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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/06/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 421/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 421/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MELE DANIELE, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MELE DANIELE
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUSCHIO SCHIAVONE Controparte_1 C.F._1
GIANFRANCO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MUSCHIO SCHIAVONE GIANFRANCO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza odierno.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il impugnava la sentenza n. n. 189/2021, Parte_1 depositata il 13.07.2021, con la quale il Giudice di Pace di aveva parzialmente accolto la Parte_1 domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali riportati da in seguito alla caduta occorsa Parte_2 in data 11.12.2019, intorno alle ore 23:30, nell'abitato del Comune di , mentre transitava lungo Parte_1 via Fighera, all'intersezione con via G. Ungaretti.
A sostegno dell'impugnazione, il evidenziava la erroneità della statuizione in quanto la controparte non Pt_1 aveva individuato con esattezza il luogo in cui il sinistro sarebbe avvenuto poiché lo stesso attore, in sede di interrogatorio formale, aveva dichiarato di essere caduto ad attraversamento stradale già esauritosi. Evidenziava, ancora, la piena visibilità del punto di inciampo, le dimensioni non trascurabili della sconnessione e la piena prevedibilità del pericolo. Lamentava la erroneità della sentenza che aveva stabilito un concorso di colpa del danneggiato nella misura del 30% alla luce del comportamento imprudente del pedone, il quale avrebbe dovuto avvedersi della disconnessione conoscendo lo stato dei luoghi.
pagina 1 di 5 Contestati gli esiti della CTU e della ripartizione della relativa spesa che era stata posta a totale carico del nonostante il rilevato concorso di colpa, così concludeva: Pt_1
“- riformare e/o annullare la sentenza n. 189/2021 (r.g. 632/2020) del Giudice di Pace di - Parte_1
Dott.ssa Alessandra Di Biase - per le causali n. 1,2,3,4 e 5 su in narrativa e, per l'effetto, accogliere le conclusioni formulate (dall'odierno appellante) in primo grado, che qui si ripropongono fedelmente: “1) in via principale e nel merito: rigettare le domande di parte attrice [in primo grado] perché infondate in fatto e in diritto;
2) in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande dell'attrice [in primo grado], accertare con rigore i danni effettivamente subiti dall'istante [in primo grado] e ridurre l'importo eventualmente dovuto a titolo di risarcimento del danno, in considerazione della condotta antigiuridica tenuta dall'istante ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.; 3) condannare la parte attrice [in primo grado] al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio, comprensive delle spese generali nella misura prevista dalla legge”. - in ogni caso, con vittoria dell'appellante in ordine a compensi, spese, r.s.g. accessori di legge, del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore dello scrivente procuratore antistatario”,
costituitosi, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 CP_2 Parte_2
c.p.c.; nel merito, evidenziava la correttezza della decisione del primo Giudice alla luce dell'istruttoria espletata che aveva confermato la presenza di una disconnessione non visibile a fronte della quale il Parte_1 non aveva fornito alcuna prova del “caso fortuito”.
[...]
Ciò premesso, rassegnava la seguenti conclusioni: “dichiarare la domanda inammissibile per violazione dell'art.
348 bis c.p.c. nonché ai sensi e per gli effetti dell'art 342 c.p.c.; Nel merito: 2) rigettare la domanda giudiziale ex adverso formulata, nei confronti del Sig. perché inammissibile, improcedibile nonché Parte_3 infondata in fatto e diritto e, per l'effetto; 3) confermare la sentenza n. 189/2021 emessa dal Giudice di Pace di
; 4) con vittoria di spese e competenze di lite”. Parte_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza odierna le parti precisavano le rispettive conclusioni e discutevano oralmente la causa ex art. 281 sexies cpc;
all'esito, il Tribunale decideva la causa con la presente sentenza che veniva pubblicata mediante allegazione a verbale di udienza.
In via preliminare, deve dichiararsi l'ammissibilità dell'appello, avendo il istante indicato le ragioni Pt_1 poste alla base dell'impugnazione così come previsto dall'art. 342 cpc atteso che, ai fini della specificità dei motivi, è sufficiente che vi sia una esposizione non generica e non equivoca del contenuto e della portata delle censure, in modo che restino individuati i punti e le questioni da riesaminare e, quindi, l'ambito del "thema decidendum", non essendo necessaria una rigorosa e formalistica enunciazione della ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione (in tal senso, da ultimo, cfr Cassazione ordinanza n. 13535/2018 secondo cui “Gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da pagina 2 di 5 contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
Venendo al merito, l'appello non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.
L'azione proposta, relativa ad un sinistro avvenuto su strada pubblica, va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c. con conseguente operatività, nei confronti dei Comuni medesimi, della presunzione di responsabilità qualora abbiano omesso di vigilare per impedire l'insorgenza dei danni a terzi (cfr. Cass.
4495/2011; 8157/09). Ciò in quanto il dovere di custodia incombe sul soggetto che esercita un potere fisico diretto e non occasionale sulla cosa, che si concreta nell'attività di vigilare e di provvedere affinché essa non arrechi pregiudizio. Secondo il predetto condivisibile orientamento giurisprudenziale, tale presunzione di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (Cass. Civ. 24529/2009). Invero, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia. Il custode, per escludere la sua responsabilità, ha invece l'onere di provare appunto il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore esterno eccezionale (tra cui va ricompreso anche il fatto del danneggiato o del terzo) e perciò idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass. 2008/5578; Cass. 26 marzo 2002 n. 4308;
Cass. 16 febbraio 2001 n. 2331) intervenendo nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. Inoltre, ove il comportamento colposo del danneggiato non sia di per sé idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra cosa in custodia e danno, esso può comunque integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 cc (richiamato dall'art. 2056 in materia di responsabilità extracontrattuale) con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante
Cass. 20 febbraio 2006 n. 3651).
Ciò premesso in linea generale, deve rilevarsi che il Giudice di Pace, in primo luogo, ha correttamente ritenuto provato il fatto non essendo emersa alcuna contraddizione con quanto riferito dallo stesso danneggiato in sede di interrogatorio formale. Ed invero, nell'atto di citazione in primo grado si legge che l'attore “sarebbe inciampato su una buca presente sul marciapiede”; il , in sede di interrogatorio formale, ha poi confermato di aver Pt_2 completato l'attraversamento e di essere inciampato nel punto cerchiato nelle foto allegate che ritraggono effettivamente una disconnessione presente sul marciapiede. Anche il teste che accompagnava l'attore ha confermato che il sig. , finito l'attraversamento, dopo il cordolo del marciapiede, è incappato “sulle Pt_2 mattonelle rovinate che creavano una discrepanza”.
Inoltre, la disconnessione ivi presente non risulta pienamente visibile, come si evince dalle foto, a maggior ragione ove si consideri che la strada non era ben illuminata e che il sinistro è avvenuto in orario notturno.
Ancora, l'elemento della vicinanza della buca ai luoghi frequentati di solito dal danneggiato (nel caso di specie, il pagina 3 di 5 ha evidenziato che l'attore abita vicino al luogo di causa), non può valere, di per sé, a far presumere la Pt_1 conoscenza della buca e soprattutto della sua ubicazione, e dunque a far ritenere come prevedibile ed evitabile l'evento. “Un simile indizio non ha, di per sé, sufficienza gravità, ossia non ha la capacità di far indurre il fatto ignoto se da solo considerato, e va valutato in concreto, unitamente alle altre circostanze note, altrimenti si finisce con il far operare non solo una presunzione destituita di fondamento razionale, ossia di ciò che rende
quel fatto (vicinanza della buca) un elemento indiziante;
ma altresì si finisce con il far gravare sul cittadino
l'obbligo cautelare di conoscere e ricordare l'ubicazione delle buche che stanno nelle vicinanze dei luoghi che frequenta solitamente, e di farne anche aggiornamento periodico” (in tali espressi termini Cassazione Ordinanza
n. 14908 del 2019 in motivazione).
La condotta del danneggiato, nel caso di specie, non è stata tale da determinare una completa recisione del nesso causale in quanto non è eccezionale né anomalo che una persona che cammini su un marciapiede e non abbia preventiva conoscenza dello specifico stato dei luoghi ed in assenza di qualsiasi forma di segnalazione, delimitazione o protezione, possa inciampare e cadere a terra transitando su una mattonella che non presentava evidenti segni esteriori di anomalia. In altri termini, l'intrinseca pericolosità delle condizioni del marciapiede
(specialmente quando lo stato di ammaloramento non è di improvvisa o recente formazione, ma è risalente nel tempo e frutto di una trascuratezza nella esecuzione di opere di manutenzione ordinaria), non esclude la prevedibilità, da parte dell'ente che eserciti la custodia, del rischio che utenti della strada, anche mediamente accorti, in simili condizioni possano subire danni e, conseguentemente, non impedisce l'evitabilità del pericolo attraverso la doverosa cura della manutenzione stradale ordinaria ovvero l'apposizione di idonea segnaletica o l'utilizzo di protezioni e ripari atti a scongiurare il pericolo medesimo.
Correttamente, quindi, il Giudice di Pace ha ritenuto sussistente in capo al danneggiato un concorso di colpa nella misura del 30% in quanto, a fronte delle condizioni del marciapiede, effettivamente poco visibili, la sua condotta non è stata imprevedibile, abnorme o talmente eccezionale da interrompere il nesso causale.
Anche l'ulteriore motivo relativo agli esiti della CTU (che ha stimato un danno minino dell'1,5%) non merita accoglimento in quanto le contestazioni sono del tutto generiche a fronte di una relazione frutto di una accurata valutazione della documentazione medica prodotta dal danneggiato.
Quanto alle spese di CTU (liquidate in euro 330,00), deve rilevarsi che il Giudice può ripartire le spese della consulenza tecnica d'ufficio tra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la consulenza tecnica d'ufficio, quale ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno, anziché mezzo di prova in senso proprio, è un atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti (in tal senso Cassazione sentenza n. 1023/2013 e Cassazione ordinanza n. 26849/2019b secondo cui: tale conclusione non può ritenersi suscettibile di violare l'art. 91 c.p.c., dal momento che la disposizione ult. cit. stabilisce soltanto che la parte interamente vittoriosa non deve rimborsare a quella soccombente una frazione delle spese che quest'ultima abbia sostenuto, rimanendo pertanto confermato che tanto il concorso nelle spese di CTU quanto l'addebito esclusivo di queste ultime non incontrano altro limite che quello fissato dall'art. 92, comma 2°, c.p.c.).
pagina 4 di 5 Quindi, le spese di CTU, dirette ad accertare i fatti di causa ed in base al principio di causalità, ben possono gravare anche sulla parte parzialmente soccombente.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri del DM 147/2022.
Atteso l'integrale rigetto del gravame, sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater
DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, co. 17 L. 2012/n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna il al pagamento in favore di delle spese di lite presente Parte_1 Parte_2 grado di giudizio, che liquida in euro 852,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimb. forf. al 15%;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater DPR 2002/n.
115 nel testo inserito dall'art. 1, co. 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Taranto, 12 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 421/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MELE DANIELE, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MELE DANIELE
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUSCHIO SCHIAVONE Controparte_1 C.F._1
GIANFRANCO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MUSCHIO SCHIAVONE GIANFRANCO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza odierno.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il impugnava la sentenza n. n. 189/2021, Parte_1 depositata il 13.07.2021, con la quale il Giudice di Pace di aveva parzialmente accolto la Parte_1 domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali riportati da in seguito alla caduta occorsa Parte_2 in data 11.12.2019, intorno alle ore 23:30, nell'abitato del Comune di , mentre transitava lungo Parte_1 via Fighera, all'intersezione con via G. Ungaretti.
A sostegno dell'impugnazione, il evidenziava la erroneità della statuizione in quanto la controparte non Pt_1 aveva individuato con esattezza il luogo in cui il sinistro sarebbe avvenuto poiché lo stesso attore, in sede di interrogatorio formale, aveva dichiarato di essere caduto ad attraversamento stradale già esauritosi. Evidenziava, ancora, la piena visibilità del punto di inciampo, le dimensioni non trascurabili della sconnessione e la piena prevedibilità del pericolo. Lamentava la erroneità della sentenza che aveva stabilito un concorso di colpa del danneggiato nella misura del 30% alla luce del comportamento imprudente del pedone, il quale avrebbe dovuto avvedersi della disconnessione conoscendo lo stato dei luoghi.
pagina 1 di 5 Contestati gli esiti della CTU e della ripartizione della relativa spesa che era stata posta a totale carico del nonostante il rilevato concorso di colpa, così concludeva: Pt_1
“- riformare e/o annullare la sentenza n. 189/2021 (r.g. 632/2020) del Giudice di Pace di - Parte_1
Dott.ssa Alessandra Di Biase - per le causali n. 1,2,3,4 e 5 su in narrativa e, per l'effetto, accogliere le conclusioni formulate (dall'odierno appellante) in primo grado, che qui si ripropongono fedelmente: “1) in via principale e nel merito: rigettare le domande di parte attrice [in primo grado] perché infondate in fatto e in diritto;
2) in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande dell'attrice [in primo grado], accertare con rigore i danni effettivamente subiti dall'istante [in primo grado] e ridurre l'importo eventualmente dovuto a titolo di risarcimento del danno, in considerazione della condotta antigiuridica tenuta dall'istante ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.; 3) condannare la parte attrice [in primo grado] al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio, comprensive delle spese generali nella misura prevista dalla legge”. - in ogni caso, con vittoria dell'appellante in ordine a compensi, spese, r.s.g. accessori di legge, del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore dello scrivente procuratore antistatario”,
costituitosi, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 CP_2 Parte_2
c.p.c.; nel merito, evidenziava la correttezza della decisione del primo Giudice alla luce dell'istruttoria espletata che aveva confermato la presenza di una disconnessione non visibile a fronte della quale il Parte_1 non aveva fornito alcuna prova del “caso fortuito”.
[...]
Ciò premesso, rassegnava la seguenti conclusioni: “dichiarare la domanda inammissibile per violazione dell'art.
348 bis c.p.c. nonché ai sensi e per gli effetti dell'art 342 c.p.c.; Nel merito: 2) rigettare la domanda giudiziale ex adverso formulata, nei confronti del Sig. perché inammissibile, improcedibile nonché Parte_3 infondata in fatto e diritto e, per l'effetto; 3) confermare la sentenza n. 189/2021 emessa dal Giudice di Pace di
; 4) con vittoria di spese e competenze di lite”. Parte_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza odierna le parti precisavano le rispettive conclusioni e discutevano oralmente la causa ex art. 281 sexies cpc;
all'esito, il Tribunale decideva la causa con la presente sentenza che veniva pubblicata mediante allegazione a verbale di udienza.
In via preliminare, deve dichiararsi l'ammissibilità dell'appello, avendo il istante indicato le ragioni Pt_1 poste alla base dell'impugnazione così come previsto dall'art. 342 cpc atteso che, ai fini della specificità dei motivi, è sufficiente che vi sia una esposizione non generica e non equivoca del contenuto e della portata delle censure, in modo che restino individuati i punti e le questioni da riesaminare e, quindi, l'ambito del "thema decidendum", non essendo necessaria una rigorosa e formalistica enunciazione della ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione (in tal senso, da ultimo, cfr Cassazione ordinanza n. 13535/2018 secondo cui “Gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da pagina 2 di 5 contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
Venendo al merito, l'appello non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.
L'azione proposta, relativa ad un sinistro avvenuto su strada pubblica, va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c. con conseguente operatività, nei confronti dei Comuni medesimi, della presunzione di responsabilità qualora abbiano omesso di vigilare per impedire l'insorgenza dei danni a terzi (cfr. Cass.
4495/2011; 8157/09). Ciò in quanto il dovere di custodia incombe sul soggetto che esercita un potere fisico diretto e non occasionale sulla cosa, che si concreta nell'attività di vigilare e di provvedere affinché essa non arrechi pregiudizio. Secondo il predetto condivisibile orientamento giurisprudenziale, tale presunzione di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (Cass. Civ. 24529/2009). Invero, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia. Il custode, per escludere la sua responsabilità, ha invece l'onere di provare appunto il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore esterno eccezionale (tra cui va ricompreso anche il fatto del danneggiato o del terzo) e perciò idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass. 2008/5578; Cass. 26 marzo 2002 n. 4308;
Cass. 16 febbraio 2001 n. 2331) intervenendo nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. Inoltre, ove il comportamento colposo del danneggiato non sia di per sé idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra cosa in custodia e danno, esso può comunque integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 cc (richiamato dall'art. 2056 in materia di responsabilità extracontrattuale) con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante
Cass. 20 febbraio 2006 n. 3651).
Ciò premesso in linea generale, deve rilevarsi che il Giudice di Pace, in primo luogo, ha correttamente ritenuto provato il fatto non essendo emersa alcuna contraddizione con quanto riferito dallo stesso danneggiato in sede di interrogatorio formale. Ed invero, nell'atto di citazione in primo grado si legge che l'attore “sarebbe inciampato su una buca presente sul marciapiede”; il , in sede di interrogatorio formale, ha poi confermato di aver Pt_2 completato l'attraversamento e di essere inciampato nel punto cerchiato nelle foto allegate che ritraggono effettivamente una disconnessione presente sul marciapiede. Anche il teste che accompagnava l'attore ha confermato che il sig. , finito l'attraversamento, dopo il cordolo del marciapiede, è incappato “sulle Pt_2 mattonelle rovinate che creavano una discrepanza”.
Inoltre, la disconnessione ivi presente non risulta pienamente visibile, come si evince dalle foto, a maggior ragione ove si consideri che la strada non era ben illuminata e che il sinistro è avvenuto in orario notturno.
Ancora, l'elemento della vicinanza della buca ai luoghi frequentati di solito dal danneggiato (nel caso di specie, il pagina 3 di 5 ha evidenziato che l'attore abita vicino al luogo di causa), non può valere, di per sé, a far presumere la Pt_1 conoscenza della buca e soprattutto della sua ubicazione, e dunque a far ritenere come prevedibile ed evitabile l'evento. “Un simile indizio non ha, di per sé, sufficienza gravità, ossia non ha la capacità di far indurre il fatto ignoto se da solo considerato, e va valutato in concreto, unitamente alle altre circostanze note, altrimenti si finisce con il far operare non solo una presunzione destituita di fondamento razionale, ossia di ciò che rende
quel fatto (vicinanza della buca) un elemento indiziante;
ma altresì si finisce con il far gravare sul cittadino
l'obbligo cautelare di conoscere e ricordare l'ubicazione delle buche che stanno nelle vicinanze dei luoghi che frequenta solitamente, e di farne anche aggiornamento periodico” (in tali espressi termini Cassazione Ordinanza
n. 14908 del 2019 in motivazione).
La condotta del danneggiato, nel caso di specie, non è stata tale da determinare una completa recisione del nesso causale in quanto non è eccezionale né anomalo che una persona che cammini su un marciapiede e non abbia preventiva conoscenza dello specifico stato dei luoghi ed in assenza di qualsiasi forma di segnalazione, delimitazione o protezione, possa inciampare e cadere a terra transitando su una mattonella che non presentava evidenti segni esteriori di anomalia. In altri termini, l'intrinseca pericolosità delle condizioni del marciapiede
(specialmente quando lo stato di ammaloramento non è di improvvisa o recente formazione, ma è risalente nel tempo e frutto di una trascuratezza nella esecuzione di opere di manutenzione ordinaria), non esclude la prevedibilità, da parte dell'ente che eserciti la custodia, del rischio che utenti della strada, anche mediamente accorti, in simili condizioni possano subire danni e, conseguentemente, non impedisce l'evitabilità del pericolo attraverso la doverosa cura della manutenzione stradale ordinaria ovvero l'apposizione di idonea segnaletica o l'utilizzo di protezioni e ripari atti a scongiurare il pericolo medesimo.
Correttamente, quindi, il Giudice di Pace ha ritenuto sussistente in capo al danneggiato un concorso di colpa nella misura del 30% in quanto, a fronte delle condizioni del marciapiede, effettivamente poco visibili, la sua condotta non è stata imprevedibile, abnorme o talmente eccezionale da interrompere il nesso causale.
Anche l'ulteriore motivo relativo agli esiti della CTU (che ha stimato un danno minino dell'1,5%) non merita accoglimento in quanto le contestazioni sono del tutto generiche a fronte di una relazione frutto di una accurata valutazione della documentazione medica prodotta dal danneggiato.
Quanto alle spese di CTU (liquidate in euro 330,00), deve rilevarsi che il Giudice può ripartire le spese della consulenza tecnica d'ufficio tra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la consulenza tecnica d'ufficio, quale ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno, anziché mezzo di prova in senso proprio, è un atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti (in tal senso Cassazione sentenza n. 1023/2013 e Cassazione ordinanza n. 26849/2019b secondo cui: tale conclusione non può ritenersi suscettibile di violare l'art. 91 c.p.c., dal momento che la disposizione ult. cit. stabilisce soltanto che la parte interamente vittoriosa non deve rimborsare a quella soccombente una frazione delle spese che quest'ultima abbia sostenuto, rimanendo pertanto confermato che tanto il concorso nelle spese di CTU quanto l'addebito esclusivo di queste ultime non incontrano altro limite che quello fissato dall'art. 92, comma 2°, c.p.c.).
pagina 4 di 5 Quindi, le spese di CTU, dirette ad accertare i fatti di causa ed in base al principio di causalità, ben possono gravare anche sulla parte parzialmente soccombente.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri del DM 147/2022.
Atteso l'integrale rigetto del gravame, sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater
DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, co. 17 L. 2012/n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna il al pagamento in favore di delle spese di lite presente Parte_1 Parte_2 grado di giudizio, che liquida in euro 852,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimb. forf. al 15%;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater DPR 2002/n.
115 nel testo inserito dall'art. 1, co. 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Taranto, 12 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
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