CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 09/01/2026, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 238/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LL ON, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3592/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ag. NT Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5080/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 4 e pubblicata il 29/11/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010200269 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7914/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste LL parti:
Ricorrente/Appellante: L'appellante si riporta agli atti. Resistente/Appellato: Parte appellata resiste e si siporta alle proprie controdeduzioni.
Visto e letto l'atto di appello di AG LL NT (AD); Vista e letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Resistente_1Visto e letto la memoria di costituzione della parte appellata;
Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli, ivi compresa la memoria depositata dalla difesa di parte appellata il 4 dicembre 2025; Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha accolto il ricorso contribuente avverso avviso di accertamento per sola IVA relativa al periodo di imposta 2017, con il quale si contestava la dichiarazione di fatture passive per operazioni inesistenti oggettivamente ricevute dalla ditta Marcello Società_1 e si liquidava il recupero della relativa IVA detratta, rilevando, assorbito ogni altro motivo, la decadenza dall'azione accertatrice in quanto: “ La giurisprudenza ha addivenuto alla conclusione che la proroga valga solo per il periodo emergenziale e non per i periodi successivi a cascata e questo perchè ci troveremmo di fronte ad una palese disparità di trattamento in quanto non è previsto per il contribuente in differimento dei pagamenti fiscali. Anche volendo considerare gli 85 giorni previsti dal Cura Italia, comunque arriviamo al 25/03/2024 mentre l'avviso di accertamento è stato firmato in data 29/03/2024 e notificato in data 08/04/2024, quindi fuori dei termini decadenziali ” ;
-che l'AD ha proposto appello, convenendo che il termine ordinario di decadenza fosse l'individuato 31 dicembre 2023, ma lamentando:
<< un palese vizio di ultra petizione nella parte in cui richiama, comunque erroneamente ritenendola non applicabile, la normativa dell'art. 63 del DL 18/2020 -che viceversa non era stata assolutamente richiamata dalla controparte come motivo di ricorso, essendosi quest' ultima limitata ad eccepire la decadenza al 31/12/2023 del termine ordinario di accertamento, applicabile ratione temporis, ignorando, e dunque nulla esponendo riguardo alla proroga dei termini di cui alla citata norma, che era comunque stata richiamata dall'Ufficio; del che la CGT di Caserta ha finito per pronunziarsi non sulla domanda di parte, bensì sulla controdeduzione fatta dall'Ufficio; per cui palese è l'ultra petizione che affligge la sentenza;
(…) D'altro canto, e principalmente, occorre evidenziare che la sentenza qui impugnata ha totalmente pretermesso l'applicazione dell'articolo 5, comma 3bis Dlgs n. 218/1997 (norma ordinaria), applicabile al caso di specie ratione temporis, il quale prevede che “in caso di invito a comparire notificato entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine per notificare gli atti, il termine di decadenza è prorogato di 120 giorni. “ Il dato che precede riguarda l' invito n. TF7I10200197/2024 ad accertamento con adesione per l'anno di imposta 2017, notificato all'appellato con nota 55794 del 05/03/2024 -che si allega al presente appello – e che comunque risulta richiamato nella motivazione dell'atto impugnato il cui incipit è del seguente tenore: VISTO l'invito TF7I10200197/2024 di cui al Prot. N° 55794/2024 del 05/03/2024 emesso ai sensi dell'art. 5 – Ter del Dlgs 218/1997, regolarmente notificato a mezzo pec il 05/03/2024, con il quale l'Ufficio invitava il contribuente all'instaurazione del contraddittorio per attivare il procedimento di accertamento con adesione”. >> ;
-che l'appellato contribuente si è costituito tempestivamente in data 18 giugno 2025 per resistere e comunque per riproporre le questioni rimaste assorbite in primo grado inerenti la legittimità e il merito dell'accertamento;
-che la difesa appellata ha poi depositato memorie, con le quali ha principalmente illustrato le riproposte questioni sulla illegittimità ed infondatezza dell'avviso impugnato;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- sia infondato;
-che l'appello dell'AD, da ritenersi ammissibile per l'orientamento della Suprema Corte sul minimum deduttivo di appello nel rito tributario, atteso che, pur non gravando specificamente la principale ratio decidendi (“ La giurisprudenza ha addivenuto alla conclusione che la proroga valga solo per il periodo emergenziale e non per i periodi successivi a cascata e questo perchè ci troveremmo di fronte ad una palese disparità di trattamento in quanto non è previsto per il contribuente in differimento dei pagamenti fiscali ” ) , rimette in effetti a questo Giudice la questione della applicabilità della sospensione ex art. 67 co. 1 D.L. 18/2020 anche ai periodi di imposta successivi al 2020 (cd. tesi a cascata) nonché la contestuale applicazione dell'art. 5 co. 3 bis D.L.vo 218/1997 con riferimento al termine finale spostato in avanti dall'asserita sospensione;
-che come detto il contribuente, costituendosi tempestivamente (in data 18 giugno 2025 rispetto all'appello notificato il 13 maggio 2025), ha riproposto le questioni rimaste assorbite;
-che stando così i termini di giudizio, la Corte ritiene che l'appello possa essere definito in base alle ragioni riproposte dalla parte contribuente più evidenti e meno controvertibili, ed anche di maggiore interesse per la stessa, afferenti la nullità dell'avviso di accertamento e la sua infondatezza;
-che innanzitutto l'avviso di accertamento è così motivato: << Si rappresenta che con segnalazione qualificata dell'Ufficio Controlli dell ' AG LL NT – Direzione Provinciale di Salerno di cui al prot. 1296358/2023 del 30/05/2023, si comunicava all'Ufficio la circostanza che nel corso di attività istruttoria condotta a carico della ditta individuale Società_1 CF_1“ ”. (C.F. ) di cui al PVC di Costatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Battipaglia e consegnato alla parte in data 27/02/2023 era stato riscontrato e contestato alla stessa l'emissione di fatture per operazione oggettivamente inesistenti per i periodi di imposta 2017-2018. Tale rilievo è incontrovertibile per quanto espresso e documentato nella segnalazione citata che si allega. Nel corso LL citate operazioni si riscontrava tale tipologia di emissione di fatture anche a beneficio della Ditta Resistente_1“ in esame per l'anno 2017: ….” L'effettiva contabilizzazione ai fini IVA da Resistente_1parte della ditta “ ” LL operazioni intercorse è riscontrato negli elenchi trasmessi dalla stessa ditta per il 2017 nel Modello di comunicazione polivalente LL operazioni rilevanti ai fini IVA” ai sensi dell'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, vigente fino al 23 ottobre 2016 (c.d. “Spesometro”). Tutte le considerazioni, sopra riportate, basate su dati di fatto oggettivi, dimostrano inequivocabilmente la totale inattendibilità LL fatture. In Resistente_1altre parole, la ditta “ ” ha registrato le fatture ricevute dalla ditta Società_1“ ”., ai fini IVA con l'intento fraudolento di rappresentare operazioni commerciali che però non sono mai avvenute. Questo Ufficio ha, quindi, emesso gli avvisi di accertamento n. TF901M301451/2023 per l'anno 2017 e n. TF901M301576/2023 per l'anno 2018 per il recupero LL imposte e LL sanzioni corrispondenti, (…) >> ;
-che dunque l'avviso e' fondato unicamente sulla segnalazione qualificata allegata, ma non
-come opportunamente e specificamente eccepito dalla parte contribuente in primo grado e Società_1riproposto in appello- sul pvc a carico del cedente/fornitore , benche' riferito in accertamento, mai allegato e comunicato alla parte appellante (la consegna in data 27 febbraio Società_12023 indicata in accertamento si riferisce alla consegna a ) e senza neppure riprodurne il contenuto essenziale;
-che pertanto occorre innanzitutto valutare la idoneità della segnalazione qualificata a sorreggere l'avviso, posto che il contribuente espressamente ha dedotto in primo grado e ripropone in secondo grado: “ L'atto così come notificato alla parte ricorrente risulta essere del tutto viziato sia nel contenuto che nella forma atteso che fa riferimento ad un pvc elevato nei confronti di un terzo soggetto e non conosciuto dalla ricorrente nonché a due avvisi di accertamento che non vengono allegati a quello oggetto del presente giudizio. … Per quanto sopra riprodotto non vi è alcun dubbio sul fatto che le argomentazioni addotte dall'ente impositore sono del tutto apodittiche al punto da integrare i presupposti del la c.d. motivazione apparente. ...”;
-che effettivamente la detta segnalazione non è idonea a sorreggere la motivazione dell'avviso secondo il parametro dell'art. 7 L. 212/2000, atteso che non indica i presupposti di fatto della asserita inesistenza oggettiva LL operazioni, collegandoli alla mera affermazione di evasore Società_1totale del , rinviando al pvc redatto per la individuazione dei presupposti di fatto per quella parte LL fatture ritenute falsamente emesse per operazioni inesistenti, senza indicare i fatti e le circostanze dai quali deriverebbe l'assunto della falsità;
-che a ben vedere, la segnalazione qualificata, su cui si fonda l'accertamento, espressamente rinvia al pvc, tanto da allegarlo ad essa: il pvc è dunque richiamato per relationem perfectam dalla stessa segnalazione per riempirne il contenuto;
-che stando così le cose, atteso il rinvio per relationem perfectam al pvc della segnalazione, utilizzando questa, occorreva -come opportunamente dedotto in primo grado e riproposto in secondo grado- ai sensi dell'art. 7 cit., a pena di nullità dell'avviso, “l' allegazione del pvc”, pacificamente e documentalmente non allegato all'avviso di accertamento, o, quanto meno, riprodurre in accertamento gli elementi essenziali di contenuto, cosa documentalmente assente nell'avviso di accertamento impugnato;
-che neppure risulta che il detto pvc sia stato portato a conoscenza della parte contribuente prima dell'avviso semmai con il previo invito a comparire;
anzi risulta cartolarmente, per documento prodotto in giudizio dalla stessa AD (sub file INVITO AL CONTRADDITTORIO PROT 55794 DEL 05/03/2024 NOTIFICATO VIA PE - invito.eml ), che all'invito a comparire sono stati allegati solo la segnalazione e l'elenco LL fatture ma non il pvc;
-che invero, l'AD ha depositato il duplicato informatico della ricevuta di consegna completa della pec contenete l'invito a comparire, e, aperto il file, risulta appunto solo allegata la segnalazione e l'elenco LL fatture, non il pvc;
-che quindi l'avviso di accertamento -come opportunamente eccepito dalla parte contribuente- è nullo ai sensi dell'art. 7 Statuto, posto che non indica i presupposto di fatto per cui le operazioni sarebbero inesistenti oggettivamente né allega l'atto di fonte probatoria richiamato né ne riproduce il contenuto essenziale;
-che inoltre, anche a voler considerare il merito, la pretesa erariale -come opportunamente sottolineato sia in primo grado (mediante memoria illustrativa) che in appello- risulta non Società_1provata, in quanto, come emerge dal pvc a carico del depositato dall'AD solo in giudizio, non emerge la prova della inesistenza oggettiva LL operazioni, in quanto nessun elemento del pvc si riferisce univocamente alla inesistenza oggettiva LL operazioni verso la parte appellante, posto che comunque emerge l'effettiva operatività della azienda cedente, essendo equivoco che i lavoratori assunti lo fossero con qualifica di manovali agricoli e non di commercio di film plastici (oggetto LL fatture) e che non avesse una organizzazione per tale commercio , perchè i lavoratori possono essere utilizzati anche per attività diverse o ulteriori da quelle di assunzione formale e perchè l'attività di commercio dei film plastici non richiede una specifica e particolare organizzazione di ramo aziendale (cosa diversa è per le altre fatture ritenute relative ad operazioni inesistenti ad oggetto “ stoccaggio e movimentazione di prodotti” , che costituiscono complessivamente l'importo maggiore LL fatture contestate false e che non riguardano le due fatture in favore della parte appellante che entrambe attengono all'acquisto di film: il pvc accomuna tutte le operazioni estranee alla dichiarata attività principale di Orto-Culture specializzate vivaistiche e sementiere, senza distinguere), tenuto conto altresì che l'ammontare imponibile LL fatture emesse per vendita film complessivamente ammonta, per il periodo in esame, ad euro 108.958,33, cioè un terzo dell'ammontare complessivo di imponibile contestato come inesistente, comprese le fatture emesse per stoccaggio e movimentazione dei prodotti (euro 309.709,96, cfr pvc fl.11 e suo allegato 1) e di questa somma (108.958,33) solo euro 33.809,25 per imponibile sono stati fatturati alla parte appellante;
-che in effetti dal pvc emergono piuttosto elementi che inducono al massimo ad una inesistenza soggettiva LL operazioni in contestazione, posta l'ammissione e l'accertamento di rapporti, sia pure qualificati in pvc dalla GdF come di sorta di procacciamento di affari, nel periodo in questione, con ditte produttrici e commercianti di film plastici;
-che dunque coglie anche nel segno la ulteriore censura proposta in primo grado, fin con il ricorso introduttivo (con il quale appunto si eccepiva la esistenza oggettiva LL operazioni e la cd. “buona fede”) e riproposta in appello, relativamente alla corretta qualificazione LL operazioni fatturate al massimo come soggettivamente inesistenti e, dunque, la infondatezza della pretesa per omessa prova, gravante oramai -per comune intendimento del diritto dell'Unione- sulla Amministrazione Finanziaria, della consapevolezza o della conoscibilità ( ossia “ che il contribuente avrebbe dovuto o potuto conoscere di partecipare ad una frode ” );
-che invero dal pvc non vi è nessun elemento anche indirettamente riferibile alla parte contribuente appellante;
-che anzi dal compendio istruttorio in atti, calato al caso concreto, risultano elementi che escludono tale consapevolezza o tale possibilità Società_1, quali la circostanza che la ditta era operativa dal 1992 (v. visura in atti), la operatività fisica nel periodo di imposta in esame della azienda attestata anche dal pvc (che infatti propone il recupero solo in parte LL fatture emesse), la piena inerenza LL operazioni per l'attività svolta dal contribuente, la occasionalità di rapporti (atteso che nel 2018, cui si estende la contestazione FOI in pvc, non risulta alcuna fattura emessa verso il contribuente, come emerge dall'allegato 1 al pvc) e la tracciabilità dei pagamenti a mezzo bonifici bancari, la quale ultima, se è vero che in astratto e in linea di principio non è idonea a dimostrare la effettività della operazione, in relazione al caso concreto (cui il diritto della Unione come esplicato costantemente dalla Corte di Giustizia in ogni caso e settore di Sua competenza, deve ancorarsi in ragione del principio di proporzionalità) costituisce sicuramente un elemento che colora la gravità, precisione e concordanza degli altri indizi verso la presunzione di esistenza LL operazioni ed esclusione della consapevolezza o conoscibilità di inserirsi in un meccanismo di frode;
-che pertanto, per quanto innanzi, diviene inutile giudicare sulla decadenza (se vi sia lo spostamento in avanti a cascata del termine di accertamento ordinario in ragione dell'art. 67 co. 1 D.L. 18/2020 e se sia cumulabile poi lo spostamento ulteriore di 120 giorni per la notifica ex art. 5 D.L.vo 218//1997), posto che comunque non vi sarebbe ragione di riformare la sentenza appellata: la questione rimane assorbita;
-che rimangono assorbite anche tutte le altre questioni sulla validità e fondatezza dell'avviso riproposte dal contribuente;
-che quindi l'appello va rigettato e la sentenza appellata confermata per le suddette ragioni;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento LL spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori se dovuti per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LL ON, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3592/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ag. NT Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5080/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 4 e pubblicata il 29/11/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010200269 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7914/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste LL parti:
Ricorrente/Appellante: L'appellante si riporta agli atti. Resistente/Appellato: Parte appellata resiste e si siporta alle proprie controdeduzioni.
Visto e letto l'atto di appello di AG LL NT (AD); Vista e letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Resistente_1Visto e letto la memoria di costituzione della parte appellata;
Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli, ivi compresa la memoria depositata dalla difesa di parte appellata il 4 dicembre 2025; Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha accolto il ricorso contribuente avverso avviso di accertamento per sola IVA relativa al periodo di imposta 2017, con il quale si contestava la dichiarazione di fatture passive per operazioni inesistenti oggettivamente ricevute dalla ditta Marcello Società_1 e si liquidava il recupero della relativa IVA detratta, rilevando, assorbito ogni altro motivo, la decadenza dall'azione accertatrice in quanto: “ La giurisprudenza ha addivenuto alla conclusione che la proroga valga solo per il periodo emergenziale e non per i periodi successivi a cascata e questo perchè ci troveremmo di fronte ad una palese disparità di trattamento in quanto non è previsto per il contribuente in differimento dei pagamenti fiscali. Anche volendo considerare gli 85 giorni previsti dal Cura Italia, comunque arriviamo al 25/03/2024 mentre l'avviso di accertamento è stato firmato in data 29/03/2024 e notificato in data 08/04/2024, quindi fuori dei termini decadenziali ” ;
-che l'AD ha proposto appello, convenendo che il termine ordinario di decadenza fosse l'individuato 31 dicembre 2023, ma lamentando:
<< un palese vizio di ultra petizione nella parte in cui richiama, comunque erroneamente ritenendola non applicabile, la normativa dell'art. 63 del DL 18/2020 -che viceversa non era stata assolutamente richiamata dalla controparte come motivo di ricorso, essendosi quest' ultima limitata ad eccepire la decadenza al 31/12/2023 del termine ordinario di accertamento, applicabile ratione temporis, ignorando, e dunque nulla esponendo riguardo alla proroga dei termini di cui alla citata norma, che era comunque stata richiamata dall'Ufficio; del che la CGT di Caserta ha finito per pronunziarsi non sulla domanda di parte, bensì sulla controdeduzione fatta dall'Ufficio; per cui palese è l'ultra petizione che affligge la sentenza;
(…) D'altro canto, e principalmente, occorre evidenziare che la sentenza qui impugnata ha totalmente pretermesso l'applicazione dell'articolo 5, comma 3bis Dlgs n. 218/1997 (norma ordinaria), applicabile al caso di specie ratione temporis, il quale prevede che “in caso di invito a comparire notificato entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine per notificare gli atti, il termine di decadenza è prorogato di 120 giorni. “ Il dato che precede riguarda l' invito n. TF7I10200197/2024 ad accertamento con adesione per l'anno di imposta 2017, notificato all'appellato con nota 55794 del 05/03/2024 -che si allega al presente appello – e che comunque risulta richiamato nella motivazione dell'atto impugnato il cui incipit è del seguente tenore: VISTO l'invito TF7I10200197/2024 di cui al Prot. N° 55794/2024 del 05/03/2024 emesso ai sensi dell'art. 5 – Ter del Dlgs 218/1997, regolarmente notificato a mezzo pec il 05/03/2024, con il quale l'Ufficio invitava il contribuente all'instaurazione del contraddittorio per attivare il procedimento di accertamento con adesione”. >> ;
-che l'appellato contribuente si è costituito tempestivamente in data 18 giugno 2025 per resistere e comunque per riproporre le questioni rimaste assorbite in primo grado inerenti la legittimità e il merito dell'accertamento;
-che la difesa appellata ha poi depositato memorie, con le quali ha principalmente illustrato le riproposte questioni sulla illegittimità ed infondatezza dell'avviso impugnato;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- sia infondato;
-che l'appello dell'AD, da ritenersi ammissibile per l'orientamento della Suprema Corte sul minimum deduttivo di appello nel rito tributario, atteso che, pur non gravando specificamente la principale ratio decidendi (“ La giurisprudenza ha addivenuto alla conclusione che la proroga valga solo per il periodo emergenziale e non per i periodi successivi a cascata e questo perchè ci troveremmo di fronte ad una palese disparità di trattamento in quanto non è previsto per il contribuente in differimento dei pagamenti fiscali ” ) , rimette in effetti a questo Giudice la questione della applicabilità della sospensione ex art. 67 co. 1 D.L. 18/2020 anche ai periodi di imposta successivi al 2020 (cd. tesi a cascata) nonché la contestuale applicazione dell'art. 5 co. 3 bis D.L.vo 218/1997 con riferimento al termine finale spostato in avanti dall'asserita sospensione;
-che come detto il contribuente, costituendosi tempestivamente (in data 18 giugno 2025 rispetto all'appello notificato il 13 maggio 2025), ha riproposto le questioni rimaste assorbite;
-che stando così i termini di giudizio, la Corte ritiene che l'appello possa essere definito in base alle ragioni riproposte dalla parte contribuente più evidenti e meno controvertibili, ed anche di maggiore interesse per la stessa, afferenti la nullità dell'avviso di accertamento e la sua infondatezza;
-che innanzitutto l'avviso di accertamento è così motivato: << Si rappresenta che con segnalazione qualificata dell'Ufficio Controlli dell ' AG LL NT – Direzione Provinciale di Salerno di cui al prot. 1296358/2023 del 30/05/2023, si comunicava all'Ufficio la circostanza che nel corso di attività istruttoria condotta a carico della ditta individuale Società_1 CF_1“ ”. (C.F. ) di cui al PVC di Costatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Battipaglia e consegnato alla parte in data 27/02/2023 era stato riscontrato e contestato alla stessa l'emissione di fatture per operazione oggettivamente inesistenti per i periodi di imposta 2017-2018. Tale rilievo è incontrovertibile per quanto espresso e documentato nella segnalazione citata che si allega. Nel corso LL citate operazioni si riscontrava tale tipologia di emissione di fatture anche a beneficio della Ditta Resistente_1“ in esame per l'anno 2017: ….” L'effettiva contabilizzazione ai fini IVA da Resistente_1parte della ditta “ ” LL operazioni intercorse è riscontrato negli elenchi trasmessi dalla stessa ditta per il 2017 nel Modello di comunicazione polivalente LL operazioni rilevanti ai fini IVA” ai sensi dell'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, vigente fino al 23 ottobre 2016 (c.d. “Spesometro”). Tutte le considerazioni, sopra riportate, basate su dati di fatto oggettivi, dimostrano inequivocabilmente la totale inattendibilità LL fatture. In Resistente_1altre parole, la ditta “ ” ha registrato le fatture ricevute dalla ditta Società_1“ ”., ai fini IVA con l'intento fraudolento di rappresentare operazioni commerciali che però non sono mai avvenute. Questo Ufficio ha, quindi, emesso gli avvisi di accertamento n. TF901M301451/2023 per l'anno 2017 e n. TF901M301576/2023 per l'anno 2018 per il recupero LL imposte e LL sanzioni corrispondenti, (…) >> ;
-che dunque l'avviso e' fondato unicamente sulla segnalazione qualificata allegata, ma non
-come opportunamente e specificamente eccepito dalla parte contribuente in primo grado e Società_1riproposto in appello- sul pvc a carico del cedente/fornitore , benche' riferito in accertamento, mai allegato e comunicato alla parte appellante (la consegna in data 27 febbraio Società_12023 indicata in accertamento si riferisce alla consegna a ) e senza neppure riprodurne il contenuto essenziale;
-che pertanto occorre innanzitutto valutare la idoneità della segnalazione qualificata a sorreggere l'avviso, posto che il contribuente espressamente ha dedotto in primo grado e ripropone in secondo grado: “ L'atto così come notificato alla parte ricorrente risulta essere del tutto viziato sia nel contenuto che nella forma atteso che fa riferimento ad un pvc elevato nei confronti di un terzo soggetto e non conosciuto dalla ricorrente nonché a due avvisi di accertamento che non vengono allegati a quello oggetto del presente giudizio. … Per quanto sopra riprodotto non vi è alcun dubbio sul fatto che le argomentazioni addotte dall'ente impositore sono del tutto apodittiche al punto da integrare i presupposti del la c.d. motivazione apparente. ...”;
-che effettivamente la detta segnalazione non è idonea a sorreggere la motivazione dell'avviso secondo il parametro dell'art. 7 L. 212/2000, atteso che non indica i presupposti di fatto della asserita inesistenza oggettiva LL operazioni, collegandoli alla mera affermazione di evasore Società_1totale del , rinviando al pvc redatto per la individuazione dei presupposti di fatto per quella parte LL fatture ritenute falsamente emesse per operazioni inesistenti, senza indicare i fatti e le circostanze dai quali deriverebbe l'assunto della falsità;
-che a ben vedere, la segnalazione qualificata, su cui si fonda l'accertamento, espressamente rinvia al pvc, tanto da allegarlo ad essa: il pvc è dunque richiamato per relationem perfectam dalla stessa segnalazione per riempirne il contenuto;
-che stando così le cose, atteso il rinvio per relationem perfectam al pvc della segnalazione, utilizzando questa, occorreva -come opportunamente dedotto in primo grado e riproposto in secondo grado- ai sensi dell'art. 7 cit., a pena di nullità dell'avviso, “l' allegazione del pvc”, pacificamente e documentalmente non allegato all'avviso di accertamento, o, quanto meno, riprodurre in accertamento gli elementi essenziali di contenuto, cosa documentalmente assente nell'avviso di accertamento impugnato;
-che neppure risulta che il detto pvc sia stato portato a conoscenza della parte contribuente prima dell'avviso semmai con il previo invito a comparire;
anzi risulta cartolarmente, per documento prodotto in giudizio dalla stessa AD (sub file INVITO AL CONTRADDITTORIO PROT 55794 DEL 05/03/2024 NOTIFICATO VIA PE - invito.eml ), che all'invito a comparire sono stati allegati solo la segnalazione e l'elenco LL fatture ma non il pvc;
-che invero, l'AD ha depositato il duplicato informatico della ricevuta di consegna completa della pec contenete l'invito a comparire, e, aperto il file, risulta appunto solo allegata la segnalazione e l'elenco LL fatture, non il pvc;
-che quindi l'avviso di accertamento -come opportunamente eccepito dalla parte contribuente- è nullo ai sensi dell'art. 7 Statuto, posto che non indica i presupposto di fatto per cui le operazioni sarebbero inesistenti oggettivamente né allega l'atto di fonte probatoria richiamato né ne riproduce il contenuto essenziale;
-che inoltre, anche a voler considerare il merito, la pretesa erariale -come opportunamente sottolineato sia in primo grado (mediante memoria illustrativa) che in appello- risulta non Società_1provata, in quanto, come emerge dal pvc a carico del depositato dall'AD solo in giudizio, non emerge la prova della inesistenza oggettiva LL operazioni, in quanto nessun elemento del pvc si riferisce univocamente alla inesistenza oggettiva LL operazioni verso la parte appellante, posto che comunque emerge l'effettiva operatività della azienda cedente, essendo equivoco che i lavoratori assunti lo fossero con qualifica di manovali agricoli e non di commercio di film plastici (oggetto LL fatture) e che non avesse una organizzazione per tale commercio , perchè i lavoratori possono essere utilizzati anche per attività diverse o ulteriori da quelle di assunzione formale e perchè l'attività di commercio dei film plastici non richiede una specifica e particolare organizzazione di ramo aziendale (cosa diversa è per le altre fatture ritenute relative ad operazioni inesistenti ad oggetto “ stoccaggio e movimentazione di prodotti” , che costituiscono complessivamente l'importo maggiore LL fatture contestate false e che non riguardano le due fatture in favore della parte appellante che entrambe attengono all'acquisto di film: il pvc accomuna tutte le operazioni estranee alla dichiarata attività principale di Orto-Culture specializzate vivaistiche e sementiere, senza distinguere), tenuto conto altresì che l'ammontare imponibile LL fatture emesse per vendita film complessivamente ammonta, per il periodo in esame, ad euro 108.958,33, cioè un terzo dell'ammontare complessivo di imponibile contestato come inesistente, comprese le fatture emesse per stoccaggio e movimentazione dei prodotti (euro 309.709,96, cfr pvc fl.11 e suo allegato 1) e di questa somma (108.958,33) solo euro 33.809,25 per imponibile sono stati fatturati alla parte appellante;
-che in effetti dal pvc emergono piuttosto elementi che inducono al massimo ad una inesistenza soggettiva LL operazioni in contestazione, posta l'ammissione e l'accertamento di rapporti, sia pure qualificati in pvc dalla GdF come di sorta di procacciamento di affari, nel periodo in questione, con ditte produttrici e commercianti di film plastici;
-che dunque coglie anche nel segno la ulteriore censura proposta in primo grado, fin con il ricorso introduttivo (con il quale appunto si eccepiva la esistenza oggettiva LL operazioni e la cd. “buona fede”) e riproposta in appello, relativamente alla corretta qualificazione LL operazioni fatturate al massimo come soggettivamente inesistenti e, dunque, la infondatezza della pretesa per omessa prova, gravante oramai -per comune intendimento del diritto dell'Unione- sulla Amministrazione Finanziaria, della consapevolezza o della conoscibilità ( ossia “ che il contribuente avrebbe dovuto o potuto conoscere di partecipare ad una frode ” );
-che invero dal pvc non vi è nessun elemento anche indirettamente riferibile alla parte contribuente appellante;
-che anzi dal compendio istruttorio in atti, calato al caso concreto, risultano elementi che escludono tale consapevolezza o tale possibilità Società_1, quali la circostanza che la ditta era operativa dal 1992 (v. visura in atti), la operatività fisica nel periodo di imposta in esame della azienda attestata anche dal pvc (che infatti propone il recupero solo in parte LL fatture emesse), la piena inerenza LL operazioni per l'attività svolta dal contribuente, la occasionalità di rapporti (atteso che nel 2018, cui si estende la contestazione FOI in pvc, non risulta alcuna fattura emessa verso il contribuente, come emerge dall'allegato 1 al pvc) e la tracciabilità dei pagamenti a mezzo bonifici bancari, la quale ultima, se è vero che in astratto e in linea di principio non è idonea a dimostrare la effettività della operazione, in relazione al caso concreto (cui il diritto della Unione come esplicato costantemente dalla Corte di Giustizia in ogni caso e settore di Sua competenza, deve ancorarsi in ragione del principio di proporzionalità) costituisce sicuramente un elemento che colora la gravità, precisione e concordanza degli altri indizi verso la presunzione di esistenza LL operazioni ed esclusione della consapevolezza o conoscibilità di inserirsi in un meccanismo di frode;
-che pertanto, per quanto innanzi, diviene inutile giudicare sulla decadenza (se vi sia lo spostamento in avanti a cascata del termine di accertamento ordinario in ragione dell'art. 67 co. 1 D.L. 18/2020 e se sia cumulabile poi lo spostamento ulteriore di 120 giorni per la notifica ex art. 5 D.L.vo 218//1997), posto che comunque non vi sarebbe ragione di riformare la sentenza appellata: la questione rimane assorbita;
-che rimangono assorbite anche tutte le altre questioni sulla validità e fondatezza dell'avviso riproposte dal contribuente;
-che quindi l'appello va rigettato e la sentenza appellata confermata per le suddette ragioni;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento LL spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori se dovuti per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.