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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 10/09/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2413/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. RD Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/9/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 29/5/2025 da (C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato MICHELA Parte_1 C.F._1
BERTOLOZZI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), via Garibaldi n.108, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ELENA COPPI Parte_2 C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lido di Camaiore (LU), via Italica n. 241, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate: «A) AFFIDO CONDIVISO DEL MINORE CON COLLOCAMENTO PREVALENTE PRESSO LA RESIDENZA MATERNA Per_ 1)Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e domiciliazione privilegiata presso la residenza della madre. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, entrambi i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. I genitori dovranno collaborare attivamente nella cura del figlio, impegnandosi ad informarsi reciprocamente e tempestivamente in caso di malattia dello stesso o nel caso di eventi traumatici ed
1 altro che possano mettere a repentaglio la salute fisica/psichica, adoperandosi e coadiuvandosi tra Per_ loro nell'interesse di . Ciascun genitore dovrà consentire all'altro di far visita al figlio quando è malato. Il minore ha diritto a sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori, a non essere coinvolto nelle discussioni tra i genitori, a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro e, infine, a non essere usato come messaggero o mezzo di comunicazione fra i genitori. Il minore ha altresì diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. A tal proposito si precisa che i nonni materni e paterni potranno occuparsi Per_ di in caso di impedimento del genitore nei giorni di sua spettanza. 2)Tenuto conto del regime sinora applicato e al fine di garantire la condivisione paritaria del ruolo genitoriale, il figlio starà con il padre nei giorni già concordati in base agli impegni lavorativi dei Per_ genitori e alle attività extrascolastiche di , che attualmente frequenta la scuola materna Girasole a Capezzano Pianore;
segnatamente: una settimana il bimbo starà col padre il lunedì, il venerdì, il sabato e la domenica e lo riaccompagnerà dalla madre o a scuola il lunedì mattina;
la settimana successiva starà col padre il mercoledì e giovedì. Per_ Poiché il martedì e il giovedì segue un corso di pugilato a Viareggio dalle ore 18.00 alle ore 19.00, nei giovedì di propria spettanza il IG. si occuperà di prendere il bimbo direttamente Pt_2 presso la sede del corso di pugilato e lo porterà direttamente a scuola l'indomani mattina. Ovviamente sono fatti salvi gli inevitabili coordinamenti e adeguamenti in considerazione delle richieste del figlio e delle esigenze lavorative dei genitori, i quali si impegnano a comunicare eventuali richieste di modifica del proprio calendario con un congruo anticipo, in modo da consentire all'altro di tentare di organizzarsi, fermo restando che, qualora l'altro genitore non riesca a modificare i propri programmi, sarà il genitore collocatario a doversi organizzare con i propri familiari per l'accudimento del piccolo. Per_ Si precisa che fino ad ora è stato accudito dai genitori con l'aiuto dei nonni materni e paterni e della zia materna in quanto entrambi i genitori lavorano. Persona_2
In particolare, come già anticipato, il IG. lavora come responsabile di barca presso Parte_2 il Cantiere navale Giangrasso Group di Viareggio, con orario dal lunedì al venerdì 8.00/12.00 e 13.00/17.00 e ogni tanto anche il sabato. La IG.ra dopo varie esperienze lavorative, Pt_1 attualmente sta lavorando come Collaboratore di studio odontoiatrico a Forte dei Marmi dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, escluso il martedì, e nei pomeriggi è impegnata in un corso di formazione dalle ore 16.00 alle ore 20.00. 3) Le festività natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza in modo che il minore possa trascorrerle alternativamente con il padre e con la madre rispettando un paritetico periodo per ciascuno. La suddivisione sia delle festività che dei giorni di vacanza scolastica intermedi verrà decisa di anno in anno dai genitori, i quali dovranno tenere conto anche dei desideri e delle esigenze del minore. Per_ In caso di disaccordo fra i genitori, trascorrerà con un genitore la Vigilia e con l'altro il Natale e S. Stefano, con uno trascorrerà il 6 gennaio e con l'altro il 31 dicembre e il giorno di Capodanno. Per i giorni intermedi delle suddette festività i genitori decideranno di anno in anno, seguendo il principio della suddivisione paritaria dei periodi di permanenza del figlio presso ciascuno di loro. Per_ Ugualmente sarà per le vacanze di Pasqua. Durante le vacanze estive, potrà trascorrere dieci
2 giorni, anche non consecutivi, con il padre, ed ugual periodo con la madre, mentre per il periodo invernale entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli un periodo di vacanza di 7 giorni anche non consecutivi. Entro il 30 maggio di ogni anno per le vacanze estive ed entro il 30 ottobre per quelle invernali, i genitori si daranno comunicazione dei tempi in cui, nei mesi sopra indicati, si tratterranno con il figlio e delle località di vacanza ove, eventualmente, intendano condurlo. Le relative spese faranno esclusivo e totale carico al genitore che condurrà in vacanza con sé il figlio. Per_
trascorrerà il giorno del compleanno del genitore con quest'ultimo anche nel caso in cui il compleanno rientri nei giorni di collocazione dell'altro.
4) Con la firma del presente atto, le parti si danno reciproco assenso per poter richiedere autorizzazioni amministrative per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto individuale e della carta di identità valida per l'espatrio anche per i minori obbligandosi a riprodurre il consenso in forma scritta a semplice richiesta. B) ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE Per_
5) Come già anticipato, dopo la fine della convivenza il piccolo è rimasto ad abitare con la madre presso la casa familiare dove è cresciuto, sita in Capezzano Pianore, Via Caravello 10/A, casa in comproprietà al 50% per acquisto ai rogiti del notaio in data 21.5.2021. Persona_3
Sull'intero bene è stato acceso un mutuo di credito fondiario con scadenza trentennale e rata mensile a tasso fisso pari attualmente a € 688,47; il contratto di mutuo è cointestato ai coniugi, e le rate sono addebitate sul conto corrente cointestato n. 9284.66 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena filiale di Pietrasanta, sul quale ogni mese ciascuna parte versa la propria quota della rata pari ad € 350,00. Trattandosi dell'abitazione presso la quale si è svolta abitualmente la vita domestica della famiglia Per_ durante la convivenza, i ricorrenti chiedono che, al fine di tutelare l'interesse di , la casa familiare venga assegnata alla IG.ra in qualità di genitore collocatario, presso cui il minore ha Pt_1 la domiciliazione privilegiata.
6) Il IG. si impegna a continuare a versare la propria quota parte della rata mensile del Pt_2 mutuo gravante sulla casa familiare cointestata e, nel caso in cui non adempia puntualmente a tale obbligo, la IG.ra potrà richiedere ogni e qualsiasi somma e/o spesa accessoria dalla stessa Pt_1 anticipata a tale titolo.
7) I vestiti e beni personali del IG. ancora presenti nella casa familiare saranno dal Pt_2 medesimo recuperati previ accordi con tempistiche da definire con la IG.ra Pt_1
8) Fermo restando quanto predetto, le parti concordano di valutare in futuro l'opportunità di porre in vendita l'immobile in questione: in particolare, tale questione verrà ridiscussa a partire da un anno dal deposito del provvedimento conclusivo del presente procedimento. C) MANTENIMENTO DEL MINORE – SPESE STRAORDINARIE
9) In considerazione dell'adottato regime di collocamento prevalente presso la madre, il IG. Pt_2 si obbliga a corrispondere, mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dalla IG.ra Pt_1 all'IBAN [...], entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, a titolo di Per_ contributo periodico perequativo per il mantenimento di la somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00), somma che sarà aggiornata automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT.
10) L'obbligo di mantenimento cesserà al momento del raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio.
11) Le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e comunque indicate nel Protocollo d'Intesa adottato dall'intestato Tribunale) faranno carico ad entrambi i genitori nella misura del
3 50% in attuazione del Protocollo in uso al Tribunale adito, che le parti con la sottoscrizione dichiarano di conoscere. 12) Per espresso accordo tra i coniugi sul punto, l'Assegno Unico Universale per il figlio minore continuerà a spettare ed essere percepito per l'intero dalla IG.ra A tal fine il IG. Parte_1
si impegna, a semplice richiesta della Poli, a fornire la necessaria documentazione nel caso Pt_2 in cui venisse richiesta dall'Ente preposto. D) ALTRI BENI A parte il conto corrente cointestato destinato al pagamento del mutuo, i ricorrenti non hanno depositi bancari o investimenti finanziari tra loro cointestati che necessitino di divisione, ragion per cui nulla hanno da pretendere reciprocamente al riguardo. Quanto ai beni mobili registrati, la IG.ra ha da sempre in uso l'autovettura del Raffaetà marca Pt_1
Kia Soul del 2026, di cui paga per RCA circa € 280,00 a semestre: i ricorrenti sono d'accordo che la stessa continui ad essere utilizzata dalla IG.ra sulla quale graverà ogni relativo onere, spesa Pt_1
e responsabilità». MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di Per_1 nato fuori dal matrimonio il 3/9/2019 - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede: a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite. Così deciso in Lucca, il 10/9/2025. Il Presidente estensore RD Boragine Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. RD Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/9/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 29/5/2025 da (C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato MICHELA Parte_1 C.F._1
BERTOLOZZI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), via Garibaldi n.108, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ELENA COPPI Parte_2 C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lido di Camaiore (LU), via Italica n. 241, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate: «A) AFFIDO CONDIVISO DEL MINORE CON COLLOCAMENTO PREVALENTE PRESSO LA RESIDENZA MATERNA Per_ 1)Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e domiciliazione privilegiata presso la residenza della madre. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, entrambi i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. I genitori dovranno collaborare attivamente nella cura del figlio, impegnandosi ad informarsi reciprocamente e tempestivamente in caso di malattia dello stesso o nel caso di eventi traumatici ed
1 altro che possano mettere a repentaglio la salute fisica/psichica, adoperandosi e coadiuvandosi tra Per_ loro nell'interesse di . Ciascun genitore dovrà consentire all'altro di far visita al figlio quando è malato. Il minore ha diritto a sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori, a non essere coinvolto nelle discussioni tra i genitori, a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro e, infine, a non essere usato come messaggero o mezzo di comunicazione fra i genitori. Il minore ha altresì diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. A tal proposito si precisa che i nonni materni e paterni potranno occuparsi Per_ di in caso di impedimento del genitore nei giorni di sua spettanza. 2)Tenuto conto del regime sinora applicato e al fine di garantire la condivisione paritaria del ruolo genitoriale, il figlio starà con il padre nei giorni già concordati in base agli impegni lavorativi dei Per_ genitori e alle attività extrascolastiche di , che attualmente frequenta la scuola materna Girasole a Capezzano Pianore;
segnatamente: una settimana il bimbo starà col padre il lunedì, il venerdì, il sabato e la domenica e lo riaccompagnerà dalla madre o a scuola il lunedì mattina;
la settimana successiva starà col padre il mercoledì e giovedì. Per_ Poiché il martedì e il giovedì segue un corso di pugilato a Viareggio dalle ore 18.00 alle ore 19.00, nei giovedì di propria spettanza il IG. si occuperà di prendere il bimbo direttamente Pt_2 presso la sede del corso di pugilato e lo porterà direttamente a scuola l'indomani mattina. Ovviamente sono fatti salvi gli inevitabili coordinamenti e adeguamenti in considerazione delle richieste del figlio e delle esigenze lavorative dei genitori, i quali si impegnano a comunicare eventuali richieste di modifica del proprio calendario con un congruo anticipo, in modo da consentire all'altro di tentare di organizzarsi, fermo restando che, qualora l'altro genitore non riesca a modificare i propri programmi, sarà il genitore collocatario a doversi organizzare con i propri familiari per l'accudimento del piccolo. Per_ Si precisa che fino ad ora è stato accudito dai genitori con l'aiuto dei nonni materni e paterni e della zia materna in quanto entrambi i genitori lavorano. Persona_2
In particolare, come già anticipato, il IG. lavora come responsabile di barca presso Parte_2 il Cantiere navale Giangrasso Group di Viareggio, con orario dal lunedì al venerdì 8.00/12.00 e 13.00/17.00 e ogni tanto anche il sabato. La IG.ra dopo varie esperienze lavorative, Pt_1 attualmente sta lavorando come Collaboratore di studio odontoiatrico a Forte dei Marmi dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, escluso il martedì, e nei pomeriggi è impegnata in un corso di formazione dalle ore 16.00 alle ore 20.00. 3) Le festività natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza in modo che il minore possa trascorrerle alternativamente con il padre e con la madre rispettando un paritetico periodo per ciascuno. La suddivisione sia delle festività che dei giorni di vacanza scolastica intermedi verrà decisa di anno in anno dai genitori, i quali dovranno tenere conto anche dei desideri e delle esigenze del minore. Per_ In caso di disaccordo fra i genitori, trascorrerà con un genitore la Vigilia e con l'altro il Natale e S. Stefano, con uno trascorrerà il 6 gennaio e con l'altro il 31 dicembre e il giorno di Capodanno. Per i giorni intermedi delle suddette festività i genitori decideranno di anno in anno, seguendo il principio della suddivisione paritaria dei periodi di permanenza del figlio presso ciascuno di loro. Per_ Ugualmente sarà per le vacanze di Pasqua. Durante le vacanze estive, potrà trascorrere dieci
2 giorni, anche non consecutivi, con il padre, ed ugual periodo con la madre, mentre per il periodo invernale entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli un periodo di vacanza di 7 giorni anche non consecutivi. Entro il 30 maggio di ogni anno per le vacanze estive ed entro il 30 ottobre per quelle invernali, i genitori si daranno comunicazione dei tempi in cui, nei mesi sopra indicati, si tratterranno con il figlio e delle località di vacanza ove, eventualmente, intendano condurlo. Le relative spese faranno esclusivo e totale carico al genitore che condurrà in vacanza con sé il figlio. Per_
trascorrerà il giorno del compleanno del genitore con quest'ultimo anche nel caso in cui il compleanno rientri nei giorni di collocazione dell'altro.
4) Con la firma del presente atto, le parti si danno reciproco assenso per poter richiedere autorizzazioni amministrative per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto individuale e della carta di identità valida per l'espatrio anche per i minori obbligandosi a riprodurre il consenso in forma scritta a semplice richiesta. B) ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE Per_
5) Come già anticipato, dopo la fine della convivenza il piccolo è rimasto ad abitare con la madre presso la casa familiare dove è cresciuto, sita in Capezzano Pianore, Via Caravello 10/A, casa in comproprietà al 50% per acquisto ai rogiti del notaio in data 21.5.2021. Persona_3
Sull'intero bene è stato acceso un mutuo di credito fondiario con scadenza trentennale e rata mensile a tasso fisso pari attualmente a € 688,47; il contratto di mutuo è cointestato ai coniugi, e le rate sono addebitate sul conto corrente cointestato n. 9284.66 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena filiale di Pietrasanta, sul quale ogni mese ciascuna parte versa la propria quota della rata pari ad € 350,00. Trattandosi dell'abitazione presso la quale si è svolta abitualmente la vita domestica della famiglia Per_ durante la convivenza, i ricorrenti chiedono che, al fine di tutelare l'interesse di , la casa familiare venga assegnata alla IG.ra in qualità di genitore collocatario, presso cui il minore ha Pt_1 la domiciliazione privilegiata.
6) Il IG. si impegna a continuare a versare la propria quota parte della rata mensile del Pt_2 mutuo gravante sulla casa familiare cointestata e, nel caso in cui non adempia puntualmente a tale obbligo, la IG.ra potrà richiedere ogni e qualsiasi somma e/o spesa accessoria dalla stessa Pt_1 anticipata a tale titolo.
7) I vestiti e beni personali del IG. ancora presenti nella casa familiare saranno dal Pt_2 medesimo recuperati previ accordi con tempistiche da definire con la IG.ra Pt_1
8) Fermo restando quanto predetto, le parti concordano di valutare in futuro l'opportunità di porre in vendita l'immobile in questione: in particolare, tale questione verrà ridiscussa a partire da un anno dal deposito del provvedimento conclusivo del presente procedimento. C) MANTENIMENTO DEL MINORE – SPESE STRAORDINARIE
9) In considerazione dell'adottato regime di collocamento prevalente presso la madre, il IG. Pt_2 si obbliga a corrispondere, mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dalla IG.ra Pt_1 all'IBAN [...], entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, a titolo di Per_ contributo periodico perequativo per il mantenimento di la somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00), somma che sarà aggiornata automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT.
10) L'obbligo di mantenimento cesserà al momento del raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio.
11) Le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e comunque indicate nel Protocollo d'Intesa adottato dall'intestato Tribunale) faranno carico ad entrambi i genitori nella misura del
3 50% in attuazione del Protocollo in uso al Tribunale adito, che le parti con la sottoscrizione dichiarano di conoscere. 12) Per espresso accordo tra i coniugi sul punto, l'Assegno Unico Universale per il figlio minore continuerà a spettare ed essere percepito per l'intero dalla IG.ra A tal fine il IG. Parte_1
si impegna, a semplice richiesta della Poli, a fornire la necessaria documentazione nel caso Pt_2 in cui venisse richiesta dall'Ente preposto. D) ALTRI BENI A parte il conto corrente cointestato destinato al pagamento del mutuo, i ricorrenti non hanno depositi bancari o investimenti finanziari tra loro cointestati che necessitino di divisione, ragion per cui nulla hanno da pretendere reciprocamente al riguardo. Quanto ai beni mobili registrati, la IG.ra ha da sempre in uso l'autovettura del Raffaetà marca Pt_1
Kia Soul del 2026, di cui paga per RCA circa € 280,00 a semestre: i ricorrenti sono d'accordo che la stessa continui ad essere utilizzata dalla IG.ra sulla quale graverà ogni relativo onere, spesa Pt_1
e responsabilità». MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di Per_1 nato fuori dal matrimonio il 3/9/2019 - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede: a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite. Così deciso in Lucca, il 10/9/2025. Il Presidente estensore RD Boragine Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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