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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 3374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3374 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 22 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza in grado di appello iscritta al n. 1802 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, con l'Avv. Gustavo Parte_1
Iandolo
Appellante
E
[...]
Controparte_1
Appellati contumaci
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 2207/2024 del
22.2.2024.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere il ricorso in appello proposto dall' e per l'effetto Pt_1 rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto, confermando e dichiarando la legittimità dell'avviso di addebito n. 397 2014 0011968277000
1 e l'esistenza del diritto a procedere ad esecuzione anche in relazione a detto avviso. Con vittoria delle spese di giudizio del doppio grado di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva promosso, innanzi al Tribunale di Roma, una opposizione avverso il Controparte_1 preavviso di fermo n. 09780202200092560000, deducendo, in particolare, la mancata notifica degli atti presupposti ed eccependo la prescrizione.
Si erano costituiti in giudizio l' e l' contestando la Pt_1 Controparte_1 fondatezza del ricorso e allegando documentazione in merito alle notifiche degli avvisi e di ulteriori atti interruttivi della prescrizione. In particolare, l' contestava l'eccezione di Pt_1 prescrizione alla luce dell'avvenuta notifica degli avvisi di addebito oggetto del preavviso di fermo dei quali produceva le prove della loro rituale notifica.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma accertava l'intervenuta prescrizione del diritto dell' quanto ai crediti di cui all' avviso di addebito n. 397 2014 0011968277000, Pt_1 respingendo, per il resto, l'opposizione alla luce delle produzioni dei due Enti;
infine, compensando le spese di lite in ragione dell'accoglimento parziale della domanda.
Appella l' . Né l'originario opponente né l' Pt_1 Controparte_1 Controparte_2
si sono costituiti in giudizio.
[...]
All'odierna udienza, alla presenza del solo difensore di parte appellante che si è riportato alle già prese conclusioni, trascritte in epigrafe, la causa è stata discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che ha regolarmente ricevuto la notifica dell'appello ma non si Controparte_1
è costituito e deve pertanto dichiararsene la contumacia.
La notifica dell'appello all' è stata tardivamente eseguita Controparte_2
e con ordinanza 19.3.2025, ottemperata dall'appellante come da documentazione in atti, ne è stata disposta la rinnovazione.
In ogni caso la controversia avrebbe potuto essere decisa anche senza il coinvolgimento dell' , dal momento che l'appello riguarda il solo profilo della Controparte_3 prescrizione della pretesa contributiva, al quale l' è estranea, e dunque trattasi CP_2 certamente di causa scindibile ex art. 332 c.p.c., essendo ormai perenti i termini per proporre appello.
2 L'appello riguarda, come si è accennato, il solo profilo della prescrizione della pretesa portata nell'avviso di addebito n. 39720140011968277000, in relazione al quale l'opposizione era stata accolta.
L' sottolinea la necessità di tenere conto dei periodi di sospensione del termine legale di Pt_1 prescrizione dovuta al Covid-19.
Nel merito, l'appello è fondato. La declaratoria di prescrizione della pretesa dopo la notifica dell'ultimo atto interruttivo (intimazione di pagamento n. 09720179024004045000 notificata il 10/05/2017) non tiene conto della sospensione dei termini dovuta alla normativa emergenziale.
L'art. 68 del D.L. 18/2020, dopo aver previsto al comma primo la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del D.Lgs.
159/2015 il quale, al comma primo, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni).
Il richiamato art. 12 contiene anche un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione: poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al 31 dicembre 2023.
Pertanto, diversamente da quanto opinato dal Tribunale di Roma, alla data di notifica del preavviso impugnato (16.12.2022) nessuna prescrizione era maturata in quanto non risultava decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge n. 335/95 per nessuno degli avvisi oggetto del preavviso di fermo opposto.
L'originaria opposizione era pertanto interamente – e non solo parzialmente - da respingere.
In totale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata, confermata nel resto, dunque, va respinta interamente l'originaria opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 09780202200092560000, anche con riguardo all'avviso di addebito n. 39720140011968277000.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza del nei riguardi CP_1 dell' , mentre la compensazione disposta dal Tribunale (motivata con una circostanza Pt_1 ormai insussistente, e cioè la reciproca soccombenza) può mantenersi e confermarsi con diversa motivazione anche per il presente grado per quello che riguarda i rapporti fra
[...]
[..
[...] e le altre parti del giudizio, atteso che l'opposizione originaria Controparte_4 censurava la prescrizione delle pretese e pertanto era legittimato in via principale l'ente impositore . Pt_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 3.7.2024 dall' avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 2207/2024 del 22.2.2024 Pt_1 nei confronti di e dell' , così provvede: Controparte_1 Controparte_2
- In totale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata, confermata nel resto, respinge interamente l'originaria opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 09780202200092560000, anche con riguardo all'avviso di addebito n. 39720140011968277000;
- Compensa le spese di lite del doppio grado fra e le Controparte_2 altre parti del giudizio;
- Condanna a rimborsare all' le spese di lite del doppio grado, Controparte_1 Pt_1 liquidate quanto al primo grado in euro 6.000,00 e quanto al presente grado in euro
1.500,00, oltre al 15% per spese generali forfettarie e oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 22.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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