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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/09/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5866/2025 r.g.v.g., promosso da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo C.F._2
Catozzi del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore
- ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“il difensore dei ricorrenti conclude chiedendo che il Tribunale omologhi la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni dagli stessi concordate e riportate nel verbale dell'odierna udienza del 23 settembre 2025”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”.
Il Tribunale, visto il ricorso congiunto per la separazione consensuale depositato il 24 aprile 2025 nell'interesse dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
1 osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 23 settembre 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
rilevato che il Pubblico Ministero è intervenuto senza formulare osservazioni;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio l'11 agosto 2008 a San LD (Caltanissetta) e che dalla loro unione il 2 giugno 2014 è nato a [...] il figlio;
PE
preso atto della comune volontà dei coniugi di addivenire alla separazione personale e della volontà inequivoca manifestata dagli stessi di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni della separazione concordate dai ricorrenti in sede di domanda congiunta e confermate all'udienza del 23 settembre 2025 non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali del figlio minore, in quanto garantiscono allo stesso un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
rilevato, in particolare, che fra le condizioni concordate dai coniugi sono previsti due impegni al trasferimento immobiliare regolati dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“6. Primo Preliminare di trasferimento immobiliare la SIa promette di cedere e trasferire al marito, SI Parte_1 Parte_2
, che promette di accettare ed acquistare, la quota di comproprietà in ragione
[...]
del ½ (un mezzo), del seguente immobile:
- fabbricato da cielo a terra sito in Molinella, via Confine Inferiore n. 137/1, consistente in un appartamento posto ai piani terra e primo con annessa corte pertinenziale esclusiva;
In confine con Via Confine Inferiore, parti comuni da più lati salvo altri.
Distinti al Catasto fabbricati del Comune di Molinella al Foglio 10, con le particella
776, Sub 1, Categoria A/7, Classe 1, vani 7,5, Via Confine Inferiore n. 137/1, P. T-1, superficie catastale totale 164 mq., totale escluse aree scoperte 140 mq., rendita catastale Euro 871,52; come risultante da denuncia di variazione in data 14 ottobre
2 2021 Prot. n. BO0107378 per diversa distribuzione degli spazi interni, giuste planimetrie catastali allegate da far parte integrante e sostanziale del presente verbale.
- La proprietà del bene in oggetto è pervenuta ai coniugi, in regime di comunione legale, per acquisto con atto a ministero del Dott. , Notaio in Bologna, in Persona_2
data 10 gennaio 2022 Rep. n. 6999 Raccolta 5258, registrato a Bologna il 27 gennaio
2011 al n. 3443 e trascritto a Bologna in data 27 gennaio 2022 ai n. 3915 Reg. Gen. e
2815 Reg. Part.
- La quota promessa in cessione viene considerata con riferimento ai beni descritti, presi a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trovano con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza;
- la SIa garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la Parte_1
legittima provenienza della quota di proprietà del bene in oggetto nonché garantisce sin d'ora che gli immobili sono liberi da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti ad eccezione dell' ipoteca iscritta presso la
Conservatoria di Bologna in data 27 gennaio 2022 ai n. 3916 Reg. Gen. e n. 720 Reg.
Part., a garanzia di mutuo ipotecario stipulato in data 10 gennaio 2022 a rogito Notaio
di Bologna Repertorio 7000, Raccolta 5269, il cui debito residuo rimarrà Persona_2
in capo al SI , nota e tollerata;
Parte_2
- Il SI dichiara di accollarsi come si accolla la residua parte del Parte_2
mutuo sopracitato;
- la SIa si impegna a rendere tutte le dichiarazioni urbanistiche Parte_1
necessarie per il trasferimento definitivo;
- la SIa dichiara di essere a conoscenza che al momento della stipula Parte_1
dell'atto di trasferimento dovrà rendere le dichiarazioni ai sensi e per gli effetti dell' art. 29, comma 1-bis della legge 27 febbraio 1985, n. 52;
- Pur se ancora in sola sede di impegno, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del d.lgs. 19
3 agosto 2005 n. 192 come modificato con d.lgs. 31 dicembre 2006 n. 311 e dal D. L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 e successive modifiche ed integrazioni e delle altre norme nazionali e della Regione Emilia-Romagna in materia di certificazione energetica negli edifici;
i coniugi dichiarano fin da ora che l'immobile in oggetto è dotato di Attestazione di Prestazione Energetica numero 00502-254409-
2021 rilasciata in data 15.10.2021 dal Geom. quale tecnico preposto Persona_3
e soggetto certificatore;
7. Secondo preliminare di trasferimento immobiliare
La SIa promette di cedere e trasferire al marito, SI Parte_1 Parte_2
, che promette di accettare ed acquistare, la quota di comproprietà in ragione
[...]
del 1/2 (un mezzo) del seguente immobile: porzione del fabbricato sito nel Comune di Olbia, località Caldosu, via Sole Ruyu n.
30, facente parte del fabbricato denominato "Rubini 5" e più precisamente un appartamento al piano seminterrato con annessa veranda e corte esclusiva di pertinenza al medesimo piano.
In confine con ragioni Gallopa, ragioni Monferrato e Via Sole Ruyu.
Detta unità immobiliare risulta distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Olbia come segue:
- sezione urbana Foglio 25, Mappale 137 Sub 22, località Caldosu snc, piano S1, categoria A/2, classe U, vani 2,5, superficie catastale totale 46 mq., totale escluse aree scoperte 41 mq., R.C. euro 426,08. il tutto come proveniente da rogito a ministero del Dott. Notaio in Persona_4
Bologna, in data 18 aprile 2019, Rep. n. 36154 Raccolta 15074, registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna 2 in data 26 aprile 2019 e trascritto a Tempio Pausania il 26 aprile 2019 al n.3947 Reg. Gen. e 2673 Reg. Part.;
- La quota promessa in cessione viene considerate con riferimento ai beni descritti presi a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trovano con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato
4 di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza;
- la SIa garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la Parte_1
legittima provenienza delle quote di proprietà dei beni in oggetto nonché garantisce sin d'ora che gli immobili sono liberi da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti;
la SIa si impegna a rendere tutte le dichiarazioni urbanistiche Parte_1
necessarie per il trasferimento definitivo;
la SIa dichiara di essere a conoscenza che al momento della stipula Parte_1
dell'atto di trasferimento dovrà rendere le dichiarazioni ai sensi e per gli effetti dell' art. 29, comma 1-bis della legge 27 febbraio 1985, n. 52.
Pur se ancora in sola sede di impegno, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del d.lgs. 19 agosto
2005 n. 192 come modificato con d.lgs. 31 dicembre 2006 n. 311 e dal D. L. 4 giugno
2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 e successive modifiche ed integrazioni e delle altre norme nazionali e della Regione Sardegna in materia di certificazione energetica negli edifici;
i coniugi dichiarano fin da ora che gli immobili in oggetto sono dotati di Attestazione di Prestazione Energetica N. 6668 rilasciata in data 21.3.2019 dall'Arch. quale tecnico preposto e soggetto certificatore. Persona_5
Per entrambi gli attestati, inoltre, i coniugi dichiarano di essere edotti della sua validità decennale e della necessità di un suo aggiornamento ad ogni intervento di ristrutturazione edilizia e dell'impiantistica che modifichi le prestazioni energetiche, ed infine dichiarano che successivamente al rilascio di detto Attestato non sono stati eseguiti nei beni immobili oggetto del presente atto interventi tali da modificare la prestazione energetica nei termini della normativa di cui sopra e che non si è verificata nessuna delle condizioni incidenti sulla validità dell'attestato energetico prodotto, in relazione a quanto prescritto dall'art. 6, c. 5, d.lgs. 192/2005.
-la SIa dichiara che non riceverà alcun corrispettivo per il Parte_1
trasferimento definitivo degli immobili di cui sopra a favore del coniuge è che ciò è finalizzato alla regolamentazione dell'assetto dei reciproci rapporti patrimoniali e che
5 il trasferimento è da intendersi a tacitazione di ogni pretesa economica e a titolo di contributo di mantenimento integrale e definitivo del marito e, quindi, è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Il SI
conferma tale causale e quindi dichiara di accettare il trasferimento Parte_2
a tacitazione di ogni pretesa economica ed in luogo di specifico contributo di mantenimento da parte della moglie e, con il citato trasferimento, di non avere null'altro da pretendere, essendo stata ogni ulteriore questione economica definita in diversa sede;
- la SIa si obbliga fin da ora a rinunciare all'ipoteca legale in sede di Parte_1
contratto definitivo.
- Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data di pubblicazione dell'emananda sentenza di omologa, poiché quanto pattuito dai coniugi in questa sede, ha solo effetti obbligatori fra le parti, rimane ferma la possibilità per la parte non inadempiente di agire ex art.2932 c.c.
Il presente verbale, una volta omologato, verrà trascritto ai fini e per gli effetti di cui all'art.2645-bis c.c
- i coniugi si impegnano a stipulare gli atti di trasferimento definitivi degli immobili avanti al dott. Notaio Dott. del Distretto Notarile di Bologna, entro e non Persona_2
oltre sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza dall'intestato Tribunale a definizione del presente ricorso;
- i coniugi intendono avvalersi, sia per il presente atto e per la sua trascrizione che per il rogito notarile di trasferimento e per la sua trascrizione dell'esenzione dal pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente preliminare di trasferimento ed il conseguente trasferimento definitivo in un procedimento di separazione, ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio
2014,e n. 27/E in data 21 giugno 2012 essendo il presente trasferimento elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale”;
6 osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative agli impegni al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla
“fattibilità” dei predetti impegni al trasferimento immobiliare concordati dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del
Tribunale di Bologna, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione in data 16 settembre
2025); ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
il 9 novembre 1986 e , nato a [...], il 18 ottobre Parte_2
1985, i quali hanno contratto matrimonio a San LD (Caltanissetta) l'11 agosto
2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 41, parte
II, serie A, ufficio 1, anno 2008;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di San LD (Caltanissetta) di procedere all'annotazione della sentenza;
C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. “Il figlio Minore sarà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, PE
con collocazione prevalente presso la madre, e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale ogniqualvolta il genitore lo avrà presso di sé. I genitori, di comune accordo cureranno l'educazione e l'istruzione del figlio;
- a fine settimana alterni, dal sabato mattina (il padre l'andrà a prendere presso la madre) sino alla domenica pomeriggio, allorché la madre si recherà a riprendere il figlio presso l'abitazione del padre;
7 -per sette giorni durante le festività natalizie, ricomprendendovi ad anni alterni il giorno del Natale o di Capodanno;
-per le festività pasquali, tre giorni consecutivi, alternando di anno in anno il giorno di
Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
-per 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, concordando il concreto periodo che trascorrerà con il padre entro il 31 maggio di ciascun anno;
in caso di disaccordo la scelta delle settimane spetterà negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre.
Entrambi i genitori, nella concreta gestione dei rapporti con il figlio, si impegnano, in ogni caso, al pieno rispetto delle esigenze, degli impegni scolastici e parascolastici, nonché dei desideri alternativi dello stesso.
Il SI contribuirà al mantenimento del figlio versando alla SIa Pt_2 PE
, entro il giorno 5 di ogni mese, in via anticipata e per 12 mesi all'anno, la somma Pt_1
di euro 300,00 mensili, da rivalutarsi nel gennaio di ogni anno in base agli indici Istat.
I genitori sosterranno, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per il figlio, così come individuate e disciplinate dal Protocollo dell'Osservatorio sulla
Giustizia del Tribunale di Bologna siglato il 9.8.2017 e segnatamente:
A) -spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequentazione dell'istituto scolastico;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle
8 relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se l'altro, anche per il tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc..) non è in grado di offrire tempestive alternative, c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) spese per abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese lenti
a contatto o occhiali, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
B) -spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e- mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. -Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
-La documentazione fiscale dovrà essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie”;
2. “I coniugi incasseranno l'Assegno Unico riguardante il figlio minore nella misura del 50% ciascuno”;
3. “I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti”;
9 4. “I coniugi prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e/o altro documento valido per l'espatrio da parte delle competenti autorità per sé e per il figlio minore”;
5. “A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale”:
6. “Primo Preliminare di trasferimento immobiliare la SIa promette di cedere e trasferire al marito, SI Parte_1 Parte_2
, che promette di accettare ed acquistare, la quota di comproprietà in ragione
[...]
del ½ (un mezzo), del seguente immobile: - fabbricato da cielo a terra sito in Molinella, via Confine Inferiore n. 137/1, consistente in un appartamento posto ai piani terra e primo con annessa corte pertinenziale esclusiva;
In confine con Via Confine Inferiore, parti comuni da più lati salvo altri. Distinti al Catasto fabbricati del Comune di
Molinella al Foglio 10, con le particella 776, Sub 1, Categoria A/7, Classe 1, vani 7,5,
Via Confine Inferiore n. 137/1, P. T-1, superficie catastale totale 164 mq., totale escluse aree scoperte 140 mq., rendita catastale Euro 871,52; come risultante da denuncia di variazione in data 14 ottobre 2021 Prot. n. BO0107378 per diversa distribuzione degli spazi interni, giuste planimetrie catastali allegate da far parte integrante e sostanziale” del verbale;
“- la SIa garantisce la piena proprietà, la libera Parte_1
disponibilità e la legittima provenienza della quota di proprietà del bene in oggetto nonché garantisce sin d'ora che gli immobili sono liberi da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti ad eccezione dell'ipoteca iscritta presso la Conservatoria di Bologna in data 27 gennaio 2022 ai n.
3916 Reg. Gen. e n. 720 Reg. Part., a garanzia di mutuo ipotecario stipulato in data
10 gennaio 2022 a rogito Notaio di Bologna Repertorio 7000, Raccolta Persona_2
5269, il cui debito residuo rimarrà in capo al SI , nota e tollerata;
Parte_2
- Il SI dichiara di accollarsi come si accolla la residua parte del Parte_2
mutuo sopracitato”;
7. “Secondo preliminare di trasferimento immobiliare
10 La SIa promette di cedere e trasferire al marito, SI Parte_1 Parte_2
, che promette di accettare ed acquistare, la quota di comproprietà in ragione
[...]
del 1/2 (un mezzo) del seguente immobile: porzione del fabbricato sito nel Comune di
Olbia, località Caldosu, via Sole Ruyu n. 30, facente parte del fabbricato denominato
"Rubini 5" e più precisamente un appartamento al piano seminterrato con annessa veranda e corte esclusiva di pertinenza al medesimo piano. In confine con ragioni
Gallopa, ragioni Monferrato e Via Sole Ruyu. Detta unità immobiliare risulta distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Olbia come segue: - sezione urbana Foglio 25,
Mappale 137 Sub 22, località Caldosu snc, piano S1, categoria A/2, classe U, vani 2,5, superficie catastale totale 46 mq., totale escluse aree scoperte 41 mq., R.C. euro 426,08. il tutto come proveniente da rogito a ministero del Dott. Notaio in Persona_4
Bologna, in data 18 aprile 2019, Rep. n. 36154 Raccolta 15074, registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna 2 in data 26 aprile 2019 e trascritto a Tempio Pausania il 26 aprile 2019 al n.3947 Reg. Gen. e 2673 Reg. Part.”; “-la SIa dichiara Parte_1
che non riceverà alcun corrispettivo per il trasferimento definitivo degli immobili di cui sopra a favore del coniuge è che ciò è finalizzato alla regolamentazione dell'assetto dei reciproci rapporti patrimoniali e che il trasferimento è da intendersi a tacitazione di ogni pretesa economica e a titolo di contributo di mantenimento integrale e definitivo del marito e, quindi, è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Il SI conferma tale causale e quindi Parte_2
dichiara di accettare il trasferimento a tacitazione di ogni pretesa economica ed in luogo di specifico contributo di mantenimento da parte della moglie e, con il citato trasferimento, di non avere null'altro da pretendere, essendo stata ogni ulteriore questione economica definita in diversa sede”. “- Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data di pubblicazione dell'emananda sentenza di omologa, poiché quanto pattuito dai coniugi in questa sede, ha solo effetti obbligatori fra le parti, rimane ferma la possibilità per la parte non inadempiente di agire ex art.2932 c.c.”; “- i coniugi si impegnano a stipulare gli atti di trasferimento definitivi degli immobili avanti al dott. Notaio Dott. del Persona_2
11 Distretto Notarile di Bologna, entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza dall'intestato Tribunale a definizione del presente ricorso”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 23 settembre 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato;
8. “Spese legali compensate”;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il giorno 23 settembre 2025.
Il Presidente est. dott. Stefano Giusberti
12
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5866/2025 r.g.v.g., promosso da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo C.F._2
Catozzi del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore
- ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“il difensore dei ricorrenti conclude chiedendo che il Tribunale omologhi la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni dagli stessi concordate e riportate nel verbale dell'odierna udienza del 23 settembre 2025”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”.
Il Tribunale, visto il ricorso congiunto per la separazione consensuale depositato il 24 aprile 2025 nell'interesse dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
1 osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 23 settembre 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
rilevato che il Pubblico Ministero è intervenuto senza formulare osservazioni;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio l'11 agosto 2008 a San LD (Caltanissetta) e che dalla loro unione il 2 giugno 2014 è nato a [...] il figlio;
PE
preso atto della comune volontà dei coniugi di addivenire alla separazione personale e della volontà inequivoca manifestata dagli stessi di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni della separazione concordate dai ricorrenti in sede di domanda congiunta e confermate all'udienza del 23 settembre 2025 non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali del figlio minore, in quanto garantiscono allo stesso un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
rilevato, in particolare, che fra le condizioni concordate dai coniugi sono previsti due impegni al trasferimento immobiliare regolati dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“6. Primo Preliminare di trasferimento immobiliare la SIa promette di cedere e trasferire al marito, SI Parte_1 Parte_2
, che promette di accettare ed acquistare, la quota di comproprietà in ragione
[...]
del ½ (un mezzo), del seguente immobile:
- fabbricato da cielo a terra sito in Molinella, via Confine Inferiore n. 137/1, consistente in un appartamento posto ai piani terra e primo con annessa corte pertinenziale esclusiva;
In confine con Via Confine Inferiore, parti comuni da più lati salvo altri.
Distinti al Catasto fabbricati del Comune di Molinella al Foglio 10, con le particella
776, Sub 1, Categoria A/7, Classe 1, vani 7,5, Via Confine Inferiore n. 137/1, P. T-1, superficie catastale totale 164 mq., totale escluse aree scoperte 140 mq., rendita catastale Euro 871,52; come risultante da denuncia di variazione in data 14 ottobre
2 2021 Prot. n. BO0107378 per diversa distribuzione degli spazi interni, giuste planimetrie catastali allegate da far parte integrante e sostanziale del presente verbale.
- La proprietà del bene in oggetto è pervenuta ai coniugi, in regime di comunione legale, per acquisto con atto a ministero del Dott. , Notaio in Bologna, in Persona_2
data 10 gennaio 2022 Rep. n. 6999 Raccolta 5258, registrato a Bologna il 27 gennaio
2011 al n. 3443 e trascritto a Bologna in data 27 gennaio 2022 ai n. 3915 Reg. Gen. e
2815 Reg. Part.
- La quota promessa in cessione viene considerata con riferimento ai beni descritti, presi a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trovano con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza;
- la SIa garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la Parte_1
legittima provenienza della quota di proprietà del bene in oggetto nonché garantisce sin d'ora che gli immobili sono liberi da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti ad eccezione dell' ipoteca iscritta presso la
Conservatoria di Bologna in data 27 gennaio 2022 ai n. 3916 Reg. Gen. e n. 720 Reg.
Part., a garanzia di mutuo ipotecario stipulato in data 10 gennaio 2022 a rogito Notaio
di Bologna Repertorio 7000, Raccolta 5269, il cui debito residuo rimarrà Persona_2
in capo al SI , nota e tollerata;
Parte_2
- Il SI dichiara di accollarsi come si accolla la residua parte del Parte_2
mutuo sopracitato;
- la SIa si impegna a rendere tutte le dichiarazioni urbanistiche Parte_1
necessarie per il trasferimento definitivo;
- la SIa dichiara di essere a conoscenza che al momento della stipula Parte_1
dell'atto di trasferimento dovrà rendere le dichiarazioni ai sensi e per gli effetti dell' art. 29, comma 1-bis della legge 27 febbraio 1985, n. 52;
- Pur se ancora in sola sede di impegno, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del d.lgs. 19
3 agosto 2005 n. 192 come modificato con d.lgs. 31 dicembre 2006 n. 311 e dal D. L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 e successive modifiche ed integrazioni e delle altre norme nazionali e della Regione Emilia-Romagna in materia di certificazione energetica negli edifici;
i coniugi dichiarano fin da ora che l'immobile in oggetto è dotato di Attestazione di Prestazione Energetica numero 00502-254409-
2021 rilasciata in data 15.10.2021 dal Geom. quale tecnico preposto Persona_3
e soggetto certificatore;
7. Secondo preliminare di trasferimento immobiliare
La SIa promette di cedere e trasferire al marito, SI Parte_1 Parte_2
, che promette di accettare ed acquistare, la quota di comproprietà in ragione
[...]
del 1/2 (un mezzo) del seguente immobile: porzione del fabbricato sito nel Comune di Olbia, località Caldosu, via Sole Ruyu n.
30, facente parte del fabbricato denominato "Rubini 5" e più precisamente un appartamento al piano seminterrato con annessa veranda e corte esclusiva di pertinenza al medesimo piano.
In confine con ragioni Gallopa, ragioni Monferrato e Via Sole Ruyu.
Detta unità immobiliare risulta distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Olbia come segue:
- sezione urbana Foglio 25, Mappale 137 Sub 22, località Caldosu snc, piano S1, categoria A/2, classe U, vani 2,5, superficie catastale totale 46 mq., totale escluse aree scoperte 41 mq., R.C. euro 426,08. il tutto come proveniente da rogito a ministero del Dott. Notaio in Persona_4
Bologna, in data 18 aprile 2019, Rep. n. 36154 Raccolta 15074, registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna 2 in data 26 aprile 2019 e trascritto a Tempio Pausania il 26 aprile 2019 al n.3947 Reg. Gen. e 2673 Reg. Part.;
- La quota promessa in cessione viene considerate con riferimento ai beni descritti presi a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trovano con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato
4 di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza;
- la SIa garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la Parte_1
legittima provenienza delle quote di proprietà dei beni in oggetto nonché garantisce sin d'ora che gli immobili sono liberi da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti;
la SIa si impegna a rendere tutte le dichiarazioni urbanistiche Parte_1
necessarie per il trasferimento definitivo;
la SIa dichiara di essere a conoscenza che al momento della stipula Parte_1
dell'atto di trasferimento dovrà rendere le dichiarazioni ai sensi e per gli effetti dell' art. 29, comma 1-bis della legge 27 febbraio 1985, n. 52.
Pur se ancora in sola sede di impegno, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del d.lgs. 19 agosto
2005 n. 192 come modificato con d.lgs. 31 dicembre 2006 n. 311 e dal D. L. 4 giugno
2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 e successive modifiche ed integrazioni e delle altre norme nazionali e della Regione Sardegna in materia di certificazione energetica negli edifici;
i coniugi dichiarano fin da ora che gli immobili in oggetto sono dotati di Attestazione di Prestazione Energetica N. 6668 rilasciata in data 21.3.2019 dall'Arch. quale tecnico preposto e soggetto certificatore. Persona_5
Per entrambi gli attestati, inoltre, i coniugi dichiarano di essere edotti della sua validità decennale e della necessità di un suo aggiornamento ad ogni intervento di ristrutturazione edilizia e dell'impiantistica che modifichi le prestazioni energetiche, ed infine dichiarano che successivamente al rilascio di detto Attestato non sono stati eseguiti nei beni immobili oggetto del presente atto interventi tali da modificare la prestazione energetica nei termini della normativa di cui sopra e che non si è verificata nessuna delle condizioni incidenti sulla validità dell'attestato energetico prodotto, in relazione a quanto prescritto dall'art. 6, c. 5, d.lgs. 192/2005.
-la SIa dichiara che non riceverà alcun corrispettivo per il Parte_1
trasferimento definitivo degli immobili di cui sopra a favore del coniuge è che ciò è finalizzato alla regolamentazione dell'assetto dei reciproci rapporti patrimoniali e che
5 il trasferimento è da intendersi a tacitazione di ogni pretesa economica e a titolo di contributo di mantenimento integrale e definitivo del marito e, quindi, è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Il SI
conferma tale causale e quindi dichiara di accettare il trasferimento Parte_2
a tacitazione di ogni pretesa economica ed in luogo di specifico contributo di mantenimento da parte della moglie e, con il citato trasferimento, di non avere null'altro da pretendere, essendo stata ogni ulteriore questione economica definita in diversa sede;
- la SIa si obbliga fin da ora a rinunciare all'ipoteca legale in sede di Parte_1
contratto definitivo.
- Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data di pubblicazione dell'emananda sentenza di omologa, poiché quanto pattuito dai coniugi in questa sede, ha solo effetti obbligatori fra le parti, rimane ferma la possibilità per la parte non inadempiente di agire ex art.2932 c.c.
Il presente verbale, una volta omologato, verrà trascritto ai fini e per gli effetti di cui all'art.2645-bis c.c
- i coniugi si impegnano a stipulare gli atti di trasferimento definitivi degli immobili avanti al dott. Notaio Dott. del Distretto Notarile di Bologna, entro e non Persona_2
oltre sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza dall'intestato Tribunale a definizione del presente ricorso;
- i coniugi intendono avvalersi, sia per il presente atto e per la sua trascrizione che per il rogito notarile di trasferimento e per la sua trascrizione dell'esenzione dal pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente preliminare di trasferimento ed il conseguente trasferimento definitivo in un procedimento di separazione, ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio
2014,e n. 27/E in data 21 giugno 2012 essendo il presente trasferimento elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale”;
6 osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative agli impegni al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla
“fattibilità” dei predetti impegni al trasferimento immobiliare concordati dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del
Tribunale di Bologna, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione in data 16 settembre
2025); ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
il 9 novembre 1986 e , nato a [...], il 18 ottobre Parte_2
1985, i quali hanno contratto matrimonio a San LD (Caltanissetta) l'11 agosto
2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 41, parte
II, serie A, ufficio 1, anno 2008;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di San LD (Caltanissetta) di procedere all'annotazione della sentenza;
C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. “Il figlio Minore sarà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, PE
con collocazione prevalente presso la madre, e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale ogniqualvolta il genitore lo avrà presso di sé. I genitori, di comune accordo cureranno l'educazione e l'istruzione del figlio;
- a fine settimana alterni, dal sabato mattina (il padre l'andrà a prendere presso la madre) sino alla domenica pomeriggio, allorché la madre si recherà a riprendere il figlio presso l'abitazione del padre;
7 -per sette giorni durante le festività natalizie, ricomprendendovi ad anni alterni il giorno del Natale o di Capodanno;
-per le festività pasquali, tre giorni consecutivi, alternando di anno in anno il giorno di
Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
-per 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, concordando il concreto periodo che trascorrerà con il padre entro il 31 maggio di ciascun anno;
in caso di disaccordo la scelta delle settimane spetterà negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre.
Entrambi i genitori, nella concreta gestione dei rapporti con il figlio, si impegnano, in ogni caso, al pieno rispetto delle esigenze, degli impegni scolastici e parascolastici, nonché dei desideri alternativi dello stesso.
Il SI contribuirà al mantenimento del figlio versando alla SIa Pt_2 PE
, entro il giorno 5 di ogni mese, in via anticipata e per 12 mesi all'anno, la somma Pt_1
di euro 300,00 mensili, da rivalutarsi nel gennaio di ogni anno in base agli indici Istat.
I genitori sosterranno, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per il figlio, così come individuate e disciplinate dal Protocollo dell'Osservatorio sulla
Giustizia del Tribunale di Bologna siglato il 9.8.2017 e segnatamente:
A) -spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequentazione dell'istituto scolastico;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle
8 relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se l'altro, anche per il tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc..) non è in grado di offrire tempestive alternative, c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) spese per abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese lenti
a contatto o occhiali, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
B) -spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e- mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. -Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
-La documentazione fiscale dovrà essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie”;
2. “I coniugi incasseranno l'Assegno Unico riguardante il figlio minore nella misura del 50% ciascuno”;
3. “I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti”;
9 4. “I coniugi prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e/o altro documento valido per l'espatrio da parte delle competenti autorità per sé e per il figlio minore”;
5. “A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale”:
6. “Primo Preliminare di trasferimento immobiliare la SIa promette di cedere e trasferire al marito, SI Parte_1 Parte_2
, che promette di accettare ed acquistare, la quota di comproprietà in ragione
[...]
del ½ (un mezzo), del seguente immobile: - fabbricato da cielo a terra sito in Molinella, via Confine Inferiore n. 137/1, consistente in un appartamento posto ai piani terra e primo con annessa corte pertinenziale esclusiva;
In confine con Via Confine Inferiore, parti comuni da più lati salvo altri. Distinti al Catasto fabbricati del Comune di
Molinella al Foglio 10, con le particella 776, Sub 1, Categoria A/7, Classe 1, vani 7,5,
Via Confine Inferiore n. 137/1, P. T-1, superficie catastale totale 164 mq., totale escluse aree scoperte 140 mq., rendita catastale Euro 871,52; come risultante da denuncia di variazione in data 14 ottobre 2021 Prot. n. BO0107378 per diversa distribuzione degli spazi interni, giuste planimetrie catastali allegate da far parte integrante e sostanziale” del verbale;
“- la SIa garantisce la piena proprietà, la libera Parte_1
disponibilità e la legittima provenienza della quota di proprietà del bene in oggetto nonché garantisce sin d'ora che gli immobili sono liberi da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti ad eccezione dell'ipoteca iscritta presso la Conservatoria di Bologna in data 27 gennaio 2022 ai n.
3916 Reg. Gen. e n. 720 Reg. Part., a garanzia di mutuo ipotecario stipulato in data
10 gennaio 2022 a rogito Notaio di Bologna Repertorio 7000, Raccolta Persona_2
5269, il cui debito residuo rimarrà in capo al SI , nota e tollerata;
Parte_2
- Il SI dichiara di accollarsi come si accolla la residua parte del Parte_2
mutuo sopracitato”;
7. “Secondo preliminare di trasferimento immobiliare
10 La SIa promette di cedere e trasferire al marito, SI Parte_1 Parte_2
, che promette di accettare ed acquistare, la quota di comproprietà in ragione
[...]
del 1/2 (un mezzo) del seguente immobile: porzione del fabbricato sito nel Comune di
Olbia, località Caldosu, via Sole Ruyu n. 30, facente parte del fabbricato denominato
"Rubini 5" e più precisamente un appartamento al piano seminterrato con annessa veranda e corte esclusiva di pertinenza al medesimo piano. In confine con ragioni
Gallopa, ragioni Monferrato e Via Sole Ruyu. Detta unità immobiliare risulta distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Olbia come segue: - sezione urbana Foglio 25,
Mappale 137 Sub 22, località Caldosu snc, piano S1, categoria A/2, classe U, vani 2,5, superficie catastale totale 46 mq., totale escluse aree scoperte 41 mq., R.C. euro 426,08. il tutto come proveniente da rogito a ministero del Dott. Notaio in Persona_4
Bologna, in data 18 aprile 2019, Rep. n. 36154 Raccolta 15074, registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna 2 in data 26 aprile 2019 e trascritto a Tempio Pausania il 26 aprile 2019 al n.3947 Reg. Gen. e 2673 Reg. Part.”; “-la SIa dichiara Parte_1
che non riceverà alcun corrispettivo per il trasferimento definitivo degli immobili di cui sopra a favore del coniuge è che ciò è finalizzato alla regolamentazione dell'assetto dei reciproci rapporti patrimoniali e che il trasferimento è da intendersi a tacitazione di ogni pretesa economica e a titolo di contributo di mantenimento integrale e definitivo del marito e, quindi, è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Il SI conferma tale causale e quindi Parte_2
dichiara di accettare il trasferimento a tacitazione di ogni pretesa economica ed in luogo di specifico contributo di mantenimento da parte della moglie e, con il citato trasferimento, di non avere null'altro da pretendere, essendo stata ogni ulteriore questione economica definita in diversa sede”. “- Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data di pubblicazione dell'emananda sentenza di omologa, poiché quanto pattuito dai coniugi in questa sede, ha solo effetti obbligatori fra le parti, rimane ferma la possibilità per la parte non inadempiente di agire ex art.2932 c.c.”; “- i coniugi si impegnano a stipulare gli atti di trasferimento definitivi degli immobili avanti al dott. Notaio Dott. del Persona_2
11 Distretto Notarile di Bologna, entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza dall'intestato Tribunale a definizione del presente ricorso”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 23 settembre 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato;
8. “Spese legali compensate”;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il giorno 23 settembre 2025.
Il Presidente est. dott. Stefano Giusberti
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