Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/03/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, in persona del Giudice
Clarice Di Tullio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5534/2023 R.G. promossa da
, Parte_1
c.f. e p. iva , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Sauchella P.IVA_1
ATTRICE
nei confronti di c.f. e p. iva , rappresentata e difesa dagli Avvocati CP_1 P.IVA_2
Ermes Cremonesi e Luca Cremonesi
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice, come da nota di precisazione delle conclusioni in data 1.10.2024: “in
via istruttoria: voglia l'Ecc.mo Tribunale, previa revoca/modifica dell'ordinanza
del 14.06.2024, ammettere i mezzi di prova articolati nelle proprie memorie
istruttorie; nel merito: A) voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto in
quanto inammissibile, improponibile, nullo, illegittimo ed infondato;
B) in via
riconvenzionale ex art. 36 c.p.c., condannare la in pers. del leg. rapp. CP_1
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 5534/2023 r.g. 1
della somma pari ad euro 90.112,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria,
ovvero alla diversa somma che il Tribunale riterrà provata, equa o giusta;
C) in
via gradata, previa compensazione con l'eventuale credito che risulterà provato
dall'opposta, condannare quest'ultima al pagamento della differenza in favore
del , Parte_1
oltre interessi e rivalutazione monetaria;
D) per l'effetto ed in ogni caso, preso
atto del pagamento della somma di euro 67.735,20, voglia il Tribunale ordinarne
la restituzione in tutto o in parte, oltre gli interessi di mora dal pagamento al
saldo; E) condannare, infine, l'ingiungente al pagamento delle spese e
competenze del presente giudizio, da attribuirsi al sottoscritto avvocato
anticipatario”.
Per la convenuta, come da nota di precisazione delle conclusioni in data
4.10.2024: “NEL MERITO: contrariis reiectis, respingersi l'opposizione siccome
infondata e confermarsi il decreto opposto o, comunque, condannarsi il
Parte_3
(C.F. E P.IVA ) al pagamento in favore di (C.F. e P. P.IVA_1 CP_1
IVA: ) della somma capitale di € 56.713,96 o della diversa somma P.IVA_2
ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria e gli interessi moratori ex artt. 4
e 5 D. Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo. Con vittoria di spese
di lite, anche della fase monitoria. * IN VIA ISTRUTTORIA: revocata in parte
qua l'ORDINANZA 14.06.2024, A. Ammettersi la prova orale per interrogatorio
formale del sig. Amministratore Unico e legale Controparte_2
rappresentante pro tempore del nonché per testi sui Parte_1
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 5534/2023 r.g. 2 seguenti capitoli di prova, da intendersi preceduti dalla locuzione «vero che»: 1)
sin dall'inizio dei contratti di noleggio (maggio 2022) il referente del
per è stato il signor Parte_1 CP_1 Parte_4
con il quale sono stati discussi tutti gli aspetti tecnici ed economici
[...]
dei contratti;
2) in data 25.10.2022 si è tenuto a Trieste un incontro presso il
cantiere della Galleria Montebello, a cui hanno partecipato il DOTT. CP_3
legale rappresentante di il Sig. e il sig. CP_1 Persona_1
, dipendenti di questa, e il sig. , in Persona_2 Parte_4
rappresentanza del per discutere delle modalità di impiego Parte_1
dei mezzi noleggiati, che venivano contestate da 3) in data CP_1
15.03.2023 si è tenuto un incontro a TORRECUSO (BN), presso la sede del
a cui hanno partecipato il legale Parte_1 CP_4
rappresentante di il Sig. e il sig. CP_1 Persona_1 Per_3
, dipendenti di questa, e il sig. in
[...] Parte_4
rappresentanza del per concordare le modalità dei ripristini Parte_1
dei mezzi a fine noleggio;
4) i verbali di consegna e di ritiro dei mezzi noleggiati
dimessi sub doc. 8, che si rammostrano al teste, sono stati sottoscritti presso il
cantiere di Trieste dagli incaricati del in corrispondenza del Parte_1
quadro «FIRMA CLIENTE»; 5) tutti i mezzi noleggiati al Parte_1
sono stati consegnati, in conformità alla procedura interna di con CP_1
il pieno di carburante;
6) al momento del ritiro dei mezzi a fine noleggio gli
incaricati di e del hanno verificato in CP_1 Parte_1
contraddittorio il livello del carburante e lo hanno annotato nei verbali di ritiro
prodotti sub doc. 8, che si rammostrano al teste;
7) al rientro dei mezzi presso la
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 5534/2023 r.g. 3 sede di gli incaricati di questa hanno verificato la quantità del CP_1
carburante mancante, come da procedura interna, poi addebitata nelle fatture di
riferimento; 8) le fotografie e i video prodotti sub doc. 43.3, che si rammostrano
al teste, ritraggono i mezzi descritti nella denominazione di ciascun file alla data
di consegna (pure ivi indicata) al 9) le fotografie e i video Parte_1
prodotti sub doc. 43.4, che si rammostrano al teste, ritraggono i mezzi descritti
nella denominazione di ciascun file in occasione degli interventi in cantiere
dell'assistenza tecnica di nelle date pure ivi indicate;
10) le CP_1
fotografie e i video allegati alle mail prodotte sub doc. 43.2, che si rammostrano
al teste, sono state scattate al momento del ritiro dei mezzi descritti nella
denominazione di ciascun file a fine noleggio;
11) le fatture prodotte sub doc. 39,
che si rammostrano al teste, riguardano i costi di riparazione e per l'acquisto di
pezzi di ricambio sopportati da per i ripristini dei mezzi ivi CP_1
descritti; 12) dopo ogni richiesta di assistenza del di cui alle Parte_1
mail dimesse sub doc. 4 avv., il personale tecnico di è intervenuto, CP_1
risolvendo le problematiche segnalate o tramite assistenza telefonica o tramite
intervento diretto presso il cantiere di Trieste;
13) gli interventi descritti al
capitolo precedente hanno riguardato per lo più operazioni di manutenzione
ordinaria dei mezzi (rabbocchi olio e liquidi, sostituzione filtri, ripristini
collegamenti elettrici o sostituzione singole componenti danneggiate dal cemento,
etc.), con ripristino della funzionalità dei mezzi, come da rapportini tecnici e
registri interni di intervento, dimessi sub doc. 42, che si rammostrano al teste;
14)
nei casi in cui i danni riscontrati sulle piattaforme sono risultati così gravi da non
consentirne la riparazione in cantiere, le stesse sono state sostituite con altre
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 5534/2023 r.g. 4 (n.d.r. ad esempio nel caso della fusione del motore della piattaforma PISD 39,
subito sostituita con la piattaforma PISD 145, o del guasto della piattaforma
PISD 68, subito sostituita con la piattaforma PISD 69) o, comunque, ritirate con
chiusura dei corrispondenti contratti di noleggio;
15) i guasti di cui al capitolo
precedente sono risultati imputabili alle condizioni di impiego e all'usura
straordinaria cui essi erano stati sottoposti nel corso dei mesi;
16) i mezzi
noleggiati sono stati impiegati dal ben oltre le otto ore Parte_1
giornaliere standard;
17) alcuni mezzi noleggiati al sono Parte_1
stati manomessi per un impiego diverso da quello per cui erano omologati (n.d.r.
TRASPORTO DI PERSONE), ovvero per fissare le lamiere alle pareti della
galleria, come da comunicazione 02.02.2023 di e fotografie CP_1
allegate (doc. 24), che si rammostrano al teste;
18) i motori delle piattaforme
PISD 39 e PISD 109 si sono fusi nel corso dei contratti di noleggio con il
19) i mezzi noleggiati sono stati esposti alla contaminazione Parte_1
con il cemento;
20) le piattaforme PISD 157 (MATR./FABBRICA N.
E3000004289 - DOC. 8.7), PIVD 109 (MATR./FABBRICA N. 0200205281 -
DOC. 8.1), PIVD 110 (MATR./FABBRICA N. 0200200092 - DOC. 8.6), PISD 68
(MATR./FABBRICA N. 1300006144 - DOC. 8.8) e PISD 51 (MATR./FABBRICA
N. 0300132837 - DOC. 8.2), per le quali sono state inoltrate le richieste di
assistenza del di cui alle mail dimesse sub doc. 4 avv., Parte_1
prima dell'inizio del noleggio o poco dopo l'inizio, avevano superato la verifica
periodica annuale, prevista per legge, come da verbali dimessi sub doc. 40, che si
rammostrano al teste;
21) le piattaforme PISD 157 (MATR./FABBRICA N.
E3000004289 - DOC. 8.7), PIVD 109 (MATR./FABBRICA N. 0200205281 -
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 5534/2023 r.g. 5 DOC. 8.1), PIVD 110 (MATR./FABBRICA N. 0200200092 - DOC. 8.6), PISD 68
(MATR./FABBRICA N. DOC. 8.8) e PISD 51 (MATR./FABBRICA N. 0300132837
- DOC. 8.2), per le quali sono state inoltrate le richieste di assistenza del
di cui alle mail dimesse sub doc. 4 avv., nel corso dei Parte_1
noleggi antecedenti a quello al avevano funzionato Parte_1
correttamente e non avevano richiesto interventi di manutenzione, se non
ordinaria; nonché sui seguenti capitoli a prova indiretta contraria (v. MEMORIA
EX ART. 171- TER N. 3 C.P.C. 19.02.2024): 21) - recte 22) vero che i report GPS
dimessi sub doc. 44, che si rammostrano al teste, riguardano i mezzi oggetto delle
richieste di assistenza di cui al doc. 4 opponente, che pure si rammostra al teste,
nelle corrispondenti date;
22) - recte 23) vero che dall'esame dei report GPS
dimessi sub doc. 44, che si rammostrano al teste, si evince che nelle date
corrispondenti alle richieste di assistenza di cui al doc. 4 opponente, che pure si
rammostra al teste, i mezzi sono stati impiegati e movimentati in cantiere per le
ore ivi annotate. Si indicano a testi:
1. responsabile tecnico di Persona_1
su tutti i capitoli di prova;
2. , responsabile tecnico CP_1 Tes_1
di sui capitoli di prova 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 12), 13), 14), 15), CP_1
16), 17), 18), 19), 22) e 23); 3. , autista/trasportatore di Testimone_2
sui capitoli di prova 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 12), 13), 14), 15), CP_1
16), 17), 18) e 19); 4. , Responsabile Logistico di Persona_2 [...]
su tutti i capitoli di prova;
5. Responsabile CP_1 Testimone_3
Amministrativa di sui i capitoli di prova 1), 2), 3), 5), 6), 7), 11), CP_1
20) e 21); 6. , socio e legale rappresentante della CP_5 [...]
con sede legale in VIA S. PERTINI, 18 - 31014 Controparte_6
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 5534/2023 r.g. 6 COLLE UMBERTO (TV), sul capitolo di prova 11);
7. già Controparte_7
Ispettore Tecnico dell'Organismo di Ispezione NTI ITALIA S.R.L., sui capitoli di
prova 16), 17), 19), 20); 8. , sui capitoli di prova 1), 2), Parte_4
3), 16), 17), 18) e 19). * B. Ammettersi l'opposta alla prova contraria diretta con
i medesimi testi indicati a prova contraria indiretta. * C. A parziale revoca
dell'ORDINANZA 14.06.2024, dichiararsi tempestivamente prodotti e utilizzabili
in giudizio i REPORT GPS dimessi dall'opposta in allegato alla MEMORIA EX
ART. 171-TER N. 3 C.P.C. 19.02.2024 sub doc. 44). * D. In via subordinata:
disporsi C.T.U. tecnica diretta a: I. previo raffronto fra lo stato dei mezzi
noleggiati al momento della consegna e della restituzione, come risultanti dalla
documentazione video e fotografica in atti, accertare l'esistenza di danni e
verificare la congruità degli importi addebitati da al CP_1 Parte_1
a tale titolo o, comunque, quantificare gli stessi, anche sulla base della
[...]
documentazione di spesa in atti;
II. previo esame della documentazione in atti
(verifiche periodiche, video e fotografie, corrispondenza, rapporti tecnici di
cantiere, etc.), valutare se i malfunzionamenti segnalati dal Parte_1
di cui al doc. 4 avv., siano imputabili a difetti dei mezzi noleggiati o alle loro
condizioni di impiego;
III. nonché, alla luce del disconoscimento operato
dall'opponente all'udienza del 29.02.2024 e in conformità di quanto verbalizzato
a detta udienza, accertare la genuinità e la provenienza dei REPORT GPS
dimessi dall'opposta sub doc. 44), fornendo all'On. Tribunale una loro
trascrizione e interpretazione tecnica, con il riporto in particolare delle ore di
impiego e di movimentazione dei singoli mezzi nelle date indicate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 5534/2023 r.g. 7 Parte_1
(d'ora in poi ) ha proposto opposizione avverso il decreto n. 1836/2023, Parte_1
con il quale il Tribunale di Treviso aveva ingiunto il pagamento, in favore di della somma di euro 56.713,96, iva inclusa (oltre interessi e spese), da CP_1
questa pretesa a titolo di residuo corrispettivo del noleggio di veicoli industriali.
Il ha dedotto: Parte_1
- l'assenza di prova del credito;
- che le fatture poste alla base del ricorso monitorio contengono voci ragguardevoli, relative a prestazioni mai eseguite o a costi già compresi nel canone di noleggio;
- che i messaggi prodotti, in quanto intercorsi con soggetto (tale Parte_4
) privo di poteri rappresentativi, non hanno nessuna efficacia probatoria
[...]
né di ammissione del credito;
- che i mezzi noleggiati hanno manifestato gravi e reiterati malfunzionamenti e reso più gravosi i tempi e i costi di realizzazione dei lavori affidati in appalto al e, infine, che questi ha subito un danno in termini di costi e perdita di Parte_1
utile quantificato in complessivi euro 90.112,00.
Tanto premesso, il ha domandato che, in accoglimento Parte_1
dell'opposizione, il decreto ingiuntivo sia revocato e, in via riconvenzionale, che sia condannata al risarcimento dei danni cagionati dal CP_1
malfunzionamento dei veicoli noleggiati;
in via gradata, che, previa compensazione tra i rispettivi crediti, sia condannata al pagamento CP_1
della differenza risultante a favore del . Parte_1
La convenuta opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 5534/2023 r.g. 8 La causa è stata istruita documentalmente ed è stata trattenuta in decisione in data
5.12.2024 sulle conclusioni sopra riportate.
L'opposizione è solo parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono.
Si premette che, diversamente da quanto opinato dall'opponente, il titolo della pretesa di è adeguatamente dimostrato. CP_1
L'attrice sostanziale ha depositato, già in sede di proposizione del ricorso monitorio, i contratti di noleggio sui quali il diritto di credito è fondato (v. allegato
C – doc. n. 8 del fascicolo . CP_1
Tutti recano il timbro del e la sottoscrizione, non disconosciuta, del suo Parte_1
legale rappresentante e documentano che ha concesso in locazione al CP_1
i mezzi rispettivamente indicati, destinati ad essere utilizzati nel Parte_1
cantiere Galleria di Montebello di Trieste ove, stando alle concordi allegazioni delle parti, erano in via di realizzazione dei lavori che il Comune di Trieste aveva appaltato al . Parte_1
Nei contratti sono riportate le condizioni giuridiche ed economiche dei diversi rapporti di noleggio: ad essi sono inoltre allegati i verbali di consegna e di ritiro di ciascun mezzo.
Gli specifici contenuti negoziali ivi riportati e la circostanza che i mezzi siano stati consegnati da in esecuzione degli impegni contrattuali assunti non sono CP_1
stati specificamente contestati dal . Parte_1
Questi ha piuttosto dedotto l'inidoneità delle fatture prodotte a dare la prova del credito ed il fatto che esse contengono “voci ragguardevoli quali assicurazioni,
rabbocchi, costi di ripristino per inesistenti danni imputabili all'opposta, addebiti
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 5534/2023 r.g. 9 viaggi ecc., che non sono dovute per nessun titolo a ragione, non provate e men
che mai dovute contrattualmente” (pag. 4 atto di citazione).
Siffatte deduzioni, per un verso, sono logicamente incompatibili con la negazione del rapporto contrattuale inter partes e dunque ne confermano l'esistenza e l'efficacia, già documentata dai contratti prodotti.
Per altro verso, impongono di verificare la debenza delle singole voci descritte nelle fatture.
Sul punto si ritiene, innanzitutto, che, a fronte della produzione in giudizio dei contratti con i quali il ha assunto l'obbligazione di pagare il Parte_1
corrispettivo della locazione dei mezzi concessi in godimento da CP_1
siano dovute le somme da questa pretese e indicate nelle fatture a titolo di canone
(per complessivi euro 27.711,93 oltre iva).
Gli importi addebitati coincidono, per ciascun mezzo, con quelli indicati nei frontespizi dei contratti di noleggio e l'addebito riguarda i periodi per i quali si è
protratta l'esecuzione di ciascun contratto.
Per gli stessi motivi, si ritengono dovute le somme addebitate a titolo di
“assicurazione” (per euro 1.385,03).
I contratti prevedono expressis verbis l'obbligo del conduttore di pagare il costo mensile della copertura assicurativa (significativamente descritto e quantificato,
nei contratti, dopo la voce relativa al canone di locazione) e gli importi risultanti dalle fatture coincidono con le correlative previsioni negoziali.
Analogamente, i costi del “trasporto di andata” e del “trasporto di ritorno”
risultano indicati tra le condizioni economiche – che il ha accettato – di Parte_1
taluni dei contratti in questione.
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 5534/2023 r.g. 10 Si tratta dei contratti n. 121/2023, n. 526/2023, n. 1151/2023, n. 1171/2023, n.
871/2023 e, limitatamente al costo del trasporto di ritorno, dei contratti n.
413/2023 e n. 414/2023: la spesa in questione non è invece prevista dai contratti n.
122/2023 e 875/2023 e, significativamente, le fatture relative ai beni che ne costituiscono l'oggetto non contemplano nessun addebito a riguardo.
La debenza dei costi in questione ha quindi fondamento negoziale.
Le considerazioni dell'opponente – secondo le quali non sarebbe dimostrata l'esecuzione delle prestazioni cui tali costi si riferiscono – non sono pertinenti,
essendo pacifico e documentato che i mezzi siano stati consegnati e ritirati e quindi “trasportati” verso e dalla sede del cantiere di Trieste.
Gli importi addebitati sono conformi alle previsioni negoziali, con l'unica eccezione riguardante il contratto n. 413/2023 (doc. n. 8.3): la fattura n. 1376/23
indica, quale costo del trasporto di ritorno, la somma di euro 350,00, mentre il contratto lo quantifica in euro 250,00 (si confrontino il citato doc. n.
8.3 e il doc.
n. 5 del fascicolo monitorio).
La differenza di euro 100,00 non può ritenersi dovuta.
Ma, per il resto (euro 1.750,00), la pretesa di pagamento è fondata.
In merito poi al cosiddetto rabbocco del carburante, si osserva quanto segue.
I contratti di noleggio sanciscono l'obbligo del di restituire i beni Parte_1
noleggiati nelle medesime condizioni sussistenti al momento della consegna (“es.
livello di carburante”); le condizioni generali prevedono inoltre: “l'automezzo o il
macchinario viene consegnato con il pieno di carburante e così dovrà essere
riconsegnato; in difetto, oltre al costo del carburante, verrà addebitato il servizio
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 5534/2023 r.g. 11 di rifornimento pari ad euro 10,00” (art. 8 delle condizioni generali di ciascun contratto di noleggio).
Risulta evidente che anche la debenza di siffatto costo (per complessivi euro
370,00) trova fondamento negoziale e che sarebbe stato onere del – Parte_1
che, sottoscrivendo i contratti, ha dato atto di avere ricevuto i macchinari con il pieno di carburante – dimostrare di avere restituito i mezzi noleggiati nelle stesse condizioni.
Il detto onere non è stato assolto.
Risulta anzi dai verbali di ritiro allegati ai contratti e sottoscritti da dipendenti o collaboratori del che il rifornimento del carburante non fosse stato Parte_1
eseguito dal conduttore all'atto della restituzione dei mezzi (si vedano i verbali in calce ai documenti sub n. 8, nella parte in cui recano l'espressione “fare gasolio”
e al sottoscrizione o la sigla nella parte “firma del cliente”).
L'ulteriore voce contestata dall'opponente riguarda i costi di riparazione, che allega di aver sostenuto in conseguenza dell'inadempimento CP_1
dell'obbligo del di usare i macchinari secondo l'uso convenuto. Parte_1
Nello specifico, l'attrice sostanziale ha dedotto che taluni dei mezzi sarebbero stati usati dal in modo improprio e dannoso e che, in ragione di ciò, Parte_1
avrebbe sostenuto costi di ripristino o di riparazione addebitati al cliente. CP_1
Per quel che è dato constatare alla luce dell'esame delle fatture, la questione riguarda le seguenti voci:
- nella fattura n. 913/2023 (doc. n. 2), “ripristino danni come riepilogato nella
mail del 28/04/2023 su mezzo JLG 3394RT 12MT PIATT. VERTICALE DIESEL
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 5534/2023 r.g. 12 … Ripristino danni come riepilogato nella mail del 18/04/2023 su mezzo JLG
520AJ 18 . , per l'importo di euro 10.249,89; Pt_5 Parte_6
- nella fattura n. 1450/2023 (doc. n. 7), relativamente al bene oggetto del contratto n. 1151/2023, “ripristini da danni + manodopera come da mail del 13/07/2023”,
per l'importo di euro 4.920,00.
La domanda di è, in parte qua, infondata. CP_1
E' pur vero che l'art. 8 delle condizioni generali dei contratti di noleggio prevede:
“sul conduttore grava la totale responsabilità per il corretto ed appropriato
impiego del macchinario e per il controllo della sua efficienza in ogni tempo …
Nel caso in cui il macchinario venga usato in modo non conforme alle indicazioni
della casa costruttrice e del manuale di istruzioni o venga smontato e modificato,
anche in parte, fuori dalle officine di o ad essa convenzionate o CP_1
indicate … o nel caso in cui il conduttore effettui interventi tecnici, di qualunque
natura, sul macchinario, le spese di ripristino saranno interamente addebitate al
conduttore”.
È anche vero però che l'attrice sostanziale non ha adeguatamente assolto all'onere, su di sé gravante, di dimostrare le problematiche riscontrate sui macchinari restituiti dal ed il danno conseguitone. Parte_1
Le istanze istruttorie orali formulate dalla convenuta sono sul punto generiche,
perché non riguardano in modo specifico la condizione dei macchinari cui si riferiscono le voci di costo addebitate con le fatture predette. Perciò esse non consentono di accertare la natura dei danneggiamenti asseritamente rimediati con i dedotti lavori di ripristino.
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 5534/2023 r.g. 13 Le mail richiamate nelle fatture, pur evidenziando la contestazione dell'inadempimento del , non valgono di per sé a dimostrare la necessità Parte_1
delle riparazioni né il costo delle stesse.
Infine i contenuti delle comunicazioni di non possono Parte_4
assumere la rilevanza voluta dall'attrice sostanziale, poiché la ricognizione di debito o la promessa di pagamento, pur non avendo natura giuridica di confessione, deve pur sempre provenire da un soggetto legittimato dal punto di vista sostanziale a disporre del patrimonio su cui incide l'obbligazione dichiarata
(Cass. sent. n. 6473/2012; ord. n. 29078/2024). E tale non può essere considerato nella specie il , i cui poteri rappresentativi sono stati contestati Parte_4
dall'opponente e che non possono essere ritenute sussistenti.
Per di più, la mail con la quale ha comunicato il pagamento Parte_4
delle “fatture aperte” (doc. n. 12 fascicolo è riferita alle fatture emesse CP_1
fino al maggio 2023 e, quindi, essa è del tutto indifferente rispetto agli importi addebitati con la fattura n. 1450/2023, emessa il 17 luglio 2023.
Non ricorrono infine elementi univoci che consentano di ritenere ratificato l'operato del dal parte del . Parte_4 Parte_1
In difetto di prova del fatto costitutivo del diritto, la c.t.u. chiesta dall'opposta non può essere ammessa, avendo carattere esplorativo.
Consegue a quanto esposto che la domanda di quale proposta con il CP_1
ricorso monitorio, non può essere ritenuta fondata relativamente alla somma di euro
15.169,89, pari all'ammontare complessivo dei costi di riparazione e ripristino dei macchinari, ed alla somma di euro 100,00, quale differenza tra il costo del
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 5534/2023 r.g. 14 trasporto di ritorno addebitato con la fattura n. 1376/23 e quello previsto dal contratto n. 413/2023: e quindi per l'importo di euro 15.269,89 oltre iva al 22%.
Deve invece ritenersi dovuta la somma di euro 31.216,96 (euro 27.711,93 per canoni + euro 1.385,03 per assicurazione + euro 1.750,00 per spese di trasporto +
euro 370,00 per rabbocco carburante) oltre iva al 22%.
In parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo è revocato e il
è dichiarato tenuto al pagamento del minore importo di euro 38.084,69 Parte_1
(iva inclusa) oltre interessi moratori al tasso ex d. lgs. n. 231/2002 dalla scadenza di ciascuna delle fatture n. 708, 913, 1133, 1134 del 2023 sino al saldo e dalla domanda al saldo quanto agli importi riconosciuti come dovuti di cui alle fatture n. 1376, 1377 e 1450 del 2023.
In sede di precisazione delle conclusioni, l'opponente ha documentato di avere pagato la somma di euro 67.735,20 in ragione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto disposta con l'ordinanza del 14.06.2024: il Parte_1
ha domandato la condanna di alla restituzione delle somme già pagate. CP_1
Richiamate le considerazioni che precedono, nel prendere atto di siffatto pagamento, è condannata a restituire la differenza tra le somme già CP_1
percepite a titolo di capitale e interessi e quelle riconosciute qui come dovute, con gli interessi al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda (4.10.2024) al saldo.
Quanto alla domanda riconvenzionale dell'opponente, se ne ritiene l'infondatezza.
In limine si osserva che essa è fondata anche a livello assertivo sulle segnalazioni di problematiche che il ha inviato a nel periodo febbraio- Parte_1 CP_1
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 5534/2023 r.g. 15 giugno 2023: l'atto di citazione in opposizione riproduce il contenuto del documento n. 4 ad esso allegato (“mail di contestazione”).
Secondo l'assunto del , i molteplici e protratti malfunzionamenti - che Parte_1
le comunicazioni de quibus varrebbero a dimostrare – avrebbero causato un rallentamento generale dei lavori ed il loro anomalo andamento, con conseguente sottoproduzione, oneri e danni.
Le deduzioni dell'attrice non sono fondate, perché:
- le segnalazioni riguardano problematiche varie, quali perdite di olio e produzione di fumo, mancata accensione del motorino di avviamento o spegnimento del motore, che paiono connaturali all'uso dei mezzi noleggiati e rientrano fra quelle per le quali ai sensi dell'art. 8 del contratto, si era CP_1
impegnata a prestare un servizio gratuito di assistenza, manutenzione e riparazione del bene;
- come risultante dal documento 4 dell'attrice e dai documenti 41 e 42 della convenuta, ha dato riscontro alle segnalazione anzidette con sollecitudine CP_1
(le mail di risposta sono pressoché immediate e gli interventi manutentivi dei tecnici risultano eseguiti prontamente e senza ritardi);
- non vi è alcuna prova del “rallentamento generale dei lavori e del loro anomalo
andamento” in dipendenza delle problematiche anzidette: dal pur copioso scambio di comunicazioni prodotto dal non emerge alcuna lamentela sul punto e Parte_1
l'unica evidenza documentale di un fermo-manutenzione emerge dalla documentazione dell'opposta e riguarda il mezzo noleggiato con il contratto n.
1171/2023, in relazione al quale ha scomputato dal proprio credito gli CP_1
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 5534/2023 r.g. 16 importi corrispondenti al fermo per soli quattro giorni (v. pagina 2 della fattura n.
708/2023 - doc. n. 1 di;
CP_1
- le istanze istruttorie orali - per la cui ammissione il ha insistito in sede Parte_1
di precisazione delle conclusioni – sono inammissibili in quanto vertono su circostanze generiche, hanno carattere valutativo, contrastano con le risultanze documentali (basti osservare che le richieste di interventi/contestazioni risultanti dal documento n. 4 sono meno di trenta e riguardano i soli mezzi identificati con i numeri 51, 68, 110, 39, 109 e 157) oppure mirano a confermare le risultanze della tabella di cui al documento n. 5, di formazione unilaterale ed i cui criteri di redazione (specie per quanto riguarda la determinazione degli importi riportati)
non sono nemmeno stati chiariti dal . Parte_1
In definitiva, difetta la prova dell'inadempimento di e del danno sì come CP_1
prospettato.
In ragione dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione e del rigetto della domanda riconvenzionale, le spese processuali seguono la prevalente soccombenza dell'opponente.
Esse sono liquidate come da decreto ingiuntivo opposto quanto alla fase monitoria e si accerta che, se già pagate dall'opponente, è legittima a trattenere CP_1
gli importi ricevuti a tale titolo.
Quanto al presente giudizio, sono liquidate come da dispositivo con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento (da euro 52.001,00 ad euro
260.000,00). Il compenso per la (sola) fase decisoria è aumentato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del decreto n. 55/2014.
P.Q.M.
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 5534/2023 r.g. 17 Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1836/2023, opposizione proposta da
[...]
nei confronti di Parte_1 [...]
CP_ nonché sulla domanda riconvenzionale dell'opponente, così provvede:
accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
accerta la fondatezza della domanda di di pagamento della somma di CP_1
euro 38.084,69 (iva inclusa) oltre interessi moratori al tasso ex d. lgs. n. 231/2002
come da motivazione e, preso atto del pagamento eseguito in corso di causa,
condanna alla restituzione, in favore dell'opponente, della differenza CP_1
tra le somme già percepite a titolo di capitale e interessi e l'importo comprensivo della somma e degli interessi accertati come dovuti, con gli interessi al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 4.10.2024 al saldo;
rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente;
condanna Parte_1
alla rifusione, in favore di delle spese
[...] CP_1
processuali del giudizio di opposizione, che liquida in euro 15.378,90 per compenso professionale oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, iva e cpa;
condanna Parte_1
alla rifusione, in favore di delle spese
[...] CP_1
processuali liquidate con il decreto ingiuntivo e accerta che, se già pagate dall'opponente, è legittima a trattenere gli importi ricevuti a tale titolo. CP_1
Treviso, 28 marzo 2025
Il Giudice
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 5534/2023 r.g. 18 Clarice Di Tullio
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 5534/2023 r.g. 19