Articolo 16 della Legge 21 luglio 1965, n. 903
Articolo 15Articolo 17
Versione
15 agosto 1965
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Versione
1 maggio 1968
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Versione
1 maggio 1969
Art. 16.
Il primo comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , e' sostituito dal seguente:
"L'importo mensile delle pensioni di vecchiaia, di invalidita' ed ai superstiti, adeguato ai sensi dell'articolo 1, non puo' essere inferiore ai seguenti minimi:
a) pensioni di invalidita', di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari di eta' inferiore ai 65 anni, lire 15.600;
b) pensioni di invalidita', di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di eta', lire 19.500".(2) ((2a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 ha disposto (con l'art. 2) che "gli importi dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti previsti dall' art. 16 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , sono elevati, con effetto dal 1 maggio 1968 a: lire 18.000 mensili, per i titolari di eta' inferiore a 65 anni; lire 21.900 mensili, per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di eta'."
Lo stesso decreto ha inoltre disposto (con l'art. 42) che la modifica ha effetto dal 1 maggio 1968. --------------- AGGIORNAMENTO (2a) L. 30 aprile 1969, n. 153 nel modificare l' art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 ha conseguentemente disposto (con l'art. 2) che "A decorrere dal 1 gennaio 1969, gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, previsti dall' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 , sono elevati a: lire 23.000 mensili, per i titolari di eta' inferiore a 65 anni; lire 25.000 mensili, per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di eta'."
Entrata in vigore il 1 maggio 1969
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