Art. 60. 1. Al fine di agevolare l'attuazione delle norme contenute nella presente legge, l'intendente di finanza, accertate le esigenze dei dipendenti uffici finanziari, puo' disporre, fino al termine indicato nel comma 3 dell'articolo 39, per la liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative, il temporaneo distacco di personale da lui amministrato da uno ad altro degli uffici finanziari medesimi anche se di settore diverso da quello di appartenenza.
Articolo 60 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413
Articolo 59Articolo 61
Articolo 60 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413
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1 gennaio 1992
1 gennaio 1992