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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/12/2025, n. 1702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1702 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Sezione della Famiglia, della persona e dei Minori
La Corte d'Appello di Catania -Sezione della Famiglia, della Persona e dei Minori - composta da:
1) Dott. Massimo Escher Presidente
2) Dott.ssa Sabrina Lattanzio Consigliere rel.
3) Dott.ssa Viviana Di Gesu Consigliere
4) Dott. Cesare Garogalo Componente privato
5) Dott.ssa Isabella Cumia Componente privato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 37/2025 V.G. avente per oggetto: “adottabilità”;
TRA
nata in [...] il [...], c.f. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Roberta Vitale giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
Avv. nella qualità di tutore del minore , nato a [...] CP_1 Persona_1 il 20.07.2018; nato a [...] il [...], c.f. , Persona_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Fiore giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
Con l'intervento in causa del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catania.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 277/2024 del 16 dicembre 2024 il Tribunale per i Minorenni di Catania dichiarava lo stato di adottabilità del minore , nato a [...] il [...]; Persona_1
1 vietava in via assoluta visita contatti e consegna ai genitori, parenti e terzi senza autorizzazione del
T.M. e confermava la nomina del tutore del minore, avv. . CP_1
Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione madre del minore, Parte_1
e ha chiesto di riformare la sentenza impugnata revocando il decreto di adottabilità ovvero, in subordine, di disporre incontri regolari tra la madre e il minore;
in via istruttoria, ha chiesto disporsi una perizia psichiatrica sia nei confronti di essa appellante al fine di valutare la capacità genitoriale della stessa sia nei confronti del minore, . Persona_1
In particolare, con il primo motivo l'appellante contesta la decisione del T.M. di interrompere qualsiasi contatto tra lei e il figlio poiché questi, abituato a vivere con la madre sin dalla nascita, sarebbe fortemente legato alla madre e ne soffrirebbe la mancanza. Con il secondo motivo la difesa assume l'assenza dei presupposti necessari alla pronuncia di adottabilità. Pur non contestandosi sostanzialmente lo svolgimento della triste vicenda ai danni del minore ed il mancato intervento della madre a protezione del figlio, l'appellante si giustifica asserendo di non avere mai contribuito alle violenze inferte al piccolo ma di essere stata costretta alla lasciare il figlio alla coinquilina (la cd.
“zia”) per la necessità di lavorare e perché, in ogni caso, non era abbastanza lucida da comprendere quanto accadeva. Si sottolinea, inoltre, quanto dichiarato dal minore al perito - dott.ssa Per_1
- nel corso dell'incidente probatorio del 17 aprile 2024 (in particolare, “mi manca e penso Per_2 spesso a lei” e ancora “non ho ricordi brutti con la mamma, solo belli, con lei giocavo sempre” ovvero, rispetto alla consapevolezza circa i comportamenti della zia, egli diceva “alcune volte mi diceva va bene, adesso ci penso io alla zia”). Oltre alla nostalgia nei confronti della madre, a parere della difesa, la avrebbe dimostrato verso il figlio un atteggiamento protettivo e capacità di Pt_1 provvedere al mantenimento dello stesso, avendo in passato commesso il solo errore di confidare nelle buone intenzioni dell'amica IY LT AI, al quale la stessa si affidava in un momento di fragilità. La difesa fa, altresì, presente che dopo la revoca della misura Parte_1 cautelare, ha trovato lavoro ed è intenzionata a cambiare casa, anche a seguito della sentenza di sfratto del Tribunale di Catania del 18/12/24, circostanza dalla stessa ritenuta positiva per allontanare il figlio da quell'ambiente ostile ove aveva subito maltrattamenti e violenze. Per_1
Si assume ancora che era stata vittima di pressione psicologica da parte Persona_3 dell'amica IY che generava nella stessa il timore di una denuncia nei suoi confronti e delle conseguenti ripercussioni. Assume, infine, l'appellante di essere pentita per quanto accaduto e disponibile a intraprendere un percorso psicologico volto a garantire il migliore interesse del figlio
Per_1
L'appellante, infine, evidenzia che non è mai stata disposta, malgrado fosse stata richiesta, alcuna
CTU sulle sue capacità genitoriali essendosi il Tribunale basato soltanto sulla relazione dell'EMI –
2 del luglio 2024- senza considerare che la aveva maturato col tempo la consapevolezza della sua Pt_1 genitorialità.
Per tali motivi si oppone alla declaratoria di adottabilità del minore e, in subordine, chiede che vengano autorizzati incontri madre-figlio per evitare il distacco totale dalla figura materna.
Con memoria del 13 maggio 2025, si è costituito il padre del minore chiedendo, in Persona_1 via incidentale, la riforma della sentenza appellata nella parte in cui vieta qualsiasi contatto tra il minore e il padre e, per l'effetto, chiede autorizzarsi incontri padre-figlio in area protetta. A sostegno delle proprie richieste, il difensore di censura la sentenza del T.M. che avrebbe errato nel Per_1 trascurare di considerare che il distacco tra padre e figlio era dovuto alla condotta ostativa della madre del minore e alle misure cautelari volte a impedire i contatti tra lui, la ex compagna e il figlio Per_1
(quali conseguenza della denuncia per maltrattamenti del 8/8/20 per cui è ancora pendente il giudizio penale). In ogni caso, si assume che siano del tutto insufficienti le argomentazioni circa l'insussistenza di capacità genitoriali in capo all'OG.
Con comparsa del 13 maggio 2025, si è costituito nel presente grado di giudizio il tutore del minore avv. . Nel proprio atto difensivo il tutore ha contestato la fondatezza Persona_1 CP_1 dell'atto di appello, condividendo in toto quanto evidenziato dal primo giudice nella sentenza gravata e sottolineando che nelle more il GUP ha condannato la con sentenza n. 321/2025 del Pt_1
15.04.2025, alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per il delitto di maltrattamenti e lesioni ai danni del figlio.
Con ordinanza del 14.05.2025 la Corte rigettava la richiesta di c.t.u. avanzata dall'appellante rilevando che gli accertamenti sulla capacità genitoriale della e dell'OG erano stati effettuati Pt_1 in epoca recente (v. relazione EMI del 16.07.2024) e che non sussistono elementi di novità che potessero giustificare un rivalutazione della capacità genitoriale;
quanto alla richiesta di c.t.u. psicologica nei confronti del minore la Corte rilevava che erano stati effettuati in epoca recente gli accertamenti disposti in sede penale e, precisamente, la relazione psicologica redatta in sede di incidente probatorio dal perito nominato dal GI (luglio 2024) cui andavano aggiunte le risultanze della relazione EMI del 16.7.2024 in ordine al tipo di legame madre-figlio e che, d'altro canto, non si ravvisavano elementi sopravvenuti di novità che potessero giustificare un nuovo accertamento psicologico sul minore.
Con ordinanza di pari data la Corte disponeva l'audizione degli affidatari del minore.
All'udienza del 10 dicembre 2025 la Corte, all'esito della discussione e sentito il Procuratore
Generale -che ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello- nonchè i difensori delle parti ed il tutore, che hanno concluso come in atti, ha posto la causa in decisione.
_____________________
3 Prima di affrontare in modo analitico i motivi del proposto appello, appare necessario sinteticamente evidenziare la vicenda processuale che ha visto coinvolto il minore - puntualmente richiamata nella sentenza impugnata, alla cui motivazione integralmente si rinvia - nonché le circostanze di fatto e le vicende che hanno portato alla dichiarazione di adottabilità di . Persona_1
Orbene, l'intera vicenda prendeva le mosse dalla comunicazione inoltrata in data 14/2/2024 dalla
Dirigente Scolastica dell'Istituto comprensivo “Malerba” di Catania, con la quale la stessa comunicava al personale del Commissariato P.S. di Borgo Ognina che un'insegnante e una collaboratrice avevano riscontrato segni di “percosse del tipo frustate” sul corpo dell'allievo
[...]
, all'epoca di anni 5. Immediatamente, veniva sentita l'insegnante del piccolo (si Persona_1 veda il verbale di s.i.t. del 14/2/24 in atti) la quale riferiva che dal settembre 2023 era maestra del minore che descriveva come alunno modello, intelligente, socievole e sempre presente a Per_1 scuola;
la maestra riferiva altresì del rapporto tra il minore e la cd. “zia”, Controparte_2 che giornalmente prelevava il bambino da scuola, essendo stata all'uopo delegata dalla madre
[...]
L'insegnante descriveva un atteggiamento “molto rigido e serio” del bambino alla Parte_1 presenza della “zia”, atteggiamento che mutava non appena ella si allontanava. La maestra riportava alcune singolarità inerenti il minore quali, ad esempio, il divieto imposto dalla zia di non dare acqua al minore per evitare che lo stesso potesse fare pipì a letto durante la notte, ovvero il fatto che, nonostante le alte temperature, anche nel mese di settembre il piccolo fosse solito presentarsi a scuola con magliette a maniche lunghe. Inoltre, l'insegnante riferiva di fatti ben più gravi che aveva avuto modo di apprendere dal minore cioè l'episodio, risalente al mese di gennaio dello stesso anno, inerente al tentativo da parte della “zia” - convivente con il minore e la madre - di colpire il CP_2 bambino con un bastone, di cui meglio si dirà nel prosieguo, ovvero la presenza di graffi e ecchimosi sul volto del bambino che lo stesso ammetteva essere state provocate sempre dalla “zia”. Circa i segni di frustate riscontrati sul busto del bambino, la docente rappresentava di essere stata dapprima avvertita dalla collaboratrice scolastica del fatto che il piccolo le avesse chiesto di non stringere forte la presa durante un abbraccio perché molto dolorante, motivo per cui le due decidevano di sollevare la maglia al minore e, in tale circostanza, rinvenivano le ferite di cui sopra.
Che i segni fossero riferibili a frustate, veniva confermato dal verbale del Pronto Soccorso Pediatrico dell'Ospedale Garibaldi di Catania, ove si legge “presenza di numerose escoriazioni profonde a forma di U da verosimili frustate … numerose cicatrici e lesioni progressive in via di risoluzione, diffuse sul tronco, arti superiori e inferiori, torace e addome… croste… escoriazioni recenti a livello delle spalle e dell'addome…”.
4 Sin dall'inizio, il minore raccontava al medico dell'ospedale che “diverse volte” la zia lo Per_1 aveva picchiato perché faceva delle monellerie, come saltare dal soppalco o fare la pipì a letto durante la notte (v. l'integrale trascrizione del video girato presso l'Ospedale Garibaldi effettuata dalla
Squadra Mobile di Catania). Nella medesima circostanza il bambino descriveva i mezzi impiegati dalla zia per infliggergli punizioni corporali, e parlava di un “cavo nero”, cioè quello di ricarica della bici elettrica della madre, che veniva usato per frustarlo, gesto che egli mimava per descrivere le modalità dei maltrattamenti;
quanto narrato trovava pieno riscontro nel ritrovamento degli oggetti descritti durante la perquisizione domiciliare della casa di via Wrzì n. 205 Catania, ove il minore viveva con la madre e la coinquilina IN AL (cd. zia).
Il minore raccontava inoltre al perito nominato in sede di incidente probatorio, di avere in più occasioni subito tali maltrattamenti dalla zia, motivo per cui l'episodio del 14/2/24 non veniva considerato come isolato dal T.M. Il bambino infatti dichiarava: “quando la zia si arrabbiava si metteva sopra di me e mi faceva male con la cintura… Io non facevo niente ma lei mi dava botte… non so perché ce l'aveva con me, io non ho fatto niente… sentivo tanto dolore”.
A prescindere dal giudizio di responsabilità penale delle due donne da accertarsi nelle competenti sedi, il Tribunale per i Minorenni ha ritenuto comprovata la circostanza che il minore Persona_1 avesse subito, nel corso della convivenza tra la madre e la “zia”
[...] Pt_1 Parte_1
(quindi dal settembre 2022), maltrattamenti e violenze. Il primo giudice Controparte_2 ha affermato, altresì, la sicura possibilità di attribuire la responsabilità dei soprusi subiti dal minore alla di lui madre, poiché la stessa era l'unica titolare della posizione di Parte_1 garanzia verso il figlio rilevante sia sotto il profilo civilistico (ex art. 330 c.c. al fine della Per_1 perdita della responsabilità genitoriale) che sotto quello penalistico (ex art. 40 c.p. per non avere impedito gli eventi lesivi materialmente cagionati da altri).
La circostanza che la madre del minore fosse pianamente consapevole di quanto subito dal figlio, veniva ricavata dal n primis dalle dichiarazioni del piccolo al personale ospedaliero Pt_2 Per_1 del 14/2/2024: su espressa domanda circa la presenza della madre quando veniva picchiato, il minore rispondeva “sì la mia mamma c'è”, e alla domanda se avesse raccontato alla mamma di quanto accadeva tra lui e la zia mentre ella era a lavoro egli rispondeva “tante volte”, e ancora alla domanda
“lei non ti difende?” lui rispondeva “no”, chiarendo però di non sapere se la mamma avesse o meno detto alla zia di interrompere questi suoi comportamenti violenti. La consapevolezza dell'indole violenta della secondo il TM, risalirebbe all'inizio del rapporto di amicizia tra le due donne, CP_2 alla luce di quanto dichiarato dal minore durante l'incidente probatorio: in tale occasione il minore dichiarava di avere iniziato a subire violenze dalla “zia” sin da quando si trovavano presso il centro
5 RA di nel 2022. Ciononostante, la madre e tutrice del piccolo decideva di iniziare una CP_3 convivenza con l'amica presso la casa di via Wrzì a Catania.
In ogni caso, a parere del T.M., la sicuramente aveva acquisito consapevolezza degli anzidetti Pt_1 maltrattamenti quantomeno a partire dal gennaio 2024. Difatti, l'odierna appellante dichiarava, prima alla Squadra Mobile di Catania il 14/2/24 e poi al T.M. nel corso della sua audizione del 29/2/24, di avere appreso delle violenze domestiche subite dal figlio a seguito di un grave episodio verificatosi in data 10 gennaio 2024. Ella, sul punto, dichiarava alle forze dell'ordine: “ricordo in particolare un episodio avvenuto un pomeriggio del mese di gennaio: una volta fatto io rientro a casa dal lavoro, notavo che la mia amica/sorella era arrabbiata con mio figlio Controparte_2 Per_1 per le bugie che il bambino aveva detto, motivo per il quale, alla mia presenza, tentava di colpire il piccolo con un bastone di scopa rotta di alluminio. Non riusciva a colpirlo e per puro errore… al contrario colpiva me nella zona dello stinco della gamba sinistra.”. L'episodio, oltre che confermato successivamente dalla nel corso della sua audizione, risultava provato da ulteriori elementi di Pt_1 riscontro. Si fa riferimento a quanto dichiarato dall'insegnante di nel corso delle sommarie Per_1 informazioni rese il 14/2/24 laddove ella narrava di avere appreso dal bambino che la zia aveva tentato di colpirlo con un bastone, colpendo per errore la madre del piccolo;
inoltre, tale circostanza veniva confermata dalla foto estrapolata dal telefono della - in uso al piccolo datata 10/1/24, CP_2 Per_1 ove si vede con chiarezza la ferita sulla gamba sinistra di Parte_1
Al T.M. l'odierna appellante dichiarava “Sempre a gennaio 2024 quando lavavo mi sono Per_1 accorta che il bambino aveva segni sulla schiena”. Secondo quanto dichiarato dal minore in sede di incidente probatorio, la stessa, peraltro, apprendeva delle violenze da foto del bambino che le venivano inviate sul cellulare dall'amica con la descrizione delle Controparte_2
“monellerie” che avevano reso necessaria la punizione inflitta.
Per tali ragioni, il Tribunale ha ritenuto dimostrato che avesse totalmente Parte_1 abdicato al ruolo di cura del minore a favore di una persona terza lasciandole il compito di occuparsi del minore anche nei rapporti con le autorità scolastiche (come anche dichiarato dall'insegnante di
Vincent) e di educare il piccolo, senza mai dissociarsi né tutelare il figlio quando questi veniva violentemente punito dalla coinquilina.
Tale atteggiamento omissivo e di sottomissione veniva preso in esame dall'EMI nel corso dei molteplici test psico-diagnostici somministrati alla e riportati nella relazione del 16/7/2024 che Pt_1 evidenziava nella uno stile di dipendenza passiva e acritica da altre persone da cui si sente Pt_1 aiutata che veniva sostanzialmente confermata dagli operatori del Sevizio Sociale (relazione del S.S. del 30/4/24).
6 Rispetto alle capacità genitoriali di il Tribunale le riteneva gravemente Parte_1 condizionate da tale suo tratto della personalità e dal “marcato deficit di empatia” emergente dall'indifferenza rispetto a quanto subito dal bambino.
In merito al padre del minore, , il Tribunale per i Minorenni di Catania escludeva la Persona_1 possibilità di affidare a lui il piccolo stante l'assenza di una relazione affettiva padre-figlio, Per_1 le carenti capacità genitoriali del padre e l'assenza di una condizione di vita idonea a garantire il benessere del minore.
In particolare, emergeva come la relazione tra e la si fosse definitivamente interrotta a Per_1 Pt_1 seguito della denuncia del 08/08/2020 presentata da quest'ultima per i maltrattamenti e le violenze subite, anche in presenza del minore Secondo quanto riportato nella relazione del Servizio Per_1
Sociale di Catania (inerente al procedimento penale RGNR 9127/2020) avrebbe Persona_1 tenuto un “comportamento non rispettoso dei valori di minima convivenza civile” nel corso della permanenza del figlio e della madre presso la struttura “Madonna della Tenda” di Acireale. Gli operatori della struttura riferivano delle “reazioni aggressive” del padre nei confronti della compagna e del personale;
OG mostrava, inoltre, di non rispettare le regole della comunità, ad Per_1 esempio presentandosi in orario notturno. Circa il minore gli operatori riferivano che lo Per_1 stesso al momento dell'arrivo in struttura “appariva impaurito, traumatizzato nei confronti di chi per qualsiasi motivo alzasse la voce…” probabilmente in ragione dei traumi scaturenti dall'avere assistito ai violenti litigi tra i genitori.
In ogni caso, evidenzia il T.M., tra il piccolo e il padre non emergeva dagli atti alcuna Per_1 relazione né affettiva né di minima frequentazione, nemmeno con contatti telefonici, a partire dal
8/8/2020 (data della denuncia). Il genitore non si era mai mostrato interessato ad avere contatti col figlio non avendo, difatti, mai portato avanti un'azione giudiziaria in tal senso, né aveva provveduto a mantenere economicamente il figlio a partire dal dicembre 2019. Sentito all'udienza del 22/3/24 dal
TM, l'OG ammetteva di essere consapevole delle fragilità della madre di (“io sapevo che Per_1
è imprudente e non si prende cura del bambino” “lei era molto nervosa” “non stava attenta Pt_1
e non dava regole al bambino”) e ciononostante non si era mai preoccupato di garantire in prima persona il benessere del figlio. Come chiarito dagli specialisti dell'EMI (relazione del 16/7/24),
mostrava un atteggiamento fortemente autocentrato e tendente a spostare sugli altri Persona_1 le responsabilità, dimostrando di non riuscire a immedesimarsi del figlio e non ritenendosi affatto responsabile per lo stesso.
Per quel che concerne le capacità genitoriali di , l'EMI riteneva sussistente una Persona_1 personalità non armonica e caratterizzata da un “tratto tipicamente paranoide”. Inoltre, dalle indagini
7 dell'ASP sul funzionamento psichico dell'uomo era emersa una “modalità di relazione interpersonale basata sul controllo e sul dominio femminile”.
Da ultimo, il primo decidente rilevava l'assenza di una assistenza materiale sufficiente al sostentamento del bambino in capo al padre, stante la mancata predisposizione di “un'organizzazione abitativa, lavorativa e di vita minimamente adatta all'accudimento del bambino” oltre che la carente integrazione del padre, che mostrava di parlare un italiano stentato . A nulla rileverebbe, per il primo giudice, la solo paventata intenzione di stabilizzarsi e trovare un'abitazione adeguata e più sicura per il figlio.
Sulla scorta delle superiori risultanze, il Tribunale dichiarava l'adottabilità del minore Per_1
, ritenendo l'attualità e l'irreversibilità dello stato d'abbandono in cui versava il minore e
[...]
l'impossibilità di recupero delle capacità genitoriali di e , Parte_1 Persona_1 verificata l'inesistenza di parenti entro il quarto grado aventi rapporti significativi con il minore.
Ritiene la Corte corretta la valutazione operata in primo grado circa la non transitorietà della inadeguatezza dei genitori e l'assenza di una previsione di un eventuale recupero genitoriale in tempi compatibili con le immediate esigenze evolutive del minore.
Va osservato che il diritto del minore a vivere nella propria famiglia rende cogente il principio, consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo il quale il giudice può dichiarare l'adozione solo quando abbia verificato l'irrecuperabilità della funzione genitoriale e che, di contro, se la funzione genitoriale non è irrecuperabilmente compromessa, l'adottabilità del minore non può essere pronunciata, in assenza della preventiva verifica della possibilità del recupero di tale funzione, da compiere attraverso l'attuazione di un valido progetto programmato e posto in essere dalle autorità pubbliche competenti (Cass. 16175/2014; Cass. 11758/2014; Cass. 16897/2015).
La legge 184/1983 impone allo Stato un preciso dovere di intervenire con mezzi idonei a consentire ai minori di vivere ed essere educati nella famiglia di origine, ed è compito del giudice di merito verificare prioritariamente se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere le situazioni di difficoltà o di disagio familiare;
il fatto che il minore possa essere accolto in un contesto più favorevole alla sua educazione non può di per sé giustificare che egli venga sottratto ai suoi genitori biologici (Cass. 7391/2016). Il ruolo di protezione sociale della autorità nazionale, come afferma la Corte EDU nella sentenza S.H. c. Italia, (13 ottobre 2015) è quello di aiutare le persone in difficoltà e nel caso in cui i genitori siano persone vulnerabili le autorità devono dare prova di “un'attenzione particolare e devono assicurare loro maggiore tutela” .
Lo stato di adottabilità di un minore può, quindi, essere dichiarato solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere
8 specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, non basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale e attuale pregiudizio per il minore (Cass. 23635/2016).
Il best interest del minore non può pertanto essere parametrato alla possibilità di vivere, piuttosto che con una madre di scarse risorse intellettuali e di condizione economica modesta, con genitori più intelligenti, più colti, più ricchi. Il minore deve vivere con i suoi genitori, o con quello dei due che ha ancora la capacità di occuparsi di lui, salvo che questa capacità non sia irrimediabilmente compromessa. Deve, peraltro, osservarsi che il nostro ordinamento prevede specifici rimedi per il caso in cui la capacità genitoriale sia solo parzialmente sufficiente o temporaneamente compromessa, quali l'affidamento familiare (art. 4 legge 183/1984), mentre l'adozione, invece, costituisce extrema ratio.
Ebbene, dalle acquisizioni sopra compendiate è sostanzialmente emerso che i genitori di Per_4
non sono in grado di sostenere, crescere ed educare il figlio e non sono affatto consapevoli
[...] dei bisogni dello stesso.
L'appellante, sostanzialmente, non contesta, da un punto di vista oggettivo, Parte_1 quanto accaduto e nemmeno di non essere mai intervenuta per proteggere il figlio dalla violenza fisica che la coinquilina, poneva in essere ai danni del minore mediante Controparte_4 punizioni corporali per monellerie o perchè faceva la pipì a letto.
La invero, con il proposto gravame, tenta di giustificare la propria condotta omissiva in Pt_1 maniera maldestra assumendo che il suo comportamento era obbligato in quanto costretta a lasciare il figlio all'amica per poter lavorare trascurando di considerare che ciò non appare affatto scriminante in considerazione della estrema gravità degli episodi che hanno lasciato profondi segni di sofferenza nel minore. Sul punto è indicativo quanto accaduto al momento dell'ingresso di in comunità Per_1 allorchè il piccolo chiedeva agli operatori “ma voi mi farete del male?” ovvero rievocava a distanza di mesi le violenze patite narrandole sia ai precedenti affidatari (ai quali, mostrando i segni sul corpo, spiegava che glieli aveva fatti la “zia” con il filo dicendogli in contemporanea “tu sei pazzo”) sia agli odierni affidatari (i quali hanno riferito che il bambino ogni tanto racconta loro qualche avvenimento del passato, parlando delle punizioni corporali che gli venivano inflitte, come quando fu costretto a rimanere in ginocchio con le braccia alzate e le bottiglie di acqua in mano o fu costretto a lavare le lenzuola bagnate di pipì).
Le risultanze istruttorie, invero, hanno consentito di acclarare che la non si è mai dissociata Pt_1 dalla condotta maltrattante dell'amica -tanto che, in sede penale, entrambe hanno riportato condanna in primo grado (la ad anni due e mesi sei di reclusione, l' ad anni quattro di reclusione)- Pt_1 CP_2
9 e che la stessa, pur consapevole delle condotte violente della coinquilina non ha mai sottratto, come sarebbe stato doveroso da parte sua in quanto genitore, il piccolo dall'azione maltrattante Per_1 dell' CP_2
Il minore ha costantemente ed univocamente riferito in tutte le sedi in cui è stato ascoltato, anche in sede di incidente probatorio, che aveva raccontato “tante volte” alla mamma di quanto accadeva tra lui e la zia mentre ella era a lavoro, e che lei non lo difendeva mai.
Nessuna iniziativa improntata ad un reale interessamento per le sorti del figlio ed alla sua volontà di porre fine alle condotte maltrattanti è stata mai adottata dalla sul punto non è certo sufficiente, Pt_1 come evidenziato dall'appellante, che la stessa abbia talvolta detto al figlio “adesso ci penso io alla zia” (pag. 6 perizia) essendosi trattato di un mero proposito non seguito dai fatti così tenendo consapevolmente una condotta assolutamente opposta a quella che sarebbe stata doverosa per un genitore di un bambino in tenera età.
Eguali considerazioni valgono per la giustificazione accampata nell'atto di gravame per cui si sarebbe accorta tardivamente delle percosse subite dal figlio. In primo luogo, appare del tutto inverosimile che una madre di un bambino così piccolo non abbia mai notato i vistosi segni lasciati sul corpo del piccolo, a seguito delle punizioni corporali, durante l'ordinaria attività di accudimento del figlio (il bagno, la svestizione ecc.) e ciò, vieppiù, considerando che il piccolo ha raccontato che subiva percosse sin da quando abitavano a dunque da ben due anni ovvero dal 2022 allorchè il CP_3 minore aveva solo quattro anni.
In secondo luogo, anche a voler ritenere che sino a quel momento (gennaio 2024 ovvero un mese prima di essere tratta in arresto per lesioni e maltrattamenti) la non si fosse accorta di quanto Pt_1 accadeva a suo figlio, egualmente la stessa, anche in quel momento, non ha reagito tutelando il piccolo sicchè deve ritenersi che la giustificazione addotta sia solo l'ennesimo tentativo di Per_1 ridimensionare la gravità del suo comportamento adducendo che l'omessa vigilanza si sia limitata al gennaio 2024.
La invece, non vigilando sul trattamento che l'amica riservava al minore durante la sua assenza Pt_1
e trascurando i vistosi segni sulle gambe, sulle braccia, sul viso e collo, sul torace di ha Per_1 dimostrato di accettare ciò che faceva ogni volta che puniva il bambino a Controparte_4 causa di presunte monellerie.
Inoltre, i tratti della personalità emersi dalle indagini dell'EMI condizionano l'esercizio della genitorialità che non appare sufficiente per sostenere lo sviluppo equilibrato del figlio. Come emerge dalla recente relazione dell'EMI del luglio 2024 ha un deficit della personalità e, a Parte_1 causa di un vissuto caratterizzato da violenza, “non ha mai elaborato uno scenario interno in cui la violenza rientra in un registro già conosciuto e familiare”; inoltre la stessa presenta un “sistema
10 rigido dell'IO con messa in atto di difese primitive del pensiero, come scissione e dissociazione”.
L'EMI ha anche evidenziato l'atteggiamento omissivo e di sottomissione della madre: nel corso dei test psico-diagnostici somministrati alla e riportati nella relazione del 16/7/2024 si evidenziava Pt_1 nella uno stile di dipendenza passiva e acritica da altre persone da cui si sente aiutata che veniva Pt_1 sostanzialmente confermata dagli operatori del Servizio Sociale (v. relazione del S.S. del 30/4/24).
Tale atteggiamento passivo, non reattivo, emerge anche da quanto dichiarato dalla Parte_3 educatrice ed insegnante di lingua italiana, che aveva conosciuto allo Parte_1
RA AR di Mineo e che la aveva supportata nel disbrigo pratiche per lo status di rifugiata e nel sottrarsi alle violenze del compagno OG:la si era allontanata dalla dopo aver Pt_1 Parte_3 conosciuto a nel 2022 e avere costruito, con quest'ultima, un Controparte_2 CP_3 legame di dipendenza affettiva e di “assoggettamento passivo”.
Trattasi di un tratto della personalità confermato dalla nel corso della sua audizione di fronte al Pt_1
Tribunale per i Minorenni, laddove la stessa ammetteva di essersi affidata all'insegnante - la sig.ra
- e a missionari americani per avere la forza di regolarizzare la propria posizione e sottrarsi Parte_3 alle violenze di;
ella però, a suo dire, non aveva avuto la forza di allontanarsi Persona_1 dall'amica/sorella a cui si era “affidata”, questo perché temeva di subire CP_2 Controparte_2 minacce di morte con le pratiche del rito vudù.
Ebbene, ritiene la Corte che, come già evidenziato dal primo decidente, una personalità siffatta non garantisce l'esercizio consapevole della genitorialità trattandosi di condotte di dipendenza ripetibili.
Un eventuale percorso teraputico (anche se effettivamente intrapreso, come dichiarato dal difensore all'udienza del 10.12.2025) avrebbe una durata e un'efficacia imprevedibile, non compatibile con i tempi di crescita sana del minore.
La nell'atto di appello ha prospettato un cambiamento sostanziale di vita e modelli Pt_1 comportamentali -dal momento che, a seguito della revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, svolge attività lavorativa (con mansioni di lavapiatti) e lascerà a breve la sua abitazione a seguito di sfratto - senza, tuttavia, considerare che un nuovo habitat domestico non colma le carenze genitoriali e la gravissima trascuratezza verso il figlio e, soprattutto, senza dimostrare alcuna seria interiorizzazione delle problematiche e dei disagi del figlio e senza, dunque, mai dimostrare consapevolezza dei bisogni veri del minore.
Va, in proposito, evidenziata l'irrecuperabilità della funzione genitoriale della madre, che non e' mai riuscita, anche per i suoi limiti personologici, a prendersi realmente cura del figlio e di comprenderne le minimali esigenze di accudimento e tutela, nonostante dichiari di essere affettivamente legata allo stesso. Soprattutto, non ha mai neppure prospettato una rivisitazione critica della sua pregressa
11 condotta altamente pregiudizievole per il minore, non essendo sufficiente a tal fine affermare del tutto genericamente che oggi lavori e che cambierà casa.
Va, poi, evidenziato, in ordine al minore, cio' che e' emerso dall'audizione degli affidatari - sentiti in questo grado del procedimento - i quali hanno raccontato che loro affidato nel giugno 2024, Per_1 ha fatto importanti progressi e studia con profitto, pratica attività sportiva, si nutre regolarmente, le sue condizioni generali sono nettamente migliorate e vive serenamente nel nucleo di accoglienza. Il minore ha anche raccontato agli stessi che non ha motivo di tornare con la madre, ribadendo che la stessa non lo ha mai difeso.
In risposta a specifico rilievo difensivo, va evidenziato che sebbene il minore in sede di perizia psicologica effettuata nell'ambito del procedimento penale abbia ricordato anche “momenti belli” con la mamma deve rilevarsi che dagli accertamenti EMI risulta che il legame madre-figlio è ambivalente con percezione in della mancata protezione e timori di scatti impulsivi della Per_1 madre. Del resto, il minore, dimostrando indubbia capacità di risilienza, ha dichiarato agli affidatari che quello passato è un periodo ormai chiuso.
Indi, non sussiste alcun dubbio, a parere della Corte, dello stato di abbandono del minore, considerato che per valutare tale stato ciò che rileva sono le possibili conseguenze sullo sviluppo psicofisico della personalità del fanciullo, in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicofisiche, alla sua età e al suo grado di sviluppo, tenendo conto altresì della necessità di garantire al minore un riferimento adulto genitoriale a cui affidarsi e dal quale ricevere accudimento e dedizione esclusiva, che sia sano (accuditivo, protettivo, relazionale, propositivo) e della ulteriore imprescindibile necessità di evitare ulteriori indugi e prolungamento della collocazione provvisoria eterofamiliare.
In definitiva, il prioritario diritto del minore a crescere nell'ambito della sua famiglia di origine non esclude nella specie la pronuncia della dichiarazione di adottabilità poiché assente l'impegno dei genitori per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali e non risultando possibile prevedere con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza del minore di poter conseguire una equilibrata crescita psico-fisica (cfr. in questo senso, tra le più recenti,
Cass. n. 21432/2022).
In questo momento, quindi, il best interest di è quello di rimanere presso gli affidatari in vista Per_1 della successiva adozione in quanto il rapporto con i genitori biologici, che non sono riusciti a manifestare alcuna capacità genitoriale, non è più percorribile e sostenibile.
Sotto tale profilo anche la richiesta formulata dal padre, in via incidentale, di revocare il divieto di incontri padre-figlio va rigettata.
Invero, non può non rilevarsi che la finalità della presente procedura è quella di stabilire quale sia il miglior interesse per il minore, e cioè se rimanere con i genitori o, se invece, sia necessario recidere
12 detto legame, in considerazione delle condotte oggettivamente pregiudizievoli per i minori poste in essere dai genitori.
Ritiene il Collegio che, alla luce di una valutazione complessiva dei fatti di causa risultano determinanti, per la conferma della decisione appellata, il sostanziale disinteresse del padre verso il figlio e la gravi carenze personologiche del primo.
Invero, ha una struttura di personalità problematica in quanto caratterizzata, come Persona_5 emerge dalla relazione dell'EMI-ASP di Catania del 16/07/2024, da “un tratto tipicamente paranoide” che esclude una seria autocritica che porti a rivisitare la propria condotta e ad attivare la propria responsabilità nei confornti del figlio. L'OG, inoltre, ha manifestato una modalità di relazione interpersonale “basata sul controllo e sul dominio del femminile” che di per sè non è compatibile con lo sviluppo equilibrato della personalità del minore.
Il tratto paranoide dell'OG che esclude la possibilità di autocritica è stato, di fatto, confermato dal suo comportamento poco collaborativo con gli specialisti dell'EMI ma anche dagli operatori dello
RA e l'assistente sociale che ne hanno constatatato la rigidità relazionale.
Contrariamente alla tesi difensiva deve osservarsi che la valutazione effettuata dal T.M., e da questa
Corte condivisa, è stata approfondita ed esaustiva: le relazione dell'EMI e le relazioni della comunità ove veniva ospitata la univocamente evidenziano l'aggressività dell'OG (si recava in Pt_1 comunità aggredendo la e gli operatori senza interessarsi delle sorti del figlio), la sua personalità Pt_1 autocentrata e paranoide, il suo bisogno di “controllo” specie nelle relazioni con il genere femminile che lo rendono certamente dannoso per lo sviluppo equilibrato della personalità del minore. Il mancato interessamento ed avvicinamento al figlio non è nemmeno giustificabile per l'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento in quanto ben avrebbe potuto, ove avesse voluto realmente proteggere il figlio dalle “criticità” della madre, chiedere l'intervento dei S.S. o del T.M.
A ciò aggiungasi che le criticità comportamentali dell'OG e la sua persistenza nei comportamenti dannosi per il figlio risultano confermate dalla mancanza di un reale interessamento verso la Per_1 cui cura aveva delegato alla e ciò pur avendo dichiarato di essere consapevole del fatto che la Pt_1 stessa “non cucinava per lui…era molto nervosa…non dava regole al bambino…non prendeva niente sul serio” dunque, non manifestando alcuna empatia per il figlio e proccupandosi solo di accusare la per le sue gravi carenze (“il carcere le avrebbe dato una “lezione”). Pt_1
L'OG, dunque, non risulta aver alcun rapporto significativo con nei cui confronti ha Per_1 sempre tenuto un atteggiamento contrassegnato dalla deresponsabilizzazione con delega (alla madre, con tutte le sue criticità) di ogni forma di cura ed accudimento, financo negando ogni contributo economico al suo mantenimento.
13 A ciò aggiungasi che l' è imputato per il reato di maltrattamenti ai danni della che, Per_1 Pt_1 sebbene ancora sub iudice, non esclude affatto che il minore abbia subito pregiudizi a causa del comportamento violento del padre (cd. violenza assistita).
In tale situazione, non recidere il legame che unisce il minore ai genitori e consentire, come invocato in via incidentale da , incontri padre-figlio, vorrebbe dire esporre il bambino, in modo Persona_5 ingiustificato, a pericolosi esperimenti che, ragionevolmente, aggraverebbero il suo percorso di crescita, in contrasto manifesto con il best interest del minore stesso (cfr. Cass. 10/1/2014 n. 341;
Cass. 12730/2011).
Pertanto, deve ritenersi che la dichiarazione di adottabilità sia l'unica misura idonea a tutelare l'interesse del minore.
La soluzione sopra indicata appare l'unica conforme ai principi dettati in tema di adozione dalla legge n. 183/1984, come modificata dalla legge n. 149/2001, che pure dichiara il diritto del minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, ed in tale ottica, prevede strumenti
(quali l'affidamento solidaristico, l' inserimento in una comunità di tipo familiare o, in mancanza in un istituto di assistenza pubblico o privato) volti a supportare le famiglie qualora le stesse si trovino in situazioni di difficoltà, transeunti e superabili, con l'attivazione di adeguati interventi di sostegno e di aiuto, essendo espressamente previsto che le condizioni di indigenza del minore non possono essere di ostacolo al diritto del predetto alla propria famiglia (art.1).
Com'e' noto, la cd. adozione legittimante (art.7) è prevista per i minori dichiarati in stato di adottabilità, per i quali sia accertata la situazione di abbandono, perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori medesimi o dei parenti tenuti a provvedervi (art.8), sempre che la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio (la forza maggiore va esclusa se il nucleo familiare rifiuta le misure di sostegno offerte dai servizi sociali).
Di recente la Suprema Corte, in conformità alla CEDU, ha ribadito il principio secondo cui il minore ha diritto ad essere educato nella propria famiglia di origine, quantomeno finché ciò sia possibile, considerando l'adozione come misura estrema da adottare quando il programma di sostegno non sortisca l'effetto sperato (Cass. n. 25213/2013), cosicchè l'adozione va applicata solo quando "ogni altro rimedio appaia inadeguato rispetto all'esigenza dell'acquisto e del recupero di uno stabile e adeguato contesto familiare" ( Cass. n. 881/2015).
Si è osservato, altresì, che il ridimensionamento dell'istituto dell'adozione quale estrema ratio discende dall'art. 8 della Convenzione Europea Diritti dell'Uomo che sancisce, (primo comma), il diritto di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza, disponendo (al secondo comma), che: “ Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e
14 costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui".
La Corte Edu ha ritenuto che il ricorso all'adozione è legittimo solo in presenza di circostanze eccezionali, in particolare, nei casi in cui i genitori si siano dimostrati particolarmente indegni (v.
Cedu, 21 ottobre 2008, c. Italia, ric. n. 19537/03), in presenza di atti di violenza o Pt_4 maltrattamento fisico o psichico (v. Cedu, 13 marzo 2005, Y.C. c. Regno Unito, ric. n. 4547/10) o di abusi sessuali (v. Cedu, 9 maggio 2003, e EL c. Italia, ric. n. 52763/99) ed in generale CP_5 qualora il permanere nella famiglia di origine sia di sicuro pregiudizio per il minore.
In tale ottica, si è altresì precisato che, essendo l'adozione una misura estrema, gli Stati membri hanno l'obbligo di assicurare che le proprie autorità giudiziarie e amministrative adottino preventivamente tutte le misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il permanere del minore nella propria famiglia di origine (Cedu, 21 gennaio 2014, c. Italia, ric. n. 33773/01). Per_6
È, dunque, evidente che, essendo questo il quadro normativo nazionale e sovranazionale di riferimento, l'accertamento dello stato di abbandono del minore deve essere condotto in modo particolarmente rigoroso, com'e' avvenuto, del resto, nel caso in esame.
In tal senso, si veda Cass. n.7391/2016, in cui la Suprema Corte ha specificato che alla “…alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è possibile ricorrere solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia, quando non siano basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio, di cui il giudice di merito deve dare conto … l'adozione di un minore, recidendo ogni legame con la famiglia d'origine, costituisce misura eccezionale (una estrema ratio) cui è possibile ricorrere non già per consentirgli di essere accolto in un contesto più favorevole, così sottraendolo alle cure dei suoi genitori biologici, ma solo quando si siano dimostrate impraticabili tutte le misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento con i genitori biologici, tra le quali vi è anche
l'affidamento familiare di carattere temporaneo, ai fini della tutela del superiore interesse del figlio
… ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono, che è presupposto della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali, anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori, essendo necessario accertare la capacità genitoriale, in concreto, di ciascuno di loro, a tal fine verificando l'esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo conto della positiva volontà dei genitori di recupero del rapporto con essi …”.
15 E cio' fermo restando che, anche nel giudizio inerente alla verifica dello stato d'abbandono, non puo' che assumere carattere determinate l'interesse del minore, in relazione all'esigenza di assicurargli quel minimo di cure materiali, calore affettivo, ed aiuto psicologico, che costituiscono requisiti indispensabili per lo sviluppo e la formazione della sua personalità ( Cass. 5095/2014).
Come è stato di recente chiarito, invero, il giudice di merito deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali con riferimento, innanzitutto, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto anche futuro di assunzione di responsabilità genitoriale caratterizzato da cura ed accadimento, e solo se, a seguito dei tentativi di recupero, questo progetto sia fallito e risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con le necessità dei minori di vivere in un sano contesto familiare è possibile dichiarare lo stato d'adottabilità; (Cass. 19154/19; Cass. 2017/22589; Cass. 2015/6137); ne consegue che è irrilevante la mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore in assenza di concreti riscontri (Cass. 2018/4097; Cass. 2018/26624 e da ultimo Cass. 2019/19156).
In conformità ai suddetti principi deve evidenziarsi nel caso in specie:
- che la condotta della madre si è risolta in reiterati comportamenti fattuali pregiudizievoli per il figlio che denota la sussistenza di una incapacità genitoriale in concreto, non recuperabile in tempi ragionevoli;
-che il comportamento del padre è stato impontato al totale disinteresse verso il figlio non provvedendo nemmeno al suo sostentamento economico, così manifestando un'assenza emotiva e comportamentale che è indicativa della mancanza di capacità genitoriale specie negli aspetti accuditivi ed educativi.
-che l'accertamento dello stato di abbandono non viene fatto discendere solo dalle carenze personologiche della madre e del padre - pure ampiamente accertate - ma dalla sussistenza di comportamenti di totale incuria mai rivisitati e del tutto incompatibili con una crescita serena del minore.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza di primo grado appellata va integralmente confermata ed il gravame va rigettato.
In considerazione della natura della controversia, le spese del presente grado di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Tribunale per Parte_1
i Minorenni di Catania il 16.12.2024, con cui è stato dichiarato lo stato di adottabilità di
[...]
, nato a [...] il [...] e per l'effetto, conferma integralmente la Persona_1 suddetta sentenza;
16 compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Catania, il 10.12.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Sezione della Famiglia, della persona e dei Minori
La Corte d'Appello di Catania -Sezione della Famiglia, della Persona e dei Minori - composta da:
1) Dott. Massimo Escher Presidente
2) Dott.ssa Sabrina Lattanzio Consigliere rel.
3) Dott.ssa Viviana Di Gesu Consigliere
4) Dott. Cesare Garogalo Componente privato
5) Dott.ssa Isabella Cumia Componente privato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 37/2025 V.G. avente per oggetto: “adottabilità”;
TRA
nata in [...] il [...], c.f. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Roberta Vitale giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
Avv. nella qualità di tutore del minore , nato a [...] CP_1 Persona_1 il 20.07.2018; nato a [...] il [...], c.f. , Persona_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Fiore giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
Con l'intervento in causa del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catania.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 277/2024 del 16 dicembre 2024 il Tribunale per i Minorenni di Catania dichiarava lo stato di adottabilità del minore , nato a [...] il [...]; Persona_1
1 vietava in via assoluta visita contatti e consegna ai genitori, parenti e terzi senza autorizzazione del
T.M. e confermava la nomina del tutore del minore, avv. . CP_1
Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione madre del minore, Parte_1
e ha chiesto di riformare la sentenza impugnata revocando il decreto di adottabilità ovvero, in subordine, di disporre incontri regolari tra la madre e il minore;
in via istruttoria, ha chiesto disporsi una perizia psichiatrica sia nei confronti di essa appellante al fine di valutare la capacità genitoriale della stessa sia nei confronti del minore, . Persona_1
In particolare, con il primo motivo l'appellante contesta la decisione del T.M. di interrompere qualsiasi contatto tra lei e il figlio poiché questi, abituato a vivere con la madre sin dalla nascita, sarebbe fortemente legato alla madre e ne soffrirebbe la mancanza. Con il secondo motivo la difesa assume l'assenza dei presupposti necessari alla pronuncia di adottabilità. Pur non contestandosi sostanzialmente lo svolgimento della triste vicenda ai danni del minore ed il mancato intervento della madre a protezione del figlio, l'appellante si giustifica asserendo di non avere mai contribuito alle violenze inferte al piccolo ma di essere stata costretta alla lasciare il figlio alla coinquilina (la cd.
“zia”) per la necessità di lavorare e perché, in ogni caso, non era abbastanza lucida da comprendere quanto accadeva. Si sottolinea, inoltre, quanto dichiarato dal minore al perito - dott.ssa Per_1
- nel corso dell'incidente probatorio del 17 aprile 2024 (in particolare, “mi manca e penso Per_2 spesso a lei” e ancora “non ho ricordi brutti con la mamma, solo belli, con lei giocavo sempre” ovvero, rispetto alla consapevolezza circa i comportamenti della zia, egli diceva “alcune volte mi diceva va bene, adesso ci penso io alla zia”). Oltre alla nostalgia nei confronti della madre, a parere della difesa, la avrebbe dimostrato verso il figlio un atteggiamento protettivo e capacità di Pt_1 provvedere al mantenimento dello stesso, avendo in passato commesso il solo errore di confidare nelle buone intenzioni dell'amica IY LT AI, al quale la stessa si affidava in un momento di fragilità. La difesa fa, altresì, presente che dopo la revoca della misura Parte_1 cautelare, ha trovato lavoro ed è intenzionata a cambiare casa, anche a seguito della sentenza di sfratto del Tribunale di Catania del 18/12/24, circostanza dalla stessa ritenuta positiva per allontanare il figlio da quell'ambiente ostile ove aveva subito maltrattamenti e violenze. Per_1
Si assume ancora che era stata vittima di pressione psicologica da parte Persona_3 dell'amica IY che generava nella stessa il timore di una denuncia nei suoi confronti e delle conseguenti ripercussioni. Assume, infine, l'appellante di essere pentita per quanto accaduto e disponibile a intraprendere un percorso psicologico volto a garantire il migliore interesse del figlio
Per_1
L'appellante, infine, evidenzia che non è mai stata disposta, malgrado fosse stata richiesta, alcuna
CTU sulle sue capacità genitoriali essendosi il Tribunale basato soltanto sulla relazione dell'EMI –
2 del luglio 2024- senza considerare che la aveva maturato col tempo la consapevolezza della sua Pt_1 genitorialità.
Per tali motivi si oppone alla declaratoria di adottabilità del minore e, in subordine, chiede che vengano autorizzati incontri madre-figlio per evitare il distacco totale dalla figura materna.
Con memoria del 13 maggio 2025, si è costituito il padre del minore chiedendo, in Persona_1 via incidentale, la riforma della sentenza appellata nella parte in cui vieta qualsiasi contatto tra il minore e il padre e, per l'effetto, chiede autorizzarsi incontri padre-figlio in area protetta. A sostegno delle proprie richieste, il difensore di censura la sentenza del T.M. che avrebbe errato nel Per_1 trascurare di considerare che il distacco tra padre e figlio era dovuto alla condotta ostativa della madre del minore e alle misure cautelari volte a impedire i contatti tra lui, la ex compagna e il figlio Per_1
(quali conseguenza della denuncia per maltrattamenti del 8/8/20 per cui è ancora pendente il giudizio penale). In ogni caso, si assume che siano del tutto insufficienti le argomentazioni circa l'insussistenza di capacità genitoriali in capo all'OG.
Con comparsa del 13 maggio 2025, si è costituito nel presente grado di giudizio il tutore del minore avv. . Nel proprio atto difensivo il tutore ha contestato la fondatezza Persona_1 CP_1 dell'atto di appello, condividendo in toto quanto evidenziato dal primo giudice nella sentenza gravata e sottolineando che nelle more il GUP ha condannato la con sentenza n. 321/2025 del Pt_1
15.04.2025, alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per il delitto di maltrattamenti e lesioni ai danni del figlio.
Con ordinanza del 14.05.2025 la Corte rigettava la richiesta di c.t.u. avanzata dall'appellante rilevando che gli accertamenti sulla capacità genitoriale della e dell'OG erano stati effettuati Pt_1 in epoca recente (v. relazione EMI del 16.07.2024) e che non sussistono elementi di novità che potessero giustificare un rivalutazione della capacità genitoriale;
quanto alla richiesta di c.t.u. psicologica nei confronti del minore la Corte rilevava che erano stati effettuati in epoca recente gli accertamenti disposti in sede penale e, precisamente, la relazione psicologica redatta in sede di incidente probatorio dal perito nominato dal GI (luglio 2024) cui andavano aggiunte le risultanze della relazione EMI del 16.7.2024 in ordine al tipo di legame madre-figlio e che, d'altro canto, non si ravvisavano elementi sopravvenuti di novità che potessero giustificare un nuovo accertamento psicologico sul minore.
Con ordinanza di pari data la Corte disponeva l'audizione degli affidatari del minore.
All'udienza del 10 dicembre 2025 la Corte, all'esito della discussione e sentito il Procuratore
Generale -che ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello- nonchè i difensori delle parti ed il tutore, che hanno concluso come in atti, ha posto la causa in decisione.
_____________________
3 Prima di affrontare in modo analitico i motivi del proposto appello, appare necessario sinteticamente evidenziare la vicenda processuale che ha visto coinvolto il minore - puntualmente richiamata nella sentenza impugnata, alla cui motivazione integralmente si rinvia - nonché le circostanze di fatto e le vicende che hanno portato alla dichiarazione di adottabilità di . Persona_1
Orbene, l'intera vicenda prendeva le mosse dalla comunicazione inoltrata in data 14/2/2024 dalla
Dirigente Scolastica dell'Istituto comprensivo “Malerba” di Catania, con la quale la stessa comunicava al personale del Commissariato P.S. di Borgo Ognina che un'insegnante e una collaboratrice avevano riscontrato segni di “percosse del tipo frustate” sul corpo dell'allievo
[...]
, all'epoca di anni 5. Immediatamente, veniva sentita l'insegnante del piccolo (si Persona_1 veda il verbale di s.i.t. del 14/2/24 in atti) la quale riferiva che dal settembre 2023 era maestra del minore che descriveva come alunno modello, intelligente, socievole e sempre presente a Per_1 scuola;
la maestra riferiva altresì del rapporto tra il minore e la cd. “zia”, Controparte_2 che giornalmente prelevava il bambino da scuola, essendo stata all'uopo delegata dalla madre
[...]
L'insegnante descriveva un atteggiamento “molto rigido e serio” del bambino alla Parte_1 presenza della “zia”, atteggiamento che mutava non appena ella si allontanava. La maestra riportava alcune singolarità inerenti il minore quali, ad esempio, il divieto imposto dalla zia di non dare acqua al minore per evitare che lo stesso potesse fare pipì a letto durante la notte, ovvero il fatto che, nonostante le alte temperature, anche nel mese di settembre il piccolo fosse solito presentarsi a scuola con magliette a maniche lunghe. Inoltre, l'insegnante riferiva di fatti ben più gravi che aveva avuto modo di apprendere dal minore cioè l'episodio, risalente al mese di gennaio dello stesso anno, inerente al tentativo da parte della “zia” - convivente con il minore e la madre - di colpire il CP_2 bambino con un bastone, di cui meglio si dirà nel prosieguo, ovvero la presenza di graffi e ecchimosi sul volto del bambino che lo stesso ammetteva essere state provocate sempre dalla “zia”. Circa i segni di frustate riscontrati sul busto del bambino, la docente rappresentava di essere stata dapprima avvertita dalla collaboratrice scolastica del fatto che il piccolo le avesse chiesto di non stringere forte la presa durante un abbraccio perché molto dolorante, motivo per cui le due decidevano di sollevare la maglia al minore e, in tale circostanza, rinvenivano le ferite di cui sopra.
Che i segni fossero riferibili a frustate, veniva confermato dal verbale del Pronto Soccorso Pediatrico dell'Ospedale Garibaldi di Catania, ove si legge “presenza di numerose escoriazioni profonde a forma di U da verosimili frustate … numerose cicatrici e lesioni progressive in via di risoluzione, diffuse sul tronco, arti superiori e inferiori, torace e addome… croste… escoriazioni recenti a livello delle spalle e dell'addome…”.
4 Sin dall'inizio, il minore raccontava al medico dell'ospedale che “diverse volte” la zia lo Per_1 aveva picchiato perché faceva delle monellerie, come saltare dal soppalco o fare la pipì a letto durante la notte (v. l'integrale trascrizione del video girato presso l'Ospedale Garibaldi effettuata dalla
Squadra Mobile di Catania). Nella medesima circostanza il bambino descriveva i mezzi impiegati dalla zia per infliggergli punizioni corporali, e parlava di un “cavo nero”, cioè quello di ricarica della bici elettrica della madre, che veniva usato per frustarlo, gesto che egli mimava per descrivere le modalità dei maltrattamenti;
quanto narrato trovava pieno riscontro nel ritrovamento degli oggetti descritti durante la perquisizione domiciliare della casa di via Wrzì n. 205 Catania, ove il minore viveva con la madre e la coinquilina IN AL (cd. zia).
Il minore raccontava inoltre al perito nominato in sede di incidente probatorio, di avere in più occasioni subito tali maltrattamenti dalla zia, motivo per cui l'episodio del 14/2/24 non veniva considerato come isolato dal T.M. Il bambino infatti dichiarava: “quando la zia si arrabbiava si metteva sopra di me e mi faceva male con la cintura… Io non facevo niente ma lei mi dava botte… non so perché ce l'aveva con me, io non ho fatto niente… sentivo tanto dolore”.
A prescindere dal giudizio di responsabilità penale delle due donne da accertarsi nelle competenti sedi, il Tribunale per i Minorenni ha ritenuto comprovata la circostanza che il minore Persona_1 avesse subito, nel corso della convivenza tra la madre e la “zia”
[...] Pt_1 Parte_1
(quindi dal settembre 2022), maltrattamenti e violenze. Il primo giudice Controparte_2 ha affermato, altresì, la sicura possibilità di attribuire la responsabilità dei soprusi subiti dal minore alla di lui madre, poiché la stessa era l'unica titolare della posizione di Parte_1 garanzia verso il figlio rilevante sia sotto il profilo civilistico (ex art. 330 c.c. al fine della Per_1 perdita della responsabilità genitoriale) che sotto quello penalistico (ex art. 40 c.p. per non avere impedito gli eventi lesivi materialmente cagionati da altri).
La circostanza che la madre del minore fosse pianamente consapevole di quanto subito dal figlio, veniva ricavata dal n primis dalle dichiarazioni del piccolo al personale ospedaliero Pt_2 Per_1 del 14/2/2024: su espressa domanda circa la presenza della madre quando veniva picchiato, il minore rispondeva “sì la mia mamma c'è”, e alla domanda se avesse raccontato alla mamma di quanto accadeva tra lui e la zia mentre ella era a lavoro egli rispondeva “tante volte”, e ancora alla domanda
“lei non ti difende?” lui rispondeva “no”, chiarendo però di non sapere se la mamma avesse o meno detto alla zia di interrompere questi suoi comportamenti violenti. La consapevolezza dell'indole violenta della secondo il TM, risalirebbe all'inizio del rapporto di amicizia tra le due donne, CP_2 alla luce di quanto dichiarato dal minore durante l'incidente probatorio: in tale occasione il minore dichiarava di avere iniziato a subire violenze dalla “zia” sin da quando si trovavano presso il centro
5 RA di nel 2022. Ciononostante, la madre e tutrice del piccolo decideva di iniziare una CP_3 convivenza con l'amica presso la casa di via Wrzì a Catania.
In ogni caso, a parere del T.M., la sicuramente aveva acquisito consapevolezza degli anzidetti Pt_1 maltrattamenti quantomeno a partire dal gennaio 2024. Difatti, l'odierna appellante dichiarava, prima alla Squadra Mobile di Catania il 14/2/24 e poi al T.M. nel corso della sua audizione del 29/2/24, di avere appreso delle violenze domestiche subite dal figlio a seguito di un grave episodio verificatosi in data 10 gennaio 2024. Ella, sul punto, dichiarava alle forze dell'ordine: “ricordo in particolare un episodio avvenuto un pomeriggio del mese di gennaio: una volta fatto io rientro a casa dal lavoro, notavo che la mia amica/sorella era arrabbiata con mio figlio Controparte_2 Per_1 per le bugie che il bambino aveva detto, motivo per il quale, alla mia presenza, tentava di colpire il piccolo con un bastone di scopa rotta di alluminio. Non riusciva a colpirlo e per puro errore… al contrario colpiva me nella zona dello stinco della gamba sinistra.”. L'episodio, oltre che confermato successivamente dalla nel corso della sua audizione, risultava provato da ulteriori elementi di Pt_1 riscontro. Si fa riferimento a quanto dichiarato dall'insegnante di nel corso delle sommarie Per_1 informazioni rese il 14/2/24 laddove ella narrava di avere appreso dal bambino che la zia aveva tentato di colpirlo con un bastone, colpendo per errore la madre del piccolo;
inoltre, tale circostanza veniva confermata dalla foto estrapolata dal telefono della - in uso al piccolo datata 10/1/24, CP_2 Per_1 ove si vede con chiarezza la ferita sulla gamba sinistra di Parte_1
Al T.M. l'odierna appellante dichiarava “Sempre a gennaio 2024 quando lavavo mi sono Per_1 accorta che il bambino aveva segni sulla schiena”. Secondo quanto dichiarato dal minore in sede di incidente probatorio, la stessa, peraltro, apprendeva delle violenze da foto del bambino che le venivano inviate sul cellulare dall'amica con la descrizione delle Controparte_2
“monellerie” che avevano reso necessaria la punizione inflitta.
Per tali ragioni, il Tribunale ha ritenuto dimostrato che avesse totalmente Parte_1 abdicato al ruolo di cura del minore a favore di una persona terza lasciandole il compito di occuparsi del minore anche nei rapporti con le autorità scolastiche (come anche dichiarato dall'insegnante di
Vincent) e di educare il piccolo, senza mai dissociarsi né tutelare il figlio quando questi veniva violentemente punito dalla coinquilina.
Tale atteggiamento omissivo e di sottomissione veniva preso in esame dall'EMI nel corso dei molteplici test psico-diagnostici somministrati alla e riportati nella relazione del 16/7/2024 che Pt_1 evidenziava nella uno stile di dipendenza passiva e acritica da altre persone da cui si sente Pt_1 aiutata che veniva sostanzialmente confermata dagli operatori del Sevizio Sociale (relazione del S.S. del 30/4/24).
6 Rispetto alle capacità genitoriali di il Tribunale le riteneva gravemente Parte_1 condizionate da tale suo tratto della personalità e dal “marcato deficit di empatia” emergente dall'indifferenza rispetto a quanto subito dal bambino.
In merito al padre del minore, , il Tribunale per i Minorenni di Catania escludeva la Persona_1 possibilità di affidare a lui il piccolo stante l'assenza di una relazione affettiva padre-figlio, Per_1 le carenti capacità genitoriali del padre e l'assenza di una condizione di vita idonea a garantire il benessere del minore.
In particolare, emergeva come la relazione tra e la si fosse definitivamente interrotta a Per_1 Pt_1 seguito della denuncia del 08/08/2020 presentata da quest'ultima per i maltrattamenti e le violenze subite, anche in presenza del minore Secondo quanto riportato nella relazione del Servizio Per_1
Sociale di Catania (inerente al procedimento penale RGNR 9127/2020) avrebbe Persona_1 tenuto un “comportamento non rispettoso dei valori di minima convivenza civile” nel corso della permanenza del figlio e della madre presso la struttura “Madonna della Tenda” di Acireale. Gli operatori della struttura riferivano delle “reazioni aggressive” del padre nei confronti della compagna e del personale;
OG mostrava, inoltre, di non rispettare le regole della comunità, ad Per_1 esempio presentandosi in orario notturno. Circa il minore gli operatori riferivano che lo Per_1 stesso al momento dell'arrivo in struttura “appariva impaurito, traumatizzato nei confronti di chi per qualsiasi motivo alzasse la voce…” probabilmente in ragione dei traumi scaturenti dall'avere assistito ai violenti litigi tra i genitori.
In ogni caso, evidenzia il T.M., tra il piccolo e il padre non emergeva dagli atti alcuna Per_1 relazione né affettiva né di minima frequentazione, nemmeno con contatti telefonici, a partire dal
8/8/2020 (data della denuncia). Il genitore non si era mai mostrato interessato ad avere contatti col figlio non avendo, difatti, mai portato avanti un'azione giudiziaria in tal senso, né aveva provveduto a mantenere economicamente il figlio a partire dal dicembre 2019. Sentito all'udienza del 22/3/24 dal
TM, l'OG ammetteva di essere consapevole delle fragilità della madre di (“io sapevo che Per_1
è imprudente e non si prende cura del bambino” “lei era molto nervosa” “non stava attenta Pt_1
e non dava regole al bambino”) e ciononostante non si era mai preoccupato di garantire in prima persona il benessere del figlio. Come chiarito dagli specialisti dell'EMI (relazione del 16/7/24),
mostrava un atteggiamento fortemente autocentrato e tendente a spostare sugli altri Persona_1 le responsabilità, dimostrando di non riuscire a immedesimarsi del figlio e non ritenendosi affatto responsabile per lo stesso.
Per quel che concerne le capacità genitoriali di , l'EMI riteneva sussistente una Persona_1 personalità non armonica e caratterizzata da un “tratto tipicamente paranoide”. Inoltre, dalle indagini
7 dell'ASP sul funzionamento psichico dell'uomo era emersa una “modalità di relazione interpersonale basata sul controllo e sul dominio femminile”.
Da ultimo, il primo decidente rilevava l'assenza di una assistenza materiale sufficiente al sostentamento del bambino in capo al padre, stante la mancata predisposizione di “un'organizzazione abitativa, lavorativa e di vita minimamente adatta all'accudimento del bambino” oltre che la carente integrazione del padre, che mostrava di parlare un italiano stentato . A nulla rileverebbe, per il primo giudice, la solo paventata intenzione di stabilizzarsi e trovare un'abitazione adeguata e più sicura per il figlio.
Sulla scorta delle superiori risultanze, il Tribunale dichiarava l'adottabilità del minore Per_1
, ritenendo l'attualità e l'irreversibilità dello stato d'abbandono in cui versava il minore e
[...]
l'impossibilità di recupero delle capacità genitoriali di e , Parte_1 Persona_1 verificata l'inesistenza di parenti entro il quarto grado aventi rapporti significativi con il minore.
Ritiene la Corte corretta la valutazione operata in primo grado circa la non transitorietà della inadeguatezza dei genitori e l'assenza di una previsione di un eventuale recupero genitoriale in tempi compatibili con le immediate esigenze evolutive del minore.
Va osservato che il diritto del minore a vivere nella propria famiglia rende cogente il principio, consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo il quale il giudice può dichiarare l'adozione solo quando abbia verificato l'irrecuperabilità della funzione genitoriale e che, di contro, se la funzione genitoriale non è irrecuperabilmente compromessa, l'adottabilità del minore non può essere pronunciata, in assenza della preventiva verifica della possibilità del recupero di tale funzione, da compiere attraverso l'attuazione di un valido progetto programmato e posto in essere dalle autorità pubbliche competenti (Cass. 16175/2014; Cass. 11758/2014; Cass. 16897/2015).
La legge 184/1983 impone allo Stato un preciso dovere di intervenire con mezzi idonei a consentire ai minori di vivere ed essere educati nella famiglia di origine, ed è compito del giudice di merito verificare prioritariamente se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere le situazioni di difficoltà o di disagio familiare;
il fatto che il minore possa essere accolto in un contesto più favorevole alla sua educazione non può di per sé giustificare che egli venga sottratto ai suoi genitori biologici (Cass. 7391/2016). Il ruolo di protezione sociale della autorità nazionale, come afferma la Corte EDU nella sentenza S.H. c. Italia, (13 ottobre 2015) è quello di aiutare le persone in difficoltà e nel caso in cui i genitori siano persone vulnerabili le autorità devono dare prova di “un'attenzione particolare e devono assicurare loro maggiore tutela” .
Lo stato di adottabilità di un minore può, quindi, essere dichiarato solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere
8 specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, non basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale e attuale pregiudizio per il minore (Cass. 23635/2016).
Il best interest del minore non può pertanto essere parametrato alla possibilità di vivere, piuttosto che con una madre di scarse risorse intellettuali e di condizione economica modesta, con genitori più intelligenti, più colti, più ricchi. Il minore deve vivere con i suoi genitori, o con quello dei due che ha ancora la capacità di occuparsi di lui, salvo che questa capacità non sia irrimediabilmente compromessa. Deve, peraltro, osservarsi che il nostro ordinamento prevede specifici rimedi per il caso in cui la capacità genitoriale sia solo parzialmente sufficiente o temporaneamente compromessa, quali l'affidamento familiare (art. 4 legge 183/1984), mentre l'adozione, invece, costituisce extrema ratio.
Ebbene, dalle acquisizioni sopra compendiate è sostanzialmente emerso che i genitori di Per_4
non sono in grado di sostenere, crescere ed educare il figlio e non sono affatto consapevoli
[...] dei bisogni dello stesso.
L'appellante, sostanzialmente, non contesta, da un punto di vista oggettivo, Parte_1 quanto accaduto e nemmeno di non essere mai intervenuta per proteggere il figlio dalla violenza fisica che la coinquilina, poneva in essere ai danni del minore mediante Controparte_4 punizioni corporali per monellerie o perchè faceva la pipì a letto.
La invero, con il proposto gravame, tenta di giustificare la propria condotta omissiva in Pt_1 maniera maldestra assumendo che il suo comportamento era obbligato in quanto costretta a lasciare il figlio all'amica per poter lavorare trascurando di considerare che ciò non appare affatto scriminante in considerazione della estrema gravità degli episodi che hanno lasciato profondi segni di sofferenza nel minore. Sul punto è indicativo quanto accaduto al momento dell'ingresso di in comunità Per_1 allorchè il piccolo chiedeva agli operatori “ma voi mi farete del male?” ovvero rievocava a distanza di mesi le violenze patite narrandole sia ai precedenti affidatari (ai quali, mostrando i segni sul corpo, spiegava che glieli aveva fatti la “zia” con il filo dicendogli in contemporanea “tu sei pazzo”) sia agli odierni affidatari (i quali hanno riferito che il bambino ogni tanto racconta loro qualche avvenimento del passato, parlando delle punizioni corporali che gli venivano inflitte, come quando fu costretto a rimanere in ginocchio con le braccia alzate e le bottiglie di acqua in mano o fu costretto a lavare le lenzuola bagnate di pipì).
Le risultanze istruttorie, invero, hanno consentito di acclarare che la non si è mai dissociata Pt_1 dalla condotta maltrattante dell'amica -tanto che, in sede penale, entrambe hanno riportato condanna in primo grado (la ad anni due e mesi sei di reclusione, l' ad anni quattro di reclusione)- Pt_1 CP_2
9 e che la stessa, pur consapevole delle condotte violente della coinquilina non ha mai sottratto, come sarebbe stato doveroso da parte sua in quanto genitore, il piccolo dall'azione maltrattante Per_1 dell' CP_2
Il minore ha costantemente ed univocamente riferito in tutte le sedi in cui è stato ascoltato, anche in sede di incidente probatorio, che aveva raccontato “tante volte” alla mamma di quanto accadeva tra lui e la zia mentre ella era a lavoro, e che lei non lo difendeva mai.
Nessuna iniziativa improntata ad un reale interessamento per le sorti del figlio ed alla sua volontà di porre fine alle condotte maltrattanti è stata mai adottata dalla sul punto non è certo sufficiente, Pt_1 come evidenziato dall'appellante, che la stessa abbia talvolta detto al figlio “adesso ci penso io alla zia” (pag. 6 perizia) essendosi trattato di un mero proposito non seguito dai fatti così tenendo consapevolmente una condotta assolutamente opposta a quella che sarebbe stata doverosa per un genitore di un bambino in tenera età.
Eguali considerazioni valgono per la giustificazione accampata nell'atto di gravame per cui si sarebbe accorta tardivamente delle percosse subite dal figlio. In primo luogo, appare del tutto inverosimile che una madre di un bambino così piccolo non abbia mai notato i vistosi segni lasciati sul corpo del piccolo, a seguito delle punizioni corporali, durante l'ordinaria attività di accudimento del figlio (il bagno, la svestizione ecc.) e ciò, vieppiù, considerando che il piccolo ha raccontato che subiva percosse sin da quando abitavano a dunque da ben due anni ovvero dal 2022 allorchè il CP_3 minore aveva solo quattro anni.
In secondo luogo, anche a voler ritenere che sino a quel momento (gennaio 2024 ovvero un mese prima di essere tratta in arresto per lesioni e maltrattamenti) la non si fosse accorta di quanto Pt_1 accadeva a suo figlio, egualmente la stessa, anche in quel momento, non ha reagito tutelando il piccolo sicchè deve ritenersi che la giustificazione addotta sia solo l'ennesimo tentativo di Per_1 ridimensionare la gravità del suo comportamento adducendo che l'omessa vigilanza si sia limitata al gennaio 2024.
La invece, non vigilando sul trattamento che l'amica riservava al minore durante la sua assenza Pt_1
e trascurando i vistosi segni sulle gambe, sulle braccia, sul viso e collo, sul torace di ha Per_1 dimostrato di accettare ciò che faceva ogni volta che puniva il bambino a Controparte_4 causa di presunte monellerie.
Inoltre, i tratti della personalità emersi dalle indagini dell'EMI condizionano l'esercizio della genitorialità che non appare sufficiente per sostenere lo sviluppo equilibrato del figlio. Come emerge dalla recente relazione dell'EMI del luglio 2024 ha un deficit della personalità e, a Parte_1 causa di un vissuto caratterizzato da violenza, “non ha mai elaborato uno scenario interno in cui la violenza rientra in un registro già conosciuto e familiare”; inoltre la stessa presenta un “sistema
10 rigido dell'IO con messa in atto di difese primitive del pensiero, come scissione e dissociazione”.
L'EMI ha anche evidenziato l'atteggiamento omissivo e di sottomissione della madre: nel corso dei test psico-diagnostici somministrati alla e riportati nella relazione del 16/7/2024 si evidenziava Pt_1 nella uno stile di dipendenza passiva e acritica da altre persone da cui si sente aiutata che veniva Pt_1 sostanzialmente confermata dagli operatori del Servizio Sociale (v. relazione del S.S. del 30/4/24).
Tale atteggiamento passivo, non reattivo, emerge anche da quanto dichiarato dalla Parte_3 educatrice ed insegnante di lingua italiana, che aveva conosciuto allo Parte_1
RA AR di Mineo e che la aveva supportata nel disbrigo pratiche per lo status di rifugiata e nel sottrarsi alle violenze del compagno OG:la si era allontanata dalla dopo aver Pt_1 Parte_3 conosciuto a nel 2022 e avere costruito, con quest'ultima, un Controparte_2 CP_3 legame di dipendenza affettiva e di “assoggettamento passivo”.
Trattasi di un tratto della personalità confermato dalla nel corso della sua audizione di fronte al Pt_1
Tribunale per i Minorenni, laddove la stessa ammetteva di essersi affidata all'insegnante - la sig.ra
- e a missionari americani per avere la forza di regolarizzare la propria posizione e sottrarsi Parte_3 alle violenze di;
ella però, a suo dire, non aveva avuto la forza di allontanarsi Persona_1 dall'amica/sorella a cui si era “affidata”, questo perché temeva di subire CP_2 Controparte_2 minacce di morte con le pratiche del rito vudù.
Ebbene, ritiene la Corte che, come già evidenziato dal primo decidente, una personalità siffatta non garantisce l'esercizio consapevole della genitorialità trattandosi di condotte di dipendenza ripetibili.
Un eventuale percorso teraputico (anche se effettivamente intrapreso, come dichiarato dal difensore all'udienza del 10.12.2025) avrebbe una durata e un'efficacia imprevedibile, non compatibile con i tempi di crescita sana del minore.
La nell'atto di appello ha prospettato un cambiamento sostanziale di vita e modelli Pt_1 comportamentali -dal momento che, a seguito della revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, svolge attività lavorativa (con mansioni di lavapiatti) e lascerà a breve la sua abitazione a seguito di sfratto - senza, tuttavia, considerare che un nuovo habitat domestico non colma le carenze genitoriali e la gravissima trascuratezza verso il figlio e, soprattutto, senza dimostrare alcuna seria interiorizzazione delle problematiche e dei disagi del figlio e senza, dunque, mai dimostrare consapevolezza dei bisogni veri del minore.
Va, in proposito, evidenziata l'irrecuperabilità della funzione genitoriale della madre, che non e' mai riuscita, anche per i suoi limiti personologici, a prendersi realmente cura del figlio e di comprenderne le minimali esigenze di accudimento e tutela, nonostante dichiari di essere affettivamente legata allo stesso. Soprattutto, non ha mai neppure prospettato una rivisitazione critica della sua pregressa
11 condotta altamente pregiudizievole per il minore, non essendo sufficiente a tal fine affermare del tutto genericamente che oggi lavori e che cambierà casa.
Va, poi, evidenziato, in ordine al minore, cio' che e' emerso dall'audizione degli affidatari - sentiti in questo grado del procedimento - i quali hanno raccontato che loro affidato nel giugno 2024, Per_1 ha fatto importanti progressi e studia con profitto, pratica attività sportiva, si nutre regolarmente, le sue condizioni generali sono nettamente migliorate e vive serenamente nel nucleo di accoglienza. Il minore ha anche raccontato agli stessi che non ha motivo di tornare con la madre, ribadendo che la stessa non lo ha mai difeso.
In risposta a specifico rilievo difensivo, va evidenziato che sebbene il minore in sede di perizia psicologica effettuata nell'ambito del procedimento penale abbia ricordato anche “momenti belli” con la mamma deve rilevarsi che dagli accertamenti EMI risulta che il legame madre-figlio è ambivalente con percezione in della mancata protezione e timori di scatti impulsivi della Per_1 madre. Del resto, il minore, dimostrando indubbia capacità di risilienza, ha dichiarato agli affidatari che quello passato è un periodo ormai chiuso.
Indi, non sussiste alcun dubbio, a parere della Corte, dello stato di abbandono del minore, considerato che per valutare tale stato ciò che rileva sono le possibili conseguenze sullo sviluppo psicofisico della personalità del fanciullo, in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicofisiche, alla sua età e al suo grado di sviluppo, tenendo conto altresì della necessità di garantire al minore un riferimento adulto genitoriale a cui affidarsi e dal quale ricevere accudimento e dedizione esclusiva, che sia sano (accuditivo, protettivo, relazionale, propositivo) e della ulteriore imprescindibile necessità di evitare ulteriori indugi e prolungamento della collocazione provvisoria eterofamiliare.
In definitiva, il prioritario diritto del minore a crescere nell'ambito della sua famiglia di origine non esclude nella specie la pronuncia della dichiarazione di adottabilità poiché assente l'impegno dei genitori per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali e non risultando possibile prevedere con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza del minore di poter conseguire una equilibrata crescita psico-fisica (cfr. in questo senso, tra le più recenti,
Cass. n. 21432/2022).
In questo momento, quindi, il best interest di è quello di rimanere presso gli affidatari in vista Per_1 della successiva adozione in quanto il rapporto con i genitori biologici, che non sono riusciti a manifestare alcuna capacità genitoriale, non è più percorribile e sostenibile.
Sotto tale profilo anche la richiesta formulata dal padre, in via incidentale, di revocare il divieto di incontri padre-figlio va rigettata.
Invero, non può non rilevarsi che la finalità della presente procedura è quella di stabilire quale sia il miglior interesse per il minore, e cioè se rimanere con i genitori o, se invece, sia necessario recidere
12 detto legame, in considerazione delle condotte oggettivamente pregiudizievoli per i minori poste in essere dai genitori.
Ritiene il Collegio che, alla luce di una valutazione complessiva dei fatti di causa risultano determinanti, per la conferma della decisione appellata, il sostanziale disinteresse del padre verso il figlio e la gravi carenze personologiche del primo.
Invero, ha una struttura di personalità problematica in quanto caratterizzata, come Persona_5 emerge dalla relazione dell'EMI-ASP di Catania del 16/07/2024, da “un tratto tipicamente paranoide” che esclude una seria autocritica che porti a rivisitare la propria condotta e ad attivare la propria responsabilità nei confornti del figlio. L'OG, inoltre, ha manifestato una modalità di relazione interpersonale “basata sul controllo e sul dominio del femminile” che di per sè non è compatibile con lo sviluppo equilibrato della personalità del minore.
Il tratto paranoide dell'OG che esclude la possibilità di autocritica è stato, di fatto, confermato dal suo comportamento poco collaborativo con gli specialisti dell'EMI ma anche dagli operatori dello
RA e l'assistente sociale che ne hanno constatatato la rigidità relazionale.
Contrariamente alla tesi difensiva deve osservarsi che la valutazione effettuata dal T.M., e da questa
Corte condivisa, è stata approfondita ed esaustiva: le relazione dell'EMI e le relazioni della comunità ove veniva ospitata la univocamente evidenziano l'aggressività dell'OG (si recava in Pt_1 comunità aggredendo la e gli operatori senza interessarsi delle sorti del figlio), la sua personalità Pt_1 autocentrata e paranoide, il suo bisogno di “controllo” specie nelle relazioni con il genere femminile che lo rendono certamente dannoso per lo sviluppo equilibrato della personalità del minore. Il mancato interessamento ed avvicinamento al figlio non è nemmeno giustificabile per l'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento in quanto ben avrebbe potuto, ove avesse voluto realmente proteggere il figlio dalle “criticità” della madre, chiedere l'intervento dei S.S. o del T.M.
A ciò aggiungasi che le criticità comportamentali dell'OG e la sua persistenza nei comportamenti dannosi per il figlio risultano confermate dalla mancanza di un reale interessamento verso la Per_1 cui cura aveva delegato alla e ciò pur avendo dichiarato di essere consapevole del fatto che la Pt_1 stessa “non cucinava per lui…era molto nervosa…non dava regole al bambino…non prendeva niente sul serio” dunque, non manifestando alcuna empatia per il figlio e proccupandosi solo di accusare la per le sue gravi carenze (“il carcere le avrebbe dato una “lezione”). Pt_1
L'OG, dunque, non risulta aver alcun rapporto significativo con nei cui confronti ha Per_1 sempre tenuto un atteggiamento contrassegnato dalla deresponsabilizzazione con delega (alla madre, con tutte le sue criticità) di ogni forma di cura ed accudimento, financo negando ogni contributo economico al suo mantenimento.
13 A ciò aggiungasi che l' è imputato per il reato di maltrattamenti ai danni della che, Per_1 Pt_1 sebbene ancora sub iudice, non esclude affatto che il minore abbia subito pregiudizi a causa del comportamento violento del padre (cd. violenza assistita).
In tale situazione, non recidere il legame che unisce il minore ai genitori e consentire, come invocato in via incidentale da , incontri padre-figlio, vorrebbe dire esporre il bambino, in modo Persona_5 ingiustificato, a pericolosi esperimenti che, ragionevolmente, aggraverebbero il suo percorso di crescita, in contrasto manifesto con il best interest del minore stesso (cfr. Cass. 10/1/2014 n. 341;
Cass. 12730/2011).
Pertanto, deve ritenersi che la dichiarazione di adottabilità sia l'unica misura idonea a tutelare l'interesse del minore.
La soluzione sopra indicata appare l'unica conforme ai principi dettati in tema di adozione dalla legge n. 183/1984, come modificata dalla legge n. 149/2001, che pure dichiara il diritto del minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, ed in tale ottica, prevede strumenti
(quali l'affidamento solidaristico, l' inserimento in una comunità di tipo familiare o, in mancanza in un istituto di assistenza pubblico o privato) volti a supportare le famiglie qualora le stesse si trovino in situazioni di difficoltà, transeunti e superabili, con l'attivazione di adeguati interventi di sostegno e di aiuto, essendo espressamente previsto che le condizioni di indigenza del minore non possono essere di ostacolo al diritto del predetto alla propria famiglia (art.1).
Com'e' noto, la cd. adozione legittimante (art.7) è prevista per i minori dichiarati in stato di adottabilità, per i quali sia accertata la situazione di abbandono, perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori medesimi o dei parenti tenuti a provvedervi (art.8), sempre che la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio (la forza maggiore va esclusa se il nucleo familiare rifiuta le misure di sostegno offerte dai servizi sociali).
Di recente la Suprema Corte, in conformità alla CEDU, ha ribadito il principio secondo cui il minore ha diritto ad essere educato nella propria famiglia di origine, quantomeno finché ciò sia possibile, considerando l'adozione come misura estrema da adottare quando il programma di sostegno non sortisca l'effetto sperato (Cass. n. 25213/2013), cosicchè l'adozione va applicata solo quando "ogni altro rimedio appaia inadeguato rispetto all'esigenza dell'acquisto e del recupero di uno stabile e adeguato contesto familiare" ( Cass. n. 881/2015).
Si è osservato, altresì, che il ridimensionamento dell'istituto dell'adozione quale estrema ratio discende dall'art. 8 della Convenzione Europea Diritti dell'Uomo che sancisce, (primo comma), il diritto di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza, disponendo (al secondo comma), che: “ Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e
14 costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui".
La Corte Edu ha ritenuto che il ricorso all'adozione è legittimo solo in presenza di circostanze eccezionali, in particolare, nei casi in cui i genitori si siano dimostrati particolarmente indegni (v.
Cedu, 21 ottobre 2008, c. Italia, ric. n. 19537/03), in presenza di atti di violenza o Pt_4 maltrattamento fisico o psichico (v. Cedu, 13 marzo 2005, Y.C. c. Regno Unito, ric. n. 4547/10) o di abusi sessuali (v. Cedu, 9 maggio 2003, e EL c. Italia, ric. n. 52763/99) ed in generale CP_5 qualora il permanere nella famiglia di origine sia di sicuro pregiudizio per il minore.
In tale ottica, si è altresì precisato che, essendo l'adozione una misura estrema, gli Stati membri hanno l'obbligo di assicurare che le proprie autorità giudiziarie e amministrative adottino preventivamente tutte le misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il permanere del minore nella propria famiglia di origine (Cedu, 21 gennaio 2014, c. Italia, ric. n. 33773/01). Per_6
È, dunque, evidente che, essendo questo il quadro normativo nazionale e sovranazionale di riferimento, l'accertamento dello stato di abbandono del minore deve essere condotto in modo particolarmente rigoroso, com'e' avvenuto, del resto, nel caso in esame.
In tal senso, si veda Cass. n.7391/2016, in cui la Suprema Corte ha specificato che alla “…alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è possibile ricorrere solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia, quando non siano basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio, di cui il giudice di merito deve dare conto … l'adozione di un minore, recidendo ogni legame con la famiglia d'origine, costituisce misura eccezionale (una estrema ratio) cui è possibile ricorrere non già per consentirgli di essere accolto in un contesto più favorevole, così sottraendolo alle cure dei suoi genitori biologici, ma solo quando si siano dimostrate impraticabili tutte le misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento con i genitori biologici, tra le quali vi è anche
l'affidamento familiare di carattere temporaneo, ai fini della tutela del superiore interesse del figlio
… ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono, che è presupposto della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali, anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori, essendo necessario accertare la capacità genitoriale, in concreto, di ciascuno di loro, a tal fine verificando l'esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo conto della positiva volontà dei genitori di recupero del rapporto con essi …”.
15 E cio' fermo restando che, anche nel giudizio inerente alla verifica dello stato d'abbandono, non puo' che assumere carattere determinate l'interesse del minore, in relazione all'esigenza di assicurargli quel minimo di cure materiali, calore affettivo, ed aiuto psicologico, che costituiscono requisiti indispensabili per lo sviluppo e la formazione della sua personalità ( Cass. 5095/2014).
Come è stato di recente chiarito, invero, il giudice di merito deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali con riferimento, innanzitutto, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto anche futuro di assunzione di responsabilità genitoriale caratterizzato da cura ed accadimento, e solo se, a seguito dei tentativi di recupero, questo progetto sia fallito e risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con le necessità dei minori di vivere in un sano contesto familiare è possibile dichiarare lo stato d'adottabilità; (Cass. 19154/19; Cass. 2017/22589; Cass. 2015/6137); ne consegue che è irrilevante la mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore in assenza di concreti riscontri (Cass. 2018/4097; Cass. 2018/26624 e da ultimo Cass. 2019/19156).
In conformità ai suddetti principi deve evidenziarsi nel caso in specie:
- che la condotta della madre si è risolta in reiterati comportamenti fattuali pregiudizievoli per il figlio che denota la sussistenza di una incapacità genitoriale in concreto, non recuperabile in tempi ragionevoli;
-che il comportamento del padre è stato impontato al totale disinteresse verso il figlio non provvedendo nemmeno al suo sostentamento economico, così manifestando un'assenza emotiva e comportamentale che è indicativa della mancanza di capacità genitoriale specie negli aspetti accuditivi ed educativi.
-che l'accertamento dello stato di abbandono non viene fatto discendere solo dalle carenze personologiche della madre e del padre - pure ampiamente accertate - ma dalla sussistenza di comportamenti di totale incuria mai rivisitati e del tutto incompatibili con una crescita serena del minore.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza di primo grado appellata va integralmente confermata ed il gravame va rigettato.
In considerazione della natura della controversia, le spese del presente grado di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Tribunale per Parte_1
i Minorenni di Catania il 16.12.2024, con cui è stato dichiarato lo stato di adottabilità di
[...]
, nato a [...] il [...] e per l'effetto, conferma integralmente la Persona_1 suddetta sentenza;
16 compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Catania, il 10.12.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
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