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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 24/10/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI ORISTANO SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. NO OG a seguito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ex art. 281 sexies u.c. cpc
nella causa civile iscritta al n. 20/2023 R.G., promossa da:
residente in [...](c.f. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Giulio Steri (c.f. ), Francesco Cocco Ortu (c.f. CodiceFiscale_2 C.F._3 e (c.f. , anche disgiuntamente tra loro, per mandato in atti Parte_2 C.F._4
- attore – opponente,
(C.F. ), in persona della sua Controparte_1 P.IVA_1 Presidente rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura in atti, Controparte_2 dagli Avv.ti Massimo Cambule (C.F. e Andrea Secchi (C.F. C.F._5
) dell'Avvocatura Regionale, C.F._6
- convenuta – resistente,
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, con sede in Roma, Via Gezar n. 14,
- convenuta contumace
*****
Oggetto: opposizione alla cartella di pagamento n° 075 2022 00000494 86 000, notificata al Sig. il 05.12.2022; ruolo n°2021/001456, reso esecutivo il 22.10.2021, emesso da consegnato Parte_1 all' il 25.12.2021. Controparte_3
***** CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attore ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, si conclude affinché l'Ill.mo Tribunale adito, ritenuta la propria competenza e rigettate e/o dichiarate inammissibili le avverse eccezioni, voglia: in merito, dichiarare la nullità e/o inefficacia del ruolo e della cartella esattoriale in epigrafe indicati;
in via riconvenzionale, si chiede che il Tribunale Ill.mo, ritenuta sussistente la propria giurisdizione, voglia accertare e dichiarare la perdita di efficacia delle sentenze della Corte dei Conti n. 15/2019 e n. 234/2020 sopra richiamate e il superamento del c.d. giudicato esecutivo formatosi a suo carico, in quanto contrastanti con l'overruling giurisprudenziale in bonam partem e il diritto comunitario (in questo caso, l'art. 7 CEDU e l'art. 49 CDFUE); in subordine, qualora l'Ill.mo Tribunale dovesse affermare la propria carenza di giurisdizione, si chiede che venga assegnato
1 termine per riassumere la causa, sospendendo il presente procedimento sino alla definizione del giudizio riassumendo;
in ogni caso, con vittoria di spese.
Convenuta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, salva la facoltà di rimessione in istruttoria:
- previa eventuale dichiarazione della propria incompetenza funzionale a favore del giudice dell'esecuzione, dichiarare inammissibile l'opposizione per le eccezioni formulate dalla scrivente difesa al punto 1, in diritto della presente comparsa di costituzione;
- in ogni caso, rigettare nel merito, siccome infondata, l'opposizione avverso la cartella di pagamento e il ruolo, reso esecutivo in data 22.10.2021;
- Con vittoria di spese, onorari ed accessori come per legge.
*****
FATTO
A. IL sig. proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso la cartella di Parte_1 pagamento n. 075 2022 00000494 86 000, emessa dall' su incarico Controparte_3 della per l'importo complessivo di euro 792.665,16, derivante Controparte_1 dalle sentenze di condanna n. 15/2019 e n. 234/2020 della Corte dei Conti.
L'opponente deduceva, in primo luogo, che la cartella impugnata risultava illegittima per violazione dei principi di buona fede e correttezza, nonché per abuso degli strumenti esecutivi, in quanto la aveva già intrapreso, anni prima, un'esecuzione immobiliare dinanzi al Tribunale di Oristano CP_1 (R.G. Es. n. 16/2019), ancora pendente, avente ad oggetto il medesimo credito.
Nonostante ciò – sosteneva l'attore – l'amministrazione aveva deciso di attivare anche la riscossione a mezzo ruolo, aggravando la sua posizione debitoria con ulteriori oneri, interessi e aggio di riscossione, in violazione degli articoli 212 e seguenti del Codice di giustizia contabile, che consentono di scegliere la modalità di recupero più proficua ma non di cumulare in modo arbitrario e ripetitivo più azioni coattive.
In secondo luogo, l'opponente eccepiva la sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo, in quanto, successivamente al giudicato formatosi nei suoi confronti, la stessa Corte dei Conti aveva mutato orientamento, riconoscendo – con numerose pronunce intervenute tra il 2023 e il 2024 – la prescrizione dell'azione di responsabilità in casi identici al suo, riguardanti la rendicontazione dei fondi dei gruppi consiliari del Consiglio regionale della CP_1
Tale mutamento giurisprudenziale, a suo dire, costituiva un “overruling in bonam partem”, ossia un'evoluzione interpretativa sopravvenuta in senso favorevole al condannato, la quale, in virtù dei principi sanciti dagli articoli 7 della CEDU e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, doveva retroagire e travolgere gli effetti del giudicato, in ossequio al principio di legalità e alla retroattività della norma o dell'interpretazione più favorevole anche in materia sanzionatoria e para-sanzionatoria.
Per tali ragioni, l'attore chiedeva che il Tribunale dichiarasse l'inesistenza o l'inefficacia del titolo esecutivo posto a fondamento della cartella, con conseguente nullità del ruolo e degli atti di riscossione, ovvero, in via subordinata, sollevasse questione di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, o di legittimità costituzionale
2 dell'articolo 615 c.p.c. nella parte in cui non contempla un'azione di accertamento negativo del titolo proveniente da giudici speciali.
Si costituiva in giudizio la in persona dell'Avvocatura regionale, Controparte_1 che chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto inammissibile e infondata.
In via preliminare, la difesa regionale eccepiva l'incompetenza funzionale del Tribunale ordinario, sostenendo che la cognizione spettasse al giudice dell'esecuzione o, quanto al merito delle sentenze contabili, al giudice contabile, trattandosi di titolo proveniente da un giudice speciale.
Nel merito, la affermava che la legge – e in particolare l'articolo 214 del Codice di giustizia CP_1 contabile – autorizza espressamente l'amministrazione creditrice a scegliere “la modalità di recupero ritenuta più proficua”, anche cumulando più strumenti, ove ciò sia giustificato dalle circostanze concrete.
Rilevava inoltre che la decisione di attivare la riscossione esattoriale era stata presa solo dopo che la procedura immobiliare si era rivelata infruttuosa, come risultava dalle relazioni della Corte dei Conti e del giudice dell'esecuzione, e che la cartella costituiva dunque un atto pienamente legittimo e doveroso ai fini del recupero integrale del credito erariale.
Quanto al dedotto “overruling” giurisprudenziale, la negava che il mutamento interpretativo CP_1 della Corte dei Conti potesse incidere sul giudicato già formato, trattandosi di un principio pacifico nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità: il giudicato, una volta consolidato, resta intangibile e non può essere rimesso in discussione neppure per sopravvenute decisioni di segno contrario, salvo i ristretti casi di revisione previsti per le condanne penali.
All'udienza del 3 novembre 2023, il Tribunale, ritenendo sussistenti gravi motivi, disponeva in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, invitando le parti a documentare lo stato della procedura immobiliare ancora pendente.
Con successivi depositi, la produceva ampia documentazione amministrativa e contabile, CP_1 mentre l'attore, in data 20 giugno 2024, depositava la nota conclusiva e di replica, richiedendo, in via principale, l'accoglimento dell'opposizione e la declaratoria di nullità e inefficacia del ruolo e della cartella, e in via subordinata, la rimessione degli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per la verifica della compatibilità del giudicato contabile con i principi sovranazionali di legalità e retroattività in bonam partem.
Egli ribadiva, da un lato, l'illegittimità della duplicazione dei mezzi esecutivi, ricordando che la Corte di Cassazione ha più volte censurato la condotta del creditore che aggravi inutilmente la posizione del debitore con pluralità di azioni coattive contemporanee (Cass., Sez. Un., n. 23726/2007; Cass. n. 33443/2022).
Dall'altro, richiamava in modo articolato la recente giurisprudenza della Corte dei Conti (sentenze n. 447 e 448 del 2023, n. 2 e 126 del 2024, e n. 40 del 2023), che aveva riconosciuto la prescrizione in fattispecie perfettamente sovrapponibili alla propria, segnalando come, in virtù dei principi di leale cooperazione e di effettività della tutela giurisdizionale, sanciti dall'art. 4 TUE e dagli artt. 7 CEDU e 49 CDFUE, il giudice nazionale sia tenuto a disapplicare il giudicato interno incompatibile con il diritto dell'Unione, anche se già divenuto esecutivo.
L'attore insisteva inoltre sul carattere puramente vessatorio e antieconomico dell'iscrizione a ruolo, la quale aveva comportato un aggravio di oltre ventimila euro di spese e aggio di riscossione, senza che vi fosse un effettivo beneficio per la trattandosi di un debitore con patrimonio già CP_1 vincolato e redditi pignorati entro i limiti di legge.
3 Secondo la difesa, tale comportamento integrava una violazione del principio di proporzionalità e di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1175 c.c., in quanto la pubblica amministrazione, anche quando agisce iure privatorum, è tenuta a rispettare i canoni di lealtà e correttezza nei confronti del cittadino.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Preliminarmente, va esaminata la questione relativa alla competenza del giudice adito.
L'atto introduttivo è stato notificato dall'attore successivamente alla ricezione della cartella di pagamento emessa dall' sulla base delle sentenze contabili della Controparte_3
Corte dei Conti, ma prima dell'inizio di qualsiasi procedura esecutiva.
Dagli atti di causa, infatti, non risulta che fosse stato avviato alcun pignoramento, né che l' CP_3 avesse già dato corso a un'esecuzione forzata nelle forme previste dal titolo contabile;
l'unico atto notificato era la cartella esattoriale, vale a dire un atto prodromico all'esecuzione ma non costitutivo di un processo esecutivo in senso tecnico.
Ne consegue che la domanda proposta da non può qualificarsi come opposizione Parte_1 all'esecuzione in corso ai sensi dell'art. 615, secondo comma, c.p.c., bensì come opposizione preventiva all'esecuzione o, più propriamente, come azione di accertamento negativo del diritto dell'Amministrazione a procedere ad esecuzione.
In tali ipotesi, secondo l'orientamento costante della Corte di cassazione (tra le altre, Cass. civ., sez. III, 4 marzo 2016, n. 4228; Cass. civ., sez. III, 22 ottobre 2018, n. 26685), la competenza non appartiene al giudice dell'esecuzione, ma al Tribunale ordinario in funzione di giudice di cognizione, individuato in base ai criteri ordinari di materia e territorio.
Tale conclusione è coerente con la natura della domanda proposta, che non mira a censurare atti dell'esecuzione già compiuti, ma tende a far accertare l'inefficacia sopravvenuta del titolo esecutivo per contrasto con i principi di diritto dell'Unione e con il successivo mutamento giurisprudenziale della Corte dei Conti.
La competenza funzionale del giudice dell'esecuzione non era ancora radicata, non essendo iniziata alcuna procedura forzata, sicché ogni eccezione in senso contrario deve essere disattesa.
B. L'attore invoca, a sostegno della domanda, gli artt. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deducendone che il principio della lex mitior – ossia della retroattività della norma più favorevole – dovrebbe trovare applicazione anche nei confronti delle sentenze contabili divenute definitive, in quanto qualificabili come “sanzioni punitivo-afflittive” alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Il richiamo, tuttavia, non è idoneo a fondare la pretesa caducazione del titolo esecutivo.
Vero è che LA Corte EDU, nella sentenza Scoppola c. Italia (n. 2), AN Camera, 17 settembre 2009 ha affermato che l'art. 7 §1 CEDU non si limita a vietare la retroattività della norma penale più severa, ma implica anche il principio opposto, cioè l'applicazione retroattiva della norma più mite (lex mitior).
Tale principio, tuttavia, è stato elaborato esclusivamente nell'ambito del diritto penale sostanziale, con riferimento alla misura della pena inflitta per un reato, e non si estende automaticamente ad altri ambiti dell'ordinamento.
4 Nelle successive pronunce RV c. Italia, 29 ottobre 2013, e AN EN c. Regno Unito, 10 luglio 2014, la Corte di Strasburgo ha chiarito che l'art. 7 CEDU si applica anche a misure formalmente amministrative ma aventi natura sostanzialmente “penale”, in quanto afflittive e punitive.
Tale interpretazione, tuttavia, non implica la riapertura dei giudicati né la possibilità di disapplicare decisioni definitive pronunciate da organi giurisdizionali nazionali in settori – come la responsabilità amministrativo-contabile – che perseguono finalità risarcitorie e non penali in senso stretto.
Anche la giurisprudenza successiva ( c. (n. 2), AN Camera, 11 luglio Persona_1 Per_2
2017, §§ 72-73) ha ribadito che l'art. 7 non conferisce un diritto alla riapertura del giudizio penale o civile chiuso con sentenza definitiva.
Nel caso di specie, la condanna della Corte dei Conti ha natura primariamente risarcitoria, diretta a reintegrare il danno erariale, e solo indirettamente sanzionatoria.
Essa non può pertanto essere equiparata, neppure in senso sostanziale, a una “pena” ai fini dell'art. 7 CEDU o dell'art. 49 CDFUE.
Il principio della lex mitior, per quanto riconosciuto in ambito convenzionale, opera all'interno del procedimento sanzionatorio e non comporta la caducazione di giudicati civili o contabili già formatisi in via definitiva.
Va inoltre osservato che né la CEDU né la Carta dei diritti fondamentali impongono agli Stati membri un obbligo generale di riapertura o disapplicazione dei giudicati nazionali per effetto di successivi mutamenti interpretativi o giurisprudenziali.
Tale obbligo è stato escluso anche dalla Corte di giustizia dell'Unione europea la quale in molte occasioni ha è precisato che il diritto dell'Unione non richiede di rimuovere l'autorità del giudicato, salvo casi eccezionali previsti espressamente dal diritto europeo.: in particolare, nelle sentenze FE (C-234/04) - e successivamente IM (C-213/13) e (C-69/14) – è stato CP_4 Per_3 affermato che il diritto dell'Unione non esige la riapertura o la disapplicazione di una sentenza nazionale passata in giudicato, anche qualora essa risulti incompatibile con il diritto europeo, salvo che un'espressa disposizione dell'Unione o dell'ordinamento interno lo consenta.
La Corte ha più volte sottolineato che la certezza del diritto e la stabilità delle decisioni giudiziarie costituiscono un valore fondamentale dell'ordinamento europeo, e che la tutela dei diritti dell'Unione deve operare nel rispetto di tali principi, attraverso i soli rimedi previsti dall'ordinamento nazionale.
Le altre decisioni citate in dottrina – come HN & IT (C-453/00) o LY TE (C-2/06) – riguardano esclusivamente il potere di riesame amministrativo di decisioni non giurisdizionali, e non possono quindi essere estese al caso di una sentenza giudiziale definitiva, quale è quella della Corte dei Conti nel caso in esame.
Analogamente, l'eccezione introdotta nel caso (C-119/05), relativa agli aiuti di Stato, è Per_4 limitata a un settore di competenza esclusiva dell'Unione e non risulta applicabile alle fattispecie di responsabilità contabile, che rientrano integralmente nella giurisdizione nazionale.
In tale contesto, la tesi dell'attore secondo cui il giudice ordinario dovrebbe dichiarare l'inefficacia sopravvenuta del titolo contabile per effetto dell'overruling si rivela priva di base normativa e giurisprudenziale, e contrasta con il principio, anch'esso di rango europeo, di stabilità del giudicato.
Il giudicato, infatti, costituisce elemento essenziale dello Stato di diritto e garanzia di certezza dei rapporti giuridici, come più volte riconosciuto anche dalla Corte costituzionale italiana (sent. n. 113 del 2015) e dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentt. n. 13533 del 2001 e n. 13676 del
5 2014), secondo le quali la sopravvenienza di una diversa interpretazione giurisprudenziale non incide sulla validità o efficacia del giudicato già formatosi.
Alla luce di tali principi, non può ritenersi che la sopravvenuta interpretazione più favorevole adottata dalla Corte dei Conti in materia di prescrizione delle azioni contabili comporti l'applicazione retroattiva del principio della lex mitior, né che determini la perdita di efficacia del titolo giudiziale divenuto definitivo.
L'overruling giurisprudenziale, anche quando si traduca in un'interpretazione più favorevole al destinatario della condanna, non costituisce “legge più mite” ai sensi dell'art. 7 CEDU, ma soltanto un mutamento interpretativo che opera per il futuro.
Ne consegue che i principi della lex mitior e dell'overruling “in bonam partem”, pur evocati in via analogica, non sono applicabili alla fattispecie in esame, né possono giustificare la disapplicazione o l'inefficacia del titolo contabile posto a base della riscossione.
A livello di ordinamento interno, poi, la tesi dell'attore non può trovare accoglimento neppure alla luce dei principi elaborati dalla Corte di cassazione e dalla Corte costituzionale in materia di giudicato e di stabilità della cosa giudicata.
È pacifico, infatti, che il giudicato, una volta formatosi, esplica un effetto di intangibilità sostanziale e processuale, vincolando non solo le parti ma anche ogni altro giudice, finché non intervenga un rimedio tipico di impugnazione o revocazione straordinaria.
La Cassazione ha più volte ribadito che “la cosa giudicata sostanziale è un valore costituzionalmente protetto, strumentale alla certezza dei rapporti giuridici e alla stessa tutela giurisdizionale dei diritti” (Cass. civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533; conf. Cass. civ., Sez. Un., 21 maggio 2019, n. 13617).
Analogamente, la Corte costituzionale, con la nota sentenza n. 113 del 2015, ha chiarito che la certezza del giudicato rappresenta un principio di rango costituzionale, strettamente connesso agli artt. 24 e 111 Cost., e che il legislatore può incidere su di esso solo in presenza di “ragioni eccezionali e imperative di giustizia sostanziale” e con strumenti espressi.
Nel caso di specie, non si è in presenza di alcuno dei rimedi straordinari previsti dall'ordinamento (artt. 395 e 396 c.p.c.), né la sopravvenuta evoluzione interpretativa della Corte dei Conti può essere equiparata a una norma retroattiva o a una decisione di incostituzionalità.
L'“overruling” giurisprudenziale, pur avendo rilievo sistematico, non costituisce una fonte di diritto nuovo, ma solo un diverso orientamento interpretativo, destinato a operare per il futuro e non a travolgere le situazioni già definitivamente regolate.
La stessa Cassazione civile (Sez. Un., 16 giugno 2014, n. 13676) ha espressamente escluso che un mutamento giurisprudenziale, ancorché di segno favorevole, possa “riaprire o modificare i giudicati formatisi sotto l'impero dell'orientamento precedente”, in assenza di un rimedio normativo o di un vizio originario del titolo.
Ne consegue che le sentenze contabili n. 15/2019 e n. 234/2020, passate in giudicato, conservano piena efficacia esecutiva, costituendo titolo valido per l'iscrizione a ruolo da parte della CP_1
[...]
La sopravvenienza di decisioni contabili di segno contrario, benché riferite a fattispecie analoghe, non è idonea a determinare né la caducazione né l'inefficacia del titolo, né tantomeno a giustificare una disapplicazione del giudicato in sede civile.
Pertanto, la domanda di accertamento dell'inefficacia sopravvenuta del titolo deve essere respinta, dovendo ritenersi prevalenti i principi di certezza del diritto, di stabilità del giudicato e di limite alla 6 retroattività delle interpretazioni giurisprudenziali, che trovano fondamento negli artt. 24, 101 e 111 della Costituzione e nell'art. 2909 c.c.
Quanto alla pretesa abusività del cumulo dei mezzi di espropriazione, vale rammentare che la Corte di cassazione ha avuto modo di chiarire più volte che l'abuso non può essere dedotto unicamente dalla contemporanea proposizione di più azioni esecutive, né dalla sola circostanza dell'aumento dei costi o dell'incertezza degli esiti. Serve, piuttosto, una valutazione concreta delle modalità e delle finalità con cui il creditore ha agito.
Ciò posto è certamente da escludersi ogni profilo di illegittimità laddove il creditore, esaurito infruttuosamente un tentativo di recupero forzato del credito, ne intraprenda uno nuovo per la quota residua insoddisfatta;
né può ritenersi illecita l'iscrizione a ruolo è intervenuta durante la pendenza di un pignoramento immobiliare, il quale si manifesti evidentemente insufficiente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 147/22
*****
PQM
Il Tribunale di Oristano, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 20/2023 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così decide:
1. rigetta l'opposizione con integrale conferma degli atti impugnati.
2. Condanna l'attore al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta, che liquida in complessivi euro 20.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. Oristano, 24.10.2025
Il Giudice
NO OG
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