Sentenza 6 maggio 2016
Ordinanza presidenziale 3 febbraio 2020
Accoglimento
Sentenza 31 luglio 2023
Ordinanza collegiale 2 maggio 2024
Accoglimento
Sentenza 1 aprile 2025
Parere definitivo 2 febbraio 2026
Sentenza 20 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 01/04/2025, n. 2727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2727 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02727/2025REG.PROV.COLL.
N. 00209/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 209 del 2024, proposto dalle società Deco S.a.s. di VA IS & C., Liana S.a.s. di VA CI & C. e della Immobiliare Antoniana S.n.c. di RZ FA MA e MA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , nonché dalla signora MA TE IO, tutte rappresentate e difese dagli avvocati Mario Bertolissi e Stefano Gattamelata, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Bovolenta, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Bolla, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
nei confronti
della signora MA Bertipaglia, non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 7435 del 2023 del Consiglio di Stato, Sezione Quarta.
Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bovolenta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 il Cons. Eugenio Tagliasacchi e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, la Deco S.a.s. di VA IS & C., la Liana S.a.s. di VA CI & C., la Immobiliare Antoniana S.n.c. di RZ FA MA e MA nonché la signora MA TE IO hanno introdotto il presente giudizio chiedendo l’ottemperanza della sentenza di questa Sezione del Consiglio di Stato n. 7435 del 2023, con cui è stata dichiarata, ai sensi degli artt. 1256, comma 2, e 1463 c.c., l’estinzione dell’obbligo del Comune di Bovolenta di rilasciare i titoli edilizi in conformità alla convenzione stipulata tra il Comune medesimo e gli odierni ricorrenti in data 10 ottobre 2002, avente ad oggetto il piano di lottizzazione denominato “Bacchiglione”, approvato con la deliberazione consiliare n. 35 del 19 agosto 2002.
2. In punto di fatto, occorre premettere che, in attuazione dell’anzidetta convenzione, i lottizzanti hanno realizzato le opere di urbanizzazione primaria e, successivamente, mediante il permesso di costruire n. 1687 del 16 novembre 2004, è stata assentita la realizzazione di un edificio residenziale.
Tuttavia, l’area in questione è diventata inedificabile poiché, nel mese di ottobre 2004, l’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta – Bacchiglione ha pubblicato il Progetto di piano stralcio per l’assetto idrogeologico dei fiumi di competenza, inserendo in tale proposta l’area interessata dalla lottizzazione tra quelle classificate con l’indice P4, ossia ad elevata pericolosità, con conseguente immediata applicazione delle misure di salvaguardia. Inoltre, il vincolo idrogeologico è stato successivamente recepito negli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali, determinando l’inedificabilità dell’area.
Per tale ragione, in considerazione del protrarsi del vincolo di inedificabilità, con la sentenza della cui ottemperanza si tratta, è stata dichiarata la risoluzione dell’anzidetta convenzione del 10 ottobre 2002, ai sensi degli artt. 1256, comma 2, e 1463 c.c., nonché, con la medesima sentenza, questa Sezione ha altresì accertato il conseguente diritto dei lottizzanti alla ripetizione del valore dei terreni ceduti e delle opere di urbanizzazione realizzate in esecuzione della convenzione medesima, provvedendo alla determinazione dei criteri sulla base dei quali il Comune di Bovolenta avrebbe dovuto formulare un’offerta ai lottizzanti stessi e, a tale proposito, la sentenza ha precisato i criteri che seguono: “ 1. stimare il valore dei terreni ceduti, come quantificato nell’atto di cessione, nonché il valore delle opere di urbanizzazione realizzate, in base al costo di realizzo effettivamente sostenuto dai lottizzanti, come documentalmente provato;
2. dalla somma di cui al punto 1 valutare la possibilità di scomputare il valore delle opere di urbanizzazione e dei terreni ceduti riferibile alla quota parte della lottizzazione realizzata (lotti 9 e 10), rispetto alla quale i lottizzanti hanno conseguito le utilità attese nel rispetto della natura corrispettiva della causa della convenzione di lottizzazione;
3. proporre il criterio di riparto tra i lottizzanti della somma quantificata ai sensi dei punti 1 e 2;
4. l’offerta andrà formalizzata entro 90 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica se anteriore ”.
3. A seguito della pronuncia di tale sentenza, il Comune di Bovolenta, con comunicazione a mezzo Pec del 30 ottobre 2023, ha formulato l’offerta ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. proponendo la somma complessiva di euro 200.000,00, affermando di aver tenuto conto dell’“ effettivo ammontare delle fatture documentate nel giudizio avanti il Consiglio di Stato R.G. 7396/2016 (per costi opere di urbanizzazione, forniture energia, progettisti, spese per notaio e consulenti vari ecc.), detratto il valore della quota di lottizzazione realizzata ”, nonché di aver considerato ulteriori fattori – reputati non pertinenti dagli odierni ricorrenti – e in particolare: la “ situazione economica finanziaria del Comune ”, la “ possibilità per gli appellanti di edificare nelle aree oggetto di lottizzazione, anche alla luce dell’intervenuto declassamento del rischio idrogeologico ” e la “ disponibilità del Comune ad esonerare gli appellanti dal pagamento delle imposte IMU/TASI maturate fino ad oggi (stimabili in almeno ad Euro 106.723,00) ”.
4. Gli odierni ricorrenti hanno rifiutato tale offerta ritenendola distante dal valore effettivo delle opere di urbanizzazione realizzate e dei terreni ceduti gratuitamente al Comune nonché elusiva del giudicato in quanto non conforme ai criteri stabiliti da questa Sezione e, conseguentemente, hanno proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendo l’ottemperanza della sentenza n. 7435 del 2023.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Bovolenta, facendo presente di aver proposto ricorso per cassazione per difetto di giurisdizione avverso la sentenza del Consiglio di Stato della cui ottemperanza si tratta e chiedendo, per tale ragione, la sospensione del presente giudizio di ottomperanza.
Nel merito, il Comune ha eccepito l’infondatezza del ricorso, sostenendo che i lottizzanti nella quantificazione della propria pretesa, non avrebbero tenuto conto del valore delle opere da scomputare vista l’utilità dai medesimi ricavata per l’attuazione parziale della lottizzazione e, sul punto, ha fatto espresso riferimento ai lotti n. 9 e n. 10. Ad avviso del Comune, infatti, le opere realizzate avrebbero completato una parte della lottizzazione dalla quale i ricorrenti avrebbero “ ricavato un’utilità ”.
Sotto un diverso profilo, il Comune ha rilevato che i terreni in questione, grazie all’intervento del Comune medesimo, sarebbero ritornati edificabili, con la conseguenza che i ricorrenti risultano proprietari di terreni edificabili già urbanizzati e, dunque, con un valore di mercato più alto.
Sotto un terzo profilo, il Comune ha eccepito che il credito in questione debba essere compensato con il debito fiscale per l’IMU e la TASI, sostenendo che si tratti di un adempimento necessario, posto che i Comuni sono tenuti alle verifiche previste dall’art. 48- bis del d.P.R. n. 602 del 1973. Quest’ultimo, infatti, stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, prima di provvedere, a qualunque titolo, al pagamento di un importo superiore a 5.000,00 euro, sono tenute a verificare se il beneficiario sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
6. Con l’ordinanza n. 4001 del 2 maggio 2024, il Collegio ha respinto la richiesta di sospensione del presente giudizio, ritenendo che non ne sussistessero i presupposti, in base a due distinte ragioni.
In primo luogo, il Collegio, con la menzionata ordinanza, ha rilevato che il Comune di Bovolenta non aveva proposto appello incidentale condizionato con riferimento al capo della sentenza del T.a.r. Veneto n. 458 del 2016 relativo alla giurisdizione, posto che, secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza di questo Consiglio, la questione concernente la giurisdizione avrebbe potuto essere oggetto di esame nell’ambito del giudizio di appello soltanto qualora il Comune di Bovolenta – vittorioso nel merito in primo grado – avesse proposto appello incidentale condizionato sull’anzidetto capo in tema di giurisdizione. In questo senso, infatti, l’ordinanza ha richiamato quanto affermato da Cons. Stato, Sez. VI, 26 marzo 2015, n. 1596, che ha chiarito quanto segue: “ L’esame dell’appello incidentale condizionato proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel merito su questioni pregiudiziali di rito decise in senso ad essa sfavorevole deve essere effettuato solamente se l'appello principale sia stato giudicato fondato, in caso contrario non sussistendo l'interesse dell'appellante incidentale alla pronunzia sulla propria impugnazione. Tale condizionamento opera anche nel caso in cui la questione pregiudiziale di rito attenga alla giurisdizione, e ciò in aderenza al principio della ragionevole durata del processo ed al connesso principio della prevalenza, ai fini del servizio giustizia, a che l'autorità giudiziaria vista nel suo complesso dia una risposta di merito alla domanda di giustizia ”.
In secondo luogo, l’ordinanza ha evidenziato come il Consiglio di Stato abbia altresì avuto modo di precisare che la proposizione del ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione non preclude di per sé l’esame del ricorso con il quale si chiede l'ottemperanza di una sentenza del Consiglio di Stato “ dal momento che il giudizio di ottemperanza è rimedio esperibile anche per le sentenze esecutive del giudice amministrativo d'appello non passate in giudicato ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 2 dicembre 2016, n. 5055).
Con la medesima ordinanza, il Collegio ha ritenuto altresì necessario disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., affidandola al Provveditorato interregionale per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia o a dipendente da quest’ultima designato, purché dotato delle necessarie competenze, formulando i quesiti che seguono: “ i) determini il verificatore il valore dei terreni ceduti, tenendo conto della quantificazione desumibile dall’atto di cessione, nonché del valore delle opere di urbanizzazione realizzate, in base al costo di realizzo effettivamente sostenuto dai lottizzanti, nei limiti di quanto documentalmente provato;
ii) dalla somma ottenuta secondo i criteri di cui al punto al punto che precede scomputi il verificatore il valore delle opere di urbanizzazione e dei terreni ceduti che risulti riferibile alla quota parte della lottizzazione realizzata (lotti 9 e 10), rispetto alla quale i lottizzanti hanno conseguito le utilità attese, indicando l’importo risultante da tale sottrazione;
iii) sulla base della somma ottenuta per effetto dei criteri che precedono, indichi il verificatore la quota spettante a ciascun lottizzante, provvedendo alla relativa determinazione in misura proporzionale al valore dei terreni ceduti e ai costi effettivamente sostenuti da ciascuno e tenuto altresì conto dell’utilità conseguita in base al criterio sub ii) ”.
7. In data 30 settembre 2024, il verificatore ha depositato la relazione e ha quantificato l’indennizzo spettante a ciascun lottizzante in euro 99.166,02 (solo per la posizione della signora MA TE IO l’importo è stato quantificato in euro 99.166,01).
8. Con la memoria depositata il 6 gennaio 2025, la Deco S.a.s. ha dato atto della circostanza che le parti hanno convenuto sulla correttezza della quantificazione complessiva dell’importo determinato dal verificatore, precisando che l’unico punto che risultava ancora controverso riguardava la tesi sostenuta dal Comune nelle osservazioni alla bozza a proposito della circostanza che, nelle more, i terreni oggetto di lottizzazione sarebbero tornati nuovamente edificabili e che, pertanto, si dovrebbe tenere conto di tale circostanza nella quantificazione dell’indennizzo. Per contro, secondo i ricorrenti, tale questione sarebbe del tutto irrilevante e, comunque, esulerebbe dal perimetro del presente giudizio di ottemperanza.
Conseguentemente, i ricorrenti hanno insistito nel chiedere che il Collegio ordini al Comune di ottemperare alla sentenza d’appello, corrispondendo le somme determinate all’esito della verificazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con riferimento alle obbligazioni accessorie afferenti agli interessi e alla rivalutazione, i ricorrenti hanno precisato che siffatta pretesa troverebbe fondamento direttamente nella sentenza oggetto di ottemperanza, poiché il Consiglio di Stato ha espressamente ricondotto l’indennizzo riconosciuto alle parti appellanti nell’alveo dell’art. 2041 c.c. e l’indennizzo dovuto ai sensi dell’art. 2041 c.c. integra un debito di valore, con la conseguenza che l’importo deve essere liquidato “ alla stregua dei valori monetari in atto al momento della pronuncia ”.
Infine, con riferimento alla pretesa del Comune relativa alla compensazione del credito indennitario con l’asserito debito per l’IMU relativa al periodo 2019-2023 e per la TASI del 2019, i ricorrenti hanno eccepito che si tratterebbe di un credito “ contestato e insussistente ” e che i relativi avvisi di accertamento sono stati impugnati davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Padova, fermo restando che il credito non sarebbe comunque opponibile in compensazione nell’ambito giudizio di ottemperanza poiché la relativa eccezione avrebbe dovuto essere sollevata nel processo di cognizione.
9. Con la memoria del 7 gennaio 2025, il Comune di Bovolenta ha insistito nel sostenere che la decisione della cui ottemperanza si tratta non avrebbe “ carattere definitivo ”, essendo stato presentato ricorso alla Corte di Cassazione per motivi di giurisdizione.
Il Comune ha, del pari, insistito a sostenere l’infondatezza nel merito della pretesa, facendo riferimento alla circostanza che i lotti in questione sono urbanizzati, sostenendo, in particolare, che: “ Oggi i proprietari sono a richiedere l’indennizzo per aver realizzato le opere di urbanizzazione e non aver potuto realizzare una parte di lottizzazione, però allo stesso tempo possono realizzare la costruzione o vendere i lotti già urbanizzati valorizzando economicamente le opere di urbanizzazione. Peraltro i terreni di cui è causa oggi sono tornati nuovamente edificabili con la palese possibilità di valorizzare l'urbanizzazione realizzata ”. Ad avviso del Comune, inoltre, si tratterebbe di un fatto sopravvenuto rispetto al giudicato e dunque sarebbe possibile dedurlo nell’ambito del presente giudizio di ottemperanza. Ha ulteriormente insistito, infine per la compensazione con il debito per le imposte comunali.
10. A loro volta, i ricorrenti, con la memoria di replica del 10 gennaio 2025, hanno ribadito l’infondatezza di quanto dedotto dal Comune a proposito della questione dell’edificabilità dei lotti n. 9 e n. 10 e del conseguente vantaggio che sarebbe stato da loro asseritamente conseguito, osservando che detti terreni non sono mai stati nella disponibilità dei ricorrenti medesimi, in quanto di proprietà di terzi e l’erroneità di tale dato “ frutto di un mero refuso riportato nella sentenza d’appello ” risulta definitivamente accertata in contraddittorio nel corso della verificazione, come dimostra quanto precisato nell’ambito della relazione, ove si legge quanto segue: “ Come fatto notare dalle parti e come risulta dall'esame del progetto di lottizzazione e dal sopralluogo effettuato, il lotto 9 e il lotto 10 risultano, sì edificati ma non sono mai stati nelle disponibilità dei ricorrenti che viceversa hanno venduto il lotto 3 identificato con il mappale 850 e 852 del foglio 7 NCT, che dà diritto a una cubatura di 10 mc 1.228,00. Per quanto riguarda il lotto identificata con il mappale 808 foglio 7 NCT, corrisponde a una cubatura realizzabile di mc 216,09 ”.
Nel merito, i ricorrenti hanno contestato anche le prospettazioni del Comune relative allo scomputo del valore delle opere di urbanizzazione e di quello dei terreni ceduti, non potendosi comprendere quale indebito arricchimento potrebbero conseguire i ricorrenti né quale potrebbe essere il danno per il Comune.
Sarebbe, poi, infondata anche l’ulteriore tesi dell’amministrazione comunale secondo cui l’indennizzo non sarebbe dovuto in quanto i terreni sarebbero tornati nuovamente edificabili, dal momento che, ad avviso dei ricorrenti, tale circostanza sarebbe irrilevante poiché la sentenza della cui ottemperanza si tratta ha accolto la domanda ex art. 2041 c.c. non tanto sul presupposto della permanenza del vincolo, quanto piuttosto in ragione del venir meno dell’interesse dei lottizzanti all’esecuzione della convenzione, avendo la Sezione chiarito che “ i lottizzanti hanno legittimamente opposto il venire meno dell’interesse all’esecuzione della prestazione, essendo il fattore tempo determinante per la sostenibilità di ogni iniziativa imprenditoriale ”.
Hanno, infine, ribadito che anche la questione della compensazione con il debito per le imposte comunali asseritamente dovute in relazione ai terreni oggetto di lottizzazione è da ritenersi estranea al giudizio di ottemperanza e dovrà essere valutata nell’ambito del giudizio tributario pendente davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Padova.
11. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione alla camera di consiglio del 23 gennaio 2025 – reputa che il ricorso sia fondato e vada accolto per le ragioni che di seguito sinteticamente si espongono.
12. In via preliminare, va respinta la richiesta di sospensione del presente giudizio, motivata dal Comune sulla base della proposizione del ricorso per cassazione.
In proposito, il Collegio conferma che, come già rilevato con l’ordinanza n. 4001 del 2 maggio 2024, la sospensione non può essere disposta in considerazione, da un lato, della mancata proposizione dell’appello incidentale con riferimento al capo della sentenza del T.a.r. Veneto n. 458 del 2016 relativo alla giurisdizione e, dall’altro lato, tenuto conto dell’assenza in via generale di preclusioni in ordine alla possibilità di agire in ottemperanza con riferimento alle sentenze del Consiglio di Stato avverso le quali sia stato proposto ricorso per Cassazione. Peraltro, il primo profilo, oltre a essere stato già rilevato dal Collegio con la sopra citata ordinanza, secondo quanto riferito dalla difesa dei ricorrenti, è stato evidenziato anche dalla Prima Presidente della Corte di Cassazione che ha formulato una proposta di definizione del giudizio di legittimità (iscritto al n.r.g. 6505 del 2024), ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c., ravvisando l’inammissibilità del ricorso per la medesima ragione già indicata da questa Sezione, in quanto il Comune di Bovolenta “ avrebbe dovuto devolvere in appello l’assunto difetto di giurisdizione ‘con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione’, non essendo sufficiente ad impedire la formazione del giudicato sul punto neppure la riproposizione della eccezione (Cass. Sez. Unite n. 26497, n. 28179 e n. 16458 del 2020) ”.
13. Nel merito, il ricorso va accolto, essendo priva di fondamento la tesi prospettata dal Comune di Bovolenta, secondo cui l’indennizzo dovrebbe essere ridotto in ragione della circostanza che i terreni sono tornati edificabili e fermo restando che il verificatore ha precisato che i lotti n. 9 e n. 10 non sono mai stati nella disponibilità degli odierni ricorrenti.
In ogni caso, la questione afferente alla circostanza che i terreni siano tornati edificabili è estranea al giudicato da ottemperare, dal momento che la sentenza n. 7435 del 2023 di questa Sezione, da un lato, non ha incluso l’edificabilità dei terreni tra i criteri per la determinazione dell’indennizzo spettante ai lottizzanti e, dall’altro lato, tale questione risulta comunque irrilevante rispetto alla quantificazione dell’indennizzo dovuto quale conseguenza dello scioglimento della convenzione, poiché la sentenza ha pronunciato la risoluzione per impossibilità giuridica sopravvenuta della prestazione ai sensi degli artt. 1256, comma 2, c.c. e 1463 c.c., fondando la propria valutazione sul definitivo venir meno dell’interesse degli odierni ricorrenti all’attuazione della convenzione in considerazione della persistenza del vincolo idraulico che impediva il rilascio dei titoli edilizi. La sentenza ha, infatti, chiarito che: “ Nel caso di specie, a fronte del persistere del vincolo idraulico che impedisce il rilascio dei titoli edilizi, è evidente il venire meno dell’interesse dei lottizzanti a conseguire una prestazione, sospesa sine die. L’elevata opinabilità che caratterizza le valutazioni delle autorità amministrative competenti nella ponderazione delle situazioni di pericolo per interessi primari (quale ad esempio, nel caso di specie, la pubblica incolumità rispetto al rischio idraulico) espone i lottizzanti ad una situazione di permanente incertezza riguardo alla possibilità di conseguire i titoli edilizi necessari alla realizzazione del programma di intervento che è incompatibile con le condizioni minime di prevedibilità e calcolabilità di ogni iniziativa imprenditoriale ”.
14. Del pari destituita di fondamento è la tesi sostenuta dal Comune a proposito della compensazione con le imposte comunali. In primo luogo, infatti, come correttamente osservato dai ricorrenti, l’eccezione di compensazione avrebbe dovuto essere opposta nell’ambito del processo di cognizione. In secondo luogo, osserva il Collegio che la pretesa tributaria è contestata dai ricorrenti, i quali hanno introdotto un autonomo processo che risulta devoluto alla giurisdizione del giudice tributario.
15. Dall’infondatezza delle deduzioni del Comune deriva che l’importo dovuto ai ricorrenti deve essere quantificato nella somma accertata dal verificatore – importo sul cui ammontare, peraltro, le parti sostanzialmente concordano posto che le stesse hanno convenuto sull’indicazione del valore delle opere di urbanizzazione realizzate in euro 400.000,00 – e, quindi, nella misura di euro 99.166,02 per ciascun lottizzante (solo per la posizione della signoria MA TE IO l’importo è quantificato in euro 99.166,01).
Tale somma così determinata integra un debito di valore, trattandosi di un debito qualificato espressamente dalla sentenza della cui ottemperanza si tratta quale indennizzo dovuto ai sensi dell’art. 2041 c.c. che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, integra un debito di valore; in questo senso, cfr., ex plurimis , Cass., sez. I, 5 ottobre 2022, n. 28930, secondo cui: “ L'indennizzo ex art. 2041 c.c., in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento ”.
Conseguentemente, in conformità con la giurisprudenza appena richiamata, devono essere riconosciuti sia la rivalutazione monetaria sia gli interessi legali, con l’ulteriore precisazione che, con riferimento al dies a quo per la decorrenza delle obbligazioni accessorie in questione, occorre avere riguardo non già al momento in cui sono stati sostenuti i relativi esborsi, bensì alla data di proposizione della domanda giudiziale volta a ottenere la risoluzione della convenzione in via principale per inadempimento e in subordine per impossibilità sopravvenuta e, a tal fine, si deve fare riferimento alla data del deposito del ricorso, avvenuto il 28 settembre 2016. Al riguardo, infatti, assume rilievo la circostanza che, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio, la litispendenza nel processo amministrativo è determinata dal deposito del ricorso; in questo senso, cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 21 aprile 2022, n. 6, secondo cui: “ condicio sine qua non affinché un giudice possa dichiarare l'inammissibilità o improcedibilità del gravame - o, più in generale, pronunciarsi su di esso - è che quest'ultimo venga iscritto a ruolo, ossia depositato presso la Segreteria (o Cancelleria) del giudice medesimo. Deposito che, nel caso del processo amministrativo, ai sensi dell'art. 45 Cod. proc. amm. segue la notifica alle controparti e solo successivamente al quale può parlarsi di litispendenza (dovendo trovare conferma il principio - su cui Cons. Stato Ad. plen., 28 luglio 1980, n. 35 e valevole anche alla luce del sopravvenuto d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 - secondo cui la litispendenza nel processo amministrativo è l'effetto di una fattispecie complessa, i cui co-elementi possono ritenersi costituiti dalla notifica e dal deposito: la sola notifica quindi, non seguita dal tempestivo deposito del ricorso, è inidonea a provocare la litispendenza. In termini, anche Cons. Stato, IV, 21 dicembre 2001, n. 6333; IV, 7 gennaio 2013 n. 22; IV, 19 dicembre 2016, n. 5363) ”.
16. Dalle considerazioni che precedono discende l’accoglimento del ricorso di ottemperanza, in quanto la comunicazione a mezzo Pec del 30 ottobre 2023 non può essere considerata sufficiente a eseguire il giudicato, con conseguente ordine al Comune di Bovolenta di dare esecuzione alla sentenza della cui ottemperanza si tratta attraverso la corresponsione delle somme sopra indicate, oltre interessi e rivalutazione decorrenti dalla data della proposizione della domanda, importi che dovranno essere versati entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione o dalla comunicazione, se anteriore, della presente sentenza, con l’espresso avvertimento che, in difetto, si provvederà alla nomina di un commissario ad acta .
17. Le spese processuali del presente giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della circostanza che tutti i ricorrenti sono costituiti con il medesimo avvocato e debbono, dunque, essere considerati come un’unica parte. In questo senso, cfr., ex multis , Cass., Sez. III, 11 novembre 2022, n. 33404, secondo cui: “ In caso di difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale e rappresentate dallo stesso avvocato è dovuto un compenso unico legale, in quanto la ratio della disposizione di cui all' articolo 8, comma 1, del Dm n. 55 del 2014 , è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati; perciò la decisione che abbia liquidato un plurimo integrale compenso in presenza di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato incorre nella violazione di legge ”.
18. Il compenso del verificatore, tenuto conto dei parametri applicabili alla fattispecie e dell’attività concretamente svolta, viene liquidato in euro 4.000,00 oltre accessori ed è posto definitivamente a carico del Comune di Bovolenta.
Non può, per contro, essere accolta la richiesta dei ricorrenti intesa al rimborso di quanto dai medesimi corrisposto al consulente di parte, dal momento che la relativa nomina rappresenta un’autonoma scelta dei ricorrenti stessi e fermo restando che lo svolgimento della fase istruttoria nell’ambito del presente giudizio di ottemperanza è stato considerato dal Collegio nella quantificazione della condanna alla rifusione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Bovolenta di versare ai ricorrenti entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione, se anteriore, della presente sentenza le somme determinate come in motivazione (ossia euro 99.166,02 per ciascun lottizzante e per la sola MA TE IO euro 99.166,01), oltre interessi e rivalutazione decorrenti dal 28 settembre 2016, con l’avvertimento che, in difetto, si provvederà alla nomina di un commissario ad acta .
Condanna il Comune di Bovolenta alla rifusione in favore delle parti ricorrenti, costituite col medesimo difensore, delle spese processuali del presente giudizio di ottemperanza, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Liquida il compenso del verificatore in euro 4.000,00 oltre accessori, ponendo definitivamente l’onere a carico del Comune di Bovolenta, mentre il compenso dei consulenti di parte resta a carico delle parti che li hanno nominati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eugenio Tagliasacchi | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO