Articolo 1638 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1638.

(Espropriazione per pubblico interesse).

In caso di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione temporanea del fondo locato, l'affittuario ha diritto di ottenere dal locatore la parte d'indennita' a questo corrisposta per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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