Articolo 1834 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1833Articolo 1825
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9 ottobre 2010
Art. 1834. Concessione in uso di beni demaniali. 1. La concessione in uso alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente dei locali demaniali, dei mezzi, delle strutture, dei servizi e degli impianti necessari strumentali agli interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate e' disciplinata dall'articolo 547.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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