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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/11/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE 101-1/2025
TRIBUNALE DI SALERNO TERZA SEZIONE CIVILE E CONCORSUALE IL COLLEGIO: Dott.ssa Maria Carolina De Pasquale Presidente Dott.ssa Giuseppina Valiante Giudice Rel ed Est. Dott.ssa Enza Faracchio Giudice PRONUNCIA LA SEGUENTE SENTENZA DI
[...]
GIUDIZIALE Controparte_1 nel procedimento iscritto al n. 101 - 1/2025 r.g.p.u., promosso su ricorso di:
p.iva , in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2 P.IVA_1 nonché amministratore unico dott. , con sede in Battipaglia alla Controparte_3 via Rosa Jemma n. 2, in conformità al contratto di affidamento servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie conferito in base alla determina dirigenziale in data 26.10.2020 - R.G. n. 191 del 26.10.2020 dal Pugliano (SA), rappresentata e difesa per la presente Parte_1 procedura dall'Avv. Cosimo Di Luccio, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Agropoli (SA), alla Via Piave n. 52; RICORRENTE
(c.f. e p.iva ), con sede in Salerno, alla via G. Controparte_4 P.IVA_2
Vicinanza n.15, in persona del legale rapp.te p.t. sig.ra Controparte_5 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Alfonso BERRITTO, tutti elettivamente domiciliati in Pellezzano, alla via Luigi Cacciatore n. 36; RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE
DEL RICORSO E DELLA FISSAZIONE DELL'UDIENZA Con ricorso depositato in data 26.05.2025, ai sensi degli artt. 39 e 40 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di seguito CCI), l'istante, premesso di essere creditore, in virtù di:
• Ingiunzione di pagamento ICI 2011 n. 1065072170002755 notificata il 10/10/2017 Rinotificata con Intimazione di Pagamento n. 8065072220002821 del 20/05/2022;
• Ingiunzione di pagamento RSU 2016 n. 1065072180006612 notificata il 21/04/2018 Rinotificata con Intimazione di Pagamento n. 8065072220002821 del 20/05/2022; • Ingiunzione di pagamento IMU 2012 2014 2015 2016 n. 1065072190002283 notificato il 09/03/2019 Rinotificata con Intimazione di Pagamento n. 8065072220002821 del 20/05/2022;
• Ingiunzione di pagamento RSU 2008 2009 2010 2011 2013 2012 n. 1065072190005521 notificata il 17/04/2019 Rinotificata con Intimazione di Pagamento n. 8065072220002821 del 20/05/2022;
• Ingiunzione di pagamento RSU 2015 2016 2014 n. 1065072190007989 notificata il 21/12/2019 Rinotificata con Intimazione di Pagamento n. 8065072220002821 del 20/05/2022, con le quali si ingiungeva a parte resistente di pagare la complessiva somma di € 176.167,00 oltre spese, interessi e diritti di notifica, per il mancato versamento dei tributi comunali quali ICI, IMU, RSU, ha chiesto che sia dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di tale società. Il ricorrente esponeva, inoltre, che nonostante i ripetuti solleciti, il pagamento non veniva effettuato e che, pertanto, veniva promossa azione esecutiva nei confronti della società tramite pignoramento presso terzi come da Controparte_4 dichiarazioni negative del terzo UBI Banca del 25.03.2019 e del 08.01.2020, nonché iscrizione di ipoteca n. 9065072240000146 del 12/07/2024 notificata il 22.07.24. Tuttavia, tale azione esecutiva rimaneva infruttuosa. L'istante rappresentava, infine, che nonostante le reiterate richieste da ultimo esperite tramite invio di lettera di messa in mora del 30.09.24 a mezzo pec del 01.10.24, la società debitrice non ha estinto la propria obbligazione. All'uopo, parte ricorrente depositava ingiunzioni di pagamento, dichiarazioni negative del terzo pignorato, lettera di messa in mora, preavviso di iscrizione di ipoteca. A seguito del deposito del ricorso, veniva fissata l'udienza “Mista” del giorno 26.06.2025 e venivano convocati per l'udienza la debitrice ed il creditore ricorrente. In data 26.06.2025, si costituiva nel presente giudizio la resistente, la quale eccepiva violazione delle leggi nn. 212/2000 e 241/1990 per aver l'amministrazione finanziaria notificato l'intimazione di pagamento senza aver preventivamente notificato il prodromico avviso di accertamento e per aver la emesso le intimazioni di pagamento e gli atti esecutivi in assenza CP_2 della specifica motivazione sulle ragioni creditorie poste a carico del ricorrente. Inoltre, contestava l'instaurazione della presente procedura attesa la decadenza del diritto di procedere all'accertamento dei presunti tributi debendi oltre che per intervenuta prescrizione della pretesa tributaria vantata dall'Amministrazione. Pertanto, chiedeva l'accertamento della mancata notificazione al contribuente degli avvisi di accertamento dei crediti ICI/IMU e RSU per i quali la sta CP_2 procedendo e, per l'effetto, il rigetto della richiesta di messa in liquidazione cosi come formulata da controparte;
accertamento dell'intervenuta decadenza del diritto/potere dell'Amministrazione finanziaria di procedere all'accertamento dei tributi de quibus ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 600/73 nonché al potere di comminare le sanzioni de quibus, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgsv. 472/97 e, per l'effetto, il rigetto della richiesta di messa in liquidazione così come formulata da controparte;
accertamento della prescrizione quinquennale dei crediti tributari vantati in giudizio, con i relativi interessi, addizionali regionali e comunali nonché la prescrizione quinquennale del credito tributario derivante dalla aver comminato le sanzioni pecuniarie, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgsv. n.472/97 e, per l'effetto, accertamento dell'inesistenza del credito dell'Amministrazione finanziaria e rigetto della richiesta di messa in liquidazione così come formulata da controparte. All'udienza del 26.06.2025, il ricorrente, preso atto della costituzione di parte resistente, chiedeva rinvio nello stato al fine di poter idoneamente replicare. Il Giudice concedeva il rinvio richiesto. All'udienza del 11.09.2025, l'istante si riportava ai propri scritti ed alla memoria di replica in atti e chiedeva accogliersi il ricorso mentre parte resistente non compariva né risultavano depositate note nel suo interesse. Il Giudice rimetteva il procedimento al Collegio per la decisione. RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE DEL RESISTENTE In calce al decreto di fissazione dell'udienza in ufficio il Tribunale ha avvertito il debitore della facoltà di depositare memorie difensive, documenti o relazioni tecniche sino a sette giorni prima dell'udienza; ha autorizzato tuttavia in deroga ognuna delle parti, se costituita, a concludere telematicamente mediante il deposito di breve memoria di udienza con rinuncia ad essere presente in udienza entro 2 giorni prima dell'udienza; ha inoltre avvisato il debitore che in caso di pluralità di ricorsi avverso il medesimo debitore (cfr., Cass. Civ. n. 6620/1981 e 24898/2013 e 13983/2016) al quale sia stato regolarmente notificato il primo non devono essere necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento, avendo egli l'onere di seguire l'ulteriore sviluppo della procedura e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti;
che, pertanto, la circostanza che il fallimento venga dichiarato su istanza di un creditore diverso rispetto a quello da cui proviene la notificazione del ricorso non lede il suo diritto di difesa;
che quindi il debitore può in tali casi chiedere un termine per allegare circostanze idonee a paralizzare l'istanza ulteriore e diversa rispetto a quella che gli era stata tempestivamente notificata. Nel decreto di fissazione dell'udienza si è disposto che il debitore, nel costituirsi, depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa che abbia avuto una minore durata;
inoltre in tale atto si è anche chiesto alla cancelleria ai sensi degli artt. 41, anche c. 6, e 367 CCII di acquisire i dati e i documenti relativi al debitore, individuati all'art. 367 CCII e se del caso anche per i soci illimitatamente responsabili. Il debitore con tale provvedimento è stato anche avvisato: che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
che non sono soggetti alla liquidazione giudiziale i debitori che dimostrino il possesso congiunto dei tre requisiti dimensionali consistenti nel a) aver avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro;
b) aver realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro;
c) avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a 500.000 euro) ; che il debitore ha facoltà di presenziare all'udienza personalmente o a mezzo di procuratore speciale e di nominare un difensore di fiducia;
che il debitore ha facoltà di prendere visione degli atti del procedimento in cancelleria qualora non costituito con difensore;
che quindi è il debitore ad avere l'onere della prova della propria non fallibilità dimostrando il possesso congiunto dei predetti tre requisiti dimensionali mediante il deposito dei prescritti documenti o se del caso con strumenti probatori alternativi (Cassazione civile, sez. VI, 25/06/2020 n. 12681). In tema di notificazione del ricorso al debitore principale (cfr. anche, Cass. Civ., sez. VI, 07/09/2020, n.18544) va rammentato che ogni imprenditore, anche individuale, è oggi obbligato a dotarsi ed a mantenere attiva (fino allo scadere dell'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese) una casella di posta elettronica certificata (PEC). Ciò ha indotto la Suprema Corte (Cassazione civile sez. I, 12/04/2021 n.9594) a ribadire il principio secondo cui l'art. 15, comma 3 (nel testo, novellato dalla L. n. 221 del 2012, applicabile ratione temporis) della legge fallimentare, nel prevedere che il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono (I Ipotesi) essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore, ovvero, quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via PEC non risulti possibile o non abbia esito positivo, (II Ipotesi) a cura dell'U.G., presso la sede legale dell'impresa risultante dal R.I., e infine, qualora neppure questa modalità sia attuabile a causa dell'irreperibilità del destinatario, (III Ipotesi) mediante deposito dell'atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro, ha introdotto una disciplina speciale semplificata, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo. (cfr., Cass., 27 febbraio 2020, n. 5311; Cass., 7 agosto 2017, n. 19688; Cass., 12 gennaio 2017, n. 602). Tale assetto normativo è – allo stato - del tutto confermato con l'avvento del CCI, laddove: a. ai sensi dell'art. 41, C. 2, CCI tra la data della notifica e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi;
b. ai sensi dell'art. 40, c.6, CCI la Cancelleria notifica copia del ricorso e del decreto di convocazione all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti;
c. ai sensi dell'art. 40, c.6, CCI è trasmesso al ricorrente l'esito della comunicazione al ricorrente;
d. ai sensi dell'art. 40, comma 7 CCI qualora la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non risulti possibile e/o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, la notifica del ricorso e del decreto avviene, senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il contestuale inserimento dei predetti atti nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359 CCI;
e. in tal caso la notificazione si avrà per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è l'inserimento stato compiuto;
f. ai sensi dell'art. 361 CCI che, in deroga sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 359 CCI, quando la notificazione telematica di cui all'articolo 40, comma 6 CCI, non risulta possibile o non ha esito positivo, per causa imputabile al destinatario e, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 8 CCI;
g. ai sensi dell'art. 40, comma 8 CCI ove la notificazione medesima non risulti possibile o non abbia esito positivo per cause non imputabili al destinatario, essa è eseguita a cura del creditore ricorrente e/o del pubblico ministero istante, esclusivamente di persona, a norma dell'articolo 107, primo comma, del DPR 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese;
h. ai sensi dell'art. 40, comma 8 CCI il ricorrente è onerato della notifica di persona per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese;
i. ai sensi dell'art. 40, comma 8 CCI il mancato reperimento del legale rappresentante della società destinataria della notifica presso la sede sociale abilita l'ufficiale giudiziario a procedere direttamente al deposito del ricorso presso la casa comunale, senza che si renda necessario il compimento di ulteriori attività (gravando sull'imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di dotarsi di indirizzo p.e.c. e di tenerlo operativo ovvero di essere effettivamente reperibile presso la propria sede);
j. per le sole persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito sia data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento;
Nel caso di specie, è agevole riscontrare che ricorre la I ipotesi, quella della notifica a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata in data 26.05.2025, e che all'esito il debitore si è regolarmente costituito. COMPETENZA E ASSENZA DI ISTANZE Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 C.C.I., la propria competenza, atteso che la debitrice ha la propria sede legale in Salerno e dunque nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario. Sempre preliminarmente va rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII.
SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI E ACCOGLIMENTO Con riguardo alla legittimazione (sostanziale), ex art. 37 d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14, del ricorrente a chiedere la liquidazione giudiziale della società resistente, giova rilevare che, per la Suprema Corte, in sede di istruttoria prefallimentare, il Tribunale può effettuare solo un accertamento incidentale della fondatezza della ragione di credito del ricorrente, essendo a tal fine inammissibile l'espletamento di attività istruttoria (Cass. Sezioni Unite n. 1521 del 23/01/2013) e che la natura officiosa del procedimento prefallimentare implica solo che il giudice del merito possa attingere elementi di giudizio dagli atti e documenti acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione di parte, ma non pure che debba trasformarsi in organo ufficioso di ricerca della prova (Cassazione civile sez. I, 15/01/2016, n.625). Inoltre, precisato che il Tribunale opera nei limiti di quanto prodotto dalle parti, si deve osservare, gradatamente, in primo luogo “che, in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 L. Fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, nè l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (cfr., Cass., SU. n. 1521/13; Cass. Civ., n. 30827/18; Cass. Civ., sez. VI, 25/08/2020 n.17630; Cass. Civ., sez. VI, 09/02/2021 n.3164). Va poi rammentato che, in una recente pronuncia della Suprema Corte (cfr., Cass. Civ., sez. VI, 09/02/2021 n. 3164), si precisa che “nella giurisprudenza di legittimità è già stato puntualizzato (cfr., Cass. Civ. sez. I, 11/03/2019, n.6978) che "... la sussistenza anche di un solo credito contestato in capo all'istante consente di addivenire alla declaratoria di fallimento: la L. Fall., art. 6, infatti, laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, intende chiarire che lo stato d'insolvenza rappresenta una situazione oggettiva dell'imprenditore a far fronte alle proprie obbligazioni con i normali mezzi di pagamento e prescinde totalmente dal numero dei creditori istanti, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento possa essere indice di tale situazione oggettiva norma, peraltro, non intende presupporre un precedente accertamento definitivo del credito vantato da chi sollecita la declaratoria di fallimento, nè traslare in sede prefallimentare l'accertamento di merito sull'esistenza dello stesso, ma, più semplicemente, imporre un controllo della legittimazione attiva dell'istante, essendo sufficiente a tal fine un accertamento incidentale da parte del giudice”. Si tratta quindi (cfr., Cass. Civ., sez. VI, 09/02/2021 n. 3164) di accertamento rigoroso della sussistenza della legittimazione da parte del creditore istante alla stregua della valutazione incidentale che concluda positivamente per il riconoscimento non del credito in sè, ma della qualità di creditore. Invero, mutuando i principi sopra delineati al nuovo istituto della liquidazione giudiziale, nel caso in esame, è possibile riscontrare la sussistenza, anche se solo parziale, del credito e, dunque, la legittimazione a proporre istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale della società resistente. In particolare, giova rammentare che, l'ingiunzione fiscale è un atto con cui un ente locale intima al contribuente il pagamento di un credito (tributario o non), come tasse comunali, sanzioni per violazioni al codice della strada e altro, che può essere emesso direttamente dall'ente o da un concessionario della riscossione, come nel caso di specie. Pertanto, l'ingiunzione fiscale è un titolo esecutivo amministrativo con cui lo Stato
o gli enti pubblici (Regioni, Province, Comuni, Enti statali) intimano a un debitore il pagamento di un credito pubblico certo, liquido ed esigibile (per esempio tributi locali, canoni, multe, altre entrate patrimoniali) e, come tale, rappresenta un atto autonomamente esecutivo ex lege al momento della notificazione. Ciò posto, la procedura di ingiunzione di pagamento da parte di un si basa Pt_1 su un atto propedeutico, l'avviso di accertamento. Se l'atto propedeutico non viene pagato entro i termini, il emette l'ingiunzione fiscale (in caso di crediti Pt_1 tributari) che ha valore esecutivo e intima il pagamento, dando il via alla riscossione coattiva in caso di mancato adempimento. Tanto premesso, si rammenta che, la nullità della notifica dell'atto prodromico (avviso di accertamento) si estende alla conseguenziale ingiunzione di pagamento, che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata (per nullità derivata) (Cassazione n. 12932/2022) e che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario. Pertanto, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cassazione n. 7746/2022). Nel caso di specie, dalla documentazione depositata in atti dal ricorrente, risultano tre avvisi di accertamento regolarmente notificati a parte resistente e, in particolare:
• avviso di accertamento per mancato pagamento IMU 2017 del 30.7.2021, notificato il 19.11.2021;
• avviso di accertamento per mancato pagamento IMU 2018 del 30.7.2021, notificato in data 19.11.2021;
• avviso di accertamento per mancato pagamento TARI 2014-2015- 2016 del 22.1.2019, notificato il 9.03.2019, per una debitoria complessiva pari a circa € 45.000,00. Pertanto, anche a non voler considerare le ingiunzioni di pagamento cui, dagli atti del fascicolo, non risultano collegati i propedeutici avvisi di accertamento, la ragione di credito vantata dal ricorrente per la somma di € 45.000,00 circa, sulla scorta di un accertamento incidentale, può ritenersi fondata. A ciò si aggiunga che, non rileva la questione relativa alla violazione dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000), con particolare riguardo all'art. 7 che sancisce l'obbligo di motivazione dell'ingiunzione di pagamento atteso che, con il comma 792 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 (cd. Legge di bilancio 2020) il Legislatore ha previsto che:
“Le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:
° l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonchè il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonchè l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata […];
° gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata […]”. Pertanto, alla luce della nuova normativa, può sostenersi che l'avviso di accertamento ha occupato lo spazio della originaria ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910. L'avviso di accertamento cui possono ricorrere gli enti locali ha, infatti, proprio come l'originaria ingiunzione, natura di atto amministrativo complesso che somma in sé natura e funzione di atto impositivo, titolo esecutivo e precetto. L'avviso di accertamento finisce per assumere valenza di vero e proprio atto
“impoesattivo”: contemporaneamente, infatti, esso, da un lato, accerta la debenza di un determinato credito (atto impositivo), dall'altro, ingiunge il pagamento entro termini precisi, pena l'avvio dell'esecuzione forzata (atto di riscossione). Ciò posto, l'eccezione sollevata da parte debitrice in ordine alla violazione dell'obbligo di motivazione dell'ingiunzione di pagamento non risulta fondata. In ordine, poi, alla sollevata questione inerente alla decadenza del diritto di procedere all'accertamento dei presunti tributi debendi, dagli atti del fascicolo, si rileva che parte ricorrente ha provveduto a notificare gli avvisi di accertamento nel rispetto dei termini di cui all'art. 43 D.P.R. n. 600 del 1973 ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (cfr. avvisi di accertamento allegati alla memoria di replica del ricorrente). Infine, in ordine alla questione sull'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa tributaria vantata dall'Amministrazione, si osserva che, come già accennato, dal 2020 l'avviso di accertamento può assumere validità di titolo esecutivo se il contribuente omette di pagare entro i termini stabiliti. In base all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, decorsi i 60 giorni per il versamento, l'avviso di accertamento stesso diventa esecutivo per i tributi locali (e analogamente per alcuni tributi statali), consentendo di attivare immediatamente procedure coattive senza bisogno di cartella o ingiunzione fiscale. Ciò ha implicazioni rilevanti in ordine al decorso del termine di prescrizione. Infatti, è venuto meno il termine di decadenza triennale previsto dall'art. 1 co. 163 L.296/2006 per la notifica del titolo esecutivo: con l'accertamento esecutivo non occorre più notificare una cartella/ingiunzione entro tre anni, dato che l'avviso è già titolo esecutivo. Dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, invece, decorre direttamente il termine di prescrizione del credito. In altre parole, una volta perfezionata la notifica dell'atto esecutivo (dopo il pagamento omesso), si applicano gli ordinari termini prescrizionali di 5 anni per i tributi locali. Pertanto, dalla data della notifica dell'avviso esecutivo decorre il termine di prescrizione, che estingue il credito in mancanza di atti interruttivi dell'Amministrazione. A tal proposito, giova precisare, infatti, che il termine di prescrizione può essere interrotto da atti del creditore. In particolare, i concessionari interrompono di regola la prescrizione inviando atti di riscossione (cartelle, preavvisi di fermo, solleciti o ipoteche), che fanno ripartire il termine dall'inizio. Tanto premesso, nel caso di specie, la prescrizione non risulta maturata per alcun avviso di accertamento atteso che, tra l'altro, come emerge dagli atti del fascicolo, la stessa risulta essere stata interrotta più volte da solleciti, lettera di messa in mora, intimazione di pagamento, preavviso di ipoteca, tutto inviati all'indirizzo pec dell'odierna debitrice. Ciò posto, questo Collegio ritiene che, il credito vantato da parte ricorrente possa dirsi accertato incidentalmente in questa sede anche se solo in parte e, precisamente, per l'importo di € 45.000,00 circa e che, dunque, il creditore procedente risulta legittimato a proporre istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_4
In ogni caso, giova rammentare che, oggetto del procedimento prefallimentare è l'accertamento dello stato di insolvenza del debitore, e non già una domanda di pagamento del credito del creditore istante. Ciò posto, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII. Nel caso che ci occupa sussiste la prova dell'insolvenza (entità dei debiti, mancato pagamento, pignoramento presso terzi infruttuoso, mancato deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre anni) e del superamento delle condizioni di fallibilità (del non essere impresa minore) secondo quanto di seguito indicato. Ed invero, avuto riguardo al complesso dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria ed accertati alla data in cui il Tribunale decide sull'istanza di liquidazione giudiziale, al credito accertato in questa sede pari ad
€ 45.000,00, devono essere aggiunti i debiti della società resistente nei confronti dell'Erario pari ad € 20.000,00 circa, con la conseguenza che risulta superata la soglia minima di liquidazione giudiziale di € 30.000,00, prevista dall'art. art. 49 comma 5 d.lgs. 14/2019. A ciò si aggiunga che, dal ricorso proposto e dall'istruttoria svolta emerge che la società debitrice risulta assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 del codice della Crisi di Impresa, atteso che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino di essere “imprese minori” secondo i requisiti previsti dall'art. 2, co. 1, lett. d), C.C.I.I. Dall'istruttoria svolta d'ufficio, risultano acquisiti soltanto i bilanci relativi agli anni 2013-2014-2015, dai quali emerge, per il 2013 attivo pari ad € 474.924,00, passivo pari ad € 474.924,00 di cui € 452.220,00 per debiti, ricavi per
€ 121.250,00; per il 2014 attivo pari ad € 438.552,00, passivo pari ad
€ 438.552,00 di cui € 428.332,00 per debiti, ricavi per € 64.784,00; per il 2015 attivo pari ad € 436.175,00, passivo pari ad € 436.175,00 di cui € 424.661,00, ricavi per € 51.459,00 e ciò può ragionevolmente presumersi anche con riferimento agli anni successivi. Giova precisare, infatti, che i bilanci degli ultimi tre esercizi, regolarmente approvati e depositati nel registro delle imprese, costituiscono il mezzo privilegiato per dimostrare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa (Cass. Civ., sez. I, 2 luglio 2024, n. 18141; Cass. Civ. sez. I, 20 gennaio 2021, n. 980; Cass. Civ., sez. I, 15 aprile 2019, n. 10509). Qualora i bilanci manchino, il debitore può adempiere il proprio onere probatorio facendo ricorso a strumenti alternativi, come le scritture contabili o qualunque altro documento suscettibile di rappresentare i fatti e i dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass. Civ., sez. VI – 1, 1 dicembre 2022, n, 35381). Nel caso di specie, parte resistente, pur essendosi costituita, non ha provveduto a dimostrare mediante il deposito dei bilanci successivi al 2015 né attraverso strumenti alternativi, la situazione finanziaria dell'impresa atteso che, tra l'altro, dalla visura camerale in atti, emerge che, allo stato, la società è attiva. Pertanto, la mancanza dei bilanci impedisce qualsiasi tipo di verifica della reale situazione economica della debitrice. Di conseguenza, in mancanza di prova contraria fornita dal debitore, si presume che le soglie siano state superate. In conclusione, può affermarsi che la società resistente versa in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e che, dunque, sia in possesso dei requisiti necessari a consentire l'apertura della liquidazione giudiziale in quanto non può considerarsi impresa minore ai sensi dall'art. 2 comma 1 lettera d) del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14. Occorre ricordare che, il riscontro della sussistenza dello stato di insolvenza si concreta in un giudizio di probabilità avente per oggetto la capacità finanziaria del debitore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni in relazione al quale il Giudice deve descrivere, nella motivazione, gli elementi esaminati;
va poi rammentato anche che in dottrina ed in giurisprudenza è comune la constatazione che l'insolvenza manifesta all'esterno una situazione strutturale che, appunto, è interna all'azienda. Va, infine, osservato che di regola lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti ed altri fatti esteriori che dimostrino appunto che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
infatti di regola si ritiene che l'incapacità a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni si manifesti attraverso uno o più inadempimenti o attraverso alcune situazione descritte come sintomatiche dell'insolvenza, come rivelatrici dell'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni tra le quali vi sono anche: a) la cessazione dell'attività produttiva;
b) il licenziamento dei dipendenti;
c) l'abbandono della sede sociale;
d) l'irreperibilità e la latitanza dell'imprenditore; e) la pluralità degli inadempimenti;
f) l'entità degli inadempimenti;
g) il perdurare nel tempo degli inadempimenti;
h) l'intervenuta levata nell'ultimo anno di protesti per importi significativi;
i) l'effettuazione di pagamenti anomali vale a dire non attraverso la tempestiva consegna di somme di denaro e/o di titoli di credito regolarmente datati ma, ad esempio, attraverso la sistematica emissione di titoli di credito post-datati, la cessione come corrispettivo di altri beni;
l) la contrazione di ulteriori debiti ad elevato tasso di interesse;
m) la cessione dei beni strumentali;
n) l'avvenuto espletamento con esito negativo di una procedura esecutiva individuale;
o) l'eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale;
p) la diminuzione fraudolenta dell'attivo. Nel caso di specie, è agevole riscontrare che l'insolvenza dell'impresa resistente si è manifestata attraverso l'inadempimento nei confronti del ricorrente corrispondente alla somma accertata in questa sede di € 45.000,00 circa oltre che dal mancato deposito dei bilanci. VERIFICA TELEMATICA DELLO STATO PASSIVO Il Tribunale, ai sensi del terzo comma dell'art. 203 CCI, stabilisce che l'udienza sia svolta in via telematica scritta, nelle forme di seguito precisate, ma con facoltà di essere presente per quei creditori con posizioni controverse che lo richiedano. DISPOSITIVO Il tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, e 121, CCI,
P.Q.M.
DICHIARA APERTA LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti di (c.f. e p.iva , con sede in Salerno, alla via G. Controparte_4 P.IVA_2
Vicinanza n.15, in persona del legale rapp.te p.t. sig.ra CP_5
[...]
NOMINA la dr.ssa GIUSEPPINA VALIANTE Giudice Delegato per la procedura;
curatore avv. Raffaele FIORE, il quale alla luce dell'organizzazione dello Pt_2 studio e sulla base delle risultanze emergenti dai rapporti riepilogativi, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI;
INVITA il curatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
PRECISA ai sensi dell'art. 142 CCI che la sentenza priva il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale che sono presi in consegna dal curatore ai sensi dell'art. 197 CCI;
DISPONE ai sensi del comma 2 dell'art. 197 CCI la trascrizione a cura del curatore nei pubblici registri per gli immobili ed i beni mobili registrati;
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale (nel caso in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
DISPONE che il curatore, ai sensi dell'art. 193 CCI, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
DISPONE: a) che tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) che il curatore a spese della procedura utilizzi per il deposto in PCT il portale www.fallcoweb.it; c) che il curatore apra ed utilizzi l'indirizzo di posta elettronica della procedura di tale portale per le comunicazioni tra curatore e creditori e terzi;
d) comunichi ai creditori l'indirizzo di posta elettronica della procedura;
FISSA ex art. 49 c. 3 lett. d) CCI l'udienza del 05.02.2026 per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo davanti al predetto giudice delegato nella forma dell'udienza telematica scritta;
ASSEGNA AI CREDITORI E AI TERZI, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per l'invio all'indirizzo di posta certificata del curatore delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo le modalità di cui all'art. 201 CCI, avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCI;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
PRECISA che nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo dì posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CC;
DISPONE IN ORDINE ALL'UDIENZA TELEMATICA scritta di verifica dello stato passivo:
• il curatore deposita sul PCT e trasmetta al debitore ed a tutti i creditori via pec entro 15 giorni prima dell'udienza il progetto di stato passivo;
• che il debitore è abilitato al deposito di memorie;
• che i creditori potranno depositare osservazioni al progetto di stato passivo con PEC diretta alla pec del fallimento entro 10 giorni prima dell'udienza;
• che il curatore deposita sia sulla piattaforma Falco che sul PCT tutte le osservazioni;
• che il Curatore deposita sia sul PCT che su Falco area creditori entro tre giorni prima dell'udienza eventuali modifiche al progetto di stato passivo già depositato;
• che qualora il GD ritenga di adottare una decisione più sfavorevole al creditore rispetto alla proposta del Curatore, la trattazione della singola domanda (e quindi la dichiarazione di esecutività) sarà rinviata per consentirgli di esporre le proprie difese;
• che il curatore depositi sul PCT relazione con tutti gli allegati il giorno prima dell'udienza;
• che il singolo creditore ha facoltà di chiedere la discussione orale per posizioni controverse mediante istanza da depositare via pec alla casella pec del fallimento entro 5 giorni prima dell'udienza e che in tal caso solo per tali posizioni si svolgerà in via residuale l'udienza fisica nello stesso giorno ed alla stessa ora già fissati nell'aula 605, sesto piano palazzina B, cittadella giudiziaria del Tribunale di Salerno in via Dalmazia;
AVVERTE che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies disp. att c.p.c.• 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. dalla L. 30.7.2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
AUTORIZZA il curatore ad accedere: - al cassetto fiscale;
- al cassetto previdenziale;
- alle banche dati dell'anagrafe tributaria;
- all'archivio dei rapporti finanziari;
- alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro;
DISPONE che la presente sentenza sia comunicata: a) al debitore;
b) ai ricorrenti;
c) al curatore;
DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa per estratto al Registro delle Imprese di Salerno per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Salerno, 15.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Valiante Dott.ssa Maria Carolina De Pasquale
TRIBUNALE DI SALERNO TERZA SEZIONE CIVILE E CONCORSUALE IL COLLEGIO: Dott.ssa Maria Carolina De Pasquale Presidente Dott.ssa Giuseppina Valiante Giudice Rel ed Est. Dott.ssa Enza Faracchio Giudice PRONUNCIA LA SEGUENTE SENTENZA DI
[...]
GIUDIZIALE Controparte_1 nel procedimento iscritto al n. 101 - 1/2025 r.g.p.u., promosso su ricorso di:
p.iva , in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2 P.IVA_1 nonché amministratore unico dott. , con sede in Battipaglia alla Controparte_3 via Rosa Jemma n. 2, in conformità al contratto di affidamento servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie conferito in base alla determina dirigenziale in data 26.10.2020 - R.G. n. 191 del 26.10.2020 dal Pugliano (SA), rappresentata e difesa per la presente Parte_1 procedura dall'Avv. Cosimo Di Luccio, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Agropoli (SA), alla Via Piave n. 52; RICORRENTE
(c.f. e p.iva ), con sede in Salerno, alla via G. Controparte_4 P.IVA_2
Vicinanza n.15, in persona del legale rapp.te p.t. sig.ra Controparte_5 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Alfonso BERRITTO, tutti elettivamente domiciliati in Pellezzano, alla via Luigi Cacciatore n. 36; RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE
DEL RICORSO E DELLA FISSAZIONE DELL'UDIENZA Con ricorso depositato in data 26.05.2025, ai sensi degli artt. 39 e 40 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di seguito CCI), l'istante, premesso di essere creditore, in virtù di:
• Ingiunzione di pagamento ICI 2011 n. 1065072170002755 notificata il 10/10/2017 Rinotificata con Intimazione di Pagamento n. 8065072220002821 del 20/05/2022;
• Ingiunzione di pagamento RSU 2016 n. 1065072180006612 notificata il 21/04/2018 Rinotificata con Intimazione di Pagamento n. 8065072220002821 del 20/05/2022; • Ingiunzione di pagamento IMU 2012 2014 2015 2016 n. 1065072190002283 notificato il 09/03/2019 Rinotificata con Intimazione di Pagamento n. 8065072220002821 del 20/05/2022;
• Ingiunzione di pagamento RSU 2008 2009 2010 2011 2013 2012 n. 1065072190005521 notificata il 17/04/2019 Rinotificata con Intimazione di Pagamento n. 8065072220002821 del 20/05/2022;
• Ingiunzione di pagamento RSU 2015 2016 2014 n. 1065072190007989 notificata il 21/12/2019 Rinotificata con Intimazione di Pagamento n. 8065072220002821 del 20/05/2022, con le quali si ingiungeva a parte resistente di pagare la complessiva somma di € 176.167,00 oltre spese, interessi e diritti di notifica, per il mancato versamento dei tributi comunali quali ICI, IMU, RSU, ha chiesto che sia dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di tale società. Il ricorrente esponeva, inoltre, che nonostante i ripetuti solleciti, il pagamento non veniva effettuato e che, pertanto, veniva promossa azione esecutiva nei confronti della società tramite pignoramento presso terzi come da Controparte_4 dichiarazioni negative del terzo UBI Banca del 25.03.2019 e del 08.01.2020, nonché iscrizione di ipoteca n. 9065072240000146 del 12/07/2024 notificata il 22.07.24. Tuttavia, tale azione esecutiva rimaneva infruttuosa. L'istante rappresentava, infine, che nonostante le reiterate richieste da ultimo esperite tramite invio di lettera di messa in mora del 30.09.24 a mezzo pec del 01.10.24, la società debitrice non ha estinto la propria obbligazione. All'uopo, parte ricorrente depositava ingiunzioni di pagamento, dichiarazioni negative del terzo pignorato, lettera di messa in mora, preavviso di iscrizione di ipoteca. A seguito del deposito del ricorso, veniva fissata l'udienza “Mista” del giorno 26.06.2025 e venivano convocati per l'udienza la debitrice ed il creditore ricorrente. In data 26.06.2025, si costituiva nel presente giudizio la resistente, la quale eccepiva violazione delle leggi nn. 212/2000 e 241/1990 per aver l'amministrazione finanziaria notificato l'intimazione di pagamento senza aver preventivamente notificato il prodromico avviso di accertamento e per aver la emesso le intimazioni di pagamento e gli atti esecutivi in assenza CP_2 della specifica motivazione sulle ragioni creditorie poste a carico del ricorrente. Inoltre, contestava l'instaurazione della presente procedura attesa la decadenza del diritto di procedere all'accertamento dei presunti tributi debendi oltre che per intervenuta prescrizione della pretesa tributaria vantata dall'Amministrazione. Pertanto, chiedeva l'accertamento della mancata notificazione al contribuente degli avvisi di accertamento dei crediti ICI/IMU e RSU per i quali la sta CP_2 procedendo e, per l'effetto, il rigetto della richiesta di messa in liquidazione cosi come formulata da controparte;
accertamento dell'intervenuta decadenza del diritto/potere dell'Amministrazione finanziaria di procedere all'accertamento dei tributi de quibus ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 600/73 nonché al potere di comminare le sanzioni de quibus, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgsv. 472/97 e, per l'effetto, il rigetto della richiesta di messa in liquidazione così come formulata da controparte;
accertamento della prescrizione quinquennale dei crediti tributari vantati in giudizio, con i relativi interessi, addizionali regionali e comunali nonché la prescrizione quinquennale del credito tributario derivante dalla aver comminato le sanzioni pecuniarie, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgsv. n.472/97 e, per l'effetto, accertamento dell'inesistenza del credito dell'Amministrazione finanziaria e rigetto della richiesta di messa in liquidazione così come formulata da controparte. All'udienza del 26.06.2025, il ricorrente, preso atto della costituzione di parte resistente, chiedeva rinvio nello stato al fine di poter idoneamente replicare. Il Giudice concedeva il rinvio richiesto. All'udienza del 11.09.2025, l'istante si riportava ai propri scritti ed alla memoria di replica in atti e chiedeva accogliersi il ricorso mentre parte resistente non compariva né risultavano depositate note nel suo interesse. Il Giudice rimetteva il procedimento al Collegio per la decisione. RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE DEL RESISTENTE In calce al decreto di fissazione dell'udienza in ufficio il Tribunale ha avvertito il debitore della facoltà di depositare memorie difensive, documenti o relazioni tecniche sino a sette giorni prima dell'udienza; ha autorizzato tuttavia in deroga ognuna delle parti, se costituita, a concludere telematicamente mediante il deposito di breve memoria di udienza con rinuncia ad essere presente in udienza entro 2 giorni prima dell'udienza; ha inoltre avvisato il debitore che in caso di pluralità di ricorsi avverso il medesimo debitore (cfr., Cass. Civ. n. 6620/1981 e 24898/2013 e 13983/2016) al quale sia stato regolarmente notificato il primo non devono essere necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento, avendo egli l'onere di seguire l'ulteriore sviluppo della procedura e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti;
che, pertanto, la circostanza che il fallimento venga dichiarato su istanza di un creditore diverso rispetto a quello da cui proviene la notificazione del ricorso non lede il suo diritto di difesa;
che quindi il debitore può in tali casi chiedere un termine per allegare circostanze idonee a paralizzare l'istanza ulteriore e diversa rispetto a quella che gli era stata tempestivamente notificata. Nel decreto di fissazione dell'udienza si è disposto che il debitore, nel costituirsi, depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa che abbia avuto una minore durata;
inoltre in tale atto si è anche chiesto alla cancelleria ai sensi degli artt. 41, anche c. 6, e 367 CCII di acquisire i dati e i documenti relativi al debitore, individuati all'art. 367 CCII e se del caso anche per i soci illimitatamente responsabili. Il debitore con tale provvedimento è stato anche avvisato: che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
che non sono soggetti alla liquidazione giudiziale i debitori che dimostrino il possesso congiunto dei tre requisiti dimensionali consistenti nel a) aver avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro;
b) aver realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro;
c) avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a 500.000 euro) ; che il debitore ha facoltà di presenziare all'udienza personalmente o a mezzo di procuratore speciale e di nominare un difensore di fiducia;
che il debitore ha facoltà di prendere visione degli atti del procedimento in cancelleria qualora non costituito con difensore;
che quindi è il debitore ad avere l'onere della prova della propria non fallibilità dimostrando il possesso congiunto dei predetti tre requisiti dimensionali mediante il deposito dei prescritti documenti o se del caso con strumenti probatori alternativi (Cassazione civile, sez. VI, 25/06/2020 n. 12681). In tema di notificazione del ricorso al debitore principale (cfr. anche, Cass. Civ., sez. VI, 07/09/2020, n.18544) va rammentato che ogni imprenditore, anche individuale, è oggi obbligato a dotarsi ed a mantenere attiva (fino allo scadere dell'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese) una casella di posta elettronica certificata (PEC). Ciò ha indotto la Suprema Corte (Cassazione civile sez. I, 12/04/2021 n.9594) a ribadire il principio secondo cui l'art. 15, comma 3 (nel testo, novellato dalla L. n. 221 del 2012, applicabile ratione temporis) della legge fallimentare, nel prevedere che il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono (I Ipotesi) essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore, ovvero, quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via PEC non risulti possibile o non abbia esito positivo, (II Ipotesi) a cura dell'U.G., presso la sede legale dell'impresa risultante dal R.I., e infine, qualora neppure questa modalità sia attuabile a causa dell'irreperibilità del destinatario, (III Ipotesi) mediante deposito dell'atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro, ha introdotto una disciplina speciale semplificata, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo. (cfr., Cass., 27 febbraio 2020, n. 5311; Cass., 7 agosto 2017, n. 19688; Cass., 12 gennaio 2017, n. 602). Tale assetto normativo è – allo stato - del tutto confermato con l'avvento del CCI, laddove: a. ai sensi dell'art. 41, C. 2, CCI tra la data della notifica e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi;
b. ai sensi dell'art. 40, c.6, CCI la Cancelleria notifica copia del ricorso e del decreto di convocazione all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti;
c. ai sensi dell'art. 40, c.6, CCI è trasmesso al ricorrente l'esito della comunicazione al ricorrente;
d. ai sensi dell'art. 40, comma 7 CCI qualora la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non risulti possibile e/o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, la notifica del ricorso e del decreto avviene, senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il contestuale inserimento dei predetti atti nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359 CCI;
e. in tal caso la notificazione si avrà per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è l'inserimento stato compiuto;
f. ai sensi dell'art. 361 CCI che, in deroga sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 359 CCI, quando la notificazione telematica di cui all'articolo 40, comma 6 CCI, non risulta possibile o non ha esito positivo, per causa imputabile al destinatario e, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 8 CCI;
g. ai sensi dell'art. 40, comma 8 CCI ove la notificazione medesima non risulti possibile o non abbia esito positivo per cause non imputabili al destinatario, essa è eseguita a cura del creditore ricorrente e/o del pubblico ministero istante, esclusivamente di persona, a norma dell'articolo 107, primo comma, del DPR 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese;
h. ai sensi dell'art. 40, comma 8 CCI il ricorrente è onerato della notifica di persona per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese;
i. ai sensi dell'art. 40, comma 8 CCI il mancato reperimento del legale rappresentante della società destinataria della notifica presso la sede sociale abilita l'ufficiale giudiziario a procedere direttamente al deposito del ricorso presso la casa comunale, senza che si renda necessario il compimento di ulteriori attività (gravando sull'imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di dotarsi di indirizzo p.e.c. e di tenerlo operativo ovvero di essere effettivamente reperibile presso la propria sede);
j. per le sole persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito sia data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento;
Nel caso di specie, è agevole riscontrare che ricorre la I ipotesi, quella della notifica a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata in data 26.05.2025, e che all'esito il debitore si è regolarmente costituito. COMPETENZA E ASSENZA DI ISTANZE Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 C.C.I., la propria competenza, atteso che la debitrice ha la propria sede legale in Salerno e dunque nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario. Sempre preliminarmente va rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII.
SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI E ACCOGLIMENTO Con riguardo alla legittimazione (sostanziale), ex art. 37 d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14, del ricorrente a chiedere la liquidazione giudiziale della società resistente, giova rilevare che, per la Suprema Corte, in sede di istruttoria prefallimentare, il Tribunale può effettuare solo un accertamento incidentale della fondatezza della ragione di credito del ricorrente, essendo a tal fine inammissibile l'espletamento di attività istruttoria (Cass. Sezioni Unite n. 1521 del 23/01/2013) e che la natura officiosa del procedimento prefallimentare implica solo che il giudice del merito possa attingere elementi di giudizio dagli atti e documenti acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione di parte, ma non pure che debba trasformarsi in organo ufficioso di ricerca della prova (Cassazione civile sez. I, 15/01/2016, n.625). Inoltre, precisato che il Tribunale opera nei limiti di quanto prodotto dalle parti, si deve osservare, gradatamente, in primo luogo “che, in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 L. Fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, nè l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (cfr., Cass., SU. n. 1521/13; Cass. Civ., n. 30827/18; Cass. Civ., sez. VI, 25/08/2020 n.17630; Cass. Civ., sez. VI, 09/02/2021 n.3164). Va poi rammentato che, in una recente pronuncia della Suprema Corte (cfr., Cass. Civ., sez. VI, 09/02/2021 n. 3164), si precisa che “nella giurisprudenza di legittimità è già stato puntualizzato (cfr., Cass. Civ. sez. I, 11/03/2019, n.6978) che "... la sussistenza anche di un solo credito contestato in capo all'istante consente di addivenire alla declaratoria di fallimento: la L. Fall., art. 6, infatti, laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, intende chiarire che lo stato d'insolvenza rappresenta una situazione oggettiva dell'imprenditore a far fronte alle proprie obbligazioni con i normali mezzi di pagamento e prescinde totalmente dal numero dei creditori istanti, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento possa essere indice di tale situazione oggettiva norma, peraltro, non intende presupporre un precedente accertamento definitivo del credito vantato da chi sollecita la declaratoria di fallimento, nè traslare in sede prefallimentare l'accertamento di merito sull'esistenza dello stesso, ma, più semplicemente, imporre un controllo della legittimazione attiva dell'istante, essendo sufficiente a tal fine un accertamento incidentale da parte del giudice”. Si tratta quindi (cfr., Cass. Civ., sez. VI, 09/02/2021 n. 3164) di accertamento rigoroso della sussistenza della legittimazione da parte del creditore istante alla stregua della valutazione incidentale che concluda positivamente per il riconoscimento non del credito in sè, ma della qualità di creditore. Invero, mutuando i principi sopra delineati al nuovo istituto della liquidazione giudiziale, nel caso in esame, è possibile riscontrare la sussistenza, anche se solo parziale, del credito e, dunque, la legittimazione a proporre istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale della società resistente. In particolare, giova rammentare che, l'ingiunzione fiscale è un atto con cui un ente locale intima al contribuente il pagamento di un credito (tributario o non), come tasse comunali, sanzioni per violazioni al codice della strada e altro, che può essere emesso direttamente dall'ente o da un concessionario della riscossione, come nel caso di specie. Pertanto, l'ingiunzione fiscale è un titolo esecutivo amministrativo con cui lo Stato
o gli enti pubblici (Regioni, Province, Comuni, Enti statali) intimano a un debitore il pagamento di un credito pubblico certo, liquido ed esigibile (per esempio tributi locali, canoni, multe, altre entrate patrimoniali) e, come tale, rappresenta un atto autonomamente esecutivo ex lege al momento della notificazione. Ciò posto, la procedura di ingiunzione di pagamento da parte di un si basa Pt_1 su un atto propedeutico, l'avviso di accertamento. Se l'atto propedeutico non viene pagato entro i termini, il emette l'ingiunzione fiscale (in caso di crediti Pt_1 tributari) che ha valore esecutivo e intima il pagamento, dando il via alla riscossione coattiva in caso di mancato adempimento. Tanto premesso, si rammenta che, la nullità della notifica dell'atto prodromico (avviso di accertamento) si estende alla conseguenziale ingiunzione di pagamento, che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata (per nullità derivata) (Cassazione n. 12932/2022) e che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario. Pertanto, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cassazione n. 7746/2022). Nel caso di specie, dalla documentazione depositata in atti dal ricorrente, risultano tre avvisi di accertamento regolarmente notificati a parte resistente e, in particolare:
• avviso di accertamento per mancato pagamento IMU 2017 del 30.7.2021, notificato il 19.11.2021;
• avviso di accertamento per mancato pagamento IMU 2018 del 30.7.2021, notificato in data 19.11.2021;
• avviso di accertamento per mancato pagamento TARI 2014-2015- 2016 del 22.1.2019, notificato il 9.03.2019, per una debitoria complessiva pari a circa € 45.000,00. Pertanto, anche a non voler considerare le ingiunzioni di pagamento cui, dagli atti del fascicolo, non risultano collegati i propedeutici avvisi di accertamento, la ragione di credito vantata dal ricorrente per la somma di € 45.000,00 circa, sulla scorta di un accertamento incidentale, può ritenersi fondata. A ciò si aggiunga che, non rileva la questione relativa alla violazione dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000), con particolare riguardo all'art. 7 che sancisce l'obbligo di motivazione dell'ingiunzione di pagamento atteso che, con il comma 792 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 (cd. Legge di bilancio 2020) il Legislatore ha previsto che:
“Le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:
° l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonchè il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonchè l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata […];
° gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata […]”. Pertanto, alla luce della nuova normativa, può sostenersi che l'avviso di accertamento ha occupato lo spazio della originaria ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910. L'avviso di accertamento cui possono ricorrere gli enti locali ha, infatti, proprio come l'originaria ingiunzione, natura di atto amministrativo complesso che somma in sé natura e funzione di atto impositivo, titolo esecutivo e precetto. L'avviso di accertamento finisce per assumere valenza di vero e proprio atto
“impoesattivo”: contemporaneamente, infatti, esso, da un lato, accerta la debenza di un determinato credito (atto impositivo), dall'altro, ingiunge il pagamento entro termini precisi, pena l'avvio dell'esecuzione forzata (atto di riscossione). Ciò posto, l'eccezione sollevata da parte debitrice in ordine alla violazione dell'obbligo di motivazione dell'ingiunzione di pagamento non risulta fondata. In ordine, poi, alla sollevata questione inerente alla decadenza del diritto di procedere all'accertamento dei presunti tributi debendi, dagli atti del fascicolo, si rileva che parte ricorrente ha provveduto a notificare gli avvisi di accertamento nel rispetto dei termini di cui all'art. 43 D.P.R. n. 600 del 1973 ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (cfr. avvisi di accertamento allegati alla memoria di replica del ricorrente). Infine, in ordine alla questione sull'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa tributaria vantata dall'Amministrazione, si osserva che, come già accennato, dal 2020 l'avviso di accertamento può assumere validità di titolo esecutivo se il contribuente omette di pagare entro i termini stabiliti. In base all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, decorsi i 60 giorni per il versamento, l'avviso di accertamento stesso diventa esecutivo per i tributi locali (e analogamente per alcuni tributi statali), consentendo di attivare immediatamente procedure coattive senza bisogno di cartella o ingiunzione fiscale. Ciò ha implicazioni rilevanti in ordine al decorso del termine di prescrizione. Infatti, è venuto meno il termine di decadenza triennale previsto dall'art. 1 co. 163 L.296/2006 per la notifica del titolo esecutivo: con l'accertamento esecutivo non occorre più notificare una cartella/ingiunzione entro tre anni, dato che l'avviso è già titolo esecutivo. Dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, invece, decorre direttamente il termine di prescrizione del credito. In altre parole, una volta perfezionata la notifica dell'atto esecutivo (dopo il pagamento omesso), si applicano gli ordinari termini prescrizionali di 5 anni per i tributi locali. Pertanto, dalla data della notifica dell'avviso esecutivo decorre il termine di prescrizione, che estingue il credito in mancanza di atti interruttivi dell'Amministrazione. A tal proposito, giova precisare, infatti, che il termine di prescrizione può essere interrotto da atti del creditore. In particolare, i concessionari interrompono di regola la prescrizione inviando atti di riscossione (cartelle, preavvisi di fermo, solleciti o ipoteche), che fanno ripartire il termine dall'inizio. Tanto premesso, nel caso di specie, la prescrizione non risulta maturata per alcun avviso di accertamento atteso che, tra l'altro, come emerge dagli atti del fascicolo, la stessa risulta essere stata interrotta più volte da solleciti, lettera di messa in mora, intimazione di pagamento, preavviso di ipoteca, tutto inviati all'indirizzo pec dell'odierna debitrice. Ciò posto, questo Collegio ritiene che, il credito vantato da parte ricorrente possa dirsi accertato incidentalmente in questa sede anche se solo in parte e, precisamente, per l'importo di € 45.000,00 circa e che, dunque, il creditore procedente risulta legittimato a proporre istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_4
In ogni caso, giova rammentare che, oggetto del procedimento prefallimentare è l'accertamento dello stato di insolvenza del debitore, e non già una domanda di pagamento del credito del creditore istante. Ciò posto, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII. Nel caso che ci occupa sussiste la prova dell'insolvenza (entità dei debiti, mancato pagamento, pignoramento presso terzi infruttuoso, mancato deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre anni) e del superamento delle condizioni di fallibilità (del non essere impresa minore) secondo quanto di seguito indicato. Ed invero, avuto riguardo al complesso dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria ed accertati alla data in cui il Tribunale decide sull'istanza di liquidazione giudiziale, al credito accertato in questa sede pari ad
€ 45.000,00, devono essere aggiunti i debiti della società resistente nei confronti dell'Erario pari ad € 20.000,00 circa, con la conseguenza che risulta superata la soglia minima di liquidazione giudiziale di € 30.000,00, prevista dall'art. art. 49 comma 5 d.lgs. 14/2019. A ciò si aggiunga che, dal ricorso proposto e dall'istruttoria svolta emerge che la società debitrice risulta assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 del codice della Crisi di Impresa, atteso che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino di essere “imprese minori” secondo i requisiti previsti dall'art. 2, co. 1, lett. d), C.C.I.I. Dall'istruttoria svolta d'ufficio, risultano acquisiti soltanto i bilanci relativi agli anni 2013-2014-2015, dai quali emerge, per il 2013 attivo pari ad € 474.924,00, passivo pari ad € 474.924,00 di cui € 452.220,00 per debiti, ricavi per
€ 121.250,00; per il 2014 attivo pari ad € 438.552,00, passivo pari ad
€ 438.552,00 di cui € 428.332,00 per debiti, ricavi per € 64.784,00; per il 2015 attivo pari ad € 436.175,00, passivo pari ad € 436.175,00 di cui € 424.661,00, ricavi per € 51.459,00 e ciò può ragionevolmente presumersi anche con riferimento agli anni successivi. Giova precisare, infatti, che i bilanci degli ultimi tre esercizi, regolarmente approvati e depositati nel registro delle imprese, costituiscono il mezzo privilegiato per dimostrare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa (Cass. Civ., sez. I, 2 luglio 2024, n. 18141; Cass. Civ. sez. I, 20 gennaio 2021, n. 980; Cass. Civ., sez. I, 15 aprile 2019, n. 10509). Qualora i bilanci manchino, il debitore può adempiere il proprio onere probatorio facendo ricorso a strumenti alternativi, come le scritture contabili o qualunque altro documento suscettibile di rappresentare i fatti e i dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass. Civ., sez. VI – 1, 1 dicembre 2022, n, 35381). Nel caso di specie, parte resistente, pur essendosi costituita, non ha provveduto a dimostrare mediante il deposito dei bilanci successivi al 2015 né attraverso strumenti alternativi, la situazione finanziaria dell'impresa atteso che, tra l'altro, dalla visura camerale in atti, emerge che, allo stato, la società è attiva. Pertanto, la mancanza dei bilanci impedisce qualsiasi tipo di verifica della reale situazione economica della debitrice. Di conseguenza, in mancanza di prova contraria fornita dal debitore, si presume che le soglie siano state superate. In conclusione, può affermarsi che la società resistente versa in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e che, dunque, sia in possesso dei requisiti necessari a consentire l'apertura della liquidazione giudiziale in quanto non può considerarsi impresa minore ai sensi dall'art. 2 comma 1 lettera d) del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14. Occorre ricordare che, il riscontro della sussistenza dello stato di insolvenza si concreta in un giudizio di probabilità avente per oggetto la capacità finanziaria del debitore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni in relazione al quale il Giudice deve descrivere, nella motivazione, gli elementi esaminati;
va poi rammentato anche che in dottrina ed in giurisprudenza è comune la constatazione che l'insolvenza manifesta all'esterno una situazione strutturale che, appunto, è interna all'azienda. Va, infine, osservato che di regola lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti ed altri fatti esteriori che dimostrino appunto che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
infatti di regola si ritiene che l'incapacità a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni si manifesti attraverso uno o più inadempimenti o attraverso alcune situazione descritte come sintomatiche dell'insolvenza, come rivelatrici dell'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni tra le quali vi sono anche: a) la cessazione dell'attività produttiva;
b) il licenziamento dei dipendenti;
c) l'abbandono della sede sociale;
d) l'irreperibilità e la latitanza dell'imprenditore; e) la pluralità degli inadempimenti;
f) l'entità degli inadempimenti;
g) il perdurare nel tempo degli inadempimenti;
h) l'intervenuta levata nell'ultimo anno di protesti per importi significativi;
i) l'effettuazione di pagamenti anomali vale a dire non attraverso la tempestiva consegna di somme di denaro e/o di titoli di credito regolarmente datati ma, ad esempio, attraverso la sistematica emissione di titoli di credito post-datati, la cessione come corrispettivo di altri beni;
l) la contrazione di ulteriori debiti ad elevato tasso di interesse;
m) la cessione dei beni strumentali;
n) l'avvenuto espletamento con esito negativo di una procedura esecutiva individuale;
o) l'eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale;
p) la diminuzione fraudolenta dell'attivo. Nel caso di specie, è agevole riscontrare che l'insolvenza dell'impresa resistente si è manifestata attraverso l'inadempimento nei confronti del ricorrente corrispondente alla somma accertata in questa sede di € 45.000,00 circa oltre che dal mancato deposito dei bilanci. VERIFICA TELEMATICA DELLO STATO PASSIVO Il Tribunale, ai sensi del terzo comma dell'art. 203 CCI, stabilisce che l'udienza sia svolta in via telematica scritta, nelle forme di seguito precisate, ma con facoltà di essere presente per quei creditori con posizioni controverse che lo richiedano. DISPOSITIVO Il tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, e 121, CCI,
P.Q.M.
DICHIARA APERTA LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti di (c.f. e p.iva , con sede in Salerno, alla via G. Controparte_4 P.IVA_2
Vicinanza n.15, in persona del legale rapp.te p.t. sig.ra CP_5
[...]
NOMINA la dr.ssa GIUSEPPINA VALIANTE Giudice Delegato per la procedura;
curatore avv. Raffaele FIORE, il quale alla luce dell'organizzazione dello Pt_2 studio e sulla base delle risultanze emergenti dai rapporti riepilogativi, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI;
INVITA il curatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
PRECISA ai sensi dell'art. 142 CCI che la sentenza priva il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale che sono presi in consegna dal curatore ai sensi dell'art. 197 CCI;
DISPONE ai sensi del comma 2 dell'art. 197 CCI la trascrizione a cura del curatore nei pubblici registri per gli immobili ed i beni mobili registrati;
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale (nel caso in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
DISPONE che il curatore, ai sensi dell'art. 193 CCI, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
DISPONE: a) che tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) che il curatore a spese della procedura utilizzi per il deposto in PCT il portale www.fallcoweb.it; c) che il curatore apra ed utilizzi l'indirizzo di posta elettronica della procedura di tale portale per le comunicazioni tra curatore e creditori e terzi;
d) comunichi ai creditori l'indirizzo di posta elettronica della procedura;
FISSA ex art. 49 c. 3 lett. d) CCI l'udienza del 05.02.2026 per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo davanti al predetto giudice delegato nella forma dell'udienza telematica scritta;
ASSEGNA AI CREDITORI E AI TERZI, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per l'invio all'indirizzo di posta certificata del curatore delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo le modalità di cui all'art. 201 CCI, avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCI;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
PRECISA che nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo dì posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CC;
DISPONE IN ORDINE ALL'UDIENZA TELEMATICA scritta di verifica dello stato passivo:
• il curatore deposita sul PCT e trasmetta al debitore ed a tutti i creditori via pec entro 15 giorni prima dell'udienza il progetto di stato passivo;
• che il debitore è abilitato al deposito di memorie;
• che i creditori potranno depositare osservazioni al progetto di stato passivo con PEC diretta alla pec del fallimento entro 10 giorni prima dell'udienza;
• che il curatore deposita sia sulla piattaforma Falco che sul PCT tutte le osservazioni;
• che il Curatore deposita sia sul PCT che su Falco area creditori entro tre giorni prima dell'udienza eventuali modifiche al progetto di stato passivo già depositato;
• che qualora il GD ritenga di adottare una decisione più sfavorevole al creditore rispetto alla proposta del Curatore, la trattazione della singola domanda (e quindi la dichiarazione di esecutività) sarà rinviata per consentirgli di esporre le proprie difese;
• che il curatore depositi sul PCT relazione con tutti gli allegati il giorno prima dell'udienza;
• che il singolo creditore ha facoltà di chiedere la discussione orale per posizioni controverse mediante istanza da depositare via pec alla casella pec del fallimento entro 5 giorni prima dell'udienza e che in tal caso solo per tali posizioni si svolgerà in via residuale l'udienza fisica nello stesso giorno ed alla stessa ora già fissati nell'aula 605, sesto piano palazzina B, cittadella giudiziaria del Tribunale di Salerno in via Dalmazia;
AVVERTE che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies disp. att c.p.c.• 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. dalla L. 30.7.2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
AUTORIZZA il curatore ad accedere: - al cassetto fiscale;
- al cassetto previdenziale;
- alle banche dati dell'anagrafe tributaria;
- all'archivio dei rapporti finanziari;
- alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro;
DISPONE che la presente sentenza sia comunicata: a) al debitore;
b) ai ricorrenti;
c) al curatore;
DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa per estratto al Registro delle Imprese di Salerno per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Salerno, 15.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Valiante Dott.ssa Maria Carolina De Pasquale