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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/12/2025, n. 5957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5957 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 6085 /2022 da:
L'avv. JENI ALESSANDRO per Gisolo, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. Barbaccia per le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente CP_1
trascritte;
L'avv. ROMOR PAOLO per il , le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui CP_2
integralmente trascritte;
Gli avv.ti Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro e Federico Trento per il Comune, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. Solinas per le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui Parte_1
integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Rilevato che ai sensi dell'art. 85 c.p.c. “la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre
rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia
avvenuta la sostituzione del difensore”, e che “la revoca della procura da parte del cliente o la rinuncia alla
procura da parte del difensore, ai sensi dell'art. 85 cod. proc. civ., non fa perdere al procuratore rinunciante
o revocato lo ius postulandi fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con un altro
procuratore” (Cass. civ., Sez. V, 19 maggio 2025, n. 13250);
rilevato, quindi, che la revoca del mandato e la mancata nomina di nuovo difensore non giustificano in alcun modo il rinvio della causa, rimanendo il difensore revocato munito di tutti i poteri processuali ed avendo lo stesso il dovere di continuare l'attività difensiva;
ritenuto, pertanto, che la causa possa e debba essere decisa a prescindere dall'esistenza di revoche/rinunce ai mandati difensivi non accompagnate dalla nomina di nuovi difensori;
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. TA LA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
1 Nella causa civile iscritta al n. 6085 del RGAC dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione all'esecuzione, vertente
TRA
(C.F. ), e (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
), rappresentati e difesi il primo dall'avv. Alessandro Jeni e la C.F._2 seconda dall'avv. Gianluca Barbaccia
Opponenti
E
, sito in ZI, San Marco n. 3916 (C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_1 persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Romor
Opposto
E
(C.F. , in persona del l.r.p.t., in qualità di Controparte_4 P.IVA_2 procuratrice speciale di rappresentata e difesa Controparte_5 dall'avv. Gianni Solinas
Opposta
E
(P.I. ), in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_6 P.IVA_3 CP_7 dagli avv.ti Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro e Federico Trento
Opposto
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. Parte opponente, a seguito dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 616 c.p.c. nella procedura esecutiva RGEI 106/2021, all'esito della fase sommaria, ha introdotto la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, avviata con atto di pignoramento immobiliare notificato il 31 marzo 2021, fondato sul decreto ingiuntivo n.
2136 emesso dal Tribunale di ZI l'11 settembre 2019 per un importo di euro 6.698,33.
Ha dedotto: a) l'inesistenza/nullità della notifica del titolo esecutivo, perfezionatasi per compiuta giacenza (non reclamè); b) l'invalidità/i nesistenza delle notifiche del precetto e del pignoramento, eseguite entrambe ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso l'immobile pignorato, non costituente luogo di residenza o di dimora degli opponenti;
c) di essere venuti a conoscenza dell'esistenza del pignoramento soltanto il 19 maggio 2022, in occasione di una ispezione ipocatastale finalizzata alla certificazione Isee e di aver potuto visionare gli atti soltanto il 25 maggio 2022; d) la violazione dell'art. 557 c.p.c. e la conseguente inefficacia del pignoramento.
Ha chiesto, quindi, la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo, del precetto e del pignoramento.
2 1.2. Si sono costituite le parti opposte, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
2. Nel merito si osserva quanto segue.
2.1. Il motivo relativo all'inefficacia del decreto ingiuntivo deve essere dichiarato inammissibile.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “in tema di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo, occorre distinguere tra l'ipotesi di deduz ione della inesistenza della relativa notificazione da quella in cui se ne deduce viceversa la nullità: nel primo caso è proponibile, fintanto che il procedimento esecutivo non si sia concluso, il rimedio dell'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 6 15 cod. proc. civ.; nel secondo caso, invece, quello dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., da esperirsi entro il termine di cui al terzo comma” (Cass. civ., Sez. III, 7 luglio 2009, n.
15892).
Ciò premesso, nel caso di specie, da lle stesse allegazioni dell'opponente risulta che il decreto ingiuntivo è stato notificato per compiuta giacenza.
Detta notifica, quindi, non può ritenersi inesistente, ma, al più, potrebbe eventualmente essere nulla, in quanto l'inesistenza della notifica “è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di un o qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtu' dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e sem plicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (Cass. civ. Sez. Unite, 20 luglio 2016, n. 14916).
Pertanto, considerato che, nel caso di specie, non ricorre alcuna delle ipotesi di inesistenza sopra indicate, la contestazione proposta è inammissibile in questa sede.
3. E', invece, fondato il motivo relativo alla nullità delle notifiche del precetto e del pignoramento.
Al riguardo, si osserva che entrambe dette notifiche sono stat e eseguite ai sensi dell'art. 140
c.p.c., presso l'immobile pignorato rispettivamente il 2 marzo 2021 e il 31 marzo 2021 e giustificate sul presupposto dell'esistenza di una targhetta all'ingresso dell'edificio con i nomi degli opponenti, i quali, tuttavia , non risiederebbero e non avrebbero abituale dimora in tale unità immobiliare.
3 Ebbene, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità “nel caso in cui la notifica venga effettuata, nelle forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, costituisce mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova (e senza necessità di impugnare con querela di falso la relazione dell'ufficiale giudiziario), che in quel luogo si trovi la residenza effettiva (o la dimora o il domicilio) del destinatario dell'atto, sicché compete al giudice del merito, in caso di contestazione, compiere tale accertamento in base all'esame ed alla valutazione delle prove fornite dalle parti, ai fini della pronuncia sulla validità ed efficacia della notificazione” (Cass. civ., Sez. II, 16 novembre 2006, n. 24416; cfr. anche Cass. civ., Sez. II,
24 marzo 2023, n. 8463, secondo cui “la notificazione dell'atto di appello ex art. 140 c.p.c. in un luogo non coinc idente con le risultanze anagrafiche non determina la nullità del procedimento e della sentenza atteso che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale”).
In buona sostanza, qualora l'atto venga notificato ex art. 140 c.p.c., il Giudice deve verificare che il luogo di notifica coincida con quello di residenza effettiva o di dimora del destinatario.
Nel caso di specie, in primo luogo dalle risultanze anagrafiche del Comune di ZI, oggetto dei certificati rilasciati il 25 maggio 2022 e versati in atti, è emerso che i due opponenti non risiedono in detto Comune rispettivamente dal 7 settembre 2015 e dal 20 settembre 2016.
Pertanto, deve escludersi che, alla data di notifica del precetto e del pignoramento, gli opponenti medesimi avessero residenza anagrafica in ZI .
Deve anche escludersi che nel luogo di notifica gli stessi avessero residenza effettiva.
In tale prospettiva, particolare rilievo assume la relazione del Ctu nella procedura esecutiva di cui si discute, nella quale il consulente, dopo aver effettuato un primo tentativo di accesso il 7 luglio 2021, non andato a buon fine, è entrato forzosamente nell'immobile il 3 dicembre
2021, effettuando il sopralluogo e descrivendo l'appartamento nella relazione finale come “in stato di abbandono”, specificando che “tutti i locali risultavano pieni di masserizie e prodotti per opere edili e allo stato grezzo, privi di pavimenti, sanitari e impianti ma chiusi da serramenti esterni in legno con vetrocamera e oscuri”.
Tale stato di fatto è documentato anche dalle fotografie allegate al verbale di sopralluogo, dalle quali risulta un appartamento caratterizzato dal più totale degrado, pieno di materiali edili e altri oggetti, in alcuni casi con fili elettrici “volanti”, sporcizia e polvere ovunque.
Ebbene, contrariamente a qua nto sostenuto dal G.E., ritiene questo Giudice che detta situazione, esistente a otto mesi dal perfezionamento della notifica del pignoramento (31
4 marzo 2021-3 dicembre 2021) dimostri che nell'appartamento in esame gli opponenti non avessero dimora effetti va.
Infatti, in primo luogo, la data del 31 marzo 2021, analogamente a quella del 2 marzo 2021
(data di notifica del precetto) sono quelle di presunta conoscenza legale dell'atto (non consegnato direttamente ai destinatari), ma non effettiva, per cui la da ta di conoscenza effettiva è sicuramente successiva, il che abbrevia il periodo di tempo tra tale momento e il sopralluogo del perito.
Tale circostanza, unita al fatto che l'immobile di cui si discute si trova in pieno centro a
ZI, praticamente adiace nte ad altri edifici esistenti a distanza di pochissimi metri (cfr. documentazione fotografica allegata al verbale di sopralluogo), nonché in uno stabile condominiale, rende inverosimile affermare che, in un così breve arco temporale, gli opponenti abbiano potuto scientemente ridurre l'immobile medesimo in quelle condizioni, senza che nessuno, né nel condominio, né dai palazzi vicini, si rendesse conto di quanto stava accadendo, dell'inevitabile rumore causato dall'attività necessaria per riempire di materiale edile l'appartamento e addirittura per asportare i pavimenti, quanto meno in alcuni punti, e persino i sanitari , e avvertisse le autorità.
Pertanto, deve ritenersi che lo stato dell'appartamento descritto dal Ctu in esito al sopralluogo del 3 dicembre 2021 fosse coincidente con quello esistente al momento delle notifiche del precetto e del pignoramento.
Di conseguenza, considerato che è inimmaginabile ritenere che gli opponenti avessero dimora effettiva in una abi tazione nelle condizioni descritte, la notifica di pignoramento e precetto deve ritenersi nulla perché non effettuata in un luogo di effettiva e reale residenza dei destinatari.
3.1. A questo punto, ai fini della tempestività dell'opposizione, va osservato che gli opponenti, ignari delle citate notifiche affette da nullità, in quanto non aventi né residenza né dimora effettiva nel luogo di notifica, hanno dedotto e documentato di aver effettuato una visura ipocatastale ai fini Isee il 19 maggio 2022, renden dosi conto in quella circostanza dell'esistenza di un pignoramento sull'immobile di loro proprietà.
Dall'altra parte, alcuna prova di una effettiva conoscenza degli opponenti in epoca antecedente alla data dai medesimi indicata è stata fornita dalle parti opposte.
Pertanto, sulla base della documentazione presente in atti , deve ritenersi che gli opponenti abbiano avuto conoscenza dell'esistenza del precetto e della procedura esecutiva soltanto il
19 maggio 2022, per cui l'opposizione proposta con ricorso de ll'1 giugno 2022 è tempestiva.
Di conseguenza, va dichiarata l'inefficacia dell'atto di precetto per nullità della notifica, dovendosi ricordare che “il vizio di notificazione dell'atto di pignoramento è, di regola, sanato dalla mera proposizione dell'oppo sizione, a meno che l'opponente non deduca contestualmente un concreto pregiudizio al diritto di difesa verificatosi prima che egli abbia avuto conoscenza dell'espropriazione forzata, oppure che la notificazione sia radicalmente
5 inesistente, in quanto del tutto mancante o priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione;
diversamente, il vizio di notificazione dell'atto di precetto non è sanato dalla semplice proposizione dell'opposizione se, prima che l'intimato ne abbia avuto conoscenza, il creditore abbia eseguito comunque il pignoramento” (Cass. civ., Sez. III, 12 giugno 2020 n. 11290).
4. Le spese di lite sono compensate in ragione dell'inammissibilità della domanda sul decreto ingiuntivo e dell'accoglimento di quella sul precetto.
P.Q.M.
Il Tribunale di ZI, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.
TA LA, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara l'inammissibilità dei motivi relativi al decreto ingiuntivo sotteso alla procedura esecutiva;
2. Dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto;
3. Compensa le spese;
Così deciso in ZI, 13 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. TA LA
6
L'avv. JENI ALESSANDRO per Gisolo, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. Barbaccia per le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente CP_1
trascritte;
L'avv. ROMOR PAOLO per il , le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui CP_2
integralmente trascritte;
Gli avv.ti Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro e Federico Trento per il Comune, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. Solinas per le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui Parte_1
integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Rilevato che ai sensi dell'art. 85 c.p.c. “la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre
rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia
avvenuta la sostituzione del difensore”, e che “la revoca della procura da parte del cliente o la rinuncia alla
procura da parte del difensore, ai sensi dell'art. 85 cod. proc. civ., non fa perdere al procuratore rinunciante
o revocato lo ius postulandi fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con un altro
procuratore” (Cass. civ., Sez. V, 19 maggio 2025, n. 13250);
rilevato, quindi, che la revoca del mandato e la mancata nomina di nuovo difensore non giustificano in alcun modo il rinvio della causa, rimanendo il difensore revocato munito di tutti i poteri processuali ed avendo lo stesso il dovere di continuare l'attività difensiva;
ritenuto, pertanto, che la causa possa e debba essere decisa a prescindere dall'esistenza di revoche/rinunce ai mandati difensivi non accompagnate dalla nomina di nuovi difensori;
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. TA LA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
1 Nella causa civile iscritta al n. 6085 del RGAC dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione all'esecuzione, vertente
TRA
(C.F. ), e (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
), rappresentati e difesi il primo dall'avv. Alessandro Jeni e la C.F._2 seconda dall'avv. Gianluca Barbaccia
Opponenti
E
, sito in ZI, San Marco n. 3916 (C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_1 persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Romor
Opposto
E
(C.F. , in persona del l.r.p.t., in qualità di Controparte_4 P.IVA_2 procuratrice speciale di rappresentata e difesa Controparte_5 dall'avv. Gianni Solinas
Opposta
E
(P.I. ), in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_6 P.IVA_3 CP_7 dagli avv.ti Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro e Federico Trento
Opposto
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. Parte opponente, a seguito dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 616 c.p.c. nella procedura esecutiva RGEI 106/2021, all'esito della fase sommaria, ha introdotto la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, avviata con atto di pignoramento immobiliare notificato il 31 marzo 2021, fondato sul decreto ingiuntivo n.
2136 emesso dal Tribunale di ZI l'11 settembre 2019 per un importo di euro 6.698,33.
Ha dedotto: a) l'inesistenza/nullità della notifica del titolo esecutivo, perfezionatasi per compiuta giacenza (non reclamè); b) l'invalidità/i nesistenza delle notifiche del precetto e del pignoramento, eseguite entrambe ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso l'immobile pignorato, non costituente luogo di residenza o di dimora degli opponenti;
c) di essere venuti a conoscenza dell'esistenza del pignoramento soltanto il 19 maggio 2022, in occasione di una ispezione ipocatastale finalizzata alla certificazione Isee e di aver potuto visionare gli atti soltanto il 25 maggio 2022; d) la violazione dell'art. 557 c.p.c. e la conseguente inefficacia del pignoramento.
Ha chiesto, quindi, la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo, del precetto e del pignoramento.
2 1.2. Si sono costituite le parti opposte, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
2. Nel merito si osserva quanto segue.
2.1. Il motivo relativo all'inefficacia del decreto ingiuntivo deve essere dichiarato inammissibile.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “in tema di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo, occorre distinguere tra l'ipotesi di deduz ione della inesistenza della relativa notificazione da quella in cui se ne deduce viceversa la nullità: nel primo caso è proponibile, fintanto che il procedimento esecutivo non si sia concluso, il rimedio dell'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 6 15 cod. proc. civ.; nel secondo caso, invece, quello dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., da esperirsi entro il termine di cui al terzo comma” (Cass. civ., Sez. III, 7 luglio 2009, n.
15892).
Ciò premesso, nel caso di specie, da lle stesse allegazioni dell'opponente risulta che il decreto ingiuntivo è stato notificato per compiuta giacenza.
Detta notifica, quindi, non può ritenersi inesistente, ma, al più, potrebbe eventualmente essere nulla, in quanto l'inesistenza della notifica “è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di un o qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtu' dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e sem plicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (Cass. civ. Sez. Unite, 20 luglio 2016, n. 14916).
Pertanto, considerato che, nel caso di specie, non ricorre alcuna delle ipotesi di inesistenza sopra indicate, la contestazione proposta è inammissibile in questa sede.
3. E', invece, fondato il motivo relativo alla nullità delle notifiche del precetto e del pignoramento.
Al riguardo, si osserva che entrambe dette notifiche sono stat e eseguite ai sensi dell'art. 140
c.p.c., presso l'immobile pignorato rispettivamente il 2 marzo 2021 e il 31 marzo 2021 e giustificate sul presupposto dell'esistenza di una targhetta all'ingresso dell'edificio con i nomi degli opponenti, i quali, tuttavia , non risiederebbero e non avrebbero abituale dimora in tale unità immobiliare.
3 Ebbene, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità “nel caso in cui la notifica venga effettuata, nelle forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, costituisce mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova (e senza necessità di impugnare con querela di falso la relazione dell'ufficiale giudiziario), che in quel luogo si trovi la residenza effettiva (o la dimora o il domicilio) del destinatario dell'atto, sicché compete al giudice del merito, in caso di contestazione, compiere tale accertamento in base all'esame ed alla valutazione delle prove fornite dalle parti, ai fini della pronuncia sulla validità ed efficacia della notificazione” (Cass. civ., Sez. II, 16 novembre 2006, n. 24416; cfr. anche Cass. civ., Sez. II,
24 marzo 2023, n. 8463, secondo cui “la notificazione dell'atto di appello ex art. 140 c.p.c. in un luogo non coinc idente con le risultanze anagrafiche non determina la nullità del procedimento e della sentenza atteso che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale”).
In buona sostanza, qualora l'atto venga notificato ex art. 140 c.p.c., il Giudice deve verificare che il luogo di notifica coincida con quello di residenza effettiva o di dimora del destinatario.
Nel caso di specie, in primo luogo dalle risultanze anagrafiche del Comune di ZI, oggetto dei certificati rilasciati il 25 maggio 2022 e versati in atti, è emerso che i due opponenti non risiedono in detto Comune rispettivamente dal 7 settembre 2015 e dal 20 settembre 2016.
Pertanto, deve escludersi che, alla data di notifica del precetto e del pignoramento, gli opponenti medesimi avessero residenza anagrafica in ZI .
Deve anche escludersi che nel luogo di notifica gli stessi avessero residenza effettiva.
In tale prospettiva, particolare rilievo assume la relazione del Ctu nella procedura esecutiva di cui si discute, nella quale il consulente, dopo aver effettuato un primo tentativo di accesso il 7 luglio 2021, non andato a buon fine, è entrato forzosamente nell'immobile il 3 dicembre
2021, effettuando il sopralluogo e descrivendo l'appartamento nella relazione finale come “in stato di abbandono”, specificando che “tutti i locali risultavano pieni di masserizie e prodotti per opere edili e allo stato grezzo, privi di pavimenti, sanitari e impianti ma chiusi da serramenti esterni in legno con vetrocamera e oscuri”.
Tale stato di fatto è documentato anche dalle fotografie allegate al verbale di sopralluogo, dalle quali risulta un appartamento caratterizzato dal più totale degrado, pieno di materiali edili e altri oggetti, in alcuni casi con fili elettrici “volanti”, sporcizia e polvere ovunque.
Ebbene, contrariamente a qua nto sostenuto dal G.E., ritiene questo Giudice che detta situazione, esistente a otto mesi dal perfezionamento della notifica del pignoramento (31
4 marzo 2021-3 dicembre 2021) dimostri che nell'appartamento in esame gli opponenti non avessero dimora effetti va.
Infatti, in primo luogo, la data del 31 marzo 2021, analogamente a quella del 2 marzo 2021
(data di notifica del precetto) sono quelle di presunta conoscenza legale dell'atto (non consegnato direttamente ai destinatari), ma non effettiva, per cui la da ta di conoscenza effettiva è sicuramente successiva, il che abbrevia il periodo di tempo tra tale momento e il sopralluogo del perito.
Tale circostanza, unita al fatto che l'immobile di cui si discute si trova in pieno centro a
ZI, praticamente adiace nte ad altri edifici esistenti a distanza di pochissimi metri (cfr. documentazione fotografica allegata al verbale di sopralluogo), nonché in uno stabile condominiale, rende inverosimile affermare che, in un così breve arco temporale, gli opponenti abbiano potuto scientemente ridurre l'immobile medesimo in quelle condizioni, senza che nessuno, né nel condominio, né dai palazzi vicini, si rendesse conto di quanto stava accadendo, dell'inevitabile rumore causato dall'attività necessaria per riempire di materiale edile l'appartamento e addirittura per asportare i pavimenti, quanto meno in alcuni punti, e persino i sanitari , e avvertisse le autorità.
Pertanto, deve ritenersi che lo stato dell'appartamento descritto dal Ctu in esito al sopralluogo del 3 dicembre 2021 fosse coincidente con quello esistente al momento delle notifiche del precetto e del pignoramento.
Di conseguenza, considerato che è inimmaginabile ritenere che gli opponenti avessero dimora effettiva in una abi tazione nelle condizioni descritte, la notifica di pignoramento e precetto deve ritenersi nulla perché non effettuata in un luogo di effettiva e reale residenza dei destinatari.
3.1. A questo punto, ai fini della tempestività dell'opposizione, va osservato che gli opponenti, ignari delle citate notifiche affette da nullità, in quanto non aventi né residenza né dimora effettiva nel luogo di notifica, hanno dedotto e documentato di aver effettuato una visura ipocatastale ai fini Isee il 19 maggio 2022, renden dosi conto in quella circostanza dell'esistenza di un pignoramento sull'immobile di loro proprietà.
Dall'altra parte, alcuna prova di una effettiva conoscenza degli opponenti in epoca antecedente alla data dai medesimi indicata è stata fornita dalle parti opposte.
Pertanto, sulla base della documentazione presente in atti , deve ritenersi che gli opponenti abbiano avuto conoscenza dell'esistenza del precetto e della procedura esecutiva soltanto il
19 maggio 2022, per cui l'opposizione proposta con ricorso de ll'1 giugno 2022 è tempestiva.
Di conseguenza, va dichiarata l'inefficacia dell'atto di precetto per nullità della notifica, dovendosi ricordare che “il vizio di notificazione dell'atto di pignoramento è, di regola, sanato dalla mera proposizione dell'oppo sizione, a meno che l'opponente non deduca contestualmente un concreto pregiudizio al diritto di difesa verificatosi prima che egli abbia avuto conoscenza dell'espropriazione forzata, oppure che la notificazione sia radicalmente
5 inesistente, in quanto del tutto mancante o priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione;
diversamente, il vizio di notificazione dell'atto di precetto non è sanato dalla semplice proposizione dell'opposizione se, prima che l'intimato ne abbia avuto conoscenza, il creditore abbia eseguito comunque il pignoramento” (Cass. civ., Sez. III, 12 giugno 2020 n. 11290).
4. Le spese di lite sono compensate in ragione dell'inammissibilità della domanda sul decreto ingiuntivo e dell'accoglimento di quella sul precetto.
P.Q.M.
Il Tribunale di ZI, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.
TA LA, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara l'inammissibilità dei motivi relativi al decreto ingiuntivo sotteso alla procedura esecutiva;
2. Dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto;
3. Compensa le spese;
Così deciso in ZI, 13 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. TA LA
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