cartella di pagamento non sottende alcun credito di pertinenza dell' ). Controparte_7
6.1. Tale omissione non rende, però, inammissibile la domanda per le ragioni di seguito esposte, sicché non deve essere dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 291, comma 3, cod. proc. civ., essendo sufficiente l'instaurazione del contraddittorio nei soli confronti dell' . Controparte_2
6.2. È vero che la giurisprudenza di legittimità, laddove si verta, come nella specie, in un giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, ha ravvisato un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra esattore ed ente impositore titolare del diritto di credito, ma ciò è avvenuto solo nelle ipotesi in cui il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione (Cass.
n. 24154/2007; Cass. n. 12385/2013; da ultimo Cass. ord. n.
11661/2024, in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada).
6.3. Tale litisconsorzio non sussiste, invece, laddove non venga in considerazione un'attività che deve essere compiuta dall'ente creditore, ma solo fatti estintivi/modificativi sopravvenuti, qual è la prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento relativa alla sanzione amministrativa.
In tali casi, la giurisprudenza ha fatto applicazione dell'art. 39 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112, il quale, sotto la rubrica «chiamata in causa dell'ente creditore», dispone che «il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite».
In applicazione di tale norma, le Sezioni Unite (sentenza n.
16412/2007) hanno affermato che, nel caso in cui il contribuente impugni la cartella esattoriale deducendone la nullità per omessa
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notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la pretesa tributaria azionata nei suoi confronti, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non al concessionario, al quale, se destinatario dell'impugnazione, incombe - ai sensi del citato art. 39 - l'onere di chiamare in giudizio l'ente.
La richiamata decisione precisa che, se l'azione del contribuente
è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa, mentre se la medesima azione
è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito: «l'aver il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina
l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare
l'integrazione del contraddittorio … in quanto non sussiste tra ente creditore e concessionario una fattispecie di litisconsorzio necessario, anche in ragione dell'estraneità del contribuente al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore».
6.4. Sulla base delle argomentazioni che precedono si è consolidato l'orientamento secondo il quale nelle controversie tributarie il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio
Pagina 5 di 8 R.G. LAV. N. 2235/2023
necessario, sicché il fatto che il contribuente individui nel concessionario piuttosto che nel titolare del credito tributario il legittimato passivo non impone al giudice adito di ordinare l'integrazione del contraddittorio, ammettendosi la chiamata in causa dell'ente impositore (Cass. n. 14991/2020).
6.5. Alla luce di quanto appena osservato, l'omessa notifica del ricorso introduttivo all'ente titolare della pretesa creditoria
(attinente a sanzioni amministrative e non a crediti di natura previdenziale, per i quali, invece - come chiarito dalle Sezioni Unite
n. 7514/2022 - sussiste la legittimazione passiva esclusiva dell'ente previdenziale se la controversia attiene al merito della pretesa creditoria) nel termine perentorio pure assegnato, non rende inammissibile - come si è anticipato - la domanda del ricorrente che deve essere esaminata nel merito, essendo sufficiente l'instaurazione del contraddittorio nei soli confronti dell'Agente per la riscossione, il quale, d'altro canto, non ha chiesto di chiamare in causa l'ente creditore interessato (come pure consentito dall'art. 39 del decreto legislativo n. 112/1999).
7. Nel merito, il ricorso è però infondato.
8. Il ricorrente ha eccepito specificamente la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento
(non oggetto di specifica contestazione, sebbene l' abbia CP_2 documentato la regolarità della notifica in data 02/10/2014), sostenendo la mancanza, nelle more, di atti interruttivi ed evidenziando che «le opposizioni all'esecuzione attinenti fatti estintivi modificativi ed impeditivi che si sono verificate successivamente alla formazione del titolo esecutivo si debbono proporre nelle forme ordinarie stabilite da cui agli artt. 615 e 618 bis c.p.c. dinanzi al Giudice del lavoro…» (pag. 3 del ricorso).
8.1. Ciò premesso, la prescrizione quinquennale (stabilita per le sanzioni amministrative dall'art. 28 della legge n. 689/1981), non è però mai maturata.
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Attesa la notifica della cartella in data 02/10/2014 (risultante dall'intimazione e, comunque, documentata), la prescrizione sarebbe maturata il 02/10/2019.
Tuttavia, l' ha documentato Controparte_2 che in data 30/05/2019 veniva notificata l'intimazione di pagamento n. 030 2019 90018465 66/000 che richiama, al suo interno, tra l'altro, anche la cartella n. 03020140015282741000.
Più precisamente, detta intimazione veniva dapprima consegnata a mani di (madre convivente del ricorrente) in Persona_1 data 18/05/2019. A tale consegna faceva seguito la comunicazione di avvenuta notifica (C.A.N.) che veniva spedita, a mezzo raccomandata postale, dal messo notificatore, in data
30/05/2019.
Già da tale atto interruttivo consegue che la prescrizione sarebbe maturata solo in data 18/05/2024 (dovendosi avere riguardo, agli effetti dell'interruzione del decorso della prescrizione, alla data in cui l'intimazione è pervenuta al domicilio del destinatario).
A prescindere, pertanto, dalla esistenza di ulteriori atti interruttivi pure indicati dall' (intimazione di pagamento n. CP_2
03020199005925327000 notificata il 29/02/2020, data di consegna dell'atto a , nonna del ricorrente, cui CP_8 faceva seguito la spedizione della C.A.N. in data 06/03/2020), è di tutta evidenza che la notificazione dell'intimazione oggetto di questa opposizione (n. 030 2022 90031945 10/000), avvenuta in data 13/02/2023 - e non in data 04/07/2023 come asserito dal ricorrente - a mezzo raccomandata a.r. (il cui avviso di ricevimento è stato prodotto dall' ), ha tempestivamente CP_2 ex novo interrotto i termini di prescrizione, essendo giunta all'indirizzo del ricorrente ben prima del 18/05/2024. È appena il caso di evidenziare che i termini della questione resterebbero immutati e la soluzione sarebbe sempre la stessa anche se la
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notifica fosse avvenuta nella data del 04/07/2023 indicata dal ricorrente, in quanto anch'essa antecedente al 18/05/2024 (senza
- si ripete - tenere contro di ulteriori atti interruttivi).
9. Le spese di lite devono essere compensate nei rapporti con l' essendo evidente che la notificazione del ricorso al predetto CP_3
Ente sia frutto di mero errore materiale, atteso che l' viene CP_3 menzionato solo nelle conclusioni del ricorso mentre nel frontespizio si indica correttamente la Direzione provinciale del lavoro di . CP_1
9.1. Esse seguono, invece, la soccombenza nei rapporti con l' e vengono liquidate come in Controparte_2 dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; CP_3
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente e l' ; CP_3
- condanna il ricorrente al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore dell' Controparte_5
, che si liquidano nella somma di € 3.000,00 per
[...] soli compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie
(15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge.
Così deciso in Catanzaro, in data 10 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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