Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 25/01/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 142/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Parte_1
Fausto e Luigi Gullo n. 88, presso lo studio degli Avv.ti Grazia Maria Ietto e Marco
Pasquale Papasso che la rappresentano e difendono - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Romualdo Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalle Dott.sse Serenella Rosaria Zanfini e
Serena Cianflone - resistente
Oggetto: servizio civile;
punteggio.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - previa disapplicazione e declaratoria di nullità del D.M. n.
50 del 3 marzo 2021 nella parte in cui tale decreto riconosce, nell'annessa tabella dei titoli valutabili, al servizio civile un punteggio identico al servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici: per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico) PUNTI 0,05,
con il conseguente riconoscimento di punti 0,40 in luogo di punti 6 nella graduatoria ATA e punti
12 nella graduatoria docenti;
- previa disapplicazione e declaratoria di nullità del D.M. n. 50 del 3
1
- previa disapplicazione e declaratoria di nullità dell'Ordinanza n. 60/2020
laddove prevede, per le GPS, che “il servizio militare, il servizio sostitutivo e il servizio di leva sono interamente valutabili se prestati in costanza di nomina come servizio aspecifico ossia prestato presso altre amministrazioni statali”; voglia accogliere le seguenti conclusioni: - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'immediato riconoscimento, di punti 4 nelle graduatorie ATA
di 3^ fascia della Provincia di Cosenza e di punti 8 nelle graduatorie docenti GPS Classe B016; -
disporre, per l'effetto, l'inserimento della ricorrente nelle graduatorie con il relativo punteggio aggiornato per tutti i profili per i quali è stata proposta domanda di inclusione (assistente amministrativo - assistente tecnico - collaboratore scolastico – docente laboratorio GPS classe
B016); - disporre, altresì, per l'effetto, l'inserimento della ricorrente nelle graduatorie GPS classe
B016 con il relativo punteggio rettificato, atteso che nella stessa graduatoria non compare neanche il riconoscimento del servizio civile come servizio aspecifico presso altre Pubbliche
Amministrazioni. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore dei procuratori antistatari, ai sensi del D.M. n. 140/12 e ss. mm., oltre a CPA 4%, IVA 22% e successive spese occorrende…”.
Conclusioni di parte resistente: “… 1) Accertare e dichiarare l'infondatezza del ricorso per i motivi esposti nella presente memoria e, per l'effetto, rigettarlo, in ordine a tutte le domande ivi proposte;
2) In ogni caso, condannare la controparte al pagamento delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver presentato domanda di inclusione/aggiornamento per le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale tecnico, amministrativo e ausiliario e per le graduatorie GPS docenti per il triennio 2021/2024; che, per entrambe le graduatorie, aveva chiesto il riconoscimento del punteggio per il servizio civile prestato per 240 giorni tra il 2017 ed il 2018; che, per tale
2 servizio civile, era stato riconosciuto il punteggio di 0,40 per i profili ATA e non era stato riconosciuto alcun punteggio per la graduatoria GPS;
che tanto era avvenuto in base all'art. 15 O.M. 60/2020, secondo cui il servizio militare, il servizio sostitutivo ed il servizio di leva era interamente valutabili se prestati in costanza di nomina;
che il servizio civile, equiparato al servizio militare, andava invece valutato per intero, in base agli artt.
485, comma 7, D. Lgs. 297/1994 e art. 2050 D. Lgs. 66/2010, anche se non prestato in costanza del rapporto di lavoro, con disapplicazione del DM 50/2021 dell'O.M. 60/2020,
che prevedeva un trattamento differenziato per chi aveva prestato servizio civile non in costanza di nomina. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che l'art. 485, comma 7, D. Lgs. 297/1994 era relativo solo al riconoscimento del servizio agli effetti della carriera del personale docente di ruolo,
presupponendo dunque l'immissione in ruolo del personale docente;
che,
conseguentemente, il disposto normativo indicato non era applicabile al caso in esame;
che il servizio civile non era stato reso in costanza del rapporto di impiego;
che il servizio civile era stato reso volontariamente dalla ricorrente e non poteva essere parificato a quello sostitutivo della leva obbligatoria. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 7.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
3 Occorre dar seguito a Cass. Sez. Lav. n. 22429/2024: “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è
legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica,
un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto”.
In motivazione la Suprema Corte argomenta nei termini per cui: “… La norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione
scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso … Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è
diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso
4 trattamento … Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo …”.
Deve poi rilevarsi che non è stata contestata la circostanza per cui non si è trattato di servizio civile sostitutivo della leva militare ma di servizio civile volontario, sicché il riferimento all'art. 485, comma 7, D. Lgs. 294/1994 è improprio, essendo riferito al servizio civile come sostitutivo di quello di leva.
La domanda non si mostra dunque fondata.
In ordine alle spese di lite, la peculiarità delle questioni affrontate e l'andamento complessivo del procedimento determinano la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 25.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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