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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 29/09/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 177/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annalisa Boido, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 177/2021 promossa da:
(P.IVA , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. LAURA DE ANGELIS, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. STEFANO ALLEGRA, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_2 CodiceFiscale_1
CO AN e UG AM, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi
), Controparte_3 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. LUCIANO CODINI, elettivamente domiciliato presso il difensore
(C.F. ), Controparte_4 Controparte_5 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. PIERANTONIO DE NUZZO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Oria, Via G. D'Oria n. 86
PARTI CONVENUTE
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti pagina 1 di 44 Per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
In principalità:
1) ACCERTATA la responsabilità della , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Ente titolare di diritto di godimento e/o soggetto obbligato alla cura e manutenzione della Chiesa San LU in Via OT, CP_1
CONDANNARE la stessa, in solido con i Sigg.ri di Controparte_2 Controparte_3
di , quali eredi proprietari del bene suddetto, CP_3 Controparte_6 CP_5 al pagamento in favore del di tutti i costi sostenuti per la messa in sicurezza Parte_1 del sopra citato bene, pari ad euro 139.217,65, o quella somma minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo, nonché alle spese e competenze del presente procedimento;
2) CONDANNARE in solido tra loro i sigg.ri di Controparte_2 Controparte_3
di a rifondere al i costi, CP_3 Controparte_6 CP_5 Parte_1 oltre a quelli indicati nel presente atto e già sostenuti, che il dovrà ulteriormente sostenere Pt_1 per il mantenimento in sicurezza della Chiesa San LU.
In via subordinata:
CONDANNARE in solido tra loro, i sigg.ri di Controparte_2 Controparte_3
, nella loro qualità di eredi proprietari per CP_3 Parte_2 le ragioni sopra indicate, al pagamento in favore del di tutti i costi sostenuti Parte_1 per la messa in sicurezza del sopra citato bene, pari ad euro 139.217,65, o quella somma minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo, nonché alle spese e competenze del presente procedimento.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione delle prove documentali depositate (docc. 1/40 citazione e docc. A/O II memoria istruttoria), nonché ammissione delle prove per testi indicate nella memoria istruttoria del 26/10/22, sulle circostanze ivi indicate.
Inoltre si chiede che il Giudice adito voglia disporre la nomina di CTU, al fine di verificare lo stato di dissesto del bene.
Con favore di diritti, onorari e spese di causa”.
Per parte convenuta Controparte_1
“Voglia il Tribunale di Novara Ill.mo respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione,
PRELIMINARMENTE dichiarare improcedibile la domanda attivata dal Parte_1 in persona del Sindaco pro-tempore per non avere preventivamente attivato il procedimento di mediazione obbligatoria previsto dalla legge vertendosi in materia di diritti reali: pagina 2 di 44 NEL MERITO respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare tutte le domande di parte attrice nei confronti della non avendo quest'ultima alcun obbligo di Controparte_1 intervento legato ad atti di manutenzione straordinaria da effettuarsi all'interno o esterno della Chiesa di S.LU di Novara, essendo stata semplicemente usuaria dell'immobile senza alcun vincolo di solidarietà con i proprietari.
Con il favore delle spese e compensi professionali”
Per parte convenuta Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Novara, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza,
In via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta;
Nel merito in via principale: respingere tutte le domande proposte nei confronti della sig.ra perché infondate in Controparte_2 fatto e in diritto, nonché sfornite di ogni elemento probatorio;
Nel merito, in subordine:
a) nella denegata ipotesi in cui la convenuta fosse riconosciuta erede, accertato il mancato avveramento della condizione risolutiva posta nell'atto del 1834 di donazione e ripresa nell'atto del 1906, e considerata, in subordine, anche la rinuncia da parte della sig.ra di Controparte_2 avvalersi della predetta condizione risolutiva, dare atto che l'immobile per cui è causa non è di proprietà della convenuta e conseguentemente respingere tutte le domande proposte nei confronti della convenuta perché infondate in fatto e in diritto;
in via di ulteriore subordine, anche nell'ipotesi in cui l'atto del 1834 non fosse considerato atto di donazione, accertato il mancato avveramento della condizione risolutiva posta nell'atto del 1834 di donazione e ripresa nell'atto del 1906, e considerata, in subordine, anche la rinuncia da parte della sig.ra di Controparte_2 avvalersi della predetta condizione risolutiva, dare atto che gli obblighi manutentivi della Chiesa permangono in capo al ed alla e conseguentemente respingere tutte le domande Parte_3 CP_1 proposte nei confronti della convenuta;
b) accertato e dichiarato che la (in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, Mons. , in virtù dell'art. 11 lett. A Statuto della Controparte_7 CP_1
, è divenuta proprietaria esclusiva, per intervenuta usucapione, ai sensi e per gli effetti
[...] dell'art. 1158 c.c., della sita in Via OT, n.1, identificata nel Parte_4 CP_1
C.U. Fg. 168, part. A, cat. E/7, a partire dal 26 luglio 1973, respingere tutte le domande proposte nei confronti della sig.ra perché infondate in fatto e in diritto, dato che gli Controparte_2 obblighi manutentivi e di messa in sicurezza del bene gravano esclusivamente sulla CP_1 proprietaria del bene.
[...]
Nel merito in subordine e salvo gravame:
pagina 3 di 44 Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la non fosse riconosciuta proprietaria della CP_1
e la convenuta invece ne fosse riconosciuta proprietaria, e fosse considerata Parte_4 avverata la condizione posta nell'atto del 1834, accertare e dichiarare la responsabilità della
per inadempimento degli obblighi manutentivi della Chiesa sulla stessa Controparte_1 gravanti nonché l'occupazione sine titulo della sita in Via OT, Parte_4 CP_1
n.1, da parte della per il periodo dal 26 luglio 1973 all'anno 2014. Controparte_1
Per l'effetto:
a) condannare la all'immediato rilascio del predetto immobile ed accertare e Controparte_1 dichiarare tenuta la , con conseguente statuizione di condanna, all'integrale Controparte_1 ripristino del bene “in rovina” in conseguenza dell'omessa manutenzione;
b) nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte dal nei confronti della Pt_1 sig.ra dichiarare la obbligata a tenerla indenne e/o Controparte_2 Controparte_1 manlevarla da ogni conseguenza negativa che alla medesima dovesse derivare dall'accoglimento delle avverse istanze, così condannando la al pagamento a favore del Controparte_1 [...]
di ogni eventuale somma in ipotesi dovuta dalla convenuta al;
Parte_1 Parte_1
c) accertare e dichiarare tenuta, con statuizione di condanna, la al risarcimento Controparte_1
a favore della convenuta del danno corrispondente al valore locativo, come determinato in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione dal momento dell'occupazione sino al saldo.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione di prova per interpello e testi sulle circostanze indicate nella seconda memoria ex art. 183 sesto comma cpc, con i testi indicati anche in prova contraria.
In ogni caso con condanna di controparte alla rifusione delle spese, diritti, onorari, oltre CPA ed Iva, oltre al rimborso ex art. 15 D.M. 05.10.1994 n. 585.”
Conclusioni di parte convenuta di : Controparte_3 CP_3
Ogni contraria istanza eccezione e/o deduzione respinta voglia il Tribunale di Novara respingere siccome infondate tutte le domande giudiziali proposte dal sia in via Parte_1 principale che subordinata previo accertamento che il convenuto non può essere Controparte_3 ritenuto proprietario e/o comproprietario della chiesa di e ciò per le motivazioni Parte_4 dettagliatamente indicate, anche ai fini di intervenuta usucapione, ai n. 2,3,4,5,6 della memoria di costituzione e risposta. Con il favore di spese e competenze del giudizio.
Con osservanza.”
Per parte convenuta : Parte_2
“Voglia il Giudice adito così provvedere:
-In via principale ovvero nel merito: pagina 4 di 44 a) ritenere fondata la eccepita carenza di legittimazione passiva del sig. ovvero Controparte_6 respingere tutte le domande proposte nei suoi confronti perché infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di ogni elemento probatorio;
-Nel merito, in subordine:
b) nella denegata ipotesi in cui comunque il convenuto dovesse assumere la qualità di erede, accertato il mancato avveramento della condizione risolutiva posta nell'atto del 1834 di donazione e ripresa nell'atto del 1906, e considerata, in ulteriore subordine, anche la rinuncia espressa da parte del convenuto di avvalersi della predetta condizione unilaterale risolutiva, Controparte_6 dichiarare che l'immobile per cui è causa non è di proprietà del convenuto e conseguentemente respingere tutte le domande proposte nei suoi confronti perché infondate in fatto e in diritto;
in via di ulteriore subordine e gradatamente:
c) anche nell'ipotesi in cui l'atto del 1834 non fosse considerato atto di donazione, accertato il mancato avveramento della condizione risolutiva posta nell'atto del 1834 di donazione e ripresa nell'atto del 1906, e considerata, in subordine, anche la rinuncia ad avvalersi della predetta condizione risolutiva, dichiarare che gli obblighi manutentivi della Chiesa permangono in capo al ed alla e conseguentemente respingere tutte le domande proposte nei confronti del Parte_3 CP_1 convenuto;
d) accertato e dichiarato che la , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, è divenuta proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., della sita in Via OT, n.1, identificata nel Parte_4 CP_1
C.U. Fg. 168, part. A, cat. E/7, ed a far data dal 26 luglio 1973, respingere tutte le domande proposte nei confronti del convenuto perché infondate in fatto e in diritto e Controparte_6 dichiarare che tutti gli obblighi manutentivi e di messa in sicurezza del bene gravano esclusivamente sulla proprietaria del bene. Controparte_1
Co e) accertare e dichiarare che l'eredità della Chiesa si è devoluta di diritto allo Stato Parte_4 ai sensi degli artt. 827 e 586 c.c. con ogni conseguente statuizione di legge.
Infine in ulteriore subordine e salvo gravame:
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato riconoscimento delle precedenti richieste, accertare
[... e dichiarare la responsabilità per inadempimento e/o per l'occupazione sine titulo della Chiesa
sita in Via OT, n.1, da parte della per il periodo dal Parte_4 CP_1 Controparte_1
26 luglio 1973 ad oggi e per l'effetto:
1. condannare la all'immediato rilascio del predetto immobile ed accertare e Controparte_1 dichiarare tenuta la , con conseguente statuizione di condanna, all'integrale Controparte_1 ripristino del bene “in rovina” in conseguenza dell'omessa manutenzione;
2. nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte dal nei confronti Pt_1 dell'odierno convenuto, dichiarare la obbligata a tenerla indenne e/o Controparte_1
pagina 5 di 44 manlevarla da ogni conseguenza negativa che alla medesima dovesse derivare dall'accoglimento delle avverse istanze, così condannando la al pagamento a favore del Controparte_1 [...]
di ogni eventuale somma in ipotesi dovuta dalla convenuta al;
Parte_1 Parte_1
3. accertare e dichiarare tenuta, con statuizione di condanna, la al risarcimento Controparte_1
a favore della convenuta del danno corrispondente al valore locativo, come determinato in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione dal momento dell'occupazione sino al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
Con osservanza.”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione notificato in data 22.01.2022, il ha citato in Parte_1 giudizio la nella sua qualità di ente titolare di diritto di godimento Controparte_1
e/o soggetto obbligato alla cura e manutenzione dell'edificio di proprietà privata denominato Chiesa San LU in Via OT, unitamente a CP_1 Controparte_2 di , di quali eredi di Controparte_3 CP_3 Controparte_6 CP_5 di ER e come tali proprietari del bene oggetto di causa, al fine di Persona_1 ottenere dai convenuti tutti, in solido fra loro, oppure, in subordine, dai soli eredi, la refusione dei costi sostenuti sino all'introduzione della causa per la messa in sicurezza dell'edificio nonché al fine di ottenere la condanna di questi ultimi a sostenere sostengano i costi che si renderanno ulteriormente indispensabili per il mantenimento in sicurezza della Chiesa.
In particolare, risulta che negli anni si sia verificato un visibile, progressivo deterioramento dell'immobile sino a determinare, in epoca recente, un pericolo per la collettività.
Il Sindaco di è intervenuto, nell'esercizio dei propri poteri-doveri, per mantenere CP_1 in sicurezza il bene e preservare l'incolumità pubblica.
In particolare, in data 19.10.2017 il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, ha emesso l'ordinanza n. 1185 avente ad oggetto l'intervento, tramite la realizzazione di opere di somma urgenza ai sensi dell'art. 163, co. 4 del d. lgs. n. 50/2016, reso necessario dalla caduta di materiali e dal pericolo di crollo parziale di elementi strutturali (relativi, in particolare, come si dirà, alla torre campanaria). Con detta ordinanza, il Sindaco ha intimato a a di a Controparte_2 Controparte_6 CP_5 Controparte_3 di , nonché ai soggetti, non identificati, legittimati a intervenire in quanto CP_3 proprietari o utilizzatori del bene, di porre in essere le attività necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'immobile e precisamente di: - mantenere la delimitazione e l'interdizione dell'edificio all'uso e all'accesso, se non da parte del personale incaricato di pagina 6 di 44 eseguire i lavori necessari, fino al ripristino della permanente condizione di sicurezza;
- eseguire urgentemente, e comunque entro il termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento, tutte le necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile, finalizzate alla restituzione delle condizioni di sicurezza, fra cui provvedere alla fornitura e alla posa in opera di cinque cerchiaggi metallici alla torre campanaria e predisporre presidi per contenere l'eventuale caduta di intonaco;
- presentare, al termine dell'esecuzione delle opere e delle verifiche di cui sopra, idonee certificazioni con dichiarazione da parte del tecnico abilitato attestante l'avvenuto ripristino delle condizioni di agibilità dell'immobile.
L'ordinanza non risulta essere stata ottemperata. In seguito alla notifica del provvedimento amministrativo d'urgenza, ha proposto osservazioni al Controparte_2 medesimo, mentre ha proposto ricorso gerarchico in Pt_1 Controparte_3
Prefettura. E' stato notificato ai convenuti da parte del altresì avviso di mora, Pt_1 anch'esso senza esito.
Poiché permanevano condizioni dell'edificio della Chiesa San LU pericolose per l'incolumità della collettività, come emerge dal verbale dei Vigili del Fuoco intervenuti in data 15.10.2020, i quali evidenziavano il pericolo di un nuovo distacco di materiale, il Ministero degli interni ha richiesto al di intervenire ex art. 54 TUEL, Parte_1 che dispone la sostituzione dell'Ente in caso di inottemperanza del soggetto obbligato e diffidato, con conseguente accollo di oneri in capo all'Ente.
Il agisce, dunque, al fine di ottenere l'accertamento e la condanna dei soggetti, Pt_1 che reputa tenuti, a rifondere le spese sostenute in via sostitutiva e a sostenere quelle future, necessarie allo stesso scopo.
Quanto alle ragioni poste a fondamento della domanda, il ha esposto quanto Pt_1 segue.
In data 19.11.1834 la di ER, vedova concesse il Persona_2 Per_3 diritto d'uso della Chiesa di San Nicolao, di proprietà della nobildonna, al
[...]
Confraternita gestita dalla Curia di Nell'atto di Controparte_8 CP_1 concessione venne inserita una clausola secondo cui, quando il avesse cessato di Parte_3 far uso della Chiesa, per aver stabilito altrove le proprie funzioni o perché fosse stato sciolto, la piena proprietà sarebbe tornata in capo alla disponente o ai suoi eredi, nello stato in cui si sarebbe venuta a trovare, con infissi, porte, serramenti, altari e altro, senza facoltà del di modificare alcunché o di asportare beni, se non i mobili ablabili Parte_3 senza rotture o deterioramenti.
In data 17.09.1906 gli eredi della cedettero la Chiesa di San Nicolao alla Per_2 [...]
la quale dal canto proprio cedette ai primi, in permuta, la Controparte_9 Parte_4
sulla quale venne traslato, per accordo intervenuto fra tutte le parti interessate,
[...] il diritto di godimento del Controparte_8
pagina 7 di 44 A partire da tale momento il utilizzò la Chiesa per finalità di culto, occupandosi Parte_3 degli interventi manutentivi e conservativi, come risulta dalla documentazione della Sovrintendenza depositata da parte attrice (sub doc. 6c).
Il Comune ha riferito che il Pio si sciolse nel 1973, a causa della Controparte_8 mancanza di associati, demandando espressamente alla volontà del Vescovo le scelte future sulla Chiesa. L'allora vescovo S.E. con decreto del 26.07.1973, Persona_4 delegò il Vescovo ausiliare “al riassetto ed amministrazione del bene, con relativa presa in consegna da parte del Rettore”.
Proprio in virtù della citata disposizione vescovile la ES di secondo il CP_1
avrebbe assunto l'obbligo manutentivo dell'edificio, a prescindere Pt_1 dall'avveramento della condizione posta nell'atto del 1834.
Parte attrice ha evidenziato, oltre all'intestazione del bene risultante al catasto, che la ha utilizzato l'edificio sino ad anni recenti, come risulta dalla nota dell'Archivio CP_10
Storico AN pervenuta al Comune dalla Prefettura in data 30 luglio 2014. Ritiene, pertanto, configurabile a carico della una responsabilità extracontrattuale nei CP_1 confronti dei terzi per eventuali eventi dannosi, derivante dall'essere di fatto essa amministratore del bene e dall'avere conseguentemente, come tale, la custodia dello stesso.
Il Comune ha altresì riferito di avere effettuato ricerche storiche e anagrafiche per individuare i discendenti delle eredi della firmatarie dell'atto Persona_2 del 1906 (permuta della Chiesa di San Nicolao con la Chiesa di , tanto più dopo Parte_4 il diniego da parte del ad acquisire l'immobile quale bene vacante. CP_11
Sono risultati discendenti di di ER, sulla base delle risultanze esposte Persona_5 nell'atto di citazione, e di mentre Controparte_2 Controparte_6 CP_5 discendente di è risultato essere di Persona_6 Controparte_3
. Al contempo, il Comune ha esposto le risultanze in base alle quali ha CP_3 ritenuto che figlio di e di sorella del Persona_7 Parte_5 Persona_8 sacerdote che, dalle risultanze catastali del 2008, risultava quale Persona_9
“amministratore” della Chiesa, non possa essere individuato fra i proprietari della stessa, avendo il nonno rinunciato a favore della sorella alla propria quota Persona_10 Per_6 di proprietà di tre dodicesimi su detto immobile (tanto che fu solo a Persona_6 firmare, insieme a l'atto del 1906). Persona_5
Il Comune ha evidenziato che, a prescindere dall'obbligo di manutenzione e di conservazione di cui la ES risulta gravata per disposizione vescovile, la proprietà dell'edificio, piena o limitata dal persistere di un diritto reale in capo alla Curia, era e rimane della famiglia CP_3
pagina 8 di 44 Per tali ragioni, dunque, il ha agito nei confronti di tutti gli odierni Parte_1 convenuti, articolando le proprie richieste risarcitorie come da conclusioni riportate in epigrafe.
Con comparsa depositata in data 01.06.2021 si è costituita la Controparte_1 eccependo, in via preliminare, il mancato ricorso alla procedura di mediazione obbligatoria, trattandosi di causa nella quale si controverte di diritti reali, e respingendo, nel merito, tutte le pretese di parte attrice.
La ha esposto, in primo luogo, di avere proposto in data 03.12.2020 ricorso presso CP_1 la di per l'annullamento dell'ordinanza comunale emessa ex art. 54 CP_12 CP_1
TUEL, in quanto viziata da eccesso di potere per aver ingiunto alla priva della CP_1 disponibilità del bene, di svolgere prestazioni volte al ripristino dello stato dei luoghi interessati da situazioni di pericolo. La ha, tuttavia, ritenuto di demandare al CP_12
Tribunale la decisione sulla sussistenza in capo alla di un diritto di godimento sul CP_10 bene o di altra posizione giuridica che le imponga doveri di manutenzione o di attivazione in altro modo.
Secondo parte convenuta, poi, gli interventi inizialmente ingiunti agli obbligati e poi effettuati dal Comune di in via sostitutiva hanno riguardato il “crollo parziale di CP_1 elementi strutturali”, come risulta dall'ordinanza sindacale stessa, e sono, pertanto, qualificabili come interventi riparatori straordinari. Ne discende, secondo la che CP_1 tenuti agli interventi siano i soli i proprietari, ossia gli eredi e non la CP_3 CP_1 stessa, che, in quanto semplice usuaria della Chiesa sino al 1973, pur avendo continuato anche successivamente ad utilizzare i suoi locali per destinarli a ricovero di bancali ed arredi religiosi, era tenuta esclusivamente alla manutenzione ordinaria.
Secondo la ES, in data 30.04.1973, l'uso della Chiesa di sarebbe ritornata Parte_4 nella piena disponibilità degli eredi in seguito alla delibera di Persona_6 scioglimento del LU per mancanza di aderenti. Tutte le diverse Controparte_8
Confraternite disciolte, infatti, vennero riassorbite all'interno della ES e quest'ultima Part continuò a utilizzare la Chiesa di LU unicamente come deposito di oggetti sacri, ciò sino al maggio 2015.
E' certo, dunque, secondo la convenuta, che nessun obbligo di manutenzione straordinaria possa configurarsi in capo alla medesima, neppure in base alla delega al Mons. CP_13 ub. 8 di parte attrice, in quanto a quest'ultimo venivano assegnati
[...] esclusivamente i compiti contenuti nel decreto vescovile (volti “1) a raccogliere dagli attuali Con membri del tutti i documenti ed i registri contabili in loro possesso;
2) a Controparte_8 rielaborare opportunamente gli Statuti in conformità alle Costituzioni Conciliari ed agli indirizzi della pastorale cittadina”).
La ES, inoltre, afferma di avere riconsegnato le chiavi della Chiesa, nel 2015, a il quale, a sua volta, le mise a disposizione del per Testimone_1 Pt_1
pagina 9 di 44 effettuare i rilievi tecnici. La dunque, da quella data non avrebbe avuto più la CP_1 disponibilità materiale dell'immobile, cessando anche dall'utilizzo della Chiesa, fattone dal 1973 in avanti, come mero deposito di arredi sacri.
Ha contestato, pertanto, di poter rispondere della manutenzione straordinaria, escludendo anche che al riguardo possa configurarsi una responsabilità solidale tra proprietario ed usuario, dal momento che, quand'anche l'uso dell'immobile da parte della ES fosse continuato sino ad oggi negli stessi termini di cui all'atto del 1834, le spese per la manutenzione straordinaria graverebbero, comunque, esclusivamente sul proprietario.
Con comparsa depositata in data 07.09.2021 si è costituita resistendo, a Controparte_2 propria volta, alle domande attoree.
In primo luogo, la convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, non avendo parte attrice dato prova della qualità in capo alla convenuta di erede, e come tale di proprietaria del bene, essendo dimostrata la discendenza da di ER, ma Persona_5 non l'accettazione dell'eredità da parte della convenuta e dei suoi ascendenti.
Ha rilevato, in ogni caso, come l'atto del 19.11.1834, concedendo l'uso perpetuo della Chiesa al sia da qualificarsi come un atto di donazione, Controparte_8 confliggendo con la permanenza del diritto di proprietà in capo alla concedente, esentata da qualsiasi cura, peso ed onere, tutti trasferiti al e alla e come non sia Parte_3 CP_1 provato l'avveramento della condizione risolutiva prevista nell'atto. I documenti, infatti, secondo la convenuta, non dimostrano l'avvenuto scioglimento del Consorzio, considerato che il decreto del Vescovo del 26.07.1973 fa riferimento alla “continuità e l'aggiornamento del Pio ” e che nel medesimo atto veniva affidato al Delegato Controparte_14
Vescovile Mons. il compito di riassettare e amministrare sia la Controparte_13 sia lo stesso , nonché di rielaborare Controparte_15 CP_8 opportunamente e aggiornare gli statuti. Pertanto, ove anche l'atto del 1834 non fosse qualificato come un atto di donazione, in conseguenza del mancato avveramento della condizione prevista nell'atto permarrebbero, comunque, in capo al e alla Parte_3 gli obblighi manutentivi della Chiesa di San LU originariamente assunti. CP_1
In subordine, la convenuta ha eccepito l'intervenuta rinuncia ad avvalersi della condizione, in quanto apposta nell'esclusivo interesse della rinuncia già Persona_2 manifestata per fatti concludenti e poi, comunque, in modo espresso nell'atto giudiziale di costituzione in giudizio.
Ancora, parte convenuta ha opposto l'acquisto della proprietà in capo alla CP_1 per intervenuta usucapione. Infatti, il 26.07.1973 la Chiesa di San non tornò
[...] Pt_4 nella disponibilità degli eredi della ma, secondo la parte, la ES di Per_2 CP_1 continuò a possederla uti domina, acquistandone la proprietà per usucapione. In particolare, dopo la nomina di un delegato per il riassetto e l'amministrazione della Chiesa, con l'atto su menzionato, la ES di la utilizzò per decenni come luogo CP_1
pagina 10 di 44 di culto. Nel 1998 chiese alla di poter spostare l'organo ubicato nella CP_16 parete sud della navata in un'altra Chiesa e negli anni 80-90 ne concesse l'uso alla quindi all'Associazione Codice Atlantico (1990), che vi collocò Controparte_17
i suoi allestimenti teatrali, e infine, negli ultimi anni, la utilizzò quale deposito di arredi tuttora presenti. Nel 2012 l'economo della tramite il dott. Parte_6 Persona_11
tentò di consegnare le chiavi della Chiesa, che possedeva fin dal 1973, al Persona_12
(come riconosciuto dall'archivio storico AN di Persona_13
, che subito le avrebbe restituite. La ES, dunque, risulta avere posseduto CP_1 continuativamente l'immobile per oltre un trentennio, con conseguente perfezionamento dell'usucapione.
In estremo subordine, per il caso di rigetto di tutte le precedenti domande ed eccezioni, la conventa ha chiesto accertarsi l'inadempimento da parte della degli Controparte_1 obblighi manutentivi sulla stessa gravanti in relazione al bene oggetto di causa e la condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni derivati e derivandi dall'occupazione illegittima dell'immobile e dall'omessa manutenzione che ne ha determinato il deterioramento, individuati nelle somme necessarie al ripristino dell'immobile (compresi i costi già sostenuti dal richiesti nel presente giudizio, da Parte_1 corrispondersi, dunque, dalla e nelle ulteriori somme che dovessero risultare CP_1 necessarie per l'integrale riparazione della Chiesa.
La convenuta ha osservato, inoltre, che se l'immobile fosse tornato nella disponibilità degli eredi, questi ultimi certamente si sarebbero occupati della manutenzione ordinaria e lo avrebbero locato o venduto;
pertanto, il danno corrisponde anche ai corrispettivi che gli eredi avrebbero tratto dal corrispettivo dell'utilizzo dell'immobile, da quantificarsi facendo riferimento al valore locativo del bene per il periodo dal 1973 al 2014.
In data 14.9.2021 si è costituito di , resistendo alle Controparte_3 CP_3 domande avversarie.
Il convenuto ha contestato, in primo luogo, la propria legittimazione passiva quale proprietario della Chiesa, avendo egli mai avuto il potere di godere e di disporre dell'immobile e non essendo sufficienti prove, al riguardo, né la discendenza dalla né la circostanza che il convenuto, nel 1981, abbia venduto a Persona_2 terzi beni immobili allo stesso pervenuti per successione a di Persona_14
, elementi che non provano la proprietà o la comproprietà, in capo a CP_3
della Controparte_3 Parte_4
Il convenuto ha evidenziato le risultanze documentali in atti da cui risulta, all'opposto, come la Chiesa mai sia stata nella disponibilità di alcuno degli eredi neppure CP_3 dopo l'atto del 1906: quando la chiesa ebbe necessità di manutenzione edilizia il marmista chiese, nel 1925, ed ottenne autorizzazione sindacale a porre rivestimenti in Per_15 marmo;
nell'agosto 1933, quando vi fu necessità urgente di restauri alla facciata della Chiesa a causa dello scrostamento generale dell'intonaco, si diede inizio ai lavori e nel pagina 11 di 44 1935 il Podestà di comunicò che il direttore della Congregazione dei LUni CP_1 aveva provveduto a mettere in pristino gli stucchi del portale della Chiesa, il tutto senza intervento o coinvolgimento degli eredi ugualmente furono i legali CP_3 rappresentanti della Chiesa rettoria di individuati in tale Sac. Parte_4 CP_1 con altro sottoscrittore, a occuparsi del ricollocamento delle campane Controparte_18 sui campanili, in seguito alla promulgazione da parte del governo di un R.A. con cui lo Stato si obbligava a far rifondere e ricollocare a proprie spese tutte le campane requisite per necessità di guerra.
Ha, poi, evidenziato che il , come risulta dai documenti in atti, non è stato Parte_3 disciolto nel 1973, essendo ancora esistente quantomeno al 3.2.1974 ed essendo risultato che la Chiesa, negli anni '80 del '900, fosse usata da soggetti terzi per autorizzazione della ES, pur senza essere stata sconsacrata, e che le chiavi della Chiesa sono sempre state possedute dalla ES, sino alla consegna a Persona_7
Il convenuto ha contestato l'acquiescenza prestata dal alla valutazione Parte_1 dell circa l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 827 c.c. per Controparte_19 considerare l'immobile di proprietà dello Stato, dal momento che la vacanza dello stesso avrebbe potuto essere sostenuta sulla base di considerazioni di fatto, alcune delle quali evidenziate dallo stesso ha rilevato che, in seguito al decreto vescovile del CP_11
26.07.1973, la ha concesso in uso a terzi la Chiesa, in violazione degli artt. 3, 5 e 6 CP_1 dell'atto di concessione del 1834, comportandosi, dunque, come proprietaria per ben oltre 20 anni;
ha sostenuto, pertanto, che è da ritenersi intervenuta l'usucapione, il cui accertamento, secondo il convenuto, potrebbe essere richiesto da chiunque vi abbia interesse;
ha posto in dubbio la legittimità delle clausole dell'atto con cui nel 1906 è stata permutata la chiesa Di San Nicolao con la chiesa di non potendovi essere Parte_4 certezza che ciò costituisse la volontà della contessa di che ciò non Per_2 CP_3 aveva previsto nell'atto, con la ritenuta conseguenza che non vi sarebbe certezza sulla perdurante efficacia del titolo originario, tenuto anche conto delle prescrizioni di cui all'articolo 458 c.c.; ha censurato che l'ordinanza comunale non sia stata notificata anche alla e che il abbia provocato l'instaurarsi di una procedimento penale nei CP_1 Pt_1 soli confronti del ha rilevato che dallo stesso documento attoreo n. Controparte_3
36/A emerge la sussistenza, agli atti della conservatoria dei registri immobiliari, della nota di trascrizione (vol. n. 3218, pag. n. 126) in favore del consorzio Controparte_8 pur essendo oggi essa irreperibile sia in Conservatoria sia all'Archivio di Stato. Il convenuto ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dal sia in via principale sia in via subordinata, previo accertamento che Parte_1 esso convenuto non può essere ritenuto proprietario o comproprietario della Parte_4
[...]
In data 7.9.2021, si è costituito, infine, di svolgendo Controparte_6 CP_5 difese sostanzialmente sovrapponibili a quelle proposte da Controparte_2
pagina 12 di 44 Il convenuto ha contestato, al pari degli altri convenuti appartenenti alla famiglia la propria qualità di erede o di proprietario della Chiesa non CP_3 Parte_4 essendo stata provata l'esistenza di alcuna accettazione dell'eredità da parte di alcuno dei chiamati/ascendenti nel termine di dieci anni dall'apertura della successione, previsto dalla legge per la prescrizione del relativo diritto, e dovendosi, altresì, escludere che sia provata un'accettazione tacita dell'eredità.
Ha anch'egli sostenuto che l'atto del 1834 integrerebbe una donazione dell'immobile dalla vedova al e ha anch'egli opposto Persona_2 Per_3 Controparte_8 il mancato avveramento della condizione risolutiva previsto nell'atto, condizione da qualificarsi secondo il convenuto, comunque, come unilaterale e come tale rinunciabile, e in effetti rinunciata quantomeno con la comparsa di costituzione.
Il convenuto ha a sua volta domandato l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione del bene da parte della , che ha preso possesso della Chiesa Controparte_1 quantomeno dal 1973 e ne ha disposto come proprietaria da allora, nominando un delegato per il riassetto e per l'amministrazione della Chiesa stessa, avanzando richieste a enti pubblici a suo nome e dando disposizioni e incarichi quale vero proprietario, rilevando che, in caso contrario, il bene dovrebbe essere considerato bene vacante, in quanto sono ormai prescritti i termini per l'accettazione, non vi è prova che i successibili, ove pure individuabili, siano stati nel possesso dei beni ereditari al momento dell'apertura della successione e mancano disposizioni testamentarie a titolo particolare o a titolo universale che coprano tutto l'asse ereditario, presupposti in presenza dei quali l'acquisto da parte dello Stato opera ipso iure.
Infine, in via ulteriormente gradata sull'an, il convenuto ha domandato l'accertamento dell'inadempimento contrattuale e/o extracontrattuale da parte della Controparte_1 nella gestione e manutenzione della Chiesa e, pertanto, la condanna della Parte_4 stessa al risarcimento dei danni conseguenti, corrispondenti alle somme richieste dal oltre a quelle che si renderanno ulteriormente necessarie per l'integrale Pt_1 ripristino dell'immobile, nonché ai corrispettivi che gli eredi avrebbero tratto dall'utilizzo dell'immobile se ne avessero avuto la disponibilità, quale indennizzo per l'occupazione del bene senza titolo, da quantificarsi facendo riferimento in via presuntiva al valore locativo del bene per il periodo dal 1973 al 1974.
Il convenuto ha altresì contestato il quantum delle pretese attoree, poiché non provate e ingiustificate, sia nella effettiva entità storica, sia nelle voci imputate sia nei costi sostenuti, ritenuti eccessivi e sproporzionati. Inoltre, ha opposto, ai fini dell'art. 1227, co. 2, c.c., che il creditore avrebbe potuto evitare l'aggravamento del danno determinatosi, dal momento che il si è limitato a semplici opere di ponteggio e mantenimento, senza Pt_1 eliminare la situazione di pericolo e senza porvi sostanziale rimedio, così aumentando il danno subito in violazione delle regole di diligenza e correttezza.
pagina 13 di 44 Con le memorie depositate ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., il ha ribadito la Parte_1 legittimazione passiva della in quanto quest'ultima fu onerata del Controparte_1 riassetto, della cura e della conservazione della Chiesa di San LU per espressa disposizione del Vescovo (doc. 8) a far data dallo scioglimento del , ricevendo Parte_3 ufficialmente la consegna dell'immobile con verbale del 03.02.1973. A partire da tale data, ne assunse la custodia, disponendone per un lungo lasso di tempo, sia in proprio e sia concedendola a soggetti terzi (doc. 10). A sostegno, ha richiamato come, nel 2014, presentatosi in archivio il conte che affermava la propria qualità Testimone_1 di erede della l'allora economo della ES gli abbia Persona_2 consegnato le chiavi della Chiesa e come nello stesso doc. 3, depositato dalla ES, si legga che la Chiesa restò nella disponibilità della Curia anche dopo lo scioglimento del Consorzio, probabilmente perché nessuno degli eredi volle riscattare la proprietà.
Secondo il Comune, pertanto, la risulta titolare di un diritto reale d'uso o CP_1 personale di godimento, a seconda dell'avverarsi o meno della condizione prevista a favore della proprietaria nell'atto del 1906, e, pertanto, grava sulla stessa la responsabilità di provvedere a ciò che riguarda la conservazione e il godimento della cosa, mentre in capo al nudo proprietario restano gli obblighi concernenti la struttura, la sostanza e la destinazione del bene.
Parte attrice, sottolineato come la sospensione della definizione del ricorso gerarchico sia discesa solo dalla ritenuta pregiudizialità del presente giudizio civile rispetto alla decisione del ricorso, in punto legittimazione passiva dei convenuti, ha allegato documenti dai quali ritiene ricavarsi la prova dell'accettazione, tacita o espressa, dell'eredità, ritenendo, inoltre, che la dichiarazione dei convenuti in questo giudizio, seppur in via subordinata, di rinunziare alla condizione di retrocessione posta a favore della proprietà nell'atto 1906 integri il riconoscimento della propria qualità di eredi e precluda la contestazione della propria legittimazione passiva.
La convenuta ribadito come la Chiesa non tornò mai nella disponibilità Controparte_2 dei discendenti della avendo la stessa riconosciuto di avere goduto Per_2 CP_1 dell'immobile dal 1973 al 2014, quando riconsegnò le chiavi a Per_7 Persona_6 ha contestato la difesa della per cui, quale semplice usuaria, sarebbe stata tenuta CP_1 unicamente alla manutenzione ordinaria, sottolineando che, nell'atto del 1834, era previsto che l'usuario dovesse farsi carico di ogni manutenzione ordinaria e straordinaria (punto secondo “qualunque restaurazione e successiva manutenzione”). Inoltre, al punto decimo terzo del predetto atto, veniva ribadito che il avrebbe dovuto osservare Parte_3 tutte le condizioni imposte (tra cui, dunque, quella della realizzazione di “qualunque restaurazione e successiva manutenzione”) e che il Prelato Monsignor Vicario Generale Don (Vicario Generale della Città e della ES) “si sottomette[va] di eseguirli e CP_20 farli eseguire in tutta la loro estensione, remossa ogni eccezione ed opposizione...”.
pagina 14 di 44 Ha, infine, ribadito che le attività poste in essere dalla non sono compatibili con
CP_1 quelle di un semplice usuario, considerato che il diritto d'uso non può essere superiore a 30 anni (mentre nel nostro caso il possesso da parte della si è protratto per oltre
CP_1 quaranta anni) e che l'uso è personale e la cosa può essere utilizzata solo dal titolare del diritto, personalmente e direttamente (mentre la ha concesso a terzi il godimento
CP_1 del bene), traendone conferma del fatto che la per effetto dell'intervenuta
CP_1 usucapione, dovrà essere ritenuta titolare del diritto di proprietà sull'immobile sin dal 1973.
Il convenuto reiterando le eccezioni e le domande svolte nella comparsa Controparte_3 di costituzione, ha a propria volta contestato la difesa della di essere stata mera CP_1 usuaria, in considerazione degli atti di gestione dalla stessa compiuti successivamente al 1973.
Con memorie ex art. 183, co. 6 n. 2) c.p.c., il ha depositato Parte_1 documentazione volta a comprovare la qualità di eredi dell'originaria disponente
[...] in capo ai convenuti e documentazione volta a comprovare le spese Persona_16 sostenute dall'Ente per la messa in sicurezza della Parte_4
La ha contestato che l'atto della sia qualificabile come CP_1 Persona_2 donazione, dato il requisito di forma richiesto dall'art. 782 c.c.; ha rilevato che la delega al
“riassetto ed amministrazione del bene”, contenuta nel decreto del 26.07.1973, sarebbe da intendersi come riferita non ad attività implicanti obblighi manutentivi, quanto piuttosto ad una mera riorganizzazione amministrativa;
ha osservato che la non sarebbe CP_1 potuta divenire proprietaria della Chiesa, in quanto tutte le Chiese parrocchiali e sussidiarie situate sul territorio della circoscrizione ecclesiastica “ES di sono CP_1 di proprietà dei rispettivi Enti parrocchia nel cui territorio sono situate e che, comunque, la Chiesa parrocchiale più vicina alla Chiesa di San è la Chiesa del Monserrato. Pt_4
e hanno replicato ribadendo come la non abbia Controparte_2 Controparte_3 CP_1 contestato di aver utilizzato la Chiesa del 1973 al 2015, concedendone il Parte_4 godimento anche a terzi, e utilizzando i locali della Chiesa per destinarli al ricovero di bancari e arredi religiosi, così che tali fatti sono da considerarsi provati ex art. 115, co. 1 cpc. ha contestato nuovamente la propria qualità di erede, rilevando che, se Controparte_3 la successione di è stata disciplinata dalle norme del codice civile del Persona_6
1865, la sua invece risulta sottoposta alle norme attualmente vigenti, con conseguente applicabilità dell'art. 458 c.c., che dispone la nullità di ogni convenzione con cui talune dispone della propria successione, nonché di ogni atto con cui taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su di una successione non ancora aperta o rinuncia ai medesimi;
ha, inoltre, ribadito che la possibilità per i suoi eredi di permuta della Chiesa non venne all'epoca prevista dalla nell'atto del 1834. Per_2
pagina 15 di 44 Con la terza memoria istruttoria, il ha osservato che dalla comunicazione rivolta Pt_1 al Vicario Generale della ES emergono anche obblighi manutentivi in capo alla e che è provato che il Vescovo abbia trasferito alla Curia CP_1 Controparte_21
Diocesana, e non ad una parrocchia, l'amministrazione e la conservazione della Chiesa di San LU. D'altra parte le diocesi rientrano fra gli Enti Ecclesiastici Cattolici civilmente riconosciuti nel territorio nazionale, come da prospetto pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'Interno aggiornato al 5.11.2022. A prescindere dalla titolarità di diritti reali sulla chiesa di dunque, la ES di a ciò incaricata dal vescovo Parte_4 CP_1
era ed è, secondo il soggetto obbligato alla conservazione Persona_4 Pt_1 dell'immobile.
Le parti convenute hanno reiterato le proprie difese, contestando le produzioni del e le difese della In ordine alle prime, e Pt_1 CP_1 Controparte_2 Controparte_6 hanno osservato che il ha depositato unicamente prova della dichiarazione di Pt_1 successione, che non costituisce prova dell'accettazione dell'eredità, né integra accettazione tacita della stessa. In ordine alle seconde, i convenuti hanno osservato come, oltre a tutto quanto già argomentato, debba contestarsi che dopo il 1973 non furono mai Part celebrate Messe nella Chiesa di LU, considerato che ad oggi la Chiesa risulta Per_1 risulterebbe ancora consacrata. Inoltre, nell'atto notarile del 1834 era specificato che responsabile del era il Vicario Generale, il quale si impegnava a garantire Parte_3
l'osservanza di tutte le clausole del contratto.
Tutte le parti hanno proposto istanze di prova orale, ad eccezione di Controparte_6 che si è riservato unicamente la prova contraria in caso di ammissione di quelle delle controparti (senza, tuttavia, indicare alcun diverso teste o alcuna ulteriore capitolazione da intendersi in replica). Il inoltre, ha chiesto disporsi CTU al fine di verificare Pt_1 lo stato di dissesto del bene.
Tutte le istanze di prova proposte dalle parti sono state rigettate, con provvedimento del 16.8.2023 che deve essere integralmente confermato. Sono state, infatti, articolate su circostanze che, quando non irrilevanti, sono pacifiche o possono essere tratte dalla documentazione in atti, prodotta in assenza di rilievi delle controparti.
Il Comune, infatti, ha racchiuso in un verbale il contenuto dell'incontro del 21.5.2015 e ha ampiamente relazionato sullo stato dell'immobile all'epoca della realizzazione dell'intervento sostitutivo. Che la abbia avuto la disponibilità dell'immobile, dopo CP_1 il 1973, è dalla stessa ammesso e il dato secondo cui la celebrazione delle funzioni sarebbe cessata, precisamente, nel 1986 e che, successivamente, la messa a disposizione della Chiesa a soggetti terzi sia stata episodica e di breve durata, come avrebbe inteso provare la non smentisce, ma conferma che quest'ultima mantenne la disponibilità del CP_1 bene, potendola utilizzarla secondo quanto riteneva opportuno e rientrante nei propri compiti. Quanto, infine, alla proprietà parrocchiale delle Chiese situate nella circoscrizione pagina 16 di 44 della ES di essa rappresenta un dato neutro, poiché si discorre, nella presente CP_1 vicenda. dell'uso che la fece della Chiesa, e non della sua proprietà. CP_1
La causa è giunta all'udienza dell'11.2.2025, alla quale le parti hanno precisato le conclusioni come riportato in epigrafe.
All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
1.
L'oggetto della presente controversia trae origine dagli interventi realizzati dal Comune attore sull'edificio della Chiesa sita nel pieno del centro abitato della città di Parte_4
in Via OT n. 1, per ovviare, nell'urgenza, allo stato di degrado in cui versava CP_1
l'immobile, divenuto fonte di pericolo per l'incolumità delle persone.
La particolare vicenda del bene discende, come si vedrà, per quanto qui in particolare interessa, da un atto di liberalità compiuto dalla nobildonna novarese Persona_1 vedova nel 1834, in seguito al quale una Chiesa facente parte del patrimonio Per_3 privato della stessa, dedicata a San Nicolao, venne concessa all'utilizzo del CP_8
e, in seguito, permutata all'inizio del '900, per volere degli eredi della
[...] Per_2 con quella oggetto del presente giudizio, sulla quale permasero fermi, per espresso accordo fra i soggetti interessati, gli effetti del precedente atto.
Con il mutare dei tempi il venne sciolto e nei decenni successivi venne meno Parte_3 anche l'interesse al bene della I discendenti della d'altro canto, sino a CP_1 Per_2 tempi recentissimi non mostrarono alcun segno di volersi occupare della sorte giuridica e di fatto dell'immobile. L'unico interessamento, avvenuto da parte di Testimone_1
al quale vennero consegnate le chiavi negli anni immediatamente anteriori al 2015
[...]
(infatti, fu quest'ultimo ad aprire la Chiesa perché il 21.5.2015 vi si svolgesse il sopralluogo da parte dei tecnici Comunali, unitamente ai rappresentanti della ES: cfr. doc. 13 parte attrice), è rimasto privo di seguito, essendo stato accertato – come non è contestato da alcuna delle parti in causa – che egli non fosse erede della originaria disponente e, pertanto, non potesse vantare titolo sull'immobile. Persona_1
Il bene, dunque, di pacifica proprietà della famiglia – in particolare della CP_3
che la concesse in uso al nel Parte_7 Controparte_8
1834 - e per decenni utilizzato come luogo di culto, persa evidentemente ogni rilevanza per gli eredi di chi ne aveva disposto e per chi l'aveva utilizzata, fu semplicemente abbandonato in uno stato di incuria fino a venire a trovarsi, già agli inizi degli anni '2000, in condizioni di degrado che, avendo determinato danni a terzi e rischiando di determinarne altri e più gravi, imposero l'intervento del Pt_1
pagina 17 di 44 Precisamente, si ricava dagli atti che, in esecuzione dell'ordinanza n. 472 del 13.10.2003 del la Chiesa venne transennata. Parte_1
Si manifestarono, in seguito, ulteriori crolli di intonaci. In anni più recenti furono effettuate segnalazioni da più soggetti (IO OT nel 2014, che aveva subito la caduta di calcinacci e infiltrazioni;
l'associazione VA nel 2015), relativi a segni di cedimento del campanile. Il sopralluogo del 21.5.2015 evidenziò la necessità di messa in sicurezza, previo reperimento di un ponteggio, essendosi già osservate gravi problematiche dal punto di vista strutturale.
Precisamente, il verbale di sopralluogo avvenuto in data 21.05.2015 riporta le seguenti condizioni dell'immobile: “risultano pessime, sotto il profilo igienico-sanitario […]. Si sono riscontrate rilevanti problematiche sotto il profilo strutturale, con presenza di fessurazioni e crolli parziali sia di vetrate che di parti lignee, oltre alla caduta materica di parte dei decori delle volte soprattutto all'imposta dell'arco della navata. […] Non si è proceduto ad effettuare sopralluoghi nelle parti superiori, (organo, pulpito, campanile), nello scantinato e nel cortiletto esterno (non accessibile in quanto davanti alla porta in uscita vi è una non identificata tela) oltre alle varie problematiche di accesso per zone con precarie condizioni di accesso in sicurezza oltre che di igiene.
[…] La geom. si riserva di verificare per quanto possibile lo stato di coperture, in quanto CP_22 si denotano numerose infiltrazioni, oltre alla vista di crollo nelle imposte delle volte della navata, in particolare verso il lato nord, dove i confinanti lamentano infiltrazioni metereologiche.”.
Il 24.11.2016, a seguito di una segnalazione pervenuta dal “IO OT” circa la caduta di porzione di intonaco della facciata del campanile, venne eseguito un nuovo sopralluogo tecnico, a seguito del quale emersero molte criticità.
In attesa della individuazione della proprietà, l'Amministrazione, considerato che il Sindaco è responsabile del mantenimento del bene in sicurezza per incolumità pubblica come definisce l'art. 54 d.lgs. 267/2000, intervenne stanziando le risorse necessarie. Data la posizione della torre campanara, del timpano della facciata della Chiesa e degli edifici adiacenti, non fu possibile intervenire con una autogru per verificare la situazione statica e materica dell'edificio; dunque, venne predisposto ponteggio atto alla verifica degli intonaci rimasti. Secondo la “stima opere complessive” (sub doc. 25), il valore complessivo dell'appalto per gli interventi di messa in sicurezza e di verifica di idoneità statica venne indicato in € 184.280, 69.
La fu incaricata in data 24.11.2016 di intervenire con Controparte_23 installazione di ponteggio esterno al campanile, propedeutico per la messa in sicurezza degli intonaci decoesi e del campanile da cui minacciavano di cadere alcune parti. Venne inoltre evidenziata la necessità di ottenere una consulenza da parte di uno strutturista sulla idoneità strutturale e sismica del campanile.
Non rientrando l'immobile nella proprietà comunale, il Comune di si attivò al fine CP_1 di individuare i proprietari della All'esito delle ricerche, con Parte_4
pagina 18 di 44 ordinanza del Sindaco n. 1185 del 19.10.2017, il Sindaco di ordinò a CP_1 [...]
a di a di CP_2 Controparte_6 CP_5 Controparte_3 CP_3 nonché a qualsiasi altro soggetto legittimato a intervenire a titolo di proprietario o utilizzatore dell'immobile, di porre in essere con urgenza, e comunque entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza in questione, tutte le attività necessarie atte a ripristinare le normali condizioni di sicurezza dell'immobile.
L'ordinanza rimase ineseguita. Il che non vanta la proprietà del bene né, Pt_1 pacificamente, ha titolo alcuno sullo stesso, pose in essere, allora, opere e misure – dei cui costi chiede in questa sede la refusione - di mero carattere contenitivo del pericolo, essendo precluso all'ente di intervenire in sostituzione dei soggetti notificati con interventi di tipo strutturale.
Nessuno dei convenuti ha contestato – né qui, incidentalmente, né, per quanto consta, nella competente sede amministrativa - l'esistenza dei presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo e urgente da parte del essendo chiara, d'altra parte, la Pt_1 necessità di intervenire quantomeno in via contenitiva sull'immobile, al fine di evitare danni all'incolumità pubblica.
2.
Ciò posto, dai suddetti interventi discendono le domande del volte a ottenere il Pt_1 rimborso della spesa sopportata dal soggetto che sarebbe stato tenuto a realizzarli e a individuare, al contempo, chi vi sarà tenuto in futuro.
Il chiamando in causa la , ne aziona la responsabilità “nella sua Pt_1 Controparte_1 qualità di Ente titolare di diritto di godimento e/o soggetto obbligato alla cura e manutenzione della Chiesa”.
Dagli atti risulta quanto segue.
2.1.
Con atto del 19.11.1834, la di ER concesse il diritto Persona_2
d'uso della Chiesa di San Nicolao al Pio Controparte_8
Successivamente, nel 1906, gli eredi della fra cui in particolare Per_2 Persona_6
e di ER, cedettero la Chiesa di San Nicolao
[...] Persona_18 alla la quale, a sua volta, cedette in permuta alle eredi Controparte_9 CP_3 la proprietà della sulla quale era confermata la concessione in uso al Parte_4
Controparte_8
L'atto di permuta in questione disponeva che “il fabbricato, dalla banca acquistato ed ora ceduta in permuta – ovvero la Chiesa di San LU – deve tenere luogo e vece della Chiesa di San Nicolao con tutti i diritti e pesi a questa chiesa inerenti”.
La posizione del fu altresì confermata al punto 7, in cui è possibile Controparte_8 leggere che “Il , usuario, ed i nobili, comproprietari, dichiarano Controparte_8 pagina 19 di 44 che, tranne la sostituzione del fabbricato, ossia di una chiesa all'altra chiesa, restano fermi e inalterati i rispettivi diritti e patti risultanti dalla concessione di uso perpetuo fatta dalla nobile contessa con rogito del 19 novembre 1834”. Persona_19 Per_20
Il già usuario della Chiesa di San Nicolao in virtù Controparte_8 dell'atto del 1834, conservò, dunque, il medesimo diritto sulla permutata Chiesa Pt_4 in forza dell'atto del 1906.
[...]
A partire da tale anno la Chiesa fu utilizzata dal per finalità di culto. La Parte_3 titolarità dell'uso è comprovata dalla richiesta e dal relativo permesso di costruire rilasciato alla Congregazione nel 1925 dal Comune di (doc. 6 parte attrice), da cui CP_1 si evince, altresì, l'attivazione della stessa per opere qualificabili come manutenzione straordinaria. A decorrere dal 1933, inoltre, risultano essere stati posti in essere alcuni interventi manutentivi e conservativi dal (doc. 6c citazione). Infatti, presso Parte_3
l'Archivio di Stato di Novara sono presenti un progetto per la sistemazione della facciata della Chiesa risalente al 1933, una comunicazione datata 22.08.1935 del Direttore della relativa alla messa in pristino degli stucchi del portale della Parte_8
Chiesa e un contratto, datato 21.04.1947, volto alla rifusione e al ricollocamento sul campanile della campana maggiore, requisita in tempo di guerra.
2.2.
La qualificazione dell'atto stipulato dalla con il deve Persona_16 Parte_3 tener presente che esso fu sottoscritto nel 1834 e, dunque, secondo il generale principio per cui tempus regit actum e in virtù della regola della non retroattività delle norme che attualmente compongono l'ordinamento italiano, non è ad esso applicabile la disciplina prevista nel codice civile vigente (e neppure quella del codice antevigente del 1865, né quella del c.d. codice albertino, promulgato nel 1837, bensì quella ancora anteriore, non individuata in alcun modo dalle parti).
Appare necessario, pertanto, privilegiare il regolamento contrattuale che si trae dall'atto, ritenendosi che la prospettazione di profili di invalidità o l'eventuale pretesa di trarre dalle fattispecie normative all'epoca vigenti una disciplina integrativa, se non addirittura sostitutiva in quanto imperativa e, pertanto, prevalente rispetto a quella pattizia, dovrebbero essere supportate dall'indicazione delle norme ritenute rilevanti dalle parti, che a tanto non hanno provveduto (e dovendosi ritenere che l'individuazione della norma applicabile, in quanto ormai appartenente alla storia del diritto, sia da assimilarsi ad un fatto e non rientri nell'ambito di operatività del principio per cui iura novit curia).
Ebbene, alla luce della disciplina voluta dalle parti, l'atto della Persona_2 contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti eredi, non può essere qualificato come una donazione (del diritto di proprietà, assumono per implicito i convenuti).
pagina 20 di 44 Sebbene, infatti, si tratti senza dubbio di atto compiuto per spirito di liberalità, non risulta dal contenuto degli accordi intercorsi che la disponente abbia inteso spogliarsi della proprietà della Chiesa, arricchendone correlativamente il . Parte_3
L'atto è intitolato “concessione dell'uso” della soppressa Chiesa di San Nicolao, espressione che rimanda a una parziale spoliazione di facoltà del proprietario, che tale intende rimanere, e il riferimento, nell'atto, al diritto d'uso acquistato dal è costante. Parte_3
Nell'atto, d'altra parte, si legge dell'“interesse grandissimo” della di “conservare la Per_2 proprietà” dell'immobile e della disponibilità del ad accettare tutte le condizioni Parte_3 che la stessa volesse apporre a “maggior guarentiggia”, appunto, della sua proprietà.
Coerentemente, nell'atto risulta inserita una clausola la quale dispone che “cessando il medesimo di far uso della detta Chiesa, sia perché venisse a stabilire altrove le sue Parte_3 funzioni, sia perché venisse a essere disciolto dall'autorità ecclesiastica, civile, o qualsiasi voglia altra causa […] tornerà ad evolversi la piena ed assoluta disponibilità della medesima alla signora concedente e ai Signori Eredi e successori, nello stato in cui si troverà, con tutti Per_2 gli infissi, porte, serramenti e loro vetri, altari e altro”.
L'effetto conseguente al verificarsi dell'evento dedotto in condizione è il ritorno della piena proprietà in capo alla o agli eredi e successori. La concessione in uso, Per_2 dunque, non fu prevista a termine, ma fu collegata all'utilizzo che il avrebbe Parte_3 fatto della Chiesa, stabilendosi che, alla sua cessazione, l'immobile rientrasse nella piena disponibilità della o dei suoi eredi, effetto incompatibile con la volontà di Per_2 procedere con una donazione da parte della Per_2
Soprattutto, va rilevato che il acquistò le facoltà relative al godimento, ma non Parte_3 anche quelle relativamente alla disposizione del bene, mantenute ferme in capo alla famiglia Prova ne sia il fatto che la permuta del 1906 avvenne in favore delle CP_3 eredi della espressamente qualificate nell'atto come Persona_16
“comproprietarie”, con il coinvolgimento del solo in quanto “usuario”. Parte_3
La dunque, intese senza dubbio beneficare gratuitamente il Persona_16
, in favore del quale la concessione in uso avvenne senza corrispettivo (anche se Parte_3 la liberalità fu temperata dalla pattuizione per cui tutti gli oneri di manutenzione del bene furono addossati all'utilizzatore, così che la proprietà, altrimenti gravatane almeno quanto agli interventi straordinari, ne fu integralmente sollevata), ma non intese trasferire la proprietà del bene.
Come su accennato, poi, non può tenersi conto, al fine di ipotizzare una sostanziale traslazione della proprietà, del fatto che il contenuto del diritto d'uso concesso al appaia differentemente connotato rispetto a quanto consente l'odierna Parte_3 disciplina codicistica – segnatamente, là dove prevede che l'usuario sia tenuto solo alle spese per le riparazioni ordinarie (art. 1025 c.c.) e che l'uso costituito in favore di una pagina 21 di 44 persona giuridica non possa durare più di trent'anni (art. 679 c.c., richiamato dall'art. 1026 c.c.) – trattandosi di norme non applicabili alla fattispecie.
Deve negarsi, conclusivamente, che la Chiesa sia sin dall'origine uscita dal patrimonio della famiglia e dei soggetti che, oggi, vanno ritenuto eredi dell'originaria CP_3 disponente.
2.3.
Gli elementi in atti indicano come avveratasi la condizione dedotta nell'atto, ossia la
“cessazione di far uso” della Chiesa da parte del perché “disciolto dall'autorità Parte_3
Ecclesiastica o civile”.
Nel verbale di adunanza straordinaria dell'assemblea del tenutasi il Controparte_8
30.4.1973 venne decretato lo scioglimento del dai soli due associati residui, Parte_3 presenti all'assemblea, successivamente dimissionari;
né risulta, successivamente, alcun atto da cui emerga una sua successiva reviviscenza mediante associazione di altri soggetti, idonea a ricostituire la pluralità degli associati. Fu, pertanto, effettuata comunicazione al Vescovo perché disponesse “della Chiesa” secondo la sua volontà.
E' sì vero, poi, che con decreto del 26.07.1973 il Vescovo S.E. nominò Per_4 Per_4
Mons. delegato vescovile “per il riassetto e l'amministrazione della Controparte_13
Chiesa di in dello stesso e delle altre Associazioni” che Parte_4 CP_1 CP_8 facevano capo alla stessa Chiesa e alle quali appariva necessario garantire “un'adeguata assistenza religiosa”, assegnandogli i compiti di “raccogliere dagli attuali membri del
[...] tutti i documenti ed i registri contabili in loro possesso” e di “rielaborare Controparte_8 opportunamente gli Statuti in conformità alle Costituzioni Conciliari ed agli indirizzi delle pastorali cittadine. In tal modo sarà attuato un conveniente aggiornamento dei Pii Enti suddetti, che già in passato hanno ben meritato con le loro specifiche attività”.
Non vi è nessuna indicazione, però, che porti a ritenere che l'aggiornamento dei Pii enti in questione – almeno quanto al , che qui interessa – abbia implicato la Parte_3 riorganizzazione del medesimo e la continuità, d'esistenza e d'opera, dello Parte_3 stesso quale soggetto giuridico (quantomeno ai sensi del diritto ecclesiastico) e non, invece, unicamente un ideale e morale passaggio di consegne, al fine di proseguirne l'opera secondo modalità più adeguate ai tempi.
In particolare, nessuna delle parti ha allegato e provato che, dopo l'emissione del decreto vescovile menzionato, lo Statuto consortile sia stato in effetti riscritto e la pluralità degli associati si stata ricostituita. Al contrario, come detto, i due residui associati risultano essersi dimessi, dopo aver procurato di stabilire la sorte dei beni residui del , e Parte_3 dello stesso, quale ente ecclesiastico soggettivamente autonomo, non si rinvengono nei documenti in atti successive tracce di ripresa in vita e di funzionamento.
pagina 22 di 44 L'esigenza di amministrazione al venir meno del , d'altra parte, si poneva Parte_3 essenzialmente – al di là della gestione degli aspetti legati al culto - sotto il profilo patrimoniale, dovendosi stabilire il destino, e poi provvedere alla gestione, dei beni già facenti capo al . Al decreto vescovile, perciò, fece seguito un incontro con i due Parte_3
“membri superstiti dimissionari”, e nel corso del quale furono Per_21 Per_22 consegnati al Vescovo Ausiliare delegato i libri di amministrazione e il capitale rappresentante l'attivo della Chiesa, nonché i documenti in archivio, gli oneri costituiti negli armadi della e quant'altro era custodito presso la Chiesa stessa. Parte_9
La , insomma, tramite il delegato vescovile, si fece carico di acquisire i Controparte_1 beni facenti capo al e di proseguirne l'opera di beneficio al Culto, senza, Parte_3 tuttavia, che sulla base di quanto risultante, possa mettersi in dubbio che il CP_8 abbia in quel frangente cessato di esistere, quale ente ecclesiastico.
[...]
2.4.
Ciò stabilito, emerge, però, dagli atti, e non è stato smentito dalla che CP_1 quest'ultima non abbia cessato di utilizzare la Chiesa dopo lo scioglimento del e Parte_3 che tale utilizzo sia perdurato sino ad anni recenti.
In primo luogo, è indiscusso che non vi sia stata nessuna restituzione, e nemmeno alcun tentativo di materiale retrocessione, dalla ES alla famiglia o chi per essa, CP_3 pur non andato a buon fine o per impossibilità di individuare gli aventi titolo o per il rifiuto degli stessi di rientrare nella disponibilità dell'immobile: semplicemente, per quanto consta, la una volta cessato di esistere il mantenne la CP_1 Controparte_8 piena e diretta disponibilità della Chiesa, che continuò a essere utilizzata per la liturgia per qualche tempo (dalle notizie storiche ricostruite negli articoli di stampa prodotti dal la concessione ad associazioni religiose e culturali per usi diversi da quelli Pt_1 liturgici avvenne solo negli anni '80 del secolo scorso).
La Chiesa, peraltro, non venne sconsacrata, né quando venne messa a disposizione di soggetti terzi per stabilirvi la sede delle proprie riunioni – secondo notizie ricostruite su organi di stampa, tuttavia non specificamente smentite dalla – e neppure quando CP_1 rimase di fatto adibita a mero deposito di arredi sacri. Nel corso del sopralluogo del 21.5.2015 alla presenza dei tecnici comunali, infatti, il dott. Responsabile Per_12 dell' , riferì che la Chiesa era ancora consacrata e che doveva Parte_10 procedersi all'apertura del Tabernacolo, in effetti chiuso a chiave, secondo le procedure canoniche. A tali procedure, secondo quanto verbalizzato, si procedette nel pomeriggio della stessa giornata, con consegna del Corporale al dott. Tuttora non risulta Per_12 che sia stata avviata la procedura (canone 1222 del codice di diritto canonico) da cui discende la perdita di destinazione dell'edificio al culto divino e la destinazione all'uso profano.
pagina 23 di 44 Non può non considerarsi, poi, che ancora nel 2008 le risultanze del catasto indicavano la Chiesa come “amministrata” dal sacerdote Persona_23
Non corrisponde alla realtà, dunque, che con lo scioglimento del Chiesa sia CP_24 ritornata “nella piena disponibilità degli eredi citati nell'atto notarile del 1906 e loro discendenti”, come si legge nell'informativa diocesana al viceprefetto Vicario dr. Per_24 dell'8.8.2014.
[...]
D'altra parte è indiscusso che solo in epoca recente le chiavi, che erano nella disponibilità della ES, furono consegnate a discendente della originaria Testimone_1 concedente in uso.
Non è stato chiarito esattamente l'anno in cui ciò avvenne. La ES ha allegato che le chiavi furono restituite nel maggio 2015, ma il dato è certamente inesatto, poiché di tale consegna si fa menzione nella nota inviata nel 2014 dall' di Parte_10
Novara alla Prefettura (doc. 12a atto di citazione), secondo cui essa sarebbe CP_1 avvenuta “qualche anno prima” (in ogni caso, necessariamente prima). Il ha Pt_1 individuato tale passaggio, non è chiaro sulla base di quale documento, nel 2012, dato che può, però, considerarsi sostanzialmente attendibile, in quanto consonante con le affermazioni della nella suddetta comunicazione alla , e comunque CP_1 CP_12 utilizzabile sia nei confronti del per averlo esso stesso allegato, sia nei confronti Pt_1 delle altre parti, per non averlo esse contestato.
E', peraltro, un fatto pacifico che non fosse erede della Contessa Persona_7
Il 21.5.2015 le chiavi furono consegnate da costui al Comune, che il Persona_6
16.6.2017 ne tentò la restituzione agli odierni convenuti, nessuno dei quali accettò di riceverle.
Nel 1973, dunque, il fu disciolto e cessò l'uso che esso faceva della Chiesa come Parte_3 propria sede. La ES, tuttavia, subentrò nei rapporti dell'ente cessato e, dichiaratamente, nell'amministrazione della Chiesa, che, dunque, lungi dall'essere restituita, continuò a essere utilizzata anche negli anni successivi, sino, quantomeno, alla materiale consegna a nel 2012. Persona_7
2.4.
Dal lato della proprietà, nessuno degli eredi della Parte_7 risulta avere rivendicato l'avveramento della condizione dell'intervenuto scioglimento del e avere preteso la retrocessione del bene. Controparte_8
Non può convenirsi con i convenuti e Controparte_2 Parte_2 che le parti che stipularono la concessione in uso dedussero la condizione
[...] nell'esclusivo interesse della proprietaria, che intendeva che gli effetti della concessione venissero meno al verificarsi degli eventi previsti.
pagina 24 di 44 Va, infatti considerato che tanto al diritto di proprietà, quanto al diritto d'uso, soprattutto se gravato da tutti gli obblighi manutentivi, corrispondono – e l'odierna vicenda ne è lampante esempio - altrettante posizioni di potenziale responsabilità, correlate, quantomeno, all'obbligo di conservazione del bene in condizioni tali da non determinare pericolo di nocumento nei confronti dei terzi.
Se le parti originarie, dunque, collegarono la cessazione del diritto d'uso al venir meno del
, al quale il diritto era stato concesso, non avrebbe potuto l'usuario, Parte_3 unilateralmente, pretendere di restituire anzitempo la Chiesa alla proprietà, dismettendo gli obblighi assunti, ma, parimenti, non potrebbe quest'ultima pretendere di determinare unilateralmente la prosecuzione degli effetti del contratto in capo all'usuario (anzi: in capo alla essendo il ormai disciolto), perpetuandone i gravosi obblighi CP_1 Parte_3 manutentivi, pur al verificarsi dell'evento pattuito come condizione risolutiva.
E' al contempo vero che di fatto, fermo il diritto di proprietà in capo agli eredi della disponente (che, comunque, non sarebbe stato in discussione neanche nell'ipotesi in cui la mancata rivendicazione del bene potesse essere intesa come rinuncia ad avvalersi della condizione), la non solo rimase nella piena disponibilità del bene, ma continuò CP_1 anche ad utilizzarlo, dapprima in modo pieno e poi in modo sempre più ridotto, fino a farne un deposito delle cui condizioni non ebbe più a curarsi: ciò nella completa inerzia degli eredi dell'originaria disponente, che nulla fecero per rientrare in possesso del bene o manifestare alcuna contrarietà all'utilizzo.
Non risulta che vi sia stato neppure un tentativo, nel corso di decenni, da parte dei danti causa degli odierni convenuti, né da parte dei convenuti medesimi, di ottenere la restituzione della Chiesa, manifestando in tal modo la volontà di rientrare nella disponibilità del bene in seguito alla perdita di efficacia della originaria concessione.
La lunga durata della tolleranza, unita al fatto che essa avvenne in diretta prosecuzione di un diritto reale d'uso già concesso al soggetto cui la era subentrata, lasciano allora CP_1 ritenere che l'inerzia dei proprietari via via succedutisi non sia da intendersi come mero silenzio, ma come manifestazione, per fatti concludenti, di non voler ostacolare l'utilizzo che della Chiesa continuava a essere fatto da parte della CP_1
Deve, insomma, ritenersi che, per condotta tacita e concludente delle parti, sia stato concesso alla di proseguire nell'utilizzo della Chiesa, non più in forza CP_1 dell'originario accordo, ormai caducato, ma in virtù di una nuova intesa, priva di termine (e, dunque, destinata a cessare per mera iniziativa di una delle due parti, che solo intendesse por fine alla situazione di fatto), idonea a far insorgere in capo alla un CP_1 diritto d'uso non più qualificabile come reale, ma meramente personale, implicante le facoltà di godimento effettivamente attuate.
3.
pagina 25 di 44 Per quanto attiene alla posizione degli altri convenuti, parte attrice li ha citati in quanto attuali proprietari della Chiesa, per via di successione ereditaria.
3.1.
Tutti e tre i convenuti, nel costituirsi, hanno genericamente contestato la propria qualità di eredi, rilevando che il Comune avrebbe provato la discendenza anagrafica dalle antenate sottoscrittrici dell'atto del 1906, ma non che il bene in questione sia loro pervenuto per via successoria. Anche in caso di successione legittima, infatti, la delazione che segue l'apertura della successione non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessario che il chiamato all'eredità accetti l'eredità. Nella specie, non vi sarebbe prova dell'intervenuta accettazione dell'eredità da parte di questi ultimi, rispetto ai danti causa diretti (tali ritenuti) degli stessi, né dell'accettazione di questi ultimi, via via risalendo nella catena successoria.
La difesa, tuttavia, non può essere accolta.
E' documentalmente provata dall'atto del 1906 la qualità di eredi di Parte_7 in capo a di ER e a
[...] Persona_18 Persona_6
Il Comune ha allegato che nel 1889, con testamento, chiamò all'eredità i Persona_5 figli e , rispettivamente nonno e zio (in secondo grado) di CP_25 Per_25 [...]
e alla condizione – avveratasi - del raggiungimento della CP_2 Controparte_6 maggiore età.
Secondo il Comune, l'accettazione dell'eredità da parte di si desume dall'atto CP_25 di divisione dei beni in comunione tra i due fratelli e dalla riunione dell'usufrutto del padre per successione della premorta CP_25 Persona_18
padre dei convenuti e di Persona_26 Controparte_2 Controparte_6
poi, risulterebbe avere accettato tacitamente l'eredità del padre , CP_5 CP_25 mentre l'accettazione del padre da parte di e di Per_26 Controparte_2 Controparte_6 si ricaverebbe dagli atti di trascrizione. e d'altra parte, Controparte_2 Controparte_6 avrebbero ereditato anche dalla madre, a sua volta erede del Parte_11 marito Persona_26
Per quanto attiene al ramo parentale di di ER, il Comune Persona_6 ritiene che i beni della stessa, la cui successione è disciplinata dalle norme del codice civile del 1865, siano stati ereditati da di , dal momento che Persona_27 CP_3 nella disciplina del codice previgente la rinuncia all'eredità non poteva presumersi e non consta che egli abbia espressamente rinunciato. (nonno del convenuto Persona_28
sarebbe divenuto erede universale di in seguito al Controparte_3 Persona_27 decesso della sorella, di , inizialmente erede Controparte_26 CP_3 universale, per disposizione testamentaria del de cuius. L'accettazione dell'eredità di da parte di si evincerebbe dagli atti di trascrizione Persona_27 Persona_28
pagina 26 di 44 dell'accettazione e sarebbe comprovata altresì dall'inventario predisposto dallo stesso
Il Comune ha, poi, evidenziato che l'eredità di fu Persona_27 Persona_28 accettata tacitamente dal figlio (padre del convenuto , come Per_14 Controparte_3 emerge dalla trascrizione in Conservatoria dei registri immobiliari (cfr. doc. 38 citazione). A sua volta avrebbe accettato tacitamente l'eredità del padre Controparte_3 [...]
secondo quanto risulta dalla visura e dall'atto di vendita depositato in atti. Per_14
I convenuti hanno contestato l'idoneità dei singoli passaggi allegati dal a Pt_1 dimostrare che i soggetti, di volta in volta chiamati all'eredità, l'abbiano anche accettata, assumendo l'effettiva qualità di erede. A rigore, poi, non vi è in atti positiva dimostrazione del fatto che il singolo bene qui di interesse si sia effettivamente trasmesso mortis causa dall'un soggetto al successore, senza mai uscire dagli assi ereditari via via formatisi.
Ritiene il Tribunale, tuttavia, che debba nella specie darsi applicazione all'orientamento giurisprudenziale – elaborato in altro ambito, ma sulla base di principi estensibili al presente giudizio – secondo cui sarebbe spettato ai convenuti dare dimostrazione di non essere eredi, fornendo specifici elementi utili a sorreggere tale assunto.
La Suprema Corte (Cass., n. 13851/2020), in particolare, ha ritenuto che vi siano situazioni in cui non è possibile dare applicazione rigida alla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. - per cui incombe all'attore provare la qualità di erede del convenuto, quale fatto costitutivo del rapporto azionato - spettando, piuttosto, a quest'ultimo provare di non avere assunto detta qualità.
Il principio in esame è stato affermato rispetto all'ipotesi della riassunzione del processo, interrotto per morte di una delle parti, ad opera della controparte nei confronti dell'erede del de cuius: la Corte di Cassazione ha ritenuto che il ricorso per riassunzione ad opera della parte non colpita dall'evento interruttivo, notificato individualmente nei confronti dei chiamati all'eredità, sia idoneo ad instaurare validamente il rapporto processuale tra notificante e destinatario della notifica, se questi riveste la qualità di successore universale della parte deceduta, il quale non assume la qualifica di erede per il solo fatto di avere ricevuto ed accettato la notificazione dell'atto di riassunzione, ma ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità ed il conseguente difetto di legittimazione passiva (in tal senso cfr. già Cass., n. 8517/2011; n. 22870/2015).
Tale orientamento valorizza, per un verso, la necessità di assicurare il rispetto del principio del giusto processo, per cui risulterebbe assolutamente difficile, se non impossibile, per la parte che riassume il processo a seguito della morte della controparte accertare l'assenza dell'atto di rinuncia di ogni singolo avente diritto all'eredità e procedere, eventualmente, mediante l'actio interrogatoria ai sensi dell'art. 481 c.c., al fine di conoscere le determinazioni dei singoli chiamati all'eredità, entro il breve termine per riassumere tempestivamente il processo in stato di quiescenza.
pagina 27 di 44 Per altro verso, la Suprema Corte ha richiamato il principio di vicinanza o riferibilità dell'onere della prova, in virtù del quale è più agevole per il soggetto chiamato all'eredità allegare e provare di non avere accettato l'eredità, mentre ciò risulterebbe assai più complesso e defatigante per la controparte, attesa la complessità dei fenomeni ereditari e non essendovi un sistema di pubblicità che consenta un controllo da parte dei terzi sull'effettiva acquisizione della qualità di erede da parte di quest'ultimo.
La Suprema Corte ha osservato, in particolare, quanto a tale secondo e rilevante aspetto, che “il principio della prossimità o vicinanza della prova (principio ormai pienamente generale, che viene applicato nei più diversi settori: cfr., da ultimo, Cass. sez. 6-3, ord.9 gennaio 2020 n. 297, Cass. sez. 3, 11 novembre 2019 n. 28985, Cass. sez. 5, 17 luglio 2019 n. 19190 e Cass. sez. L, 29 marzo 2018 n. 7830) è il parametro della relatività, in riferimento ai principi costituzionali e sovranazionali, dell'automatismo insito nell'art. 2697 c.c.: non, quindi, un mezzo per eluderlo, bensì un presidio sistemico per impedirne l'abuso, id est la trasformazione del dispositivo processuale in un'inaccettabile ostacolo alla tutela dei diritti sostanziali. Il che, infatti, si correla all'intervenuto inserimento dell'art. 24 Cost., identificante gli strumenti processuali garantiti ai litigatores - nel paradigma del giusto processo riconducibile (soprattutto) al novellato art. 111 Cost. e all'art. 6 CEDU: non vale la forma dei suddetti strumenti se non è coerente e compatibile con lo scopo del processo, e ciò significa integrale orientamento teleologico delle strutture di rito per conseguire nella maggiore misura raggiungibile la decisione di merito (v. p. es., Cass. sez. 3, 11 febbraio 2009 n. 3362, per cui il principio del giusto processo impone 'di discostarsi da interpretazioni suscettibili di ledere il diritto di difesa della parte ovvero ispirate ad un formalismo funzionale non già alla tutela dell'interesse della controparte ma piuttosto a frustrare lo scopo stesso del processo, che è quello di consentire che si pervenga ad una decisione di merito'; e cfr. Cass. sez. L, 1 agosto 2013 n. 3362). Allora la prossimità/vicinanza della prova trae le conseguenze dalla peculiare natura di fattispecie in cui di una ordinariamente agevole possibilità di fornire la prova fruisce una parte soltanto, svincolando dall'usuale canone di ripartizione degli oneri probatori delineato dall'art. 2697 c.c.. Ma il condizionante inserimento, appunto, dell'art. 2697 c.c., nel sistema rende insito nella norma il limite al suo dettato letterale, nel senso che la ripartizione come letteralmente prevista deve attuarsi soltanto laddove non generi una disparità tra i litigatores che conduca lo strumento processuale a fuoriuscire dalla necessaria parità funzionale, il rito dunque ostacolando il conseguimento del merito. Il relativismo in tal senso delle singole norme non può, infatti, essere negato e respinto, pena la strumentalizzazione di queste a favore del fenomeno antigiuridico dell'abuso, la cui ipotizzabile configurabilità vale a contrario come parametro interpretativo nel settore del rito, in quanto costituisce l'inverso del 'giusto processo'.”.
Va immediatamente rilevato che non vale a ritenere inapplicabili i su esposti principi alla fattispecie in esame la circostanza che essi siano stati richiamati per risolvere uno stallo processuale, dato dalla necessità di compiere un'attività di vocatio in ius determinata da fatto interessante la controparte: come evidenziato dalla Suprema Corte, la regola di pagina 28 di 44 ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. rientra sempre, indubbiamente, fra quelle processuali ma, si aggiunge, essa ha sempre un risvolto sostanziale diretto, poiché colloca la soccombenza, in caso di mancato positivo accertamento dei dati di fatto rilevanti, a carico dell'una o dell'altra parte.
Si tratta, dunque, di stabilire in quale misura sussista una situazione assimilabile, meritevole, in base alla stessa ratio, di valorizzare il principio di vicinanza della prova, onde evitare che la prova a carico della parte attrice diventi eccessivamente difficile, se non impossibile, violando il diritto ad un giusto processo.
Nel caso di specie, è vero che non incombeva sull'attore l'onere di rispettare il breve termine perentorio di riassunzione di soli tre mesi e che il ha avuto tempo e modo Pt_1 di svolgere le dovute ricerche, in effetti poste in essere, con esiti riversati nel giudizio.
Va, tuttavia, considerato, nella particolare vicenda oggetto di causa, che il è del Pt_1 tutto estraneo alle vicende dei convenuti e dei loro avi, mentre per i convenuti trattasi di ricostruire vicende familiari, certamente agli stessi più prossime.
Assume particolare rilevanza, nel caso in esame, trattandosi di ricostruire attraverso plurimi passaggi linee successorie risalenti nel tempo, la mancanza di pubblici registri attestanti l'avvicendamento successorio e la possibilità che l'eventuale accettazione, che il Comune dovrebbe positivamente provare in applicazione rigorosa dei principi di cui all'art. 2697 c.c., non sia stata espressa. Tali fattori rendono l'indagine e la prova difficoltosi, consentendo unicamente di procedere attraverso il rinvenimento di tracce che facilmente potrebbero rivelarsi episodiche e non del tutto utili a dare un quadro sicuro sia dei passaggi successori, sia dell'oggetto degli stessi.
Per contro, ciascun soggetto conosce, o è tenuto a conoscere, la consistenza del proprio patrimonio e ha l'onere di conoscerne la provenienza, per quanto essa sia rilevante nei rapporti con i terzi.
Anche i convenuti hanno avuto ampio tempo, a partire quantomeno dalla notifica dell'ordinanza contingibile e urgente del 2017 e sino all'avvio del presente giudizio, per raccogliere ogni utile informazione al fine di ricostruire i passaggi successori qui rilevanti. Sarebbe stato, dunque, agevole per i convenuti, o comunque più agevole per i convenuti che per parte attrice, fornire elementi concreti utili a individuare “salti” di successione a causa della rinuncia di uno dei chiamati (ad esempio, dimostrando che gli immobili facenti parte del patrimonio degli avi via via deceduti non siano passati nella proprietà del discendente, subendo “deviazioni” giustificate dalla mancata accettazione dell'eredità).
E' significativo che anche rispetto alla propria rispettiva personale posizione – certamente nota e agevolmente deducibile in giudizio - essi si siano limitati a notare che parte attrice non avrebbe fornito prova della loro accettazione dell'eredità (paterna, in tutti i casi), senza spingersi ad affermare di non avere in effetti accettato (almeno fino alla fase decisionale, quando era ormai cristallizzato quali elementi probatori il fosse Pt_1 pagina 29 di 44 riuscito a raccogliere;
rispetto a peraltro, gli elementi raccolti sono di Controparte_3 per sé soli sufficienti a ritenere che abbia accettato l'eredità del padre, avendo egli alienato a terzi un bene ricaduto nell'asse ereditario: cfr. doc. n. 39 del . Pt_1
L'actio interrogatoria non sarebbe stata utilmente esperibile neppure nel caso di specie, non potendo i danti causa dei convenuti ormai essere interrogati ed essendosi aperte le eredità nei confronti di questi ultimi più di un decennio fa (il che non toglie, però, che chi abbia acquistato la qualità di erede la mantenga definitivamente).
Nella specie, dunque, l'insieme degli elementi forniti dal e l'assenza di Pt_1 qualsivoglia elemento contrario, proveniente dai convenuti, letti alla luce del principio di vicinanza della prova, conducono a ritenere dimostrato che i convenuti, in quanto eredi ultimi della proprietaria concedente in uso siano proprietari Parte_7 attuali della Chiesa, come prospettato dal Parte_1
3.2
Quanto alla domanda - subordinatamente proposta in via riconvenzionale - di accertamento dell'acquisto dell'immobile per usucapione, che si sarebbe perfezionato nei confronti della essa appare inammissibile - in quanto proveniente dal proprietario CP_1 che intenderebbe dismettere la proprietà, in questo momento, evidentemente, assai onerosa, per addossarla al preteso usucapiente - e comunque infondata.
L'ordinamento non prevede ipotesi di intenzionale dismissione della proprietà di beni in danno di terzi, discendendo da tale diritto non solo facoltà ma altresì, come già notato, obblighi e responsabilità. Non è consentito al proprietario, dunque, affermare che terzi abbiano usucapito per aver esercitato per il tempo necessario il possesso utile allo scopo – che è un possesso non solo continuo, ininterrotto e non viziato da violenza o clandestinità, ma anche ridondante in un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, sorretta dal relativo animus - nella propria inerzia quale proprietario.
Sostenere un simile assunto, infatti, equivale per ciò stesso a configurare da parte del proprietario una tolleranza della condotta del possessore che esclude l'usucapione. In altri termini, non può il proprietario sostenere che altri abbia usucapito senza affermare, al contempo, di avergli lasciato esercitare il possesso necessario, il che risulta una contraddizione in termini: anche la tolleranza dell'altrui condotta, infatti, rientra nell'esercizio delle ampie e multiformi facoltà del proprietario che esclude, in radice, l'altrui usucapione.
In ogni caso, difetterebbero nella vicenda in esame i presupposti per ritenere perfezionatasi l'usucapione in capo alla CP_1
Grava su chi agisce in giudizio per ottenere la dichiarazione di intervenuta usucapione l'onere di allegare e provare l'integrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie pagina 30 di 44 acquisitiva dedotta, sia sul piano oggettivo (corpus possessionis) sia sul piano soggettivo (animus possidendi).
La è subentrata al il quale possedeva la Chiesa di Controparte_1 Controparte_8 in virtù del diritto d'uso conferito con l'atto del 1834; pertanto, il possesso del Parte_4
, al quale la ES si è sostituita, corrispondeva all'esercizio di un diritto reale Parte_3 su cosa altrui. Non v'è alcun elemento che indichi che, dopo lo scioglimento del Parte_3
e la diretta presa in carico del bene, la abbia iniziato a esercitare sul bene – sia CP_1 pure in mero punto di fatto, essendo ormai venuti meno gli effetti del titolo - un possesso pieno, corrispondente al diritto di proprietà: né sotto il profilo oggettivo, ponendo in essere atti esulanti dal mero esercizio dal diritto d'uso; né sotto il profilo soggettivo dell'intenzione di comportarsi uti dominus, ponendo in essere atti incompatibili con l'altrui diritto di proprietà.
Poiché, dunque, non è stato provato dai convenuti che la abbia posseduto CP_1
l'immobile attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con l'altrui proprietà (ma, al contrario, il possesso esercitato dalla è CP_1 pienamente compatibile con il perdurante riconoscimento, da parte dell'usuario di fatto, dell'altrui proprietà: tanto da riconsegnare immediatamente le chiavi a Persona_7 per il solo fatto che costui prospettava di essere erede del concedente e, dunque, attuale proprietario), la domanda in esame va in ogni caso rigettata.
4.
All'esito di tutto quanto sopra, deve concludersi che attuali proprietari dell'edificio sono i tre convenuti e Controparte_2 Controparte_6 Controparte_3
La d'altro canto, ha acquisito le poste attive del patrimonio del , ma non CP_1 Parte_3
è subentrata nel diritto reale d'uso già spettante allo stesso, estintosi in virtù dell'avveramento della clausola risolutiva inserita nel contratto. Ha, tuttavia, mantenuto il godimento del bene, nella tolleranza dei proprietari che mai ne hanno chiesto la riconsegna, perpetuando un uso della cosa che ne ha lasciato all'ente ecclesiastico la piena disponibilità, in effetti esercitata utilizzandolo dapprima per le funzioni e poi per altri scopi.
Venendo a esaminare le domande di refusione proposte dal alla luce delle Pt_1 suddette conclusioni, va rilevato che il agisce, innanzitutto, al fine di essere Pt_1 risarcito dei costi sostenuti per l'intervento urgente attuato per mettere in sicurezza l'immobile. Soggetti tenuti, avendo il Comune operato, pacificamente, in via sostitutiva, sono dunque coloro che, nell'ipotesi in cui un danno a terzi si fosse infine verificato, sarebbero stati chiamati a risponderne.
4.1.
pagina 31 di 44 Viene allora in considerazione, in primo luogo, la previsione di cui all'art. 2053 c.c., secondo cui “il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”.
Cass., n. 34401/2023 ha così puntualizzato i caratteri dell'istituto: “La giurisprudenza di questa Corte è orientata a ritenere che l'art. 2053 c.c. rappresenti un'ipotesi di responsabilità oggettiva - il cui carattere di specialità rispetto a quella di cui all'art. 2051... deriva dal fatto che essa è posta a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento, in altri termini il "responsabile" deve essere individuato in base al criterio formale del titolo, non bastando che egli abbia un potere d'uso sulla res che cagiona il danno - la quale può essere esclusa solamente dalla dimostrazione che i danni provocati dalla rovina dell'edificio non debbono ricondursi a vizi di costruzione o difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, anche se tale fatto esterno non presenta i caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità"; e qui l'arresto invoca Cass. sez. 3, 3 agosto 2005 n. 16231 (la quale, si nota per completezza, attiene direttamente alla responsabilità ex art. 2051 c.c. in una fattispecie di locazione, evidenziando che, ai fini appunto della responsabilità ex art. 2051 c.c. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha arrecato l'evento lesivo, rapporto postulante l'effettivo potere sulla cosa, e quindi la sua disponibilità tanto giuridica quanto materiale, con il conseguente potere-dovere su di essa;
e tale rapporto si intreccia tra la cosa e il proprietario nel senso che questo è responsabile dei danni arrecati a terzi dalle parti o dagli accessori di un bene locato qualora si tratti di danni derivanti dalle strutture murarie o dagli impianti in esse conglobati - conformi ex multis Cass. sez. 3, 20 giugno 2007 n. 14745, Cass. Cass. sez. 2, 9 giugno 2010 n. 13881, Cass. sez. 3, 27 ottobre 2015 n. 21788, Cass. sez. 3, 26 novembre n. 30729 e Cass. sez. 3, 26 aprile 2023 n. 10983 e Cass. sez.3, 6 maggio 2008 n. 11053 (per cui la responsabilità oggettiva ex art. 2053 c.c. del proprietario di un edificio o di altra costruzione per i danni cagionati dalla rovina della sua proprietà può derivare soltanto dai "danni derivanti dall'azione dinamica del materiale facente parte della struttura della costruzione e non da qualsiasi disgregazione": un principio conforme a precedenti arresti e qui non particolarmente rilevante).
6.2 La pronuncia del 2020, in effetti, ai fini della sussistenza della responsabilità ex art. 2053 c.c. sembrerebbe affiancare a un necessario potere di fatto la qualità di proprietario ("non bastando... un potere d'uso sulla res").
Il potere di fatto, quale fonte dell'obbligo di custodia, in effetti "basta" per la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.: esso, appunto, crea l'obbligo e quindi la responsabilità nell'ipotesi del suo inadempimento. Il paradigma dell'art. 2053 c.c., a ben guardare, non è propriamente una species dell'art. 2051 c.c. quale genus (il che tuttavia è stato affermato da giurisprudenza anche risalente, come per esempio Cass. sez. 3, 29 gennaio 1981 n. 693 - che ravvisa nella responsabilità di cui all'art. 2053 c.c. una "ipotesi particolare di danni da cose in custodia, onde, per il principio di specialità, il suo configurarsi impedisce l'applicazione dell'art. 2051 c.c." - e Cass. sez. 3, pagina 32 di 44 16 marzo 1987 n. 2692 - che qualifica la responsabilità per rovina di edificio di cui all'art. 2053 c.c. "una ipotesi particolare di danni da cose in custodia" gravante sul proprietario, "con la conseguenza che per il principio di specialità il suo configurarsi impedisce l'applicazione dell'art. 2051 c.c. spettante al proprietario per la violazione del dovere di vigilanza disposto dal citato art. 2051"; che la responsabilità ex art. 2053 c.c. rivesta sia la natura oggettiva sia il carattere di specialità da ultimo è stato affermato da Cass. sez. 3, ord. 21 febbraio 2023 n. 5368): qui l'obbligo di custodia deriva dal titolo di proprietà - la norma lo esige espressamente -, disegnando un istituto di responsabilità assai più specifico (perché automatico) di quello dell'art. 2051 c.c. che prevede la responsabilità per "ciascuno" che abbia "in custodia" la cosa.
Piuttosto che prospettare un rapporto "gerarchico" genus-species è maggiormente corretto, allora, ravvisare tra gli artt. 2051 e 2053 c.c. una interserzione strutturale, avente ad oggetto appunto la custodia. La custodia, tuttavia, nell'art. 2051 c.c. deriva da un'effettiva e concreta posizione di potere - il potere di fatto -, mentre nell'art. 2053 c.c. deriva solo da un titolo di diritto, la proprietà. Per adeguare peraltro la responsabilità a quel che (prima ancora che giuridicamente, logicamente) costituisce il valutabile caso specifico, così che non sia oggettiva al punto da far gravare sul proprietario ogni evento di danno correlato in qualunque modo e misura al bene - una distorsione evidente della natura erga omnes del suo diritto -, la norma indica un limite tutelante, che subito porta ad approssimare l'elemento sostanziale con uno strumento difensivo, e quindi tendenzialmente processuale - e infatti la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte vi ha ravvisato un'attività di difesa a fronte di una presunzione legale di responsabilità -: "salvo che provi" il proprietario che la rovina "non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione".
6.3 Il difetto di manutenzione o il vizio di costruzione (quest'ultimo, peraltro, per riverberarsi su un obbligo di custodia non può non essere almeno conoscibile) conducono, con evidenza, a una carenza di custodia, e la custodia, che è appunto obbligo ontologicamente insito nella proprietà, costituisce l'elemento che accomuna l'art. 2053 in parte qua all'art. 2051, cioè con la fattispecie di responsabilità custodiale "pura".” (Cass., n. 34401/2023 cit.).
La fattispecie non è stata invocata dal che tuttavia ha chiaramente posto a Pt_1 fondamento della propria pretesa la qualità di proprietari dei convenuti. Una volta allegati i fatti posti a fondamento della domanda, compete al giudice la qualificazione di quest'ultima, alla stregua della fattispecie di diritto ritenuta applicabile.
Ebbene, alla stregua della suddetta norma la domanda del va accolta. Pt_1
I convenuti, infatti, quali proprietari e successori a titolo universale dei precedenti titolari del diritto di proprietà, sarebbero stati responsabile ai sensi dell'art. 2053 c.c. dei danni eventualmente cagionati a terzi dalla rovina dell'edificio della Chiesa, salvo dimostrare, per vincere la presunzione posta dalla norma, che la rovina del bene non fosse conseguente a difetto di manutenzione. pagina 33 di 44 E' bene precisare che nella nozione di “rovina”, di cui all'art. 2053 c.c., se non può essere ricompresa ogni insidia pericolosa che possa trovarsi contenuta nell'edificio, è però da includere ogni disgregazione, sia pure limitata dell'edificio o degli elementi strutturali della costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati (cfr. sia la giurisprudenza più risalente - Cass. civ. n. 4694/1976 - sia quella più recente - tra le altre, Cass., n. 23939/2009; n. 20608/2006).
Nella specie, il ha ovviato, come si ricava dalle plurime relazioni tecniche Pt_1 prodotte, al pericolo di un imminente crollo degli intonaci, nonché del campanile, affetto da imponenti fessurazioni idonee a minarne la stabilità strutturale. In particolare, risulta che sia stato posizionato e mantenuto un ponteggio, a tutela dei passanti sulla via pubblica, e che sia stato altresì effettuato un primo cerchiaggio per il contenimento della torre campanaria.
Tanto la caduta di intonaci, quanto a maggior ragione il crollo di parti della torre campanaria avrebbero dato luogo a responsabilità della proprietà per gli eventuali danni cagionati a terzi ai sensi dell'art. 2053 c.c., non essendo stata fornita la prova, il cui onere gravava sui proprietari, che il degrado dell'edificio, da cui derivava il pericolo di caduta di calcinacci o addirittura di intere parti dell'edificio, non sia nella specie conseguente a difetto della manutenzione.
Negli stessi termini la stessa è tenuta al rimborso verso il che è intervenuto ad Pt_1 evitare il verificarsi di tali danni.
4.2.
Parimenti è accoglibile la domanda di rimborso nei confronti della CP_1
Rispetto a tale soggetto non si reputa applicabile l'art. 2053 c.c. (lo si precisa per completezza, non avendo, in effetti, il Comune invocato rispetto alla ES il disposto di detta norma), in quanto titolare non di un diritto reale minore – al quale la giurisprudenza estende la previsione normativa – ma di un mero diritto personale di godere del bene sino a richiesta di restituzione dello stesso.
L'assunto della di non essere stata titolare di obblighi manutentivi di natura CP_1 straordinaria, ma solo al più di obblighi di manutenzione, ordinaria, quale usuaria, non è accoglibile in toto. Dall'atto originario de 1834 risulta “Qualunque restaurazione o successiva manutenzione sarà pienamente, indistintamente e sempre a carico del Consorzio usuario”. Si legge, altresì, nell'atto che il Prelato Monsignor Vicario Generale Don Pietro Scavini (Vicario Generale della Città e della ES) “si sottomette di eseguirli e farli eseguire in tutta la loro estensione, remossa ogni eccezione ed opposizione…”.
Nell'atto di permuta del 1906, poi, vennero richiamati tutti gli oneri e i diritti precedentemente stabiliti.
pagina 34 di 44 Deve ricavarsene che il era tenuto pattiziamente, in forza delle Controparte_8 dirette previsioni dell'art. 1834, a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile sino al suo scioglimento.
Non vi è, tuttavia, alcuna indicazione negli atti che l'attuale situazione di degrado della Chiesa sia stata determinata dall'eventuale venir meno, da parte del , ai suddetti Parte_3 obblighi. Risulta, anzi, che la Chiesa sia stata usata, anche dopo il 1973, ancora per un periodo per le funzioni religiose, dal che deve necessariamente dedursi che l'edificio non presentasse alcun segno di deterioramento, tale da incidere sulla sicurezza dei fedeli nella frequentazione dell'edificio (di più, deve ritenersi che la Chiesa fosse ancora in situazione di perfetto decoro e in buono stato manutentivo, consono all'utilizzo che dell'immobile veniva fatto).
In seguito allo scioglimento del , la come detto, proseguì in un uso Parte_3 CP_1 della cosa corrispondente unicamente alla concessione tacita da parte dei proprietari di un diritto personale di godimento, dal quale non poté discendere l'assunzione di alcun obbligo manutentivo di natura straordinaria: il che, tuttavia, non è dirimente ai fini della responsabilità della (in astratto, verso terzi per i danni causati dal crollo di parti CP_1 dell'edificio e, nella specie, verso il Comune per l'intervento sostitutivo effettuato).
Viene in considerazione, rispetto alla posizione della l'art. 2051 c.c., secondo cui CP_1
“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
L'applicazione di tale forma di responsabilità, speciale rispetto all'ordinaria prevista dall'art. 2043 c.c., si fonda sulla esistenza di una “relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa" (ex plurimis Cass., n. 15761/2016).
La ha continuato a utilizzare il bene sino a epoca imprecisata (quantomeno come CP_1 deposito, secondo sua stessa allegazione), mantenendone la disponibilità di fatto.
Solo la infatti, per quanto consta, deteneva le chiavi dell'immobile, per essere CP_1 subentrata, per disposizione vescovile, nell'uso della Chiesa rispetto al Consorzio disciolto, già titolare di un diritto d'uso in forza di concessione dal proprietario. Non è stato allegato, né dimostrato, come già osservato, che sia stato effettuato alcun tentativo di retrocessione, né nei confronti dei proprietari né nei confronti di terzi, e che, pertanto, la si sia in qualche modo liberata del potere fisico sulla cosa, al quale inerisce il CP_1 dovere di custodirla, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo in modo da impedire che produca danni a terzi.
Assumendosi che la sia divenuta titolare di un potere di custodia sul bene, per non CP_1 averlo di fatto restituito e avere continuato ad utilizzarlo, la distinzione fra obblighi di manutenzione ordinaria e obblighi di manutenzione straordinaria, su cui la ha CP_1 insistito, perde di rilievo. Il custode, infatti, in quanto tale è in ogni caso tenuto a vigilare pagina 35 di 44 sulla cosa e a porre in essere ogni attività, idonea a neutralizzare il pericolo verso terzi eventualmente proveniente dal bene custodito, la quale rientri nel potere esercitato sulla cosa.
La ES, volendo dismettere l'uso dell'immobile, anziché di fatto abbandonarla, avrebbe potuto e dovuto procedere a una ricerca degli eredi della per Persona_16 procedere a un passaggio di consegne o, comunque, per provocarlo;
al limite, ritenendo di non avere più interlocutori in mancanza di eredi viventi della concedente in uso sulla base di risultanze – qui superate dalle conclusioni di cui sopra, ma – allora valutabili come acquisite con la necessaria diligenza, avrebbe potuto e dovuto attivare ogni opportuna iniziativa affinché il bene venisse preso in carico, in quanto facente parte di eredità vacante, dallo Stato.
In altri termini, la avrebbe potuto e dovuto assumere le iniziative necessarie per CP_1 un passaggio di custodia e, dunque, di responsabilità, provvedendo, in ogni caso, all'attività manutentiva necessaria ad evitare che l'immobile cadesse in disuso, in quanto responsabile fino all'effettivo passaggio di consegne.
Ove, invece, avesse inteso conservare la disponibilità del bene, nel silenzio di eventuali aventi diritto, la a maggior ragione avrebbe dovuto attivarsi, in ogni modo CP_1 necessario, al fine di mantenerlo in buone condizioni, tali da non poter essere fonte di danno verso terzi, con il solo limite del caso fortuito. In particolare, avrebbe potuto e dovuto, in primo luogo, attuare una costante sorveglianza dello stato dell'edificio e all'occorrenza avrebbe potuto e dovuto realizzare quantomeno gli interventi necessari alla mera messa in sicurezza dello stesso, pur senza procedere ad alcuna intervento di tipo strutturale o qualificabile come di straordinaria manutenzione (il medesimo, Pt_1
d'altra parte, non essendo proprietario del bene, ha dichiaratamente posto in essere solo opere conservative – ponteggi e cerchiaggi – senza occuparsi di alcuna ristrutturazione).
Non risulta, invece, che la ES abbia preso alcuna di tali iniziative limitandosi, semplicemente, a dismettere progressivamente l'utilizzo dell'immobile per l'uso suo proprio, secondo la sua destinazione sacra, fino a farne un magazzino nel tempo lasciato privo anche della necessaria basilare pulizia.
E' necessario altresì puntualizzare che la disponibilità del bene non è venuta meno con la consegna delle chiavi - che, comunque, la ha pacificamente mantenuto sino almeno CP_1 al 2012 - a Persona_7
Per quanto consta essa è avvenuta sulla base della mera (verbale, per quanto risulta) affermazione dello stesso di essere erede della non suffragata Persona_2 da elementi verificabili e, in effetti, poi risultata non rispondente ai fatti, per cui detta consegna non ha potuto oggettivamente assumere il significato della restituzione dell'immobile ai proprietari e della cessazione dell'uso sino a quel momento esercitato.
pagina 36 di 44 Si ritiene, pertanto, che la dopo avere consegnato le chiavi a CP_1 Persona_7 senza curare di accertarsi che lo stesso ne avesse diritto, non abbia perso la custodia del bene;
né rileva che le chiavi sino state dal consegnate al - unicamente CP_3 Pt_1 perché l'ente potesse svolgere i necessari sopralluoghi e certo non perché questi ne acquisisse, ad alcun titolo, la detenzione, tantomeno il possesso – poiché l'unico atto che avrebbe potuto determinare la cessazione della custodia sarebbe stata la manifestazione nei confronti dei proprietari della volontà di cessare l'uso della cosa e dell'intenzione di restituirlo (o, in alternativa, ritenendo che non vi fossero proprietari in vita, la dismissione in favore del . La consegna delle chiavi, dunque, è mera vicenda in fatto, tanto CP_11 che, verificato che non era erede, la avrebbe avuto titolo a Persona_7 CP_1 chiederne la restituzione nei confronti del (restituzione che solo i proprietari, Pt_1 rivendicandole a propria volta, avrebbero potuto impedire: nessuno degli odierni convenuti, invece, diede seguito all'offerta restitutiva del effettuata in data Pt_1
16.6.2017).
Tanto al momento dell'emissione dell'ordinanza sindacale n. 1185/2017, quanto nel momento dell'esecuzione dei lavori, pertanto, la ES si individuava ancora quale custode del bene.
E', poi, da osservarsi che l'intervento del è stato reso necessario dal degrado Pt_1 derivante da un'inerzia pluriennale, i cui effetti avevano iniziato a manifestarsi già prima della consegna delle chiavi a Persona_7
Dal doc. n. 23 prodotto da parte attrice (“Accertamento e stato di consistenza luogo”) emerge che, in seguito a segnalazione dei Vigili del Fuoco, già nei primi anni '2000 si procedette a transennare la zona. Nel 2007 l'Amministratore del “IO OT”, Geom. inviò nota con la quale evidenziava la pericolosità strutturale del Per_29 campanile della Chiesa confinante e richiese perizia statica. Nel 2014, l'Arch. e CP_27
l'Amministratore Geom. del “IO OT” presentarono una relazione Pt_12 circa lo stato di degrado in cui versava la Chiesa, chiedendo un intervento di messa in sicurezza;
l'anno successivo, il Presidente dell'associazione VA richiese una la perizia sullo stato dei luoghi considerati i segni di cedimento sulle pareti del campanile.
E', peraltro, nella normale esperienza delle cose che - salvo eventi eccezionali, che nel caso di specie non constano - solo una inerzia di lunga durata porta a determinare addirittura il rischio che cedano gli elementi strutturali dell'immobile, il che consente di convincersi, ragionevolmente, che se prima del 2012 il bene avesse subito gli interventi manutentivi necessari a conservare l'idoneità statica del bene e a tenere in buono stato gli intonaci, non si sarebbe reso necessario, nel 2020, alcun intervento sostitutivo del Comune.
L'inerzia della dunque, la rende responsabile non solo quale custode ancora a tale CP_1 data, ma anche in ragione del potere prolungatamente esercitato sulla cosa dal 1973 sino, certamente, al 2012.
pagina 37 di 44 5.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, tanto la quanto gli altri CP_1 convenuti tutti devono ritenersi tenuti a rifondere al le spese dallo stesso Pt_1 sostenute per gli interventi oggetto di causa.
In ordine al quantum da risarcirsi, il ha prodotto certificazione contabile che Pt_1 attesta il pagamento, alla data del 1.12.2020, della spesa di € 122.778,15, nonché della spesa già impegnata a bilancio, ma ancora da liquidare, di € 16.439,50, per complessivi € 139.217,65, unitamente alle relative determine.
Dal prospetto riepilogativo di cui al doc. 34 attoreo si evincono gli utilizzi degli importi stanziati (essenzialmente, oltre al primo intervento di messa in sicurezza volto a evitare la caduta degli intonaci, l'affidamento di incarico a professionisti, l'opera di pulizia del guano, necessario a ripristinare condizioni igienico-sanitarie minime per consentire alle maestranze di svolgere le ulteriori opere, la realizzazione di ponteggi interno ed esterno, aventi lo scopo non solo di consentire l'accesso alle parti elevate della Chiesa ma, soprattutto, di contenimento rispetto al distacco di elementi e di protezione dei passanti).
Con la seconda memoria istruttoria, il ha altresì prodotto due ulteriori determine Pt_1
(la n. 96/21 e la n. 89/22 di proroga del noleggio del ponteggio interno ed esterno dal 5/05/21 al 6/05/23, con impegno di spesa rispettivamente di € 17.934,00 e di € 43.940,00, quantificando le spese sostenute nella complessiva somma di € 201.243,41.
Le contestazioni circa la ritenuta eccessività e sproporzione delle suddette spese, mosse dai convenuti (in particolare, sono generiche e prive di elementi Controparte_6 comparativi a supporto.
Né si profila alcuna condotta negligente concorrente in capo al tale da potersi Pt_1 applicare l'art. 1227 c.c., primo o secondo comma.
Il ha attivato poteri amministrativi sostitutivi e d'urgenza, per cui la doglianza Pt_1 circa un preteso ritardo del là dove svolta da chi sarebbe stato tenuto Pt_1 all'intervento supplito dalla pubblica amministrazione, è a priori inaccoglibile.
Va inoltre rilevato che, come documentato, il – si ricordi, terzo estraneo al bene, Pt_1 che neppure era nella disponibilità di svolgere autonomamente sopralluoghi, sino al maggio 2015 – si è attivato nella complessa situazione per avviare un corretto iter amministrativo, procedendo, dopo il sopralluogo del 2015, a chiarire la situazione di fatto, sotto il profilo tecnico, tramite professionisti incaricati e ad intraprendere una interlocuzione con la e il volta a individuare i soggetti responsabili CP_12 CP_11 dello stato delle cose.
Il non avrebbe avuto, come non ha tuttora, il potere di compiere alcun intervento Pt_1 di ristrutturazione del bene, ma si è limitato a porre rimedio a un pericolo grave e imminente, nel momento in cui lo stesso si è manifestato. pagina 38 di 44 Può ben essere, pertanto, che il tempo trascorso dal 2015 al momento effettivo degli interventi abbia ulteriormente aggravato lo stato del bene: essa, tuttavia, non è imputabile al (il quale, peraltro, nel 2017 ha formalmente offerto in restituzione le chiavi del Pt_1 bene, in tal modo spogliandosi anche della detenzione dell'immobile, e ha in ogni caso dovuto porre in essere i passaggi amministrativi necessari per poter giungere allo stanziamento della somma).
In conclusione, alla luce di quanto sopra, la e i convenuti CP_1 Controparte_2 CP_3 di e di devono ritenersi
[...] CP_3 Controparte_6 CP_5 tenuti, in solido fra loro, a rifondere al quanto dall'ente speso per gli interventi Pt_1 effettuati, per il complessivo importo di € 201.243,41, per il cui pagamento deve essere pronunciata la relativa condanna in favore di parte attrice.
Gli interessi, da calcolarsi come richiesto al saggio legale e fino al saldo, decorreranno dalla data della domanda, non avendo il dato prova delle date dei singoli, effettivi Pt_1 pagamenti.
6.
Non può essere accolta, invece, la domanda di condanna dei convenuti Controparte_2 di e di a rifondere Controparte_3 CP_3 Controparte_6 CP_5 al i costi, oltre a quelli indicati nel presente atto e già sostenuti, che il Parte_1 dovrà ulteriormente sostenere per il mantenimento in sicurezza della Chiesa San Pt_1
LU.
Va richiamato che la condanna c.d. in futuro, con la quale l'ordinamento tutela l'interesse del creditore all'ottenimento di un provvedimento nei confronti del debitore prima ancora che si verifichi l'inadempimento, ha carattere tipico (cfr. Cass., n. 11603/2005; n. 7696/2006; n. 25599/2016) e natura eccezionale (v., in ordine al divieto di analogia alle ipotesi non espressamente previste, Cass., n. 10970/2004; n. 8405/2014).
Nella specie non si verte in alcuna delle ipotesi tipiche, previste dalla legge. A monte, neppure si tratta di un inadempimento contrattuale nell'ambito di un rapporto di durata, già esistente, nell'ambito del quale si collocano le ipotesi di condanna in futuro normativamente previste (il cui paradigma è riassunto negli artt. 657, co. 1, 664, co. 1 c.p.c.), discutendosi, piuttosto, del ristoro di danni subiti, richiesto dal danneggiato azionando, in relazione a tutti i convenuti, un titolo extracontrattuale. Non è, pertanto, preventivabile neppure che, in effetti, in futuro le eventuali spese sostenute dal Pt_1 verranno a collocarsi in un contesto di fatto e di diritto quale quello attuale (ad esempio, i convenuti potrebbero alienare il bene a terzi, per cui si porrebbe questione della individuazione del soggetto che dovrebbe rispondere dei futuri interventi).
La pronuncia, pertanto, deve essere limitata ai danni già prodotti.
7.
pagina 39 di 44 I convenuti e hanno proposto in Controparte_2 Parte_2 CP_5 via subordinata, per l'ipotesi in cui fossero stati riconosciuti proprietari della Chiesa e si fosse ritenuta avverata la condizione apposta nell'atto del 1834, domanda di accertamento della responsabilità della per inadempimento degli obblighi manutentivi della CP_1
Chiesa sulla stessa gravanti e per l'accertamento dell'occupazione sine titulo della Chiesa da parte della stessa per il periodo dal 26 luglio 1973 al 2014, con conseguente condanna della all'immediato rilascio del bene e all'integrale ripristino del bene “in rovina” a CP_1 causa dell'omessa manutenzione, nonché a tenerli indenni dagli esborsi posti a loro carico all'esito del proprio giudizio e al pagamento di una indennità pari al valore locativo del bene per il periodo di occupazione senza titolo.
Le domande, alla luce di quanto su considerato, non possono trovare accoglimento, se non nei termini che si espongono di seguito.
7.1.
Deve, in primo luogo, tenersi conto che la ha continuato a usare l'immobile non CP_1 sulla base degli accordi del 1834, ormai risoltisi per avveramento della pattuizione per cui l'unico usuario era individuato nel e al suo eventuale scioglimento la Parte_3 concessione in uso del bene sarebbe venuta meno, ma di fatto, nel pluridecennale silenzio dei proprietari, che mai ebbero a richiederne la restituzione, come pure sarebbe stato nel loro diritto.
Se la durata di tali condotte e la platealità della circostanza del perdurante utilizzo da parte della (per le funzioni religiose, aperte per definizione ai fedeli tutti) CP_1 consentono di ravvisare, in questa particolare situazione, l'incontro tacito delle rispettive volontà della e degli eredi allora viventi della di CP_1 Persona_2 usare e di lasciar usare l'immobile, tale accordo tacito non giunse a riguardare gli obblighi manutentivi dell'usuario.
Il titolare di un diritto personale d'uso, d'altra parte, non può ritenersi tenuto – nei rapporti con il proprietario – alla conservazione del bene in buono stato mediante lo svolgimento addirittura della manutenzione straordinaria, quale il rifacimento degli intonaci e ancor di più la strutturale messa in sicurezza dell'edificio dal punto di vista statico.
Va considerato, al riguardo, che nell'attuale disciplina codicistica, anche il diritto reale d'uso prevede che l'usuario sia tenuto alle sole riparazioni ordinarie. Analogamente, e a maggior ragione, è disposto per il conduttore (art. 1576 c.c.); il comodatario ha diritto ad essere rimborsato delle spese, esulanti da quelle sostenute “per servirsi della cosa”, di carattere straordinario (art. 1808 c.c.).
Un conto, dunque, è la responsabilità verso i terzi (in questo caso, verso il che Pt_1 deriva dalla qualità di custode e che, come su evidenziato, discende dalla totale inerzia rispetto a qualunque condotta utile a prevenire il danno (anche l'attuazione, ove pagina 40 di 44 necessario, di interventi straordinari e urgenti in via sostitutiva del proprietario inerte ma, comunque, almeno l'attivazione nei confronti di quest'ultimo per la segnalazione della situazione e al limite per la cessazione della custodia, con la restituzione del bene, accompagnata nelle more dall'attuazione di misure contenitive, come quelle poste in essere dal . Altro conto è la ripartizione degli oneri di manutenzione fra usuario e Pt_1 proprietario per titolo contrattuale, che non può prescindere dal contenuto proprio del diritto d'uso (reale e a maggior ragione personale) come normativamente disciplinato.
In altri termini, l'avere mantenuto la disponibilità del bene per farne uso determina la responsabilità nei confronti del come avrebbe determinato le responsabilità ai Pt_1 sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni eventualmente cagionati ai fruitori o ai passanti dalla caduta di calcinacci o, addirittura, da crolli di parti della Chiesa, ma non può giungere sino a sollevare il proprietario dagli oneri legati alla manutenzione necessaria a garantire la sicurezza e la naturale destinazione dell'edificio.
Ai sensi dell'art. 2055 c.c., dunque, tutti i soggetti obbligati sono qui tenuti a rispondere in via solidale per proprio titolo autonomo, avente specifico “peso” che si reputa paritario – sia in virtù della presunzione di cui all'art. 1298, co. 2 c.c., sia perché in effetti parimenti efficiente, nella specie, sotto il profilo causale - rispetto a quello di tutti gli altri, con la conseguenza che non può esservi luogo a regresso da parte di ciascuno nei confronti degli altri condebitori.
La relativa domanda va, conclusivamente, rigettata.
7.2
Va, invece, accolta la domanda di rilascio dell'immobile. Come sopra chiarito, non vi è stato sino ad ora alcun atto da parte della che abbia avuto l'effetto della cessazione CP_1 della custodia e della restituzione del bene ai proprietari. D'altro canto, il titolo all'utilizzo da parte della stessa è stato legato, dal 1973 in avanti, alla mera tolleranza dei proprietari: anche intendendola come comportamento concludente e significativo della volontà di concedere un personale diritto d'uso alla pertanto, quest'ultimo risulta privo di CP_1 termine e subordinato al perdurare, immutato, di tale volontà, potendo i proprietari in ogni momento chiedere il rilascio del bene, come in effetti avvenuto nel presente giudizio.
Non risulta, peraltro, alcuna difesa contraria della che, pertanto, dovrà essere CP_1 condannata alla restituzione dell'immobile, nello stato in cui esso si trova.
Va precisato che, non constando alcun atto divisionale, la domanda deve intendersi effettuata nei confronti della comunione ereditaria tuttora esistente sul bene e il rilascio, pertanto, dovrà essere disposto in favore della comunione medesima.
7.3.
Va rigettata, infine, la domanda di condanna della al pagamento di una indennità CP_1 di occupazione. pagina 41 di 44 Posto che, alla luce di tutto quanto sopra osservato, non si ritiene che l'uso della Chiesa sia avvenuta senza titolo, ma sulla base di un titolo tacitamente formatosi, in ogni caso va rilevato che i convenuti non hanno allegato, né provato quale danno abbiano subito in conseguenza dell'altrui occupazione.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass., SS.UU., n. 33645/2022) ha statuito che “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”, precisando che una volta provato il danno nell'an, ove esso non possa essere provato nel suo preciso ammontare esso “è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”. Inoltre,
“fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”.
Ove anche non si volesse ravvisare nell'inerzia dei proprietari una consapevole volontà di lasciare il bene in uso alla ES (idoneo a costituire un titolo al godimento), dovrebbe pur sempre considerarsi che nessuno dei proprietari via via succedutisi, per quanto consta, manifestò alcun segno di interesse verso il bene, dando mostra di volerne in qualche modo godere, direttamente o mettendolo a reddito.
Non vi sono, allora, elementi per ritenere che i proprietari, se l'immobile fosse stato restituito, l'avrebbero utilizzata, o per proprio uso o concedendola a terzi verso corrispettivo.
Si discute, d'altra parte, di un bene di natura del tutto particolare, trattandosi di una Chiesa, peraltro ad oggi ancora consacrata e, per ciò stesso, da dedicarsi all'uso sacro fino a procedura di sconsacrazione.
Poiché anche in caso di occupazione senza titolo, al di là delle presunzioni utilizzabili sulla scorta dei principi elaborati dalla giurisprudenza e su richiamati, vale il principio per cui il danno non può essere in re ipsa né è necessario e automatico, ma solo “normale”, nella concreta e particolare situazione in esame - nella quale non può presumersi un ordinario godimento del bene - sarebbe stato onere dei convenuti, nel proporre la domanda riconvenzionale, provare che, a dispetto del disinteresse verso il bene, oggettivamente manifestato, se esso fosse stato restituito lo avrebbero, in effetti, utilizzato, onere, invece, rimasto insoddisfatto.
Né i proprietari possono dolersi del fatto che l'edificio rientri nella loro disponibilità solo oggi, quando ormai si trova in rovina e necessita di ingenti spese per la riparazione, mentre, se fosse stato restituito a su tempo, avrebbero provveduto a manutenerlo debitamente, in modo tale da evitare di giungersi all'odierna situazione. I proprietari, pagina 42 di 44 infatti, si ribadisce, avrebbero avuto titolo a ottenere l'immediato rilascio del bene, ma non lo fecero, né si occuparono, per decenni, di richiamare la alla messa in atto, CP_1 quantomeno, della manutenzione ordinaria cui la stessa era gravata in ragione dell'uso fattone.
La domanda, dunque, deve essere rigettata.
8.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, in applicazione dell'ordinario principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. il ha diritto a vedersi rifondere da tutti i Pt_1 convenuti, in solido fra loro, le spese del presente giudizio, liquidate come da nota spesa della parte, che riporta criteri corretti e congrui (con eccezione della sola fase di istruttoria e trattazione, per cui i compensi vanno ridotti al minimo non essendo stata svolta istruttoria successivamente al deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.), in € 11.268, da aumentarsi ai sensi dell'art. 4, co. 2 del DM n. 55/2014 del 90 %, così complessivamente in € 21.409,20, oltre spese forfettarie al 15 %, cpa e iva come per legge e oltre rimborso del CU e della marca da bollo per complessivi € 786,00.
Nei rapporti fra i e da un canto, e la d'altro Controparte_2 Controparte_6 CP_1 canto, in relazione alle domande riconvenzionalmente e trasversalmente proposte dai primi verso la seconda le spese possono essere compensate, in considerazione della assoluta particolarità della fattispecie, in fatto, e del parziale accoglimento delle stesse.
PQM
il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 177/2021:
1) in accoglimento delle domande di parte attrice, dichiara la responsabilità di
[...]
di di e di CP_2 Controparte_3 CP_3 Parte_2
quali proprietari della Chiesa di San sita in Via
[...] Pt_4 CP_1
OT, nonché della , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, quale usuaria e custode della medesima Chiesa, per i danni subiti dal in relazione ai fatti per cui è causa;
Parte_1
per l'effetto,
2) condanna di , Controparte_2 Controparte_3 CP_3 [...]
e la in persona del legale Parte_2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, in solido fra loro, a corrispondere al Parte_1 la somma di € 201.243,41, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di refusione dei costi dal sino ad oggi sostenuti per la messa in sicurezza del Pt_1 su menzionato bene;
pagina 43 di 44 3) in accoglimento della relativa domanda proposta da e da Controparte_2 [...]
, condanna la a restituire la Chiesa Parte_2 Controparte_1 agli eredi dell'originaria disponente di ER vedova Persona_1 Per_3
4) rigetta le ulteriori domande riconvenzionali trasversali proposte dai convenuti di e di Controparte_2 Controparte_3 CP_3 Controparte_6 nei confronti della;
CP_5 Controparte_1
5) condanna di , Controparte_2 Controparte_3 CP_3 [...]
e la in persona del legale Parte_2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, in solido fra loro, a rifondere al le Parte_1 spese del presente giudizio, liquidate in € 21.409,20 per compensi, oltre spese forfettarie al 15 %, cpa e iva come per legge, e oltre esborsi per complessivi € 786,00;
6) compensa le spese fra di , Controparte_2 Controparte_3 CP_3
e la . Parte_2 CP_5 Controparte_1
Novara, 28 settembre 2025
Il Giudice
dott. Annalisa Boido
pagina 44 di 44
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annalisa Boido, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 177/2021 promossa da:
(P.IVA , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. LAURA DE ANGELIS, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. STEFANO ALLEGRA, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_2 CodiceFiscale_1
CO AN e UG AM, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi
), Controparte_3 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. LUCIANO CODINI, elettivamente domiciliato presso il difensore
(C.F. ), Controparte_4 Controparte_5 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. PIERANTONIO DE NUZZO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Oria, Via G. D'Oria n. 86
PARTI CONVENUTE
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti pagina 1 di 44 Per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
In principalità:
1) ACCERTATA la responsabilità della , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Ente titolare di diritto di godimento e/o soggetto obbligato alla cura e manutenzione della Chiesa San LU in Via OT, CP_1
CONDANNARE la stessa, in solido con i Sigg.ri di Controparte_2 Controparte_3
di , quali eredi proprietari del bene suddetto, CP_3 Controparte_6 CP_5 al pagamento in favore del di tutti i costi sostenuti per la messa in sicurezza Parte_1 del sopra citato bene, pari ad euro 139.217,65, o quella somma minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo, nonché alle spese e competenze del presente procedimento;
2) CONDANNARE in solido tra loro i sigg.ri di Controparte_2 Controparte_3
di a rifondere al i costi, CP_3 Controparte_6 CP_5 Parte_1 oltre a quelli indicati nel presente atto e già sostenuti, che il dovrà ulteriormente sostenere Pt_1 per il mantenimento in sicurezza della Chiesa San LU.
In via subordinata:
CONDANNARE in solido tra loro, i sigg.ri di Controparte_2 Controparte_3
, nella loro qualità di eredi proprietari per CP_3 Parte_2 le ragioni sopra indicate, al pagamento in favore del di tutti i costi sostenuti Parte_1 per la messa in sicurezza del sopra citato bene, pari ad euro 139.217,65, o quella somma minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo, nonché alle spese e competenze del presente procedimento.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione delle prove documentali depositate (docc. 1/40 citazione e docc. A/O II memoria istruttoria), nonché ammissione delle prove per testi indicate nella memoria istruttoria del 26/10/22, sulle circostanze ivi indicate.
Inoltre si chiede che il Giudice adito voglia disporre la nomina di CTU, al fine di verificare lo stato di dissesto del bene.
Con favore di diritti, onorari e spese di causa”.
Per parte convenuta Controparte_1
“Voglia il Tribunale di Novara Ill.mo respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione,
PRELIMINARMENTE dichiarare improcedibile la domanda attivata dal Parte_1 in persona del Sindaco pro-tempore per non avere preventivamente attivato il procedimento di mediazione obbligatoria previsto dalla legge vertendosi in materia di diritti reali: pagina 2 di 44 NEL MERITO respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare tutte le domande di parte attrice nei confronti della non avendo quest'ultima alcun obbligo di Controparte_1 intervento legato ad atti di manutenzione straordinaria da effettuarsi all'interno o esterno della Chiesa di S.LU di Novara, essendo stata semplicemente usuaria dell'immobile senza alcun vincolo di solidarietà con i proprietari.
Con il favore delle spese e compensi professionali”
Per parte convenuta Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Novara, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza,
In via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta;
Nel merito in via principale: respingere tutte le domande proposte nei confronti della sig.ra perché infondate in Controparte_2 fatto e in diritto, nonché sfornite di ogni elemento probatorio;
Nel merito, in subordine:
a) nella denegata ipotesi in cui la convenuta fosse riconosciuta erede, accertato il mancato avveramento della condizione risolutiva posta nell'atto del 1834 di donazione e ripresa nell'atto del 1906, e considerata, in subordine, anche la rinuncia da parte della sig.ra di Controparte_2 avvalersi della predetta condizione risolutiva, dare atto che l'immobile per cui è causa non è di proprietà della convenuta e conseguentemente respingere tutte le domande proposte nei confronti della convenuta perché infondate in fatto e in diritto;
in via di ulteriore subordine, anche nell'ipotesi in cui l'atto del 1834 non fosse considerato atto di donazione, accertato il mancato avveramento della condizione risolutiva posta nell'atto del 1834 di donazione e ripresa nell'atto del 1906, e considerata, in subordine, anche la rinuncia da parte della sig.ra di Controparte_2 avvalersi della predetta condizione risolutiva, dare atto che gli obblighi manutentivi della Chiesa permangono in capo al ed alla e conseguentemente respingere tutte le domande Parte_3 CP_1 proposte nei confronti della convenuta;
b) accertato e dichiarato che la (in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, Mons. , in virtù dell'art. 11 lett. A Statuto della Controparte_7 CP_1
, è divenuta proprietaria esclusiva, per intervenuta usucapione, ai sensi e per gli effetti
[...] dell'art. 1158 c.c., della sita in Via OT, n.1, identificata nel Parte_4 CP_1
C.U. Fg. 168, part. A, cat. E/7, a partire dal 26 luglio 1973, respingere tutte le domande proposte nei confronti della sig.ra perché infondate in fatto e in diritto, dato che gli Controparte_2 obblighi manutentivi e di messa in sicurezza del bene gravano esclusivamente sulla CP_1 proprietaria del bene.
[...]
Nel merito in subordine e salvo gravame:
pagina 3 di 44 Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la non fosse riconosciuta proprietaria della CP_1
e la convenuta invece ne fosse riconosciuta proprietaria, e fosse considerata Parte_4 avverata la condizione posta nell'atto del 1834, accertare e dichiarare la responsabilità della
per inadempimento degli obblighi manutentivi della Chiesa sulla stessa Controparte_1 gravanti nonché l'occupazione sine titulo della sita in Via OT, Parte_4 CP_1
n.1, da parte della per il periodo dal 26 luglio 1973 all'anno 2014. Controparte_1
Per l'effetto:
a) condannare la all'immediato rilascio del predetto immobile ed accertare e Controparte_1 dichiarare tenuta la , con conseguente statuizione di condanna, all'integrale Controparte_1 ripristino del bene “in rovina” in conseguenza dell'omessa manutenzione;
b) nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte dal nei confronti della Pt_1 sig.ra dichiarare la obbligata a tenerla indenne e/o Controparte_2 Controparte_1 manlevarla da ogni conseguenza negativa che alla medesima dovesse derivare dall'accoglimento delle avverse istanze, così condannando la al pagamento a favore del Controparte_1 [...]
di ogni eventuale somma in ipotesi dovuta dalla convenuta al;
Parte_1 Parte_1
c) accertare e dichiarare tenuta, con statuizione di condanna, la al risarcimento Controparte_1
a favore della convenuta del danno corrispondente al valore locativo, come determinato in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione dal momento dell'occupazione sino al saldo.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione di prova per interpello e testi sulle circostanze indicate nella seconda memoria ex art. 183 sesto comma cpc, con i testi indicati anche in prova contraria.
In ogni caso con condanna di controparte alla rifusione delle spese, diritti, onorari, oltre CPA ed Iva, oltre al rimborso ex art. 15 D.M. 05.10.1994 n. 585.”
Conclusioni di parte convenuta di : Controparte_3 CP_3
Ogni contraria istanza eccezione e/o deduzione respinta voglia il Tribunale di Novara respingere siccome infondate tutte le domande giudiziali proposte dal sia in via Parte_1 principale che subordinata previo accertamento che il convenuto non può essere Controparte_3 ritenuto proprietario e/o comproprietario della chiesa di e ciò per le motivazioni Parte_4 dettagliatamente indicate, anche ai fini di intervenuta usucapione, ai n. 2,3,4,5,6 della memoria di costituzione e risposta. Con il favore di spese e competenze del giudizio.
Con osservanza.”
Per parte convenuta : Parte_2
“Voglia il Giudice adito così provvedere:
-In via principale ovvero nel merito: pagina 4 di 44 a) ritenere fondata la eccepita carenza di legittimazione passiva del sig. ovvero Controparte_6 respingere tutte le domande proposte nei suoi confronti perché infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di ogni elemento probatorio;
-Nel merito, in subordine:
b) nella denegata ipotesi in cui comunque il convenuto dovesse assumere la qualità di erede, accertato il mancato avveramento della condizione risolutiva posta nell'atto del 1834 di donazione e ripresa nell'atto del 1906, e considerata, in ulteriore subordine, anche la rinuncia espressa da parte del convenuto di avvalersi della predetta condizione unilaterale risolutiva, Controparte_6 dichiarare che l'immobile per cui è causa non è di proprietà del convenuto e conseguentemente respingere tutte le domande proposte nei suoi confronti perché infondate in fatto e in diritto;
in via di ulteriore subordine e gradatamente:
c) anche nell'ipotesi in cui l'atto del 1834 non fosse considerato atto di donazione, accertato il mancato avveramento della condizione risolutiva posta nell'atto del 1834 di donazione e ripresa nell'atto del 1906, e considerata, in subordine, anche la rinuncia ad avvalersi della predetta condizione risolutiva, dichiarare che gli obblighi manutentivi della Chiesa permangono in capo al ed alla e conseguentemente respingere tutte le domande proposte nei confronti del Parte_3 CP_1 convenuto;
d) accertato e dichiarato che la , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, è divenuta proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., della sita in Via OT, n.1, identificata nel Parte_4 CP_1
C.U. Fg. 168, part. A, cat. E/7, ed a far data dal 26 luglio 1973, respingere tutte le domande proposte nei confronti del convenuto perché infondate in fatto e in diritto e Controparte_6 dichiarare che tutti gli obblighi manutentivi e di messa in sicurezza del bene gravano esclusivamente sulla proprietaria del bene. Controparte_1
Co e) accertare e dichiarare che l'eredità della Chiesa si è devoluta di diritto allo Stato Parte_4 ai sensi degli artt. 827 e 586 c.c. con ogni conseguente statuizione di legge.
Infine in ulteriore subordine e salvo gravame:
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato riconoscimento delle precedenti richieste, accertare
[... e dichiarare la responsabilità per inadempimento e/o per l'occupazione sine titulo della Chiesa
sita in Via OT, n.1, da parte della per il periodo dal Parte_4 CP_1 Controparte_1
26 luglio 1973 ad oggi e per l'effetto:
1. condannare la all'immediato rilascio del predetto immobile ed accertare e Controparte_1 dichiarare tenuta la , con conseguente statuizione di condanna, all'integrale Controparte_1 ripristino del bene “in rovina” in conseguenza dell'omessa manutenzione;
2. nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte dal nei confronti Pt_1 dell'odierno convenuto, dichiarare la obbligata a tenerla indenne e/o Controparte_1
pagina 5 di 44 manlevarla da ogni conseguenza negativa che alla medesima dovesse derivare dall'accoglimento delle avverse istanze, così condannando la al pagamento a favore del Controparte_1 [...]
di ogni eventuale somma in ipotesi dovuta dalla convenuta al;
Parte_1 Parte_1
3. accertare e dichiarare tenuta, con statuizione di condanna, la al risarcimento Controparte_1
a favore della convenuta del danno corrispondente al valore locativo, come determinato in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione dal momento dell'occupazione sino al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
Con osservanza.”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione notificato in data 22.01.2022, il ha citato in Parte_1 giudizio la nella sua qualità di ente titolare di diritto di godimento Controparte_1
e/o soggetto obbligato alla cura e manutenzione dell'edificio di proprietà privata denominato Chiesa San LU in Via OT, unitamente a CP_1 Controparte_2 di , di quali eredi di Controparte_3 CP_3 Controparte_6 CP_5 di ER e come tali proprietari del bene oggetto di causa, al fine di Persona_1 ottenere dai convenuti tutti, in solido fra loro, oppure, in subordine, dai soli eredi, la refusione dei costi sostenuti sino all'introduzione della causa per la messa in sicurezza dell'edificio nonché al fine di ottenere la condanna di questi ultimi a sostenere sostengano i costi che si renderanno ulteriormente indispensabili per il mantenimento in sicurezza della Chiesa.
In particolare, risulta che negli anni si sia verificato un visibile, progressivo deterioramento dell'immobile sino a determinare, in epoca recente, un pericolo per la collettività.
Il Sindaco di è intervenuto, nell'esercizio dei propri poteri-doveri, per mantenere CP_1 in sicurezza il bene e preservare l'incolumità pubblica.
In particolare, in data 19.10.2017 il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, ha emesso l'ordinanza n. 1185 avente ad oggetto l'intervento, tramite la realizzazione di opere di somma urgenza ai sensi dell'art. 163, co. 4 del d. lgs. n. 50/2016, reso necessario dalla caduta di materiali e dal pericolo di crollo parziale di elementi strutturali (relativi, in particolare, come si dirà, alla torre campanaria). Con detta ordinanza, il Sindaco ha intimato a a di a Controparte_2 Controparte_6 CP_5 Controparte_3 di , nonché ai soggetti, non identificati, legittimati a intervenire in quanto CP_3 proprietari o utilizzatori del bene, di porre in essere le attività necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'immobile e precisamente di: - mantenere la delimitazione e l'interdizione dell'edificio all'uso e all'accesso, se non da parte del personale incaricato di pagina 6 di 44 eseguire i lavori necessari, fino al ripristino della permanente condizione di sicurezza;
- eseguire urgentemente, e comunque entro il termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento, tutte le necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile, finalizzate alla restituzione delle condizioni di sicurezza, fra cui provvedere alla fornitura e alla posa in opera di cinque cerchiaggi metallici alla torre campanaria e predisporre presidi per contenere l'eventuale caduta di intonaco;
- presentare, al termine dell'esecuzione delle opere e delle verifiche di cui sopra, idonee certificazioni con dichiarazione da parte del tecnico abilitato attestante l'avvenuto ripristino delle condizioni di agibilità dell'immobile.
L'ordinanza non risulta essere stata ottemperata. In seguito alla notifica del provvedimento amministrativo d'urgenza, ha proposto osservazioni al Controparte_2 medesimo, mentre ha proposto ricorso gerarchico in Pt_1 Controparte_3
Prefettura. E' stato notificato ai convenuti da parte del altresì avviso di mora, Pt_1 anch'esso senza esito.
Poiché permanevano condizioni dell'edificio della Chiesa San LU pericolose per l'incolumità della collettività, come emerge dal verbale dei Vigili del Fuoco intervenuti in data 15.10.2020, i quali evidenziavano il pericolo di un nuovo distacco di materiale, il Ministero degli interni ha richiesto al di intervenire ex art. 54 TUEL, Parte_1 che dispone la sostituzione dell'Ente in caso di inottemperanza del soggetto obbligato e diffidato, con conseguente accollo di oneri in capo all'Ente.
Il agisce, dunque, al fine di ottenere l'accertamento e la condanna dei soggetti, Pt_1 che reputa tenuti, a rifondere le spese sostenute in via sostitutiva e a sostenere quelle future, necessarie allo stesso scopo.
Quanto alle ragioni poste a fondamento della domanda, il ha esposto quanto Pt_1 segue.
In data 19.11.1834 la di ER, vedova concesse il Persona_2 Per_3 diritto d'uso della Chiesa di San Nicolao, di proprietà della nobildonna, al
[...]
Confraternita gestita dalla Curia di Nell'atto di Controparte_8 CP_1 concessione venne inserita una clausola secondo cui, quando il avesse cessato di Parte_3 far uso della Chiesa, per aver stabilito altrove le proprie funzioni o perché fosse stato sciolto, la piena proprietà sarebbe tornata in capo alla disponente o ai suoi eredi, nello stato in cui si sarebbe venuta a trovare, con infissi, porte, serramenti, altari e altro, senza facoltà del di modificare alcunché o di asportare beni, se non i mobili ablabili Parte_3 senza rotture o deterioramenti.
In data 17.09.1906 gli eredi della cedettero la Chiesa di San Nicolao alla Per_2 [...]
la quale dal canto proprio cedette ai primi, in permuta, la Controparte_9 Parte_4
sulla quale venne traslato, per accordo intervenuto fra tutte le parti interessate,
[...] il diritto di godimento del Controparte_8
pagina 7 di 44 A partire da tale momento il utilizzò la Chiesa per finalità di culto, occupandosi Parte_3 degli interventi manutentivi e conservativi, come risulta dalla documentazione della Sovrintendenza depositata da parte attrice (sub doc. 6c).
Il Comune ha riferito che il Pio si sciolse nel 1973, a causa della Controparte_8 mancanza di associati, demandando espressamente alla volontà del Vescovo le scelte future sulla Chiesa. L'allora vescovo S.E. con decreto del 26.07.1973, Persona_4 delegò il Vescovo ausiliare “al riassetto ed amministrazione del bene, con relativa presa in consegna da parte del Rettore”.
Proprio in virtù della citata disposizione vescovile la ES di secondo il CP_1
avrebbe assunto l'obbligo manutentivo dell'edificio, a prescindere Pt_1 dall'avveramento della condizione posta nell'atto del 1834.
Parte attrice ha evidenziato, oltre all'intestazione del bene risultante al catasto, che la ha utilizzato l'edificio sino ad anni recenti, come risulta dalla nota dell'Archivio CP_10
Storico AN pervenuta al Comune dalla Prefettura in data 30 luglio 2014. Ritiene, pertanto, configurabile a carico della una responsabilità extracontrattuale nei CP_1 confronti dei terzi per eventuali eventi dannosi, derivante dall'essere di fatto essa amministratore del bene e dall'avere conseguentemente, come tale, la custodia dello stesso.
Il Comune ha altresì riferito di avere effettuato ricerche storiche e anagrafiche per individuare i discendenti delle eredi della firmatarie dell'atto Persona_2 del 1906 (permuta della Chiesa di San Nicolao con la Chiesa di , tanto più dopo Parte_4 il diniego da parte del ad acquisire l'immobile quale bene vacante. CP_11
Sono risultati discendenti di di ER, sulla base delle risultanze esposte Persona_5 nell'atto di citazione, e di mentre Controparte_2 Controparte_6 CP_5 discendente di è risultato essere di Persona_6 Controparte_3
. Al contempo, il Comune ha esposto le risultanze in base alle quali ha CP_3 ritenuto che figlio di e di sorella del Persona_7 Parte_5 Persona_8 sacerdote che, dalle risultanze catastali del 2008, risultava quale Persona_9
“amministratore” della Chiesa, non possa essere individuato fra i proprietari della stessa, avendo il nonno rinunciato a favore della sorella alla propria quota Persona_10 Per_6 di proprietà di tre dodicesimi su detto immobile (tanto che fu solo a Persona_6 firmare, insieme a l'atto del 1906). Persona_5
Il Comune ha evidenziato che, a prescindere dall'obbligo di manutenzione e di conservazione di cui la ES risulta gravata per disposizione vescovile, la proprietà dell'edificio, piena o limitata dal persistere di un diritto reale in capo alla Curia, era e rimane della famiglia CP_3
pagina 8 di 44 Per tali ragioni, dunque, il ha agito nei confronti di tutti gli odierni Parte_1 convenuti, articolando le proprie richieste risarcitorie come da conclusioni riportate in epigrafe.
Con comparsa depositata in data 01.06.2021 si è costituita la Controparte_1 eccependo, in via preliminare, il mancato ricorso alla procedura di mediazione obbligatoria, trattandosi di causa nella quale si controverte di diritti reali, e respingendo, nel merito, tutte le pretese di parte attrice.
La ha esposto, in primo luogo, di avere proposto in data 03.12.2020 ricorso presso CP_1 la di per l'annullamento dell'ordinanza comunale emessa ex art. 54 CP_12 CP_1
TUEL, in quanto viziata da eccesso di potere per aver ingiunto alla priva della CP_1 disponibilità del bene, di svolgere prestazioni volte al ripristino dello stato dei luoghi interessati da situazioni di pericolo. La ha, tuttavia, ritenuto di demandare al CP_12
Tribunale la decisione sulla sussistenza in capo alla di un diritto di godimento sul CP_10 bene o di altra posizione giuridica che le imponga doveri di manutenzione o di attivazione in altro modo.
Secondo parte convenuta, poi, gli interventi inizialmente ingiunti agli obbligati e poi effettuati dal Comune di in via sostitutiva hanno riguardato il “crollo parziale di CP_1 elementi strutturali”, come risulta dall'ordinanza sindacale stessa, e sono, pertanto, qualificabili come interventi riparatori straordinari. Ne discende, secondo la che CP_1 tenuti agli interventi siano i soli i proprietari, ossia gli eredi e non la CP_3 CP_1 stessa, che, in quanto semplice usuaria della Chiesa sino al 1973, pur avendo continuato anche successivamente ad utilizzare i suoi locali per destinarli a ricovero di bancali ed arredi religiosi, era tenuta esclusivamente alla manutenzione ordinaria.
Secondo la ES, in data 30.04.1973, l'uso della Chiesa di sarebbe ritornata Parte_4 nella piena disponibilità degli eredi in seguito alla delibera di Persona_6 scioglimento del LU per mancanza di aderenti. Tutte le diverse Controparte_8
Confraternite disciolte, infatti, vennero riassorbite all'interno della ES e quest'ultima Part continuò a utilizzare la Chiesa di LU unicamente come deposito di oggetti sacri, ciò sino al maggio 2015.
E' certo, dunque, secondo la convenuta, che nessun obbligo di manutenzione straordinaria possa configurarsi in capo alla medesima, neppure in base alla delega al Mons. CP_13 ub. 8 di parte attrice, in quanto a quest'ultimo venivano assegnati
[...] esclusivamente i compiti contenuti nel decreto vescovile (volti “1) a raccogliere dagli attuali Con membri del tutti i documenti ed i registri contabili in loro possesso;
2) a Controparte_8 rielaborare opportunamente gli Statuti in conformità alle Costituzioni Conciliari ed agli indirizzi della pastorale cittadina”).
La ES, inoltre, afferma di avere riconsegnato le chiavi della Chiesa, nel 2015, a il quale, a sua volta, le mise a disposizione del per Testimone_1 Pt_1
pagina 9 di 44 effettuare i rilievi tecnici. La dunque, da quella data non avrebbe avuto più la CP_1 disponibilità materiale dell'immobile, cessando anche dall'utilizzo della Chiesa, fattone dal 1973 in avanti, come mero deposito di arredi sacri.
Ha contestato, pertanto, di poter rispondere della manutenzione straordinaria, escludendo anche che al riguardo possa configurarsi una responsabilità solidale tra proprietario ed usuario, dal momento che, quand'anche l'uso dell'immobile da parte della ES fosse continuato sino ad oggi negli stessi termini di cui all'atto del 1834, le spese per la manutenzione straordinaria graverebbero, comunque, esclusivamente sul proprietario.
Con comparsa depositata in data 07.09.2021 si è costituita resistendo, a Controparte_2 propria volta, alle domande attoree.
In primo luogo, la convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, non avendo parte attrice dato prova della qualità in capo alla convenuta di erede, e come tale di proprietaria del bene, essendo dimostrata la discendenza da di ER, ma Persona_5 non l'accettazione dell'eredità da parte della convenuta e dei suoi ascendenti.
Ha rilevato, in ogni caso, come l'atto del 19.11.1834, concedendo l'uso perpetuo della Chiesa al sia da qualificarsi come un atto di donazione, Controparte_8 confliggendo con la permanenza del diritto di proprietà in capo alla concedente, esentata da qualsiasi cura, peso ed onere, tutti trasferiti al e alla e come non sia Parte_3 CP_1 provato l'avveramento della condizione risolutiva prevista nell'atto. I documenti, infatti, secondo la convenuta, non dimostrano l'avvenuto scioglimento del Consorzio, considerato che il decreto del Vescovo del 26.07.1973 fa riferimento alla “continuità e l'aggiornamento del Pio ” e che nel medesimo atto veniva affidato al Delegato Controparte_14
Vescovile Mons. il compito di riassettare e amministrare sia la Controparte_13 sia lo stesso , nonché di rielaborare Controparte_15 CP_8 opportunamente e aggiornare gli statuti. Pertanto, ove anche l'atto del 1834 non fosse qualificato come un atto di donazione, in conseguenza del mancato avveramento della condizione prevista nell'atto permarrebbero, comunque, in capo al e alla Parte_3 gli obblighi manutentivi della Chiesa di San LU originariamente assunti. CP_1
In subordine, la convenuta ha eccepito l'intervenuta rinuncia ad avvalersi della condizione, in quanto apposta nell'esclusivo interesse della rinuncia già Persona_2 manifestata per fatti concludenti e poi, comunque, in modo espresso nell'atto giudiziale di costituzione in giudizio.
Ancora, parte convenuta ha opposto l'acquisto della proprietà in capo alla CP_1 per intervenuta usucapione. Infatti, il 26.07.1973 la Chiesa di San non tornò
[...] Pt_4 nella disponibilità degli eredi della ma, secondo la parte, la ES di Per_2 CP_1 continuò a possederla uti domina, acquistandone la proprietà per usucapione. In particolare, dopo la nomina di un delegato per il riassetto e l'amministrazione della Chiesa, con l'atto su menzionato, la ES di la utilizzò per decenni come luogo CP_1
pagina 10 di 44 di culto. Nel 1998 chiese alla di poter spostare l'organo ubicato nella CP_16 parete sud della navata in un'altra Chiesa e negli anni 80-90 ne concesse l'uso alla quindi all'Associazione Codice Atlantico (1990), che vi collocò Controparte_17
i suoi allestimenti teatrali, e infine, negli ultimi anni, la utilizzò quale deposito di arredi tuttora presenti. Nel 2012 l'economo della tramite il dott. Parte_6 Persona_11
tentò di consegnare le chiavi della Chiesa, che possedeva fin dal 1973, al Persona_12
(come riconosciuto dall'archivio storico AN di Persona_13
, che subito le avrebbe restituite. La ES, dunque, risulta avere posseduto CP_1 continuativamente l'immobile per oltre un trentennio, con conseguente perfezionamento dell'usucapione.
In estremo subordine, per il caso di rigetto di tutte le precedenti domande ed eccezioni, la conventa ha chiesto accertarsi l'inadempimento da parte della degli Controparte_1 obblighi manutentivi sulla stessa gravanti in relazione al bene oggetto di causa e la condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni derivati e derivandi dall'occupazione illegittima dell'immobile e dall'omessa manutenzione che ne ha determinato il deterioramento, individuati nelle somme necessarie al ripristino dell'immobile (compresi i costi già sostenuti dal richiesti nel presente giudizio, da Parte_1 corrispondersi, dunque, dalla e nelle ulteriori somme che dovessero risultare CP_1 necessarie per l'integrale riparazione della Chiesa.
La convenuta ha osservato, inoltre, che se l'immobile fosse tornato nella disponibilità degli eredi, questi ultimi certamente si sarebbero occupati della manutenzione ordinaria e lo avrebbero locato o venduto;
pertanto, il danno corrisponde anche ai corrispettivi che gli eredi avrebbero tratto dal corrispettivo dell'utilizzo dell'immobile, da quantificarsi facendo riferimento al valore locativo del bene per il periodo dal 1973 al 2014.
In data 14.9.2021 si è costituito di , resistendo alle Controparte_3 CP_3 domande avversarie.
Il convenuto ha contestato, in primo luogo, la propria legittimazione passiva quale proprietario della Chiesa, avendo egli mai avuto il potere di godere e di disporre dell'immobile e non essendo sufficienti prove, al riguardo, né la discendenza dalla né la circostanza che il convenuto, nel 1981, abbia venduto a Persona_2 terzi beni immobili allo stesso pervenuti per successione a di Persona_14
, elementi che non provano la proprietà o la comproprietà, in capo a CP_3
della Controparte_3 Parte_4
Il convenuto ha evidenziato le risultanze documentali in atti da cui risulta, all'opposto, come la Chiesa mai sia stata nella disponibilità di alcuno degli eredi neppure CP_3 dopo l'atto del 1906: quando la chiesa ebbe necessità di manutenzione edilizia il marmista chiese, nel 1925, ed ottenne autorizzazione sindacale a porre rivestimenti in Per_15 marmo;
nell'agosto 1933, quando vi fu necessità urgente di restauri alla facciata della Chiesa a causa dello scrostamento generale dell'intonaco, si diede inizio ai lavori e nel pagina 11 di 44 1935 il Podestà di comunicò che il direttore della Congregazione dei LUni CP_1 aveva provveduto a mettere in pristino gli stucchi del portale della Chiesa, il tutto senza intervento o coinvolgimento degli eredi ugualmente furono i legali CP_3 rappresentanti della Chiesa rettoria di individuati in tale Sac. Parte_4 CP_1 con altro sottoscrittore, a occuparsi del ricollocamento delle campane Controparte_18 sui campanili, in seguito alla promulgazione da parte del governo di un R.A. con cui lo Stato si obbligava a far rifondere e ricollocare a proprie spese tutte le campane requisite per necessità di guerra.
Ha, poi, evidenziato che il , come risulta dai documenti in atti, non è stato Parte_3 disciolto nel 1973, essendo ancora esistente quantomeno al 3.2.1974 ed essendo risultato che la Chiesa, negli anni '80 del '900, fosse usata da soggetti terzi per autorizzazione della ES, pur senza essere stata sconsacrata, e che le chiavi della Chiesa sono sempre state possedute dalla ES, sino alla consegna a Persona_7
Il convenuto ha contestato l'acquiescenza prestata dal alla valutazione Parte_1 dell circa l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 827 c.c. per Controparte_19 considerare l'immobile di proprietà dello Stato, dal momento che la vacanza dello stesso avrebbe potuto essere sostenuta sulla base di considerazioni di fatto, alcune delle quali evidenziate dallo stesso ha rilevato che, in seguito al decreto vescovile del CP_11
26.07.1973, la ha concesso in uso a terzi la Chiesa, in violazione degli artt. 3, 5 e 6 CP_1 dell'atto di concessione del 1834, comportandosi, dunque, come proprietaria per ben oltre 20 anni;
ha sostenuto, pertanto, che è da ritenersi intervenuta l'usucapione, il cui accertamento, secondo il convenuto, potrebbe essere richiesto da chiunque vi abbia interesse;
ha posto in dubbio la legittimità delle clausole dell'atto con cui nel 1906 è stata permutata la chiesa Di San Nicolao con la chiesa di non potendovi essere Parte_4 certezza che ciò costituisse la volontà della contessa di che ciò non Per_2 CP_3 aveva previsto nell'atto, con la ritenuta conseguenza che non vi sarebbe certezza sulla perdurante efficacia del titolo originario, tenuto anche conto delle prescrizioni di cui all'articolo 458 c.c.; ha censurato che l'ordinanza comunale non sia stata notificata anche alla e che il abbia provocato l'instaurarsi di una procedimento penale nei CP_1 Pt_1 soli confronti del ha rilevato che dallo stesso documento attoreo n. Controparte_3
36/A emerge la sussistenza, agli atti della conservatoria dei registri immobiliari, della nota di trascrizione (vol. n. 3218, pag. n. 126) in favore del consorzio Controparte_8 pur essendo oggi essa irreperibile sia in Conservatoria sia all'Archivio di Stato. Il convenuto ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dal sia in via principale sia in via subordinata, previo accertamento che Parte_1 esso convenuto non può essere ritenuto proprietario o comproprietario della Parte_4
[...]
In data 7.9.2021, si è costituito, infine, di svolgendo Controparte_6 CP_5 difese sostanzialmente sovrapponibili a quelle proposte da Controparte_2
pagina 12 di 44 Il convenuto ha contestato, al pari degli altri convenuti appartenenti alla famiglia la propria qualità di erede o di proprietario della Chiesa non CP_3 Parte_4 essendo stata provata l'esistenza di alcuna accettazione dell'eredità da parte di alcuno dei chiamati/ascendenti nel termine di dieci anni dall'apertura della successione, previsto dalla legge per la prescrizione del relativo diritto, e dovendosi, altresì, escludere che sia provata un'accettazione tacita dell'eredità.
Ha anch'egli sostenuto che l'atto del 1834 integrerebbe una donazione dell'immobile dalla vedova al e ha anch'egli opposto Persona_2 Per_3 Controparte_8 il mancato avveramento della condizione risolutiva previsto nell'atto, condizione da qualificarsi secondo il convenuto, comunque, come unilaterale e come tale rinunciabile, e in effetti rinunciata quantomeno con la comparsa di costituzione.
Il convenuto ha a sua volta domandato l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione del bene da parte della , che ha preso possesso della Chiesa Controparte_1 quantomeno dal 1973 e ne ha disposto come proprietaria da allora, nominando un delegato per il riassetto e per l'amministrazione della Chiesa stessa, avanzando richieste a enti pubblici a suo nome e dando disposizioni e incarichi quale vero proprietario, rilevando che, in caso contrario, il bene dovrebbe essere considerato bene vacante, in quanto sono ormai prescritti i termini per l'accettazione, non vi è prova che i successibili, ove pure individuabili, siano stati nel possesso dei beni ereditari al momento dell'apertura della successione e mancano disposizioni testamentarie a titolo particolare o a titolo universale che coprano tutto l'asse ereditario, presupposti in presenza dei quali l'acquisto da parte dello Stato opera ipso iure.
Infine, in via ulteriormente gradata sull'an, il convenuto ha domandato l'accertamento dell'inadempimento contrattuale e/o extracontrattuale da parte della Controparte_1 nella gestione e manutenzione della Chiesa e, pertanto, la condanna della Parte_4 stessa al risarcimento dei danni conseguenti, corrispondenti alle somme richieste dal oltre a quelle che si renderanno ulteriormente necessarie per l'integrale Pt_1 ripristino dell'immobile, nonché ai corrispettivi che gli eredi avrebbero tratto dall'utilizzo dell'immobile se ne avessero avuto la disponibilità, quale indennizzo per l'occupazione del bene senza titolo, da quantificarsi facendo riferimento in via presuntiva al valore locativo del bene per il periodo dal 1973 al 1974.
Il convenuto ha altresì contestato il quantum delle pretese attoree, poiché non provate e ingiustificate, sia nella effettiva entità storica, sia nelle voci imputate sia nei costi sostenuti, ritenuti eccessivi e sproporzionati. Inoltre, ha opposto, ai fini dell'art. 1227, co. 2, c.c., che il creditore avrebbe potuto evitare l'aggravamento del danno determinatosi, dal momento che il si è limitato a semplici opere di ponteggio e mantenimento, senza Pt_1 eliminare la situazione di pericolo e senza porvi sostanziale rimedio, così aumentando il danno subito in violazione delle regole di diligenza e correttezza.
pagina 13 di 44 Con le memorie depositate ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., il ha ribadito la Parte_1 legittimazione passiva della in quanto quest'ultima fu onerata del Controparte_1 riassetto, della cura e della conservazione della Chiesa di San LU per espressa disposizione del Vescovo (doc. 8) a far data dallo scioglimento del , ricevendo Parte_3 ufficialmente la consegna dell'immobile con verbale del 03.02.1973. A partire da tale data, ne assunse la custodia, disponendone per un lungo lasso di tempo, sia in proprio e sia concedendola a soggetti terzi (doc. 10). A sostegno, ha richiamato come, nel 2014, presentatosi in archivio il conte che affermava la propria qualità Testimone_1 di erede della l'allora economo della ES gli abbia Persona_2 consegnato le chiavi della Chiesa e come nello stesso doc. 3, depositato dalla ES, si legga che la Chiesa restò nella disponibilità della Curia anche dopo lo scioglimento del Consorzio, probabilmente perché nessuno degli eredi volle riscattare la proprietà.
Secondo il Comune, pertanto, la risulta titolare di un diritto reale d'uso o CP_1 personale di godimento, a seconda dell'avverarsi o meno della condizione prevista a favore della proprietaria nell'atto del 1906, e, pertanto, grava sulla stessa la responsabilità di provvedere a ciò che riguarda la conservazione e il godimento della cosa, mentre in capo al nudo proprietario restano gli obblighi concernenti la struttura, la sostanza e la destinazione del bene.
Parte attrice, sottolineato come la sospensione della definizione del ricorso gerarchico sia discesa solo dalla ritenuta pregiudizialità del presente giudizio civile rispetto alla decisione del ricorso, in punto legittimazione passiva dei convenuti, ha allegato documenti dai quali ritiene ricavarsi la prova dell'accettazione, tacita o espressa, dell'eredità, ritenendo, inoltre, che la dichiarazione dei convenuti in questo giudizio, seppur in via subordinata, di rinunziare alla condizione di retrocessione posta a favore della proprietà nell'atto 1906 integri il riconoscimento della propria qualità di eredi e precluda la contestazione della propria legittimazione passiva.
La convenuta ribadito come la Chiesa non tornò mai nella disponibilità Controparte_2 dei discendenti della avendo la stessa riconosciuto di avere goduto Per_2 CP_1 dell'immobile dal 1973 al 2014, quando riconsegnò le chiavi a Per_7 Persona_6 ha contestato la difesa della per cui, quale semplice usuaria, sarebbe stata tenuta CP_1 unicamente alla manutenzione ordinaria, sottolineando che, nell'atto del 1834, era previsto che l'usuario dovesse farsi carico di ogni manutenzione ordinaria e straordinaria (punto secondo “qualunque restaurazione e successiva manutenzione”). Inoltre, al punto decimo terzo del predetto atto, veniva ribadito che il avrebbe dovuto osservare Parte_3 tutte le condizioni imposte (tra cui, dunque, quella della realizzazione di “qualunque restaurazione e successiva manutenzione”) e che il Prelato Monsignor Vicario Generale Don (Vicario Generale della Città e della ES) “si sottomette[va] di eseguirli e CP_20 farli eseguire in tutta la loro estensione, remossa ogni eccezione ed opposizione...”.
pagina 14 di 44 Ha, infine, ribadito che le attività poste in essere dalla non sono compatibili con
CP_1 quelle di un semplice usuario, considerato che il diritto d'uso non può essere superiore a 30 anni (mentre nel nostro caso il possesso da parte della si è protratto per oltre
CP_1 quaranta anni) e che l'uso è personale e la cosa può essere utilizzata solo dal titolare del diritto, personalmente e direttamente (mentre la ha concesso a terzi il godimento
CP_1 del bene), traendone conferma del fatto che la per effetto dell'intervenuta
CP_1 usucapione, dovrà essere ritenuta titolare del diritto di proprietà sull'immobile sin dal 1973.
Il convenuto reiterando le eccezioni e le domande svolte nella comparsa Controparte_3 di costituzione, ha a propria volta contestato la difesa della di essere stata mera CP_1 usuaria, in considerazione degli atti di gestione dalla stessa compiuti successivamente al 1973.
Con memorie ex art. 183, co. 6 n. 2) c.p.c., il ha depositato Parte_1 documentazione volta a comprovare la qualità di eredi dell'originaria disponente
[...] in capo ai convenuti e documentazione volta a comprovare le spese Persona_16 sostenute dall'Ente per la messa in sicurezza della Parte_4
La ha contestato che l'atto della sia qualificabile come CP_1 Persona_2 donazione, dato il requisito di forma richiesto dall'art. 782 c.c.; ha rilevato che la delega al
“riassetto ed amministrazione del bene”, contenuta nel decreto del 26.07.1973, sarebbe da intendersi come riferita non ad attività implicanti obblighi manutentivi, quanto piuttosto ad una mera riorganizzazione amministrativa;
ha osservato che la non sarebbe CP_1 potuta divenire proprietaria della Chiesa, in quanto tutte le Chiese parrocchiali e sussidiarie situate sul territorio della circoscrizione ecclesiastica “ES di sono CP_1 di proprietà dei rispettivi Enti parrocchia nel cui territorio sono situate e che, comunque, la Chiesa parrocchiale più vicina alla Chiesa di San è la Chiesa del Monserrato. Pt_4
e hanno replicato ribadendo come la non abbia Controparte_2 Controparte_3 CP_1 contestato di aver utilizzato la Chiesa del 1973 al 2015, concedendone il Parte_4 godimento anche a terzi, e utilizzando i locali della Chiesa per destinarli al ricovero di bancari e arredi religiosi, così che tali fatti sono da considerarsi provati ex art. 115, co. 1 cpc. ha contestato nuovamente la propria qualità di erede, rilevando che, se Controparte_3 la successione di è stata disciplinata dalle norme del codice civile del Persona_6
1865, la sua invece risulta sottoposta alle norme attualmente vigenti, con conseguente applicabilità dell'art. 458 c.c., che dispone la nullità di ogni convenzione con cui talune dispone della propria successione, nonché di ogni atto con cui taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su di una successione non ancora aperta o rinuncia ai medesimi;
ha, inoltre, ribadito che la possibilità per i suoi eredi di permuta della Chiesa non venne all'epoca prevista dalla nell'atto del 1834. Per_2
pagina 15 di 44 Con la terza memoria istruttoria, il ha osservato che dalla comunicazione rivolta Pt_1 al Vicario Generale della ES emergono anche obblighi manutentivi in capo alla e che è provato che il Vescovo abbia trasferito alla Curia CP_1 Controparte_21
Diocesana, e non ad una parrocchia, l'amministrazione e la conservazione della Chiesa di San LU. D'altra parte le diocesi rientrano fra gli Enti Ecclesiastici Cattolici civilmente riconosciuti nel territorio nazionale, come da prospetto pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'Interno aggiornato al 5.11.2022. A prescindere dalla titolarità di diritti reali sulla chiesa di dunque, la ES di a ciò incaricata dal vescovo Parte_4 CP_1
era ed è, secondo il soggetto obbligato alla conservazione Persona_4 Pt_1 dell'immobile.
Le parti convenute hanno reiterato le proprie difese, contestando le produzioni del e le difese della In ordine alle prime, e Pt_1 CP_1 Controparte_2 Controparte_6 hanno osservato che il ha depositato unicamente prova della dichiarazione di Pt_1 successione, che non costituisce prova dell'accettazione dell'eredità, né integra accettazione tacita della stessa. In ordine alle seconde, i convenuti hanno osservato come, oltre a tutto quanto già argomentato, debba contestarsi che dopo il 1973 non furono mai Part celebrate Messe nella Chiesa di LU, considerato che ad oggi la Chiesa risulta Per_1 risulterebbe ancora consacrata. Inoltre, nell'atto notarile del 1834 era specificato che responsabile del era il Vicario Generale, il quale si impegnava a garantire Parte_3
l'osservanza di tutte le clausole del contratto.
Tutte le parti hanno proposto istanze di prova orale, ad eccezione di Controparte_6 che si è riservato unicamente la prova contraria in caso di ammissione di quelle delle controparti (senza, tuttavia, indicare alcun diverso teste o alcuna ulteriore capitolazione da intendersi in replica). Il inoltre, ha chiesto disporsi CTU al fine di verificare Pt_1 lo stato di dissesto del bene.
Tutte le istanze di prova proposte dalle parti sono state rigettate, con provvedimento del 16.8.2023 che deve essere integralmente confermato. Sono state, infatti, articolate su circostanze che, quando non irrilevanti, sono pacifiche o possono essere tratte dalla documentazione in atti, prodotta in assenza di rilievi delle controparti.
Il Comune, infatti, ha racchiuso in un verbale il contenuto dell'incontro del 21.5.2015 e ha ampiamente relazionato sullo stato dell'immobile all'epoca della realizzazione dell'intervento sostitutivo. Che la abbia avuto la disponibilità dell'immobile, dopo CP_1 il 1973, è dalla stessa ammesso e il dato secondo cui la celebrazione delle funzioni sarebbe cessata, precisamente, nel 1986 e che, successivamente, la messa a disposizione della Chiesa a soggetti terzi sia stata episodica e di breve durata, come avrebbe inteso provare la non smentisce, ma conferma che quest'ultima mantenne la disponibilità del CP_1 bene, potendola utilizzarla secondo quanto riteneva opportuno e rientrante nei propri compiti. Quanto, infine, alla proprietà parrocchiale delle Chiese situate nella circoscrizione pagina 16 di 44 della ES di essa rappresenta un dato neutro, poiché si discorre, nella presente CP_1 vicenda. dell'uso che la fece della Chiesa, e non della sua proprietà. CP_1
La causa è giunta all'udienza dell'11.2.2025, alla quale le parti hanno precisato le conclusioni come riportato in epigrafe.
All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
1.
L'oggetto della presente controversia trae origine dagli interventi realizzati dal Comune attore sull'edificio della Chiesa sita nel pieno del centro abitato della città di Parte_4
in Via OT n. 1, per ovviare, nell'urgenza, allo stato di degrado in cui versava CP_1
l'immobile, divenuto fonte di pericolo per l'incolumità delle persone.
La particolare vicenda del bene discende, come si vedrà, per quanto qui in particolare interessa, da un atto di liberalità compiuto dalla nobildonna novarese Persona_1 vedova nel 1834, in seguito al quale una Chiesa facente parte del patrimonio Per_3 privato della stessa, dedicata a San Nicolao, venne concessa all'utilizzo del CP_8
e, in seguito, permutata all'inizio del '900, per volere degli eredi della
[...] Per_2 con quella oggetto del presente giudizio, sulla quale permasero fermi, per espresso accordo fra i soggetti interessati, gli effetti del precedente atto.
Con il mutare dei tempi il venne sciolto e nei decenni successivi venne meno Parte_3 anche l'interesse al bene della I discendenti della d'altro canto, sino a CP_1 Per_2 tempi recentissimi non mostrarono alcun segno di volersi occupare della sorte giuridica e di fatto dell'immobile. L'unico interessamento, avvenuto da parte di Testimone_1
al quale vennero consegnate le chiavi negli anni immediatamente anteriori al 2015
[...]
(infatti, fu quest'ultimo ad aprire la Chiesa perché il 21.5.2015 vi si svolgesse il sopralluogo da parte dei tecnici Comunali, unitamente ai rappresentanti della ES: cfr. doc. 13 parte attrice), è rimasto privo di seguito, essendo stato accertato – come non è contestato da alcuna delle parti in causa – che egli non fosse erede della originaria disponente e, pertanto, non potesse vantare titolo sull'immobile. Persona_1
Il bene, dunque, di pacifica proprietà della famiglia – in particolare della CP_3
che la concesse in uso al nel Parte_7 Controparte_8
1834 - e per decenni utilizzato come luogo di culto, persa evidentemente ogni rilevanza per gli eredi di chi ne aveva disposto e per chi l'aveva utilizzata, fu semplicemente abbandonato in uno stato di incuria fino a venire a trovarsi, già agli inizi degli anni '2000, in condizioni di degrado che, avendo determinato danni a terzi e rischiando di determinarne altri e più gravi, imposero l'intervento del Pt_1
pagina 17 di 44 Precisamente, si ricava dagli atti che, in esecuzione dell'ordinanza n. 472 del 13.10.2003 del la Chiesa venne transennata. Parte_1
Si manifestarono, in seguito, ulteriori crolli di intonaci. In anni più recenti furono effettuate segnalazioni da più soggetti (IO OT nel 2014, che aveva subito la caduta di calcinacci e infiltrazioni;
l'associazione VA nel 2015), relativi a segni di cedimento del campanile. Il sopralluogo del 21.5.2015 evidenziò la necessità di messa in sicurezza, previo reperimento di un ponteggio, essendosi già osservate gravi problematiche dal punto di vista strutturale.
Precisamente, il verbale di sopralluogo avvenuto in data 21.05.2015 riporta le seguenti condizioni dell'immobile: “risultano pessime, sotto il profilo igienico-sanitario […]. Si sono riscontrate rilevanti problematiche sotto il profilo strutturale, con presenza di fessurazioni e crolli parziali sia di vetrate che di parti lignee, oltre alla caduta materica di parte dei decori delle volte soprattutto all'imposta dell'arco della navata. […] Non si è proceduto ad effettuare sopralluoghi nelle parti superiori, (organo, pulpito, campanile), nello scantinato e nel cortiletto esterno (non accessibile in quanto davanti alla porta in uscita vi è una non identificata tela) oltre alle varie problematiche di accesso per zone con precarie condizioni di accesso in sicurezza oltre che di igiene.
[…] La geom. si riserva di verificare per quanto possibile lo stato di coperture, in quanto CP_22 si denotano numerose infiltrazioni, oltre alla vista di crollo nelle imposte delle volte della navata, in particolare verso il lato nord, dove i confinanti lamentano infiltrazioni metereologiche.”.
Il 24.11.2016, a seguito di una segnalazione pervenuta dal “IO OT” circa la caduta di porzione di intonaco della facciata del campanile, venne eseguito un nuovo sopralluogo tecnico, a seguito del quale emersero molte criticità.
In attesa della individuazione della proprietà, l'Amministrazione, considerato che il Sindaco è responsabile del mantenimento del bene in sicurezza per incolumità pubblica come definisce l'art. 54 d.lgs. 267/2000, intervenne stanziando le risorse necessarie. Data la posizione della torre campanara, del timpano della facciata della Chiesa e degli edifici adiacenti, non fu possibile intervenire con una autogru per verificare la situazione statica e materica dell'edificio; dunque, venne predisposto ponteggio atto alla verifica degli intonaci rimasti. Secondo la “stima opere complessive” (sub doc. 25), il valore complessivo dell'appalto per gli interventi di messa in sicurezza e di verifica di idoneità statica venne indicato in € 184.280, 69.
La fu incaricata in data 24.11.2016 di intervenire con Controparte_23 installazione di ponteggio esterno al campanile, propedeutico per la messa in sicurezza degli intonaci decoesi e del campanile da cui minacciavano di cadere alcune parti. Venne inoltre evidenziata la necessità di ottenere una consulenza da parte di uno strutturista sulla idoneità strutturale e sismica del campanile.
Non rientrando l'immobile nella proprietà comunale, il Comune di si attivò al fine CP_1 di individuare i proprietari della All'esito delle ricerche, con Parte_4
pagina 18 di 44 ordinanza del Sindaco n. 1185 del 19.10.2017, il Sindaco di ordinò a CP_1 [...]
a di a di CP_2 Controparte_6 CP_5 Controparte_3 CP_3 nonché a qualsiasi altro soggetto legittimato a intervenire a titolo di proprietario o utilizzatore dell'immobile, di porre in essere con urgenza, e comunque entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza in questione, tutte le attività necessarie atte a ripristinare le normali condizioni di sicurezza dell'immobile.
L'ordinanza rimase ineseguita. Il che non vanta la proprietà del bene né, Pt_1 pacificamente, ha titolo alcuno sullo stesso, pose in essere, allora, opere e misure – dei cui costi chiede in questa sede la refusione - di mero carattere contenitivo del pericolo, essendo precluso all'ente di intervenire in sostituzione dei soggetti notificati con interventi di tipo strutturale.
Nessuno dei convenuti ha contestato – né qui, incidentalmente, né, per quanto consta, nella competente sede amministrativa - l'esistenza dei presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo e urgente da parte del essendo chiara, d'altra parte, la Pt_1 necessità di intervenire quantomeno in via contenitiva sull'immobile, al fine di evitare danni all'incolumità pubblica.
2.
Ciò posto, dai suddetti interventi discendono le domande del volte a ottenere il Pt_1 rimborso della spesa sopportata dal soggetto che sarebbe stato tenuto a realizzarli e a individuare, al contempo, chi vi sarà tenuto in futuro.
Il chiamando in causa la , ne aziona la responsabilità “nella sua Pt_1 Controparte_1 qualità di Ente titolare di diritto di godimento e/o soggetto obbligato alla cura e manutenzione della Chiesa”.
Dagli atti risulta quanto segue.
2.1.
Con atto del 19.11.1834, la di ER concesse il diritto Persona_2
d'uso della Chiesa di San Nicolao al Pio Controparte_8
Successivamente, nel 1906, gli eredi della fra cui in particolare Per_2 Persona_6
e di ER, cedettero la Chiesa di San Nicolao
[...] Persona_18 alla la quale, a sua volta, cedette in permuta alle eredi Controparte_9 CP_3 la proprietà della sulla quale era confermata la concessione in uso al Parte_4
Controparte_8
L'atto di permuta in questione disponeva che “il fabbricato, dalla banca acquistato ed ora ceduta in permuta – ovvero la Chiesa di San LU – deve tenere luogo e vece della Chiesa di San Nicolao con tutti i diritti e pesi a questa chiesa inerenti”.
La posizione del fu altresì confermata al punto 7, in cui è possibile Controparte_8 leggere che “Il , usuario, ed i nobili, comproprietari, dichiarano Controparte_8 pagina 19 di 44 che, tranne la sostituzione del fabbricato, ossia di una chiesa all'altra chiesa, restano fermi e inalterati i rispettivi diritti e patti risultanti dalla concessione di uso perpetuo fatta dalla nobile contessa con rogito del 19 novembre 1834”. Persona_19 Per_20
Il già usuario della Chiesa di San Nicolao in virtù Controparte_8 dell'atto del 1834, conservò, dunque, il medesimo diritto sulla permutata Chiesa Pt_4 in forza dell'atto del 1906.
[...]
A partire da tale anno la Chiesa fu utilizzata dal per finalità di culto. La Parte_3 titolarità dell'uso è comprovata dalla richiesta e dal relativo permesso di costruire rilasciato alla Congregazione nel 1925 dal Comune di (doc. 6 parte attrice), da cui CP_1 si evince, altresì, l'attivazione della stessa per opere qualificabili come manutenzione straordinaria. A decorrere dal 1933, inoltre, risultano essere stati posti in essere alcuni interventi manutentivi e conservativi dal (doc. 6c citazione). Infatti, presso Parte_3
l'Archivio di Stato di Novara sono presenti un progetto per la sistemazione della facciata della Chiesa risalente al 1933, una comunicazione datata 22.08.1935 del Direttore della relativa alla messa in pristino degli stucchi del portale della Parte_8
Chiesa e un contratto, datato 21.04.1947, volto alla rifusione e al ricollocamento sul campanile della campana maggiore, requisita in tempo di guerra.
2.2.
La qualificazione dell'atto stipulato dalla con il deve Persona_16 Parte_3 tener presente che esso fu sottoscritto nel 1834 e, dunque, secondo il generale principio per cui tempus regit actum e in virtù della regola della non retroattività delle norme che attualmente compongono l'ordinamento italiano, non è ad esso applicabile la disciplina prevista nel codice civile vigente (e neppure quella del codice antevigente del 1865, né quella del c.d. codice albertino, promulgato nel 1837, bensì quella ancora anteriore, non individuata in alcun modo dalle parti).
Appare necessario, pertanto, privilegiare il regolamento contrattuale che si trae dall'atto, ritenendosi che la prospettazione di profili di invalidità o l'eventuale pretesa di trarre dalle fattispecie normative all'epoca vigenti una disciplina integrativa, se non addirittura sostitutiva in quanto imperativa e, pertanto, prevalente rispetto a quella pattizia, dovrebbero essere supportate dall'indicazione delle norme ritenute rilevanti dalle parti, che a tanto non hanno provveduto (e dovendosi ritenere che l'individuazione della norma applicabile, in quanto ormai appartenente alla storia del diritto, sia da assimilarsi ad un fatto e non rientri nell'ambito di operatività del principio per cui iura novit curia).
Ebbene, alla luce della disciplina voluta dalle parti, l'atto della Persona_2 contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti eredi, non può essere qualificato come una donazione (del diritto di proprietà, assumono per implicito i convenuti).
pagina 20 di 44 Sebbene, infatti, si tratti senza dubbio di atto compiuto per spirito di liberalità, non risulta dal contenuto degli accordi intercorsi che la disponente abbia inteso spogliarsi della proprietà della Chiesa, arricchendone correlativamente il . Parte_3
L'atto è intitolato “concessione dell'uso” della soppressa Chiesa di San Nicolao, espressione che rimanda a una parziale spoliazione di facoltà del proprietario, che tale intende rimanere, e il riferimento, nell'atto, al diritto d'uso acquistato dal è costante. Parte_3
Nell'atto, d'altra parte, si legge dell'“interesse grandissimo” della di “conservare la Per_2 proprietà” dell'immobile e della disponibilità del ad accettare tutte le condizioni Parte_3 che la stessa volesse apporre a “maggior guarentiggia”, appunto, della sua proprietà.
Coerentemente, nell'atto risulta inserita una clausola la quale dispone che “cessando il medesimo di far uso della detta Chiesa, sia perché venisse a stabilire altrove le sue Parte_3 funzioni, sia perché venisse a essere disciolto dall'autorità ecclesiastica, civile, o qualsiasi voglia altra causa […] tornerà ad evolversi la piena ed assoluta disponibilità della medesima alla signora concedente e ai Signori Eredi e successori, nello stato in cui si troverà, con tutti Per_2 gli infissi, porte, serramenti e loro vetri, altari e altro”.
L'effetto conseguente al verificarsi dell'evento dedotto in condizione è il ritorno della piena proprietà in capo alla o agli eredi e successori. La concessione in uso, Per_2 dunque, non fu prevista a termine, ma fu collegata all'utilizzo che il avrebbe Parte_3 fatto della Chiesa, stabilendosi che, alla sua cessazione, l'immobile rientrasse nella piena disponibilità della o dei suoi eredi, effetto incompatibile con la volontà di Per_2 procedere con una donazione da parte della Per_2
Soprattutto, va rilevato che il acquistò le facoltà relative al godimento, ma non Parte_3 anche quelle relativamente alla disposizione del bene, mantenute ferme in capo alla famiglia Prova ne sia il fatto che la permuta del 1906 avvenne in favore delle CP_3 eredi della espressamente qualificate nell'atto come Persona_16
“comproprietarie”, con il coinvolgimento del solo in quanto “usuario”. Parte_3
La dunque, intese senza dubbio beneficare gratuitamente il Persona_16
, in favore del quale la concessione in uso avvenne senza corrispettivo (anche se Parte_3 la liberalità fu temperata dalla pattuizione per cui tutti gli oneri di manutenzione del bene furono addossati all'utilizzatore, così che la proprietà, altrimenti gravatane almeno quanto agli interventi straordinari, ne fu integralmente sollevata), ma non intese trasferire la proprietà del bene.
Come su accennato, poi, non può tenersi conto, al fine di ipotizzare una sostanziale traslazione della proprietà, del fatto che il contenuto del diritto d'uso concesso al appaia differentemente connotato rispetto a quanto consente l'odierna Parte_3 disciplina codicistica – segnatamente, là dove prevede che l'usuario sia tenuto solo alle spese per le riparazioni ordinarie (art. 1025 c.c.) e che l'uso costituito in favore di una pagina 21 di 44 persona giuridica non possa durare più di trent'anni (art. 679 c.c., richiamato dall'art. 1026 c.c.) – trattandosi di norme non applicabili alla fattispecie.
Deve negarsi, conclusivamente, che la Chiesa sia sin dall'origine uscita dal patrimonio della famiglia e dei soggetti che, oggi, vanno ritenuto eredi dell'originaria CP_3 disponente.
2.3.
Gli elementi in atti indicano come avveratasi la condizione dedotta nell'atto, ossia la
“cessazione di far uso” della Chiesa da parte del perché “disciolto dall'autorità Parte_3
Ecclesiastica o civile”.
Nel verbale di adunanza straordinaria dell'assemblea del tenutasi il Controparte_8
30.4.1973 venne decretato lo scioglimento del dai soli due associati residui, Parte_3 presenti all'assemblea, successivamente dimissionari;
né risulta, successivamente, alcun atto da cui emerga una sua successiva reviviscenza mediante associazione di altri soggetti, idonea a ricostituire la pluralità degli associati. Fu, pertanto, effettuata comunicazione al Vescovo perché disponesse “della Chiesa” secondo la sua volontà.
E' sì vero, poi, che con decreto del 26.07.1973 il Vescovo S.E. nominò Per_4 Per_4
Mons. delegato vescovile “per il riassetto e l'amministrazione della Controparte_13
Chiesa di in dello stesso e delle altre Associazioni” che Parte_4 CP_1 CP_8 facevano capo alla stessa Chiesa e alle quali appariva necessario garantire “un'adeguata assistenza religiosa”, assegnandogli i compiti di “raccogliere dagli attuali membri del
[...] tutti i documenti ed i registri contabili in loro possesso” e di “rielaborare Controparte_8 opportunamente gli Statuti in conformità alle Costituzioni Conciliari ed agli indirizzi delle pastorali cittadine. In tal modo sarà attuato un conveniente aggiornamento dei Pii Enti suddetti, che già in passato hanno ben meritato con le loro specifiche attività”.
Non vi è nessuna indicazione, però, che porti a ritenere che l'aggiornamento dei Pii enti in questione – almeno quanto al , che qui interessa – abbia implicato la Parte_3 riorganizzazione del medesimo e la continuità, d'esistenza e d'opera, dello Parte_3 stesso quale soggetto giuridico (quantomeno ai sensi del diritto ecclesiastico) e non, invece, unicamente un ideale e morale passaggio di consegne, al fine di proseguirne l'opera secondo modalità più adeguate ai tempi.
In particolare, nessuna delle parti ha allegato e provato che, dopo l'emissione del decreto vescovile menzionato, lo Statuto consortile sia stato in effetti riscritto e la pluralità degli associati si stata ricostituita. Al contrario, come detto, i due residui associati risultano essersi dimessi, dopo aver procurato di stabilire la sorte dei beni residui del , e Parte_3 dello stesso, quale ente ecclesiastico soggettivamente autonomo, non si rinvengono nei documenti in atti successive tracce di ripresa in vita e di funzionamento.
pagina 22 di 44 L'esigenza di amministrazione al venir meno del , d'altra parte, si poneva Parte_3 essenzialmente – al di là della gestione degli aspetti legati al culto - sotto il profilo patrimoniale, dovendosi stabilire il destino, e poi provvedere alla gestione, dei beni già facenti capo al . Al decreto vescovile, perciò, fece seguito un incontro con i due Parte_3
“membri superstiti dimissionari”, e nel corso del quale furono Per_21 Per_22 consegnati al Vescovo Ausiliare delegato i libri di amministrazione e il capitale rappresentante l'attivo della Chiesa, nonché i documenti in archivio, gli oneri costituiti negli armadi della e quant'altro era custodito presso la Chiesa stessa. Parte_9
La , insomma, tramite il delegato vescovile, si fece carico di acquisire i Controparte_1 beni facenti capo al e di proseguirne l'opera di beneficio al Culto, senza, Parte_3 tuttavia, che sulla base di quanto risultante, possa mettersi in dubbio che il CP_8 abbia in quel frangente cessato di esistere, quale ente ecclesiastico.
[...]
2.4.
Ciò stabilito, emerge, però, dagli atti, e non è stato smentito dalla che CP_1 quest'ultima non abbia cessato di utilizzare la Chiesa dopo lo scioglimento del e Parte_3 che tale utilizzo sia perdurato sino ad anni recenti.
In primo luogo, è indiscusso che non vi sia stata nessuna restituzione, e nemmeno alcun tentativo di materiale retrocessione, dalla ES alla famiglia o chi per essa, CP_3 pur non andato a buon fine o per impossibilità di individuare gli aventi titolo o per il rifiuto degli stessi di rientrare nella disponibilità dell'immobile: semplicemente, per quanto consta, la una volta cessato di esistere il mantenne la CP_1 Controparte_8 piena e diretta disponibilità della Chiesa, che continuò a essere utilizzata per la liturgia per qualche tempo (dalle notizie storiche ricostruite negli articoli di stampa prodotti dal la concessione ad associazioni religiose e culturali per usi diversi da quelli Pt_1 liturgici avvenne solo negli anni '80 del secolo scorso).
La Chiesa, peraltro, non venne sconsacrata, né quando venne messa a disposizione di soggetti terzi per stabilirvi la sede delle proprie riunioni – secondo notizie ricostruite su organi di stampa, tuttavia non specificamente smentite dalla – e neppure quando CP_1 rimase di fatto adibita a mero deposito di arredi sacri. Nel corso del sopralluogo del 21.5.2015 alla presenza dei tecnici comunali, infatti, il dott. Responsabile Per_12 dell' , riferì che la Chiesa era ancora consacrata e che doveva Parte_10 procedersi all'apertura del Tabernacolo, in effetti chiuso a chiave, secondo le procedure canoniche. A tali procedure, secondo quanto verbalizzato, si procedette nel pomeriggio della stessa giornata, con consegna del Corporale al dott. Tuttora non risulta Per_12 che sia stata avviata la procedura (canone 1222 del codice di diritto canonico) da cui discende la perdita di destinazione dell'edificio al culto divino e la destinazione all'uso profano.
pagina 23 di 44 Non può non considerarsi, poi, che ancora nel 2008 le risultanze del catasto indicavano la Chiesa come “amministrata” dal sacerdote Persona_23
Non corrisponde alla realtà, dunque, che con lo scioglimento del Chiesa sia CP_24 ritornata “nella piena disponibilità degli eredi citati nell'atto notarile del 1906 e loro discendenti”, come si legge nell'informativa diocesana al viceprefetto Vicario dr. Per_24 dell'8.8.2014.
[...]
D'altra parte è indiscusso che solo in epoca recente le chiavi, che erano nella disponibilità della ES, furono consegnate a discendente della originaria Testimone_1 concedente in uso.
Non è stato chiarito esattamente l'anno in cui ciò avvenne. La ES ha allegato che le chiavi furono restituite nel maggio 2015, ma il dato è certamente inesatto, poiché di tale consegna si fa menzione nella nota inviata nel 2014 dall' di Parte_10
Novara alla Prefettura (doc. 12a atto di citazione), secondo cui essa sarebbe CP_1 avvenuta “qualche anno prima” (in ogni caso, necessariamente prima). Il ha Pt_1 individuato tale passaggio, non è chiaro sulla base di quale documento, nel 2012, dato che può, però, considerarsi sostanzialmente attendibile, in quanto consonante con le affermazioni della nella suddetta comunicazione alla , e comunque CP_1 CP_12 utilizzabile sia nei confronti del per averlo esso stesso allegato, sia nei confronti Pt_1 delle altre parti, per non averlo esse contestato.
E', peraltro, un fatto pacifico che non fosse erede della Contessa Persona_7
Il 21.5.2015 le chiavi furono consegnate da costui al Comune, che il Persona_6
16.6.2017 ne tentò la restituzione agli odierni convenuti, nessuno dei quali accettò di riceverle.
Nel 1973, dunque, il fu disciolto e cessò l'uso che esso faceva della Chiesa come Parte_3 propria sede. La ES, tuttavia, subentrò nei rapporti dell'ente cessato e, dichiaratamente, nell'amministrazione della Chiesa, che, dunque, lungi dall'essere restituita, continuò a essere utilizzata anche negli anni successivi, sino, quantomeno, alla materiale consegna a nel 2012. Persona_7
2.4.
Dal lato della proprietà, nessuno degli eredi della Parte_7 risulta avere rivendicato l'avveramento della condizione dell'intervenuto scioglimento del e avere preteso la retrocessione del bene. Controparte_8
Non può convenirsi con i convenuti e Controparte_2 Parte_2 che le parti che stipularono la concessione in uso dedussero la condizione
[...] nell'esclusivo interesse della proprietaria, che intendeva che gli effetti della concessione venissero meno al verificarsi degli eventi previsti.
pagina 24 di 44 Va, infatti considerato che tanto al diritto di proprietà, quanto al diritto d'uso, soprattutto se gravato da tutti gli obblighi manutentivi, corrispondono – e l'odierna vicenda ne è lampante esempio - altrettante posizioni di potenziale responsabilità, correlate, quantomeno, all'obbligo di conservazione del bene in condizioni tali da non determinare pericolo di nocumento nei confronti dei terzi.
Se le parti originarie, dunque, collegarono la cessazione del diritto d'uso al venir meno del
, al quale il diritto era stato concesso, non avrebbe potuto l'usuario, Parte_3 unilateralmente, pretendere di restituire anzitempo la Chiesa alla proprietà, dismettendo gli obblighi assunti, ma, parimenti, non potrebbe quest'ultima pretendere di determinare unilateralmente la prosecuzione degli effetti del contratto in capo all'usuario (anzi: in capo alla essendo il ormai disciolto), perpetuandone i gravosi obblighi CP_1 Parte_3 manutentivi, pur al verificarsi dell'evento pattuito come condizione risolutiva.
E' al contempo vero che di fatto, fermo il diritto di proprietà in capo agli eredi della disponente (che, comunque, non sarebbe stato in discussione neanche nell'ipotesi in cui la mancata rivendicazione del bene potesse essere intesa come rinuncia ad avvalersi della condizione), la non solo rimase nella piena disponibilità del bene, ma continuò CP_1 anche ad utilizzarlo, dapprima in modo pieno e poi in modo sempre più ridotto, fino a farne un deposito delle cui condizioni non ebbe più a curarsi: ciò nella completa inerzia degli eredi dell'originaria disponente, che nulla fecero per rientrare in possesso del bene o manifestare alcuna contrarietà all'utilizzo.
Non risulta che vi sia stato neppure un tentativo, nel corso di decenni, da parte dei danti causa degli odierni convenuti, né da parte dei convenuti medesimi, di ottenere la restituzione della Chiesa, manifestando in tal modo la volontà di rientrare nella disponibilità del bene in seguito alla perdita di efficacia della originaria concessione.
La lunga durata della tolleranza, unita al fatto che essa avvenne in diretta prosecuzione di un diritto reale d'uso già concesso al soggetto cui la era subentrata, lasciano allora CP_1 ritenere che l'inerzia dei proprietari via via succedutisi non sia da intendersi come mero silenzio, ma come manifestazione, per fatti concludenti, di non voler ostacolare l'utilizzo che della Chiesa continuava a essere fatto da parte della CP_1
Deve, insomma, ritenersi che, per condotta tacita e concludente delle parti, sia stato concesso alla di proseguire nell'utilizzo della Chiesa, non più in forza CP_1 dell'originario accordo, ormai caducato, ma in virtù di una nuova intesa, priva di termine (e, dunque, destinata a cessare per mera iniziativa di una delle due parti, che solo intendesse por fine alla situazione di fatto), idonea a far insorgere in capo alla un CP_1 diritto d'uso non più qualificabile come reale, ma meramente personale, implicante le facoltà di godimento effettivamente attuate.
3.
pagina 25 di 44 Per quanto attiene alla posizione degli altri convenuti, parte attrice li ha citati in quanto attuali proprietari della Chiesa, per via di successione ereditaria.
3.1.
Tutti e tre i convenuti, nel costituirsi, hanno genericamente contestato la propria qualità di eredi, rilevando che il Comune avrebbe provato la discendenza anagrafica dalle antenate sottoscrittrici dell'atto del 1906, ma non che il bene in questione sia loro pervenuto per via successoria. Anche in caso di successione legittima, infatti, la delazione che segue l'apertura della successione non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessario che il chiamato all'eredità accetti l'eredità. Nella specie, non vi sarebbe prova dell'intervenuta accettazione dell'eredità da parte di questi ultimi, rispetto ai danti causa diretti (tali ritenuti) degli stessi, né dell'accettazione di questi ultimi, via via risalendo nella catena successoria.
La difesa, tuttavia, non può essere accolta.
E' documentalmente provata dall'atto del 1906 la qualità di eredi di Parte_7 in capo a di ER e a
[...] Persona_18 Persona_6
Il Comune ha allegato che nel 1889, con testamento, chiamò all'eredità i Persona_5 figli e , rispettivamente nonno e zio (in secondo grado) di CP_25 Per_25 [...]
e alla condizione – avveratasi - del raggiungimento della CP_2 Controparte_6 maggiore età.
Secondo il Comune, l'accettazione dell'eredità da parte di si desume dall'atto CP_25 di divisione dei beni in comunione tra i due fratelli e dalla riunione dell'usufrutto del padre per successione della premorta CP_25 Persona_18
padre dei convenuti e di Persona_26 Controparte_2 Controparte_6
poi, risulterebbe avere accettato tacitamente l'eredità del padre , CP_5 CP_25 mentre l'accettazione del padre da parte di e di Per_26 Controparte_2 Controparte_6 si ricaverebbe dagli atti di trascrizione. e d'altra parte, Controparte_2 Controparte_6 avrebbero ereditato anche dalla madre, a sua volta erede del Parte_11 marito Persona_26
Per quanto attiene al ramo parentale di di ER, il Comune Persona_6 ritiene che i beni della stessa, la cui successione è disciplinata dalle norme del codice civile del 1865, siano stati ereditati da di , dal momento che Persona_27 CP_3 nella disciplina del codice previgente la rinuncia all'eredità non poteva presumersi e non consta che egli abbia espressamente rinunciato. (nonno del convenuto Persona_28
sarebbe divenuto erede universale di in seguito al Controparte_3 Persona_27 decesso della sorella, di , inizialmente erede Controparte_26 CP_3 universale, per disposizione testamentaria del de cuius. L'accettazione dell'eredità di da parte di si evincerebbe dagli atti di trascrizione Persona_27 Persona_28
pagina 26 di 44 dell'accettazione e sarebbe comprovata altresì dall'inventario predisposto dallo stesso
Il Comune ha, poi, evidenziato che l'eredità di fu Persona_27 Persona_28 accettata tacitamente dal figlio (padre del convenuto , come Per_14 Controparte_3 emerge dalla trascrizione in Conservatoria dei registri immobiliari (cfr. doc. 38 citazione). A sua volta avrebbe accettato tacitamente l'eredità del padre Controparte_3 [...]
secondo quanto risulta dalla visura e dall'atto di vendita depositato in atti. Per_14
I convenuti hanno contestato l'idoneità dei singoli passaggi allegati dal a Pt_1 dimostrare che i soggetti, di volta in volta chiamati all'eredità, l'abbiano anche accettata, assumendo l'effettiva qualità di erede. A rigore, poi, non vi è in atti positiva dimostrazione del fatto che il singolo bene qui di interesse si sia effettivamente trasmesso mortis causa dall'un soggetto al successore, senza mai uscire dagli assi ereditari via via formatisi.
Ritiene il Tribunale, tuttavia, che debba nella specie darsi applicazione all'orientamento giurisprudenziale – elaborato in altro ambito, ma sulla base di principi estensibili al presente giudizio – secondo cui sarebbe spettato ai convenuti dare dimostrazione di non essere eredi, fornendo specifici elementi utili a sorreggere tale assunto.
La Suprema Corte (Cass., n. 13851/2020), in particolare, ha ritenuto che vi siano situazioni in cui non è possibile dare applicazione rigida alla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. - per cui incombe all'attore provare la qualità di erede del convenuto, quale fatto costitutivo del rapporto azionato - spettando, piuttosto, a quest'ultimo provare di non avere assunto detta qualità.
Il principio in esame è stato affermato rispetto all'ipotesi della riassunzione del processo, interrotto per morte di una delle parti, ad opera della controparte nei confronti dell'erede del de cuius: la Corte di Cassazione ha ritenuto che il ricorso per riassunzione ad opera della parte non colpita dall'evento interruttivo, notificato individualmente nei confronti dei chiamati all'eredità, sia idoneo ad instaurare validamente il rapporto processuale tra notificante e destinatario della notifica, se questi riveste la qualità di successore universale della parte deceduta, il quale non assume la qualifica di erede per il solo fatto di avere ricevuto ed accettato la notificazione dell'atto di riassunzione, ma ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità ed il conseguente difetto di legittimazione passiva (in tal senso cfr. già Cass., n. 8517/2011; n. 22870/2015).
Tale orientamento valorizza, per un verso, la necessità di assicurare il rispetto del principio del giusto processo, per cui risulterebbe assolutamente difficile, se non impossibile, per la parte che riassume il processo a seguito della morte della controparte accertare l'assenza dell'atto di rinuncia di ogni singolo avente diritto all'eredità e procedere, eventualmente, mediante l'actio interrogatoria ai sensi dell'art. 481 c.c., al fine di conoscere le determinazioni dei singoli chiamati all'eredità, entro il breve termine per riassumere tempestivamente il processo in stato di quiescenza.
pagina 27 di 44 Per altro verso, la Suprema Corte ha richiamato il principio di vicinanza o riferibilità dell'onere della prova, in virtù del quale è più agevole per il soggetto chiamato all'eredità allegare e provare di non avere accettato l'eredità, mentre ciò risulterebbe assai più complesso e defatigante per la controparte, attesa la complessità dei fenomeni ereditari e non essendovi un sistema di pubblicità che consenta un controllo da parte dei terzi sull'effettiva acquisizione della qualità di erede da parte di quest'ultimo.
La Suprema Corte ha osservato, in particolare, quanto a tale secondo e rilevante aspetto, che “il principio della prossimità o vicinanza della prova (principio ormai pienamente generale, che viene applicato nei più diversi settori: cfr., da ultimo, Cass. sez. 6-3, ord.9 gennaio 2020 n. 297, Cass. sez. 3, 11 novembre 2019 n. 28985, Cass. sez. 5, 17 luglio 2019 n. 19190 e Cass. sez. L, 29 marzo 2018 n. 7830) è il parametro della relatività, in riferimento ai principi costituzionali e sovranazionali, dell'automatismo insito nell'art. 2697 c.c.: non, quindi, un mezzo per eluderlo, bensì un presidio sistemico per impedirne l'abuso, id est la trasformazione del dispositivo processuale in un'inaccettabile ostacolo alla tutela dei diritti sostanziali. Il che, infatti, si correla all'intervenuto inserimento dell'art. 24 Cost., identificante gli strumenti processuali garantiti ai litigatores - nel paradigma del giusto processo riconducibile (soprattutto) al novellato art. 111 Cost. e all'art. 6 CEDU: non vale la forma dei suddetti strumenti se non è coerente e compatibile con lo scopo del processo, e ciò significa integrale orientamento teleologico delle strutture di rito per conseguire nella maggiore misura raggiungibile la decisione di merito (v. p. es., Cass. sez. 3, 11 febbraio 2009 n. 3362, per cui il principio del giusto processo impone 'di discostarsi da interpretazioni suscettibili di ledere il diritto di difesa della parte ovvero ispirate ad un formalismo funzionale non già alla tutela dell'interesse della controparte ma piuttosto a frustrare lo scopo stesso del processo, che è quello di consentire che si pervenga ad una decisione di merito'; e cfr. Cass. sez. L, 1 agosto 2013 n. 3362). Allora la prossimità/vicinanza della prova trae le conseguenze dalla peculiare natura di fattispecie in cui di una ordinariamente agevole possibilità di fornire la prova fruisce una parte soltanto, svincolando dall'usuale canone di ripartizione degli oneri probatori delineato dall'art. 2697 c.c.. Ma il condizionante inserimento, appunto, dell'art. 2697 c.c., nel sistema rende insito nella norma il limite al suo dettato letterale, nel senso che la ripartizione come letteralmente prevista deve attuarsi soltanto laddove non generi una disparità tra i litigatores che conduca lo strumento processuale a fuoriuscire dalla necessaria parità funzionale, il rito dunque ostacolando il conseguimento del merito. Il relativismo in tal senso delle singole norme non può, infatti, essere negato e respinto, pena la strumentalizzazione di queste a favore del fenomeno antigiuridico dell'abuso, la cui ipotizzabile configurabilità vale a contrario come parametro interpretativo nel settore del rito, in quanto costituisce l'inverso del 'giusto processo'.”.
Va immediatamente rilevato che non vale a ritenere inapplicabili i su esposti principi alla fattispecie in esame la circostanza che essi siano stati richiamati per risolvere uno stallo processuale, dato dalla necessità di compiere un'attività di vocatio in ius determinata da fatto interessante la controparte: come evidenziato dalla Suprema Corte, la regola di pagina 28 di 44 ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. rientra sempre, indubbiamente, fra quelle processuali ma, si aggiunge, essa ha sempre un risvolto sostanziale diretto, poiché colloca la soccombenza, in caso di mancato positivo accertamento dei dati di fatto rilevanti, a carico dell'una o dell'altra parte.
Si tratta, dunque, di stabilire in quale misura sussista una situazione assimilabile, meritevole, in base alla stessa ratio, di valorizzare il principio di vicinanza della prova, onde evitare che la prova a carico della parte attrice diventi eccessivamente difficile, se non impossibile, violando il diritto ad un giusto processo.
Nel caso di specie, è vero che non incombeva sull'attore l'onere di rispettare il breve termine perentorio di riassunzione di soli tre mesi e che il ha avuto tempo e modo Pt_1 di svolgere le dovute ricerche, in effetti poste in essere, con esiti riversati nel giudizio.
Va, tuttavia, considerato, nella particolare vicenda oggetto di causa, che il è del Pt_1 tutto estraneo alle vicende dei convenuti e dei loro avi, mentre per i convenuti trattasi di ricostruire vicende familiari, certamente agli stessi più prossime.
Assume particolare rilevanza, nel caso in esame, trattandosi di ricostruire attraverso plurimi passaggi linee successorie risalenti nel tempo, la mancanza di pubblici registri attestanti l'avvicendamento successorio e la possibilità che l'eventuale accettazione, che il Comune dovrebbe positivamente provare in applicazione rigorosa dei principi di cui all'art. 2697 c.c., non sia stata espressa. Tali fattori rendono l'indagine e la prova difficoltosi, consentendo unicamente di procedere attraverso il rinvenimento di tracce che facilmente potrebbero rivelarsi episodiche e non del tutto utili a dare un quadro sicuro sia dei passaggi successori, sia dell'oggetto degli stessi.
Per contro, ciascun soggetto conosce, o è tenuto a conoscere, la consistenza del proprio patrimonio e ha l'onere di conoscerne la provenienza, per quanto essa sia rilevante nei rapporti con i terzi.
Anche i convenuti hanno avuto ampio tempo, a partire quantomeno dalla notifica dell'ordinanza contingibile e urgente del 2017 e sino all'avvio del presente giudizio, per raccogliere ogni utile informazione al fine di ricostruire i passaggi successori qui rilevanti. Sarebbe stato, dunque, agevole per i convenuti, o comunque più agevole per i convenuti che per parte attrice, fornire elementi concreti utili a individuare “salti” di successione a causa della rinuncia di uno dei chiamati (ad esempio, dimostrando che gli immobili facenti parte del patrimonio degli avi via via deceduti non siano passati nella proprietà del discendente, subendo “deviazioni” giustificate dalla mancata accettazione dell'eredità).
E' significativo che anche rispetto alla propria rispettiva personale posizione – certamente nota e agevolmente deducibile in giudizio - essi si siano limitati a notare che parte attrice non avrebbe fornito prova della loro accettazione dell'eredità (paterna, in tutti i casi), senza spingersi ad affermare di non avere in effetti accettato (almeno fino alla fase decisionale, quando era ormai cristallizzato quali elementi probatori il fosse Pt_1 pagina 29 di 44 riuscito a raccogliere;
rispetto a peraltro, gli elementi raccolti sono di Controparte_3 per sé soli sufficienti a ritenere che abbia accettato l'eredità del padre, avendo egli alienato a terzi un bene ricaduto nell'asse ereditario: cfr. doc. n. 39 del . Pt_1
L'actio interrogatoria non sarebbe stata utilmente esperibile neppure nel caso di specie, non potendo i danti causa dei convenuti ormai essere interrogati ed essendosi aperte le eredità nei confronti di questi ultimi più di un decennio fa (il che non toglie, però, che chi abbia acquistato la qualità di erede la mantenga definitivamente).
Nella specie, dunque, l'insieme degli elementi forniti dal e l'assenza di Pt_1 qualsivoglia elemento contrario, proveniente dai convenuti, letti alla luce del principio di vicinanza della prova, conducono a ritenere dimostrato che i convenuti, in quanto eredi ultimi della proprietaria concedente in uso siano proprietari Parte_7 attuali della Chiesa, come prospettato dal Parte_1
3.2
Quanto alla domanda - subordinatamente proposta in via riconvenzionale - di accertamento dell'acquisto dell'immobile per usucapione, che si sarebbe perfezionato nei confronti della essa appare inammissibile - in quanto proveniente dal proprietario CP_1 che intenderebbe dismettere la proprietà, in questo momento, evidentemente, assai onerosa, per addossarla al preteso usucapiente - e comunque infondata.
L'ordinamento non prevede ipotesi di intenzionale dismissione della proprietà di beni in danno di terzi, discendendo da tale diritto non solo facoltà ma altresì, come già notato, obblighi e responsabilità. Non è consentito al proprietario, dunque, affermare che terzi abbiano usucapito per aver esercitato per il tempo necessario il possesso utile allo scopo – che è un possesso non solo continuo, ininterrotto e non viziato da violenza o clandestinità, ma anche ridondante in un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, sorretta dal relativo animus - nella propria inerzia quale proprietario.
Sostenere un simile assunto, infatti, equivale per ciò stesso a configurare da parte del proprietario una tolleranza della condotta del possessore che esclude l'usucapione. In altri termini, non può il proprietario sostenere che altri abbia usucapito senza affermare, al contempo, di avergli lasciato esercitare il possesso necessario, il che risulta una contraddizione in termini: anche la tolleranza dell'altrui condotta, infatti, rientra nell'esercizio delle ampie e multiformi facoltà del proprietario che esclude, in radice, l'altrui usucapione.
In ogni caso, difetterebbero nella vicenda in esame i presupposti per ritenere perfezionatasi l'usucapione in capo alla CP_1
Grava su chi agisce in giudizio per ottenere la dichiarazione di intervenuta usucapione l'onere di allegare e provare l'integrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie pagina 30 di 44 acquisitiva dedotta, sia sul piano oggettivo (corpus possessionis) sia sul piano soggettivo (animus possidendi).
La è subentrata al il quale possedeva la Chiesa di Controparte_1 Controparte_8 in virtù del diritto d'uso conferito con l'atto del 1834; pertanto, il possesso del Parte_4
, al quale la ES si è sostituita, corrispondeva all'esercizio di un diritto reale Parte_3 su cosa altrui. Non v'è alcun elemento che indichi che, dopo lo scioglimento del Parte_3
e la diretta presa in carico del bene, la abbia iniziato a esercitare sul bene – sia CP_1 pure in mero punto di fatto, essendo ormai venuti meno gli effetti del titolo - un possesso pieno, corrispondente al diritto di proprietà: né sotto il profilo oggettivo, ponendo in essere atti esulanti dal mero esercizio dal diritto d'uso; né sotto il profilo soggettivo dell'intenzione di comportarsi uti dominus, ponendo in essere atti incompatibili con l'altrui diritto di proprietà.
Poiché, dunque, non è stato provato dai convenuti che la abbia posseduto CP_1
l'immobile attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con l'altrui proprietà (ma, al contrario, il possesso esercitato dalla è CP_1 pienamente compatibile con il perdurante riconoscimento, da parte dell'usuario di fatto, dell'altrui proprietà: tanto da riconsegnare immediatamente le chiavi a Persona_7 per il solo fatto che costui prospettava di essere erede del concedente e, dunque, attuale proprietario), la domanda in esame va in ogni caso rigettata.
4.
All'esito di tutto quanto sopra, deve concludersi che attuali proprietari dell'edificio sono i tre convenuti e Controparte_2 Controparte_6 Controparte_3
La d'altro canto, ha acquisito le poste attive del patrimonio del , ma non CP_1 Parte_3
è subentrata nel diritto reale d'uso già spettante allo stesso, estintosi in virtù dell'avveramento della clausola risolutiva inserita nel contratto. Ha, tuttavia, mantenuto il godimento del bene, nella tolleranza dei proprietari che mai ne hanno chiesto la riconsegna, perpetuando un uso della cosa che ne ha lasciato all'ente ecclesiastico la piena disponibilità, in effetti esercitata utilizzandolo dapprima per le funzioni e poi per altri scopi.
Venendo a esaminare le domande di refusione proposte dal alla luce delle Pt_1 suddette conclusioni, va rilevato che il agisce, innanzitutto, al fine di essere Pt_1 risarcito dei costi sostenuti per l'intervento urgente attuato per mettere in sicurezza l'immobile. Soggetti tenuti, avendo il Comune operato, pacificamente, in via sostitutiva, sono dunque coloro che, nell'ipotesi in cui un danno a terzi si fosse infine verificato, sarebbero stati chiamati a risponderne.
4.1.
pagina 31 di 44 Viene allora in considerazione, in primo luogo, la previsione di cui all'art. 2053 c.c., secondo cui “il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”.
Cass., n. 34401/2023 ha così puntualizzato i caratteri dell'istituto: “La giurisprudenza di questa Corte è orientata a ritenere che l'art. 2053 c.c. rappresenti un'ipotesi di responsabilità oggettiva - il cui carattere di specialità rispetto a quella di cui all'art. 2051... deriva dal fatto che essa è posta a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento, in altri termini il "responsabile" deve essere individuato in base al criterio formale del titolo, non bastando che egli abbia un potere d'uso sulla res che cagiona il danno - la quale può essere esclusa solamente dalla dimostrazione che i danni provocati dalla rovina dell'edificio non debbono ricondursi a vizi di costruzione o difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, anche se tale fatto esterno non presenta i caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità"; e qui l'arresto invoca Cass. sez. 3, 3 agosto 2005 n. 16231 (la quale, si nota per completezza, attiene direttamente alla responsabilità ex art. 2051 c.c. in una fattispecie di locazione, evidenziando che, ai fini appunto della responsabilità ex art. 2051 c.c. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha arrecato l'evento lesivo, rapporto postulante l'effettivo potere sulla cosa, e quindi la sua disponibilità tanto giuridica quanto materiale, con il conseguente potere-dovere su di essa;
e tale rapporto si intreccia tra la cosa e il proprietario nel senso che questo è responsabile dei danni arrecati a terzi dalle parti o dagli accessori di un bene locato qualora si tratti di danni derivanti dalle strutture murarie o dagli impianti in esse conglobati - conformi ex multis Cass. sez. 3, 20 giugno 2007 n. 14745, Cass. Cass. sez. 2, 9 giugno 2010 n. 13881, Cass. sez. 3, 27 ottobre 2015 n. 21788, Cass. sez. 3, 26 novembre n. 30729 e Cass. sez. 3, 26 aprile 2023 n. 10983 e Cass. sez.3, 6 maggio 2008 n. 11053 (per cui la responsabilità oggettiva ex art. 2053 c.c. del proprietario di un edificio o di altra costruzione per i danni cagionati dalla rovina della sua proprietà può derivare soltanto dai "danni derivanti dall'azione dinamica del materiale facente parte della struttura della costruzione e non da qualsiasi disgregazione": un principio conforme a precedenti arresti e qui non particolarmente rilevante).
6.2 La pronuncia del 2020, in effetti, ai fini della sussistenza della responsabilità ex art. 2053 c.c. sembrerebbe affiancare a un necessario potere di fatto la qualità di proprietario ("non bastando... un potere d'uso sulla res").
Il potere di fatto, quale fonte dell'obbligo di custodia, in effetti "basta" per la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.: esso, appunto, crea l'obbligo e quindi la responsabilità nell'ipotesi del suo inadempimento. Il paradigma dell'art. 2053 c.c., a ben guardare, non è propriamente una species dell'art. 2051 c.c. quale genus (il che tuttavia è stato affermato da giurisprudenza anche risalente, come per esempio Cass. sez. 3, 29 gennaio 1981 n. 693 - che ravvisa nella responsabilità di cui all'art. 2053 c.c. una "ipotesi particolare di danni da cose in custodia, onde, per il principio di specialità, il suo configurarsi impedisce l'applicazione dell'art. 2051 c.c." - e Cass. sez. 3, pagina 32 di 44 16 marzo 1987 n. 2692 - che qualifica la responsabilità per rovina di edificio di cui all'art. 2053 c.c. "una ipotesi particolare di danni da cose in custodia" gravante sul proprietario, "con la conseguenza che per il principio di specialità il suo configurarsi impedisce l'applicazione dell'art. 2051 c.c. spettante al proprietario per la violazione del dovere di vigilanza disposto dal citato art. 2051"; che la responsabilità ex art. 2053 c.c. rivesta sia la natura oggettiva sia il carattere di specialità da ultimo è stato affermato da Cass. sez. 3, ord. 21 febbraio 2023 n. 5368): qui l'obbligo di custodia deriva dal titolo di proprietà - la norma lo esige espressamente -, disegnando un istituto di responsabilità assai più specifico (perché automatico) di quello dell'art. 2051 c.c. che prevede la responsabilità per "ciascuno" che abbia "in custodia" la cosa.
Piuttosto che prospettare un rapporto "gerarchico" genus-species è maggiormente corretto, allora, ravvisare tra gli artt. 2051 e 2053 c.c. una interserzione strutturale, avente ad oggetto appunto la custodia. La custodia, tuttavia, nell'art. 2051 c.c. deriva da un'effettiva e concreta posizione di potere - il potere di fatto -, mentre nell'art. 2053 c.c. deriva solo da un titolo di diritto, la proprietà. Per adeguare peraltro la responsabilità a quel che (prima ancora che giuridicamente, logicamente) costituisce il valutabile caso specifico, così che non sia oggettiva al punto da far gravare sul proprietario ogni evento di danno correlato in qualunque modo e misura al bene - una distorsione evidente della natura erga omnes del suo diritto -, la norma indica un limite tutelante, che subito porta ad approssimare l'elemento sostanziale con uno strumento difensivo, e quindi tendenzialmente processuale - e infatti la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte vi ha ravvisato un'attività di difesa a fronte di una presunzione legale di responsabilità -: "salvo che provi" il proprietario che la rovina "non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione".
6.3 Il difetto di manutenzione o il vizio di costruzione (quest'ultimo, peraltro, per riverberarsi su un obbligo di custodia non può non essere almeno conoscibile) conducono, con evidenza, a una carenza di custodia, e la custodia, che è appunto obbligo ontologicamente insito nella proprietà, costituisce l'elemento che accomuna l'art. 2053 in parte qua all'art. 2051, cioè con la fattispecie di responsabilità custodiale "pura".” (Cass., n. 34401/2023 cit.).
La fattispecie non è stata invocata dal che tuttavia ha chiaramente posto a Pt_1 fondamento della propria pretesa la qualità di proprietari dei convenuti. Una volta allegati i fatti posti a fondamento della domanda, compete al giudice la qualificazione di quest'ultima, alla stregua della fattispecie di diritto ritenuta applicabile.
Ebbene, alla stregua della suddetta norma la domanda del va accolta. Pt_1
I convenuti, infatti, quali proprietari e successori a titolo universale dei precedenti titolari del diritto di proprietà, sarebbero stati responsabile ai sensi dell'art. 2053 c.c. dei danni eventualmente cagionati a terzi dalla rovina dell'edificio della Chiesa, salvo dimostrare, per vincere la presunzione posta dalla norma, che la rovina del bene non fosse conseguente a difetto di manutenzione. pagina 33 di 44 E' bene precisare che nella nozione di “rovina”, di cui all'art. 2053 c.c., se non può essere ricompresa ogni insidia pericolosa che possa trovarsi contenuta nell'edificio, è però da includere ogni disgregazione, sia pure limitata dell'edificio o degli elementi strutturali della costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati (cfr. sia la giurisprudenza più risalente - Cass. civ. n. 4694/1976 - sia quella più recente - tra le altre, Cass., n. 23939/2009; n. 20608/2006).
Nella specie, il ha ovviato, come si ricava dalle plurime relazioni tecniche Pt_1 prodotte, al pericolo di un imminente crollo degli intonaci, nonché del campanile, affetto da imponenti fessurazioni idonee a minarne la stabilità strutturale. In particolare, risulta che sia stato posizionato e mantenuto un ponteggio, a tutela dei passanti sulla via pubblica, e che sia stato altresì effettuato un primo cerchiaggio per il contenimento della torre campanaria.
Tanto la caduta di intonaci, quanto a maggior ragione il crollo di parti della torre campanaria avrebbero dato luogo a responsabilità della proprietà per gli eventuali danni cagionati a terzi ai sensi dell'art. 2053 c.c., non essendo stata fornita la prova, il cui onere gravava sui proprietari, che il degrado dell'edificio, da cui derivava il pericolo di caduta di calcinacci o addirittura di intere parti dell'edificio, non sia nella specie conseguente a difetto della manutenzione.
Negli stessi termini la stessa è tenuta al rimborso verso il che è intervenuto ad Pt_1 evitare il verificarsi di tali danni.
4.2.
Parimenti è accoglibile la domanda di rimborso nei confronti della CP_1
Rispetto a tale soggetto non si reputa applicabile l'art. 2053 c.c. (lo si precisa per completezza, non avendo, in effetti, il Comune invocato rispetto alla ES il disposto di detta norma), in quanto titolare non di un diritto reale minore – al quale la giurisprudenza estende la previsione normativa – ma di un mero diritto personale di godere del bene sino a richiesta di restituzione dello stesso.
L'assunto della di non essere stata titolare di obblighi manutentivi di natura CP_1 straordinaria, ma solo al più di obblighi di manutenzione, ordinaria, quale usuaria, non è accoglibile in toto. Dall'atto originario de 1834 risulta “Qualunque restaurazione o successiva manutenzione sarà pienamente, indistintamente e sempre a carico del Consorzio usuario”. Si legge, altresì, nell'atto che il Prelato Monsignor Vicario Generale Don Pietro Scavini (Vicario Generale della Città e della ES) “si sottomette di eseguirli e farli eseguire in tutta la loro estensione, remossa ogni eccezione ed opposizione…”.
Nell'atto di permuta del 1906, poi, vennero richiamati tutti gli oneri e i diritti precedentemente stabiliti.
pagina 34 di 44 Deve ricavarsene che il era tenuto pattiziamente, in forza delle Controparte_8 dirette previsioni dell'art. 1834, a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile sino al suo scioglimento.
Non vi è, tuttavia, alcuna indicazione negli atti che l'attuale situazione di degrado della Chiesa sia stata determinata dall'eventuale venir meno, da parte del , ai suddetti Parte_3 obblighi. Risulta, anzi, che la Chiesa sia stata usata, anche dopo il 1973, ancora per un periodo per le funzioni religiose, dal che deve necessariamente dedursi che l'edificio non presentasse alcun segno di deterioramento, tale da incidere sulla sicurezza dei fedeli nella frequentazione dell'edificio (di più, deve ritenersi che la Chiesa fosse ancora in situazione di perfetto decoro e in buono stato manutentivo, consono all'utilizzo che dell'immobile veniva fatto).
In seguito allo scioglimento del , la come detto, proseguì in un uso Parte_3 CP_1 della cosa corrispondente unicamente alla concessione tacita da parte dei proprietari di un diritto personale di godimento, dal quale non poté discendere l'assunzione di alcun obbligo manutentivo di natura straordinaria: il che, tuttavia, non è dirimente ai fini della responsabilità della (in astratto, verso terzi per i danni causati dal crollo di parti CP_1 dell'edificio e, nella specie, verso il Comune per l'intervento sostitutivo effettuato).
Viene in considerazione, rispetto alla posizione della l'art. 2051 c.c., secondo cui CP_1
“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
L'applicazione di tale forma di responsabilità, speciale rispetto all'ordinaria prevista dall'art. 2043 c.c., si fonda sulla esistenza di una “relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa" (ex plurimis Cass., n. 15761/2016).
La ha continuato a utilizzare il bene sino a epoca imprecisata (quantomeno come CP_1 deposito, secondo sua stessa allegazione), mantenendone la disponibilità di fatto.
Solo la infatti, per quanto consta, deteneva le chiavi dell'immobile, per essere CP_1 subentrata, per disposizione vescovile, nell'uso della Chiesa rispetto al Consorzio disciolto, già titolare di un diritto d'uso in forza di concessione dal proprietario. Non è stato allegato, né dimostrato, come già osservato, che sia stato effettuato alcun tentativo di retrocessione, né nei confronti dei proprietari né nei confronti di terzi, e che, pertanto, la si sia in qualche modo liberata del potere fisico sulla cosa, al quale inerisce il CP_1 dovere di custodirla, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo in modo da impedire che produca danni a terzi.
Assumendosi che la sia divenuta titolare di un potere di custodia sul bene, per non CP_1 averlo di fatto restituito e avere continuato ad utilizzarlo, la distinzione fra obblighi di manutenzione ordinaria e obblighi di manutenzione straordinaria, su cui la ha CP_1 insistito, perde di rilievo. Il custode, infatti, in quanto tale è in ogni caso tenuto a vigilare pagina 35 di 44 sulla cosa e a porre in essere ogni attività, idonea a neutralizzare il pericolo verso terzi eventualmente proveniente dal bene custodito, la quale rientri nel potere esercitato sulla cosa.
La ES, volendo dismettere l'uso dell'immobile, anziché di fatto abbandonarla, avrebbe potuto e dovuto procedere a una ricerca degli eredi della per Persona_16 procedere a un passaggio di consegne o, comunque, per provocarlo;
al limite, ritenendo di non avere più interlocutori in mancanza di eredi viventi della concedente in uso sulla base di risultanze – qui superate dalle conclusioni di cui sopra, ma – allora valutabili come acquisite con la necessaria diligenza, avrebbe potuto e dovuto attivare ogni opportuna iniziativa affinché il bene venisse preso in carico, in quanto facente parte di eredità vacante, dallo Stato.
In altri termini, la avrebbe potuto e dovuto assumere le iniziative necessarie per CP_1 un passaggio di custodia e, dunque, di responsabilità, provvedendo, in ogni caso, all'attività manutentiva necessaria ad evitare che l'immobile cadesse in disuso, in quanto responsabile fino all'effettivo passaggio di consegne.
Ove, invece, avesse inteso conservare la disponibilità del bene, nel silenzio di eventuali aventi diritto, la a maggior ragione avrebbe dovuto attivarsi, in ogni modo CP_1 necessario, al fine di mantenerlo in buone condizioni, tali da non poter essere fonte di danno verso terzi, con il solo limite del caso fortuito. In particolare, avrebbe potuto e dovuto, in primo luogo, attuare una costante sorveglianza dello stato dell'edificio e all'occorrenza avrebbe potuto e dovuto realizzare quantomeno gli interventi necessari alla mera messa in sicurezza dello stesso, pur senza procedere ad alcuna intervento di tipo strutturale o qualificabile come di straordinaria manutenzione (il medesimo, Pt_1
d'altra parte, non essendo proprietario del bene, ha dichiaratamente posto in essere solo opere conservative – ponteggi e cerchiaggi – senza occuparsi di alcuna ristrutturazione).
Non risulta, invece, che la ES abbia preso alcuna di tali iniziative limitandosi, semplicemente, a dismettere progressivamente l'utilizzo dell'immobile per l'uso suo proprio, secondo la sua destinazione sacra, fino a farne un magazzino nel tempo lasciato privo anche della necessaria basilare pulizia.
E' necessario altresì puntualizzare che la disponibilità del bene non è venuta meno con la consegna delle chiavi - che, comunque, la ha pacificamente mantenuto sino almeno CP_1 al 2012 - a Persona_7
Per quanto consta essa è avvenuta sulla base della mera (verbale, per quanto risulta) affermazione dello stesso di essere erede della non suffragata Persona_2 da elementi verificabili e, in effetti, poi risultata non rispondente ai fatti, per cui detta consegna non ha potuto oggettivamente assumere il significato della restituzione dell'immobile ai proprietari e della cessazione dell'uso sino a quel momento esercitato.
pagina 36 di 44 Si ritiene, pertanto, che la dopo avere consegnato le chiavi a CP_1 Persona_7 senza curare di accertarsi che lo stesso ne avesse diritto, non abbia perso la custodia del bene;
né rileva che le chiavi sino state dal consegnate al - unicamente CP_3 Pt_1 perché l'ente potesse svolgere i necessari sopralluoghi e certo non perché questi ne acquisisse, ad alcun titolo, la detenzione, tantomeno il possesso – poiché l'unico atto che avrebbe potuto determinare la cessazione della custodia sarebbe stata la manifestazione nei confronti dei proprietari della volontà di cessare l'uso della cosa e dell'intenzione di restituirlo (o, in alternativa, ritenendo che non vi fossero proprietari in vita, la dismissione in favore del . La consegna delle chiavi, dunque, è mera vicenda in fatto, tanto CP_11 che, verificato che non era erede, la avrebbe avuto titolo a Persona_7 CP_1 chiederne la restituzione nei confronti del (restituzione che solo i proprietari, Pt_1 rivendicandole a propria volta, avrebbero potuto impedire: nessuno degli odierni convenuti, invece, diede seguito all'offerta restitutiva del effettuata in data Pt_1
16.6.2017).
Tanto al momento dell'emissione dell'ordinanza sindacale n. 1185/2017, quanto nel momento dell'esecuzione dei lavori, pertanto, la ES si individuava ancora quale custode del bene.
E', poi, da osservarsi che l'intervento del è stato reso necessario dal degrado Pt_1 derivante da un'inerzia pluriennale, i cui effetti avevano iniziato a manifestarsi già prima della consegna delle chiavi a Persona_7
Dal doc. n. 23 prodotto da parte attrice (“Accertamento e stato di consistenza luogo”) emerge che, in seguito a segnalazione dei Vigili del Fuoco, già nei primi anni '2000 si procedette a transennare la zona. Nel 2007 l'Amministratore del “IO OT”, Geom. inviò nota con la quale evidenziava la pericolosità strutturale del Per_29 campanile della Chiesa confinante e richiese perizia statica. Nel 2014, l'Arch. e CP_27
l'Amministratore Geom. del “IO OT” presentarono una relazione Pt_12 circa lo stato di degrado in cui versava la Chiesa, chiedendo un intervento di messa in sicurezza;
l'anno successivo, il Presidente dell'associazione VA richiese una la perizia sullo stato dei luoghi considerati i segni di cedimento sulle pareti del campanile.
E', peraltro, nella normale esperienza delle cose che - salvo eventi eccezionali, che nel caso di specie non constano - solo una inerzia di lunga durata porta a determinare addirittura il rischio che cedano gli elementi strutturali dell'immobile, il che consente di convincersi, ragionevolmente, che se prima del 2012 il bene avesse subito gli interventi manutentivi necessari a conservare l'idoneità statica del bene e a tenere in buono stato gli intonaci, non si sarebbe reso necessario, nel 2020, alcun intervento sostitutivo del Comune.
L'inerzia della dunque, la rende responsabile non solo quale custode ancora a tale CP_1 data, ma anche in ragione del potere prolungatamente esercitato sulla cosa dal 1973 sino, certamente, al 2012.
pagina 37 di 44 5.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, tanto la quanto gli altri CP_1 convenuti tutti devono ritenersi tenuti a rifondere al le spese dallo stesso Pt_1 sostenute per gli interventi oggetto di causa.
In ordine al quantum da risarcirsi, il ha prodotto certificazione contabile che Pt_1 attesta il pagamento, alla data del 1.12.2020, della spesa di € 122.778,15, nonché della spesa già impegnata a bilancio, ma ancora da liquidare, di € 16.439,50, per complessivi € 139.217,65, unitamente alle relative determine.
Dal prospetto riepilogativo di cui al doc. 34 attoreo si evincono gli utilizzi degli importi stanziati (essenzialmente, oltre al primo intervento di messa in sicurezza volto a evitare la caduta degli intonaci, l'affidamento di incarico a professionisti, l'opera di pulizia del guano, necessario a ripristinare condizioni igienico-sanitarie minime per consentire alle maestranze di svolgere le ulteriori opere, la realizzazione di ponteggi interno ed esterno, aventi lo scopo non solo di consentire l'accesso alle parti elevate della Chiesa ma, soprattutto, di contenimento rispetto al distacco di elementi e di protezione dei passanti).
Con la seconda memoria istruttoria, il ha altresì prodotto due ulteriori determine Pt_1
(la n. 96/21 e la n. 89/22 di proroga del noleggio del ponteggio interno ed esterno dal 5/05/21 al 6/05/23, con impegno di spesa rispettivamente di € 17.934,00 e di € 43.940,00, quantificando le spese sostenute nella complessiva somma di € 201.243,41.
Le contestazioni circa la ritenuta eccessività e sproporzione delle suddette spese, mosse dai convenuti (in particolare, sono generiche e prive di elementi Controparte_6 comparativi a supporto.
Né si profila alcuna condotta negligente concorrente in capo al tale da potersi Pt_1 applicare l'art. 1227 c.c., primo o secondo comma.
Il ha attivato poteri amministrativi sostitutivi e d'urgenza, per cui la doglianza Pt_1 circa un preteso ritardo del là dove svolta da chi sarebbe stato tenuto Pt_1 all'intervento supplito dalla pubblica amministrazione, è a priori inaccoglibile.
Va inoltre rilevato che, come documentato, il – si ricordi, terzo estraneo al bene, Pt_1 che neppure era nella disponibilità di svolgere autonomamente sopralluoghi, sino al maggio 2015 – si è attivato nella complessa situazione per avviare un corretto iter amministrativo, procedendo, dopo il sopralluogo del 2015, a chiarire la situazione di fatto, sotto il profilo tecnico, tramite professionisti incaricati e ad intraprendere una interlocuzione con la e il volta a individuare i soggetti responsabili CP_12 CP_11 dello stato delle cose.
Il non avrebbe avuto, come non ha tuttora, il potere di compiere alcun intervento Pt_1 di ristrutturazione del bene, ma si è limitato a porre rimedio a un pericolo grave e imminente, nel momento in cui lo stesso si è manifestato. pagina 38 di 44 Può ben essere, pertanto, che il tempo trascorso dal 2015 al momento effettivo degli interventi abbia ulteriormente aggravato lo stato del bene: essa, tuttavia, non è imputabile al (il quale, peraltro, nel 2017 ha formalmente offerto in restituzione le chiavi del Pt_1 bene, in tal modo spogliandosi anche della detenzione dell'immobile, e ha in ogni caso dovuto porre in essere i passaggi amministrativi necessari per poter giungere allo stanziamento della somma).
In conclusione, alla luce di quanto sopra, la e i convenuti CP_1 Controparte_2 CP_3 di e di devono ritenersi
[...] CP_3 Controparte_6 CP_5 tenuti, in solido fra loro, a rifondere al quanto dall'ente speso per gli interventi Pt_1 effettuati, per il complessivo importo di € 201.243,41, per il cui pagamento deve essere pronunciata la relativa condanna in favore di parte attrice.
Gli interessi, da calcolarsi come richiesto al saggio legale e fino al saldo, decorreranno dalla data della domanda, non avendo il dato prova delle date dei singoli, effettivi Pt_1 pagamenti.
6.
Non può essere accolta, invece, la domanda di condanna dei convenuti Controparte_2 di e di a rifondere Controparte_3 CP_3 Controparte_6 CP_5 al i costi, oltre a quelli indicati nel presente atto e già sostenuti, che il Parte_1 dovrà ulteriormente sostenere per il mantenimento in sicurezza della Chiesa San Pt_1
LU.
Va richiamato che la condanna c.d. in futuro, con la quale l'ordinamento tutela l'interesse del creditore all'ottenimento di un provvedimento nei confronti del debitore prima ancora che si verifichi l'inadempimento, ha carattere tipico (cfr. Cass., n. 11603/2005; n. 7696/2006; n. 25599/2016) e natura eccezionale (v., in ordine al divieto di analogia alle ipotesi non espressamente previste, Cass., n. 10970/2004; n. 8405/2014).
Nella specie non si verte in alcuna delle ipotesi tipiche, previste dalla legge. A monte, neppure si tratta di un inadempimento contrattuale nell'ambito di un rapporto di durata, già esistente, nell'ambito del quale si collocano le ipotesi di condanna in futuro normativamente previste (il cui paradigma è riassunto negli artt. 657, co. 1, 664, co. 1 c.p.c.), discutendosi, piuttosto, del ristoro di danni subiti, richiesto dal danneggiato azionando, in relazione a tutti i convenuti, un titolo extracontrattuale. Non è, pertanto, preventivabile neppure che, in effetti, in futuro le eventuali spese sostenute dal Pt_1 verranno a collocarsi in un contesto di fatto e di diritto quale quello attuale (ad esempio, i convenuti potrebbero alienare il bene a terzi, per cui si porrebbe questione della individuazione del soggetto che dovrebbe rispondere dei futuri interventi).
La pronuncia, pertanto, deve essere limitata ai danni già prodotti.
7.
pagina 39 di 44 I convenuti e hanno proposto in Controparte_2 Parte_2 CP_5 via subordinata, per l'ipotesi in cui fossero stati riconosciuti proprietari della Chiesa e si fosse ritenuta avverata la condizione apposta nell'atto del 1834, domanda di accertamento della responsabilità della per inadempimento degli obblighi manutentivi della CP_1
Chiesa sulla stessa gravanti e per l'accertamento dell'occupazione sine titulo della Chiesa da parte della stessa per il periodo dal 26 luglio 1973 al 2014, con conseguente condanna della all'immediato rilascio del bene e all'integrale ripristino del bene “in rovina” a CP_1 causa dell'omessa manutenzione, nonché a tenerli indenni dagli esborsi posti a loro carico all'esito del proprio giudizio e al pagamento di una indennità pari al valore locativo del bene per il periodo di occupazione senza titolo.
Le domande, alla luce di quanto su considerato, non possono trovare accoglimento, se non nei termini che si espongono di seguito.
7.1.
Deve, in primo luogo, tenersi conto che la ha continuato a usare l'immobile non CP_1 sulla base degli accordi del 1834, ormai risoltisi per avveramento della pattuizione per cui l'unico usuario era individuato nel e al suo eventuale scioglimento la Parte_3 concessione in uso del bene sarebbe venuta meno, ma di fatto, nel pluridecennale silenzio dei proprietari, che mai ebbero a richiederne la restituzione, come pure sarebbe stato nel loro diritto.
Se la durata di tali condotte e la platealità della circostanza del perdurante utilizzo da parte della (per le funzioni religiose, aperte per definizione ai fedeli tutti) CP_1 consentono di ravvisare, in questa particolare situazione, l'incontro tacito delle rispettive volontà della e degli eredi allora viventi della di CP_1 Persona_2 usare e di lasciar usare l'immobile, tale accordo tacito non giunse a riguardare gli obblighi manutentivi dell'usuario.
Il titolare di un diritto personale d'uso, d'altra parte, non può ritenersi tenuto – nei rapporti con il proprietario – alla conservazione del bene in buono stato mediante lo svolgimento addirittura della manutenzione straordinaria, quale il rifacimento degli intonaci e ancor di più la strutturale messa in sicurezza dell'edificio dal punto di vista statico.
Va considerato, al riguardo, che nell'attuale disciplina codicistica, anche il diritto reale d'uso prevede che l'usuario sia tenuto alle sole riparazioni ordinarie. Analogamente, e a maggior ragione, è disposto per il conduttore (art. 1576 c.c.); il comodatario ha diritto ad essere rimborsato delle spese, esulanti da quelle sostenute “per servirsi della cosa”, di carattere straordinario (art. 1808 c.c.).
Un conto, dunque, è la responsabilità verso i terzi (in questo caso, verso il che Pt_1 deriva dalla qualità di custode e che, come su evidenziato, discende dalla totale inerzia rispetto a qualunque condotta utile a prevenire il danno (anche l'attuazione, ove pagina 40 di 44 necessario, di interventi straordinari e urgenti in via sostitutiva del proprietario inerte ma, comunque, almeno l'attivazione nei confronti di quest'ultimo per la segnalazione della situazione e al limite per la cessazione della custodia, con la restituzione del bene, accompagnata nelle more dall'attuazione di misure contenitive, come quelle poste in essere dal . Altro conto è la ripartizione degli oneri di manutenzione fra usuario e Pt_1 proprietario per titolo contrattuale, che non può prescindere dal contenuto proprio del diritto d'uso (reale e a maggior ragione personale) come normativamente disciplinato.
In altri termini, l'avere mantenuto la disponibilità del bene per farne uso determina la responsabilità nei confronti del come avrebbe determinato le responsabilità ai Pt_1 sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni eventualmente cagionati ai fruitori o ai passanti dalla caduta di calcinacci o, addirittura, da crolli di parti della Chiesa, ma non può giungere sino a sollevare il proprietario dagli oneri legati alla manutenzione necessaria a garantire la sicurezza e la naturale destinazione dell'edificio.
Ai sensi dell'art. 2055 c.c., dunque, tutti i soggetti obbligati sono qui tenuti a rispondere in via solidale per proprio titolo autonomo, avente specifico “peso” che si reputa paritario – sia in virtù della presunzione di cui all'art. 1298, co. 2 c.c., sia perché in effetti parimenti efficiente, nella specie, sotto il profilo causale - rispetto a quello di tutti gli altri, con la conseguenza che non può esservi luogo a regresso da parte di ciascuno nei confronti degli altri condebitori.
La relativa domanda va, conclusivamente, rigettata.
7.2
Va, invece, accolta la domanda di rilascio dell'immobile. Come sopra chiarito, non vi è stato sino ad ora alcun atto da parte della che abbia avuto l'effetto della cessazione CP_1 della custodia e della restituzione del bene ai proprietari. D'altro canto, il titolo all'utilizzo da parte della stessa è stato legato, dal 1973 in avanti, alla mera tolleranza dei proprietari: anche intendendola come comportamento concludente e significativo della volontà di concedere un personale diritto d'uso alla pertanto, quest'ultimo risulta privo di CP_1 termine e subordinato al perdurare, immutato, di tale volontà, potendo i proprietari in ogni momento chiedere il rilascio del bene, come in effetti avvenuto nel presente giudizio.
Non risulta, peraltro, alcuna difesa contraria della che, pertanto, dovrà essere CP_1 condannata alla restituzione dell'immobile, nello stato in cui esso si trova.
Va precisato che, non constando alcun atto divisionale, la domanda deve intendersi effettuata nei confronti della comunione ereditaria tuttora esistente sul bene e il rilascio, pertanto, dovrà essere disposto in favore della comunione medesima.
7.3.
Va rigettata, infine, la domanda di condanna della al pagamento di una indennità CP_1 di occupazione. pagina 41 di 44 Posto che, alla luce di tutto quanto sopra osservato, non si ritiene che l'uso della Chiesa sia avvenuta senza titolo, ma sulla base di un titolo tacitamente formatosi, in ogni caso va rilevato che i convenuti non hanno allegato, né provato quale danno abbiano subito in conseguenza dell'altrui occupazione.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass., SS.UU., n. 33645/2022) ha statuito che “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”, precisando che una volta provato il danno nell'an, ove esso non possa essere provato nel suo preciso ammontare esso “è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”. Inoltre,
“fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”.
Ove anche non si volesse ravvisare nell'inerzia dei proprietari una consapevole volontà di lasciare il bene in uso alla ES (idoneo a costituire un titolo al godimento), dovrebbe pur sempre considerarsi che nessuno dei proprietari via via succedutisi, per quanto consta, manifestò alcun segno di interesse verso il bene, dando mostra di volerne in qualche modo godere, direttamente o mettendolo a reddito.
Non vi sono, allora, elementi per ritenere che i proprietari, se l'immobile fosse stato restituito, l'avrebbero utilizzata, o per proprio uso o concedendola a terzi verso corrispettivo.
Si discute, d'altra parte, di un bene di natura del tutto particolare, trattandosi di una Chiesa, peraltro ad oggi ancora consacrata e, per ciò stesso, da dedicarsi all'uso sacro fino a procedura di sconsacrazione.
Poiché anche in caso di occupazione senza titolo, al di là delle presunzioni utilizzabili sulla scorta dei principi elaborati dalla giurisprudenza e su richiamati, vale il principio per cui il danno non può essere in re ipsa né è necessario e automatico, ma solo “normale”, nella concreta e particolare situazione in esame - nella quale non può presumersi un ordinario godimento del bene - sarebbe stato onere dei convenuti, nel proporre la domanda riconvenzionale, provare che, a dispetto del disinteresse verso il bene, oggettivamente manifestato, se esso fosse stato restituito lo avrebbero, in effetti, utilizzato, onere, invece, rimasto insoddisfatto.
Né i proprietari possono dolersi del fatto che l'edificio rientri nella loro disponibilità solo oggi, quando ormai si trova in rovina e necessita di ingenti spese per la riparazione, mentre, se fosse stato restituito a su tempo, avrebbero provveduto a manutenerlo debitamente, in modo tale da evitare di giungersi all'odierna situazione. I proprietari, pagina 42 di 44 infatti, si ribadisce, avrebbero avuto titolo a ottenere l'immediato rilascio del bene, ma non lo fecero, né si occuparono, per decenni, di richiamare la alla messa in atto, CP_1 quantomeno, della manutenzione ordinaria cui la stessa era gravata in ragione dell'uso fattone.
La domanda, dunque, deve essere rigettata.
8.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, in applicazione dell'ordinario principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. il ha diritto a vedersi rifondere da tutti i Pt_1 convenuti, in solido fra loro, le spese del presente giudizio, liquidate come da nota spesa della parte, che riporta criteri corretti e congrui (con eccezione della sola fase di istruttoria e trattazione, per cui i compensi vanno ridotti al minimo non essendo stata svolta istruttoria successivamente al deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.), in € 11.268, da aumentarsi ai sensi dell'art. 4, co. 2 del DM n. 55/2014 del 90 %, così complessivamente in € 21.409,20, oltre spese forfettarie al 15 %, cpa e iva come per legge e oltre rimborso del CU e della marca da bollo per complessivi € 786,00.
Nei rapporti fra i e da un canto, e la d'altro Controparte_2 Controparte_6 CP_1 canto, in relazione alle domande riconvenzionalmente e trasversalmente proposte dai primi verso la seconda le spese possono essere compensate, in considerazione della assoluta particolarità della fattispecie, in fatto, e del parziale accoglimento delle stesse.
PQM
il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 177/2021:
1) in accoglimento delle domande di parte attrice, dichiara la responsabilità di
[...]
di di e di CP_2 Controparte_3 CP_3 Parte_2
quali proprietari della Chiesa di San sita in Via
[...] Pt_4 CP_1
OT, nonché della , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, quale usuaria e custode della medesima Chiesa, per i danni subiti dal in relazione ai fatti per cui è causa;
Parte_1
per l'effetto,
2) condanna di , Controparte_2 Controparte_3 CP_3 [...]
e la in persona del legale Parte_2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, in solido fra loro, a corrispondere al Parte_1 la somma di € 201.243,41, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di refusione dei costi dal sino ad oggi sostenuti per la messa in sicurezza del Pt_1 su menzionato bene;
pagina 43 di 44 3) in accoglimento della relativa domanda proposta da e da Controparte_2 [...]
, condanna la a restituire la Chiesa Parte_2 Controparte_1 agli eredi dell'originaria disponente di ER vedova Persona_1 Per_3
4) rigetta le ulteriori domande riconvenzionali trasversali proposte dai convenuti di e di Controparte_2 Controparte_3 CP_3 Controparte_6 nei confronti della;
CP_5 Controparte_1
5) condanna di , Controparte_2 Controparte_3 CP_3 [...]
e la in persona del legale Parte_2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, in solido fra loro, a rifondere al le Parte_1 spese del presente giudizio, liquidate in € 21.409,20 per compensi, oltre spese forfettarie al 15 %, cpa e iva come per legge, e oltre esborsi per complessivi € 786,00;
6) compensa le spese fra di , Controparte_2 Controparte_3 CP_3
e la . Parte_2 CP_5 Controparte_1
Novara, 28 settembre 2025
Il Giudice
dott. Annalisa Boido
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