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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/07/2025, n. 2491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2491 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. TO CE IS Presidente dott. NR GF LA Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 9 luglio
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1522/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Franco Cionfoli Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Marco Moretti CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 9401/2023 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 6 ottobre 2022 adiva il Tribunale di Parte_1
Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo di essere stato dipendente di
[...] dal 1° agosto 2008 al 26 marzo 2018 – data di decorrenza del primo di due CP_2 licenziamenti, entrambi impugnati – con contratto a tempo indeterminato, qualifica di quadro, prestazione lavorativa resa presso la sede di Roma e, dal 1° febbraio 2018, presso la sede di Milano in forza di trasferimento dedotto come illegittimo e parimenti impugnato;
di avere contratto una malattia professionale, insorta il 12 febbraio 2018, derivante dall'esposizione prolungata e strutturale a condizioni di lavoro stressanti, di per
Pag. 1 di 19 sé conflittuali;
che, infatti, nel corso dell'attività lavorativa era stato esposto a quattro costrittività organizzative, sostanzialmente consistite in: 1) demansionamento, 2) mancata concessione di ferie, 3) illegittimità del trasferimento a Milano, 4) rifiuto del datore di lavoro di assegnarlo ad altro ufficio;
che la aveva attestato la sussistenza CP_3 del nesso causale tre le quattro costrittività sopra richiamate e la patologia di disturbo dell'adattamento riscontratagli;
che nel luglio 2020 l' aveva aperto la pratica CP_1 per il riconoscimento della malattia professionale, svolgendo la relativa istruttoria;
che tuttavia, in data 13 novembre 2020, l'istituto aveva concluso nel senso dell'insussistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo e la patologia denunciata respingendo la domanda;
che in data 15 febbraio 2021 aveva promosso impugnazione avverso il predetto provvedimento, ed in seguito aveva inviato all' una serie di diffide;
di essere CP_1 stato quindi convocato dall'istituto in data 8 giugno 2021 per essere sottoposto a visita collegiale;
di avere registrato l'incontro e la conversazione intrattenuta con la Dirigente medico dell' che dal colloquio sarebbe emersa la dimostrazione Controparte_4 Per_1 che l' aveva consapevolmente emesso un infondato provvedimento di CP_1 insussistenza del nesso causale;
che con provvedimento del 7 luglio 2021 l' CP_1 aveva nondimeno nuovamente escluso la sussistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo e la patologia;
che in seguito ad ulteriore diffida l'istituto convenuto aveva riaperto il procedimento amministrativo, nuovamente concludendolo, in data 8 ottobre
2021 con la conferma del precedente provvedimento datato 7 luglio 2021.
Sulla base dell'esposizione di tali fatti deduceva che le prove della violazione da parte del datore di lavoro delle disposizioni di cui agli artt. 2087 c.c. e 92 del d.P.R. n. 1124/1965 sarebbero emerse per tabulas dalla copiosa documentazione allegata al ricorso;
che
– quando era stata interrogata dall' a fini istruttori – aveva Controparte_2 CP_1 di fatto confermato le circostanze relative alle costrittività denunciate, ma aveva al contempo reso affermazioni false e reticenti;
che l' nel respingere le sue CP_1 richieste di riconoscimento della malattia professionale ai fini della rendita qui rivendicata, aveva fornito motivazioni “sfacciatamente false e infondate”; che la CP_3 aveva “certificato la sussistenza del nesso causale tra le richiamate costrittività
[...]
e il disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso riscontrato nell'assicurato”; che i provvedimenti giudiziari invocati dall' ad ulteriore supporto del rigetto CP_1 delle sue richieste erano tutti privi del valore di cosa giudicata;
che nonostante le ben 6
Pag. 2 di 19 diffide inviate all'istituto, quest'ultimo aveva fatto ricorso ad artifizi e raggiri per non adempiere ai propri doveri istituzionali;
che il rapporto causale tra attività lavorativa e malattia professionale è retto dal principio dell'equivalenza delle condizioni ex art. 41
c.p. e nel caso di specie era pienamente sussistente.
Concludeva, quindi, richiedendo di “A) accertare e dichiarare, per le ragioni indicate nel ricorso e ai sensi della regola contenuta nella disposizione di cui all'art.41 c.p., che le quattro costrittività organizzative descritte in ricorso, o quantomeno una di esse, alle quali l'assicurato è stato esposto in modo prolungato e strutturale, sono da considerare condizioni di lavoro stressanti e di per sé conflittuali che hanno avuto efficienza causale nel determinare la malattia professionale accertata dalla e condivisa CP_5 dall' , al termine della visita neurologica effettuata in data 27.10.2020, e CP_1 consistente in un grave disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso, con postumi permanenti riscontrati correlati a tale infermità pari al 20%, come da relazione medico legale redatta dalla d.ssa o comunque nella diversa Persona_2 percentuale che sarà accertata in corso di causa;
B) per l'effetto, previa dichiarazione di illegittimità del provvedimento del 07.07.2021 con il quale ha “non CP_1 riconosciuto” l'origine professionale della malattia riscontrata all'assicurato e di tutti gli atti, precedenti e successivi, di analogo tenore emessi dall' , condannare CP_6
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, previo accertamento della CP_1 malattia professionale di cui al punto “A”, alla corresponsione al Sig. Parte_1
della rendita vitalizia e/o indennizzo, così come previsti dalla legge, per la
[...] invalidità permanente riscontrata a causa della malattia professionale anzidetta, valutabile nella misura di 20 punti percentuale, come da relazione medico legale redatta dalla d.ssa o nella diversa misura ritenuta corretta all'esito del Persona_2 presente procedimento, a partire dalla data del verificarsi della malattia professionale
(12.02.2018) e/o dalla diversa data risultante di giustizia, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati, come per legge”; il tutto, con vittoria di spese e loro distrazione in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando la CP_1 fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Evidenziava in particolare che la domanda era stata proposta dall' solo il 3 luglio 2020, vale a dire oltre 2 anni dopo la prima Pt_1 diagnosi e il licenziamento intimatogli;
che la competente sede dell'istituto si era
Pag. 3 di 19 prontamente attivata contattando la datrice di lavoro, che aveva risposto nella data del 10 agosto 2020, fornendo ampia documentazione e contestando la ricostruzione del lavoratore;
che l'assicurato era stato sottoposto a visita neurologica psichiatrica e che il dirigente medico di sede aveva concluso per l'insussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa e la malattia, comunque non tabellata;
che l' aveva presentato Pt_1 opposizione avverso tale decisione, di guisa che era stata disposta visita collegiale, tenutasi l'8 giugno 2021, seguita da altra visita del 2 luglio 2021, all'esito delle quali era stato emesso nuovo parere negativo, con conferma del precedente provvedimento di rigetto;
che nondimeno, a seguito di successive istanze dell' era stato disposto un Pt_1 approfondimento istruttorio, conclusosi con ulteriore provvedimento negativo redatto da dirigente medico di II livello;
che l' aveva quindi inoltrato una richiesta di accesso Pt_1 agli atti e ben 44 richieste di chiarimenti, anche rivolgendo pesanti accuse nei confronti del dirigente della sede competente, cui aveva risposto il Direttore regionale, nuovamente confermando il provvedimento di rigetto;
che l' aveva presentato denuncia in sede Pt_1 penale nei confronti dei medici coinvolti, dei dirigenti territoriali e dei vertici, nonché dello stesso legale interno dell'istituto. Affermava dunque l'infondatezza della domanda proposta dall' , non essendo emerse le costrittività denunciate, come confermato Pt_1 anche dalle numerose pronunce emesse in sede civile e penale a tale riguardo, che avevano sistematicamente respinto tutte le iniziative dell'odierno ricorrente;
deduceva che pur in presenza di una patologia diagnosticata, non era stata riscontrata la sussistenza
“di una serie continua, prolungata nel tempo, di condotte vessatorie/discriminatorie, tali da poter stabilire un nesso causale con la patologia”, caratterizzata dalla multifattorialità, richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia di mobbing; stigmatizzava la genericità del ricorso, carente anche dell'indicazione di mezzi di prova idonei alla dimostrazione della serie delle condotte vessatorie attribuite al datore di lavoro, ricordando che in casi consimili l'onere probatorio ricade sul lavoratore;
richiamava il contenuto del provvedimenti civili e penali emessi riguardo all' nel punto in cui Pt_1 avevano escluso condotte illecite della datrice di lavoro sub specie sia del preteso demansionamento, sia del preteso mobbing; ricordava i limiti all'indennizzabilità della patologia in questione stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità; censurava, infine, “tutte le deduzioni ed affermazioni, gratuite e prive di fondamento alcuno, che il ricorrente svolge nei confronti dei dirigenti e sanitari nell'atto introduttivo del giudizio” e CP_1
Pag. 4 di 19 contestava “la produzione documentale di controparte, relativa ad una asserita registrazione della Dr.ssa , dirigente medico durante lo svolgimento delle Per_1 CP_1 visite mediche del sig. , per la palese illegittimità della stessa, non soltanto perché Pt_1 chiaramente non autorizzata, ma acquisita in maniera a dir poco subdola, senza alcun consenso e/o previa richiesta, e comunque inidonea a dimostrare i fatti di causa” chiedendone lo stralcio.
Istruita in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza n. 9401/2023, depositata il 9 dicembre 2023, che respingeva il ricorso rilevando la genericità delle allegazioni delle condotte vessatorie/discriminatorie attribuite alla datrice di lavoro, la intempestività di mezzi di prova idonei alla prova dei propri assunti e comunque l'insufficienza della documentazione prodotta allo scopo. Richiamava dunque i provvedimenti emessi in sede civile e penale in merito alla vicenda oggetto del giudizio evidenziando che avevano sconfessato tutte le allegazioni dell' e che questi non aveva neppure instaurato nei Pt_1 confronti di alcun giudizio finalizzato al riconoscimento del mobbing, che pure CP_2 deduceva di avere subito;
affermava che alla luce di tanto il ricorrente avrebbe dovuto
“prospettare in questa sede in maniera ben più chiara e lineare le specifiche circostanze di fatto invocate a base delle costrittività organizzative/condotte vessatorie censurate, la cui dimostrazione lo stesso – erroneamente – pare dare qui del tutto per scontata;
tanto più considerato che nel giudizio in questione non è convenuto l'ex datore di lavoro, astrattamente responsabile delle condotte illecite qui censurate: così che l'accertamento delle modalità della prestazione lavorativa viene in questa sede svolto in contraddittorio solo con l' convenuto, soggetto del tutto estraneo al rapporto lavorativo tra CP_6
l'istante ed ; riteneva, conclusivamente, la domanda “priva delle necessarie CP_2 deduzioni nonché delle indicazioni relative a mezzi di prova specifici, idonei a dimostrare la caratterizzazione delle condotte attribuite al datore di lavoro nel senso censurato” affermando “l'insussistenza del nesso di causalità tra la prestazione lavorativa di Pt_1
e la patologia qui denunciata”, così respingendo il ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Con atto depositato il 5 giugno 2024 l' proponeva tempestivo appello avverso la Pt_1 pronuncia affidandolo ai seguenti motivi.
Con il primo si doleva in primo luogo dell'affermazione di farraginosità della propria esposizione dei fatti, ciò che contrastava con il rilievo che il primo giudice aveva
Pag. 5 di 19 comunque individuato agevolmente le quattro ipotesi di costrittività organizzativa che avrebbero costituito la causa delle patologie denunciate. Censurava, inoltre, l'erronea ricostruzione dei fatti operata in sentenza in riferimento ai capitoli 16 e 28 del ricorso introduttivo, riguardanti la condotta illecita mantenuta dal personale medico dell' essendosi trascurato il contenuto dei documenti all'uopo prodotti, CP_1 indicandosi specificamente i doc. n. 3, 16, 65, 83, 102 e non essendosi il primo giudice avveduto della mancata contestazione e del mancato disconoscimento da parte dell' dei fatti e della documentazione prodotta. Sosteneva dunque la piena CP_1 portata probatoria delle trascrizioni e delle registrazioni depositate e la piena dimostrazione della sussistenza delle condizioni lavorative stressanti che hanno provocato la malattia professionale.
Con un secondo motivo deduceva che, al contrario di quanto affermato dal primo giudice, in materia di malattie professionali non era necessario provare la natura vessatoria o discriminatoria delle condotte compiute dal datore di lavoro, essendo sufficiente provare la violazione del dovere di sicurezza (ivi compresa, nel caso di specie, la violazione dell'obbligo di far fruire le ferie al dipendente), l'idoneità delle condotte a far derivare condotte stressanti mantenute per un significativo arco temporale e il nesso eziologico ai sensi della regola dell'equivalenza stabilita dall'art. 41 c.p. Affermava di avere dunque descritto analiticamente le condotte non conformi a legge serbate dalla ex datrice di lavoro, di avere articolato mezzi di prova idonei a dimostrare la fondatezza delle sue tesi e di avere prodotto documentazione altrettanto idonea allo scopo, evidenziando che la malattia contratta risultava pacifica per lo stesso istituto. Quanto alle 4 condizioni stressanti lamentate si doleva dell'erroneità della ricostruzione operata in sentenza in ordine al demansionamento
• tacciando di falsità la documentazione fornita da all' CP_2 CP_1 recepita acriticamente dal Tribunale (v. doc. 12)
• affermando di avere descritto nel dettaglio al cap. 3 del ricorso sia le funzioni svolte all'inizio del rapporto, sia quelle successivamente assegnate e che il primo giudice aveva omesso anche di esaminare il c.c.n.l. prodotto
• rivendicando lo svolgimento fino al 2010 di funzioni di Responsabile dell'ufficio stampa corrispondenti al IX livello contrattuale
Pag. 6 di 19 • lamentando l'attribuzione concreta di mansioni di V livello, come confermato dall'assegnazione a compiti di mero addetto alle relazioni con i media, assoggettato ad un superiore gerarchico e costretto allo svolgimento di turni eterodeterminati
• deducendo di avere descritto nei cap. 7 e 10 del ricorso gli eventi che avevano determinato “il suo precario equilibrio psico-fisico e il lungo iter percorso presso le competenti Strutture Sanitarie Pubbliche”
• sottolineando la lenta progressione delle malattie professionali e
▪ che le visite specialistiche presso il Centro salute mentale della cui si era sottoposto avevano avuto inizio a seguito CP_7 del malore patito il 6 febbraio 2018
▪ che erano stati gli stessi sanitari a ravvisare l'eziologia con l'ambiente di lavoro.
Con il terzo motivo si concentrava sulla “principale ipotesi costrittiva lamentata… sintetizzata dal primo Giudice come “mancata concessione di ferie (…), che alla data di risoluzione del rapporto gli ha retribuito con riferimento alla misura di totali CP_2
137,5 giorni””. Lamentava dunque che anche in tale occasione il Tribunale aveva recepito acriticamente le comunicazioni di , senza esaminare con attenzione la CP_2 documentazione prodotta, atteso che
• aveva illegittimamente assegnato al lavoratore l'onere di dimostrare di avere richiesto il godimento delle ferie
• non si era avveduto che i 16 prospetti depositati contenevano – alla quarta e alla quinta riga – “le formali richieste di ferie proposte dai tre addetti stampa, compreso, tutti indicati con il proprio nome di Pt_1 battesimo”
• dal conteggio delle ferie richieste emergeva che egli aveva richiesto 26 giorni di ferie complessive nel 2017 e che per stessa ammissione di aveva fruito di soli 13,5 giorni CP_2
• dalle sommarie informazioni rese in sede penale dal (doc. n. Tes_1
98) si ricavava che gli fossero state negate più volte le ferie richieste, tanto che ne aveva accumulati circa 100 giorni arretrati
Pag. 7 di 19 • al termine del rapporto aveva liquidato 136 giorni di ferie e CP_2 festività soppresse non godute (doc. n. 21), corrispondenti a cinque anni e mezzo di ferie non fruite
• il cumulo delle ferie era iniziato nel 2010, aumentando anno per anno
• ai sensi dell'art. 28 del c.c.n.l. era tenuta a far fruire tutto il CP_2 residuo di ferie maturate entro il 30 aprile dell'anno successivo
• non sussisteva alcun obbligo giuridico gravante sul lavoratore di richiedere le ferie, costituendo il riposo un diritto irrinunciabile e gravando piuttosto sul datore di lavoro l'obbligo di concederle
• nel caso di violazione del diritto al riposo, secondo la migliore giurisprudenza, il danno doveva ritenersi in re ipsa.
Con il quarto motivo, riguardante il trasferimento addotto come illegittimo, deduceva che la relativa impugnativa era stata rigettata per una ragione procedurale e senza alcuna valutazione sul merito, ciò che non precludeva accertamenti “su fatti successivi e su quelli comportanti un mutamento del petitum e della causa petendi” evidenziando che in questa sede il petitum era costituito non già dall'annullamento del trasferimento, ma dalla verifica se il lavoratore era stato sottoposto a condizioni stressanti derivanti (anche) da un trasferimento adottato “in modo non conforme alla legge”. Lamentava che ancora una volta il primo giudice non aveva tenuto in alcun conto la sua documentazione, con particolare riferimento
• al doc. n. 25 (protocollo con il quale si era impegnata a disporre CP_2 trasferimenti solo su base concordate e per periodi temporanei)
• al doc. n. 9 (contratto di assunzione, con assegnazione della posizione di
Responsabile Relazioni Esterne, da ritenersi immutabile)
• al doc. n. 26 (trascrizione della registrazione dell'incontro avvenuto il 3 novembre
2017 con i dirigenti dell'Ufficio del personale di da cui emergeva che CP_2 trattavasi di un distacco definitivo contra legem)
• al doc. n. 10, ribadendo che l' non aveva preso posizione al riguardo. CP_1
Con il quinto motivo si concentrava sul rifiuto opposto da alle richieste di CP_2 destinazione ad altro ufficio dolendosi del fatto che il Tribunale non avesse attribuito alcun valore al sesto rigetto della domanda di trasferimento, sebbene si trattasse di una
PEC inviata dal suo difensore al rappresentante legale dell'azienda, così come alle altre
Pag. 8 di 19 cinque richieste operate, provenienti da dirigenti degli uffici preposti ed emergenti dalla trascrizione di cui al doc. n. 26. Lamentava dunque un'analisi superficiale della situazione, con particolare riferimento allo “stressante clima di tensione e di volgarità creato dal superiore nei confronti e a danno di , come descritto nelle Per_3 Pt_1 prime 8 righe del Cap. n. 6 e nel par.
6.3 da considerare qui trascritto e riportato”, deducendo di non essere tenuto a dimostrare alcun intento vessatorio o discriminatorio, risultando invece sufficiente una condotta colposa del datore di lavoro in ordine all'inosservanza del dovere di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c., atteso che gravava su questi l'obbligo di “adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro,
l'esperienza e la tecnica, erano possibili e necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore”, come chiarito dalla più evoluta giurisprudenza di legittimità, totalmente disattesa dal primo giudice.
Con il sesto motivo censurava le affermazioni riguardanti gli esiti dei procedimenti penali, richiamando le sommarie informazioni rese dalla Presidente della Commissione medica della (doc. n. 99), travisate dal Pubblico Ministero, che dimostravano che CP_3
i sanitari avevano accertato l'effettiva verificazione dei fatti narrati dall' , specie Pt_1 alla luce del fatto che la aveva “espressamente richiamato (tra la altre) la CP_8 principale ipotesi costrittiva agli atti, ossia il fatto che l'ex datore di lavoro non aveva fatto fruire le ferie ad a tal punto da farlo arrivare “a cumulare 137,5 giorni di Pt_1 ferie (circa 5 anni)””. Deduceva che l'accertamento effettuato dalla Commissione “pur non avendo i requisiti della prova legale (ndr. essendo nel caso che ci occupa
“manifestazione di scienza o di opinione”), costituisce tuttavia “materiale indiziario” che può essere utilizzato dal decidente positivamente”, non essendo stato contestato dall' e basandosi su fatti pacifici relativi alla “principale ipotesi costrittiva” CP_1 costituita dal mancato godimento delle ferie.
Con il settimo motivo contestava la mancata ammissione della pur richiesta prova orale, chiarendo che “le circostanze di cui al “punto 4.3 e quarta circostanza 4.4 del ricorso” sono documentalmente provate” e che le dichiarazioni rese in sede penale dal Tes_1
(doc. n. 98) erano specifiche e smentivano la documentazione di in ordine alla CP_2 mancata richiesta di ferie. Lamentava dunque la compressione del proprio diritto di difesa, non essendogli stato concesso di “meglio dimostrare la chiara interconnessione tra le negazioni di ferie perpetrate fino al 2017, rivelatrici dell'esposizione alle
Pag. 9 di 19 condizioni stressanti cui era stato sottoposto il sig. (ndr. oltre cinque anni di Pt_1 riposi/ferie mai fatti godere) e la data in cui si è verificata la malattia professionale
(12/2/2018), in base al disposto dell'art. 135 D.P.R. n. 1124/1965”.
Con l'ottavo motivo lamentava la mancata valutazione delle trascrizioni di registrazioni e di conversazioni intercorse con dirigenti dell'Ufficio del personale di (doc. n. 26 CP_2
e 27) e con un dirigente medico dell' (doc. n. 65) sostenendone il valore CP_1 probatorio in ordine alle 4 costrittività denunciate o almeno in ordine alla mancata fruizione delle ferie. Evidenziava, inoltre, la condotta omissiva serbata da nei CP_2 confronti dell' confermata dalle dichiarazioni della dirigente medica CP_1 dell'istituto, poi inaspettatamente smentite nella relazione redatta. Evidenziava di non aver potuto depositare il proprio cellulare al fine di dimostrare la genuinità delle registrazioni e di avere fatto allo scopo “specifica riserva di produrre direttamente in udienza due chiavette USB”; che ancora una volta l' non aveva effettuato alcun CP_1 disconoscimento formale al riguardo, né aveva espresso dubbi sull'identità delle persone registrate o sul contenuto delle trascrizioni, neppure chiedendo alcun accertamento tecnico, limitandosi a dedurre l'illegittimità di quella relativa alla prima visita collegiale, ancora una volta dolendosi dell'anomalia e dell'illegittimità dell'istruttoria svolta dall'istituto in violazione delle direttive tracciate dalla giurisprudenza di legittimità.
Con il nono motivo censurava la valutazione del nesso causale operata dal Tribunale in contrasto con l'orientamento della Suprema Corte, con ampi richiami alle precedenti osservazioni in tema di obblighi di sicurezza incombenti sul datore di lavoro e in tema di violazione del proprio diritto al riposo.
Con il decimo motivo sosteneva l'irrilevanza delle pronunce riguardanti il suo licenziamento e delle vicende dei procedimenti penali intentati, non essendosi mai esclusa la sussistenza di una condotta di straining a proprio danno, pur essendosi i giudici pronunciati in maniera negativa riguardo al mobbing ed evidenziando l'autonomia dei giudizi civili rispetto a quelli penali, ancora un volta riportandosi a quanto osservato in ordine alla mancata fruizione delle ferie pur richieste e alla mancata contestazione da parte dell' CP_1
Con l'undicesimo motivo sosteneva conclusivamente la fondatezza delle proprie domande e l'erroneità del loro rigetto ad opera del Tribunale.
Pag. 10 di 19 Sulla base di ciò concludeva richiedendo la riforma della sentenza impugnata e di “1)
Dichiarare illegittima per le ragioni sopra espresse la sentenza n. 9401/2023 pubbl. il
9/12/2023, non notificata, resa nel procedimento n.31100/2022 R.G. ed emettere, pertanto, pronuncia di annullamento e/o di revoca della stessa;
e per l'effetto 2)-in accoglimento della domanda introduttiva, A)-accertare e dichiarare, per le ragioni indicate nel ricorso e ai sensi della regola contenuta nella disposizione di cui all'art.41
c.p., che le quattro costrittività organizzative descritte in ricorso, o quantomeno una di esse, alle quali l'assicurato è stato esposto in modo prolungato e strutturale, sono da considerare condizioni di lavoro stressanti e di per sé conflittuali, che hanno avuto efficienza causale nel determinare la malattia professionale accertata dalla e CP_5 condivisa dall' , al termine della visita neurologica effettuata in data 27.10.2020, e CP_1 consistente in un grave disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso, con postumi permanenti riscontrati correlati a tale infermità pari al 20%, come da relazione medico legale redatta dalla d.ssa o comunque nella diversa Persona_2 percentuale che sarà accertata in corso di causa;
B)-per l'effetto, previa dichiarazione di illegittimità del provvedimento del 07.07.2021 con il quale ha “non CP_1 riconosciuto” l'origine professionale della malattia riscontrata all'assicurato e di tutti gli atti, precedenti e successivi, di analogo tenore emessi dall' , condannare CP_6
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, previo accertamento della CP_1 malattia professionale di cui al punto “A”, alla corresponsione al Sig. Parte_1
della rendita vitalizia e/o indennizzo, così come previsti dalla legge, per la
[...] invalidità permanente riscontrata a causa della malattia professionale anzidetta, valutabile nella misura di 20 punti percentuale, come da relazione medico legale redatta dalla d.ssa o nella diversa misura ritenuta corretta all'esito del Persona_2 presente procedimento, a partire dalla data del verificarsi della malattia professionale
(12.02.2018) e/o dalla diversa data risultante di giustizia, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati, come per legge”, vinte le spese del doppio grado di giudizio con loro distrazione.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' richiedendo il rigetto CP_1 delle doglianze altrui e la conferma della sentenza gravata.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
Pag. 11 di 19 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è complessivamente infondato e va respinto per le ragioni che si espongono di seguito.
Con i ben undici motivi di impugnazione proposti l' contesta ad ampio raggio la Pt_1 sentenza di primo grado sostanzialmente deducendone l'erroneità sulla base di quella che qualifica come errata e incompleta valutazione della documentazione prodotta, oltre che sulla base della omessa ammissione delle prove testimoniali richieste, ciò che, nella sua prospettazione, gli avrebbe consentito di dimostrare, in maniera ancor più evidente, la responsabilità di nella causazione della malattia contratta e la illiceità della CP_2 condotta mantenuta dall' in ordine al suo mancato riconoscimento in via CP_1 amministrativa.
Esaminando partitamente le censure sollevate dall'appellante, si deve rilevare innanzitutto l'inammissibilità per carenza di interesse della prima parte del primo motivo, nel punto in cui l' si duole delle critiche alla propria esposizione dei fatti mosse Pt_1 dalla sentenza impugnata ravvisando una contraddittorietà con l'avvenuta enucleazione da parte del primo giudice delle ipotesi di costrittività aziendale lamentate. Infatti, dal riconoscimento della fondatezza di una tale censura non deriverebbe comunque alcun effetto utile per la parte. Piuttosto, il motivo, assai articolato, si incentra sulla contestazione della ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, che avrebbe del tutto pretermesso gli elementi che comprovavano l'illiceità della condotta serbata dal personale medico dell' il quale non aveva neppure contestato o disconosciuto le CP_1 trascrizioni e le registrazioni prodotte agli atti. Osserva la Corte che, non avendo proposto l' alcuna azione risarcitoria nei confronti dell'istituto, la propria cognizione delle Pt_1 condotte in ipotesi scorrette compiute da personale dell' assume una rilevanza CP_1 limitata ai fini della definizione del presente giudizio, che verte piuttosto sull'accertamento o meno della sussistenza di una malattia professionale a carico dell'odierno appellante. Né assumono un particolare valore probatorio le trascrizioni delle registrazioni depositate atteso che, quanto a quelle riguardanti l'attività del personale medico dell' l'assicurato omette di considerare per un verso (ci si riferisce in CP_1 particolare al doc. n. 65) che si tratta di opinioni provvisorie e anche personali espresse nel corso della visita risalente all'8 giugno 2021, in attesa di essere consacrate nel
Pag. 12 di 19 provvedimento finale adottato dall'istituto; per un altro verso (ci si riferisce in particolare al doc. n. 102) che si tratta di commenti sul contenuto della visita del 7 luglio 2021 espressi dal suo consulente di parte.
Pertanto, da una parte, quelle che in maniera assai enfatica l'appellante definisce come
“ammissioni” da parte dell' non assumono alcun serio rilievo in quanto espresse CP_1 in un ambito preliminare, come tale non destinato all'assunzione della posizione definitiva dell'istituto; da un'altra parte, esse sono prive di qualsiasi portata probatoria in quanto trattasi di considerazioni espresse dallo stesso appellante con il proprio consulente, non senza dover ribadire nuovamente che oggetto del presente giudizio è costituito dall'accertamento della sussistenza della malattia professionale e non già di ulteriori questioni di contorno.
Non meno infondata risulta la seconda doglianza, in quanto se si può convenire con la parte appellante che in tema di malattie professionali non sia indispensabile la prova della natura vessatoria o persecutoria delle condotte del datore di lavoro, nondimeno sotto un primo profilo la stessa ricostruzione operata dall' (sia in sede lavoristica che Pt_1 penale) appare volta alla qualificazione delle condotte che adduce di avere subito come costituenti reato, dunque ben più qualificabili come mobbing, piuttosto che come straining, significativamente nemmeno una volta menzionato nel ricorso introduttivo del giudizio. Ciò, peraltro, risulta vieppiù confermato dalla circostanza che l' si sia Pt_1 infine risolto a presentare ricorso in tal senso nei confronti di , a quanto consta, CP_2 solo nel mese di febbraio 2025, dunque ben oltre 15 anni da quando tali condotte avrebbero avuto inizio e circa sette anni dopo la cessazione del rapporto, quasi a voler corroborare la pretesa azionata nel presente giudizio.
Ciò posto, ritiene la Corte che le “costrittività organizzative” o condizioni stressanti ravvisate dall'appellante a ben vedere non emergano dal materiale probatorio acquisito al giudizio.
Segnatamente, quanto al dedotto demansionamento, occorre rilevare che l' non ha Pt_1 neppure lamentato una tale situazione in nessuno dei numerosi giudizi intentati nei confronti di . Intende, invece, ottenere una pronuncia sul punto in un procedimento CP_2 che non vede come contraddittore proprio il soggetto che tale condotta illecita avrebbe compiuto in suo danno, limitandosi a tacciare di falsità la documentazione fornita dalla società datrice all' e da quest'ultimo posta a base della propria decisione. Né ha CP_1
Pag. 13 di 19 articolato una prova orale tale da consentire di smentire il contenuto dei documenti acquisiti agli atti. Infatti, l' ha richiesto “ammettersi prova per testi sulle mancate Pt_1 concessioni di ferie e sul demansionamento posti in essere dal datore di lavoro (nella persona di superiore gerarchico del ricorrente) ai danni Persona_4 dell'assicurato, ed in particolare sulle circostanze di fatto di cui al ricorso specificate al
Capitolo 3 punto 3.5, al Capitolo 4 punti 4.3 e quarta circostanza del punto 4.4, al Cap.
28 punto 28.1 lett. d, da intendersi qui trascritte ed epurate da ogni valutazione e precedute dalla locuzione “è vero che””. Orbene, limitando per il momento lo scrutinio a ciò che attiene al demansionamento, vale a dire al punto 3.5 del capitolo 3 del ricorso, la prova richiesta è palesemente inammissibile in quanto per un verso riguarda il contenuto di documenti acquisiti al giudizio (definiti “seconda lettera di risposta [di
] ad datata 20.09.2021” e relativo carteggio con l' e per un altro CP_2 CP_1 CP_1 verso contiene mere valutazioni del ricorrente in ordine alla addotta falsità e pretestuosità delle affermazioni di . Né hanno maggiore capacità dimostrativa gli esiti delle CP_2 visite specialistiche sostenute presso la – sulle quali si avrà modo di ritornare in CP_3 seguito – in quanto si tratta di giudizi espressi sulla base di elementi forniti dallo stesso e non già frutto della osservazione diretta da parte dei sanitari, il che conduce a Pt_1 rigettare anche il presente motivo.
Passando alla disamina della terza doglianza, vertente su quella che è definita come
“principale ipotesi costrittiva lamentata”, ovverossia la mancata concessione delle ferie, si osserva quanto segue. È documentale che abbia liquidato all'appellante all'atto CP_2 della cessazione del rapporto complessivi 136 giorni arretrati tra ferie e festività non godute;
tuttavia, il dato in sé non è idoneo a provare ciò che ritiene l' . Infatti, la Pt_1 circostanza che il lavoratore accumuli un rilevante numero di ferie arretrate non costituisce certo una circostanza eccezionale nello svolgimento del rapporto di lavoro;
ma soprattutto ciò che è mancato di essere provato è costituito dal rigetto sistematico delle ferie – pur richieste – che è restato allo stato dell'asserzione indimostrata, pur incombendo l'onere probatorio di tale specifica circostanza sull' stesso. Invero, nessuna Pt_1 richiesta di ferie, che non fosse inglobata nei pochi turni settimanali predisposti e riassunti nel doc. n. 22 per un breve lasso temporale, è stata prodotta agli atti, né è stato prodotto alcun documento che provasse il rifiuto delle ferie richieste, non solo in relazione ai
Pag. 14 di 19 prospetti appena citati, ma più in generale neanche in relazione ad altre (mai di fatto dimostrate) richieste.
Nella realtà, appare piuttosto che l'appellante sia convinto che il semplice fatto di avere maturato un così elevato numero di giorni di ferie arretrate comporti di per sé non solo una violazione censurabile a carico della datrice di lavoro, ma anche una sua capacità eziologica in re ipsa rispetto alla malattia lamentata.
In senso contrario osserva la Corte che la giurisprudenza ampiamente richiamata nell'atto di impugnazione non si attaglia al caso di specie. È noto (per tutte Cass. n. 21934/2023) che il superamento dei limiti di turni normale, ovverossia quello previsto come “di regola”, non è in sé ragione di inadempimento datoriale, ma lo può diventare se in concreto si determini un'interferenza tale, rispetto alla vita privata del lavoratore, da far individuare un pregiudizio al diritto al riposo. È necessario, tuttavia, che si determini una situazione che realizza un condizionamento illecito della vita personale, perché le dimensioni dell'impegno devono essere state tali da impedire la possibilità stessa di fare liberamente cose ad una certa distanza territoriale dal posto di lavoro con distanziamento dal lavoro in direzione del riposo, la cui tutela è indefettibile. Si è aggiunto che la lesione di diritti personalissimi ed inviolabili, di cui si è detto, tutelati a livello delle massime fonti dell'ordinamento, non permette di riconoscere nel consenso del danneggiato un fattore esimente, spettando al datore di lavoro organizzarsi in modo da non richiedere e comunque da impedire, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2087 c.c., mirato a proteggere non solo la salute ma anche la personalità morale del lavoratore, che vi sia ricorso all'impegno di lavoro del dipendente in violazione di quei principi (v. Cass.
12538/2019)
Nondimeno, nel caso oggetto del presente giudizio non si verte in un'ipotesi di distanziamento dal lavoro in direzione del riposo atteso che la allegazione riguarda non già la sottoposizione a turni o carichi di lavoro intollerabili, quanto piuttosto la negazione di giorni di ferie, comunque goduti per stessa prospettazione dell' nella misura Pt_1 della metà circa di quelli spettanti, oltre a tutti i riposi fruiti nel corso del rapporto – ricavabili quantomeno in via presuntiva anche dalla lettura dei citati prospetti prodotti sub
n. 22 – in relazione ai quali nessuna doglianza è stata sollevata.
Pertanto, nel caso di specie non si può parlare di danno in re ipsa, come erroneamente reputato dalla parte appellante, proprio perché non si rientra in quell'ipotesi di violazione
Pag. 15 di 19 dei diritti della persona tratteggiati dalla giurisprudenza di legittimità invocata, che non a caso si è pronunciata in tali termini in casi nei quali si era verificato un superamento abnorme dei turni di lavoro normalmente previsti dalla contrattazione collettiva.
Dunque, in assenza della dimostrazione di avere richiesto il godimento delle ferie spettanti per contratto e del sistematico rifiuto da parte del datore di lavoro, non emerge quella situazione di illiceità che potrebbe eventualmente fondare una responsabilità datoriale e a cascata dell'istituto assicurativo. Resta solo da chiarire che la prova orale richiesta su tale questione, vale a dire i punti 4.3 e 4.4 del capitolo 4, risulta ugualmente inammissibile non solo in quanto i dati in esame emergono dai documenti prodotti, ma anche perché già le dichiarazioni rese dal in sede penale risultano di una tale Tes_1 genericità da non consentire alcuno specifico approfondimento istruttorio, se solo si considera che questi si sarebbe recato “più volte” sul luogo di lavoro dell' Pt_1 constatando “in più di un'occasione, alla mia presenza” la negazione telefonica delle ferie, senza considerare che tali affermazioni sono restate del tutto indeterminate anche sotto il profilo temporale.
Parimenti infondato è il quarto motivo di gravame, incentrato sulla pretesa illegittimità del trasferimento disposto da nel 2018 in quanto se è vero che non si è formato un CP_2 giudicato sulla sua legittimità o meno, atteso che la relativa impugnativa proposta dall' è stata respinta per una ragione procedurale – dovendosi comunque rilevare Pt_1 che il lavoratore non ha coltivato nemmeno il pur proposto ricorso per cassazione che, ove accolto, avrebbe potuto comportare una disamina della questione nel merito – non è meno vero che le allegazioni attoree risultano una libera interpretazione di conversazioni intrattenute con personale aziendale e surrettiziamente registrate (doc. n. 26), le quali – al di là di una defatigante lettura di circostanze prive di qualsiasi valenza ai fini del presente giudizio per la bellezza di 19 pagine – non consentono di ritenere che tale trasferimento, divenuto incontestabile, fosse affetto da alcun vizio.
In riferimento al quinto motivo, riguardante il rifiuto interposto dalla società rispetto alle domande di destinazione ad altro ufficio, si osserva ugualmente che la trascrizione appena richiamata non illumina in alcun modo sulla illiceità della condotta datoriale, non conseguendo indefettibilmente l'illegittimità dei rifiuti – come pare reputare l'appellante
– alla numerosità delle richieste. Peraltro, il lamentato “stressante clima di tensione e di volgarità creato dal superiore nei confronti e a danno di ” non risulta Per_3 Pt_1
Pag. 16 di 19 essere stato oggetto di istanze istruttorie e risulta smentito non solo dall'esito del procedimento instaurato dall'appellante avverso il licenziamento infine intimatogli, ove risultano provate piuttosto condotte irriguardose da parte sua, ma anche dall'esito dei procedimenti penali avviati al riguardo, conclusi sistematicamente con ordinanze di archiviazione, ciò che conduce all'esame della sesta doglianza, incentrata proprio su tale questione, e al rigetto del decimo motivo, ugualmente riguardante detti aspetti.
Osserva il collegio che, a dispetto delle sommarie informazioni rese dal sanitario e prodotte sub n. 99, non risulta affatto che le conclusioni cui è pervenuta la Parte_2
Commissione medica della siano frutto della effettiva verificazione dei fatti CP_3 raccontati dall' , dovendosi sul punto concordare con quanto ritenuto dal Pubblico Pt_1
Ministero e dal G.I.P. Emerge piuttosto che esse siano l'esito di una “manifestazione di scienza o di opinione”, come ammesso dallo stesso appellante, che ben può essere valutata nella sua portata probatoria dal giudicante. Ebbene, in sede penale tale valutazione è stata del tutto negativa per la prospettazione dell' , ciò che va in questa sede confermato, Pt_1 anche alla luce del rilievo che nessun ulteriore mezzo di prova sul punto è stato a ben vedere articolato nel presente procedimento.
Ugualmente da respingere è il settimo motivo, concernente in generale la mancata ammissione della prova orale richiesta, in quanto, richiamato quanto sopra già osservato in ordine al punto 3.5 del capitolo 3 e ai punti 4.3 e 4.4 del capitolo 4 del ricorso, in riferimento all'ulteriore circostanza di cui alla lett. d) del punto 28.1 del capitolo 28, essa contiene numerose valutazioni giuridiche e di valore sul tenore della relazione conclusiva stesa dall' non consentendo di isolare alcun fatto storico che possa validamente CP_1 costituire oggetto di prova.
Va rigettata anche l'ottava doglianza, con la quale l'appellante lamenta la mancata valutazione delle trascrizioni di registrazioni e di conversazioni intercorse con dirigenti dell'Ufficio del personale di (doc. n. 26 e 27) e con un dirigente medico CP_2 dell' (doc. n. 65), bastando riportarsi a quanto già in precedenza osservato al CP_1 riguardo.
Quanto al nono motivo, la carenza di prova sulla sussistenza delle condotte addebitate alla società e sulla loro illiceità non può che condurre ad una valutazione negativa in ordine alla esistenza del nesso causale.
Pag. 17 di 19 Ribadita l'infondatezza del decimo motivo di impugnazione, come già in precedenza osservato, va respinto anche l'ultimo mezzo, che in realtà costituisce una sorta di summa di sintesi delle proprie pretese.
Ritiene dunque in conclusione la Corte che le costrizioni organizzative lamentate non siano state né sufficientemente allegate, né tantomeno dimostrate, risultando dunque del tutto condivisibile la posizione cui è pervenuto il primo giudice se solo si considera che
• nessuna specifica descrizione delle pretese condotte di dequalificazione è stata offerta, né come rilevato, si è articolata alcuna prova sul punto
• non emerge dalla documentazione prodotta alcuna sistematica violazione aziendale del diritto al godimento delle ferie spettanti al lavoratore, né è stata articolata alcuna prova ammissibile sul punto
• il ricorso avverso il trasferimento presso la sede di Milano, definito come illegittimo, è stato respinto, né è stata articolata alcuna prova sul punto
• non emerge dalla documentazione alcuna illegittimità dei dinieghi opposti dall'azienda alle domande di destinazione ad altro ufficio, peraltro in massima parte proposte oralmente, né è stata articolata alcuna prova sul punto.
Si aggiunga che nessuna doglianza avanzata finora dall' in ordine ai fatti oggetto Pt_1 del presente procedimento, né in sede penale, né in sede lavoristica, è stata ritenuta fondata, come risulta da tutti i diversi provvedimenti di archiviazione emessi dai giudici penali e dalle sfavorevoli sentenze emesse allo stato dai giudici del lavoro.
L'appello va dunque integralmente respinto con la conferma della sentenza di primo grado impugnata.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Si deve, infine, dare atto della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 ricorso depositato il 5 giugno 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma
n. 9401/2023, così provvede:
- respinge l'appello;
Pag. 18 di 19 - condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che si liquidano in complessivi € 3.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge;
- dà atto che per parte appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NR GF LA TO CE IS
Pag. 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. TO CE IS Presidente dott. NR GF LA Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 9 luglio
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1522/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Franco Cionfoli Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Marco Moretti CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 9401/2023 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 6 ottobre 2022 adiva il Tribunale di Parte_1
Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo di essere stato dipendente di
[...] dal 1° agosto 2008 al 26 marzo 2018 – data di decorrenza del primo di due CP_2 licenziamenti, entrambi impugnati – con contratto a tempo indeterminato, qualifica di quadro, prestazione lavorativa resa presso la sede di Roma e, dal 1° febbraio 2018, presso la sede di Milano in forza di trasferimento dedotto come illegittimo e parimenti impugnato;
di avere contratto una malattia professionale, insorta il 12 febbraio 2018, derivante dall'esposizione prolungata e strutturale a condizioni di lavoro stressanti, di per
Pag. 1 di 19 sé conflittuali;
che, infatti, nel corso dell'attività lavorativa era stato esposto a quattro costrittività organizzative, sostanzialmente consistite in: 1) demansionamento, 2) mancata concessione di ferie, 3) illegittimità del trasferimento a Milano, 4) rifiuto del datore di lavoro di assegnarlo ad altro ufficio;
che la aveva attestato la sussistenza CP_3 del nesso causale tre le quattro costrittività sopra richiamate e la patologia di disturbo dell'adattamento riscontratagli;
che nel luglio 2020 l' aveva aperto la pratica CP_1 per il riconoscimento della malattia professionale, svolgendo la relativa istruttoria;
che tuttavia, in data 13 novembre 2020, l'istituto aveva concluso nel senso dell'insussistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo e la patologia denunciata respingendo la domanda;
che in data 15 febbraio 2021 aveva promosso impugnazione avverso il predetto provvedimento, ed in seguito aveva inviato all' una serie di diffide;
di essere CP_1 stato quindi convocato dall'istituto in data 8 giugno 2021 per essere sottoposto a visita collegiale;
di avere registrato l'incontro e la conversazione intrattenuta con la Dirigente medico dell' che dal colloquio sarebbe emersa la dimostrazione Controparte_4 Per_1 che l' aveva consapevolmente emesso un infondato provvedimento di CP_1 insussistenza del nesso causale;
che con provvedimento del 7 luglio 2021 l' CP_1 aveva nondimeno nuovamente escluso la sussistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo e la patologia;
che in seguito ad ulteriore diffida l'istituto convenuto aveva riaperto il procedimento amministrativo, nuovamente concludendolo, in data 8 ottobre
2021 con la conferma del precedente provvedimento datato 7 luglio 2021.
Sulla base dell'esposizione di tali fatti deduceva che le prove della violazione da parte del datore di lavoro delle disposizioni di cui agli artt. 2087 c.c. e 92 del d.P.R. n. 1124/1965 sarebbero emerse per tabulas dalla copiosa documentazione allegata al ricorso;
che
– quando era stata interrogata dall' a fini istruttori – aveva Controparte_2 CP_1 di fatto confermato le circostanze relative alle costrittività denunciate, ma aveva al contempo reso affermazioni false e reticenti;
che l' nel respingere le sue CP_1 richieste di riconoscimento della malattia professionale ai fini della rendita qui rivendicata, aveva fornito motivazioni “sfacciatamente false e infondate”; che la CP_3 aveva “certificato la sussistenza del nesso causale tra le richiamate costrittività
[...]
e il disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso riscontrato nell'assicurato”; che i provvedimenti giudiziari invocati dall' ad ulteriore supporto del rigetto CP_1 delle sue richieste erano tutti privi del valore di cosa giudicata;
che nonostante le ben 6
Pag. 2 di 19 diffide inviate all'istituto, quest'ultimo aveva fatto ricorso ad artifizi e raggiri per non adempiere ai propri doveri istituzionali;
che il rapporto causale tra attività lavorativa e malattia professionale è retto dal principio dell'equivalenza delle condizioni ex art. 41
c.p. e nel caso di specie era pienamente sussistente.
Concludeva, quindi, richiedendo di “A) accertare e dichiarare, per le ragioni indicate nel ricorso e ai sensi della regola contenuta nella disposizione di cui all'art.41 c.p., che le quattro costrittività organizzative descritte in ricorso, o quantomeno una di esse, alle quali l'assicurato è stato esposto in modo prolungato e strutturale, sono da considerare condizioni di lavoro stressanti e di per sé conflittuali che hanno avuto efficienza causale nel determinare la malattia professionale accertata dalla e condivisa CP_5 dall' , al termine della visita neurologica effettuata in data 27.10.2020, e CP_1 consistente in un grave disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso, con postumi permanenti riscontrati correlati a tale infermità pari al 20%, come da relazione medico legale redatta dalla d.ssa o comunque nella diversa Persona_2 percentuale che sarà accertata in corso di causa;
B) per l'effetto, previa dichiarazione di illegittimità del provvedimento del 07.07.2021 con il quale ha “non CP_1 riconosciuto” l'origine professionale della malattia riscontrata all'assicurato e di tutti gli atti, precedenti e successivi, di analogo tenore emessi dall' , condannare CP_6
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, previo accertamento della CP_1 malattia professionale di cui al punto “A”, alla corresponsione al Sig. Parte_1
della rendita vitalizia e/o indennizzo, così come previsti dalla legge, per la
[...] invalidità permanente riscontrata a causa della malattia professionale anzidetta, valutabile nella misura di 20 punti percentuale, come da relazione medico legale redatta dalla d.ssa o nella diversa misura ritenuta corretta all'esito del Persona_2 presente procedimento, a partire dalla data del verificarsi della malattia professionale
(12.02.2018) e/o dalla diversa data risultante di giustizia, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati, come per legge”; il tutto, con vittoria di spese e loro distrazione in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando la CP_1 fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Evidenziava in particolare che la domanda era stata proposta dall' solo il 3 luglio 2020, vale a dire oltre 2 anni dopo la prima Pt_1 diagnosi e il licenziamento intimatogli;
che la competente sede dell'istituto si era
Pag. 3 di 19 prontamente attivata contattando la datrice di lavoro, che aveva risposto nella data del 10 agosto 2020, fornendo ampia documentazione e contestando la ricostruzione del lavoratore;
che l'assicurato era stato sottoposto a visita neurologica psichiatrica e che il dirigente medico di sede aveva concluso per l'insussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa e la malattia, comunque non tabellata;
che l' aveva presentato Pt_1 opposizione avverso tale decisione, di guisa che era stata disposta visita collegiale, tenutasi l'8 giugno 2021, seguita da altra visita del 2 luglio 2021, all'esito delle quali era stato emesso nuovo parere negativo, con conferma del precedente provvedimento di rigetto;
che nondimeno, a seguito di successive istanze dell' era stato disposto un Pt_1 approfondimento istruttorio, conclusosi con ulteriore provvedimento negativo redatto da dirigente medico di II livello;
che l' aveva quindi inoltrato una richiesta di accesso Pt_1 agli atti e ben 44 richieste di chiarimenti, anche rivolgendo pesanti accuse nei confronti del dirigente della sede competente, cui aveva risposto il Direttore regionale, nuovamente confermando il provvedimento di rigetto;
che l' aveva presentato denuncia in sede Pt_1 penale nei confronti dei medici coinvolti, dei dirigenti territoriali e dei vertici, nonché dello stesso legale interno dell'istituto. Affermava dunque l'infondatezza della domanda proposta dall' , non essendo emerse le costrittività denunciate, come confermato Pt_1 anche dalle numerose pronunce emesse in sede civile e penale a tale riguardo, che avevano sistematicamente respinto tutte le iniziative dell'odierno ricorrente;
deduceva che pur in presenza di una patologia diagnosticata, non era stata riscontrata la sussistenza
“di una serie continua, prolungata nel tempo, di condotte vessatorie/discriminatorie, tali da poter stabilire un nesso causale con la patologia”, caratterizzata dalla multifattorialità, richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia di mobbing; stigmatizzava la genericità del ricorso, carente anche dell'indicazione di mezzi di prova idonei alla dimostrazione della serie delle condotte vessatorie attribuite al datore di lavoro, ricordando che in casi consimili l'onere probatorio ricade sul lavoratore;
richiamava il contenuto del provvedimenti civili e penali emessi riguardo all' nel punto in cui Pt_1 avevano escluso condotte illecite della datrice di lavoro sub specie sia del preteso demansionamento, sia del preteso mobbing; ricordava i limiti all'indennizzabilità della patologia in questione stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità; censurava, infine, “tutte le deduzioni ed affermazioni, gratuite e prive di fondamento alcuno, che il ricorrente svolge nei confronti dei dirigenti e sanitari nell'atto introduttivo del giudizio” e CP_1
Pag. 4 di 19 contestava “la produzione documentale di controparte, relativa ad una asserita registrazione della Dr.ssa , dirigente medico durante lo svolgimento delle Per_1 CP_1 visite mediche del sig. , per la palese illegittimità della stessa, non soltanto perché Pt_1 chiaramente non autorizzata, ma acquisita in maniera a dir poco subdola, senza alcun consenso e/o previa richiesta, e comunque inidonea a dimostrare i fatti di causa” chiedendone lo stralcio.
Istruita in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza n. 9401/2023, depositata il 9 dicembre 2023, che respingeva il ricorso rilevando la genericità delle allegazioni delle condotte vessatorie/discriminatorie attribuite alla datrice di lavoro, la intempestività di mezzi di prova idonei alla prova dei propri assunti e comunque l'insufficienza della documentazione prodotta allo scopo. Richiamava dunque i provvedimenti emessi in sede civile e penale in merito alla vicenda oggetto del giudizio evidenziando che avevano sconfessato tutte le allegazioni dell' e che questi non aveva neppure instaurato nei Pt_1 confronti di alcun giudizio finalizzato al riconoscimento del mobbing, che pure CP_2 deduceva di avere subito;
affermava che alla luce di tanto il ricorrente avrebbe dovuto
“prospettare in questa sede in maniera ben più chiara e lineare le specifiche circostanze di fatto invocate a base delle costrittività organizzative/condotte vessatorie censurate, la cui dimostrazione lo stesso – erroneamente – pare dare qui del tutto per scontata;
tanto più considerato che nel giudizio in questione non è convenuto l'ex datore di lavoro, astrattamente responsabile delle condotte illecite qui censurate: così che l'accertamento delle modalità della prestazione lavorativa viene in questa sede svolto in contraddittorio solo con l' convenuto, soggetto del tutto estraneo al rapporto lavorativo tra CP_6
l'istante ed ; riteneva, conclusivamente, la domanda “priva delle necessarie CP_2 deduzioni nonché delle indicazioni relative a mezzi di prova specifici, idonei a dimostrare la caratterizzazione delle condotte attribuite al datore di lavoro nel senso censurato” affermando “l'insussistenza del nesso di causalità tra la prestazione lavorativa di Pt_1
e la patologia qui denunciata”, così respingendo il ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Con atto depositato il 5 giugno 2024 l' proponeva tempestivo appello avverso la Pt_1 pronuncia affidandolo ai seguenti motivi.
Con il primo si doleva in primo luogo dell'affermazione di farraginosità della propria esposizione dei fatti, ciò che contrastava con il rilievo che il primo giudice aveva
Pag. 5 di 19 comunque individuato agevolmente le quattro ipotesi di costrittività organizzativa che avrebbero costituito la causa delle patologie denunciate. Censurava, inoltre, l'erronea ricostruzione dei fatti operata in sentenza in riferimento ai capitoli 16 e 28 del ricorso introduttivo, riguardanti la condotta illecita mantenuta dal personale medico dell' essendosi trascurato il contenuto dei documenti all'uopo prodotti, CP_1 indicandosi specificamente i doc. n. 3, 16, 65, 83, 102 e non essendosi il primo giudice avveduto della mancata contestazione e del mancato disconoscimento da parte dell' dei fatti e della documentazione prodotta. Sosteneva dunque la piena CP_1 portata probatoria delle trascrizioni e delle registrazioni depositate e la piena dimostrazione della sussistenza delle condizioni lavorative stressanti che hanno provocato la malattia professionale.
Con un secondo motivo deduceva che, al contrario di quanto affermato dal primo giudice, in materia di malattie professionali non era necessario provare la natura vessatoria o discriminatoria delle condotte compiute dal datore di lavoro, essendo sufficiente provare la violazione del dovere di sicurezza (ivi compresa, nel caso di specie, la violazione dell'obbligo di far fruire le ferie al dipendente), l'idoneità delle condotte a far derivare condotte stressanti mantenute per un significativo arco temporale e il nesso eziologico ai sensi della regola dell'equivalenza stabilita dall'art. 41 c.p. Affermava di avere dunque descritto analiticamente le condotte non conformi a legge serbate dalla ex datrice di lavoro, di avere articolato mezzi di prova idonei a dimostrare la fondatezza delle sue tesi e di avere prodotto documentazione altrettanto idonea allo scopo, evidenziando che la malattia contratta risultava pacifica per lo stesso istituto. Quanto alle 4 condizioni stressanti lamentate si doleva dell'erroneità della ricostruzione operata in sentenza in ordine al demansionamento
• tacciando di falsità la documentazione fornita da all' CP_2 CP_1 recepita acriticamente dal Tribunale (v. doc. 12)
• affermando di avere descritto nel dettaglio al cap. 3 del ricorso sia le funzioni svolte all'inizio del rapporto, sia quelle successivamente assegnate e che il primo giudice aveva omesso anche di esaminare il c.c.n.l. prodotto
• rivendicando lo svolgimento fino al 2010 di funzioni di Responsabile dell'ufficio stampa corrispondenti al IX livello contrattuale
Pag. 6 di 19 • lamentando l'attribuzione concreta di mansioni di V livello, come confermato dall'assegnazione a compiti di mero addetto alle relazioni con i media, assoggettato ad un superiore gerarchico e costretto allo svolgimento di turni eterodeterminati
• deducendo di avere descritto nei cap. 7 e 10 del ricorso gli eventi che avevano determinato “il suo precario equilibrio psico-fisico e il lungo iter percorso presso le competenti Strutture Sanitarie Pubbliche”
• sottolineando la lenta progressione delle malattie professionali e
▪ che le visite specialistiche presso il Centro salute mentale della cui si era sottoposto avevano avuto inizio a seguito CP_7 del malore patito il 6 febbraio 2018
▪ che erano stati gli stessi sanitari a ravvisare l'eziologia con l'ambiente di lavoro.
Con il terzo motivo si concentrava sulla “principale ipotesi costrittiva lamentata… sintetizzata dal primo Giudice come “mancata concessione di ferie (…), che alla data di risoluzione del rapporto gli ha retribuito con riferimento alla misura di totali CP_2
137,5 giorni””. Lamentava dunque che anche in tale occasione il Tribunale aveva recepito acriticamente le comunicazioni di , senza esaminare con attenzione la CP_2 documentazione prodotta, atteso che
• aveva illegittimamente assegnato al lavoratore l'onere di dimostrare di avere richiesto il godimento delle ferie
• non si era avveduto che i 16 prospetti depositati contenevano – alla quarta e alla quinta riga – “le formali richieste di ferie proposte dai tre addetti stampa, compreso, tutti indicati con il proprio nome di Pt_1 battesimo”
• dal conteggio delle ferie richieste emergeva che egli aveva richiesto 26 giorni di ferie complessive nel 2017 e che per stessa ammissione di aveva fruito di soli 13,5 giorni CP_2
• dalle sommarie informazioni rese in sede penale dal (doc. n. Tes_1
98) si ricavava che gli fossero state negate più volte le ferie richieste, tanto che ne aveva accumulati circa 100 giorni arretrati
Pag. 7 di 19 • al termine del rapporto aveva liquidato 136 giorni di ferie e CP_2 festività soppresse non godute (doc. n. 21), corrispondenti a cinque anni e mezzo di ferie non fruite
• il cumulo delle ferie era iniziato nel 2010, aumentando anno per anno
• ai sensi dell'art. 28 del c.c.n.l. era tenuta a far fruire tutto il CP_2 residuo di ferie maturate entro il 30 aprile dell'anno successivo
• non sussisteva alcun obbligo giuridico gravante sul lavoratore di richiedere le ferie, costituendo il riposo un diritto irrinunciabile e gravando piuttosto sul datore di lavoro l'obbligo di concederle
• nel caso di violazione del diritto al riposo, secondo la migliore giurisprudenza, il danno doveva ritenersi in re ipsa.
Con il quarto motivo, riguardante il trasferimento addotto come illegittimo, deduceva che la relativa impugnativa era stata rigettata per una ragione procedurale e senza alcuna valutazione sul merito, ciò che non precludeva accertamenti “su fatti successivi e su quelli comportanti un mutamento del petitum e della causa petendi” evidenziando che in questa sede il petitum era costituito non già dall'annullamento del trasferimento, ma dalla verifica se il lavoratore era stato sottoposto a condizioni stressanti derivanti (anche) da un trasferimento adottato “in modo non conforme alla legge”. Lamentava che ancora una volta il primo giudice non aveva tenuto in alcun conto la sua documentazione, con particolare riferimento
• al doc. n. 25 (protocollo con il quale si era impegnata a disporre CP_2 trasferimenti solo su base concordate e per periodi temporanei)
• al doc. n. 9 (contratto di assunzione, con assegnazione della posizione di
Responsabile Relazioni Esterne, da ritenersi immutabile)
• al doc. n. 26 (trascrizione della registrazione dell'incontro avvenuto il 3 novembre
2017 con i dirigenti dell'Ufficio del personale di da cui emergeva che CP_2 trattavasi di un distacco definitivo contra legem)
• al doc. n. 10, ribadendo che l' non aveva preso posizione al riguardo. CP_1
Con il quinto motivo si concentrava sul rifiuto opposto da alle richieste di CP_2 destinazione ad altro ufficio dolendosi del fatto che il Tribunale non avesse attribuito alcun valore al sesto rigetto della domanda di trasferimento, sebbene si trattasse di una
PEC inviata dal suo difensore al rappresentante legale dell'azienda, così come alle altre
Pag. 8 di 19 cinque richieste operate, provenienti da dirigenti degli uffici preposti ed emergenti dalla trascrizione di cui al doc. n. 26. Lamentava dunque un'analisi superficiale della situazione, con particolare riferimento allo “stressante clima di tensione e di volgarità creato dal superiore nei confronti e a danno di , come descritto nelle Per_3 Pt_1 prime 8 righe del Cap. n. 6 e nel par.
6.3 da considerare qui trascritto e riportato”, deducendo di non essere tenuto a dimostrare alcun intento vessatorio o discriminatorio, risultando invece sufficiente una condotta colposa del datore di lavoro in ordine all'inosservanza del dovere di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c., atteso che gravava su questi l'obbligo di “adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro,
l'esperienza e la tecnica, erano possibili e necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore”, come chiarito dalla più evoluta giurisprudenza di legittimità, totalmente disattesa dal primo giudice.
Con il sesto motivo censurava le affermazioni riguardanti gli esiti dei procedimenti penali, richiamando le sommarie informazioni rese dalla Presidente della Commissione medica della (doc. n. 99), travisate dal Pubblico Ministero, che dimostravano che CP_3
i sanitari avevano accertato l'effettiva verificazione dei fatti narrati dall' , specie Pt_1 alla luce del fatto che la aveva “espressamente richiamato (tra la altre) la CP_8 principale ipotesi costrittiva agli atti, ossia il fatto che l'ex datore di lavoro non aveva fatto fruire le ferie ad a tal punto da farlo arrivare “a cumulare 137,5 giorni di Pt_1 ferie (circa 5 anni)””. Deduceva che l'accertamento effettuato dalla Commissione “pur non avendo i requisiti della prova legale (ndr. essendo nel caso che ci occupa
“manifestazione di scienza o di opinione”), costituisce tuttavia “materiale indiziario” che può essere utilizzato dal decidente positivamente”, non essendo stato contestato dall' e basandosi su fatti pacifici relativi alla “principale ipotesi costrittiva” CP_1 costituita dal mancato godimento delle ferie.
Con il settimo motivo contestava la mancata ammissione della pur richiesta prova orale, chiarendo che “le circostanze di cui al “punto 4.3 e quarta circostanza 4.4 del ricorso” sono documentalmente provate” e che le dichiarazioni rese in sede penale dal Tes_1
(doc. n. 98) erano specifiche e smentivano la documentazione di in ordine alla CP_2 mancata richiesta di ferie. Lamentava dunque la compressione del proprio diritto di difesa, non essendogli stato concesso di “meglio dimostrare la chiara interconnessione tra le negazioni di ferie perpetrate fino al 2017, rivelatrici dell'esposizione alle
Pag. 9 di 19 condizioni stressanti cui era stato sottoposto il sig. (ndr. oltre cinque anni di Pt_1 riposi/ferie mai fatti godere) e la data in cui si è verificata la malattia professionale
(12/2/2018), in base al disposto dell'art. 135 D.P.R. n. 1124/1965”.
Con l'ottavo motivo lamentava la mancata valutazione delle trascrizioni di registrazioni e di conversazioni intercorse con dirigenti dell'Ufficio del personale di (doc. n. 26 CP_2
e 27) e con un dirigente medico dell' (doc. n. 65) sostenendone il valore CP_1 probatorio in ordine alle 4 costrittività denunciate o almeno in ordine alla mancata fruizione delle ferie. Evidenziava, inoltre, la condotta omissiva serbata da nei CP_2 confronti dell' confermata dalle dichiarazioni della dirigente medica CP_1 dell'istituto, poi inaspettatamente smentite nella relazione redatta. Evidenziava di non aver potuto depositare il proprio cellulare al fine di dimostrare la genuinità delle registrazioni e di avere fatto allo scopo “specifica riserva di produrre direttamente in udienza due chiavette USB”; che ancora una volta l' non aveva effettuato alcun CP_1 disconoscimento formale al riguardo, né aveva espresso dubbi sull'identità delle persone registrate o sul contenuto delle trascrizioni, neppure chiedendo alcun accertamento tecnico, limitandosi a dedurre l'illegittimità di quella relativa alla prima visita collegiale, ancora una volta dolendosi dell'anomalia e dell'illegittimità dell'istruttoria svolta dall'istituto in violazione delle direttive tracciate dalla giurisprudenza di legittimità.
Con il nono motivo censurava la valutazione del nesso causale operata dal Tribunale in contrasto con l'orientamento della Suprema Corte, con ampi richiami alle precedenti osservazioni in tema di obblighi di sicurezza incombenti sul datore di lavoro e in tema di violazione del proprio diritto al riposo.
Con il decimo motivo sosteneva l'irrilevanza delle pronunce riguardanti il suo licenziamento e delle vicende dei procedimenti penali intentati, non essendosi mai esclusa la sussistenza di una condotta di straining a proprio danno, pur essendosi i giudici pronunciati in maniera negativa riguardo al mobbing ed evidenziando l'autonomia dei giudizi civili rispetto a quelli penali, ancora un volta riportandosi a quanto osservato in ordine alla mancata fruizione delle ferie pur richieste e alla mancata contestazione da parte dell' CP_1
Con l'undicesimo motivo sosteneva conclusivamente la fondatezza delle proprie domande e l'erroneità del loro rigetto ad opera del Tribunale.
Pag. 10 di 19 Sulla base di ciò concludeva richiedendo la riforma della sentenza impugnata e di “1)
Dichiarare illegittima per le ragioni sopra espresse la sentenza n. 9401/2023 pubbl. il
9/12/2023, non notificata, resa nel procedimento n.31100/2022 R.G. ed emettere, pertanto, pronuncia di annullamento e/o di revoca della stessa;
e per l'effetto 2)-in accoglimento della domanda introduttiva, A)-accertare e dichiarare, per le ragioni indicate nel ricorso e ai sensi della regola contenuta nella disposizione di cui all'art.41
c.p., che le quattro costrittività organizzative descritte in ricorso, o quantomeno una di esse, alle quali l'assicurato è stato esposto in modo prolungato e strutturale, sono da considerare condizioni di lavoro stressanti e di per sé conflittuali, che hanno avuto efficienza causale nel determinare la malattia professionale accertata dalla e CP_5 condivisa dall' , al termine della visita neurologica effettuata in data 27.10.2020, e CP_1 consistente in un grave disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso, con postumi permanenti riscontrati correlati a tale infermità pari al 20%, come da relazione medico legale redatta dalla d.ssa o comunque nella diversa Persona_2 percentuale che sarà accertata in corso di causa;
B)-per l'effetto, previa dichiarazione di illegittimità del provvedimento del 07.07.2021 con il quale ha “non CP_1 riconosciuto” l'origine professionale della malattia riscontrata all'assicurato e di tutti gli atti, precedenti e successivi, di analogo tenore emessi dall' , condannare CP_6
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, previo accertamento della CP_1 malattia professionale di cui al punto “A”, alla corresponsione al Sig. Parte_1
della rendita vitalizia e/o indennizzo, così come previsti dalla legge, per la
[...] invalidità permanente riscontrata a causa della malattia professionale anzidetta, valutabile nella misura di 20 punti percentuale, come da relazione medico legale redatta dalla d.ssa o nella diversa misura ritenuta corretta all'esito del Persona_2 presente procedimento, a partire dalla data del verificarsi della malattia professionale
(12.02.2018) e/o dalla diversa data risultante di giustizia, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati, come per legge”, vinte le spese del doppio grado di giudizio con loro distrazione.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' richiedendo il rigetto CP_1 delle doglianze altrui e la conferma della sentenza gravata.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
Pag. 11 di 19 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è complessivamente infondato e va respinto per le ragioni che si espongono di seguito.
Con i ben undici motivi di impugnazione proposti l' contesta ad ampio raggio la Pt_1 sentenza di primo grado sostanzialmente deducendone l'erroneità sulla base di quella che qualifica come errata e incompleta valutazione della documentazione prodotta, oltre che sulla base della omessa ammissione delle prove testimoniali richieste, ciò che, nella sua prospettazione, gli avrebbe consentito di dimostrare, in maniera ancor più evidente, la responsabilità di nella causazione della malattia contratta e la illiceità della CP_2 condotta mantenuta dall' in ordine al suo mancato riconoscimento in via CP_1 amministrativa.
Esaminando partitamente le censure sollevate dall'appellante, si deve rilevare innanzitutto l'inammissibilità per carenza di interesse della prima parte del primo motivo, nel punto in cui l' si duole delle critiche alla propria esposizione dei fatti mosse Pt_1 dalla sentenza impugnata ravvisando una contraddittorietà con l'avvenuta enucleazione da parte del primo giudice delle ipotesi di costrittività aziendale lamentate. Infatti, dal riconoscimento della fondatezza di una tale censura non deriverebbe comunque alcun effetto utile per la parte. Piuttosto, il motivo, assai articolato, si incentra sulla contestazione della ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, che avrebbe del tutto pretermesso gli elementi che comprovavano l'illiceità della condotta serbata dal personale medico dell' il quale non aveva neppure contestato o disconosciuto le CP_1 trascrizioni e le registrazioni prodotte agli atti. Osserva la Corte che, non avendo proposto l' alcuna azione risarcitoria nei confronti dell'istituto, la propria cognizione delle Pt_1 condotte in ipotesi scorrette compiute da personale dell' assume una rilevanza CP_1 limitata ai fini della definizione del presente giudizio, che verte piuttosto sull'accertamento o meno della sussistenza di una malattia professionale a carico dell'odierno appellante. Né assumono un particolare valore probatorio le trascrizioni delle registrazioni depositate atteso che, quanto a quelle riguardanti l'attività del personale medico dell' l'assicurato omette di considerare per un verso (ci si riferisce in CP_1 particolare al doc. n. 65) che si tratta di opinioni provvisorie e anche personali espresse nel corso della visita risalente all'8 giugno 2021, in attesa di essere consacrate nel
Pag. 12 di 19 provvedimento finale adottato dall'istituto; per un altro verso (ci si riferisce in particolare al doc. n. 102) che si tratta di commenti sul contenuto della visita del 7 luglio 2021 espressi dal suo consulente di parte.
Pertanto, da una parte, quelle che in maniera assai enfatica l'appellante definisce come
“ammissioni” da parte dell' non assumono alcun serio rilievo in quanto espresse CP_1 in un ambito preliminare, come tale non destinato all'assunzione della posizione definitiva dell'istituto; da un'altra parte, esse sono prive di qualsiasi portata probatoria in quanto trattasi di considerazioni espresse dallo stesso appellante con il proprio consulente, non senza dover ribadire nuovamente che oggetto del presente giudizio è costituito dall'accertamento della sussistenza della malattia professionale e non già di ulteriori questioni di contorno.
Non meno infondata risulta la seconda doglianza, in quanto se si può convenire con la parte appellante che in tema di malattie professionali non sia indispensabile la prova della natura vessatoria o persecutoria delle condotte del datore di lavoro, nondimeno sotto un primo profilo la stessa ricostruzione operata dall' (sia in sede lavoristica che Pt_1 penale) appare volta alla qualificazione delle condotte che adduce di avere subito come costituenti reato, dunque ben più qualificabili come mobbing, piuttosto che come straining, significativamente nemmeno una volta menzionato nel ricorso introduttivo del giudizio. Ciò, peraltro, risulta vieppiù confermato dalla circostanza che l' si sia Pt_1 infine risolto a presentare ricorso in tal senso nei confronti di , a quanto consta, CP_2 solo nel mese di febbraio 2025, dunque ben oltre 15 anni da quando tali condotte avrebbero avuto inizio e circa sette anni dopo la cessazione del rapporto, quasi a voler corroborare la pretesa azionata nel presente giudizio.
Ciò posto, ritiene la Corte che le “costrittività organizzative” o condizioni stressanti ravvisate dall'appellante a ben vedere non emergano dal materiale probatorio acquisito al giudizio.
Segnatamente, quanto al dedotto demansionamento, occorre rilevare che l' non ha Pt_1 neppure lamentato una tale situazione in nessuno dei numerosi giudizi intentati nei confronti di . Intende, invece, ottenere una pronuncia sul punto in un procedimento CP_2 che non vede come contraddittore proprio il soggetto che tale condotta illecita avrebbe compiuto in suo danno, limitandosi a tacciare di falsità la documentazione fornita dalla società datrice all' e da quest'ultimo posta a base della propria decisione. Né ha CP_1
Pag. 13 di 19 articolato una prova orale tale da consentire di smentire il contenuto dei documenti acquisiti agli atti. Infatti, l' ha richiesto “ammettersi prova per testi sulle mancate Pt_1 concessioni di ferie e sul demansionamento posti in essere dal datore di lavoro (nella persona di superiore gerarchico del ricorrente) ai danni Persona_4 dell'assicurato, ed in particolare sulle circostanze di fatto di cui al ricorso specificate al
Capitolo 3 punto 3.5, al Capitolo 4 punti 4.3 e quarta circostanza del punto 4.4, al Cap.
28 punto 28.1 lett. d, da intendersi qui trascritte ed epurate da ogni valutazione e precedute dalla locuzione “è vero che””. Orbene, limitando per il momento lo scrutinio a ciò che attiene al demansionamento, vale a dire al punto 3.5 del capitolo 3 del ricorso, la prova richiesta è palesemente inammissibile in quanto per un verso riguarda il contenuto di documenti acquisiti al giudizio (definiti “seconda lettera di risposta [di
] ad datata 20.09.2021” e relativo carteggio con l' e per un altro CP_2 CP_1 CP_1 verso contiene mere valutazioni del ricorrente in ordine alla addotta falsità e pretestuosità delle affermazioni di . Né hanno maggiore capacità dimostrativa gli esiti delle CP_2 visite specialistiche sostenute presso la – sulle quali si avrà modo di ritornare in CP_3 seguito – in quanto si tratta di giudizi espressi sulla base di elementi forniti dallo stesso e non già frutto della osservazione diretta da parte dei sanitari, il che conduce a Pt_1 rigettare anche il presente motivo.
Passando alla disamina della terza doglianza, vertente su quella che è definita come
“principale ipotesi costrittiva lamentata”, ovverossia la mancata concessione delle ferie, si osserva quanto segue. È documentale che abbia liquidato all'appellante all'atto CP_2 della cessazione del rapporto complessivi 136 giorni arretrati tra ferie e festività non godute;
tuttavia, il dato in sé non è idoneo a provare ciò che ritiene l' . Infatti, la Pt_1 circostanza che il lavoratore accumuli un rilevante numero di ferie arretrate non costituisce certo una circostanza eccezionale nello svolgimento del rapporto di lavoro;
ma soprattutto ciò che è mancato di essere provato è costituito dal rigetto sistematico delle ferie – pur richieste – che è restato allo stato dell'asserzione indimostrata, pur incombendo l'onere probatorio di tale specifica circostanza sull' stesso. Invero, nessuna Pt_1 richiesta di ferie, che non fosse inglobata nei pochi turni settimanali predisposti e riassunti nel doc. n. 22 per un breve lasso temporale, è stata prodotta agli atti, né è stato prodotto alcun documento che provasse il rifiuto delle ferie richieste, non solo in relazione ai
Pag. 14 di 19 prospetti appena citati, ma più in generale neanche in relazione ad altre (mai di fatto dimostrate) richieste.
Nella realtà, appare piuttosto che l'appellante sia convinto che il semplice fatto di avere maturato un così elevato numero di giorni di ferie arretrate comporti di per sé non solo una violazione censurabile a carico della datrice di lavoro, ma anche una sua capacità eziologica in re ipsa rispetto alla malattia lamentata.
In senso contrario osserva la Corte che la giurisprudenza ampiamente richiamata nell'atto di impugnazione non si attaglia al caso di specie. È noto (per tutte Cass. n. 21934/2023) che il superamento dei limiti di turni normale, ovverossia quello previsto come “di regola”, non è in sé ragione di inadempimento datoriale, ma lo può diventare se in concreto si determini un'interferenza tale, rispetto alla vita privata del lavoratore, da far individuare un pregiudizio al diritto al riposo. È necessario, tuttavia, che si determini una situazione che realizza un condizionamento illecito della vita personale, perché le dimensioni dell'impegno devono essere state tali da impedire la possibilità stessa di fare liberamente cose ad una certa distanza territoriale dal posto di lavoro con distanziamento dal lavoro in direzione del riposo, la cui tutela è indefettibile. Si è aggiunto che la lesione di diritti personalissimi ed inviolabili, di cui si è detto, tutelati a livello delle massime fonti dell'ordinamento, non permette di riconoscere nel consenso del danneggiato un fattore esimente, spettando al datore di lavoro organizzarsi in modo da non richiedere e comunque da impedire, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2087 c.c., mirato a proteggere non solo la salute ma anche la personalità morale del lavoratore, che vi sia ricorso all'impegno di lavoro del dipendente in violazione di quei principi (v. Cass.
12538/2019)
Nondimeno, nel caso oggetto del presente giudizio non si verte in un'ipotesi di distanziamento dal lavoro in direzione del riposo atteso che la allegazione riguarda non già la sottoposizione a turni o carichi di lavoro intollerabili, quanto piuttosto la negazione di giorni di ferie, comunque goduti per stessa prospettazione dell' nella misura Pt_1 della metà circa di quelli spettanti, oltre a tutti i riposi fruiti nel corso del rapporto – ricavabili quantomeno in via presuntiva anche dalla lettura dei citati prospetti prodotti sub
n. 22 – in relazione ai quali nessuna doglianza è stata sollevata.
Pertanto, nel caso di specie non si può parlare di danno in re ipsa, come erroneamente reputato dalla parte appellante, proprio perché non si rientra in quell'ipotesi di violazione
Pag. 15 di 19 dei diritti della persona tratteggiati dalla giurisprudenza di legittimità invocata, che non a caso si è pronunciata in tali termini in casi nei quali si era verificato un superamento abnorme dei turni di lavoro normalmente previsti dalla contrattazione collettiva.
Dunque, in assenza della dimostrazione di avere richiesto il godimento delle ferie spettanti per contratto e del sistematico rifiuto da parte del datore di lavoro, non emerge quella situazione di illiceità che potrebbe eventualmente fondare una responsabilità datoriale e a cascata dell'istituto assicurativo. Resta solo da chiarire che la prova orale richiesta su tale questione, vale a dire i punti 4.3 e 4.4 del capitolo 4, risulta ugualmente inammissibile non solo in quanto i dati in esame emergono dai documenti prodotti, ma anche perché già le dichiarazioni rese dal in sede penale risultano di una tale Tes_1 genericità da non consentire alcuno specifico approfondimento istruttorio, se solo si considera che questi si sarebbe recato “più volte” sul luogo di lavoro dell' Pt_1 constatando “in più di un'occasione, alla mia presenza” la negazione telefonica delle ferie, senza considerare che tali affermazioni sono restate del tutto indeterminate anche sotto il profilo temporale.
Parimenti infondato è il quarto motivo di gravame, incentrato sulla pretesa illegittimità del trasferimento disposto da nel 2018 in quanto se è vero che non si è formato un CP_2 giudicato sulla sua legittimità o meno, atteso che la relativa impugnativa proposta dall' è stata respinta per una ragione procedurale – dovendosi comunque rilevare Pt_1 che il lavoratore non ha coltivato nemmeno il pur proposto ricorso per cassazione che, ove accolto, avrebbe potuto comportare una disamina della questione nel merito – non è meno vero che le allegazioni attoree risultano una libera interpretazione di conversazioni intrattenute con personale aziendale e surrettiziamente registrate (doc. n. 26), le quali – al di là di una defatigante lettura di circostanze prive di qualsiasi valenza ai fini del presente giudizio per la bellezza di 19 pagine – non consentono di ritenere che tale trasferimento, divenuto incontestabile, fosse affetto da alcun vizio.
In riferimento al quinto motivo, riguardante il rifiuto interposto dalla società rispetto alle domande di destinazione ad altro ufficio, si osserva ugualmente che la trascrizione appena richiamata non illumina in alcun modo sulla illiceità della condotta datoriale, non conseguendo indefettibilmente l'illegittimità dei rifiuti – come pare reputare l'appellante
– alla numerosità delle richieste. Peraltro, il lamentato “stressante clima di tensione e di volgarità creato dal superiore nei confronti e a danno di ” non risulta Per_3 Pt_1
Pag. 16 di 19 essere stato oggetto di istanze istruttorie e risulta smentito non solo dall'esito del procedimento instaurato dall'appellante avverso il licenziamento infine intimatogli, ove risultano provate piuttosto condotte irriguardose da parte sua, ma anche dall'esito dei procedimenti penali avviati al riguardo, conclusi sistematicamente con ordinanze di archiviazione, ciò che conduce all'esame della sesta doglianza, incentrata proprio su tale questione, e al rigetto del decimo motivo, ugualmente riguardante detti aspetti.
Osserva il collegio che, a dispetto delle sommarie informazioni rese dal sanitario e prodotte sub n. 99, non risulta affatto che le conclusioni cui è pervenuta la Parte_2
Commissione medica della siano frutto della effettiva verificazione dei fatti CP_3 raccontati dall' , dovendosi sul punto concordare con quanto ritenuto dal Pubblico Pt_1
Ministero e dal G.I.P. Emerge piuttosto che esse siano l'esito di una “manifestazione di scienza o di opinione”, come ammesso dallo stesso appellante, che ben può essere valutata nella sua portata probatoria dal giudicante. Ebbene, in sede penale tale valutazione è stata del tutto negativa per la prospettazione dell' , ciò che va in questa sede confermato, Pt_1 anche alla luce del rilievo che nessun ulteriore mezzo di prova sul punto è stato a ben vedere articolato nel presente procedimento.
Ugualmente da respingere è il settimo motivo, concernente in generale la mancata ammissione della prova orale richiesta, in quanto, richiamato quanto sopra già osservato in ordine al punto 3.5 del capitolo 3 e ai punti 4.3 e 4.4 del capitolo 4 del ricorso, in riferimento all'ulteriore circostanza di cui alla lett. d) del punto 28.1 del capitolo 28, essa contiene numerose valutazioni giuridiche e di valore sul tenore della relazione conclusiva stesa dall' non consentendo di isolare alcun fatto storico che possa validamente CP_1 costituire oggetto di prova.
Va rigettata anche l'ottava doglianza, con la quale l'appellante lamenta la mancata valutazione delle trascrizioni di registrazioni e di conversazioni intercorse con dirigenti dell'Ufficio del personale di (doc. n. 26 e 27) e con un dirigente medico CP_2 dell' (doc. n. 65), bastando riportarsi a quanto già in precedenza osservato al CP_1 riguardo.
Quanto al nono motivo, la carenza di prova sulla sussistenza delle condotte addebitate alla società e sulla loro illiceità non può che condurre ad una valutazione negativa in ordine alla esistenza del nesso causale.
Pag. 17 di 19 Ribadita l'infondatezza del decimo motivo di impugnazione, come già in precedenza osservato, va respinto anche l'ultimo mezzo, che in realtà costituisce una sorta di summa di sintesi delle proprie pretese.
Ritiene dunque in conclusione la Corte che le costrizioni organizzative lamentate non siano state né sufficientemente allegate, né tantomeno dimostrate, risultando dunque del tutto condivisibile la posizione cui è pervenuto il primo giudice se solo si considera che
• nessuna specifica descrizione delle pretese condotte di dequalificazione è stata offerta, né come rilevato, si è articolata alcuna prova sul punto
• non emerge dalla documentazione prodotta alcuna sistematica violazione aziendale del diritto al godimento delle ferie spettanti al lavoratore, né è stata articolata alcuna prova ammissibile sul punto
• il ricorso avverso il trasferimento presso la sede di Milano, definito come illegittimo, è stato respinto, né è stata articolata alcuna prova sul punto
• non emerge dalla documentazione alcuna illegittimità dei dinieghi opposti dall'azienda alle domande di destinazione ad altro ufficio, peraltro in massima parte proposte oralmente, né è stata articolata alcuna prova sul punto.
Si aggiunga che nessuna doglianza avanzata finora dall' in ordine ai fatti oggetto Pt_1 del presente procedimento, né in sede penale, né in sede lavoristica, è stata ritenuta fondata, come risulta da tutti i diversi provvedimenti di archiviazione emessi dai giudici penali e dalle sfavorevoli sentenze emesse allo stato dai giudici del lavoro.
L'appello va dunque integralmente respinto con la conferma della sentenza di primo grado impugnata.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Si deve, infine, dare atto della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 ricorso depositato il 5 giugno 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma
n. 9401/2023, così provvede:
- respinge l'appello;
Pag. 18 di 19 - condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che si liquidano in complessivi € 3.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge;
- dà atto che per parte appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NR GF LA TO CE IS
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