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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 4404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4404 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2548 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio sito in Roma via Gino Funaioli 54/56
RICORRENTE
E
, contumace Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011 in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, a mezzo pec, al resistente , l'avv. Controparte_1 aveva agito in giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 della l. Parte_1
746/1994 e dell'art. 14 del d.lgs. 150/2011, al fine di ottenere la condanna di
[...]
, previo accertamento dell'attività professionale svolta in suo favore, la condanna CP_1 del suddetto resistente al pagamento in suo favore dell'importo di € 10.053,33 o quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi moratori a decorrere dal 06/10/2021.
, pur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'odierna udienza la presente controversia, trattata con il rito semplificato di cognizione ex art. 281-decies e ss. c.p.c. è posta in decisione nelle forme di cui all'art. 281 terdecies c.p.c.
Il ricorrente non si è presentato all'udienza del 11/12/2025, sicché il Collegio ha disposto il rinvio della causa all'odierna udienza del 18/12/2025 mandando alla Cancelleria di provvedere agli adempimenti di competenza.
Parte ricorrente, sebbene validamente avvisata, non ha preso parte all'udienza odierna, sicché la Corte non può che dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio, poiché il processo di primo grado è stato pacificamente instaurato successivamente al 25 giugno 2008, talché ad esso si applica l'art. 181 c.p.c. – richiamato l'art. 309 c.p.c. – nel testo introdotto dall'art. 50 d.l. 112/2008, convertito con l. 133/2008.
A detta pronuncia consegue, ex art. 310 u.c. c.p.c., che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, per l'effetto, dichiara l'estinzione del giudizio;
spese del grado irripetibili.
Roma 18.12.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2548 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio sito in Roma via Gino Funaioli 54/56
RICORRENTE
E
, contumace Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011 in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, a mezzo pec, al resistente , l'avv. Controparte_1 aveva agito in giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 della l. Parte_1
746/1994 e dell'art. 14 del d.lgs. 150/2011, al fine di ottenere la condanna di
[...]
, previo accertamento dell'attività professionale svolta in suo favore, la condanna CP_1 del suddetto resistente al pagamento in suo favore dell'importo di € 10.053,33 o quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi moratori a decorrere dal 06/10/2021.
, pur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'odierna udienza la presente controversia, trattata con il rito semplificato di cognizione ex art. 281-decies e ss. c.p.c. è posta in decisione nelle forme di cui all'art. 281 terdecies c.p.c.
Il ricorrente non si è presentato all'udienza del 11/12/2025, sicché il Collegio ha disposto il rinvio della causa all'odierna udienza del 18/12/2025 mandando alla Cancelleria di provvedere agli adempimenti di competenza.
Parte ricorrente, sebbene validamente avvisata, non ha preso parte all'udienza odierna, sicché la Corte non può che dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio, poiché il processo di primo grado è stato pacificamente instaurato successivamente al 25 giugno 2008, talché ad esso si applica l'art. 181 c.p.c. – richiamato l'art. 309 c.p.c. – nel testo introdotto dall'art. 50 d.l. 112/2008, convertito con l. 133/2008.
A detta pronuncia consegue, ex art. 310 u.c. c.p.c., che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, per l'effetto, dichiara l'estinzione del giudizio;
spese del grado irripetibili.
Roma 18.12.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario