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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 05/06/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Stefania Deiana Presidente
dott.ssa Ada Gambardella Giudice relatore dott.ssa Giovanna Maria Mossa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3082024, promossa
DA
, con l'avv. Grazia Niedda Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, disponendo che vivano separati nel reciproco rispetto;
2) disporre che i figli siano affidati congiuntamente a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione coniugale di Ozieri via Franco Marongiu 8; 3) assegnare la casa familiare di Ozieri via Franco Marongiu n. 8 e il relativo diritto di abitazione ad
[...]
con tutto quanto l'arreda, facoltizzando il resistente Parte_1 Controparte_1
ad asportare i propri beni ed effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà; 4) disporre a carico di quale contributo per il mantenimento del figlio Controparte_1
, la somma mensile di € 300,00 (trecento/00), oltre agli Persona_1
aggiornamenti ISTAT come per legge, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico sul c/c intestato a al seguente IBAN: IT06 Parte_1
K076 0117 2000 0103 6612 230, oltre al 50% delle spese medico – specialistiche non mutuabili, che saranno corrisposte con la medesima modalità del contributo entro il mese successivo a quello in cui saranno sostenute e, contestualmente documentate, disponendo che eventuali visite private vengano previamente comunicate al sig.
da parte della sig.ra ; 5) disporre a carico di Controparte_1 Parte_1
quale contributo per il mantenimento del figlio , la Controparte_1 Persona_2
somma mensile di € 300,00 (trecento/00), oltre agli aggiornamenti ISTAT come per legge, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico sul c/c intestato a al seguente IBAN: IT06 K076 0117 2000 0103 6612 Parte_1
230, oltre al 50% delle spese medico - specialistiche non mutuabili, che saranno corrisposte con la medesima modalità del contributo entro il mese successivo a quello in cui saranno sostenute e, contestualmente documentate, disponendo che eventuali visite private vengano previamente comunicate al sig. da parte della Controparte_1
sig.ra 6) disporre a carico di quale Parte_1 Controparte_1
contributo per il mantenimento di il pagamento in via anticipata Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico sul c/c intestato alla stessa
[...] al seguente IBAN: , dell'importo Parte_1 CodiceFiscale_1
mensile di € 150,00 (centocinquanta/00), da rivalutarsi, solo in aumento, secondo gli indici ISTAT;
7) in ragione dell'età anagrafica dei figli, lasciare che le parti, concordino liberamente il rispettivo diritto di visita. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06/02/2024 , premesso di essere Parte_1
coniugata dal 26/10/1974 con , da cui aveva avuto i figli di Controparte_1 Per_3
Per_ anni 44, economicamente indipendente, e e , rispettivamente di Persona_1
anni 47 e 36 ed affetti da grave disabilità, deducendo la compromissione dell'unione coniugale, rilevando di percepire soltanto una pensione minima di invalidità di euro
408,96 mensili e di non essere titolare di alcun altro bene mobile né immobile, chiedeva di pronunciare la separazione dal marito, di assegnarle la casa coniugale (per cui versava un canone di locazione di circa Euro 127,00) e di imporre al convenuto un contributo per il mantenimento suo e dei figli.
La causa, istituita solo con produzioni documentali nella contumacia del convenuto, veniva infine rimessa al Collegio sulle sopra riportate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere pronunciata la separazione dei coniugi , essendo Parte_2
incontestato il venir meno dell'affectio coniugalis e della comunione di vita materiale e morale che la dovrebbe qualificare.
In considerazione del rapporto di stabile convivenza della ricorrente con i figli, di certo non economicamente indipendenti, è a lei che andrà assegnata la casa coniugale con i relativi arredi.
Nonostante la previsione di cui al secondo comma dell'art. 337 septies c.c., fermo restando che i figli convivono con la madre e che entrambi i genitori dovranno provvedere alla loro cura ed assistenza, si ritiene di non provvedere né in punto di affido né quanto al diritto di visita, stante l'età dei figli e in assenza di adeguate informazioni sul loro effettivo stato che possano indirizzare la decisione e che non sono mai state messe nella disponibilità del Collegio.
Nondimeno, ricevuta comunicazione della presente sentenza, il Pubblico Ministero in sede potrà valutare la promozione di procedimenti di amministrazione di sostegno, volti a dare la giusta tutela giuridica ai predetti e Persona_2 Persona_1
.
[...]
Indiscussa l'incapacità lavorativa dei figli conviventi con la ricorrente (che, tuttavia, percepiscono certamente una pensione di invalidità ed altri emolumenti connessi alla loro grave condizione di salute) determina l'imposizione al padre di un contributo al loro mantenimento;
tuttavia, considerato che non è stato documentato alcunché dei redditi percepiti dal convenuto rimasto contumace (neppure ricorrendo allo strumento di cui all'art. 213 c.p.c.; mentre dal modello ISEE pare anche dubbio che egli possa percepire mensilmente Euro 1200,00 di pensione), si ritiene congruo imporre a CP_1
il versamento alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese in favore dei figli
[...]
della somma di Euro 400,00 (Euro 200,00 per figlio), oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, e la partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie, secondo il protocollo CNF del 2017 che qui si richiama.
Non può trovare accoglimento la domanda della ricorrente di onerare il coniuge di un contributo al suo mantenimento, atteso che, come detto, nulla sapendo dei redditi del
, percependo comunque la una pensione di invalidità, non emerge CP_1 Pt_1
quella necessaria sproporzione tra le condizioni economiche che un contributo, come quello richiesto, potrebbe riequilibrare.
Stante la non opposizione di parte convenuta, le spese di lite sono poste definitamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
Controparte_1
2. assegna la casa coniugale (con i relativi arredi) ad Parte_1
Per_ che vi vivrà con i figli e;
Persona_1
3. dispone che contribuisca al mantenimento dei figli sia Persona_4
versando entro il giorno 5 di ogni mese alla ricorrente la somma di Euro 400,00
(Euro 200,00 per figlio), oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, sia partecipando nella misura del 50% alle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie, secondo il protocollo CNF del 2017 che qui si richiama;
4. pone le spese di lite definitivamente a carico di parte ricorrente;
5. manda al Pubblico Ministero in sede per valutare l'opportunità di promuovere un procedimento per l'amministrazione di sostegno di Persona_5
e di . Persona_6
Sassari, 04/06/2025
Il Giudice estensore – dott.ssa Ada Gambardella
Il Presidente – dott.ssa Stefania Deiana