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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/05/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 22 R.G.A.C. dell'anno 2025, promossa
da
, rappresentata e difesa dall'avv. Santo Rogato, presso il cui studio, in Parte_1
Cosenza, viale Sergio Cosmai n. 40, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opponente
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Marsulli, presso il Controparte_1 cui studio, in Acri (CS), via Europa n. 7, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta
avente ad oggetto: opposizione a precetto;
conclusioni delle parti: all'udienza del 13 maggio 2025 l'opponente, unica parte presente, si è riportata a quelle rassegnate in atti: per l'opponente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ritenuta ammissibile e legittima la presente opposizione, previa declaratoria, anche inaudita altera parte ex art. 615 cpc di sospensione del titolo azionato, in accoglimento della stessa dichiarare la nullità e/o inefficacia del precetto in uno alla non esecutorietà del titolo azionato per tutti i motivi esposti in narrativa;
in tutti i casi, con vittoria di spese e competenze di giudizio”; l'opposto così ha concluso nella memoria di costituzione depositata nel subprocedimento cautelare: “si chiede il rigetto della domanda di inibitoria avanzata da parte avversa per tutte le ragioni esposte in premessa, con condanna alle spese legali del presente giudizio da distrarsi in favore del predetto difensore anticipatario”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, impugnava il precetto per rilascio Parte_1 immobile notificatogli il 16 dicembre 2024 da , sulla base Controparte_1 della sentenza n. 2236/2024 (R.G. n. 3677/2022) dell'intestato Tribunale, di risoluzione di locazione abitativa, assumendo a motivi, nell'ordine, (a) la nullità del predetto titolo per errata indicazione degli esatti estremi catastali dell'immobile ed altresì perché omessa la
1 specificazione del termine di rilascio, nonché per contrasto tra dispositivo e motivazione, (b) la carenza di legittimazione alla domanda di sfratto del , nonché, in ogni caso, (c) il difetto CP_1 di provvisoria esecutività delle sentenza di risoluzione contrattuale, deducendo, a sostegno dell'istanza di inibitoria del titolo, precarie condizioni patrimoniali e di salute, e rassegnando di conseguenza le ritrascritte conclusioni.
Costituitosi nel subprocedimento cautelare, il contestava la sussistenza del CP_1 periculum dedotto, denunciando l'intento meramente dilatorio dell'opposizione, e deducendo le sue condizioni patrimoniali, nonché quelle di salute della madre convivente, a sostegno del rigetto dell'avversa domanda. All'opponente, delibandosi favorevolmente uno dei motivi di gravame, veniva accordata la cautela sospensiva invocata, giusta provvedimento reso a verbale dell'udienza del 4 febbraio 2025. Fatte le verifiche preliminari, alla prima udienza di trattazione, in assenza dell'opposto, della causa è stata ordinata la discussione orale, con successiva assegnazione a sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. Tanto premesso, l'opposto, pur non avendo formalizzato la sua costituzione in giudizio anche nel fascicolo telematico iscritto al n. 22/2025 R.G.A.C., non può tuttavia essere ritenuto e dichiarato contumace, essendosi costituito nel relativo subprocedimento, iscritto al n. 22/1/2025
R.G.A.C., che rappresenta una parentesi cautelare del fascicolo principale.
Ciò posto, e premesso ulteriormente che la , in ragione del tenore Pt_1 dell'opposizione, ha impugnato cumulativamente il precetto ai sensi dell'art. 617, comma 1, c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi), in relazione ai dedotti vizi formali del titolo, e dell'art. 615, comma 1, c.p.c. (opposizione all'esecuzione), avuto riguardo alla contestata esistenza stessa di un titolo esecutivo, le motivazioni che, nell'ordinanza di sospensione resa all'udienza del 4 febbraio 2025, hanno determinato l'accoglimento della cautela richiesta dall'opponente, in assenza di diverse deduzioni delle parti, possono essere utilmente spese anche nella odierna sede di decisione della causa.
Ed invero, in primo luogo, palesemente inammissibili appaiono – e devono quindi essere ritenute e dichiarate - le (presunte) censure ex art. 617 c.p.c. di nullità (per errata indicazione degli estremi catastali dell'immobile, per omessa indicazione del termine per il rilascio, ovvero per contrasto tra motivazione e dispositivo) della sentenza che costituisce il titolo dell'esecuzione preannunciata con il precetto opposto, in ragione del principio di loro conversione in motivi di appello, come tali riservati alla esclusiva cognizione del giudice del gravame, e non anche di quello dell'opposizione a precetto (Cass. nn. 17834/2013, 14434/2019).
Deve invece ritenersi fondata, e quindi accogliersi, la censura – per inciso: utilmente spendibile, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., siccome diretta a contestare la sussistenza del diritto di procedere in executivis - relativa alla possibilità di ritenere la stessa esecutorietà di quel titolo giudiziale, contenente statuizione di risoluzione di contratto di locazione, cui connessa e conseguente (testualiter: “dichiara la risoluzione … e per l'effetto”) condanna all'immediato rilascio dell'immobile. Al riguardo, infatti, vale il principio affermato da Cass. SSUU n. 4059/2010, a mente del quale la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, ex art. 282 c.p.c., non può riguardare i capi condannatori che si collocano in un rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi dichiarativi e/o costitutivi della situazione giuridica sostanziale; nel caso di specie, come premesso, non è seriamente revocabile in dubbio – ed anzi, è facilmente inferibile dal prefato tenore letterale - che la statuizione di condanna alla restituzione dell'immobile, contenuta nella sentenza azionata dal in executivis, poiché espressamente dichiarata conseguenziale, CP_1 rimane di conseguenza avvinta da rapporto di stretta connessione sinallagmatica con la
2 dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione, rispetto alla quale si presenta inscindibile, di tal ché la sua esecuzione non può essere anticipata prima del passaggio in giudicato della pronuncia dichiarativa della risoluzione.
In tal senso, per diretta conseguenza, il precetto opposto non può utilmente preannunciare l'esecuzione di un titolo che non è provvisoriamente esecutivo, in violazione del brocardo nulla executio sine titulo.
La reciproca soccombenza, sub specie di palese inammissibilità dei motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c., nonché la peculiare ed obiettiva complessità della questione sottesa all'accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., giustificano appieno l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta da e, per Parte_1
l'effetto, annulla il precetto intimato, siccome insussistente il titolo esecutivo ad esso sotteso;
- rigetta l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dalla ridetta opponente;
- compensa integralmente tra le parti spese e competenze di lite.
Così deciso in Cosenza il 26 maggio 2025
Il giudice
Gino Bloise
3
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 22 R.G.A.C. dell'anno 2025, promossa
da
, rappresentata e difesa dall'avv. Santo Rogato, presso il cui studio, in Parte_1
Cosenza, viale Sergio Cosmai n. 40, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opponente
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Marsulli, presso il Controparte_1 cui studio, in Acri (CS), via Europa n. 7, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta
avente ad oggetto: opposizione a precetto;
conclusioni delle parti: all'udienza del 13 maggio 2025 l'opponente, unica parte presente, si è riportata a quelle rassegnate in atti: per l'opponente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ritenuta ammissibile e legittima la presente opposizione, previa declaratoria, anche inaudita altera parte ex art. 615 cpc di sospensione del titolo azionato, in accoglimento della stessa dichiarare la nullità e/o inefficacia del precetto in uno alla non esecutorietà del titolo azionato per tutti i motivi esposti in narrativa;
in tutti i casi, con vittoria di spese e competenze di giudizio”; l'opposto così ha concluso nella memoria di costituzione depositata nel subprocedimento cautelare: “si chiede il rigetto della domanda di inibitoria avanzata da parte avversa per tutte le ragioni esposte in premessa, con condanna alle spese legali del presente giudizio da distrarsi in favore del predetto difensore anticipatario”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, impugnava il precetto per rilascio Parte_1 immobile notificatogli il 16 dicembre 2024 da , sulla base Controparte_1 della sentenza n. 2236/2024 (R.G. n. 3677/2022) dell'intestato Tribunale, di risoluzione di locazione abitativa, assumendo a motivi, nell'ordine, (a) la nullità del predetto titolo per errata indicazione degli esatti estremi catastali dell'immobile ed altresì perché omessa la
1 specificazione del termine di rilascio, nonché per contrasto tra dispositivo e motivazione, (b) la carenza di legittimazione alla domanda di sfratto del , nonché, in ogni caso, (c) il difetto CP_1 di provvisoria esecutività delle sentenza di risoluzione contrattuale, deducendo, a sostegno dell'istanza di inibitoria del titolo, precarie condizioni patrimoniali e di salute, e rassegnando di conseguenza le ritrascritte conclusioni.
Costituitosi nel subprocedimento cautelare, il contestava la sussistenza del CP_1 periculum dedotto, denunciando l'intento meramente dilatorio dell'opposizione, e deducendo le sue condizioni patrimoniali, nonché quelle di salute della madre convivente, a sostegno del rigetto dell'avversa domanda. All'opponente, delibandosi favorevolmente uno dei motivi di gravame, veniva accordata la cautela sospensiva invocata, giusta provvedimento reso a verbale dell'udienza del 4 febbraio 2025. Fatte le verifiche preliminari, alla prima udienza di trattazione, in assenza dell'opposto, della causa è stata ordinata la discussione orale, con successiva assegnazione a sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. Tanto premesso, l'opposto, pur non avendo formalizzato la sua costituzione in giudizio anche nel fascicolo telematico iscritto al n. 22/2025 R.G.A.C., non può tuttavia essere ritenuto e dichiarato contumace, essendosi costituito nel relativo subprocedimento, iscritto al n. 22/1/2025
R.G.A.C., che rappresenta una parentesi cautelare del fascicolo principale.
Ciò posto, e premesso ulteriormente che la , in ragione del tenore Pt_1 dell'opposizione, ha impugnato cumulativamente il precetto ai sensi dell'art. 617, comma 1, c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi), in relazione ai dedotti vizi formali del titolo, e dell'art. 615, comma 1, c.p.c. (opposizione all'esecuzione), avuto riguardo alla contestata esistenza stessa di un titolo esecutivo, le motivazioni che, nell'ordinanza di sospensione resa all'udienza del 4 febbraio 2025, hanno determinato l'accoglimento della cautela richiesta dall'opponente, in assenza di diverse deduzioni delle parti, possono essere utilmente spese anche nella odierna sede di decisione della causa.
Ed invero, in primo luogo, palesemente inammissibili appaiono – e devono quindi essere ritenute e dichiarate - le (presunte) censure ex art. 617 c.p.c. di nullità (per errata indicazione degli estremi catastali dell'immobile, per omessa indicazione del termine per il rilascio, ovvero per contrasto tra motivazione e dispositivo) della sentenza che costituisce il titolo dell'esecuzione preannunciata con il precetto opposto, in ragione del principio di loro conversione in motivi di appello, come tali riservati alla esclusiva cognizione del giudice del gravame, e non anche di quello dell'opposizione a precetto (Cass. nn. 17834/2013, 14434/2019).
Deve invece ritenersi fondata, e quindi accogliersi, la censura – per inciso: utilmente spendibile, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., siccome diretta a contestare la sussistenza del diritto di procedere in executivis - relativa alla possibilità di ritenere la stessa esecutorietà di quel titolo giudiziale, contenente statuizione di risoluzione di contratto di locazione, cui connessa e conseguente (testualiter: “dichiara la risoluzione … e per l'effetto”) condanna all'immediato rilascio dell'immobile. Al riguardo, infatti, vale il principio affermato da Cass. SSUU n. 4059/2010, a mente del quale la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, ex art. 282 c.p.c., non può riguardare i capi condannatori che si collocano in un rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi dichiarativi e/o costitutivi della situazione giuridica sostanziale; nel caso di specie, come premesso, non è seriamente revocabile in dubbio – ed anzi, è facilmente inferibile dal prefato tenore letterale - che la statuizione di condanna alla restituzione dell'immobile, contenuta nella sentenza azionata dal in executivis, poiché espressamente dichiarata conseguenziale, CP_1 rimane di conseguenza avvinta da rapporto di stretta connessione sinallagmatica con la
2 dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione, rispetto alla quale si presenta inscindibile, di tal ché la sua esecuzione non può essere anticipata prima del passaggio in giudicato della pronuncia dichiarativa della risoluzione.
In tal senso, per diretta conseguenza, il precetto opposto non può utilmente preannunciare l'esecuzione di un titolo che non è provvisoriamente esecutivo, in violazione del brocardo nulla executio sine titulo.
La reciproca soccombenza, sub specie di palese inammissibilità dei motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c., nonché la peculiare ed obiettiva complessità della questione sottesa all'accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., giustificano appieno l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta da e, per Parte_1
l'effetto, annulla il precetto intimato, siccome insussistente il titolo esecutivo ad esso sotteso;
- rigetta l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dalla ridetta opponente;
- compensa integralmente tra le parti spese e competenze di lite.
Così deciso in Cosenza il 26 maggio 2025
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