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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/03/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6797/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc nella causa civile di I Grado promossa da brasiliano, nato in [...] Parte_1
Minas/MG, Brasile, il 12/10/1993, codice fiscale italiano;
C.F._1
, brasiliana, nata in [...]/MG, Brasile, il CP_1 Parte_2
03/05/1975, codice fiscale italiano;
C.F._2
rappresentati e difesi dall'dall'Avv. Giovanni Bonato;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex Controparte_2 Controparte_3
lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
pagina 1 di 6 PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, come da ricorso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:
1) accertare e dichiarare che i ricorrenti ( e Parte_1 [...]
) sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i Parte_3
requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al , in persona del Ministro protempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Controparte_2
Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato
Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. ”.
Fatto e diritto
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendenti di . Come si legge da ricorso: “l'avo era Persona_1 Persona_1
sicuramente cittadino italiano per nascita, essendo nato in Italia, in Coreglia Antelminelli (Lucca), in [...]
08/01/1921, non avendo mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non essendosi mai naturalizzato.
RI D'LF ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis a tutti i suoi discendenti, ossia, inizialmente, alla sua propria figlia (odierna ricorrente). Parte_3 Parte_3
ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis ai suoi propri figli
[...] Parte_1
(odierno ricorrente) e ”.
[...] Persona_2
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, il quale ha apposto il visto.
Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_2
pagina 2 di 6 La causa è passata in decisione all'esito della trattazione per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex 281sexies cpc, con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. in data
6.3.2025.
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano”
(Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_2
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, si legge nel ricorso che “A dimostrazione degli infruttuosi tentativi di prenotazione, si producono in giudizio le catture dello schermo del telefono in cui si evince l'impossibilità di entrare in contatto con il (v. all. 11). Parte_4
pagina 3 di 6 Quindi, dinanzi all'impossibilità di ottenere un appuntamento a mezzo del “prenota per video chiamata”, ciascuno dei ricorrenti ha inviato anche una richiesta cartacea, utilizzando il modulo predisposto (qualche anno fa) dallo stesso Consolato di Belo Horizonte, per presentare l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, inviando tale richiesta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, in particolare:
- il signore ha inviato la richiesta al Parte_1 Parte_4
italiano in Belo Horizonte, a mezzo di spedizione postale con raccomandata (v. all. n. 12);
- la signora ha inviato la richiesta al in Belo Parte_3 Parte_5
Horizonte, a mezzo di spedizione postale con raccomandata (v. all. n. 13).
Nonostante i ricorrenti abbiano seguito – con tenacia e perseveranza – tale percorso, digitale (prenota per videochiamata) e cartaceo (invio postale), non sono mai riusciti a concludere nemmeno la fase della presentazione dell'istanza di cittadinanza, per la semplice ragione (constatabile anche oggi) che l'ottenimento di un mero appuntamento attraverso la prenotazione telematica è, nei fatti, impossibile, come verrà in seguito dimostrato nella parte del presente ricorso dedicata alla spiegazione del funzionamento del c.d. “prenota per video chiamata”.”.
La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver
pagina 4 di 6 stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
. Per_1
Le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del convenuto CP_2
attesa la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi. Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio e introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
pagina 5 di 6 - accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Controparte_2
Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
- condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di Controparte_2
lite del presente giudizio che liquida in € 1452,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 12,5%, come richiesto, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Firenze, 7.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc nella causa civile di I Grado promossa da brasiliano, nato in [...] Parte_1
Minas/MG, Brasile, il 12/10/1993, codice fiscale italiano;
C.F._1
, brasiliana, nata in [...]/MG, Brasile, il CP_1 Parte_2
03/05/1975, codice fiscale italiano;
C.F._2
rappresentati e difesi dall'dall'Avv. Giovanni Bonato;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex Controparte_2 Controparte_3
lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
pagina 1 di 6 PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, come da ricorso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:
1) accertare e dichiarare che i ricorrenti ( e Parte_1 [...]
) sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i Parte_3
requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al , in persona del Ministro protempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Controparte_2
Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato
Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. ”.
Fatto e diritto
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendenti di . Come si legge da ricorso: “l'avo era Persona_1 Persona_1
sicuramente cittadino italiano per nascita, essendo nato in Italia, in Coreglia Antelminelli (Lucca), in [...]
08/01/1921, non avendo mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non essendosi mai naturalizzato.
RI D'LF ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis a tutti i suoi discendenti, ossia, inizialmente, alla sua propria figlia (odierna ricorrente). Parte_3 Parte_3
ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis ai suoi propri figli
[...] Parte_1
(odierno ricorrente) e ”.
[...] Persona_2
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, il quale ha apposto il visto.
Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_2
pagina 2 di 6 La causa è passata in decisione all'esito della trattazione per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex 281sexies cpc, con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. in data
6.3.2025.
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano”
(Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_2
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, si legge nel ricorso che “A dimostrazione degli infruttuosi tentativi di prenotazione, si producono in giudizio le catture dello schermo del telefono in cui si evince l'impossibilità di entrare in contatto con il (v. all. 11). Parte_4
pagina 3 di 6 Quindi, dinanzi all'impossibilità di ottenere un appuntamento a mezzo del “prenota per video chiamata”, ciascuno dei ricorrenti ha inviato anche una richiesta cartacea, utilizzando il modulo predisposto (qualche anno fa) dallo stesso Consolato di Belo Horizonte, per presentare l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, inviando tale richiesta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, in particolare:
- il signore ha inviato la richiesta al Parte_1 Parte_4
italiano in Belo Horizonte, a mezzo di spedizione postale con raccomandata (v. all. n. 12);
- la signora ha inviato la richiesta al in Belo Parte_3 Parte_5
Horizonte, a mezzo di spedizione postale con raccomandata (v. all. n. 13).
Nonostante i ricorrenti abbiano seguito – con tenacia e perseveranza – tale percorso, digitale (prenota per videochiamata) e cartaceo (invio postale), non sono mai riusciti a concludere nemmeno la fase della presentazione dell'istanza di cittadinanza, per la semplice ragione (constatabile anche oggi) che l'ottenimento di un mero appuntamento attraverso la prenotazione telematica è, nei fatti, impossibile, come verrà in seguito dimostrato nella parte del presente ricorso dedicata alla spiegazione del funzionamento del c.d. “prenota per video chiamata”.”.
La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver
pagina 4 di 6 stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
. Per_1
Le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del convenuto CP_2
attesa la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi. Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio e introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
pagina 5 di 6 - accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Controparte_2
Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
- condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di Controparte_2
lite del presente giudizio che liquida in € 1452,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 12,5%, come richiesto, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Firenze, 7.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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