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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RU MARCO, Presidente CASACCIA FABRIZIO, Relatore BUCCELLI MORRIS, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 383/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 C/o Domicilio_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 Domicilio_1 CF_Difensore_2 Avv. C/o -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 Domicilio_1 CF_Difensore_1 Avv. C/o -
Avv. Difensore_2 C/o Domicilio_1 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - ATTO RECUPERO n. THBCRCM00072-2025 REC.CREDITO.IMP 2021
- ATTO RECUPERO n. THBCRCM00072-2025 REC.CREDITO.IMP 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 617/2025 depositato il 07/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL (C.F.P./IVA P.IVA_1) ricorre contro l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bologna avverso l'atto di recupero n. THBCRCM00072-2025 notificato, dall'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Bologna in data 11.02.2025 avente ad oggetto il recupero del credito di imposta Formazione 4.0, per i periodi d'imposta 2021, 2022 (anni di maturazione) e 2023, 2024 (anni di compensazione), per un importo complessivo di euro 84.507,09, di cui euro 61.335,37 di credito di imposta, euro 20.445,12 per sanzioni, euro 2.726,60 per interessi.
Nel particolare l'Agenzia delle Entrate ha rilevato che le citate attività non costituirebbero, attività di formazione nell'accezione rilevante agli effetti del credito di imposta, di cui all'art. 1, comma 48, della L.n. 205/2017. Nel particolare i corsi di formazione organizzati dalla società non rientrerebbero tra quelli previsti dalla normativa Formazione 4.0 e sarebbero riconducibili piuttosto a un'ordinaria attività di preparazione / avviamento del personale nel processo produttivo e/o addestramenti sull'uso delle macchine.
L'Agenzia delle Entrate ha considerato, inesistente il credito di imposta compensato negli anni 2023 e 2024.
Parte ricorrente, a sostegno del ricorso, sottolinea in primis che l'attività di formazione svolta è stata attestata e illustrata dalla relazione tecnica giurata di un esperto iscritto all'albo del MISE, che ne ha verificato l'effettività e la rispondenza alla normativa di riferimento, attestando l'ammontare dei costi ammissibili e del credito di imposta spettante. Al riguardo puntualizza l'esistenza di una relazione dettagliata sul contenuto dell'attività formativa svolta, nonchè la restante documentazione di supporto richiesta dalla normativa Chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad Iva e contributo per la Cassa di previdenza.
In sede di controdeduzioni l'Ufficio contesta integralmente gli elementi di doglianza espressi dal contribuente, con particolare riferimento – in primis - alla mancata evidenza dell'apprendimento o del consolidamento delle conoscenze e delle "competenze 4.0" e dei relativi ambiti aziendali di applicazione, così come richiesto dalla normativa;
vengono sottolineate criticità legate alla realizzazione degli obbiettivi di elevata professionalità richiesti dalla norma agevolativa.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento
La Corte ricorda che la misura dell'agevolazione in questione è volta a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 (articolo 1, commi da 46 a 56, L. 205/2017)
Risultano, secondo la normativa, ammissibili le seguenti voci di spesa: a) Costi di personale relative ai formatori;
b) Spese di esercizio per formatori e partecipanti alla formazione: Spese di viaggio;
Materiali e forniture attinenti al progetto;
• Strumenti e attrezzature ad uso esclusivo per il progetto di formazione;
c) Servizi di consulenza connessi al progetto;
d) Spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e quelle generali indirette (amministrative, di locazione, generali). Le attività formative dovranno riguardare i seguenti ambiti: vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione. Nello specifico devono interessare le seguenti tematiche:Big data e Data Analysis;
Cloud e Fog Computing;
Cyber Security, Simulazione e Sistemi cyber-fisici; Prototipazione rapida;
Realtà virtuale (VR) e aumentata (AR); Robotica avanzata e collaborativa;
Manifattura additiva;
Interfaccia uomo macchina, Internet delle cose e delle macchine;
Integrazione digitale dei processi aziendali.
La determinazione del credito è percentualizzata in base a dette spese ammissibili in base alle caratteristiche aziendali (piccole, medie e grandi imprese)
Così quantificato il credito d'imposta si utilizza in compensazione, presentando all'Agenzia delle Entrate i modelli F24, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo.
Ciò premesso il Collegio ritiene che la società contribuente abbia adeguatamente assolto gli oneri di documentazione e certificazione delle spese sostenute per progetti di formazione rientranti nel paradigma
“Formazione 4.0” ai fini del godimento del credito di imposta. Al riguardo dagli atti versati nel fascicolo risulta: 1 – L'attività di formazione svolta è stata attestata e illustrata da specifica relazione tecnica giurata di un esperto iscritto presso l'albo del MISE, che ne ha verificato l'effettività e la sua rispondenza alla normativa di riferimento, attestando l'ammontare dei costi ammissibili e del credito di imposta spettante per gli anni 2021 e 2022; 2 - l'attestazione da parte di un revisore legale dei costi sostenuti;
3 - gli attestati di formazione rilasciati dal legale rappresentante;
4 - la registrazione delle presenze firmate sia dal docente che dai dipendenti, nonché l'elenco delle macchine sulle quali è stata effettuata la formazione. Tutto ciò considerato la Corte ritiene sufficientemente provata la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti per il riconoscimento del credito d'imposta per formazione 4.0.
In merito a quanto argomentato pare opportuno citare l'Atto d'indirizzo MEF del 01 luglio 2025, il quale, pur non avendo forza di legge, formalizza sicuramente una prassi e riconosce il valore probatorio rafforzato della certificazione rilasciata da soggetti qualificati. Nell'ambito di tale viene infatti indicato che: Vale ricordare che per favorire la fruizione dei crediti d'imposta in condizioni di certezza operativa ed evitare controversie sulla qualificazione delle spese effettuate dall'impresa, l'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2022, n. 122, ha previsto la possibilità, per le imprese interessate, di chiedere, a soggetti qualificati, una certificazione attestante la qualificazione degli investimenti, sia già effettuati sia ancora da effettuare, al precipuo scopo di farne riscontrare la compatibilità con l'ammissibilità al beneficio fiscale previsto per tali impieghi di risorse….Discende allora dal letterale disposto normativo che, impregiudicate le ordinarie attività di controllo de1l'Agenzia delle entrate, se il contribuente si dota di una certificazione che attenga alle richiamate tipologie di crediti d'imposta, rilasciata dai soggetti qualificati ammessi a sottoscriverla, che attesti la qualificazione tecnica degli investimenti, effettuati o da effettuare, e che riguardi l'attività concretamente realizzata, un eventuale atto, impositivo o sanzionatorio, che contesti la fruizione del credito sotto l'unico profilo della qualificazione dell'investimento potrà essere censurato sotto il profilo della sua nullità, con tutte le relative possibili conseguenze sul piano giuridico, secondo i principi generali. Come detto, la certificazione può essere chiesta anche dopo l'avvenuta effettuazione degli investimenti, purché eventuali violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta non abbiano già formato oggetto di un processo verbale di constatazione. Sarebbe allora auspicabile, in questi casi, che il contribuente che si munisce della certificazione ne dia collaborativamente comunicazione all'Amministrazione finanziaria, anche per evitare eventuali contestazioni unicamente incentrate sul profilo della qualificazione tecnica dell'investimento.
Il ricorso va accolto. La particolarità della controversia, che presenta difformi indirizzi giurisprudenziali, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RU MARCO, Presidente CASACCIA FABRIZIO, Relatore BUCCELLI MORRIS, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 383/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 C/o Domicilio_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 Domicilio_1 CF_Difensore_2 Avv. C/o -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 Domicilio_1 CF_Difensore_1 Avv. C/o -
Avv. Difensore_2 C/o Domicilio_1 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - ATTO RECUPERO n. THBCRCM00072-2025 REC.CREDITO.IMP 2021
- ATTO RECUPERO n. THBCRCM00072-2025 REC.CREDITO.IMP 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 617/2025 depositato il 07/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL (C.F.P./IVA P.IVA_1) ricorre contro l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bologna avverso l'atto di recupero n. THBCRCM00072-2025 notificato, dall'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Bologna in data 11.02.2025 avente ad oggetto il recupero del credito di imposta Formazione 4.0, per i periodi d'imposta 2021, 2022 (anni di maturazione) e 2023, 2024 (anni di compensazione), per un importo complessivo di euro 84.507,09, di cui euro 61.335,37 di credito di imposta, euro 20.445,12 per sanzioni, euro 2.726,60 per interessi.
Nel particolare l'Agenzia delle Entrate ha rilevato che le citate attività non costituirebbero, attività di formazione nell'accezione rilevante agli effetti del credito di imposta, di cui all'art. 1, comma 48, della L.n. 205/2017. Nel particolare i corsi di formazione organizzati dalla società non rientrerebbero tra quelli previsti dalla normativa Formazione 4.0 e sarebbero riconducibili piuttosto a un'ordinaria attività di preparazione / avviamento del personale nel processo produttivo e/o addestramenti sull'uso delle macchine.
L'Agenzia delle Entrate ha considerato, inesistente il credito di imposta compensato negli anni 2023 e 2024.
Parte ricorrente, a sostegno del ricorso, sottolinea in primis che l'attività di formazione svolta è stata attestata e illustrata dalla relazione tecnica giurata di un esperto iscritto all'albo del MISE, che ne ha verificato l'effettività e la rispondenza alla normativa di riferimento, attestando l'ammontare dei costi ammissibili e del credito di imposta spettante. Al riguardo puntualizza l'esistenza di una relazione dettagliata sul contenuto dell'attività formativa svolta, nonchè la restante documentazione di supporto richiesta dalla normativa Chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad Iva e contributo per la Cassa di previdenza.
In sede di controdeduzioni l'Ufficio contesta integralmente gli elementi di doglianza espressi dal contribuente, con particolare riferimento – in primis - alla mancata evidenza dell'apprendimento o del consolidamento delle conoscenze e delle "competenze 4.0" e dei relativi ambiti aziendali di applicazione, così come richiesto dalla normativa;
vengono sottolineate criticità legate alla realizzazione degli obbiettivi di elevata professionalità richiesti dalla norma agevolativa.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento
La Corte ricorda che la misura dell'agevolazione in questione è volta a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 (articolo 1, commi da 46 a 56, L. 205/2017)
Risultano, secondo la normativa, ammissibili le seguenti voci di spesa: a) Costi di personale relative ai formatori;
b) Spese di esercizio per formatori e partecipanti alla formazione: Spese di viaggio;
Materiali e forniture attinenti al progetto;
• Strumenti e attrezzature ad uso esclusivo per il progetto di formazione;
c) Servizi di consulenza connessi al progetto;
d) Spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e quelle generali indirette (amministrative, di locazione, generali). Le attività formative dovranno riguardare i seguenti ambiti: vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione. Nello specifico devono interessare le seguenti tematiche:Big data e Data Analysis;
Cloud e Fog Computing;
Cyber Security, Simulazione e Sistemi cyber-fisici; Prototipazione rapida;
Realtà virtuale (VR) e aumentata (AR); Robotica avanzata e collaborativa;
Manifattura additiva;
Interfaccia uomo macchina, Internet delle cose e delle macchine;
Integrazione digitale dei processi aziendali.
La determinazione del credito è percentualizzata in base a dette spese ammissibili in base alle caratteristiche aziendali (piccole, medie e grandi imprese)
Così quantificato il credito d'imposta si utilizza in compensazione, presentando all'Agenzia delle Entrate i modelli F24, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo.
Ciò premesso il Collegio ritiene che la società contribuente abbia adeguatamente assolto gli oneri di documentazione e certificazione delle spese sostenute per progetti di formazione rientranti nel paradigma
“Formazione 4.0” ai fini del godimento del credito di imposta. Al riguardo dagli atti versati nel fascicolo risulta: 1 – L'attività di formazione svolta è stata attestata e illustrata da specifica relazione tecnica giurata di un esperto iscritto presso l'albo del MISE, che ne ha verificato l'effettività e la sua rispondenza alla normativa di riferimento, attestando l'ammontare dei costi ammissibili e del credito di imposta spettante per gli anni 2021 e 2022; 2 - l'attestazione da parte di un revisore legale dei costi sostenuti;
3 - gli attestati di formazione rilasciati dal legale rappresentante;
4 - la registrazione delle presenze firmate sia dal docente che dai dipendenti, nonché l'elenco delle macchine sulle quali è stata effettuata la formazione. Tutto ciò considerato la Corte ritiene sufficientemente provata la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti per il riconoscimento del credito d'imposta per formazione 4.0.
In merito a quanto argomentato pare opportuno citare l'Atto d'indirizzo MEF del 01 luglio 2025, il quale, pur non avendo forza di legge, formalizza sicuramente una prassi e riconosce il valore probatorio rafforzato della certificazione rilasciata da soggetti qualificati. Nell'ambito di tale viene infatti indicato che: Vale ricordare che per favorire la fruizione dei crediti d'imposta in condizioni di certezza operativa ed evitare controversie sulla qualificazione delle spese effettuate dall'impresa, l'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2022, n. 122, ha previsto la possibilità, per le imprese interessate, di chiedere, a soggetti qualificati, una certificazione attestante la qualificazione degli investimenti, sia già effettuati sia ancora da effettuare, al precipuo scopo di farne riscontrare la compatibilità con l'ammissibilità al beneficio fiscale previsto per tali impieghi di risorse….Discende allora dal letterale disposto normativo che, impregiudicate le ordinarie attività di controllo de1l'Agenzia delle entrate, se il contribuente si dota di una certificazione che attenga alle richiamate tipologie di crediti d'imposta, rilasciata dai soggetti qualificati ammessi a sottoscriverla, che attesti la qualificazione tecnica degli investimenti, effettuati o da effettuare, e che riguardi l'attività concretamente realizzata, un eventuale atto, impositivo o sanzionatorio, che contesti la fruizione del credito sotto l'unico profilo della qualificazione dell'investimento potrà essere censurato sotto il profilo della sua nullità, con tutte le relative possibili conseguenze sul piano giuridico, secondo i principi generali. Come detto, la certificazione può essere chiesta anche dopo l'avvenuta effettuazione degli investimenti, purché eventuali violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta non abbiano già formato oggetto di un processo verbale di constatazione. Sarebbe allora auspicabile, in questi casi, che il contribuente che si munisce della certificazione ne dia collaborativamente comunicazione all'Amministrazione finanziaria, anche per evitare eventuali contestazioni unicamente incentrate sul profilo della qualificazione tecnica dell'investimento.
Il ricorso va accolto. La particolarità della controversia, che presenta difformi indirizzi giurisprudenziali, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.