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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/10/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 705/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa RI Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa RI ZI Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 705/2022, promossa da
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CO ME, elettivamente domiciliata al CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 41, presso l'Avvocatura Comunale
Appellante contro
P. IVA Controparte_1 P.IVA_2
P. IVA Controparte_2 P.IVA_3
(C.F. ) Controparte_3 C.F._1
(P. IVA ), Controparte_4 P.IVA_4
(C.F. e P.IVA ), in Controparte_5 CP_6 P.IVA_5 persona del legale rappresentante p.t.
Appellati contumaci avverso pagina 1 di 6 l'ordinanza di estinzione del giudizio del 16 febbraio 2022 resa dal Tribunale di Bari nella causa iscritta al R.G. 903/2021.
All'esito dell'udienza collegiale del 24.06.2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nell'ambito della procedura di espropriazione di crediti presso terzi sub R.G. n. 4974/16 R.G.E., il
, terzo pignorato, con ricorso ex art. 617, c. 2, c.p.c. proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza del G.E., resa in data 14.06.2019 con la quale era stata assegnata alla creditrice procedente e ai creditori intervenuti la somma di €. 21.562,88.
Il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del 10.11.2020 resa nel sub procedimento R.G.E. n. 4974-
1/16 relativo alla fase sommaria dell'opposizione agli atti esecutivi, non sospendeva la procedura esecutiva e assegnava il termine di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito, dinanzi al giudice competente.
Il introduceva pertanto il giudizio di merito innanzi al Tribunale di Bari, rubricato Parte_1 al n. R.G. 903/2021, affinché, all'esito dell'opposizione agli atti esecutivi, venisse dichiarata l'illegittimità dell'ordinanza di assegnazione delle somme del 14.06.2019.
All'esito dell'udienza del 16.02.2022 il Tribunale di Bari, con ordinanza del 16.02.2022, comunicata in data 17.02.2022, dichiarava l'estinzione del giudizio attesa la ritenuta improseguibilità del giudizio per intervenuto fallimento della società debitrice.
2. Avverso la suddetta pronuncia ha interposto appello il rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta:
1. accertare e dare atto che l'ordinanza di estinzione del processo pronunciata e depositata in data 16.02.2022 nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Bari R.G. n. 903/2021 è erronea ed illegittima, per tutto quanto esposto nel primo motivo di appello e, per l'effetto, riformarla integralmente, altresì disponendo la rimessione della causa al Tribunale di Bari;
2. in via subordinata, comunque previa riforma dell'impugnata ordinanza di estinzione del processo, laddove non ritenesse di rimettere la causa al primo giudice, deciderla nel merito accogliendo le conclusioni già formulate in sede di atto di citazione introduttivo della fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi, che di seguito si ripropongono integralmente:
2.1 accertare e dare atto che i debiti dichiarati ex art. 547 pagina 2 di 6 c.p.c. dal Comune di in data 01.12.2016 fossero sospensivamente condizionati, come indicato Pt_1 nella stessa dichiarazione, e che le condizioni sospensive apposte non si sono avverate e, per l'effetto, dichiarare inesistenti ab origine i medesimi debiti nei confronti della debitrice esecutata
[...] ed altresì che detta inesistenza originaria fosse opponibile ai creditori procedente ed CP_1 intervenuti già nel corso della procedura esecutiva;
2.2 accertare e dare atto, altresì, che l'errore in cui è incorso il è scusabile, incolpevole ed emendabile e, per l'effetto, dichiarare la Parte_1 legittimità ed efficacia della dichiarazione del terzo pignorato del 29.09.2017 con la quale è stata revocata e/o rettificata la precedente dichiarazione ex art. 547 c.p.c. del 01.12.2016; 2.3 conseguentemente, revocare e/o annullare e/o dichiarare nulla e comunque improduttiva di effetti Con l'ordinanza di assegnazione delle somme del 14.06.2019, dichiarando che alcun credito della nei confronti del è assegnabile ai predetti creditori;
2.4 in via Controparte_1 Parte_1 subordinata, revocare e/o annullare parzialmente l'ordinanza di assegnazione delle somme del
14.06.2019, dichiarando assegnabile ai predetti creditori solo il credito di € 3.120,97 stabilendone la ripartizione tra gli stessi, ove ritenuto loro inopponibile ai sensi degli artt. 546 c.p.c. e 2917 c.c. il pagamento della medesima somma già effettuato in favore della 3. Controparte_1 condannare, in ogni caso, gli appellati al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge.”.
Nessuno degli appellati, pur regolarmente citati, si costituiva in giudizio.
All'esito dell'udienza del 24.06.2025, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Preliminarmente va dichiarata la contumacia delle appellate Controparte_1
, Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
[...] Controparte_5 CP_6
4. Venendo all'impugnazione proposta, il ha censurato l'ordinanza di estinzione Parte_1 resa dal Tribunale di Bari per i seguenti motivi: “ILLEGITTIMITÀ DELL'ORDINANZA DI
ESTINZIONE PER INSUSSISTENZA DELLA CAUSA DI IMPROSEGUIBILITÀ DEL PROCESSO E
PER OMESSA DICHIARAZIONE DI INTERRUZIONE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO
GIUDICE”.
pagina 3 di 6 Nel merito ha dedotto sulla “ORIGINARIA INESISTENZA DEL CREDITO ASSEGNATO” nonché sulla “OPPONIBILITA' AI CREDITORI DELL'INESISTENZA DEL CREDITO NEL CORSO DELLA
PROCEDURA ESECUTIVA”.
5. Tanto premesso, ai fini della valutazione di ammissibilità del gravame proposto giova chiarire che come riferito nell'atto di appello “…l'azione proposta dal era un'opposizione agli Parte_1 atti esecutivi, introdotta con ricorso depositato in data 05.08.2019 rivolto al Giudice dell'Esecuzione ex art. 617, c. 2, c.p.c.; il terzo pignorato , infatti, si è opposto all'ordinanza di Parte_1 assegnazione delle somme resa in data 14.06.2019 nella procedura esecutiva n. 4974/16 R.G.E. lamentando, nello specifico, che il G.E. non avesse tenuto conto della dichiarazione di terzo del
29.09.2017…” (cfr. pag. 4 atto di appello). L'appellante, quindi, ha introdotto un giudizio di opposizione agli atti esecutivi per reagire alla ritenuta ingiustizia dell'anzidetta ordinanza di assegnazione delle somme.
6. Ebbene, la Corte non ignora che, per individuare il mezzo di impugnazione avverso la decisione pronunciata in sede di contestazione inerente al procedimento esecutivo, assume rilievo decisivo la qualificazione, espressa o implicita, data dal giudice del merito al rapporto controverso, con la conseguenza che è esperibile l'appello ove l'azione sia stata qualificata come opposizione all'esecuzione, indipendentemente dalla esattezza dell'inquadramento effettuato (in termini Cass. Sez.
6, 09/11/2021, n. 32833, Rv. 663336 - 01). Tuttavia, non risulta che nell'ordinanza gravata il Tribunale abbia espressamente qualificato l'azione proposta dall'appellante come opposizione all'esecuzione, fatto che avrebbe reso ammissibile l'appello a prescindere dalla natura propria dell'azione introdotta.
Piuttosto, dalla lettura del provvedimento impugnato si ricava che esso si fonda esclusivamente su una decisione della S.C. di Cassazione1,2 che a dire del Tribunale “…si è pronunciata sugli effetti della dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, intervenuta dopo l'emissione dell'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate in favore del creditore, all'esito di un pignoramento presso terzi e nelle more di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, resa nell'ambito di una identica procedura espropriativa presso terzi espressamente qualificata come opposizione agli atti esecutivi…” (cfr. testualmente dall'ordinanza impugnata).
Di talché, attesa la conforme qualificazione dell'azione contenuta nell'atto di gravame, ove la domanda
è ripetutamente nominata come opposizione agli atti esecutivi (cfr. cit.: l'appellante lo afferma 21 volte), non resta che dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 618, co. 3 c.p.c. perché la decisione impugnata non è appellabile.
7. Circa il regolamento delle spese di lite, nulla deve disporsi in favore degli appellati che sono rimasti contumaci3.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, invece, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Del che è dispositivo.
alla dichiarazione del terzo, anche quanto alla entità ed alla esigibilità del credito: Cass. n. 20310/12), ma, comunque, sempre e solamente con opposizione agli atti esecutivi (Cass. n. 15822/23; n. 12690/22). Ciò in quanto, una volta concluso il procedimento esecutivo con l'assegnazione del credito pignorato, non è più possibile contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.” (cfr. Cass. Se nell'opposizione esecutiva sono cumulate, per ragioni di connessione, due o più controversie (nella specie, un'opposizione agli atti esecutivi ed una domanda volta all'accertamento del credito), la decisione del giudice di merito, se non scioglie detta connessione, è soggetta alle regole dell'impugnazione nelle procedure esecutive, non potendosi ipotizzare regimi distinti per un'impugnazione idonea a incidere su entrambe le domande. (Cass. Sez. 3, 19/03/2025, n. 7343, Rv. 674223 - 01). 3 Cfr. “La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, rinviando al giudice di prime cure per il rinnnovo della notifica dell'atto di citazione, aveva condannato la parte alle spese del doppio grado, nonostante la controparte, seppure involontariamente, non aveva partecipato al giudizio di primo grado)”. (cfr. Cass. Sez. 3, 14/03/2023, n. 7361, Rv. 667047 –
01 e Sez. 3 - , Ordinanza n. 13253 del 14/05/2024 (Rv. 670922 – 01, ex multis). pagina 5 di 6
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal contro Parte_1
, , Controparte_1 Controparte_2
, Controparte_3 Controparte_4 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., avverso l' ordinanza di Controparte_7 estinzione del giudizio del 16 febbraio 2022, resa dal Tribunale di Bari nella causa iscritta al R.G.
903/2021, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. nulla per le spese;
3. pone a carico dell'appellante l'onere dell'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 14/10/2025
Il Presidente
Il consigliere estensore RI MITOLA
RI ZI RT
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Nell'espropriazione presso terzi di crediti il fallimento del debitore esecutato, dichiarato dopo la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. e nelle more del giudizio di opposizione agli atti esecutivi contro di essa proposto dal terzo pignorato, non comporta né la caducazione dell'ordinanza di assegnazione, né la cessazione "ipso iure" della materia del contendere nel detto giudizio di opposizione, dal cui oggetto, peraltro, esula la valutazione dell'efficacia, ai sensi dell'art. 44 l.fall., in considerazione del momento nel quale vennero posti in essere, degli eventuali pagamenti compiuti dal terzo pignorato in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione. (Cass. Sez. 3, 05/06/2020, n. 10820, Rv. 657965 - 01). 2 Cfr. “… l'ordinanza di assegnazione di un credito ex 553 c.p.c., una volta pronunciata, può essere opposta soltanto per vizi suoi propri o degli atti che l'hanno preceduta (oltre che per confutare l'interpretazione che il giudice dell'esecuzione ha dato pagina 4 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa RI Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa RI ZI Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 705/2022, promossa da
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CO ME, elettivamente domiciliata al CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 41, presso l'Avvocatura Comunale
Appellante contro
P. IVA Controparte_1 P.IVA_2
P. IVA Controparte_2 P.IVA_3
(C.F. ) Controparte_3 C.F._1
(P. IVA ), Controparte_4 P.IVA_4
(C.F. e P.IVA ), in Controparte_5 CP_6 P.IVA_5 persona del legale rappresentante p.t.
Appellati contumaci avverso pagina 1 di 6 l'ordinanza di estinzione del giudizio del 16 febbraio 2022 resa dal Tribunale di Bari nella causa iscritta al R.G. 903/2021.
All'esito dell'udienza collegiale del 24.06.2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nell'ambito della procedura di espropriazione di crediti presso terzi sub R.G. n. 4974/16 R.G.E., il
, terzo pignorato, con ricorso ex art. 617, c. 2, c.p.c. proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza del G.E., resa in data 14.06.2019 con la quale era stata assegnata alla creditrice procedente e ai creditori intervenuti la somma di €. 21.562,88.
Il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del 10.11.2020 resa nel sub procedimento R.G.E. n. 4974-
1/16 relativo alla fase sommaria dell'opposizione agli atti esecutivi, non sospendeva la procedura esecutiva e assegnava il termine di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito, dinanzi al giudice competente.
Il introduceva pertanto il giudizio di merito innanzi al Tribunale di Bari, rubricato Parte_1 al n. R.G. 903/2021, affinché, all'esito dell'opposizione agli atti esecutivi, venisse dichiarata l'illegittimità dell'ordinanza di assegnazione delle somme del 14.06.2019.
All'esito dell'udienza del 16.02.2022 il Tribunale di Bari, con ordinanza del 16.02.2022, comunicata in data 17.02.2022, dichiarava l'estinzione del giudizio attesa la ritenuta improseguibilità del giudizio per intervenuto fallimento della società debitrice.
2. Avverso la suddetta pronuncia ha interposto appello il rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta:
1. accertare e dare atto che l'ordinanza di estinzione del processo pronunciata e depositata in data 16.02.2022 nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Bari R.G. n. 903/2021 è erronea ed illegittima, per tutto quanto esposto nel primo motivo di appello e, per l'effetto, riformarla integralmente, altresì disponendo la rimessione della causa al Tribunale di Bari;
2. in via subordinata, comunque previa riforma dell'impugnata ordinanza di estinzione del processo, laddove non ritenesse di rimettere la causa al primo giudice, deciderla nel merito accogliendo le conclusioni già formulate in sede di atto di citazione introduttivo della fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi, che di seguito si ripropongono integralmente:
2.1 accertare e dare atto che i debiti dichiarati ex art. 547 pagina 2 di 6 c.p.c. dal Comune di in data 01.12.2016 fossero sospensivamente condizionati, come indicato Pt_1 nella stessa dichiarazione, e che le condizioni sospensive apposte non si sono avverate e, per l'effetto, dichiarare inesistenti ab origine i medesimi debiti nei confronti della debitrice esecutata
[...] ed altresì che detta inesistenza originaria fosse opponibile ai creditori procedente ed CP_1 intervenuti già nel corso della procedura esecutiva;
2.2 accertare e dare atto, altresì, che l'errore in cui è incorso il è scusabile, incolpevole ed emendabile e, per l'effetto, dichiarare la Parte_1 legittimità ed efficacia della dichiarazione del terzo pignorato del 29.09.2017 con la quale è stata revocata e/o rettificata la precedente dichiarazione ex art. 547 c.p.c. del 01.12.2016; 2.3 conseguentemente, revocare e/o annullare e/o dichiarare nulla e comunque improduttiva di effetti Con l'ordinanza di assegnazione delle somme del 14.06.2019, dichiarando che alcun credito della nei confronti del è assegnabile ai predetti creditori;
2.4 in via Controparte_1 Parte_1 subordinata, revocare e/o annullare parzialmente l'ordinanza di assegnazione delle somme del
14.06.2019, dichiarando assegnabile ai predetti creditori solo il credito di € 3.120,97 stabilendone la ripartizione tra gli stessi, ove ritenuto loro inopponibile ai sensi degli artt. 546 c.p.c. e 2917 c.c. il pagamento della medesima somma già effettuato in favore della 3. Controparte_1 condannare, in ogni caso, gli appellati al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge.”.
Nessuno degli appellati, pur regolarmente citati, si costituiva in giudizio.
All'esito dell'udienza del 24.06.2025, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Preliminarmente va dichiarata la contumacia delle appellate Controparte_1
, Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
[...] Controparte_5 CP_6
4. Venendo all'impugnazione proposta, il ha censurato l'ordinanza di estinzione Parte_1 resa dal Tribunale di Bari per i seguenti motivi: “ILLEGITTIMITÀ DELL'ORDINANZA DI
ESTINZIONE PER INSUSSISTENZA DELLA CAUSA DI IMPROSEGUIBILITÀ DEL PROCESSO E
PER OMESSA DICHIARAZIONE DI INTERRUZIONE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO
GIUDICE”.
pagina 3 di 6 Nel merito ha dedotto sulla “ORIGINARIA INESISTENZA DEL CREDITO ASSEGNATO” nonché sulla “OPPONIBILITA' AI CREDITORI DELL'INESISTENZA DEL CREDITO NEL CORSO DELLA
PROCEDURA ESECUTIVA”.
5. Tanto premesso, ai fini della valutazione di ammissibilità del gravame proposto giova chiarire che come riferito nell'atto di appello “…l'azione proposta dal era un'opposizione agli Parte_1 atti esecutivi, introdotta con ricorso depositato in data 05.08.2019 rivolto al Giudice dell'Esecuzione ex art. 617, c. 2, c.p.c.; il terzo pignorato , infatti, si è opposto all'ordinanza di Parte_1 assegnazione delle somme resa in data 14.06.2019 nella procedura esecutiva n. 4974/16 R.G.E. lamentando, nello specifico, che il G.E. non avesse tenuto conto della dichiarazione di terzo del
29.09.2017…” (cfr. pag. 4 atto di appello). L'appellante, quindi, ha introdotto un giudizio di opposizione agli atti esecutivi per reagire alla ritenuta ingiustizia dell'anzidetta ordinanza di assegnazione delle somme.
6. Ebbene, la Corte non ignora che, per individuare il mezzo di impugnazione avverso la decisione pronunciata in sede di contestazione inerente al procedimento esecutivo, assume rilievo decisivo la qualificazione, espressa o implicita, data dal giudice del merito al rapporto controverso, con la conseguenza che è esperibile l'appello ove l'azione sia stata qualificata come opposizione all'esecuzione, indipendentemente dalla esattezza dell'inquadramento effettuato (in termini Cass. Sez.
6, 09/11/2021, n. 32833, Rv. 663336 - 01). Tuttavia, non risulta che nell'ordinanza gravata il Tribunale abbia espressamente qualificato l'azione proposta dall'appellante come opposizione all'esecuzione, fatto che avrebbe reso ammissibile l'appello a prescindere dalla natura propria dell'azione introdotta.
Piuttosto, dalla lettura del provvedimento impugnato si ricava che esso si fonda esclusivamente su una decisione della S.C. di Cassazione1,2 che a dire del Tribunale “…si è pronunciata sugli effetti della dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, intervenuta dopo l'emissione dell'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate in favore del creditore, all'esito di un pignoramento presso terzi e nelle more di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, resa nell'ambito di una identica procedura espropriativa presso terzi espressamente qualificata come opposizione agli atti esecutivi…” (cfr. testualmente dall'ordinanza impugnata).
Di talché, attesa la conforme qualificazione dell'azione contenuta nell'atto di gravame, ove la domanda
è ripetutamente nominata come opposizione agli atti esecutivi (cfr. cit.: l'appellante lo afferma 21 volte), non resta che dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 618, co. 3 c.p.c. perché la decisione impugnata non è appellabile.
7. Circa il regolamento delle spese di lite, nulla deve disporsi in favore degli appellati che sono rimasti contumaci3.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, invece, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Del che è dispositivo.
alla dichiarazione del terzo, anche quanto alla entità ed alla esigibilità del credito: Cass. n. 20310/12), ma, comunque, sempre e solamente con opposizione agli atti esecutivi (Cass. n. 15822/23; n. 12690/22). Ciò in quanto, una volta concluso il procedimento esecutivo con l'assegnazione del credito pignorato, non è più possibile contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.” (cfr. Cass. Se nell'opposizione esecutiva sono cumulate, per ragioni di connessione, due o più controversie (nella specie, un'opposizione agli atti esecutivi ed una domanda volta all'accertamento del credito), la decisione del giudice di merito, se non scioglie detta connessione, è soggetta alle regole dell'impugnazione nelle procedure esecutive, non potendosi ipotizzare regimi distinti per un'impugnazione idonea a incidere su entrambe le domande. (Cass. Sez. 3, 19/03/2025, n. 7343, Rv. 674223 - 01). 3 Cfr. “La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, rinviando al giudice di prime cure per il rinnnovo della notifica dell'atto di citazione, aveva condannato la parte alle spese del doppio grado, nonostante la controparte, seppure involontariamente, non aveva partecipato al giudizio di primo grado)”. (cfr. Cass. Sez. 3, 14/03/2023, n. 7361, Rv. 667047 –
01 e Sez. 3 - , Ordinanza n. 13253 del 14/05/2024 (Rv. 670922 – 01, ex multis). pagina 5 di 6
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal contro Parte_1
, , Controparte_1 Controparte_2
, Controparte_3 Controparte_4 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., avverso l' ordinanza di Controparte_7 estinzione del giudizio del 16 febbraio 2022, resa dal Tribunale di Bari nella causa iscritta al R.G.
903/2021, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. nulla per le spese;
3. pone a carico dell'appellante l'onere dell'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 14/10/2025
Il Presidente
Il consigliere estensore RI MITOLA
RI ZI RT
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Nell'espropriazione presso terzi di crediti il fallimento del debitore esecutato, dichiarato dopo la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. e nelle more del giudizio di opposizione agli atti esecutivi contro di essa proposto dal terzo pignorato, non comporta né la caducazione dell'ordinanza di assegnazione, né la cessazione "ipso iure" della materia del contendere nel detto giudizio di opposizione, dal cui oggetto, peraltro, esula la valutazione dell'efficacia, ai sensi dell'art. 44 l.fall., in considerazione del momento nel quale vennero posti in essere, degli eventuali pagamenti compiuti dal terzo pignorato in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione. (Cass. Sez. 3, 05/06/2020, n. 10820, Rv. 657965 - 01). 2 Cfr. “… l'ordinanza di assegnazione di un credito ex 553 c.p.c., una volta pronunciata, può essere opposta soltanto per vizi suoi propri o degli atti che l'hanno preceduta (oltre che per confutare l'interpretazione che il giudice dell'esecuzione ha dato pagina 4 di 6