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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5843 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 25464/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PP AE, con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Morgantini n. 3;
- OPPONENTE -
CONTRO
(c.f./p.iva ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Catalano, con cui elettivamente domicilia in Cercola, al Viale Moscati n. 21, c/o Studio legale dell'Avv. Ciro Frattini;
- OPPOSTA -
Oggetto: opposizioni ex artt. 617 c.p.c. al precetto notificato il 25.10.2024
Conclusioni: all'udienza del 21 maggio 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, si è opposto all'atto di Parte_1 precetto in oggetto notificatogli ad istanza della (già Controparte_1 [...]
, in data 25.10.2024, per l'importo complessivo di € 39.959,42, chiedendo CP_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, attesa la palese fondatezza dei motivi di opposizione, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
2) Accertare e dichiarare, previa sospensione della sua efficacia, la inesistenza e/o
nullità e comunque la illegittimità e la inefficacia del precetto notificato in data 25 ottobre 2024 per i motivi esposti in narrativa;
3) condannare l'opposto al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione”.
L'intimazione è stata spiccata in forza della sentenza n. 79/2022 emessa dal Tribunale di Larino in data 11.02.2022, nonché della sentenza n. 183/2024 della Corte d'Appello di Campobasso, depositata in data 16.07.2024, che l'ha parzialmente riformata. Il Tribunale aveva condannato l'odierno opponente, nella qualità di legale rappresentante della , a pagare in favore di CP_3 Parte_1 CP_1
(già ) la somma di € 25.387,95, oltre rivalutazione ed interessi e spese di
[...] CP_2 lite;
la Corte d'appello ha accolto parzialmente il gravame spiegato da Pt_1
e ha disposto “in riforma della gravata sentenza e fermo il resto, accoglieva il terzo
[...] motivo di gravame e, per l'effetto condannava l'appellata a corrispondere CP_2 all'appellante l'importo di €. 1.125/26, oltre interessi di legge e svalutazione ex art. Pt_1
429 terzo comma c.p.c., a far data dalla cessazione del rapporto di agenzia in affari finanziari”.
A mezzo dello strumento di reazione azionato l'intimato si è opposto all'atto di precetto premettendo la sussistenza della competenza territoriale di questo Tribunale e deducendone la nullità per l'omessa previa notifica del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 480, co. 2 c.p.c.
Si è costituita resistendo all'azione e premettendo lo Controparte_1 svolgimento della sottesa vicenda processuale nella quale, a seguito della decisione di primo grado, è stata eseguita la notifica di un primo atto di precetto unitamente al titolo munito di formula esecutiva ed, a seguito della decisione di secondo grado, la notifica della stessa al procuratore dell'opponente per richiedere l'adempimento spontaneo. Solo successivamente è seguita la notifica dell'intimazione opposta nella quale veniva trascritto il dispositivo della sentenza di appello. Tanto premesso, ha sostenuto l'irrilevanza del vizio dedotto in virtù del principio del raggiungimento dello scopo, atteso che l'opponente aveva avuto comunque conoscenza del titolo azionato non potendo dirsi integrato alcun concreto pregiudizio al suo diritto di difesa. In via gradata ha aderito all'opposizione chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Con decreto ex art 171 bis, co. 3 c.p.c. è stata differita la prima udienza di comparizione alla data del 2.04.2025. Nell'occasione, ritenuta la controversia matura per la decisione, è stata fissata ex art. 189 c.p.c. l'udienza del 21 maggio 2025 con i termini ridotti, rispettivamente, a 40 giorni per la precisazione delle conclusioni, 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 15 giorni per il deposito delle
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repliche. A tale ultima udienza la causa è stata riservata a sentenza su richiesta delle parti.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è ammissibile e fondata per le ragioni che seguono.
In via del tutto preliminare va affermata la competenza del Tribunale di Napoli.
Il primo comma dell'art. 617 c.p.c. prevede espressamente che le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato all'art. 480 comma 3 c.p.c. La disposizione, in combinato disposto con l'art. 27 c.p.c., è stata interpretata affermando il seguente principio, valevole per tutte le opposizioni pre-esecutive, anche per quelle inerenti il quomodo dell'azione: “l'elezione di domicilio nel precetto, ex art. 480, co. 3, c.p.c., in un Comune nel cui circondario il creditore, all'esito di specifica contestazione del debitore opponente, non risulti aver dimostrato l'esistenza di beni staggibili, è inidonea a radicare la competenza territoriale del giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione (Cass. n.8024/2021; Cfr. anche Cass. n. 20356/2020)” (Cass. civ., ord. n. 22302/2024).
Venendo al merito della domanda, la parte si oppone al precetto con un unico motivo
- nullità del precetto per omessa previa notifica del titolo esecutivo – senza dubbio ascrivibile al rimedio di cui all'art. 617 c.p.c. tempestivamente dedotto in considerazione della proposizione della domanda con citazione notificata in data 14 novembre 2024, a fronte della notifica del precetto avvenuta in data 25 ottobre 2024.
La doglianza, oltre che ammissibile, risulta altresì degna di accoglimento.
Giova preliminarmente rilevare che la circostanza allegata da parte opponente è stata espressamente ammessa dalla parte convenuta all'atto della costituzione con cui è stata depositata la sentenza di secondo grado, priva di relata di notifica alla parte soccombente, e la richiesta inoltrata tramite pec al solo procuratore dell'opponente per l'adempimento spontaneo delle obbligazioni discendenti dalla pronuncia.
In merito, un precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità riteneva che l'onere della prova circa l'omessa notificazione del titolo incombesse alla parte opponente che intendesse far valere il vizio;
ciò perché la previa mancanza di notifica del titolo esecutivo, come ogni vizio dei singoli atti in cui si articola l'esercizio dell'azione esecutiva, rileva come fatto impeditivo dell'ulteriore svolgimento di questa che, secondo la regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., va dimostrato da chi lo eccepisce. A siffatto orientamento se n'è contrapposto un altro
- 3 -
più recente - di segno contrario - che onera il creditore opposto della dimostrazione dell'avvenuta notifica del titolo esecutivo della quale il debitore opponente abbia dedotto l'inesistenza, mediante la produzione della relata di notificazione “tenuto conto non solo della regola generale che pone in capo all'attore l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ma anche in ragione della considerazione che il debitore ingiunto opponente si troverebbe nella sostanziale impossibilità pratica di dimostrare il fatto negativo della inesistenza della notificazione, asseritamente mai ricevuta, mentre è evidente che al creditore è sufficiente documentarla mediante la produzione della relazione di notificazione in suo possesso” (cfr. Cass. civ., ord. n. 51/2023).
Tanto precisato, il motivo di opposizione è fondato in quanto la denunciata irregolarità formale, omessa notifica del titolo esecutivo, è espressamente sanzionata con la nullità del precetto dalla previsione di cui all'art. 480, co. 2 c.p.c. Rispetto ad essa, l'avvenuta notifica al difensore costituito della parte soccombente intimata con il precetto è del tutto ininfluente perché produce effetto ai soli fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione.
Sul punto, giova evidenziare che, ancora da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il suo granitico insegnamento in ordine all'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, così motivando: “l'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado (Cass. 10 ottobre 2003, n. 15185; Cass. 10 gennaio 2017, n. 352), comporta che, ove l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa prosegua sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione;
nel caso in cui, invece, l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa debba intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado quale titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado (Cass. 16 aprile 2013, n. 9161; Cass. 13 novembre 2018, n. 29021)” (Cass. civ., sent. n. 1812/2022); ciò è stato pacificamente omesso nella fattispecie.
La stessa Corte, nel merito del motivo esposto, aveva già precisato che la nullità testuale di cui all'art. 480, co. 2 c.p.c., “esprime una valutazione preventiva ed astratta del legislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse si fondano” (Cass. civ, ord. n. 1096/2021; Cass. civ., ord. n. 24662/2013).
Con un arresto più recente (ord. n. 11104/2023), la medesima giurisprudenza di legittimità ha chiarito, altresì, che non occorre affatto l'allegazione di un pregiudizio ulteriore rispetto a quello consistente nella stessa mancata notificazione dello stesso
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titolo in forma esecutiva che "in realtà non sarebbe di fatto neanche possibile immaginare ed individuare” (vd. anche Cass. civ., n. 32838/2021), precisando che tale assunto risulta “in contrasto con l'indirizzo ormai consolidato di questa Corte, cui intende darsi continuità, secondo il quale "l'omessa notifica del titolo in forma esecutiva determina una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e nei termini dell'articolo 617 c.p.c., comma 1, senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre a quello insito nel mancato rispetto delle predette formalità " in quanto "tutte le formalità necessarie per il regolare svolgimento del processo esecutivo, nonché della fase stragiudiziale ad esso preliminare e, in particolare, la necessità che il pignoramento sia preceduto dalla notificazione dell'atto di precetto e che la notificazione dell'atto di precetto sia preceduta dalla (o, quanto meno, avvenga contestualmente alla) notificazione del titolo spedito in forma esecutiva in favore del creditore, sono imposte specificamente ed espressamente dalla legge negli articolo 474 e ss. c.p.c. e la loro mancata osservanza può essere fatta valere dal debitore con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'articolo 617 c.p.c., onde ottenere la dichiarazione di inefficacia dei relativi atti esecutivi o pre-esecutivi viziati, senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio, che non sia quello già insito nella circostanza che le formalità in questione non siano state correttamente rispettate” (vd. Cass. civ., ord. n. 32838/2021 cit. e Cass. civ., ord. n. 1096/2021).
La decisione ha affrontato anche la tematica della possibile integrazione della sanatoria per raggiungimento dello scopo, come invocata da parte opposta, escludendola in continuità con i principi più volte enunciati dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare quello secondo il quale “non è sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'articolo 156 c.p.c., u.c., la nullità del precetto conseguente all'omissione della notificazione del titolo esecutivo: e ciò sia quando venga proposta opposizione ex articolo 617 c.p.c. per far valere il vizio della mancata osservanza dell'articolo 479 c.p.c., comma 1; sia quando, unitamente a quest'ultima, vengano proposti motivi di opposizione ex articolo 615 c.p.c.” (Cass. civ., sent. n. 22510/2014 e ord. n. 31226/2019) ed ancora quello secondo cui (cfr. ancora Cass., n. 32838/2021) “se si volesse seguire fino in fondo una siffatta impostazione, dovrebbe probabilmente giungersi ad ammettere che il creditore intimante precetto, che abbia omesso di notificare il titolo in forma esecutiva, possa dimostrare con qualunque mezzo che il debitore era a conoscenza dell'esistenza di quel titolo, il che sarebbe palesemente in contrasto con la chiarissima sistematica del codice di rito in materia esecutiva e finirebbe anzi per portare ad una sostanziale abrogazione delle disposizioni che regolano gli stessi atti preliminari all'esecuzione”.
L'applicazione dei superiori principi, che questo Giudice condivide, determina la fondatezza dell'opposizione, con conseguente declaratoria di nullità del precetto per assenza di una condizione dell'azione esecutiva.
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Val la pena evidenziare, ai fini del governo delle spese di lite, che nella specie non si rinviene una rinuncia al precetto, rammentando che – in ogni caso – “la rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia precluso, alla controparte, l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio, posto che il vizio del precetto, quando come nel caso riconosciuto, ha costretto alla reazione giudiziale (cfr., in termini, Cass., 25/05/1998, n. 5207)” (Cass. civ., ord. n. 351/2023).
Tuttavia, sebbene per quanto innanzi, non può dirsi verificata la sanatoria del precetto, è provato che l'intimante abbia notificato il titolo al procuratore costituito dell'intimato nel giudizio a quo, non già al fine di far decorrere il termine per l'impugnazione, ma per richiedere l'adempimento spontaneo delle obbligazioni da questo discendenti, circostanza che, unitamente alla semplicità delle questioni trattate, induce a contenere nel minimo la liquidazione delle spese di lite.
Queste ultime, dunque, seguono la soccombenza e si pongono in capo all'opposta secondo la liquidazione operata in dispositivo, in ragione dello scaglione di riferimento (€ 26.001- € 52.000) e della effettiva attività processuale espletata, nei valori minimi e con attribuzione all'Avv. PP AE dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1 nei confronti di (già ), iscritta al n. 25464/2024
[...] Controparte_1 CP_2 del R.G., così provvede:
1. accoglie l'opposizione;
per l'effetto,
2. dichiara la nullità del precetto opposto notificato in data 25 ottobre 2024;
3. condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in € 2.906,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione PP AE che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli l'11 giugno 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
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TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 25464/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PP AE, con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Morgantini n. 3;
- OPPONENTE -
CONTRO
(c.f./p.iva ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Catalano, con cui elettivamente domicilia in Cercola, al Viale Moscati n. 21, c/o Studio legale dell'Avv. Ciro Frattini;
- OPPOSTA -
Oggetto: opposizioni ex artt. 617 c.p.c. al precetto notificato il 25.10.2024
Conclusioni: all'udienza del 21 maggio 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, si è opposto all'atto di Parte_1 precetto in oggetto notificatogli ad istanza della (già Controparte_1 [...]
, in data 25.10.2024, per l'importo complessivo di € 39.959,42, chiedendo CP_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, attesa la palese fondatezza dei motivi di opposizione, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
2) Accertare e dichiarare, previa sospensione della sua efficacia, la inesistenza e/o
nullità e comunque la illegittimità e la inefficacia del precetto notificato in data 25 ottobre 2024 per i motivi esposti in narrativa;
3) condannare l'opposto al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione”.
L'intimazione è stata spiccata in forza della sentenza n. 79/2022 emessa dal Tribunale di Larino in data 11.02.2022, nonché della sentenza n. 183/2024 della Corte d'Appello di Campobasso, depositata in data 16.07.2024, che l'ha parzialmente riformata. Il Tribunale aveva condannato l'odierno opponente, nella qualità di legale rappresentante della , a pagare in favore di CP_3 Parte_1 CP_1
(già ) la somma di € 25.387,95, oltre rivalutazione ed interessi e spese di
[...] CP_2 lite;
la Corte d'appello ha accolto parzialmente il gravame spiegato da Pt_1
e ha disposto “in riforma della gravata sentenza e fermo il resto, accoglieva il terzo
[...] motivo di gravame e, per l'effetto condannava l'appellata a corrispondere CP_2 all'appellante l'importo di €. 1.125/26, oltre interessi di legge e svalutazione ex art. Pt_1
429 terzo comma c.p.c., a far data dalla cessazione del rapporto di agenzia in affari finanziari”.
A mezzo dello strumento di reazione azionato l'intimato si è opposto all'atto di precetto premettendo la sussistenza della competenza territoriale di questo Tribunale e deducendone la nullità per l'omessa previa notifica del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 480, co. 2 c.p.c.
Si è costituita resistendo all'azione e premettendo lo Controparte_1 svolgimento della sottesa vicenda processuale nella quale, a seguito della decisione di primo grado, è stata eseguita la notifica di un primo atto di precetto unitamente al titolo munito di formula esecutiva ed, a seguito della decisione di secondo grado, la notifica della stessa al procuratore dell'opponente per richiedere l'adempimento spontaneo. Solo successivamente è seguita la notifica dell'intimazione opposta nella quale veniva trascritto il dispositivo della sentenza di appello. Tanto premesso, ha sostenuto l'irrilevanza del vizio dedotto in virtù del principio del raggiungimento dello scopo, atteso che l'opponente aveva avuto comunque conoscenza del titolo azionato non potendo dirsi integrato alcun concreto pregiudizio al suo diritto di difesa. In via gradata ha aderito all'opposizione chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Con decreto ex art 171 bis, co. 3 c.p.c. è stata differita la prima udienza di comparizione alla data del 2.04.2025. Nell'occasione, ritenuta la controversia matura per la decisione, è stata fissata ex art. 189 c.p.c. l'udienza del 21 maggio 2025 con i termini ridotti, rispettivamente, a 40 giorni per la precisazione delle conclusioni, 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 15 giorni per il deposito delle
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repliche. A tale ultima udienza la causa è stata riservata a sentenza su richiesta delle parti.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è ammissibile e fondata per le ragioni che seguono.
In via del tutto preliminare va affermata la competenza del Tribunale di Napoli.
Il primo comma dell'art. 617 c.p.c. prevede espressamente che le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato all'art. 480 comma 3 c.p.c. La disposizione, in combinato disposto con l'art. 27 c.p.c., è stata interpretata affermando il seguente principio, valevole per tutte le opposizioni pre-esecutive, anche per quelle inerenti il quomodo dell'azione: “l'elezione di domicilio nel precetto, ex art. 480, co. 3, c.p.c., in un Comune nel cui circondario il creditore, all'esito di specifica contestazione del debitore opponente, non risulti aver dimostrato l'esistenza di beni staggibili, è inidonea a radicare la competenza territoriale del giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione (Cass. n.8024/2021; Cfr. anche Cass. n. 20356/2020)” (Cass. civ., ord. n. 22302/2024).
Venendo al merito della domanda, la parte si oppone al precetto con un unico motivo
- nullità del precetto per omessa previa notifica del titolo esecutivo – senza dubbio ascrivibile al rimedio di cui all'art. 617 c.p.c. tempestivamente dedotto in considerazione della proposizione della domanda con citazione notificata in data 14 novembre 2024, a fronte della notifica del precetto avvenuta in data 25 ottobre 2024.
La doglianza, oltre che ammissibile, risulta altresì degna di accoglimento.
Giova preliminarmente rilevare che la circostanza allegata da parte opponente è stata espressamente ammessa dalla parte convenuta all'atto della costituzione con cui è stata depositata la sentenza di secondo grado, priva di relata di notifica alla parte soccombente, e la richiesta inoltrata tramite pec al solo procuratore dell'opponente per l'adempimento spontaneo delle obbligazioni discendenti dalla pronuncia.
In merito, un precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità riteneva che l'onere della prova circa l'omessa notificazione del titolo incombesse alla parte opponente che intendesse far valere il vizio;
ciò perché la previa mancanza di notifica del titolo esecutivo, come ogni vizio dei singoli atti in cui si articola l'esercizio dell'azione esecutiva, rileva come fatto impeditivo dell'ulteriore svolgimento di questa che, secondo la regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., va dimostrato da chi lo eccepisce. A siffatto orientamento se n'è contrapposto un altro
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più recente - di segno contrario - che onera il creditore opposto della dimostrazione dell'avvenuta notifica del titolo esecutivo della quale il debitore opponente abbia dedotto l'inesistenza, mediante la produzione della relata di notificazione “tenuto conto non solo della regola generale che pone in capo all'attore l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ma anche in ragione della considerazione che il debitore ingiunto opponente si troverebbe nella sostanziale impossibilità pratica di dimostrare il fatto negativo della inesistenza della notificazione, asseritamente mai ricevuta, mentre è evidente che al creditore è sufficiente documentarla mediante la produzione della relazione di notificazione in suo possesso” (cfr. Cass. civ., ord. n. 51/2023).
Tanto precisato, il motivo di opposizione è fondato in quanto la denunciata irregolarità formale, omessa notifica del titolo esecutivo, è espressamente sanzionata con la nullità del precetto dalla previsione di cui all'art. 480, co. 2 c.p.c. Rispetto ad essa, l'avvenuta notifica al difensore costituito della parte soccombente intimata con il precetto è del tutto ininfluente perché produce effetto ai soli fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione.
Sul punto, giova evidenziare che, ancora da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il suo granitico insegnamento in ordine all'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, così motivando: “l'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado (Cass. 10 ottobre 2003, n. 15185; Cass. 10 gennaio 2017, n. 352), comporta che, ove l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa prosegua sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione;
nel caso in cui, invece, l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa debba intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado quale titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado (Cass. 16 aprile 2013, n. 9161; Cass. 13 novembre 2018, n. 29021)” (Cass. civ., sent. n. 1812/2022); ciò è stato pacificamente omesso nella fattispecie.
La stessa Corte, nel merito del motivo esposto, aveva già precisato che la nullità testuale di cui all'art. 480, co. 2 c.p.c., “esprime una valutazione preventiva ed astratta del legislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse si fondano” (Cass. civ, ord. n. 1096/2021; Cass. civ., ord. n. 24662/2013).
Con un arresto più recente (ord. n. 11104/2023), la medesima giurisprudenza di legittimità ha chiarito, altresì, che non occorre affatto l'allegazione di un pregiudizio ulteriore rispetto a quello consistente nella stessa mancata notificazione dello stesso
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titolo in forma esecutiva che "in realtà non sarebbe di fatto neanche possibile immaginare ed individuare” (vd. anche Cass. civ., n. 32838/2021), precisando che tale assunto risulta “in contrasto con l'indirizzo ormai consolidato di questa Corte, cui intende darsi continuità, secondo il quale "l'omessa notifica del titolo in forma esecutiva determina una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e nei termini dell'articolo 617 c.p.c., comma 1, senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre a quello insito nel mancato rispetto delle predette formalità " in quanto "tutte le formalità necessarie per il regolare svolgimento del processo esecutivo, nonché della fase stragiudiziale ad esso preliminare e, in particolare, la necessità che il pignoramento sia preceduto dalla notificazione dell'atto di precetto e che la notificazione dell'atto di precetto sia preceduta dalla (o, quanto meno, avvenga contestualmente alla) notificazione del titolo spedito in forma esecutiva in favore del creditore, sono imposte specificamente ed espressamente dalla legge negli articolo 474 e ss. c.p.c. e la loro mancata osservanza può essere fatta valere dal debitore con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'articolo 617 c.p.c., onde ottenere la dichiarazione di inefficacia dei relativi atti esecutivi o pre-esecutivi viziati, senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio, che non sia quello già insito nella circostanza che le formalità in questione non siano state correttamente rispettate” (vd. Cass. civ., ord. n. 32838/2021 cit. e Cass. civ., ord. n. 1096/2021).
La decisione ha affrontato anche la tematica della possibile integrazione della sanatoria per raggiungimento dello scopo, come invocata da parte opposta, escludendola in continuità con i principi più volte enunciati dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare quello secondo il quale “non è sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'articolo 156 c.p.c., u.c., la nullità del precetto conseguente all'omissione della notificazione del titolo esecutivo: e ciò sia quando venga proposta opposizione ex articolo 617 c.p.c. per far valere il vizio della mancata osservanza dell'articolo 479 c.p.c., comma 1; sia quando, unitamente a quest'ultima, vengano proposti motivi di opposizione ex articolo 615 c.p.c.” (Cass. civ., sent. n. 22510/2014 e ord. n. 31226/2019) ed ancora quello secondo cui (cfr. ancora Cass., n. 32838/2021) “se si volesse seguire fino in fondo una siffatta impostazione, dovrebbe probabilmente giungersi ad ammettere che il creditore intimante precetto, che abbia omesso di notificare il titolo in forma esecutiva, possa dimostrare con qualunque mezzo che il debitore era a conoscenza dell'esistenza di quel titolo, il che sarebbe palesemente in contrasto con la chiarissima sistematica del codice di rito in materia esecutiva e finirebbe anzi per portare ad una sostanziale abrogazione delle disposizioni che regolano gli stessi atti preliminari all'esecuzione”.
L'applicazione dei superiori principi, che questo Giudice condivide, determina la fondatezza dell'opposizione, con conseguente declaratoria di nullità del precetto per assenza di una condizione dell'azione esecutiva.
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Val la pena evidenziare, ai fini del governo delle spese di lite, che nella specie non si rinviene una rinuncia al precetto, rammentando che – in ogni caso – “la rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia precluso, alla controparte, l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio, posto che il vizio del precetto, quando come nel caso riconosciuto, ha costretto alla reazione giudiziale (cfr., in termini, Cass., 25/05/1998, n. 5207)” (Cass. civ., ord. n. 351/2023).
Tuttavia, sebbene per quanto innanzi, non può dirsi verificata la sanatoria del precetto, è provato che l'intimante abbia notificato il titolo al procuratore costituito dell'intimato nel giudizio a quo, non già al fine di far decorrere il termine per l'impugnazione, ma per richiedere l'adempimento spontaneo delle obbligazioni da questo discendenti, circostanza che, unitamente alla semplicità delle questioni trattate, induce a contenere nel minimo la liquidazione delle spese di lite.
Queste ultime, dunque, seguono la soccombenza e si pongono in capo all'opposta secondo la liquidazione operata in dispositivo, in ragione dello scaglione di riferimento (€ 26.001- € 52.000) e della effettiva attività processuale espletata, nei valori minimi e con attribuzione all'Avv. PP AE dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1 nei confronti di (già ), iscritta al n. 25464/2024
[...] Controparte_1 CP_2 del R.G., così provvede:
1. accoglie l'opposizione;
per l'effetto,
2. dichiara la nullità del precetto opposto notificato in data 25 ottobre 2024;
3. condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in € 2.906,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione PP AE che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli l'11 giugno 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
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