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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/10/2025, n. 8044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8044 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 511/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NC UT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.511/2024 promossa da
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante in carica sig. elettivamente domiciliato in VIA GALILEI 5, MILANO, Parte_2 presso lo studio dell'avv. VALSECCHI ANNIBALE MASSIMO ( ), che lo C.F._1 rappresenta e difende per procura allegata all'atto d'opposizione all'ingiunzione di pagamento
ATTORE IN OPPOSIZIONE contro
C.F. ), Società a capitale interamente pubblico, in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante in carica, ing. , elettivamente domiciliato in VIALE Controparte_2
PREMUDA 10, MILANO, presso lo studio dell'avv. CALABRIA ALESSANDRO
( ), che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di C.F._2 costituzione e risposta,
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
Voglia il Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza e argomentazione: in via principale: dichiarare la cessazione della materia del contendere in considerazione dello storno, in corso di causa, delle fatture n.520231148-520232969-520232102 poste ad oggetto dell'ingiunzione di pagamento prot.
pagina 1 di 5 Contr n.11072 del 18.10.23, per il tramite delle note di credito emesse da n.202443546 del 27/02/2024,
n.20240501561 del 22/07/2024, n.20240510017 del 22/07/2024 e n.20240510018 del 22/07/2024
(documenti da 11 a 14) in esecuzione della dichiarata volontà della Convenuta di eseguire “lo storno dei documenti emessi a partire dalla data cessazione dell'attività del 06/07/2023” nonché lo storno della “fattura nr. 520231148 del 13.04.2023 relativa al saldo anno 2022” da ricalcolarsi “con i metri cubi corretti pari a 742”, e di ricalcolare “per l'anno 2023, in [in] mc 1956” (doc.10) e così per complessivi 2.698 metri cubi e conseguentemente disporre la revoca o comunque dichiarare priva di effetto l'ingiunzione di pagamento prot. n.11072 del 18.10.23; in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui questo giudice ritenesse non sussistenti i presupposti per dichiarare la cessazione, dichiarare comunque nulla, illegittima, inefficace e conseguentemente revocare o comunque dichiarare priva di effetto l'ingiunzione di pagamento prot. n.11072 del 18.10.23 per le ragioni in fatto e in diritto esposte sopra e in atti. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio. In via istruttoria: si richiamano e reiterano le istanze articolate in memoria ex art.171 ter cpc del 24.05.24.
Per l'opposto:
Voglia il Tribunale adito, respinte le eccezioni, deduzioni e domande avversarie: nel merito, in via principale, dichiarare la cessazione della materia del contendere;
in via subordinata, rigettare la domanda avversaria di improcedibilità/inammissibilità, e quella di invalidità della procura e della notificazione dell'ingiunzione, e ogni altra eccezione e deduzione, in quanto infondate in fatto e diritto, confermando l'ingiunzione di pagamento opposta;
in via di ulteriore subordinata, laddove fosse ritenuta l'inammissibilità dell'utilizzo dell'ingiunzione ex R.G. n.639/10, condannare comunque l'opponente al pagamento in favore di della somma di €229.660,67, o altra ritenuta di giustizia, oltre Controparte_1 spese di notifica, interessi convenzionali di cui all'art.38 Regolamento del Servizio Idrico Integrato (già art.14 contratto fornitura), ovvero ex D. Lgs. n.231/2002, dal dovuto al saldo. Con vittoria di onorari e spese di causa per soccombenza virtuale avversaria, ovvero con relativa decisione ritenuta di giustizia.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Contr Con PEC del 15/11/2023 la ha notificato a -di CP_1 Parte_1 seguito, -ingiunzione di pagamento prot. n.11072 del 18 ottobre 2023, emessa ai sensi degli artt.2 e Pt_1
3 del R.D. 14.04.1910 n.639 e degli artt.228 e 229 D. Lgs. n.51/1998, per l'importo di €229.660,67, di cui €229.620,67 per capitale, IVA compresa, portato dalle fatture indicate in epigrafe, oltre interessi ex art.38 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ed €40,00 a titolo di risarcimento del danno ex art.6, comma 2 D. Lgs n.231/2002.
pagina 2 di 5 risulta titolare dell'autorizzazione prot. n.3020 dell'11/03/2022, rilasciata da A.T.O. Città Pt_1
Metropolitana di Milano (in deroga all'art.5, comma 8 del Reg. Regionale n.6/2019), con diritto di scarico temporaneo in pubblica fognatura delle acque derivanti dalle operazioni di drenaggio della falda. L'impianto è sito in via Luigi Vannucchi n.2 a San Donato Milanese (MI) ove l'attrice sta dando esecuzione ad un appalto pubblico volto alla realizzazione di parcheggio multipiano interrato e relativo parcheggio a raso, nell'ambito del P.I.I. « . CP_3
è Società in house, a capitale interamente pubblico -partecipato dai Comuni delle CP_1
Province di Milano e Monza Brianza, nonché dalla Città metropolitana di Milano -incaricata della gestione ed organizzazione del servizio idrico integrato delle zone di sua spettanza in veste di Autorità
d'ambito territoriale ottimale (ATO), ex dell'art.148 D. Lgs. n.152/2006 (Codice dell'ambiente).
in data 25/2/2022, ha presentato integrazione alla propria istanza, per precisare che la menzionata Pt_1 attività di scarico si sarebbe svolta nella misura di “5 l/s ovvero 18 mc/ora”, dunque 432 mc/giorno e
79.488 mc nel periodo di sei mesi, dal 28/2/2022 al 31/8/2022.
In data 11.3.2022, ha rilasciato l'autorizzazione, con indicazione delle specifiche CP_1 modalità per la misurazione delle acque concretamente riversate nel sistema fognario pubblico.
Testualmente, a norma di autorizzazione, “10. Dovrà essere inoltrata apposita richiesta di allacciamento alla pubblica fognatura online sito Gruppo CAP o mediante trasmissione della documentazione necessaria secondo quanto indicato nel portale del Gestore del S.I.I., in accordo a quanto previsto dall'art.45 del “Regolamento del Servizio Idrico Integrato”. 11. Il Titolare dello scarico dovrà installare
– qualora non vi avesse già provveduto – idoneo strumento per la misura della portata scaricata sulla linea delle acque derivanti dalle operazioni di drenaggio della falda. 12. Entro 15 giorni dall'attivazione dello scarico in pubblica fognatura, il titolare dello scarico dovrà darne comunicazione inviando altresì:
a) elaborati grafici di as built del pozzetto di campionamento e rilievo;
b) rilievo fotografico del contatore di scarico al momento dell'avvio dello scarico dal quale sia chiaramente leggibile il numero di matricola del contatore stesso e la lettura di partenza;
c) documentazione tecnica e fotografica comprovante l'avvenuta installazione del sensore di pioggia;
d) indicazione del nominativo di un referente, specificando i contatti telefonici, a cui rivolgersi per eventuali attività di controllo dello scarico e per la lettura dei volumi di scarico dal misuratore di portata, che dovrà essere disponibile entro 2 ore dalla chiamata da parte dell'Ente di controllo. 13) Entro 15 giorni dalla cessazione dello scarico in pubblica fognatura, il titolare dello scarico dovrà comunicare la relativa dismissione dello scarico in pubblica fognatura ed eventuale distoglimento in cis, inviando fotografia del contatore, così da quantificare il volume cumulativo finale, e un'analisi dell'acqua di falda eseguita durante il periodo pagina 3 di 5 di scarico in pubblica fognatura, tramite prelievo del campione di acqua dal pozzetto di campionamento ed analisi dei parametri di cui alla tabella 3 dell'allagato 5 alla parte terza del D. Lgs. n.152/06, eseguite preferibilmente da laboratorio di analisi certificato” (doc.23, pag.8, punti 10.11,12,13).
afferma che nessuna comunicazione risulta, tuttavia, mai pervenuta da parte di né in CP_1 Pt_1 rapporto all'installazione del contatore, né recante la lettura iniziale e quella finale del contatore stesso, sebbene l'opposto abbia sollecitato più volte a controparte aggiornamenti dell'avanzamento dell'attività di scarico -con missive 21/10/2022, 20/2/2023, 6/6/2023 e 13/6/2023, come ricapitolato nella lettera del
15/12/2023, senza ricevere alcun riscontro.
Peraltro, in data 30.11.2023, in occasione di sopralluogo di controllo effettuato da addetti di
[...]
, lo scarico non risultava attivo, il sistema di depurazione delle acque emunte era fermo, e il CP_1 contatore di scarico rilevava una lettura di soli mc 2.698, a fronte di un volume dichiarato dall'opponente di 5 l/s, 18 mc/h, dunque 432 mc/giorno per un totale di 79.488 mc nel periodo dall'1/3/2022 al 31/8/2022.
In mancanza di valido computo del consumo, ha adottato criteri presuntivi, così formando CP_1 gli importi fatturati e portati, quindi, nell'ordinanza ingiunzione qui opposta. Tuttavia, in pendenza di giudizio, ha ritenuto di dover stornare le fatture addebitate, ritenendo non sufficiente la CP_1 giustificazione del proprio credito sulla base di quanto riportato nel verbale del 30.11.2023 (così in comparsa conclusionale, pag.2), concludendo per la cessazione della materia del contendere e l'opponente, presone atto, ha concluso in conformità.
La causa prosegue, quindi, solo per la regolazione delle spese di lite, in mancanza di accordo sul punto.
A tal riguardo, è noto che il giudice è tenuto ad applicare la regola della cd soccombenza virtuale: sul punto, occorre evidenziare che può avvalersi dell'ingiunzione in parola (in tema, CP_1
Cass.n.2448/'25); che la procura conferita da ex art.83 cpc per la notifica dell'ingiunzione CP_1 tramite PEC, effettuata dall'avvocato cui è stato conferito il mandato a costituirsi in giudizio in caso di opposizione dell'ingiunto, è pienamente valida, poiché congiunta telematicamente all'ingiunzione e virtualmente unita alla stessa, trattandosi di atti notificati unitamente tra loro;
che, infine, l'ingiunto ha omesso di fornire a i dati informativi cui era tenuto, non prestando la collaborazione CP_1 dovuta ed impedendo, così a di accertare i reali flussi d'acqua versati. CP_1
Dunque, anche se la controversia fosse stata decisa nel merito, pur nel senso dell'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, per insufficienza delle prove presuntive addotte da , si sarebbe CP_1
pagina 4 di 5 comunque configurato un quadro idoneo a sostenere la totale compensazione delle spese di lite, per ragioni idonee ex art.92 cpc, in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n.77/2018.
Anche nel presente caso di estinzione per cessazione della materia del contendere pare, dunque, corretto disporne senz'altro la piena compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere tra le parti
[...]
e Parte_3 Controparte_1
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Milano, 24 ottobre 2025
Il Giudice
NC UT
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NC UT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.511/2024 promossa da
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante in carica sig. elettivamente domiciliato in VIA GALILEI 5, MILANO, Parte_2 presso lo studio dell'avv. VALSECCHI ANNIBALE MASSIMO ( ), che lo C.F._1 rappresenta e difende per procura allegata all'atto d'opposizione all'ingiunzione di pagamento
ATTORE IN OPPOSIZIONE contro
C.F. ), Società a capitale interamente pubblico, in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante in carica, ing. , elettivamente domiciliato in VIALE Controparte_2
PREMUDA 10, MILANO, presso lo studio dell'avv. CALABRIA ALESSANDRO
( ), che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di C.F._2 costituzione e risposta,
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
Voglia il Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza e argomentazione: in via principale: dichiarare la cessazione della materia del contendere in considerazione dello storno, in corso di causa, delle fatture n.520231148-520232969-520232102 poste ad oggetto dell'ingiunzione di pagamento prot.
pagina 1 di 5 Contr n.11072 del 18.10.23, per il tramite delle note di credito emesse da n.202443546 del 27/02/2024,
n.20240501561 del 22/07/2024, n.20240510017 del 22/07/2024 e n.20240510018 del 22/07/2024
(documenti da 11 a 14) in esecuzione della dichiarata volontà della Convenuta di eseguire “lo storno dei documenti emessi a partire dalla data cessazione dell'attività del 06/07/2023” nonché lo storno della “fattura nr. 520231148 del 13.04.2023 relativa al saldo anno 2022” da ricalcolarsi “con i metri cubi corretti pari a 742”, e di ricalcolare “per l'anno 2023, in [in] mc 1956” (doc.10) e così per complessivi 2.698 metri cubi e conseguentemente disporre la revoca o comunque dichiarare priva di effetto l'ingiunzione di pagamento prot. n.11072 del 18.10.23; in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui questo giudice ritenesse non sussistenti i presupposti per dichiarare la cessazione, dichiarare comunque nulla, illegittima, inefficace e conseguentemente revocare o comunque dichiarare priva di effetto l'ingiunzione di pagamento prot. n.11072 del 18.10.23 per le ragioni in fatto e in diritto esposte sopra e in atti. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio. In via istruttoria: si richiamano e reiterano le istanze articolate in memoria ex art.171 ter cpc del 24.05.24.
Per l'opposto:
Voglia il Tribunale adito, respinte le eccezioni, deduzioni e domande avversarie: nel merito, in via principale, dichiarare la cessazione della materia del contendere;
in via subordinata, rigettare la domanda avversaria di improcedibilità/inammissibilità, e quella di invalidità della procura e della notificazione dell'ingiunzione, e ogni altra eccezione e deduzione, in quanto infondate in fatto e diritto, confermando l'ingiunzione di pagamento opposta;
in via di ulteriore subordinata, laddove fosse ritenuta l'inammissibilità dell'utilizzo dell'ingiunzione ex R.G. n.639/10, condannare comunque l'opponente al pagamento in favore di della somma di €229.660,67, o altra ritenuta di giustizia, oltre Controparte_1 spese di notifica, interessi convenzionali di cui all'art.38 Regolamento del Servizio Idrico Integrato (già art.14 contratto fornitura), ovvero ex D. Lgs. n.231/2002, dal dovuto al saldo. Con vittoria di onorari e spese di causa per soccombenza virtuale avversaria, ovvero con relativa decisione ritenuta di giustizia.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Contr Con PEC del 15/11/2023 la ha notificato a -di CP_1 Parte_1 seguito, -ingiunzione di pagamento prot. n.11072 del 18 ottobre 2023, emessa ai sensi degli artt.2 e Pt_1
3 del R.D. 14.04.1910 n.639 e degli artt.228 e 229 D. Lgs. n.51/1998, per l'importo di €229.660,67, di cui €229.620,67 per capitale, IVA compresa, portato dalle fatture indicate in epigrafe, oltre interessi ex art.38 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ed €40,00 a titolo di risarcimento del danno ex art.6, comma 2 D. Lgs n.231/2002.
pagina 2 di 5 risulta titolare dell'autorizzazione prot. n.3020 dell'11/03/2022, rilasciata da A.T.O. Città Pt_1
Metropolitana di Milano (in deroga all'art.5, comma 8 del Reg. Regionale n.6/2019), con diritto di scarico temporaneo in pubblica fognatura delle acque derivanti dalle operazioni di drenaggio della falda. L'impianto è sito in via Luigi Vannucchi n.2 a San Donato Milanese (MI) ove l'attrice sta dando esecuzione ad un appalto pubblico volto alla realizzazione di parcheggio multipiano interrato e relativo parcheggio a raso, nell'ambito del P.I.I. « . CP_3
è Società in house, a capitale interamente pubblico -partecipato dai Comuni delle CP_1
Province di Milano e Monza Brianza, nonché dalla Città metropolitana di Milano -incaricata della gestione ed organizzazione del servizio idrico integrato delle zone di sua spettanza in veste di Autorità
d'ambito territoriale ottimale (ATO), ex dell'art.148 D. Lgs. n.152/2006 (Codice dell'ambiente).
in data 25/2/2022, ha presentato integrazione alla propria istanza, per precisare che la menzionata Pt_1 attività di scarico si sarebbe svolta nella misura di “5 l/s ovvero 18 mc/ora”, dunque 432 mc/giorno e
79.488 mc nel periodo di sei mesi, dal 28/2/2022 al 31/8/2022.
In data 11.3.2022, ha rilasciato l'autorizzazione, con indicazione delle specifiche CP_1 modalità per la misurazione delle acque concretamente riversate nel sistema fognario pubblico.
Testualmente, a norma di autorizzazione, “10. Dovrà essere inoltrata apposita richiesta di allacciamento alla pubblica fognatura online sito Gruppo CAP o mediante trasmissione della documentazione necessaria secondo quanto indicato nel portale del Gestore del S.I.I., in accordo a quanto previsto dall'art.45 del “Regolamento del Servizio Idrico Integrato”. 11. Il Titolare dello scarico dovrà installare
– qualora non vi avesse già provveduto – idoneo strumento per la misura della portata scaricata sulla linea delle acque derivanti dalle operazioni di drenaggio della falda. 12. Entro 15 giorni dall'attivazione dello scarico in pubblica fognatura, il titolare dello scarico dovrà darne comunicazione inviando altresì:
a) elaborati grafici di as built del pozzetto di campionamento e rilievo;
b) rilievo fotografico del contatore di scarico al momento dell'avvio dello scarico dal quale sia chiaramente leggibile il numero di matricola del contatore stesso e la lettura di partenza;
c) documentazione tecnica e fotografica comprovante l'avvenuta installazione del sensore di pioggia;
d) indicazione del nominativo di un referente, specificando i contatti telefonici, a cui rivolgersi per eventuali attività di controllo dello scarico e per la lettura dei volumi di scarico dal misuratore di portata, che dovrà essere disponibile entro 2 ore dalla chiamata da parte dell'Ente di controllo. 13) Entro 15 giorni dalla cessazione dello scarico in pubblica fognatura, il titolare dello scarico dovrà comunicare la relativa dismissione dello scarico in pubblica fognatura ed eventuale distoglimento in cis, inviando fotografia del contatore, così da quantificare il volume cumulativo finale, e un'analisi dell'acqua di falda eseguita durante il periodo pagina 3 di 5 di scarico in pubblica fognatura, tramite prelievo del campione di acqua dal pozzetto di campionamento ed analisi dei parametri di cui alla tabella 3 dell'allagato 5 alla parte terza del D. Lgs. n.152/06, eseguite preferibilmente da laboratorio di analisi certificato” (doc.23, pag.8, punti 10.11,12,13).
afferma che nessuna comunicazione risulta, tuttavia, mai pervenuta da parte di né in CP_1 Pt_1 rapporto all'installazione del contatore, né recante la lettura iniziale e quella finale del contatore stesso, sebbene l'opposto abbia sollecitato più volte a controparte aggiornamenti dell'avanzamento dell'attività di scarico -con missive 21/10/2022, 20/2/2023, 6/6/2023 e 13/6/2023, come ricapitolato nella lettera del
15/12/2023, senza ricevere alcun riscontro.
Peraltro, in data 30.11.2023, in occasione di sopralluogo di controllo effettuato da addetti di
[...]
, lo scarico non risultava attivo, il sistema di depurazione delle acque emunte era fermo, e il CP_1 contatore di scarico rilevava una lettura di soli mc 2.698, a fronte di un volume dichiarato dall'opponente di 5 l/s, 18 mc/h, dunque 432 mc/giorno per un totale di 79.488 mc nel periodo dall'1/3/2022 al 31/8/2022.
In mancanza di valido computo del consumo, ha adottato criteri presuntivi, così formando CP_1 gli importi fatturati e portati, quindi, nell'ordinanza ingiunzione qui opposta. Tuttavia, in pendenza di giudizio, ha ritenuto di dover stornare le fatture addebitate, ritenendo non sufficiente la CP_1 giustificazione del proprio credito sulla base di quanto riportato nel verbale del 30.11.2023 (così in comparsa conclusionale, pag.2), concludendo per la cessazione della materia del contendere e l'opponente, presone atto, ha concluso in conformità.
La causa prosegue, quindi, solo per la regolazione delle spese di lite, in mancanza di accordo sul punto.
A tal riguardo, è noto che il giudice è tenuto ad applicare la regola della cd soccombenza virtuale: sul punto, occorre evidenziare che può avvalersi dell'ingiunzione in parola (in tema, CP_1
Cass.n.2448/'25); che la procura conferita da ex art.83 cpc per la notifica dell'ingiunzione CP_1 tramite PEC, effettuata dall'avvocato cui è stato conferito il mandato a costituirsi in giudizio in caso di opposizione dell'ingiunto, è pienamente valida, poiché congiunta telematicamente all'ingiunzione e virtualmente unita alla stessa, trattandosi di atti notificati unitamente tra loro;
che, infine, l'ingiunto ha omesso di fornire a i dati informativi cui era tenuto, non prestando la collaborazione CP_1 dovuta ed impedendo, così a di accertare i reali flussi d'acqua versati. CP_1
Dunque, anche se la controversia fosse stata decisa nel merito, pur nel senso dell'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, per insufficienza delle prove presuntive addotte da , si sarebbe CP_1
pagina 4 di 5 comunque configurato un quadro idoneo a sostenere la totale compensazione delle spese di lite, per ragioni idonee ex art.92 cpc, in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n.77/2018.
Anche nel presente caso di estinzione per cessazione della materia del contendere pare, dunque, corretto disporne senz'altro la piena compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere tra le parti
[...]
e Parte_3 Controparte_1
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Milano, 24 ottobre 2025
Il Giudice
NC UT
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