Cass. civ., sez. III, sentenza 26/04/2023, n. 10983
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Sentenza 26 aprile 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 30 marzo 2023 e pubblicata il 26 aprile 2023, con il giudice estensore Paolo Spaziani. Le parti in causa erano un ricorrente, che chiedeva la cassazione di una sentenza della Corte di Appello di Palermo, e due controricorrenti, una società di gestione di cinema e una compagnia assicurativa. Il ricorrente sosteneva la responsabilità della società proprietaria del locale per i danni subiti a seguito di una caduta, invocando l'art. 2051 c.c. e contestando l'assenza di accertamento della custodia da parte della Corte di Appello.

Il giudice ha rigettato le pretese del ricorrente, confermando che la responsabilità per il danno era da attribuire esclusivamente al conduttore del locale, in quanto il danno era derivato da un guasto elettrico, parte della custodia del conduttore stesso. Tuttavia, ha accolto il sesto motivo di ricorso riguardante la liquidazione delle spese processuali, ritenendo che l'importo liquidato fosse inferiore al minimo previsto dai parametri tabellari. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione a questo motivo, stabilendo nuovi importi per le spese legali, e ha compensato le spese del giudizio di cassazione.

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Massime1

In tema di danni da cose in custodia, poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo, al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità. (Nella specie, con riferimento alla caduta dalla passerella del palco di un cine-teatro - occorsa, a causa di un improvviso "black-out" elettrico, a un tecnico incaricato di effettuare le riprese video di un evento culturale, mentre eseguiva un sopralluogo -, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che aveva ritenuto configurabile la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al conduttore, sul presupposto che tanto il palco quanto l'impianto elettrico costituissero parti dell'immobile acquisite alla sua disponibilità).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 26/04/2023, n. 10983
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10983
    Data del deposito : 26 aprile 2023

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