Art. 2. 1. All' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1984, n. 905 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
" e) due esperti designati dal Ministero del turismo e dello spettacolo di cui uno scelto dal Ministro in una terna indicata dalla Commissione centrale per la cinematografia prevista dall' art. 3 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 ;";
b) al primo comma, lettera f), le parole: "quattro esperti" sono sostituite dalle seguenti: "cinque esperti";
c) al secondo comma, dopo le parole: "per le categorie da c) ad e),", e' inserita la seguente: "rispettivamente";
d) al terzo comma, le parole: "almeno due degli otto membri" sono sostituite dalle seguenti: "almeno tre dei dieci membri".
a) al primo comma, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
" e) due esperti designati dal Ministero del turismo e dello spettacolo di cui uno scelto dal Ministro in una terna indicata dalla Commissione centrale per la cinematografia prevista dall' art. 3 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 ;";
b) al primo comma, lettera f), le parole: "quattro esperti" sono sostituite dalle seguenti: "cinque esperti";
c) al secondo comma, dopo le parole: "per le categorie da c) ad e),", e' inserita la seguente: "rispettivamente";
d) al terzo comma, le parole: "almeno due degli otto membri" sono sostituite dalle seguenti: "almeno tre dei dieci membri".