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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 19/12/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
ON Mighela, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 75/2025 promossa da:
, c.f. nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonio Tola, in virtù di procura speciale in atti,
- ricorrente -
contro
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Porcu, in virtù di CP_1 P.IVA_1
procura speciale in atti,
- resistente –
Oggetto: licenziamento individuale e mansioni superiori.
All'udienza del 19/12/2025 la causa è stata decisa in pubblica udienza, mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: In via principale:
1 - ai sensi dell'art. 18, comma 4° L. nr. 300/1970, annullarsi il licenziamento intimato al ricorrente e condannarsi la in persona del legale rapp.te pro tempore, alla CP_1 reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto del ricorrente dal giorno del licenziamento, sino a quella dell'effettiva reintegrazione, quantificata fino alla misura massima di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, o nella diversa somma che risulterà dovuta a questo titolo in corso di causa, in linea capitale, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale via via rivalutato dalla data del licenziamento al saldo effettivo, nonché al versamento dei contributi
1 previdenziali.
2- in via subordinata: ai sensi dell'art. 18, comma 5°, L. nr. 300/1970, come richiamato dal 7° comma, L. nr. 300/1970, dichiararsi risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, e condannare la in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento CP_1 di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata da un minimo di dodici mensilità e fino ad un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto del ricorrente, o nella diversa somma che risulterà dovuta a questo titolo in corso di causa, in linea capitale, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale via via rivalutato dalla data del licenziamento al saldo effettivo;
3 - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, dal 01.05.2017, come suesposto, all'inquadramento al liv. 3° CCNL di categoria in luogo dell'inferiore liv. 4° e condannare la CP_1
alla regolarizzazione del rapporto di lavoro presso gli enti e istituti come per legge e alla
[...]
regolarizzazione delle contribuzioni;
4 – accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire, per le motivazioni di cui al ricorso, le differenze retributive conseguenti all'attribuzione del superiore liv. 3°, dovute per la voce di retribuzione ordinaria e per le relative conseguenti voci di cui CCNL di categoria ovvero ai sensi del dettato Costituzionale come da conteggi in atti;
5 – condannare la parte resistente al pagamento delle differenze retributive come sopra a tenore di
CCNL di categoria e comunque ai sensi dell'art. 36 Cost. per un ammontare lordo di € 24.073,09 come da conteggi del Dott. ), ovvero quella somma maggiore o minore che verrà accertata in Persona_1
corso di causa con interessi di legge e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dalla data di maturazione del diritto a percepire le singole voci al saldo;
6– con vittoria di spese diritti ed onorari di causa ai sensi del DM 55/2014.”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - accertare l'effettiva sussistenza della giusta causa posta a fondamento del licenziamento del Signor e, per l'effetto, dichiarare la piena legittimità del recesso Parte_1
intimato al ricorrente;
- accertare la legittimità dell'inquadramento contrattuale assegnato al ricorrente e, per l'effetto, dichiarare che nessuna ulteriore somma è dovuta al signor in relazione Pt_1
al rapporto di lavoro intercorso ed alle mansioni di fatto svolte;
- rigettare il ricorso, mandando assolta la società convenuta da ogni avversa pretesa. Con vittoria di spese e onorari del procedimento”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 29.01.2025, ha convenuto dinnanzi all'intestato Tribunale la Parte_1
2 al fine di impugnare il licenziamento intimatogli dalla convenuta in data 26.09.2024, CP_1
esponendo in fatto:
- di essere stato assunto alle dipendenze della società resistente in data 22.09.2014, con contratto di lavoro a tempo parziale e indeterminato, con mansioni di addetto alle vendite, con inquadramento nel quarto livello del CCNL Commercio Terziario Confcommercio, prestando la propria attività lavorativa nel punto vendita di AN presso il centro commerciale Porta Nuova, senza mai ricevere alcuna contestazione, fino al ricevimento della nota con cui la resistente aveva contestato un utilizzo improprio ed illegittimo dei permessi ex Legge 104/92 da parte del lavoratore;
- che, in particolare, la datrice di lavoro aveva contestato all'esponente di avere richiesto la fruizione di un permesso ex lege n. 104/92 per lo svolgimento di attività di assistenza in favore del padre, , per il giorno 08.09.2024, in cui avrebbe dovuto svolgere il suo turno di Persona_2
lavoro dalle ore 15,00 alle ore 21,00 presso il punto vendita di AN, e che, tuttavia, durante tutto l'arco della giornata era stato impegnato unicamente in attività personali e ricreative che non afferivano, in alcun modo, con le attività di cura e assistenza per le quali i suddetti permessi erano stati riconosciuti, trascorrendo l'intera giornata in località BU, a circa 200 chilometri di distanza dal familiare beneficiario, ivi trattenendosi ininterrottamente dalla sera del 07.09.2024 alla mattina del
09.09.2024, in compagnia di altre persone, fra le quali non era presente il beneficiario dell'assistenza;
- che l'esponente aveva provveduto a giustificare la propria condotta, precisando che si era recato a svolgere alcune attività nell'interesse dell'anziano genitore beneficiario della legge n. 104/1992;
- che, nonostante tali giustificazioni, con nota del 26.09.2024, la non ritenendo le CP_1
giustificazioni del ricorrente congrue e sufficienti, aveva provveduto a intimare la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa, con decorrenza dalla data di ricevimento della lettera di contestazione.
Tanto esposto in fatto, il ricorrente ha contestato la legittimità del licenziamento, esponendo che, in data 07.09.2024, dopo aver svolto il proprio turno di lavoro, ovvero dalle ore 09.00 alle 15.00, si era recato a BU presso la casa e la residenza della moglie per recuperare una Persona_3
poltrona sanitaria motorizzata che apparteneva alla suocera, oramai deceduta, al fine di risistemarla e renderla funzionante per le esigenze del padre, in considerazione della sua ridotta mobilità. Nel pomeriggio del 08.09.2024, tuttavia, il sig. , a causa del maltempo che imperversava nella costa Pt_1
nord Orientale della Sardegna tra Olbia e BU, per il quale veniva diramato un bollettino della
Protezione civile per allerta meteo con forti nubifragi e con piogge molto abbondanti, aveva deciso di trattenersi a dormire presso la casa della moglie, per ripartire il giorno successivo all'alba, ovvero il
09.09.2024, in cui aveva preso regolarmente servizio a lavoro dalle ore 9.00 alle 15.00.
3 Ha contestato la rilevanza delle indagini svolte dall'azienda, relative a fasce orarie in cui il ricorrente non doveva essere a lavoro, nello specifico il pomeriggio del 07.09.2024 e la mattina del
08.09.2024. Parimenti irrilevante era la circostanza che il sig. si fosse recato al teatro per assistere Pt_1
ad uno spettacolo del figlio, in quanto egli aveva deciso di restare a vedere lo spettacolo considerato, in quanto, a causa delle critiche condizioni meteo, era comunque impossibilitato a spostarsi e comunque, se anche ciò fosse stato motivato da una scelta personale, non aveva alcuna rilevanza disciplinare, dovendo questi prestare servizio il giorno 8 dal pomeriggio (se non avesse usufruito del permesso) e comunque il lunedì 9 dalla mattina.
In ogni caso, se anche una qualche condotta violativa degli obblighi del lavoratore potesse ravvisarsi nel comportamento del sig. , la sanzione del licenziamento era assolutamente Parte_1 sproporzionata all'eventuale violazione e anche per tale motivo doveva essere annullata.
Fermo quanto esposto in punto di illegittimità del licenziamento, il ricorrente ha esposto di avere maturato nel corso del rapporto di lavoro ha maturato differenze retributive in ragione delle mansioni espletate.
Difatti, benché egli fosse stato assunto in data 22.09.2014 con un contratto di assunzione a tempo indeterminato con la qualifica di “addetto alle vendite” nel reparto di informatica, inquadrato nel 4° livello quale addetto alle vendite, CCNL Commercio/terziario Confcommercio, si era occupato, sin dai primi periodi, sia della vendita, che dell'assistenza tecnica dei prodotti della clientela, soprattutto delle problematiche derivanti dal malfunzionamento dei dispositivi informatici e elettronici, e, se necessario, di inviarli presso i CAT di assistenza tecnica. Inoltre, si era occupato di risolvere le problematiche inerenti il malfunzionamento della rete interna al negozio di AN, (es. rimozione virus, installazione applicativi su richiesta dell'amministrazione e del direttore, configurazione e messa in rete di nuovi dispositivi).
Successivamente, essendo l'impiegato più esperto in materia informatica del punto vendita, con l'avvento del nuovo gestionale “IMPRESA” si era occupato di affiancare il direttore e i colleghi nell'utilizzo del programma.
Nel maggio 2017 era stato nominato vicedirettore occupandosi di gestire il personale in assenza del direttore e in alternanza con lui e, durante il periodo del Covid, esattamente dal 12.03.2020, in ragione della necessità di garantire l'apertura e il servizio di vendita dei grandi elettrodomestici, erano state create due squadre di lavoro, una rossa e una blu, così da assicurare un'alternanza in caso di contagio e la gestione delle due squadre era stata assegnata al direttore e al ricorrente.
Dopo tale periodo il ricorrente, in completa autonomia, aveva gestito fino a maggio del 2023 il reparto informatica, per essere poi spostato dal maggio 2023 e fino al licenziamento nel reparto
4 telefonia, dove aveva proceduto alla formazione dei nuovi assunti.
Tali mansioni erano senza alcun dubbio sussumibili nel terzo livello del CCNL suindicato.
Il ricorrente ha quindi concluso domandando al Tribunale: in via principale, di voler ordinare alla convenuta la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro con condanna della medesima convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione, quantificata fino alla misura massima di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, o nella diversa somma che fosse risultata dovuta in corso di causa, in linea capitale, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale via via rivalutato dalla data del licenziamento al saldo effettivo, nonché al versamento dei contributi previdenziali;
in via subordinata, che venisse dichiarato risolto il rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 18, comma 5°, L. n.
300/1970, come richiamato dal 7° comma, L. n. 300/1970, con effetto dalla data del licenziamento, e la venisse condannata al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva CP_1
determinata da un minimo di dodici mensilità e fino ad un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto del ricorrente, o nella diversa somma dovuta, in linea capitale, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale via via rivalutato dalla data del licenziamento al saldo effettivo.
Ha altresì domandato che, accertato e dichiarato il diritto del ricorrente dal 01.05.2017 all'inquadramento al liv. 3° CCNL di categoria in luogo dell'inferiore liv. 4°, la venisse CP_1
condannata alla regolarizzazione del rapporto di lavoro presso gli enti e istituti come per legge e alla regolarizzazione delle contribuzioni e al pagamento delle differenze retributive dovute per la voce di retribuzione ordinaria e per le relative conseguenti voci di cui CCNL di categoria ovvero ai sensi dell'art. 36 Cost. come da conteggi in atti, per un ammontare lordo di € 24.073,09, ovvero quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa con interessi di legge e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dalla data di maturazione del diritto a percepire le singole voci al saldo.
2. La società resistente si è costituita in giudizio, domandando il rigetto delle avverse domande.
Innanzitutto, con riferimento al recesso dal rapporto di lavoro, ha esposto in fatto:
- che la società convenuta era venuta a conoscenza del fatto che il figlio del sig. , tra il Pt_1
novembre ed il dicembre 2023, aveva partecipato alla prima edizione del talent show musicale “Io canto Generation” (andato in onda sui canali Mediaset), aggiudicandosi la finale e che, nel corso dell'estate 2024, i finalisti del suddetto programma avrebbero effettuato alcuni concerti nell'ambito di un tour denominato “I ragazzi sono in giro”;
- che era parimenti notorio come il sig. fosse solito presenziare durante le suddette esibizioni;
Pt_1
- che, in occasione del concerto tenutosi a Castellana Grotte, in provincia di Bari, il giorno
5 26.07.24, il signor aveva originariamente richiesto un permesso retribuito, tuttavia, in Pt_1
conseguenza del diniego opposto dalla convenuta a causa di esigenze organizzative del punto vendita, il ricorrente, il giorno 25.07.24, alle ore 22.24, aveva inoltrato una richiesta di permesso ex lege n.
104/92, mentre, in occasione del concerto tenutosi a Gaggi, in provincia di Messina, il 10.08.24, il signor aveva usufruito di un periodo di ferie;
Pt_1
- che, nella programmazione dei turni di lavoro, per la settimana dal 1° al 9 settembre 2024, originariamente il signor era stato collocato a riposo per il giorno 8 settembre;
Pt_1
- che, tuttavia, in seguito alla richiesta di fruizione di un permesso ai sensi della legge n. 104/92, presentata dal ricorrente per la giornata del 29.08.24, si era reso necessario riorganizzare i turni di lavoro onde garantire la copertura del reparto telefonia e, per tale ragioni, la convenuta aveva provveduto ad annullare il giorno di riposo assegnato, per tale data, al collega e a CP_2
posticiparlo al giorno 08.09.24, con modifica tempestivamente comunicata a tutto il personale;
- che, il pomeriggio del 7.09.2024, la società convenuta aveva ricevuto una nuova richiesta di permesso da parte del ricorrente, il quale, con comunicazione via e-mail domandava di poter usufruire di un permesso ex legge 104 per il giorno successivo, ovvero, per l'08.09.2024;
- che, essendo stata prevista per quel giorno a BU l'unica tappa sarda del tour “I ragazzi sono in giro”, la società convenuta, sospettando di un uso improprio dei permessi da parte del lavoratore, aveva deciso di far verificare a un'agenzia investigativa la legittima fruizione del permesso da parte del ricorrente;
- che, sulla base delle risultanze dell'indagine investigativa era emerso che, effettivamente, il signor aveva utilizzato la giornata di permesso per svolgere attività del tutto estranee alle finalità Pt_1
assistenziali sottese a tale tipologia di permessi e, in particolare, il giorno 7.09.2024 si era allontanato dal proprio domicilio di AN per recarsi, dapprima, all'aeroporto di Olbia e, in seguito, a BU, dove si è intrattenuto fino alle prime ore del mattino del 9.09.2024, svolgendo in tale arco temporale considerato attività di vario genere in compagnia di altre persone, fra le quali non era compreso il familiare disabile;
- che il lavoratore il giorno 08.09.24 aveva trascorso la mattinata in chiacchiere e spostamenti vari con la comitiva di cui si è detto poc'anzi, in seguito, il gruppo si era diretto a LA (con l'automobile del ricorrente) dove aveva raggiunto un altro gruppo di persone, fra cui erano compresi anche dei ragazzi e il figlio del ricorrente, e l'intera comitiva era quindi entrata all'interno dell'
[...]
, dove si era intrattenuta fino alle ore 15.15 circa, dopodichè il gruppo si era diretto a Parte_2
BU, in piazza Giubileo, nei pressi del teatro ove la sera si sarebbe tenuto il concerto del tour “I ragazzi sono in giro”;
6 - che, successivamente, i due gruppi si erano separati ed il signor ha fatto un breve rientro Pt_1 nell'abitazione di via Nazionale a BU per poi recarsi nuovamente in piazza Giubileo, fare ingresso nel teatro dove si teneva il concerto ed intrattenersi al suo interno fino a oltre le ore 23.00, collaborando attivamente con gli organizzatori della manifestazione e assistendo allo spettacolo, per poi fare rientro a
AN solamente la mattina successiva;
- che, in conseguenza di tali univoche risultanze, la con contestazione del CP_1
23.09.2024, aveva avviato il procedimento disciplinare imputando al ricorrente l'illegittima fruizione del permesso ex lege n. 104/92 per il giorno 8.09.2024;
- che il lavoratore aveva reso le proprie giustificazioni con comunicazione del 25.09.24, sostanzialmente adducendo di avere utilizzato il suddetto permesso per rilassarsi dal compito di assistenza del congiunto e per verificare lo stato di una poltrona sanitaria da utilizzare per il beneficiario;
- che l'esponente, con nota del 26.09.2024, ritenendo le giustificazioni rese dal lavoratore del tutto inidonee a giustificare gli addebiti mossi e considerando irrimediabilmente compromesso il vincolo fiduciario, aveva comunicato il recesso per giusta causa.
La convenuta ha sostenuto la piena legittimità del licenziamento, in quanto il ricorrente aveva attuato una condotta del tutto difforme da quella imposta dalla natura e dalla finalità dei permessi per assistenza a familiare disabile.
Difatti, il signor non aveva svolto alcuna attività assistenziale, né diretta né complementare Pt_1
e/o accessoria in favore del padre disabile. Al riguardo, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza, si doveva escludere, da un lato, che fosse consentito l'utilizzo di tali permessi per finalità meramente compensative delle energie impiegate per l'assistenza fornita al familiare disabile e, dall'altro, che il ricorrente non aveva fornito alcuna prova in relazione all'attività asseritamente svolta, ovverosia quella di visionare una poltrona sanitaria da destinare al padre.
Peraltro, quand'anche tale attività fosse stata effettivamente svolta dal ricorrente - circostanza di cui il ricorrente avrebbe dovuto fornire prova rigorosa –la stessa sarebbe stata comunque talmente irrisoria, per tempistiche e modalità, da non essere evidentemente suscettibile di giustificare la richiesta di permesso ed escludere la fattispecie abusiva. Ciò anche in ragione degli specifici turni di lavoro assegnati al ricorrente nella suddetta circostanza, posto che il signor dal pomeriggio del venerdì Pt_1
07.09.24 al pomeriggio del giorno successivo, sabato 08.09.24, avrebbe avuto tutto il tempo necessario per svolgere tale limitata attività e poter poi riprendere regolarmente servizio.
La convenuta ha allegato che la condotta del lavoratore aveva comprensibilmente determinato una grave e irrimediabile compromissione del vincolo fiduciario facendo ritenere al datore di lavoro che
7 non vi fosse più la possibilità di fare affidamento su una futura prestazione diligente e, dunque, di proseguire efficacemente il rapporto.
Per quanto concerne la domanda di inquadramento contrattuale del ricorrente, nel ricorso introduttivo non risultavano indicate le concrete e specifiche mansioni/attività di livello superiore che il ricorrente avrebbe svolto, né erano descritte le modalità e le tempistiche con le quali le stesse sarebbero state eseguite, né era stato esplicitato alcunché in relazione al grado di autonomia con il quale le stesse sarebbero state svolte.
Fermo restando l'onere della prova a carico del ricorrente, la società convenuta ha sostenuto che il ricorrente, nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze della società convenuta, era sempre stato impiegato in mansioni pienamente riconducibili al livello di inquadramento contrattualmente assegnatogli, ovvero al 4° livello del CCNL Commercio /terziario Confcommercio, avendo sempre svolto, ordinariamente e abitualmente, mansioni riconducibili al profilo professionale dell'addetto alla vendita e non riconducibili al superiore livello contrattuale. In particolare, il lavoratore non era mai stato impiegato nello svolgimento delle attività che ordinariamente sono assegnate al personale con funzione di Direttore del punto vendita, quali, ad esempio, la programmazione e autorizzazione di ferie e permessi, le decisioni in merito ai criteri ed alle modalità di esposizione dei prodotti da commercializzare la gestione del personale addetto al punto vendita, la programmazione degli orari di lavoro, e così via.
Sebbene fosse effettivamente capitato che, nelle ipotesi in cui il direttore era assente per ferie, malattia o simili, al signor era state demandate alcune limitate attività, quali il riordino della Pt_1 merce dal magazzino centralizzato di San Sperate, nonché l'eventuale presa visione ed autorizzazione delle richieste di cambio turno presentate dai dipendenti del punto vendita rispetto agli orari di lavoro programmati e assegnati dal Direttore, tali attività, tuttavia, erano state comunque caratterizzate da occasionalità, sporadicità e avevano rappresentato un'attività del tutto marginale rispetto alle mansioni proprie del ricorrente.
3. La causa, istruita con produzioni documentali e prova testimoniale, è stata fissata all'odierna udienza per la discussione e la pronuncia di sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con termine fino a cinque giorni prima per il deposito di note difensive.
§§§
4. Sul licenziamento per giusta causa intimato dalla società convenuta al ricorrente.
Partendo dalla impugnativa del licenziamento, nel caso in esame si controverte dalla legittimità da parte del ricorrente della fruizione di un permesso ex lege n. 104/92 per lo svolgimento di attività di assistenza in favore del genitore, sig. , per il giorno 08.09.2024, in cui il ricorrente, Persona_2
8 pacificamente, avrebbe dovuto svolgere il suo turno di lavoro dalle ore 15:00 alle ore 21:00 presso il punto vendita di AN.
4.1. In materia, la disposizione di cui all'art. 33, comma 3 della legge 5.02.1992, n. 104, stabilisce che: “Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016,
n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente
o affine entro il primo grado o entro il secondo grado”.
A fronte del tenore letterale della norma sopra richiamata, che non contiene alcuna esplicitazione normativa dei contenuti dell'assistenza che possa o debba essere riservata alla persona con disabilità da parte del lavoratore che eserciti il diritto, la giurisprudenza di legittimità si è orientata ad affermare che elemento essenziale della fattispecie di cui all'art. 33, comma 3, legge n. 104/1992 è l'esistenza di un diretto nesso causale tra la fruizione del permesso e l'assistenza alla persona disabile, precisando che
“tale nesso causale va inteso non in senso così rigido da imporre al lavoratore il sacrificio, in correlazione col permesso, delle proprie esigenze personali o familiari in senso lato, ma piuttosto quale chiara ed inequivoca funzionalizzazione del tempo liberato dall'obbligo della prestazione di lavoro alla preminente soddisfazione dei bisogni della persona disabile, senza automatismi o rigide misurazioni dei segmenti temporali dedicati all'assistenza in relazione all'orario di lavoro” (Cass. n.
26417/2024). Di recente, è stato chiarito che l'accertamento dell'abuso del diritto comporta la verifica dell'elisione del nesso causale fra l'assenza dal lavoro e l'assistenza del disabile, da valutarsi non solo in termini quantitativi, ma anche qualitativi, tenendo conto, quindi, di tutte le circostanze del caso concreto, sicché tale abuso può configurarsi solo quando l'assistenza è mancata del tutto, oppure è
9 avvenuta per tempi così irrisori, o con modalità talmente insignificanti, da far ritenere vanificate la salvaguardia degli interessi dell'assistito e le finalità primarie dell'intervento assistenziale voluto dal legislatore, in vista delle quali viene sacrificato il diritto del datore di lavoro all'adempimento della prestazione lavorativa (Cass. n. 1227/2025).
Il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che, in relazione al permesso ex art. 33, cit. si avvalga dello stesso non per l'assistenza al familiare, bensì per attendere ad altra attività, integra l'ipotesi di abuso del diritto, giacché tale condotta si appalesa, nei confronti del datore di lavoro, come lesiva della buona fede, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell'affidamento riposto nel dipendente, integrando altresì, nei confronti dell'ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un'indebita percezione dell'indennità e uno sviamento dell'intervento assistenziale (Cass. n. 4984/2014); ciò anche per il disvalore sociale connesso a tali condotte abusive, atteso che i permessi sono retribuiti in via anticipata dal datore di lavoro e considerata la necessità di approntare una diversa organizzazione del lavoro in azienda.
Pertanto, l'utilizzo dei permessi di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 in attività diverse dall'assistenza al familiare disabile, tali da violare le finalità per le quali il beneficio è concesso e da far venir meno il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al soggetto in condizione di handicap, è comportamento idoneo a fondare il licenziamento per giusta causa ed è accertabile dal datore anche attraverso agenzie investigative, cui può essere demandato il compito di verifica di condotte del prestatore fraudolente o integranti ipotesi di reato (Cass. n. 2157/2025).
È stato anche escluso che il permesso ex art. 33 della legge n. 104/1992 riconosciuto al lavoratore in ragione dell'assistenza al disabile, rispetto alla quale l'assenza dal lavoro deve porsi in relazione causale diretta, possa essere utilizzato in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per la detta assistenza (Cass. n. 17968/2016).
4.2. Nel caso di specie, la società datrice di lavoro ha contestato al lavoratore di avere svolto attività estranee a quelle che legittimano la fruizione del suddetto beneficio, non avendo svolto il giorno
8.09.2024 attività di assistenza diretta al disabile, né altre attività complementari e/o accessorie che il disabile non era in grado di compiere autonomamente, sulla base delle risultanze delle indagini svolte dall'agenzia investigatrice incaricata dalla società convenuta, da cui era emerso che il ricorrente la sera del 7.09.2024 si era recato a BU, a 200 km di distanza da AN, dove si era intrattenuto con persone diverse dal familiare beneficiario dell'assistenza e aveva svolto attività ricreative non riconducibili neppure indirettamente alle attività che avrebbero potuto legittimare la fruizione del permesso ex lege n. 104/92.
Il lavoratore si è giustificato sostenendo di essersi recato a BU per svolgere alcune attività
10 nell'interesse dell'anziano genitore beneficiario della legge n. 104/1992, in particolare di essere partito da AN in data 07.09.2024, dopo aver svolto il proprio turno di lavoro dalle ore 09.00 alle 15.00, per recarsi a BU presso la casa della moglie al fine di recuperare una poltrona Persona_3
sanitaria motorizzata che apparteneva alla suocera, oramai deceduta, al fine di risistemarla e renderla funzionante per le esigenze del padre, per poi fare ritorno a AN la mattina del 09.09.2024 a causa dell'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per la sera del giorno 8.09.2025.
4.3. Tanto premesso, sulla scorta delle risultanze emerse dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio, deve ritenersi legittima l'irrogazione del licenziamento da parte della società odierna convenuta nei confronti del ricorrente.
Secondo quanto emerge dalla relazione dell'agenzia investigativa incaricata dalla società convenuta
(doc. 11 p. resistente), il cui contenuto è stato confermato dai testimoni e Testimone_1 Testimone_2 sentiti all'udienza del 19.11.2024, il giorno 8.09.2025 il ricorrente non ha svolto attività causalmente riconducibili all'assistenza del genitore affetto da handicap grave, cui la fruizione del permesso era finalizzata (v. doc. 09 p. resistente).
Dalla relazione, corredata dalla relativa documentazione fotografica, non contestata e da intendersi integralmente richiamata, in particolare, risulta che:
- la mattina del giorno 8.09.2025 il sig. si trovava a BU, dove aveva trascorso la notte in Pt_1 un'abitazione nella via Nazionale, al n. 73, dopo essere arrivato da AN la sera prima, recandosi, prima di arrivare a BU, all'aeroporto di Olbia;
- l'autovettura Peugeot Partner del sig. rimane parcheggiata all'interno di un parcheggio Pt_1
carrabile, al medesimo indirizzo, tutta la notte e la mattina fino alle ore 11:26, quando il ricorrente, in compagnia di altre persone, due uomini e due donne, fra cui non vi era l'assistito, si reca nella via
Roma, in prossimità del Municipio e del teatro comunale di piazza Giubileo, dove l'autovettura viene parcheggiata e il ricorrente con i suoi accompagnatori scendono dall'auto e si allontanano;
- alle ore 12:47, il ricorrente, insieme ai due uomini e alle due donne, risale sulla propria autovettura, imbocca la S.S. 131 DCN con destinazione LA, dove posteggia nella via A. Gramsci per poi entrare nell'Osteria Pizzeria "Il Talismano";
- alle ore 15:09, il ricorrente, insieme ad altre persone, fra cui non è presente il genitore beneficiario dell'assistenza, esce dal ristorante per poi fare rientro con la propria autovettura a BU, dove si ferma in via Nazionale, in prossimità del civico n. 157, nelle vicinanze di piazza Giubileo;
- il ricorrente rientra nella abitazione di via Nazionale al civico n. 73 alle ore 17:55, per poi uscire nuovamente alle ore 18:39, dopo essersi cambiato, e fermarsi nuovamente nella via Roma, nei pressi della piazza Giubileo, dove scende dall'auto e si allontana;
11 - intorno alle ore 19:00 il ricorrente fa ritorno nuovamente nell'abitazione di via Nazionale, per prendere qualcosa e alle 19:10 raggiunge piazza Giubileo, si ferma in prossimità dell'ingresso del teatro comunale e scambia qualche parola con un uomo che si occupa dell'organizzazione dell'evento "I ragazzi sono in giro" (con i finalisti di “Io canto Generation”, fra cui il figlio dell'odierno ricorrente), dopodiché entra all'interno del teatro;
- il ricorrente rimane in teatro fino alle ore 23:00, quando viene interrotto il monitoraggio.
È pertanto pienamente provato, tramite osservazione diretta accompagnata dalla rappresentazione fotografica di tutti gli spostamenti del ricorrente dalla sua uscita di casa intorno alle 11:20 in avanti, che, nel lasso di tempo oggetto di monitoraggio, il ricorrente non ha svolto alcuna attività di assistenza diretta al genitore, residente a [...], né attività complementari indirettamente ricollegabili a tale finalità, avendo il ricorrente svolto attività conviviali e ricreative nel proprio esclusivo interesse, che, come si è già precisato, non possono essere considerate come causalmente ricollegabili all'assistenza del familiare, neppure in termini “compensativi”.
Quanto alla giustificazione addotta dal ricorrente, per cui egli si sarebbe dovuto recare a BU per sistemare una poltrona motorizzata che era della suocera e che avrebbe dovuto essere utilizzata dal padre che aveva problemi di mobilità, la stessa è rimasta sfornita di sufficiente riscontro probatorio e, in ogni caso, non appare di per sé sufficiente a ritenere legittima la fruizione del permesso nel caso in questione, tenuto conto della limitata durata temporale connessa all'espletamento di tale attività, del tutto compatibile con lo svolgimento dell'attività lavorativa il giorno considerato.
Difatti, se è vero che le testimoni di parte ricorrente e Testimone_3 Persona_3
(quest'ultima moglie del ricorrente) hanno ricordato, all'udienza del 5.11.2025, che il ricorrente si sarebbe dovuto recare a BU per andare a prendere una poltrona sanitaria motorizzata che in precedenza utilizzava la suocera del ricorrente tuttavia nessuna delle due ha specificato quando tale attività sarebbe stata svolta.
La moglie del ricorrente ha riferito che quest'ultimo si era recato a BU la sera del giorno
7.09.2025, dopo avere smontato dal lavoro, che il giorno dopo si era fermato a BU ed era ripartito la mattina successiva;
ha riferito che la poltrona era stata smontata prima di essere trasportata, ma non ha saputo ricordare quando il marito aveva smontato la poltrona e l'aveva caricata nella propria autovettura.
In proposito, occorre sottolineare che non solo non vi è alcuna prova che tale attività sia stata svolta nella giornata dell'08.09.2024, ma, anzi, è stata fornita dalla società resistente la prova contraria, in quanto il testimone ha escluso che il giorno 8.09.2025 l'auto del ricorrente sia stata utilizzata Tes_1
per attività riconducibili al trasporto di una poltrona, in quanto, se così fosse stato, sarebbe stato
12 riportato nella relazione investigativa, che ha ripercorso tutte le attività svolte dal sig. dalla sera Pt_1
del giorno 7.09.2024 fino alle ore 23:00 del giorno successivo.
Ma soprattutto, è evidente che tale singola attività, per la sua natura, non avrebbe potuto giustificare la fruizione del permesso in relazione alla prestazione lavorativa che avrebbe dovuto essere espletata il giorno 8.09.2025 dalle ore 15:00 alle 21:00 presso il punto vendita ubicato nel centro commerciale
Porta Nuova di AN, atteso che il ricorrente avrebbe potuto caricare la poltrona la mattina dell'08.09.2025 e portarla a AN, che dista circa un'ora e mezza in macchina da BU (v. teste
, dove risiedeva il genitore che necessitava dell'assistenza, per poi recarsi a lavoro all'inizio Per_3
del turno pomeridiano, non essendo pertanto rilevante l'allegata - e non provata - allerta meteo che avrebbe impedito al ricorrente di tornare a AN la sera dell'08.09.2025, a fronte della prova dello svolgimento, in concomitanza con l'orario di lavoro, di attività del tutto estranee a quelle legate causalmente all'assistenza in favore del familiare, oltretutto anche implicanti spostamenti in macchina
(da BU a LA e ritorno) che smentiscono l'asserita esistenza della causa di forza maggiore.
Alla luce dei rilievi e delle argomentazioni che precedono, deve affermarsi la legittimità del licenziamento in tronco intimato dalla datrice di lavoro, tenuto conto della gravità della condotta contestata, tale da ledere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con il datore di lavoro.
5. Sulla domanda di inquadramento superiore e di condanna alle relative differenze retributive.
Passando alla domanda di accertamento dello svolgimento da parte del ricorrente di mansioni superiori, la stessa è fondata, nei limiti e per la ragioni di cui nel prosieguo.
5.1. È pacifico che l'odierno ricorrente è stato assunto a tempo parziale e indeterminato dalla a far data dal 22.09.2014 con mansioni di addetto alle vendite, con inquadramento nel CP_1
quarto livello del C.C.N.L. Commercio Terziario Confcommercio applicabile al contratto individuale per cui è causa, con sede di lavoro presso il Centro Commerciale Porta Nuova di AN, fino alla cessazione del rapporto avvenuta in data 26.09.2024, quando è intervenuto il licenziamento del lavoratore.
Premesso quanto sopra, poiché il ricorrente ha chiesto l'accertamento dello svolgimento da parte sua di mansioni superiori, dal 01.05.2017, trova applicazione l'art. 101 del C.C.N.L., a mente del quale
“Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione
a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e
l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di
13 lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi”.
Secondo l'art. 102 del medesimo C.C.N.L., l'inquadramento al livello superiore compete anche al lavoratore che svolga funzioni promiscue, dovendosi in tal caso fare riferimento all'attività prevalente, definita come quella “di maggiore valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata”, ove
“non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare”. In tal caso, ferme restando le mansioni di fatto espletate, al lavoratore compete l'inquadramento al livello superiore.
Premesso quanto sopra, occorre a questo punto accertare le attività lavorative in concreto svolte dal ricorrente, come risultate provate in giudizio, per poi porle a raffronto con le qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria applicabile (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. L, ord. 22.11.2019, n.
30580).
5.2. Partendo dalla disamina delle risultanze processuali, innanzitutto è stata prodotta in giudizio documentazione dalla quale risulta che il ricorrente ha ricoperto funzioni di vicedirettore, come emerge sia dalle convocazioni via mail a lui indirizzate per la partecipazione a corsi rivolti appunto ai vicedirettori (v. docc. 11, 12, 13, 14, 16 all. ricorso), dalla tessera nominativa del sig. recante la Pt_1 dicitura “vicedirettore” (doc. 19 all. ricorso), oltre che dall'attestato di partecipazione al corso “Team
Building per Direttori e Vicedirettori” (doc. 20 all. ricorso).
Inoltre, all'udienza del 5.11.2025 è stato sentito il teste sulla cui attendibilità e Testimone_4
imparzialità non vi è alcun motivo di dubitare, sia per la sua diretta conoscenza dei fatti - il testimone ha riferito di avere lavorato dal 1998 al 2023 alle dipendenze della e come responsabile CP_1
del punto vendita di AN -, sia per la precisione e coerenza delle dichiarazioni e la sua posizione di terzietà, avendo riferito di avere chiuso ogni controversia con la società odierna resistente e di lavorare alle dipendenze di un'altra impresa.
Il teste ha confermato che il ricorrente era stato nominato come vicedirettore nel maggio 2017,
“ricordo che mi venne comunicato dal titolare insieme al responsabile di zona sig. Persona_4
, vennero personalmente presso il centro di AN. Tali funzioni vennero svolte Testimone_5 dal ricorrente fino a circa metà del 2020”.
Ha ricordato che, in tale sua veste, il sig. si occupava di organizzare i turni di lavoro, della Pt_1
sala espositiva e di fare gli ordini della merce, precisando che gli ordini della merce potevano essere fatti solo dal direttore, o, in sua assenza, dal vicedirettore. Inoltre, il ricorrente coadiuvava il Tes_4
nello svolgimento delle sue funzioni di responsabile e, in caso di assenza del responsabile, poteva autorizzare le ferie e i permessi.
Ha anche riferito che, dopo un certo periodo dall'assunzione, il sig. aveva iniziato a occuparsi Pt_1
14 anche dell'assistenza tecnica - “se era possibile ed era qualcosa di semplice il problema veniva risolto in loco, altrimenti si occupava di inviare al centro di assistenza tecnica” -, precisando che questa attività la svolgeva soprattutto su apparecchi e dispositivi informatici e, soprattutto, che non tutti gli addetti alla vendita si occupavano di tale attività, “erano solo in due a svolgere questa attività, l'altro era , inizialmente in tre ma uno era andato via. Questo perché il sig. si era Persona_5 Pt_1 rivelato più capace ed esperto di altri”.
Inoltre, qualora fossero sorte problematiche non particolarmente complesse relative ad esempio a installazione di software e applicativi, “se ne poteva occupare anche autonomamente il sig. Pt_1 altrimenti era comunque lui che si interfacciava con il tecnico dell'azienda, che stava a Cagliari e a volte si riusciva a risolvere il problema evitando di far venire il tecnico a AN”.
Ha infine confermato che, durante il periodo del lockdown, per circa due mesi, erano state fornate due squadre di lavoro e una era stata assegnata al direttore , l'altra al ricorrente. Testimone_4
Anche il testimone ha confermato lo svolgimento da parte del ricorrente delle Persona_5
funzioni di vicedirettore.
Egli ha riferito di avere lavorato per la dal 2008 fino a maggio/giugno 2022, di avere CP_1
svolto mansioni di addetto alle vendite per la parte informatica e che, oltre a lui, anche il sig. CP_2
e il ricorrente si occupavano di informatica, precisando però che “quando il sig. doveva
[...] Pt_1
svolgere funzioni di vicedirettore - questo accadeva o quando non c'era il responsabile, o quando era necessario che il sig. coadiuvasse il sig. -, non poteva occuparsi della vendita e Pt_1 Tes_4 dell'assistenza”, e che questo aveva creato dei problemi nell'organizzazione del lavoro.
Lo stesso teste ha riferito che era il ricorrente a organizzare i turni di lavoro e che li doveva cambiare “quando lui non poteva lavorare con noi in sala, perché impegnato come viceresponsabile.
Come vicedirettore il ricorrente doveva stare in ufficio per curare i rapporti con i fornitori, si occupava degli ordini, del carico/scarico delle merce e di portare anche gli apparecchi nei centri di assistenza, mi riferisco agli apparecchi non informatici, es. elettrodomestici, perché dell'assistenza post vendita degli apparecchi informatici si occupava direttamente il team addetto alla vendita e assistenza in area informatica. Il precedente vicedirettore era , poi da un certo momento Persona_6
in poi tale incarico è stato ricoperto dal ricorrente, non ricordo esattamente la data, ricordo che il sig.
ha iniziato a lavorare da Trony dopo che avevo iniziato a lavorare con contratto part – time nel Pt_1
2012, ricordo che passò qualche anno dopo la sua assunzione prima che il sig. divenisse Pt_1 vicedirettore”.
Ha anche ricordato che dell'assistenza tecnica post vendita per i dispositivi informatici se ne occupavano solo gli addetti all'area informatica, che potevano risolvere direttamente determinate
15 problematiche in loco (es. problemi riguardanti il software), altrimenti, se ad esempio c'era da sostituire un componente hardware, era necessario aprire la procedura di invio del prodotto al centro di assistenza e la pratica in genere durava circa 15/20 giorni.
Quanto ai testimoni di parte resistente sentititi all'udienza del 19.11.2025, e Tes_6 Tes_7
il primo ha riferito di avere sostituito il direttore presso il punto vendita di
[...] Persona_7
AN e che non ricordava che vi fosse stato un vicedirettore, confermando che il sig. , quando Pt_1
era assente il direttore, si occupava di fare gli ordini, mentre non ha saputo dire se egli si fosse anche occupato dell'organizzazione dei turni di lavoro in assenza del responsabile;
il si è limitato a Tes_7
riferire in relazione al periodo da maggio a metà ottobre 2024 durante il quale aveva coadiuvato anche lui come responsabile il direttore , negando che il ricorrente svolgesse funzioni di Persona_7
vicedirettore, mentre con riferimento al periodo precedente ha detto di non essere a conoscenza personalmente della situazione del punto vendita di AN e che lo gli aveva riferito che, in Per_7
caso di sua assenza, erano stati chiamati i direttori di altri punti vendita.
5.3. Passando a questo punto alle declaratorie contrattuali, deve osservarsi che l'art. 100 del CCNL applicabile al contratto individuale per cui è causa, nel prevedere i diversi livelli di inquadramento, dispone che:
"Al IV livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè: 1) contabile d'ordine; 2) cassiere comune;
3) traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte); 4) astatore;
5) controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati, compreso il settore delle telecomunicazioni;
6) operatore meccanografico;
7) commesso alla vendita al pubblico". La disposizione prosegue poi con l'elencazione di ulteriore figure professionali a titolo esemplificativo, fra cui "esattore, esclusi i fattorini e portapacchi autorizzati a riscuotere l'importo della merce all'atto della consegna", "addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari)", e così via.
Sempre secondo la citata disposizione, appartengono, invece, al III livello "i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè: 1) steno-dattilografo in lingue estere;
2) disegnatore tecnico;
3) figurinista;
4) vetrinista;
5) creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali,
16 con discrezionalità di valutazione dei dati informativi;
6) commesso stimatore di gioielleria;
(...)".
La disposizione prosegue poi indicando ancora altre figure a titolo esemplificativo tra cui
"sportellista nelle concessionarie di pubblicità" e "contabile/impiegato amministrativo”.
Dal raffronto tra i due diversi livelli di inquadramento contrattuale emerge che gli elementi che li differenziano attengono, essenzialmente, allo svolgimento in via prevalente di mansioni di concetto e/o allo svolgimento di mansioni che "comportano una specifica ed adeguata capacità professionale" espletate "in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni": sono questi, infatti, gli elementi che caratterizzano i lavoratori inquadrati nel III livello.
Di ciò si trae conferma nella esemplificazione delle varie figure professionali, in cui, a fronte del IV livello nel quale si indicano figure come quelle del "contabile d'ordine" e del "cassiere comune" si registrano, invece, nel III livello figure che si caratterizzano o per le spiccate competenze tecnico professionali specializzate ("steno-dattilografo in lingue estere", "disegnatore tecnico", "figurinista") o per l'esercizio di mansioni in autonomia operativa. Significativa, in questo senso, l'indicazione, ad esempio, della figura del "contabile/impiegato amministrativo”, quale “personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi".
Per converso, nel IV livello è indicata, fra le altre, la figura dell'esattore, con esplicita esclusione di chi è autorizzato a riscuotere i corrispettivi della merce in consegna.
5.4. Ciò chiarito, si deve ritenere che nel caso di specie dall'istruttoria svolta siano emersi elementi significativi per il riconoscimento di un livello superiore rispetto a quello contrattualmente previsto, quali, in particolare:
il coordinamento del personale, con organizzazione dei turni di lavoro, sia in caso di assenza del responsabile del punto vendita di AN, sia per coadiuvare il direttore;
organizzazione della sala espositiva;
esecuzione degli ordini delle merci (attività riservata ai direttori e vicedirettori: v. teste;
Tes_4
gestione dell'assistenza tecnica, con risoluzione anche in autonomia di problematiche non particolarmente complesse inerenti ad apparecchi e dispositivi informatici.
Il IV livello comprende lavoratori che "eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari", mentre dall'istruttoria è emerso che il ricorrente aveva acquisito
17 competenze specifiche attraverso l'esperienza, elemento qualificante per il III livello, e la sua designazione formale come “vicedirettore” da parte del titolare e del responsabile di zona dimostra il riconoscimento aziendale delle sue competenze professionali.
Conseguentemente, deve ritenersi provato lo svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni rientranti nel III livello quantomeno finché egli ha svolto mansioni di vicedirettore, ovverosia, secondo quanto riferito dal teste dal maggio 2017 fino alla metà del 2020. Deve invece escludersi che Tes_4
sia stato sufficientemente provato lo svolgimento in via prevalente da parte del ricorrente, nel periodo successivo, di mansioni riconducibili al livello di inquadramento superiore, anche alla luce della documentazione in atti, riconducibile all'anno 2019, e tenuto conto delle dichiarazioni dei testimoni di parte resistente, che si sono riferiti al periodo successivo a quello cui ha fatto riferimento il (in Tes_4
particolare, quando il responsabile del punto vendita di AN era ), mentre il Persona_7 Per_5
non ha dato precise indicazioni temporali sullo svolgimento da parte del ricorrente delle funzioni di vicedirettore, invece precisamente circoscritte temporalmente dal Tes_4
5.5. Al ricorrente deve pertanto essere riconosciuto il diritto alle differenze retributive, calcolate sottraendo dai minimi retributivi previsti per il III livello l'importo effettivamente percepito dal ricorrente nel periodo considerato, come desumibile dal conteggio allegato al ricorso (doc. 08), che non
è stato specificamente contestato dalla convenuta. L'assoluta genericità della contestazione sul punto comporta l'applicazione dell'art. 115 c.p.c., essendosi chiarito che, in materia di conteggi nel rito del lavoro, "L'art. 416 c.p.c. impone al convenuto di «prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione», in ordine ai fatti affermati dall'attore, il che, con specifico riguardo ai conteggi eventualmente prodotti da quest'ultimo circa l'ammontare del proprio credito, implica che non sia all'uopo sufficiente un mero dissenso (Cass. n. 25588 del 2010), ma occorra una critica precisa e puntuale che individui il vizio da cui il conteggio in considerazione sarebbe affetto e si offra contestualmente di provarne il fondamento (Cass. nn. 11667 del 2010, 6202 del 2004), dovendo ritenersi che la contestazione sia tamquam non esset qualora non involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero dei conteggi medesimi, le quali devono risultare dagli atti o essere successivamente provate (Cass. n. 83 del 2003)" (Cass. civ.,
Sez. Lav., 12.03.2018, n. 5949).
Si è altresì precisato che, nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma. Ne consegue che se la parte nega l'esistenza del credito per differenze retributive,
18 non è comunque esonerata dalla contestazione analitica dei conteggi, i quali, pertanto, in assenza di tale censura, si consolidano nell'importo formulato (Cass. civ., Sez. Lav., 18 maggio 2015, n. 10116), rendendo superfluo un approfondimento istruttorio sul punto.
La società convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento in favore del ricorrente dell'importo a titolo di differenze retributive di € 7.858,45, estrapolato dal prospetto depositato dalla parte ricorrente, limitatamente al periodo considerato (€ 1.509,93 da maggio a dicembre 2017; €
2.436,18 per l'anno 2018; € 2.647,85 per l'anno 2019; € 1.264,49 da gennaio a giugno 2020), oltre a €
582,10 a titolo di TFR ex art. 2120 c.c., per un totale di € 8.440,55.
Su tali importi sono dovuti, ai sensi dell'art. 429, comma 3 c.p.c., gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dalla data di maturazione del diritto a percepire le singole voci fino al saldo.
6. Regolamentazione delle spese del giudizio.
Le spese sono compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'impugnazione del licenziamento per giusta causa intimato dalla in data CP_1
26.09.2024 nei confronti del ricorrente;
Parte_1
2) accertato e dichiarato il diritto del ricorrente all'inquadramento nel III livello del Parte_1
C.C.N.L. Commercio Terziario Confcommercio a decorrere da maggio 2017 fino a giugno 2020, condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 8.440,55, a titolo di differenze retributive e T.F.R., oltre rivalutazione e interessi legali dalla data di maturazione del diritto a percepire le singole spettanze fino al saldo effettivo;
3) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in AN, il 19/12/2025
La Giudice del lavoro dott.ssa ON Mighela
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