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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIV, sentenza 20/01/2026, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 739/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 16845/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Odcec Roma - 97492410580
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 287-2025 CONTRIBUTO ISCR
- INGIUNZIONE n. 287-2025 CONTRIBUTO ISCR 2014
- INGIUNZIONE n. 287-2025 CONTRIBUTO ISCR 2015
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 330/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti.
Resistente: si riporta agli atti. Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
1. Con ricorso il ricorrente - sig. Ricorrente_1 – ha, previa sospensiva, impugnato l'ingiunzione n. 287/2025, emessa dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, avente ad oggetto contributi annuali di iscrizione per le annualità 2014 e 2015 per complessivi € 784,97, contro l'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma. Parte attrice ha contestato l'atto gravato rilevando la maturata prescrizione dei crediti.
2. L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha rappresentato che successivamente alla proposizione del ricorso, ha proceduto, con prot.
720/2026, all'archiviazione/stralcio del credito portato dall'ingiunzione n. 287/2025, relativo ai contributi annuali per le annualità 2014 e 2015, con conseguente eliminazione del relativo importo dalle posizioni attive dell'ente e che, pertanto, risulta venuto meno l'interesse ad agire del ricorrente e, specularmente, l'interesse dell'ente resistente alla prosecuzione del giudizio. Ha cocnluso per la declaratoria della materia del contendere, con compensazione delle spese.
3. Esaminata la documentazione allegata al processo e tenuto conto del contegno delle parti, si ritiene di dover dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/92.
4. Si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, il 16.01.2026
Il Giudice
SE Di TT
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 16845/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Odcec Roma - 97492410580
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 287-2025 CONTRIBUTO ISCR
- INGIUNZIONE n. 287-2025 CONTRIBUTO ISCR 2014
- INGIUNZIONE n. 287-2025 CONTRIBUTO ISCR 2015
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 330/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti.
Resistente: si riporta agli atti. Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
1. Con ricorso il ricorrente - sig. Ricorrente_1 – ha, previa sospensiva, impugnato l'ingiunzione n. 287/2025, emessa dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, avente ad oggetto contributi annuali di iscrizione per le annualità 2014 e 2015 per complessivi € 784,97, contro l'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma. Parte attrice ha contestato l'atto gravato rilevando la maturata prescrizione dei crediti.
2. L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha rappresentato che successivamente alla proposizione del ricorso, ha proceduto, con prot.
720/2026, all'archiviazione/stralcio del credito portato dall'ingiunzione n. 287/2025, relativo ai contributi annuali per le annualità 2014 e 2015, con conseguente eliminazione del relativo importo dalle posizioni attive dell'ente e che, pertanto, risulta venuto meno l'interesse ad agire del ricorrente e, specularmente, l'interesse dell'ente resistente alla prosecuzione del giudizio. Ha cocnluso per la declaratoria della materia del contendere, con compensazione delle spese.
3. Esaminata la documentazione allegata al processo e tenuto conto del contegno delle parti, si ritiene di dover dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/92.
4. Si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, il 16.01.2026
Il Giudice
SE Di TT