Art. 6.
Intorno ad ogni centrale termoelettrica che sara' costruita ai sensi della presente legge deve essere installata da parte dell'Enel una doppia rete di rilevamento chimico e meteorologico con terminali doppi, di adeguata densita' ed estensione, atta a rilevare la concentrazione al suolo degli inquinanti emessi dall'impianto stesso.
Dovranno essere altresi' installate adeguate strumentazioni di rilevamento delle perturbazioni termiche nelle acque e dell'intensita' dei rumori provocati dal funzionamento delle centrali stesse.
La rete di cui al primo comma e' costituita da apparecchi misuratori che rendano possibili rilevamenti continui e sistematici, con l'immediata trasmissione dei risultati ai due terminali, nonche' da un idoneo sistema di elaborazione statistica dei dati.
Uno dei due terminali e' a disposizione degli enti locali interessati, che hanno comunque libero accesso sia alla rete che al secondo terminale affidato all'Enel cosi' come alle strumentazioni di cui al secondo comma.
Ove da tali rilevamenti risulti in particolare la presenza al suolo di anidride solforosa superiore allo 0,10 parti per milione come media nelle 24 ore e superiore allo 0,25 parti per milione nella mezz'ora, e' fatto obbligo all'Enel di adottare ogni immediato accorgimento perche' l'inquinamento rientri nei limiti suddetti. ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.C.M. 28 marzo 1983 (in G.U. 28/05/1983, n. 145, S.O n. 30) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Con l'entrata in vigore dei limiti di cui all'allegato I cessano di aver vigore i corrispondenti limiti riportati nella tabella dell' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322 , nell' art. 6 della legge 18 dicembre 1973, n. 880 , e nell' art. 9 della legge 2 agosto 1975, n. 393 ".
Intorno ad ogni centrale termoelettrica che sara' costruita ai sensi della presente legge deve essere installata da parte dell'Enel una doppia rete di rilevamento chimico e meteorologico con terminali doppi, di adeguata densita' ed estensione, atta a rilevare la concentrazione al suolo degli inquinanti emessi dall'impianto stesso.
Dovranno essere altresi' installate adeguate strumentazioni di rilevamento delle perturbazioni termiche nelle acque e dell'intensita' dei rumori provocati dal funzionamento delle centrali stesse.
La rete di cui al primo comma e' costituita da apparecchi misuratori che rendano possibili rilevamenti continui e sistematici, con l'immediata trasmissione dei risultati ai due terminali, nonche' da un idoneo sistema di elaborazione statistica dei dati.
Uno dei due terminali e' a disposizione degli enti locali interessati, che hanno comunque libero accesso sia alla rete che al secondo terminale affidato all'Enel cosi' come alle strumentazioni di cui al secondo comma.
Ove da tali rilevamenti risulti in particolare la presenza al suolo di anidride solforosa superiore allo 0,10 parti per milione come media nelle 24 ore e superiore allo 0,25 parti per milione nella mezz'ora, e' fatto obbligo all'Enel di adottare ogni immediato accorgimento perche' l'inquinamento rientri nei limiti suddetti. ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.C.M. 28 marzo 1983 (in G.U. 28/05/1983, n. 145, S.O n. 30) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Con l'entrata in vigore dei limiti di cui all'allegato I cessano di aver vigore i corrispondenti limiti riportati nella tabella dell' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322 , nell' art. 6 della legge 18 dicembre 1973, n. 880 , e nell' art. 9 della legge 2 agosto 1975, n. 393 ".