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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/03/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Riunito in Camera di Consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. n. 11511/2024 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensori: avv. Patrizia Trabucco
Domicilio eletto: Genova, Via A. Cecchi n°15/22 presso lo studio del difensore
E
Controparte_1
(c. f. ) C.F._2
Difensore: avv. Paolo Barbagelata
Domicilio eletto: Genova, Via Giosuè Carducci, 5/9 presso lo studio del difensore
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto emesso il 28.11.2024). avente ad oggetto la causa di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 11.03.2025
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo da ora anche il ricorrente o il marito) allegava Parte_1 in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver contratto matrimonio celebrato con rito civile con CP_1
in Genova il 08.10.2013, trascritto presso il Comune di Genova al n.
[...]
225, parte 1, serie 1, anno 2013;
- Che dall'unione coniugale non sono nati figli;
- Che le parti sono addivenute a separazione personale consensuale omologata dal Tribunale di Genova con decreto in data 23.05.2023 con la quale i coniugi, economicamente autosufficienti, definivano i rapporti patrimoniali;
- Che la separazione fra i coniugi si era protratta ininterrottamente, erano decorsi i termini di legge e non vi erano possibilità di riconciliazione;
- Di essere socio accomandatario della Garage Ponte dei Mille sas di RÈ LI e RÈ GI ed essere proprietario degli immobili e veicoli indicati in ricorso;
- Che non era stato possibile addivenire ad una richiesta congiunta.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia del divorzio
- La conferma delle condizioni concordate nell'omologa di separazione
Con vittoria delle spese.
(da ora anche la resistente o la moglie) si costituiva Controparte_1 mediante memoria con la quale allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Che i coniugi erano rispettivamente autosufficienti;
- Che sussistono le condizioni onde farsi luogo alla chiesta declaratoria di scioglimento del matrimonio
- Che non è necessaria la conferma delle condizioni della separazione.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia del divorzio
Con compensazione delle spese.
All'udienza di comparizione personale delle parti dell'11 marzo 2025, i coniugi, interpellati dal Giudice, dichiaravano che non vi sono possibilità di riconciliazione e chiedevano di consensualizzare la procedura con richiesta di scioglimento del matrimonio e spese compensate, dando atto che dall'unione non sono nati figli e che tutte le questioni patrimoniali sono state regolamentate in sede di separazione
2 Dato atto di quanto sopra, veniva disposta la conversione del rito e la causa era rimessa in decisione.
Quanto sopra premesso,
O S S E R V A
La domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto fra le parti deve essere accolta.
Non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale, avuto riguardo al lasso di tempo decorso rispetto all'intervenuta separazione e atteso che i coniugi hanno vissuto separati ininterrottamente dal momento della separazione, senza che sia mai intervenuta riconciliazione tra loro.
Le parti inoltre hanno espressamente escluso ogni possibilità di riconciliazione e sono concordi sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
Deve essere, conseguentemente, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970, n. 898 in relazione all'art. 4 comma 13 stessa legge nel testo modificato dalla Legge 6.3.1987, n. 74.
Ritenuto inoltre che le parti hanno dato atto che dall'unione non sono nati figli, che tutte le questioni patrimoniali sono state regolamentate in sede di separazione e che le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, possano venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Viste le conclusioni del P.M.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Genova il 08.10.2013, trascritto presso il Comune di Genova (Atto n. 225, parte 1, serie 1, anno 2013), da
(c. f. ), nato a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
E
(c. f. ) nata in [...], il Controparte_1 C.F._2
19.06.1989,
3 OMOLOGA
la seguente condizione, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
Spese compensate, dando atto che dall'unione non sono nati figli e che tutte le questioni patrimoniali sono state regolamentate in sede di separazione
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Compensa integralmente tra le parti le spese della presente procedura.
Così deciso in Genova il giorno 14.3.2025
Il Presidente Est.
Dott. Giovanni Maddaleni
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