Articolo 11 della Legge 13 agosto 1984, n. 469
Articolo 10Articolo 12
Versione
4 settembre 1984
Art. 11.
Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 17 febbraio 1981, n. 26 , e' sostituito dal seguente:
"Il collegio dei sindaci esercita le sue attribuzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e trasmette, altresi', annualmente al Ministero della marina mercantile una relazione sullo andamento finanziario del Fondo gestione. Il collegio dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato".
Entrata in vigore il 4 settembre 1984